XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2743
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I.
DEFINIZIONI E DISCIPLINA DELLA PRODUZIONE DEI MOSTI E DEI
VINI
Art. 1.
1. Ad integrazione delle definizioni previste
dall'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e
dall'allegato I annesso al regolamento (CE) n. 1493/1999 del
Consiglio, del 17 maggio 1999, sono stabilite le definizioni
dei seguenti prodotti tradizionali:
a) per mosto cotto si intende il prodotto
parzialmente caramellizzato ottenuto mediante eliminazione di
acqua dal mosto o dal mosto muto a riscaldamento diretto ed a
normale pressione atmosferica;
b) per filtrato dolce si intende il mosto
parzialmente fermentato, la cui ulteriore fermentazione
alcolica è stata ostacolata mediante filtrazione o
centrifugazione, con l'ausilio eventuale di altri trattamenti
e pratiche consentiti.
2. Sono altresì stabilite le seguenti definizioni:
a) per pulcianello si intende il fiasco in vetro
costituito da un corpo approssimativamente sferico, raccordato
ad un collo di profilo allungato. L'altezza totale deve essere
superiore a due volte il diametro del corpo rivestito in tutto
o in parte con treccia di sala o di paglia o di altro
materiale vegetale naturale da intreccio;
b) per bottiglia marsala si intende un recipiente
di vetro costituito da un corpo approssimativamente cilindrico
raccordato ad un collo con rigonfiamento centrale denominato
"collo a oliva". Il fondo della bottiglia può presentare una
rientranza più o meno accentuata. L'altezza totale è di circa
quattro volte il diametro e l'altezza della parte cilindrica
pari a circa tre quinti dell'altezza totale;
c) per fiasco toscano si intende un recipiente in
vetro costituito da un corpo avente approssimativamente la
forma di un elissoide di rotazione, raccordato secondo il suo
asse maggiore ad un collo allungato, nel quale l'altezza
totale non sia inferiore alla metà e non superiore a tre volte
il diametro del corpo, rivestito in tutto o in parte con sala
o paglia o altro materiale vegetale naturale da intreccio. Il
fondo può essere anche piano o leggermente concavo.
Art. 2.
1. Nella preparazione e nella conservazione dei prodotti a
monte del vino nonché del mosto parzialmente fermentato
destinato al consumo umano diretto, del vino atto a diventare
vino da tavola, del vino da tavola, del vino spumante, del
vino spumante gassificato, del vino frizzante, del vino
frizzante gassificato, dei vini liquorosi e dei vini di
qualità prodotti in regioni determinate ad integrazione di
quanto previsto nell'allegato IV annesso al citato regolamento
(CE) n. 1493/1999 sono permesse:
a) la concentrazione a riscaldamento diretto del
mosto o del mosto muto, per la preparazione del mosto cotto
limitatamente agli stabilimenti che producono vino marsala
nella zona delimitata ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia nonché agli stabilimenti che producono mosto per
l'aceto balsamico di Modena e per l'aceto balsamico
tradizionale di Modena e di Reggio Emilia;
b) la demetallizzazione con ferro-cianuro di
potassio secondo le norme stabilite con decreto del Ministro
delle politiche agricole e forestali, di concerto con il
Ministro della salute, in modo tale che all'analisi chimica il
vino non riveli residui di ferro-cianuro di potassio o di suoi
derivati.
2. Restano ferme le disposizioni della legge 30 aprile
1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di
additivi chimici e coloranti. I decreti di autorizzazione del
Ministro della sanità previsti dall'articolo 5, lettera
g), della citata legge n. 283 del 1962, sono emanati per
i mosti, vini ed aceti, con decreto del Ministro della salute,
sentito il Ministro delle politiche agricole e forestali.
Art. 3.
1. La detenzione di anidride carbonica in bombole, in
altri recipienti ed allo stato solido, sia negli stabilimenti
di produzione sia nei locali annessi o intercomunicanti anche
attraverso cortili, a qualunque uso destinati, nei quali si
producono vini spumanti e vini frizzanti, è subordinata ad
apposita autorizzazione amministrativa da richiedere
all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione
frodi, nella quale sono indicate le prescrizioni volte a
prevenire ogni abuso.
2. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con
proprio decreto, può, per particolari tipi di spumanti
naturali, autorizzare la confezione senza il capsulone o la
stagnola prevista dall'allegato VIII annesso al citato
regolamento (CE) n. 1493/1999
a condizione che sull'etichetta figurino gli estremi del
decreto di autorizzazione.
3. E' vietato produrre, nonché detenere nello stesso
stabilimento di produzione di spumanti, i vini spumanti
naturali e i vini spumanti gassificati, anche se già
confezionati.
Art. 4.
1. La preparazione di mosti di uve fresche mutizzati con
alcole, di vini liquorosi, di vini aromatizzati, di bevande
aromatizzate a base di vino, di cocktail aromatizzati di
prodotti vitivinicoli e di spumanti può essere fatta anche in
stabilimenti dai quali si estraggono mosti o vini nella cui
preparazione non è consentito l'impiego del saccarosio,
dell'acquavite di vino, dell'alcole e di tutti i prodotti
consentiti dal regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del
10 giugno 1991, e successive modificazioni, soltanto a
condizione che le lavorazioni siano preventivamente denunciate
all'ufficio periferico competente dell'Ispettorato centrale
repressione frodi ed eseguite osservando le disposizioni
impartite dal medesimo ufficio. Il saccarosio, l'acquavite di
vino e l'alcole devono essere conservati in magazzini
controllati dal predetto ufficio periferico, salvo che tali
prodotti siano sottoposti alla vigilanza dell'autorità
finanziaria, ferma restando la facoltà, in tale caso,
dell'ufficio periferico di effettuare controlli sui prodotti
immagazzinati.
Art. 5.
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 4, negli
stabilimenti enologici e nelle cantine nonché nei locali
annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili, a
qualunque uso destinati, è vietato detenere:
a) acquavite ed alcole;
b) zuccheri e loro soluzioni;
c) sciroppi, bevande e succhi diversi dal mosto e
dal vino, nonché sostanze zuccherine o fermentate diverse da
quelle provenienti dall'uva fresca;
d) uve passite o secche o sostanze da esse
derivanti;
e) sostanze atte a conferire ai mosti o ai vini
profumi o sapori particolari;
f) sostanze ammesse nella preparazione dei vini
aromatizzati, qualora nello stabilimento non si provveda alla
preparazione di questi ultimi;
g) additivi o coloranti non consentiti dalla
presente legge;
h) qualunque altra sostanza atta a sofisticare i
mosti, i vini e i vini speciali;
i) vinelli o altri sottoprodotti della
vinificazione non denaturati ai sensi di quanto stabilito
dalla presente legge;
l) vini aventi una gradazione complessiva
inferiore a quella naturale minima prevista dalle disposizioni
comunitarie, a meno che non siano denaturati ai sensi di
quanto stabilito dalla presente legge;
m) invertasi.
