XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2817




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Modifiche al codice civile).

        1. Gli articoli 2094 e 2095 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:

        "Art. 2094 (Contratto di lavoro alle dipendenze di altri). - Con il contratto di lavoro, che si reputa a tempo indeterminato, salve le eccezioni previste legislativamente, il prestatore si obbliga, a fronte di retribuzione, a collaborare personalmente e in via continuativa all'impresa o ad altra attività organizzata da un datore di lavoro, assumendo gli obblighi alternativamente previsti dagli articoli 2094-bis e 2094-ter.
        Il contratto di lavoro deve prevedere le mansioni, la categoria o la qualifica ed il trattamento economico da attribuire al lavoratore, anche nell'ipotesi di pattuizione intervenuta ai sensi del primo comma.

        Art. 2094-bis (Effetti obbligatori). - Salvo sia intervenuta tra le parti la pattuizione di cui all'articolo 2094-ter, il prestatore di lavoro è tenuto a mettere a disposizione del datore di lavoro le sue energie lavorative e ad impiegarle nelle mansioni sulla base delle direttive legittimamente stabilite dal datore di lavoro o da suoi rappresentanti.

        Art. 2094-ter (Patto derogatorio per collaborazioni e progetti). - Le parti possono prevedere con specifico patto scritto inserito nel contratto di lavoro che la collaborazione continuativa del lavoratore abbia ad oggetto progetti di attività, con o senza previsione di durata, funzionalmente coordinati all'organizzazione datoriale, da realizzare secondo modalità esecutive determinate dallo stesso lavoratore o, comunque, non modificabili senza il suo consenso. Il patto non può essere inserito nel contratto di lavoro temporaneo di cui all'articolo 3 della legge 24 giugno 1997, n. 196.
        In mancanza di forma scritta, o in caso di prestazione di fatto della collaborazione, il contenuto e gli obblighi contrattuali sono regolati dalle disposizioni dell'articolo 2094-bis.

        Art. 2094-quater. (Patto successivo). - Il patto può essere stipulato anche successivamente alla sottoscrizione del contratto di lavoro, ma deve, in tale caso, essere sottoscritto avanti alla direzione provinciale del lavoro, con l'assistenza del sindacato quando il prestatore sia iscritto o gli conferisca mandato.
        Quando sia compiuta o divenuta impossibile la realizzazione del progetto di attività, o le parti decidano consensualmente di porvi termine, il prestatore assume o riassume gli obblighi di cui all'articolo 2094-bis, salva la stipula di nuova pattuizione.
        La disposizione di cui al secondo comma si applica, altresì, quando il patto sia stato inserito originariamente nel contratto, ma la collaborazione non abbia legittima previsione di durata.
        Il prestatore ha inoltre diritto di tornare a prestare opera lavorativa con la modalità di cui all'articolo 2094-bis semplicemente con l'invio al datore di lavoro della richiesta scritta entro centoventi giorni dalla stipula del patto di cui al primo comma del presente articolo.
        Qualora alla scadenza del patto derogatorio di cui all'articolo 2094-ter, rinnovato per un numero di volte superiore a due, e finalizzato allo svolgimento di funzioni corrispondenti a qualifiche o mansioni di più alto grado, eseguite da lavoratori che prestano la loro opera secondo le modalità ordinarie previste dall'articolo 2094-bis, si verifichi il conseguimento dei progetti di attività d'impresa oggetto del patto stesso, si determina automaticamente in capo al prestatore di lavoro il riconoscimento dei diritti connessi alla qualifica ricoperta.

        Art. 2094-quinquies. (Disciplina collettiva). - I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative possono prevedere ulteriori condizioni e modalità di conclusione e di risoluzione anche anticipata del patto di cui all'articolo 2094-ter, nonché il trattamento minimo dovuto al prestatore, ferma l'applicazione nei suoi confronti dell'articolo 36 della Costituzione.
        I datori di lavoro informano semestralmente le rappresentanze sindacali aziendali sul numero e sulle caratteristiche delle collaborazioni oggetto delle pattuizioni di cui all'articolo 2094-ter.

        Art. 2095. (Categorie dei prestatori di lavoro). - I prestatori di lavoro alle dipendenze di altri si distinguono in dirigenti, quadri, impiegati e operai".


Art. 2.

(Norme applicabili).

