XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2931




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Albo professionale).

        1. E' istituito l'albo professionale degli odontotecnici, cui possono chiedere l'iscrizione coloro che sono in possesso di un diploma di odontotecnico e siano iscritti da almeno tre anni all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e al registro delle ditte di cui all'articolo 50 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011. Possono inoltre chiedere l'iscrizione i soggetti in possesso del diploma di odontotecnico i quali siano stati per almeno cinque anni alle dipendenze di una impresa odontotecnica. Tali soggetti, ai fini dell'iscrizione all'albo, dovranno sostenere e superare un apposito esame abilitante.
        2. Il Ministro della giustizia, sentito il Ministro della salute, disciplina con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'albo di cui al comma 1, fissando:

                a) gli organi dell'albo e le relative modalità elettive;

                b) l'articolazione territoriale;

                c) il potere di formazione e tenuta dell'albo;

                d) le modalità degli esami di abilitazione alla professione;

                e) il potere di disciplina sugli iscritti;

                f) la determinazione delle tariffe di riferimento.


Art. 2.

(Profilo professionale degli odontotecnici).

        1. I professionisti odontotecnici sono abilitati in via esclusiva allo svolgimento delle seguenti attività:

                a) progettazione tecnica delle protesi odontoiatriche e degli apparecchi ortodontici su prescrizione del medico odontoiatra o dell'odontoiatra;
                b) realizzazione delle protesi dentarie e degli apparecchi ortodontici esclusivamente all'interno dell'impresa odontotecnica;

                c) esecuzione, ove richiesto dal medico odontoiatra o dall'odontoiatra, ed alla sua presenza e sotto la sua responsabilità, di interventi di carattere tecnico a diretto contatto con il portatore delle protesi o dell'apparecchio ortodontico al fine di migliorare il manufatto protesico o ortodontico con esclusione tassativa di qualsiasi intervento cruento. E' altresì espressamente inibita all'odontotecnico, professionista e non, l'applicazione definitiva sul paziente delle protesi odontoiatriche e degli apparecchi ortodontici;

                d) consulenze e prestazioni nei confronti delle imprese odontotecniche e di medici odontoiatri e didattica nei confronti degli odontotecnici.


Art. 3.

(Attività odontotecnica).

        1. L'attività odontotecnica può essere esercitata da professionisti odontotecnici singoli od associati limitatamente all'attività di consulenza e didattica e da imprese odontotecniche di cui sia responsabile un professionista odontotecnico per tutte le attività elencate nell'articolo 2.
        2. L'impresa odontotecnica progetta e realizza esclusivamente protesi dentarie ed apparecchi ortodontici. Soltanto l'impresa odontotecnica è abilitata alla costruzione delle protesi odontoiatriche e degli apparecchi ortondotici. L'impresa odontotecnica deve essere iscritta nell'apposito albo delle imprese odontotecniche, presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. L'impresa odontotecnica deve attenersi a tutte le normative vigenti ad alle indicazioni espresse in sede comunitaria.

Art. 4.

(Certificato di garanzia).

        1. Il professionista odontotecnico responsabile dell'impresa odontotecnica deve rilasciare un certificato di qualità e di garanzia per ogni protesi dentaria ed ogni apparecchio ortodontico prodotto.
        2. La garanzia si intende riferita al rispetto della prescrizione del medico odontoiatra o dell'odontoiatra, all'utilizzazione dei materiali idonei ed alla corretta realizzazione dei manufatti.


Art. 5.

(Personale dell'impresa odontotecnica).

        1. Ai soli professionisti odontotecnici è riservato il compito, anche all'interno dell'impresa odontotecnica, di progettare protesi dentarie ed apparecchi ortodontici e di dirigere la loro realizzazione.
        2. I dipendenti diplomati in odontotecnica dell'impresa odontotecnica possono realizzare le protesi e gli apparecchi ortodontici sotto la direzione e la responsabilità di professionisti odontotecnici.
        3. I dipendenti non diplomati in odontotecnica dell'impresa odontotecnica possono svolgere esclusivamente compiti preparatori ed ausiliari.


Art. 6.

(Disposizioni finali).

        1. I professionisti odontotecnici sono autorizzati a progettare tecnicamente e costruire in via esclusiva all'interno dell'impresa odontotecnica apparecchi di protesi dentaria ed ortodontica su prescrizione dei medici odontoiatri o degli odontoiatri.
        2. I professionisti odontotecnici possono in presenza, sotto la direzione e la responsabilità dei medici odontoiatri, svolgere a diretto contatto con il paziente interventi incruenti di carattere tecnico al fine di definire e migliorare il manufatto protesico o ortodontico. Il professionista odontotecnico può intervenire solo sul materiale protesico ed ortodontico. E' inibita all'odontotecnico l'applicazione definitiva sui pazienti delle protesi odontoiatriche e degli apparecchi ortodontici.
        3. L'articolo 11 del regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, è abrogato.



Frontespizio Relazione