2. E', tuttavia, consentito detenere vini, acqueviti di
vino, liquori, sciroppi, succhi od altre bevande diverse dal
mosto o dal vino contenuti in confezioni sigillate pronte per
la vendita ed aventi una capacità non superiore a 2 litri.
Art. 6.
1. In deroga all'articolo 5, il Ministro delle politiche
agricole e forestali può autorizzare, con proprio decreto, la
detenzione negli stabilimenti vinicoli e nelle cantine di
prodotti non consentiti, qualora essi non si prestino alla
sofisticazione dei prodotti vinicoli preparati o detenuti nei
predetti stabilimenti o cantine.
Art. 7.
1. I mosti aventi un titolo alcolometrico complessivo
inferiore a quello naturale minimo previsto dalle disposizioni
comunitarie possono essere destinati alla preparazione dei
succhi d'uva, secondo modalità da definire con decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali, previa denuncia
all'ufficio periferico competente dell'Ispettorato centrale
repressione frodi. In ogni caso, l'eventuale loro
vinificazione deve essere effettuata separatamente e devono
essere addizionati della sostanza rivelatrice, stabilita con
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di
concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro
delle attività produttive.
2. Con il decreto di cui al comma 1, primo periodo, sono
altresì stabilite le modalità da osservare per l'impiego della
sostanza rivelatrice.
Art. 8.
1. Il presidente della giunta regionale, sentito l'ufficio
periferico competente dell'Ispettorato centrale repressione
frodi, stabilisce annualmente, con proprio provvedimento, il
periodo entro il quale le fermentazioni e le rifermentazioni
sono consentite. Tale periodo non può comunque andare oltre il
31 dicembre.
2. Le fermentazioni spontanee, che avvengono al di fuori
del periodo di cui al comma 1, devono essere immediatamente
denunciate a mezzo telegramma all'ufficio periferico
competente dell'Ispettorato centrale repressione frodi.
3. E' vietata qualsiasi fermentazione o rifermentazione al
di fuori del periodo stabilito dal presidente della giunta
regionale ai sensi del comma 1, fatta eccezione per quelle
effettuate in bottiglia o in autoclave per la preparazione dei
vini spumanti e dei vini frizzanti nonché per le fermentazioni
e per le rifermentazioni destinate alle produzioni di vini
tradizionali e per quelle che si verificano spontaneamente nei
vini imbottigliati.
Capo II
DISCIPLINA DEL COMMERCIO
DEI MOSTI E DEI VINI
Art. 9.
1. Sono vietati la detenzione a scopo di commercio ed il
commercio dei mosti e dei vini non rispondenti alle
definizioni stabilite o che abbiano subìto trattamento ed
aggiunte non consentiti o che, anche se rispondenti alle
definizioni ed ai requisiti stabiliti dal citato regolamento
(CE) n. 1493/1999, e successive modificazioni, o dalla
presente legge, provengono da vitigni diversi dalla vitis
vinifera, eccezione fatta per i mosti ed i vini provenienti
da determinati vitigni ibridi la cui coltivazione può essere
consentita con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, in relazione alle particolari condizioni ambientali
di alcune zone ed alle caratteristiche intrinseche dei vitigni
stessi.
2. Il divieto di cui al comma 1 si applica, altresì, ai
mosti ed ai vini che:
a) all'analisi organolettica o chimica o
microscopica risultano alterati per malattia o avariati in
misura tale da essere considerati inutilizzabili per il
consumo, salvo che siano denaturati e denunciati all'ufficio
periferico competente dell'Ispettorato centrate repressione
frodi, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 15;
b) contengono:
1) bromo organico;
2) cloro organico, salvo le eventuali piccole quantità
che possono provenire da residui di pesticidi impiegati nel
vigneto, stabilite con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali, di concerto con il Ministro della
salute;
3) fluoro, oltre i limiti stabiliti con il decreto di
cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 10;
4) alcole metilico in quantità superiore a 0,30
millilitri per i vini rossi e a 0,20 millilitri per i vini
bianchi, per ogni 100 millilitri di alcole complessivo. In
annate con andamento stagionale sfavorevole, il Ministro delle
politiche agricole e forestali può consentire, con proprio
decreto, per determinate zone di produzione e per prodotti
provenienti da uve di particolari vitigni, la detenzione
presso i vinificatori di mosti e di vini rossi aventi un
contenuto in alcole metilico superiore a 0,30 millilitri, per
ogni 100 millilitri di alcole complessivo, purché siano
rispettate le cautele stabilite con lo stesso decreto;
c) all'analisi chimica risultano contenere residui
di ferro-cianuro di potassio e suoi derivati a trattamento
ultimato, o che hanno subito tale trattamento in violazione di
quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, lettera
b).
3. Il vino, la cui acidità volatile espressa in grammi di
acido acetico per litro oltrepassi i limiti previsti dalla
lettera B dell'allegato V annesso al citato regolamento (CE)
n. 1493/1999, non può essere detenuto se non previa
denaturazione con la sostanza rivelatrice individuata con
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di
concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro
delle attività produttive, previa denuncia da trasmettere con
lettera raccomandata all'ufficio periferico competente
dell'Ispettorato centrale repressione frodi, nella quale
devono essere indicate almeno la quantità e la località di
detenzione.
4. Con il decreto di cui al comma 3 sono altresì stabilite
le modalità da osservare per l'impiego della sostanza
rivelatrice.
5. Si intendono detenuti a scopo di commercio i mosti ed i
vini che si trovano nelle cantine o negli stabilimenti o nei
locali dei produttori e dei commercianti.
Art. 10.