        1. Ove sia stato stipulato il patto di cui all'articolo 2094-ter del codice civile, e per il tempo della sua vigenza, non trovano applicazione al contratto di lavoro le disposizioni di cui agli articoli 2099, 2100, 2101, 2103, 2104, secondo comma, 2106, 2107 e 2108 del codice civile, e all'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
        2. Non trovano, altresì, applicazione le disposizioni legislative in tema di limitazione dell'orario di lavoro, di riduzione di orario e di lavoro a tempo parziale. Resta applicabile ogni altra previsione di legge e di contratto collettivo riguardante la dignità del lavoratore, la libertà personale, di opinione e di organizzazione sindacale, la sicurezza e salubrità del lavoro, la tutela economica in caso di impossibilità temporanea della prestazione, la stabilità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed ogni altra norma di tutela non esplicitamente derogata. I riferimenti legislativi a misure mensili della retribuzione si intendono riferiti ad una frazione del compenso stabilito per la collaborazione o il progetto, previsti dal patto di cui all'articolo 2094-ter del codice civile, pari ad un tredicesimo quando si tratti di compenso annuo, e a valori proporzionali e corrispondenti in caso di diversa base di calcolo.

Art. 3.

(Apposizione del termine
al contratto di lavoro).

        1. Al contratto di lavoro alle dipendenze di altri può essere apposto per iscritto, e con specifica descrizione delle causali giustificative, un termine di durata, quando ciò sia richiesto dal carattere stagionale dell'attività lavorativa, dalla necessità di sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, dall'esecuzione di un'opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario ed occasionale, dall'esecuzione di lavorazioni a fasi successive che richiedano maestranze diverse per specializzazione da quelle normalmente impiegate.
        2. Il termine di durata può essere, altresì, apposto al contratto di lavoro nelle ipotesi previste dai contratti nazionali di lavoro stipulati da sindacati comparativamente più rappresentativi o da leggi speciali per specifici settori produttivi, nonché nel caso in cui sia inserito nel contratto, contemporaneamente alla sua conclusione, il patto previsto dall'articolo 2094-ter del codice civile, ove esso abbia a oggetto un progetto di collaborazione per obiettivi o esigenze aziendali di carattere straordinario.
        3. Nell'ultimo caso previsto dal comma 2, tuttavia, il lavoratore ha diritto, a sua domanda, da presentare entro il termine di scadenza, alla continuazione del rapporto di lavoro, con i contenuti e gli obblighi di cui all'articolo 2094-bis del codice civile, ove sussistano possibilità di occupazione nell'organico aziendale e nella qualifica attribuita con il contratto di lavoro.
        4. In tutti i casi di legittima apposizione del termine, è riconosciuto al prestatore di lavoro diritto di precedenza ove siano effettuate, entro un anno dalla scadenza del termine, nuove assunzioni a tempo determinato.
        5. Il contratto di lavoro a termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato quando il prestatore di lavoro abbia già collaborato, nel quinquennio precedente, per almeno diciotto mesi con lo stesso datore di lavoro. L'eventuale violazione, da parte del datore di lavoro, del diritto di precedenza, di cui al comma 4, non impedisce il perfezionamento del requisito.


Art. 4.

(Ambito di applicazione).

        1. Le disposizioni della presente legge non trovano applicazione ai rapporti di collaborazione dei presidenti, degli amministratori unici, degli amministratori delegati, dei componenti del consiglio di amministrazione di società, dei componenti del collegio sindacale e revisori ufficiali dei conti, degli amministratori di condominio, nonché ai rapporti tra soggetti con qualità imprenditoriale.


Art. 5.

(Regime previdenziale
per i contratti derogatori).

        1. Quando non sono già iscritti ad altre gestioni pensionistiche INPS tutti coloro che svolgono le prestazioni di cui all'articolo 2094-ter del codice civile, sono iscritti alla gestione speciale di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, anche per quanto riguarda la tutela relativa alla maternità, definita nei termini di cui al comma 12 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Alla gestione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti anche gli incaricati alla vendita a domicilio, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, qualora il reddito annuo derivante da tale attività sia superiore all'importo, nel medesimo anno, dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. I lavoratori già iscritti ad altre gestioni previdenziali restano iscritti in queste con le stesse condizioni previste inizialmente, anche nel caso di stipula di patti derogatori ai sensi dell'articolo 2094-ter del codice civile di qualunque durata.
        2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, con regolamento da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla variazione delle aliquote e delle tariffe di cui all'articolo 2, commi 151, 152 e 153, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il raggiugimento delle condizioni previdenziali complessive previste per la gestione artigiani dell'INPS sia per la contribuzione che per il rendimento a decorrere dal 1^ gennaio 2003.
        3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a decorrere dal 1^ gennaio 2004, provvede con uno o più regolamenti all'adeguamento graduale delle condizioni previdenziali complessive dei lavoratori di cui all'articolo 2094-ter del codice civile a quelle del fondo generale lavoratori dipendenti dell'INPS, fino a completa equiparazione. Ogni anno la legge finanziaria indica le risorse disponibili per attuare tale obiettivo.
        4. Ai lavoratori di cui all'articolo 2094-ter del codice civile, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, di disciplina delle forme pensionistiche complementari.


