XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2817
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche al codice civile).
1. Gli articoli 2094 e 2095 del codice civile sono
sostituiti dai seguenti:
"Art. 2094 (Contratto di lavoro alle dipendenze di
altri). - Con il contratto di lavoro, che si reputa a tempo
indeterminato, salve le eccezioni previste legislativamente,
il prestatore si obbliga, a fronte di retribuzione, a
collaborare personalmente e in via continuativa all'impresa o
ad altra attività organizzata da un datore di lavoro,
assumendo gli obblighi alternativamente previsti dagli
articoli 2094-bis e 2094-ter.
Il contratto di lavoro deve prevedere le mansioni, la
categoria o la qualifica ed il trattamento economico da
attribuire al lavoratore, anche nell'ipotesi di pattuizione
intervenuta ai sensi del primo comma.
Art. 2094-bis (Effetti obbligatori). - Salvo sia
intervenuta tra le parti la pattuizione di cui all'articolo
2094-ter, il prestatore di lavoro è tenuto a mettere a
disposizione del datore di lavoro le sue energie lavorative e
ad impiegarle nelle mansioni sulla base delle direttive
legittimamente stabilite dal datore di lavoro o da suoi
rappresentanti.
Art. 2094-ter (Patto derogatorio per collaborazioni e
progetti). - Le parti possono prevedere con specifico patto
scritto inserito nel contratto di lavoro che la collaborazione
continuativa del lavoratore abbia ad oggetto progetti di
attività, con o senza previsione di durata, funzionalmente
coordinati all'organizzazione datoriale, da realizzare secondo
modalità esecutive determinate dallo stesso lavoratore o,
comunque, non modificabili senza il suo consenso. Il patto non
può essere inserito nel contratto di lavoro temporaneo di cui
all'articolo 3 della legge 24 giugno 1997, n. 196.
In mancanza di forma scritta, o in caso di prestazione di
fatto della collaborazione, il contenuto e gli obblighi
contrattuali sono regolati dalle disposizioni dell'articolo
2094-bis.
Art. 2094-quater. (Patto successivo). - Il patto può
essere stipulato anche successivamente alla sottoscrizione del
contratto di lavoro, ma deve, in tale caso, essere
sottoscritto avanti alla direzione provinciale del lavoro, con
l'assistenza del sindacato quando il prestatore sia iscritto o
gli conferisca mandato.
Quando sia compiuta o divenuta impossibile la
realizzazione del progetto di attività, o le parti decidano
consensualmente di porvi termine, il prestatore assume o
riassume gli obblighi di cui all'articolo 2094-bis,
salva la stipula di nuova pattuizione.
La disposizione di cui al secondo comma si applica,
altresì, quando il patto sia stato inserito originariamente
nel contratto, ma la collaborazione non abbia legittima
previsione di durata.
Il prestatore ha inoltre diritto di tornare a prestare
opera lavorativa con la modalità di cui all'articolo
2094-bis semplicemente con l'invio al datore di lavoro
della richiesta scritta entro centoventi giorni dalla stipula
del patto di cui al primo comma del presente articolo.
Qualora alla scadenza del patto derogatorio di cui
all'articolo 2094-ter, rinnovato per un numero di volte
superiore a due, e finalizzato allo svolgimento di funzioni
corrispondenti a qualifiche o mansioni di più alto grado,
eseguite da lavoratori che prestano la loro opera secondo le
modalità ordinarie previste dall'articolo 2094-bis, si
verifichi il conseguimento dei progetti di attività d'impresa
oggetto del patto stesso, si determina automaticamente in capo
al prestatore di lavoro il riconoscimento dei diritti connessi
alla qualifica ricoperta.
Art. 2094-quinquies. (Disciplina collettiva). - I
contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative possono prevedere
ulteriori condizioni e modalità di conclusione e di
risoluzione anche anticipata del patto di cui all'articolo
2094-ter, nonché il trattamento minimo dovuto al
prestatore, ferma l'applicazione nei suoi confronti
dell'articolo 36 della Costituzione.
I datori di lavoro informano semestralmente le
rappresentanze sindacali aziendali sul numero e sulle
caratteristiche delle collaborazioni oggetto delle pattuizioni
di cui all'articolo 2094-ter.
Art. 2095. (Categorie dei prestatori di lavoro). - I
prestatori di lavoro alle dipendenze di altri si distinguono
in dirigenti, quadri, impiegati e operai".
Art. 2.
(Norme applicabili).