1. E' vietato vendere, porre in vendita o mettere
altrimenti in commercio per il diretto consumo, nonché
somministrare ai propri dipendenti per obbligo contrattuale
mosti e vini:
a) i cui componenti e gli eventuali loro rapporti
non sono compresi nei limiti stabiliti con decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con
il Ministro della salute, in relazione ai risultati della
sperimentazione;
b) che non risultano rispondenti ai requisiti
stabiliti dalla presente legge o alle denominazioni indicate
in etichetta;
c) che all'analisi organolettica o chimica o
microscopica risultano alterati per malattia o comunque
avariati e difettosi per odori e per sapori anomali;
d) che, sottoposti alla prova preliminare di
fermentazione secondo i metodi ufficiali di analisi, non
risultano fermentescibili. E' fatta eccezione per i mosti
d'uva mutizzati con alcole, vini liquorosi e vini
aromatizzati;
e) contenenti oltre mezzo grammo per litro di
cloruri espressi come cloruro di sodio, fatta eccezione per i
vino marsala, i vini liquorosi e i mosti d'uva mutizzati con
alcole per i quali tale limite è elevato ad 1 grammo;
f) contenenti oltre 1 grammo per litro di solfati
espressi come solfato neutro di potassio, fatta eccezione per
il vino marsala, i vini liquorosi e i mosti d'uva mutizzati
con alcole, per i quali tale limite è elevato a 3 grammi;
g) contenenti alcole metilico in quantità
superiore a 0,25 millilitri per i vini rossi e 0,20 millilitri
per i vini bianchi, per ogni 100 millilitri di alcole
complessivo, ovvero alcole svolto e da svolgere;
h) contenenti acido citrico in quantità superiore
ad 1 grammo per litro;
i) contenenti bromo e cloro organici salvo, per
quest'ultimo, quanto stabilito all'articolo 9, comma 2,
lettera b), numero 2);
l) che all'analisi chimica rivelano presenze di
ferro-cianuro di potassio o di suoi derivati;
m) contenenti qualsiasi altra sostanza oltre i
limiti di volta in volta riconosciuti non pregiudizievoli per
la sanità pubblica con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali, di concerto con il Ministro della
salute.
Art. 11.
1. I vini di cui è vietata la vendita al consumo diretto
non possono essere detenuti negli spacci di mescita o di
vendita al dettaglio e in locali annessi o intercomunicanti,
anche attraverso cortili.
2. I mosti ed i vini in bottiglia o in altri recipienti di
contenuto non superiore a 60 litri, muniti di chiusura, si
intendono posti in vendita per il consumo, anche se detenuti
nelle cantine e negli stabilimenti enologici dei produttori e
dei commercianti all'ingrosso.
3. Non è considerato posto in vendita il vino in bottiglia
in corso di invecchiamento presso i produttori ed i
commercianti all'ingrosso e la cui acidità volatile supera
quella consentita fino ad un massimo del 30 per cento.
4. Ai fini della presente legge non costituisce chiusura,
la chiusura provvisoria di fermentazione dei vini spumanti e
dei vini frizzanti preparati con il sistema della
fermentazione in bottiglia.
Art. 12.
1. I mosti, i vini, compresi i vini liquorosi, i vini
spumanti e frizzanti anche gassificati, i vini aromatizzati,
le bevande ed i cocktail aromatizzati a base di vini
nonché gli aceti devono essere posti in commercio per il
consumo diretto in recipienti di vetro, di terraglia, di
ceramica, di porcellana, di legno o di altro materiale
riconosciuto idoneo con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali, di concerto con il Ministro della
salute, le cui capacità risultano indicate nel decreto-legge 3
luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 agosto 1976, n. 614, e successive modificazioni.
Art. 13.
1. Il fiasco toscano è riservato ai vini ad indicazione
geografica tipica (IGT), a denominazione di origine
controllata (DOC) e a denominazione di origine controllata e
garantita (DOCG), per i quali il disciplinare di produzione
non fa obbligo di impiegare recipienti diversi.
2. La bottiglia Marsala è riservata ai vini Marsala ed ai
vini liquorosi.
3. Il recipiente denominato "pulcianello" è riservato ai
vini bianchi o rosati diversi da quelli frizzanti, spumanti,
liquorosi ed aromatizzati.
Art. 14.
1. Salvo quanto previsto da altre disposizioni, nessuna
bevanda diversa da quelle indicate nell'allegato I annesso al
citato regolamento (CE) n. 1493/1999, nonché dallo sciroppo o
succo d'uva, dall'acquavite di vino o di vinaccia, dall'uva
allo spirito o al liquore, dalle marmellate o gelatine o
confetture di uva, può essere posta in vendita con
denominazioni o raffigurazioni che comunque richiamano la
vite, l'uva, il mosto o il vino.
Capo III
DISCIPLINA DEI SOTTOPRODOTTI
DELLA VINIFICAZIONE E DELL'ACETO
Art. 15.
1. La detenzione delle vinacce è vietata a datare dal
ventesimo giorno dalla fine del periodo vendemmiale
determinato annualmente con provvedimento del presidente della
giunta regionale, sentito il parere dell'ufficio periferico
competente dell'Ispettorato centrale repressione frodi.
2. Fatta eccezione per i casi di esenzione previsti dal
citato regolamento (CE) n. 1493/1999, e successive
modificazioni, e per le vinacce destinate dal vinificatore
alla produzione dei vinelli con le modalità previste dal comma
4, nonché per le vinacce destinate ad altri usi industriali,
ivi compreso quello per la estrazione dell'enocianina, previa
denuncia all'ufficio periferico competente dell'Ispettorato
centrale repressione frodi, le vinacce e le fecce comunque
ottenute dalla trasformazione delle uve devono essere avviate
direttamente alle distillerie autorizzate ai sensi del citato
regolamento (CE) n. 1493/ 1999, e successive modificazioni. E'
consentita alle distillerie l'istituzione di centri di
raccolta temporanei fuori fabbrica previa autorizzazione
dell'ufficio periferico competente dell'Ispettorato centrale
repressione frodi, al quale deve essere presentata domanda in
bollo con specificazione della sede e dell'ubicazione dei
locali interessati, nonché del quantitativo di sottoprodotti
oggetto di richiesta. L'introduzione dei sottoprodotti nei
locali di deposito è comunque subordinata alla tenuta di un
registro di carico e scarico, soggetto alle modalità di cui al
regolamento (CE) n. 80/2001 della Commissione, del 16 gennaio
2001.
3. In ogni caso le fecce di vino, prima di essere estratte
dalle cantine, devono essere denaturate con la sostanza
rilevatrice prescritta dalla normativa comunitaria vigente in
materia.
4. La preparazione del vinello è consentita:
a) presso i verificatori per il trasferimento del
vinello alle distillerie, a condizione che la vinellazione sia
effettuata in locali che non siano comunicanti, anche
attraverso cortili a qualunque uso destinati, con quelli in
cui si detengono vini e mosti;
b) presso le distillerie e gli stabilimenti per lo
sfruttamento dei sottoprodotti della vinificazione;
c) presso le cantine dei viticoltori vinificatori
di uve proprie aventi capacità ricettiva non superiore a 50
ettolitri di vino, a condizione che ne siano prodotti non più
di 5 ettolitri e che siano utilizzati esclusivamente per uso
familiare o aziendale. La preparazione del vinello è comunque
subordinata alla tenuta di un registro di carico e scarico,
soggetto alle modalità di cui al citato regolamento (CE) n.