Art. 6.

(Ricongiunzione di periodi contributivi).

        1. Per coloro che svolgono le prestazioni lavorative di cui all'articolo 2094-ter del codice civile, è riconosciuta la ricongiunzione ai fini pensionistici di tutti i periodi contributivi ai sensi delle leggi in vigore e in particolare delle leggi 7 dicembre 1979, n. 29, e 5 marzo 1990, n. 45.
        2. Il Governo sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo.


Art. 7.

(Norme per i patti derogatori).

        1. I contratti o gli accordi collettivi di cui all'articolo 2094-quinquies del codice civile, possono istituire un contributo a carico dei committenti in percentuale al corrispettivo corrisposto ai lavoratori di cui all'articolo 2094-ter del medesimo codice, per il finanziamento di interventi a favore dei predetti lavoratori tesi, in particolare, a promuovere percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale e a prevedere specifiche misure previdenziali e sanitarie di carattere integrativo, ovvero di sostegno al reddito per i periodi di assenza di lavoro. Gli interventi di sostegno al reddito per i periodi di interruzione del lavoro attraverso i fondi contrattuali integrativi si aggiungono al trattamento di disoccupazione attualmente in vigore, che è esteso ai lavoratori di cui al citato articolo 2094-ter. I contributi sulla base di accordi o contratti collettivi affluiscono in specifici fondi da istituire su iniziativa delle parti stipulanti i contratti o accordi collettivi nazionali, che ne disciplinano criteri e modalità di funzionamento. Ai suddetti fondi lo Stato partecipa con un contributo pari al 30 per cento del montante contributivo annuo. La vigilanza sui predetti fondi è esercitata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
        2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1.

Art. 8.

(Trattamenti di malattia e agevolazioni
fiscali per i patti derogatori).

        1. Su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, il Governo disciplina con uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la copertura per i trattamenti di malattia dei lavoratori di cui all'articolo 2094-ter del codice civile. I regolamenti sono emanati secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

                a) la disciplina dovrà essere coerente con le disposizioni della normativa in materia di lavoratori dipendenti in vigore alla data di entrata in vigore del regolamento;

                b) prevedere che il datore di lavoro sia tenuto all'anticipo del trattamento di malattia ai lavoratori interessati, salvo rivalsa sui versamenti all'INPS o ad altro istituto previdenziale.

        2. Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo emana uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a concedere dal 1^ gennaio 2003 ai lavoratori di cui all'articolo 2094-ter del codice civile, specifiche agevolazioni fiscali che tengano conto dei particolari oneri sopportati per la formazione, l'aggiornamento e l'acquisto di strumenti di lavoro informatici. I regolamenti sono emanati secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

                a) il regime fiscale generale applicabile ai lavoratori di cui all'articolo 2094-ter del codice civile, è quello previsto dall'articolo 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
                b) le agevolazioni consistono in un abbattimento forfettario del 5 per cento dell'imponibile fiscale, escluse le figure indicate nell'articolo 4, o in alternativa nella deduzione dall'imponibile dei mezzi informatici acquisiti e delle spese per la relativa formazione, entro il limite di 5.000 euro per anno;

                c) viene favorita la costituzione anche con l'intervento finanziario dello Stato, di consorzi fidi a livello regionale per favorire l'accesso al credito dei lavoratori di cui all'articolo 2094-ter del codice civile, entro il limite massimo di spesa per lo Stato di 20 milioni di euro per anno.

        3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, nel limite massimo di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2003, si fa fronte con le risorse disponibili del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.


Art. 9.

(Misure per l'occupazione a favore dei
lavoratori interessati ai patti derogatori).

        1. I lavoratori che hanno stipulato il patto di cui all'articolo 2094-ter del codice civile, costituiscono, ove necessario, nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, oggetto prioritario degli interventi a favore dell'impiego e, entro i dodici mesi successivi alla medesima data di entrata in vigore, oggetto prioritario degli interventi a favore del reimpiego, al fine di dare piena attuazione agli obiettivi e agli impegni stabiliti dall'Unione europea e recepiti nel piano nazionale per l'occupazione per tutti i prestatori d'opera.



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