XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2732
Onorevoli Deputati! - Il Trattato sulla messa al bando
totale degli esperimenti nucleari, ratificato ai sensi della
legge 15 dicembre 1998, n. 484, impegna gli Stati Parte a non
effettuare attività sperimentali che comportino esperimenti
nucleari.
Il Trattato costituisce uno strumento basilare, unico nel
suo genere, per un controllo efficace e credibile degli
esperimenti nucleari, per la salvaguardia del genere umano e
dell'ambiente; adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni
Unite il 10 settembre 1996, già firmato da 160 Paesi e
ratificato da 66 Stati Parte, tra cui la Federazione russa e
tutti i Paesi dell'Unione europea, il Trattato impegna gli
Stati firmatari a realizzare le strutture necessarie alla
verifica prima della sua entrata in vigore, che potrà avvenire
solo dopo la ratifica di 44 Stati indicati esplicitamente nel
Trattato in quanto, secondo l'Agenzia internazionale per
l'energia atomica, sarebbero capaci di realizzare esperimenti
nucleari.
Gli Stati Uniti non hanno ancora ratificato il Trattato,
ma fin dall'ottobre del 1999, hanno assicurato che nel
frattempo rispetteranno la moratoria unilaterale degli
esperimenti nucleari e che l'Amministrazione continuerà a
adoperarsi in favore della ratifica. Gli Stati Uniti si sono
altresì impegnati, nell'ambito dell'Organizzazione per il
Trattato del bando totale degli esperimenti nucleari, a
portare avanti le misure di approntamento del sistema di
rilevamento dei dati che, subito dopo l'entrata in vigore del
Trattato, sarà associato ad un sistema di verifica mediante
ispezioni. Si può pertanto ragionevolmente ritenere che
Washington in attesa della ratifica, continuerà a versare
all'Organizzazione la propria quota annuale, pari al 25 per
cento del bilancio complessivo dell'Organizzazione, quota che
nel 2001 è stata superiore a circa 20 milioni di dollari.
Il disegno di legge ora proposto mira ad integrare il
disposto della legge di ratifica 15 dicembre 1998, n. 484,
anche al fine di dare continuità agli obblighi assunti con la
ratifica del Trattato dopo il 31 dicembre 2000, termine
indicato dalla citata legge 15 dicembre 1998, n. 484, ed oltre
il quale non sono più disponibili i fondi previsti dalla
stessa legge per il finanziamento della quota italiana di
partecipazione all'Organizzazione internazionale, nonchè per
consentire all'Autorità nazionale di completare e mantenere le
strutture nazionali deputate agli adempimenti richiesti dal
Trattato, anche attraverso la collaborazione con enti
specializzati, in grado di fornire un supporto tecnico
qualificato.
Per quanto riguarda le strutture internazionali, i Paesi
firmatari hanno istituito a Vienna una Commissione
preparatoria ed un Segretariato tecnico provvisorio,
incaricati di predisporre le misure di attuazione ed un
sistema di rilevamento che, data la sua complessità, al fine
di diventare operativo alla data di entrata in vigore del
Trattato, necessiterà di un ulteriore finanziamento di circa
500 milioni di dollari.
Con i fondi già messi a disposizione nel bilancio
triennale 1998-2000, il Segretariato tecnico provvisorio fino
ad ora è stato in grado di realizzare il 15 per cento del
sistema di rilevamento, costituito da 321 stazioni sismiche,
radionuclidiche, infrasoniche ed idroacustiche, nonchè da 16
laboratori di analisi sparsi in tutto il mondo.
Parallelamente gli Stati firmatari si sono impegnati a
proseguire nella realizzazione delle strutture nazionali,
comprendenti sensori e centri di raccolta e valutazione dei
dati nazionali, da collegare in tempo reale con il Centro
internazionale dati di Vienna. In l'Italia, per il
collegamento con il Centro dati di Vienna, sarà impiegata la
stazione VSAT del Fucino.
E' opinione diffusa che, a prescindere dall'entrata in
vigore del Trattato, la disponibilità di un così complesso ed
intrusivo sistema di monitoraggio della situazione mondiale
costituisca, di per sé, uno strumento internazionale in grado
di esercitare una pressione politica mondiale in favore della
dissuasione a proseguire gli esperimenti nucleari e contro la
proliferazione delle armi nucleari. Per tale motivo, i
principali partner dell'Italia che, come noi, hanno già
ratificato il Trattato, si sono prontamente impegnati,
nonostante le perduranti incertezze sui tempi della sua
entrata in vigore, per rendere operative al più presto le
rispettive strutture nazionali dotate di centri di valutazione
della situazione. Ad esempio si rammentano le immediate
reazioni agli esperimenti francesi a Mururoa e alle esplosioni
nucleari sotterranee di India e Pakistan, registrate dai
sensori già operativi del sistema e stigmatizzate a livello
politico mondiale.