80/2001. I vinelli destinati alle distillerie devono essere
addizionati della sostanza rilevatrice prescritta ai sensi
della normativa comunitaria vigente in materia.
Art. 16
1. I recipienti di capacità superiore a 10 ettolitri
situati negli stabilimenti vinicoli, o cantine, negli
acetifici e nelle distillerie devono essere denunciati, a
mezzo di lettera raccomandata, ovvero tramite consegna diretta
all'ufficio periferico competente dell'Ispettorato centrale
repressione frodi, con la specificazione della relativa
capacità e con l'indicazione dell'ubicazione mediante cartina
planimetrica.
2. Qualsiasi successiva variazione dei recipienti di cui
al comma 1 deve essere immediatamente denunciata per iscritto,
a mezzo di lettera raccomandata, ovvero tramite consegna
diretta all'ufficio periferico competente dell'Ispettorato
centrale repressione frodi.
3. Ai fini del presente articolo si intendono per
stabilimenti vinicoli o cantine locali destinati alla
detenzione di mosti o vini o vinelli o aceti in recipienti
fissi o mobili la cui capienza complessiva risulti superiore a
100 ettolitri.
Art. 17.
1. Il nome di "aceto di (...)" seguito dall'indicazione
della materia prima da cui deriva, è riservato al prodotto
ottenuto esclusivamente dalla fermentazione acetica di liquidi
alcolici o zuccherini di origine agricola idonei al consumo
alimentare che presenta un'acidità totale, espressa in acido
acetico, compresa tra 5 e 12 grammi per 100 millilitri, una
quantità di alcool etilico non superiore a 1,5 per cento in
volume, che ha le caratteristiche o che contiene qualsiasi
altra sostanza o elementi in quantità non superiore ai limiti
di volta in volta riconosciuti normali e non pregiudizievoli
per la salute, con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali, di concerto con il Ministro della
salute.
2. In deroga al comma 1, l'aceto di vino è il prodotto
definito dall'allegato I, punto 19, annesso al citato
regolamento (CE) n. 1493/1999.
3. I liquidi alcolici o zuccherini di cui al comma 1
devono provenire da materie prime idonee al consumo umano
diretto.
4. Il contenuto in acido acetico dei vini destinati
all'acetificazione non può essere superiore a 8 grammi per
litro.
Art. 18.
1. Sono consentiti la detenzione, la produzione e
l'imbottigliamento:
a) di aceti provenienti da materie prime diverse
dal vino anche negli stabilimenti di produzione o di
imbottigliamento degli aceti di vino;
b) di aceti provenienti da materie prime diverse
dal vino nel medesimo stabilimento di produzione o di
imbottigliamento di altri aceti provenienti da materie prime
diverse dal vino;
c) di prodotti alimentari idonei al consumo umano
diretto nei quali l'aceto è presente come ingrediente e di
prodotti alimentari conservati in aceto negli stabilimenti di
produzione o imbottigliamento degli aceti.
Art. 19.
1. E' vietato produrre, detenere per la vendita,
trasportare e porre in commercio aceti:
a) non rispondenti alle definizioni di cui
all'articolo 17;
b) che, all'esame organolettico, chimico o
microscopico, risultano alterati per malattia o comunque
avariati o difettosi per odori o sapori anomali in misura tale
da essere inidonei al consumo umano diretto o indiretto;
c) che contengano aggiunte di alcool etilico, di
acido acetico sintetico, o liquidi acetici comunque derivanti
da procedimenti di distillazione, di sostanze coloranti o di
acidi minerali;
d) ottenuti a partire da diverse materie prime o
dal taglio di aceti provenienti da materie prime diverse.
2. E' vietato detenere acido acetico nonché ogni altra
sostanza atta a sofisticare gli aceti nei locali di un
acetificio e nei locali annessi o intercomunicanti, anche
attraverso cortili, a qualunque uso destinati.
3. Il divieto di cui al comma 1, lettera c), del
presente articolo, non si applica agli aceti provenienti da
alcool etilico denaturato ai sensi dell'articolo 6 del
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 9
luglio 1996, n. 524, limitatamente alla presenza di acido
acetico glaciale aggiunto ed unicamente fino al valore per lo
stesso previsto per la predetta denaturazione.
Art. 20.
1. Negli stabilimenti di produzione o di imbottigliamento
dell'aceto devono essere tenuti registri di carico e scarico,
di lavorazione e di imbottigliamento, preventivamente vidimati
dall'ufficio periferico competente dell'Ispettorato centrale
repressione frodi e con fogli progressivamente numerati, con
le modalità stabilite con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali.
Art. 21.
1. Specifiche denominazioni qualificative sono ammesse per
gli aceti preparati con tecniche caratteristiche e
tradizionali, come quelle per l'aceto balsamico tradizionale
di Modena e simili.
2. Le caratteristiche di composizione e le modalità di
preparazione degli aceti di cui al comma 1 sono fissate con
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di
concerto con il Ministro della salute.
Art. 22.
1. Gli aceti destinati al consumo diretto devono essere
posti in commercio in confezioni originali non manomissibili
con chiusura ermetica, congegnata in modo tale che a seguito
dell'apertura essa non risulti più integra, sulla quale deve
sempre figurare una indicazione atta ad individuare
chiaramente la ditta che ha operato il riempimento del
recipiente. I recipienti devono essere costituiti dai
materiali di cui all'articolo 12 della presente legge ed avere
le capacità stabilite dalle disposizioni di cui al
decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 agosto 1976, n. 614, e
successive modificazioni.
2. Sui recipienti di cui al comma 1 del presente articolo
devono essere apposte le indicazioni di cui al decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive
modificazioni.
Art. 23.
1. L'utilizzo delle denominazioni di origine riservate ai
vini, nella designazione di un aceto di vino, può essere
consentito a condizione che l'elaborazione di quest'ultimo
avvenga esclusivamente a partire da un vino per il quale è
stata accertata la sussistenza di tutti i requisiti richiesti
dal relativo disciplinare di produzione.
2. Nella designazione di un aceto, l'utilizzo delle altre
denominazioni riservate a prodotti riconosciuti con
denominazioni di origine protette può essere consentito a
condizione che la materia prima utilizzata per tale
elaborazione sia stata certificata dall'apposita autorità
competente ai sensi della normativa vigente in materia.
Art. 24.
1. Le pratiche ed i trattamenti enologici consentiti per
la produzione e la conservazione degli aceti sono quelli
previsti dal citato regolamento (CE) n. 1493/1999, e
successive modificazioni, nonché quelli impiegati per la
fermentazione acetica nella produzione degli aceti secondo
tradizione e buona tecnica industriale.
