XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2931
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Albo professionale).
1. E' istituito l'albo professionale degli odontotecnici,
cui possono chiedere l'iscrizione coloro che sono in possesso
di un diploma di odontotecnico e siano iscritti da almeno tre
anni all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5
della legge 8 agosto 1985, n. 443, e al registro delle ditte
di cui all'articolo 50 del testo unico approvato con regio
decreto 20 settembre 1934, n. 2011. Possono inoltre chiedere
l'iscrizione i soggetti in possesso del diploma di
odontotecnico i quali siano stati per almeno cinque anni alle
dipendenze di una impresa odontotecnica. Tali soggetti, ai
fini dell'iscrizione all'albo, dovranno sostenere e superare
un apposito esame abilitante.
2. Il Ministro della giustizia, sentito il Ministro della
salute, disciplina con proprio decreto, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, l'albo di cui
al comma 1, fissando:
a) gli organi dell'albo e le relative modalità
elettive;
b) l'articolazione territoriale;
c) il potere di formazione e tenuta dell'albo;
d) le modalità degli esami di abilitazione alla
professione;
e) il potere di disciplina sugli iscritti;
f) la determinazione delle tariffe di
riferimento.
Art. 2.
(Profilo professionale degli odontotecnici).
1. I professionisti odontotecnici sono abilitati in via
esclusiva allo svolgimento delle seguenti attività:
a) progettazione tecnica delle protesi
odontoiatriche e degli apparecchi ortodontici su prescrizione
del medico odontoiatra o dell'odontoiatra;
b) realizzazione delle protesi dentarie e degli
apparecchi ortodontici esclusivamente all'interno dell'impresa
odontotecnica;
c) esecuzione, ove richiesto dal medico
odontoiatra o dall'odontoiatra, ed alla sua presenza e sotto
la sua responsabilità, di interventi di carattere tecnico a
diretto contatto con il portatore delle protesi o
dell'apparecchio ortodontico al fine di migliorare il
manufatto protesico o ortodontico con esclusione tassativa di
qualsiasi intervento cruento. E' altresì espressamente inibita
all'odontotecnico, professionista e non, l'applicazione
definitiva sul paziente delle protesi odontoiatriche e degli
apparecchi ortodontici;
d) consulenze e prestazioni nei confronti delle
imprese odontotecniche e di medici odontoiatri e didattica nei
confronti degli odontotecnici.
Art. 3.
(Attività odontotecnica).
1. L'attività odontotecnica può essere esercitata da
professionisti odontotecnici singoli od associati
limitatamente all'attività di consulenza e didattica e da
imprese odontotecniche di cui sia responsabile un
professionista odontotecnico per tutte le attività elencate
nell'articolo 2.
2. L'impresa odontotecnica progetta e realizza
esclusivamente protesi dentarie ed apparecchi ortodontici.
Soltanto l'impresa odontotecnica è abilitata alla costruzione
delle protesi odontoiatriche e degli apparecchi ortondotici.
L'impresa odontotecnica deve essere iscritta nell'apposito
albo delle imprese odontotecniche, presso le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura. L'impresa
odontotecnica deve attenersi a tutte le normative vigenti ad
alle indicazioni espresse in sede comunitaria.
Art. 4.
(Certificato di garanzia).
1. Il professionista odontotecnico responsabile
dell'impresa odontotecnica deve rilasciare un certificato di
qualità e di garanzia per ogni protesi dentaria ed ogni
apparecchio ortodontico prodotto.
2. La garanzia si intende riferita al rispetto della
prescrizione del medico odontoiatra o dell'odontoiatra,
all'utilizzazione dei materiali idonei ed alla corretta
realizzazione dei manufatti.
Art. 5.
(Personale dell'impresa odontotecnica).
1. Ai soli professionisti odontotecnici è riservato il
compito, anche all'interno dell'impresa odontotecnica, di
progettare protesi dentarie ed apparecchi ortodontici e di
dirigere la loro realizzazione.
2. I dipendenti diplomati in odontotecnica dell'impresa
odontotecnica possono realizzare le protesi e gli apparecchi
ortodontici sotto la direzione e la responsabilità di
professionisti odontotecnici.
3. I dipendenti non diplomati in odontotecnica
dell'impresa odontotecnica possono svolgere esclusivamente
compiti preparatori ed ausiliari.
Art. 6.
(Disposizioni finali).
1. I professionisti odontotecnici sono autorizzati a
progettare tecnicamente e costruire in via esclusiva
all'interno dell'impresa odontotecnica apparecchi di protesi
dentaria ed ortodontica su prescrizione dei medici odontoiatri
o degli odontoiatri.
2. I professionisti odontotecnici possono in presenza,
sotto la direzione e la responsabilità dei medici odontoiatri,
svolgere a diretto contatto con il paziente interventi
incruenti di carattere tecnico al fine di definire e
migliorare il manufatto protesico o ortodontico. Il
professionista odontotecnico può intervenire solo sul
materiale protesico ed ortodontico. E' inibita
all'odontotecnico l'applicazione definitiva sui pazienti delle
protesi odontoiatriche e degli apparecchi ortodontici.
3. L'articolo 11 del regio decreto 31 maggio 1928, n.
1334, è abrogato.