Il Ministero degli affari esteri, dopo l'approvazione
della legge di ratifica 15 dicembre 1998, n. 484, ha
provveduto a versare all'Organizzazione le quote arretrate per
gli anni 1998 e 1999 e ad avviare le misure nazionali
necessarie per l'applicazione del Trattato; in particolare,
nella sua veste di Autorità nazionale, nel corso del 1999, ha
avviato la realizzazione delle strutture nazionali per la
raccolta e l'analisi dei dati sismici, radionuclidici,
infrasonici ed idroacustici su avvenimenti naturali ed
artificiali che dovranno essere registrati con continuità dai
sensori nazionali (per discriminare eventuali esplosioni
nucleari dagli eventi naturali) ed essere conseguentemente
trasmessi al Centro internazionale dati di Vienna.
A tale fine, il Ministero degli affari esteri ha avviato
un rapporto di collaborazione con gli enti nazionali,
specializzati nella sorveglianza del territorio nazionale e
che hanno una competenza tecnica specifica nei settori
indicati dal Trattato: si tratta, in particolare,
dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV),
dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA)
e dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente
(ENEA).
Per consentire alla rete nazionale di rilevamento dei dati
ed al Centro di valutazione presso l'Autorità nazionale di
acquisire la capacità di discriminare esplosioni nucleari da
eventi naturali di natura sismica, radionuclidica, infrasonica
ed idroacustica, nonché di essere pienamente operativi alla
data di entrata in vigore del Trattato, appare indispensabile
acquisire al più presto la necessaria esperienza e definire le
procedure atte a valutare gli elementi registrati che
riguardano essenzialmente dati e situazioni riguardanti altri
Paesi, specie del Mediterraneo, in cui è già stata realizzata
un'apposita rete scientifica (MEDNET) dall'INGV, che potrà
essere utilmente inserita nelle strutture previste dal
Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti
nucleari (CTBT).
Il provvedimento legislativo si propone pertanto di
autorizzare l'impiego del personale altamente specializzato
delle agenzie e degli istituti indicati, per consentire
all'Autorità nazionale di acquisire valutazioni tecniche da
far valere anche in sede internazionale per denunciare
inadempienze o violazioni agli obblighi del Trattato. Una
sufficiente capacità operativa potrà essere raggiunta solo
attraverso un adeguato periodo di rodaggio e di integrazione
con la rete internazionale.
In particolare, nel disegno di legge:
l'articolo 1 contiene le definizioni necessarie per la
lettura del testo;
l'articolo 2 sostituisce l'articolo 3 della legge 15
dicembre 1998, n. 484, nel senso di provvedere ad una migliore
definizione dei soggetti chiamati a collaborare con il
Ministero degli affari esteri, Autorità nazionale, nel dare
attuazione agli obblighi di cui all'articolo III del
Trattato;
l'articolo 3 intende correggere un errore di scrittura
dell'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge 15
dicembre 1998, n. 484, secondo il quale il Ministero avrebbe
dovuto presentare la relazione annuale a se stesso;
l'articolo 4 intende integrare l'articolo 4 della legge 15
dicembre 1998, n. 484, con un comma 1-bis volto ad
esplicitare le facoltà concesse all'ufficio dell'Autorità
nazionale per porre in essere le sue numerose e complesse
incombenze, compresa la partecipazione all'attività
dell'Organizzazione internazionale, nonché la predisposizione
di incontri e di seminari tecnici con altri Stati firmatari
per l'esame e la concertazione preliminare di tematiche di
comune interesse;
l'articolo 5 intende sostituire l'articolo 5 della legge
15 dicembre 1998, n 484, al fine di esplicitare meglio i
soggetti appartenenti al nucleo ispettivo;
l'articolo 6 intende inserire sanzioni per coloro che si
rifiutino di adempiere agli obblighi di verifica imposti dal
Trattato, nonché le procedure per l'esecuzione coatta
dell'ispezione;
l'articolo 7 contempla l'erogazione, a decorrere
dall'anno 2002, degli ulteriori finanziamenti rispetto a
quelli a suo tempo concessi dalla legge 15 dicembre 1998, n.
484, per il triennio 1998-2000, per i quali si prevede anche
la copertura del contributo non concesso per l'anno 2001.