2. Nella preparazione degli aceti è consentita l'aggiunta
di acqua purché sia effettuata soltanto negli acetifici.
3. E' consentita la colorazione con caramello degli aceti
diversi da quello di vino, ivi compreso l'aceto balsamico di
Modena.
4. E' consentita la decolorazione degli aceti con il
carbone per uso enologico.
Art. 25.
1. All'aceto possono essere aggiunte sostanze
aromatizzanti, mediante macerazione diretta o mediante impiego
di infusi, questi ultimi nella misura massima del 5 per cento
in volume, o altri aromi naturali come definiti dal decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, e successive
modificazioni. E' consentito aromatizzare l'aceto di mele con
il miele.
2. L'aceto preparato ai sensi del comma 1 deve essere
posto in commercio con la denominazione di "aceto di (...)
aromatizzato" e con l'indicazione della materia prima da cui
deriva. Tale dizione deve figurare sui recipienti e su tutta
la documentazione prevista in materia.
3. Sono applicabili all'aceto aromatizzato tutte le
disposizioni vigenti per aceto e le disposizioni di cui al
citato regolamento (CEE) n. 1601/91, e successive
modificazioni.
Art. 26.
1. E' vietato trasportare, detenere per la vendita,
mettere in commercio o comunque utilizzare per uso alimentare
diretto o indiretto alcole etilico sintetico, nonché prodotti
contenenti acido acetico non derivante dalla fermentazione
acetica del vino e prodotti derivati dalla fermentazione
acetica del vino che non possono essere qualificati aceto ai
sensi dell'articolo 17.
2. In deroga ai divieti previsti dal comma 1 del presente
articolo e dall'articolo 19, comma 2, sono consentiti la
detenzione dell'acido acetico nei panifici e negli
stabilimenti dolciari, nonché l'uso dello stesso nella
preparazione degli impasti per la panificazione e la
pasticceria, a condizione che in tali panifici o stabilimenti
o nei locali con essi comunque comunicanti, anche attraverso
cortili, non si detengano aceto o prodotti contenenti aceto e
non si effettuino altre lavorazioni in cui l'acido acetico
possa in tutto o in parte sostituirsi all'aceto.
Art. 27.
1. I vini che presentano una acidità volatile superiore a
quella consentita devono essere ceduti e spediti soltanto agli
acetifici e alle distillerie.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai
vini nei quali è in corso la fermentazione acetica.
3. I sidri e gli altri fermentati alcolici diversi dal
vino che hanno subìto fermentazione acetica o che sono in
corso di fermentazione acetica, possono essere venduti e
trasportati solamente alle distillerie.
4. I mosti ed i vini introdotti in uno stabilimento nel
quale si procede alle operazioni di cui all'articolo 18, comma
1, lettera a), ed aggiunti di acqua, ai sensi
dell'articolo 24, comma 2, possono essere estratti dallo
stabilimento unicamente per essere avviati ad altro acetificio
o alla distillazione o alla distruzione, in tali due ultimi
casi previa denaturazione con cloruro di litio in misura non
inferiore a 5 grammi per quintale di prodotto.
Capo IV
DISCIPLINA DEI PRODOTTI
PER USO ENOLOGICO
Art. 28.
1. E' consentito detenere negli stabilimenti enologici,
vendere per uso enologico ed impiegare in enologia soltanto le
sostanze espressamente ammesse dalle vigenti norme nazionali e
comunitarie, che rispondono ai requisiti ed alle
caratteristiche anche di purezza determinati con decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con
il Ministro della salute.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, di concerto con il Ministro della salute, sono
stabilite le norme relative alla produzione, al
confezionamento, alla conservazione ed alla etichettatura
delle sostanze destinate ad uso enologico, nonché dei prodotti
ottenuti dalla loro miscelazione o diluizione in idoneo
supporto. Con lo stesso decreto sono altresì indicate le
modalità e le condizioni necessarie per ottenere
l'autorizzazione alla produzione ed alla commercializzazione
dei citati preparati.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dal
Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con
il Ministro della salute.
Art. 29.
1. E' vietato produrre, detenere e mettere in commercio
preparati aromatizzanti atti a conferire artificialmente ai
mosti ed ai vini caratteristiche specifiche a particolari uve,
mosti o vini.
Art. 30.
1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, di
concerto con il Ministro della salute, stabilisce con decreto
quali sostanze e specialità possono essere usate per la
pulizia, il risanamento di fusti, damigiane, fiaschi,
bottiglie e tappi nonché attrezzi, pareti, pavimenti ed
accessori di cantina.
2. I prodotti, preparati con le sostanze o le specialità
di cui al comma 1, devono riportare in etichetta la
denominazione dei componenti attivi e la dizione "da usare
esclusivamente per l'igiene della cantina" in caratteri ben
chiari, indelebili, in lingua italiana, di formato non
inferiore ad 1 centimetro e del colore adottato per
l'iscrizione più evidente.
3. E' vietato produrre, vendere e detenere negli
stabilimenti enologici, nelle cantine e nei locali
comunicanti, anche attraverso cortile, a qualunque uso
destinati, spacci di vendita all'ingrosso e al dettaglio di
mosti e di vini, sostanze e specialità per l'igiene della
cantina diverse da quelle consentite.
Art. 31.
1. E' vietato vendere per uso enologico e detenere nelle
cantine, negli stabilimenti di produzione, nei magazzini e nei
depositi enologici nonché nei locali comunque comunicanti con
essi, anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati,
prodotti di uso enologico non permessi dalla presente legge.
Nei reagentari dei laboratori annessi è tuttavia permessa la
presenza di prodotti chimici non consentiti, fatta eccezione
per i dolcificanti sintetici, gli antifermentativi e gli
antibiotici, purché in quantitativi strettamente necessari al
normale lavoro analitico e purché sul contenitore sia indicata
la denominazione chimica del prodotto in modo ben visibile ed
indelebile, in lingua italiana.
Capo V
DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 32.
1. I produttori, gli importatori ed i grossisti di
saccarosio, escluso lo zucchero a velo, di glucosio e di
isoglucosio, anche in soluzione, devono tenere aggiornato un
registro di carico e scarico assoggettato all'imposta di
bollo, con fogli progressivamente numerati e vidimati prima
dell'uso dall'ufficio periferico competente dell'Ispettorato
centrale repressione frodi, ed annotarvi tutte le introduzioni
e le estrazioni all'atto in cui si verificano.
2. I grossisti che effettuano vendita minuta devono
annotare sul registro di carico e scarico ogni operazione
precisando il nominativo e il recapito dell'acquirente.