1. Ove sia stato stipulato il patto di cui all'articolo
2094-ter del codice civile, e per il tempo della sua
vigenza, non trovano applicazione al contratto di lavoro le
disposizioni di cui agli articoli 2099, 2100, 2101, 2103,
2104, secondo comma, 2106, 2107 e 2108 del codice civile, e
all'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
2. Non trovano, altresì, applicazione le disposizioni
legislative in tema di limitazione dell'orario di lavoro, di
riduzione di orario e di lavoro a tempo parziale. Resta
applicabile ogni altra previsione di legge e di contratto
collettivo riguardante la dignità del lavoratore, la libertà
personale, di opinione e di organizzazione sindacale, la
sicurezza e salubrità del lavoro, la tutela economica in caso
di impossibilità temporanea della prestazione, la stabilità
del rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed ogni altra
norma di tutela non esplicitamente derogata. I riferimenti
legislativi a misure mensili della retribuzione si intendono
riferiti ad una frazione del compenso stabilito per la
collaborazione o il progetto, previsti dal patto di cui
all'articolo 2094-ter del codice civile, pari ad un
tredicesimo quando si tratti di compenso annuo, e a valori
proporzionali e corrispondenti in caso di diversa base di
calcolo.
Art. 3.
(Apposizione del termine
al contratto di lavoro).
1. Al contratto di lavoro alle dipendenze di altri può
essere apposto per iscritto, e con specifica descrizione delle
causali giustificative, un termine di durata, quando ciò sia
richiesto dal carattere stagionale dell'attività lavorativa,
dalla necessità di sostituzione di lavoratori assenti con
diritto alla conservazione del posto, dall'esecuzione di
un'opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo
aventi carattere straordinario ed occasionale, dall'esecuzione
di lavorazioni a fasi successive che richiedano maestranze
diverse per specializzazione da quelle normalmente
impiegate.
2. Il termine di durata può essere, altresì, apposto al
contratto di lavoro nelle ipotesi previste dai contratti
nazionali di lavoro stipulati da sindacati comparativamente
più rappresentativi o da leggi speciali per specifici settori
produttivi, nonché nel caso in cui sia inserito nel contratto,
contemporaneamente alla sua conclusione, il patto previsto
dall'articolo 2094-ter del codice civile, ove esso abbia
a oggetto un progetto di collaborazione per obiettivi o
esigenze aziendali di carattere straordinario.
3. Nell'ultimo caso previsto dal comma 2, tuttavia, il
lavoratore ha diritto, a sua domanda, da presentare entro il
termine di scadenza, alla continuazione del rapporto di
lavoro, con i contenuti e gli obblighi di cui all'articolo
2094-bis del codice civile, ove sussistano possibilità
di occupazione nell'organico aziendale e nella qualifica
attribuita con il contratto di lavoro.
4. In tutti i casi di legittima apposizione del termine, è
riconosciuto al prestatore di lavoro diritto di precedenza ove
siano effettuate, entro un anno dalla scadenza del termine,
nuove assunzioni a tempo determinato.
5. Il contratto di lavoro a termine si trasforma in
contratto a tempo indeterminato quando il prestatore di lavoro
abbia già collaborato, nel quinquennio precedente, per almeno
diciotto mesi con lo stesso datore di lavoro. L'eventuale
violazione, da parte del datore di lavoro, del diritto di
precedenza, di cui al comma 4, non impedisce il
perfezionamento del requisito.
Art. 4.
(Ambito di applicazione).
1. Le disposizioni della presente legge non trovano
applicazione ai rapporti di collaborazione dei presidenti,
degli amministratori unici, degli amministratori delegati, dei
componenti del consiglio di amministrazione di società, dei
componenti del collegio sindacale e revisori ufficiali dei
conti, degli amministratori di condominio, nonché ai rapporti
tra soggetti con qualità imprenditoriale.
Art. 5.
(Regime previdenziale
per i contratti derogatori).
1. Quando non sono già iscritti ad altre gestioni
pensionistiche INPS tutti coloro che svolgono le prestazioni
di cui all'articolo 2094-ter del codice civile, sono
iscritti alla gestione speciale di cui all'articolo 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'articolo 59,
comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, anche per quanto riguarda la tutela relativa
alla maternità, definita nei termini di cui al comma 12
dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Alla
gestione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono iscritti anche gli incaricati alla
vendita a domicilio, di cui all'articolo 19 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, qualora il reddito annuo
derivante da tale attività sia superiore all'importo, nel
medesimo anno, dell'assegno sociale di cui all'articolo 3,
comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. I lavoratori già
iscritti ad altre gestioni previdenziali restano iscritti in
queste con le stesse condizioni previste inizialmente, anche
nel caso di stipula di patti derogatori ai sensi dell'articolo
2094-ter del codice civile di qualunque durata.
2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
provvede, con regolamento da adottare entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, alla
variazione delle aliquote e delle tariffe di cui all'articolo
2, commi 151, 152 e 153, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
per il raggiugimento delle condizioni previdenziali
complessive previste per la gestione artigiani dell'INPS sia
per la contribuzione che per il rendimento a decorrere dal 1^
gennaio 2003.
3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a
decorrere dal 1^ gennaio 2004, provvede con uno o più
regolamenti all'adeguamento graduale delle condizioni
previdenziali complessive dei lavoratori di cui all'articolo
2094-ter del codice civile a quelle del fondo generale
lavoratori dipendenti dell'INPS, fino a completa
equiparazione. Ogni anno la legge finanziaria indica le
risorse disponibili per attuare tale obiettivo.