3. Agli utilizzatori dei prodotti annotati nei registri di
cui ai commi 1 e 2, ad eccezione di quelli che somministrano
al pubblico o che producono alimenti in laboratori annessi a
esercizi di vendita o di somministrazione, compresi quelli
artigiani, e di quelli in possesso del registro di carico e
scarico delle materie prime, vidimato dall'ufficio periferico
competente dell'Ispettorato centrale repressione frodi, o del
registro modello H-18 vidimato dall'ufficio tecnico delle
imposte di fabbricazione, è fatto obbligo di tenere un
registro di carico e scarico con le stesse modalità previste
dal comma 1 e di annotarvi giornalmente per prodotti omogenei
i quantitativi delle sostanze zuccherine impiegate.
4. Per coloro che praticano una contabilità in base al
sistema meccanografico, le iscrizioni sui registri di carico e
scarico possono essere completate settimanalmente, purché la
movimentazione o l'utilizzo delle sostanze di cui ai commi 1 e
2 siano ugualmente verificabili e controllabili in base a
idonea documentazione giustificativa. In tale caso gli
interessati devono sottoporre a preventiva timbratura, da
parte dell'ufficio periferico competente dell'Ispettorato
centrale repressione frodi, modelli preventivamente numerati
del tabulato riepilogativo che intendono usare e devono
esibirlo ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
5. I registri di cui al presente articolo devono essere
conservati per un periodo non inferiore a cinque anni dalla
data dell'ultima registrazione e devono essere esibiti ad ogni
richiesta degli addetti alla vigilanza.
Art. 33.
1. I funzionari e gli agenti delegati per la vigilanza, ai
sensi del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033,
convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, e della legge 30
aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, possono
accedere liberamente anche nei depositi situati nei punti
franchi, nei magazzini doganali o vincolati alla finanza, per
eseguire accertamenti e prelevamenti di campioni sui prodotti
e sulle sostanze di cui alla presente legge.
2. Gli esercenti hanno l'obbligo di dare assistenza agli
agenti preposti alla vigilanza e di agevolarne le operazioni,
di cui al comma 1, fornendo, nei limiti delle normali
necessità, anche la mano d'opera ed i mezzi esistenti in
azienda.
Art. 34.
1. I dati delle dichiarazioni annuali di raccolta delle
uve e di vinificazione, di giacenza e di denuncia delle uve ai
fini delle rivendicazioni della DOC, della DOCG e della IGT,
non appena pervenuti ed elaborati con il sistema
meccanografico, sono resi disponibili per gli organismi
preposti ai controlli ed alla programmazione vitivinicola, ivi
compresi i consorzi volontari di tutela delle DOC, delle DOCG
e delle IGT, limitatamente alle produzioni tutelate, a
condizione che gli stessi abbiano ottenuto il riconoscimento
da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali,
ed abbiano i requisiti minimi della base associativa, ai sensi
della legge 10 febbraio 1992, n. 164, e del regolamento di cui
al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali 4 giugno 1997, n. 256.
Capo VI
SANZIONI
Sezione I
Sanzioni per violazione di norme sui vigneti.
Art. 35.
1. Chiunque abbia realizzato o realizzi un impianto di
viti al di fuori dei casi previsti dal capo I del titolo II
del citato regolamento (CE) n. 1493/1999, ovvero senza
disporre di un diritto di reimpianto o di autorizzazione ad un
reimpianto anticipato, è soggetto alle seguenti sanzioni
amministrative consistenti nel pagamento di una somma:
a) da 1.033 euro a 3.099 euro per ettaro, se
l'impianto è stato realizzato in terreni ubicati al di fuori
di zone previste e delimitate per la produzione di vini a DOC,
a DOCG e a IGT;
b) da 1.549 euro a 4.648 euro per ettaro, se
l'impianto è stato realizzato in terreni ubicati al di fuori
di zone previste e delimitate per la produzione di vini a
DOC;
c) da 2.582 euro a 7.747 euro per ettaro, se
l'impianto è stato realizzato in terreni ubicati al di fuori
di zone previste per la produzione di vini a DOCG o con
varietà non previste nei disciplinari di produzione di vini a
DOC;
d) da 5.165 euro a 15.494 euro per ettaro, se
l'impianto è stato realizzato all'interno di zone previste e
delimitate per la produzione di vini a DOCG o con varietà non
previste nei disciplinari di produzione di vini a DOCG;
e) alla sanzione amministrativa accessoria
dell'obbligo di espianto del vigneto interessato. Qualora il
trasgressore non effettui l'estirpazione nel termine fissato
nell'ordinanza-ingiunzione, questa è effettuata d'autorità con
spese a carico dello stesso trasgressore.
2. Le sanzioni amministrative, di cui al comma 1, sono
fissate con provvedimento della giunta regionale o della
provincia autonoma competente per territorio, tenendo conto
della realtà locale.
3. La sola inosservanza delle norme adottate dalle
rispettive regioni o province autonome in merito al rispetto
delle scadenze per le comunicazioni relative a espianti e ad
utilizzo dei diritti di reimpianto o di nuovi impianti, è
punita con la sanzione amministrativa consistente nel
pagamento di una somma da 103 euro a 1.033 euro per ettaro.
4. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 3 sono ridotte alla
metà qualora la violazione riguardi una superficie di vigneto
non superiore a 0,50 ettari.
5. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative
di cui al comma 1 il vigneto si intende realizzato all'interno
di zone previste e delimitate per la produzione di vini a
DOCG, oppure a DOC, oppure a IGT, sulla base delle
delimitazioni e delle varietà previste dai decreti di
riconoscimento di denominazioni con annesso il relativo
disciplinare di produzione, ovvero da decreti di modifiche di
disciplinari di produzione, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale in data precedente a quella dell'accertamento da
parte dell'autorità regionale o della provincia autonoma
territorialmente competente.
6. Per gli impianti e i reimpianti di vigneti effettuati
prima della data di entrata in vigore della presente legge non
si applicano le sanzioni amministrative, di cui al presente
articolo, qualora la superficie complessiva del vigneto in
conduzione non sia superiore a 1.000 metri quadrati.
7. Le sanzioni amministrative, di cui al presente
articolo, si applicano anche ai procedimenti in corso alla
data di entrata in vigore della presente legge.
8. I reimpianti non autorizzati ai sensi del citato
regolamento (CE) n. 1493/1999, e successive modificazioni,
realizzati a decorrere dal 1^ settembre 1998, sono soggetti
alle sanzioni amministrative di cui al comma 1 del presente
articolo. Tuttavia, qualora il viticoltore acquisisca un
diritto di reimpianto nel termine perentorio di sei mesi dalla
comunicazione dell'accertamento dell'avvenuta infrazione da
parte dell'autorità stabilita dalla regione o dalla provincia
autonoma interessata e il vigneto reimpiantato abbia i
requisiti previsti dai disciplinari di produzione delle DOC,
delle DOCG e delle IGT vigenti nel territorio ove è ubicato il
vigneto, non si applica la sanzione accessoria dell'obbligo di
espianto.
9. Chiunque, a decorrere dal 1^ settembre 1998, abbia
realizzato un reimpianto di viti sulla base di un diritto
acquisito mediante trasferimento, senza la preventiva
autorizzazione da parte della regione interessata, è soggetto
alle sanzioni amministrative di cui al comma 1. Tali sanzioni
possono essere ridotte della metà e senza l'applicazione della
sanzione accessoria dell'espianto, di cui al citato comma 1,
lettera e), a condizione che successivamente
all'avvenuto reimpianto abbia ottenuto l'autorizzazione da
parte della regione o della provincia autonoma interessata.
10. Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 7
settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 novembre 1987, n. 460, è abrogato.
Art. 36.
1. Chiunque, nella realizzazione di impianti, di
reimpianti o di innesti, utilizza varietà di viti non
appartenenti alle varietà raccomandate o autorizzate ai sensi
del citato regolamento (CE) n. 1493/1999, e successive
modificazioni, nonché della legislazione nazionale, è soggetto
alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una
somma da 516 euro a 2.582 euro per ettaro ed all'obbligo di
espianto. Qualora il trasgressore non esegua l'estirpazione
delle viti o, se del caso, il reimpianto o il reinnesto con
varietà raccomandate o autorizzate, entro il termine fissato
dall'autorità regionale o della provincia autonoma,
quest'ultima provvede alla rimozione degli impianti ponendo a
carico del trasgressore la spesa relativa. Sono esclusi dalle
sanzioni e dall'obbligo di espianto gli impianti ed i
reimpianti effettuati in azienda con una superficie
complessiva a vigneto non superiore a 1.000 metri quadrati e
in ogni caso quando le produzioni ottenute sono riservate
all'esclusivo consumo familiare del conduttore.
2. Chiunque nella realizzazione di un impianto utilizza
una varietà di viti compresa fra quelle autorizzate e
raccomandate ma diversa da quella riportata nella relativa
autorizzazione rilasciata dalla regione o dalla provincia
autonoma è soggetto alla sanzione amministrativa consistente
nel pagamento di una somma da 258 euro a 2.582 euro per
ettaro. Qualora il trasgressore non esegua l'estirpazione
delle viti o, se del caso, il reimpianto o il reinnesto con le
varietà previste nella autorizzazione, entro il termine
fissato dall'autorità regionale o della provincia autonoma,
quest'ultima provvede alla rimozione degli impianti ponendo a
carico del trasgressore la spesa relativa.
3. Il vivaista o chiunque fornisce al viticoltore viti di
varietà e quantità diverse da quelle previste dalla
autorizzazione della regione o della provincia autonoma è
punito con la sanzione amministrativa consistente nel
pagamento di una somma di 2,58 euro per ogni barbatella
consegnata al viticoltore. In caso di recidiva, nell'arco di
due campagne consecutive, la sanzione è raddoppiata. E'
esclusa dalla sanzione la consegna di viti per la sostituzione
di fallanze o di barbatelle non attecchite, qualora tale
circostanza sia espressamente dichiarata dal viticoltore
interessato.
Art. 37.
1. Chiunque, nei casi previsti, omette di iscrivere
all'albo delle denominazioni di origine i vigneti è punito con
la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una
somma di 258 euro per ettaro o frazione di ettaro.
2. Chiunque, avendo apportato modifiche agli impianti di
viti iscritti all'albo di cui al comma 1, non provvede a
comunicare le modifiche apportate, è punito con la sanzione
amministrativa consistente nel pagamento di una somma di 516
euro per ettaro o frazione di ettaro.
3. Con la stessa sanzione di cui al comma 2, è punito
chiunque conduce vigneti che hanno subìto fallanze in misura
superiore al 10 per cento dei ceppi e non ha provveduto a
comunicare la variazione al rispettivo albo.
Sezione II
Sanzioni per violazione di norme
sulle pratiche enologiche.
Art. 38.
1. Chiunque nelle operazioni di vinificazione o di
manipolazione dei vini impiega, in tutto o in parte, prodotti
con effetti potenzialmente nocivi alla salute, quali
antibiotici, ovvero addiziona altre sostanze antifermentative,
ferro-cianuro di potassio in modo diverso da quello stabilito,
acido salicilico, acido malico, sostanze inorganiche o altre
sostanze, salvo che il fatto non costituisca reato più grave,
è punito con una sanzione amministrativa consistente nel
pagamento di una somma di 516 euro per ettolitro di prodotto
sofisticato, ma in ogni caso la sanzione non può essere
inferiore a 5.165 euro.
2. Chiunque fuori dai casi consentiti, nelle operazioni di
vinificazione o di manipolazione dei vini, impiega in tutto o
in parte prodotti non consentiti, quali alcole, zuccheri o
materie zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti
dall'uva fresca o leggermente appassita, è punito con una
sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma
di 258 euro per ettolitro di prodotto sofisticato, ma in ogni
caso la sanzione non può essere inferiore a 2.582 euro.
3. Quando, tenuto conto delle proporzioni dell'azienda,
della quantità di prodotto, del semplice uso di zucchero o di
sostanze zuccherine destinate all'alimentazione umana, senza
l'uso concorrente di altre sostanze non consentite, e di ogni
altra circostanza, e il fatto, se commesso entro il periodo
ammesso per la fermentazione, può essere ritenuto di lieve
entità rientrando nei limiti di un aumento del titolo
alcolometrico volumico del 2 per cento e riguarda aziende di
trasformazione di uva in vino, si applica la sola sanzione
amministrativa consistente nel pagamento di una somma di 77
euro per ogni ettolitro o quintale di prodotto globalmente
sofisticato.
4. Al tecnico responsabile delle operazioni o delle
manipolazioni di cui al comma 1 si applica la medesima
sanzione amministrativa prevista a carico del titolare della
ditta.
Art. 39.
1. Chiunque, nella elaborazione di mosti, di vini e di
prodotti vitivinicoli, utilizza uve provenienti da impianti o
da reimpianti di viti non autorizzati, è punito con la
sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma
di 26 euro per ogni quintale o frazione di quintale di
prodotto vinoso ottenuto. Tale sanzione è elevata
rispettivamente a 52 euro, se destinato all'ottenimento di
vino da tavola ad indicazione geografica, a 103 euro, se
destinato all'ottenimento di vino a DOC, a 258 euro, se
destinato all'ottenimento di vino a DOCG. In ogni caso la pena
non può essere inferiore a 516 euro.