4. Ai lavoratori di cui all'articolo 2094-ter del
codice civile, si applicano le disposizioni di cui al decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni, di disciplina delle forme pensionistiche
complementari.
Art. 6.
(Ricongiunzione di periodi contributivi).
1. Per coloro che svolgono le prestazioni lavorative di
cui all'articolo 2094-ter del codice civile, è
riconosciuta la ricongiunzione ai fini pensionistici di tutti
i periodi contributivi ai sensi delle leggi in vigore e in
particolare delle leggi 7 dicembre 1979, n. 29, e 5 marzo
1990, n. 45.
2. Il Governo sentite le organizzazioni sindacali dei
lavoratori comparativamente più rappresentative, con
regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina le modalità di
attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente
articolo.
Art. 7.
(Norme per i patti derogatori).
1. I contratti o gli accordi collettivi di cui
all'articolo 2094-quinquies del codice civile, possono
istituire un contributo a carico dei committenti in
percentuale al corrispettivo corrisposto ai lavoratori di cui
all'articolo 2094-ter del medesimo codice, per il
finanziamento di interventi a favore dei predetti lavoratori
tesi, in particolare, a promuovere percorsi di qualificazione
e riqualificazione professionale e a prevedere specifiche
misure previdenziali e sanitarie di carattere integrativo,
ovvero di sostegno al reddito per i periodi di assenza di
lavoro. Gli interventi di sostegno al reddito per i periodi di
interruzione del lavoro attraverso i fondi contrattuali
integrativi si aggiungono al trattamento di disoccupazione
attualmente in vigore, che è esteso ai lavoratori di cui al
citato articolo 2094-ter. I contributi sulla base di
accordi o contratti collettivi affluiscono in specifici fondi
da istituire su iniziativa delle parti stipulanti i contratti
o accordi collettivi nazionali, che ne disciplinano criteri e
modalità di funzionamento. Ai suddetti fondi lo Stato
partecipa con un contributo pari al 30 per cento del montante
contributivo annuo. La vigilanza sui predetti fondi è
esercitata dal Ministro del lavoro e delle politiche
sociali.
2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
disciplina, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori
e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative,
le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1.
Art. 8.
(Trattamenti di malattia e agevolazioni
fiscali per i patti derogatori).
1. Su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente
più rappresentative, il Governo disciplina con uno o più
regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, la copertura per i trattamenti di
malattia dei lavoratori di cui all'articolo 2094-ter del
codice civile. I regolamenti sono emanati secondo i seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) la disciplina dovrà essere coerente con le
disposizioni della normativa in materia di lavoratori
dipendenti in vigore alla data di entrata in vigore del
regolamento;
b) prevedere che il datore di lavoro sia tenuto
all'anticipo del trattamento di malattia ai lavoratori
interessati, salvo rivalsa sui versamenti all'INPS o ad altro
istituto previdenziale.
2. Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Governo emana uno o più regolamenti ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
volti a concedere dal 1^ gennaio 2003 ai lavoratori di cui
all'articolo 2094-ter del codice civile, specifiche
agevolazioni fiscali che tengano conto dei particolari oneri
sopportati per la formazione, l'aggiornamento e l'acquisto di
strumenti di lavoro informatici. I regolamenti sono emanati
secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) il regime fiscale generale applicabile ai
lavoratori di cui all'articolo 2094-ter del codice
civile, è quello previsto dall'articolo 34 della legge 21
novembre 2000, n. 342;
b) le agevolazioni consistono in un abbattimento
forfettario del 5 per cento dell'imponibile fiscale, escluse
le figure indicate nell'articolo 4, o in alternativa nella
deduzione dall'imponibile dei mezzi informatici acquisiti e
delle spese per la relativa formazione, entro il limite di
5.000 euro per anno;
c) viene favorita la costituzione anche con
l'intervento finanziario dello Stato, di consorzi fidi a
livello regionale per favorire l'accesso al credito dei
lavoratori di cui all'articolo 2094-ter del codice
civile, entro il limite massimo di spesa per lo Stato di 20
milioni di euro per anno.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni
del presente articolo, nel limite massimo di 60 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2003, si fa fronte con le
risorse disponibili del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Art. 9.
(Misure per l'occupazione a favore dei
lavoratori interessati ai patti derogatori).
1. I lavoratori che hanno stipulato il patto di cui
all'articolo 2094-ter del codice civile, costituiscono,
ove necessario, nei sei mesi successivi alla data di entrata
in vigore della presente legge, oggetto prioritario degli
interventi a favore dell'impiego e, entro i dodici mesi
successivi alla medesima data di entrata in vigore, oggetto
prioritario degli interventi a favore del reimpiego, al fine
di dare piena attuazione agli obiettivi e agli impegni
stabiliti dall'Unione europea e recepiti nel piano nazionale
per l'occupazione per tutti i prestatori d'opera.