2. La sanzione non è comminata se i prodotti sono ottenuti
da vigneti che sono stati oggetto di regolarizzazione entro il
31 luglio 2002, ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 2 del
citato regolamento (CE) n. 1493/1999. La pena inoltre non è
comminata nel caso di prodotti vinosi destinati esclusivamente
al consumo familiare del conduttore.
Art. 40.
1. Chiunque pone in circolazione o immette al consumo o a
tali fini detiene vini, mosti, prodotti vitivinicoli e
sottoprodotti in violazione delle disposizioni relative alle
destinazioni, alle caratteristiche e alle utilizzazioni
stabilite dal citato regolamento (CE) n. 1493/1999, e
successive modificazioni, nonché dalla legislazione nazionale,
è punito con una sanzione amministrativa consistente nel
pagamento di una somma di 26 euro per ettolitro o quintale di
prodotto. Tale sanzione è elevata rispettivamente a 52 euro,
se destinato all'ottenimento di vino da tavola ad indicazione
geografica, a 103 euro, se destinato all'ottenimento di vino a
DOC, a 258 euro, se destinato all'ottenimento di vino a DOCG.
In ogni caso la pena non può essere inferiore a 516 euro.
2. Se il fatto concerne esclusivamente irregolarità dei
limiti di acidità volatile, di anidride solforosa o delle
gradazioni alcolometriche o zuccherine, si applica la sanzione
amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 310
euro a 3.099 euro.
Art. 41.
1. Chiunque nella produzione e nell'elaborazione di mosti
e di vini destinati ad essere rivendicati ovvero già
rivendicati come vini a DOCG, a DOC e ad IGT ha utilizzato
uve, mosti o vini di origine diversa o in un quantitativo
maggiore o minore da quelli prescritti nel rispettivo
disciplinare di produzione è soggetto alla sanzione
amministrativa consistente nel pagamento di una somma di 103
euro per ettolitro di prodotto irregolarmente ottenuto. Tale
sanzione è elevata rispettivamente a 155 euro, se trattati si
vino a DOC o destinato all'ottenimento di tale vino, a 258
euro, se trattasi di vino DOCG o destinato all'ottenimento di
tale vino. Alla medesima sanzione è sottoposto chiunque non
rispetta i metodi di vinificazione previsti dal rispettivo
disciplinare di produzione.
2. Chiunque cede uve, come idonee all'ottenimento di mosti
e di vini ad IGT, a DOC e a DOCG, difformi o non aventi i
requisiti previsti nel rispettivo disciplinare di produzione
ovvero in un quantitativo superiore a quanto previsto dallo
stesso disciplinare di produzione, è soggetto alla sanzione
amministrativa consistente nel pagamento di una somma di 103
euro per ogni quintale di uva ceduta. Tale sanzione è elevata
rispettivamente a 155 euro, se trattasi di uve per vino a DOC
ed a 258 euro, se trattasi di uve per vino a DOCG.
3. Nel caso di infrazione di cui al comma 1, l'intera
partita del prodotto oggetto dell'infrazione è declassata a
vino da tavola.
Art. 42.
1. Fatti salvi i limiti e le tolleranze stabiliti dalle
norme comunitarie e nazionali vigenti, chiunque detiene
quantitativi di prodotti vitivinicoli eccedenti il carico
risultante dai registri di cantina o dall'insieme della
documentazione ufficiale, salvo che il fatto non costituisca
reato, è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel
pagamento di una somma di 26 euro per quintale o frazione di
quintale di prodotto del quantitativo eccedente. Tale sanzione
è elevata rispettivamente a 52 euro, se trattasi di vino da
tavola a indicazione geografica tipica o destinato
all'ottenimento di tale vino, a 103 euro, se trattasi di vino
a DOC o destinato all'ottenimento di tale vino, a 258 euro, se
trattasi di vino a DOCG o destinato all'ottenimento di tale
vino. In ogni caso, un quantitativo di prodotto,
corrispondente per qualità e quantità alle eccedenze
riscontrate, deve essere denaturato alla stregua dei vini per
distilleria ed avviato alla distillazione in esenzione da ogni
forma di aiuto.
2. Quando, tenuto conto delle proporzioni dell'azienda,
della quantità di prodotto eccedentario, se ottenuto nella
stessa campagna, il fatto sia commesso entro il periodo
ammesso per la fermentazione e riguardi aziende di
trasformazione di uva in mosto o in vino, si applica la sola
sanzione amministrativa, di cui al comma 1, ridotta della
metà.
Art. 43.
1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 5 è
punito con la multa da 6.197 euro a 61.975 euro.
2. La stessa sanzione di cui al comma 1 del presente
articolo si applica per le violazioni di cui all'articolo 19,
commi 1, lettera c), e 2, nonché di cui all'articolo
26.
Art. 44.
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'inosservanza
delle disposizioni emanate con i decreti di cui all'articolo
28, commi 1 e 2, nonché l'esercizio dell'attività di
produzione e di commercializzazione delle sostanze per uso
enologico senza la prescritta autorizzazione, comportano
l'assoggettamento alla sanzione amministrativa consistente nel
pagamento di una somma da 1.549 euro a 15.494 euro.
Art. 45.
1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 29
e 31 è punito con la sanzione amministrativa consistente nel
pagamento di una somma da 5.165 euro 25.823 euro.
Art. 46.
1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 30 è
punito con la sanzione amministrativa consistente nel
pagamento di una somma da 155 euro a 1.549 euro.
Art. 47.
1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 32 è
punito con la sanzione amministrativa consistente nel
pagamento di una somma da 2.582 euro a 15.494 euro. La
sanzione è ridotta alla metà nel caso le annotazioni
obbligatorie nei registri siano effettuate con un ritardo non
superiore alle 24 ore e la movimentazione sia dimostrabile e
supportata da idonea documentazione.
Art. 48.
1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 8 è
punito con la sanzione amministrativa consistente nel
pagamento di una somma da 310 euro a 3.099 euro.
2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica per la
omessa o ritardata comunicazione all'ufficio periferico
competente dell'Ispettorato centrale repressione frodi nonché
per l'inosservanza delle modalità di denaturazione previste
dall'articolo 7.
Art. 49.
1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 14 è
punito con la sanzione amministrativa consistente nel
pagamento di una somma da 1.549 euro a 15.494 euro.
Art. 50.
1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 12
e 13 è punito con la sanzione amministrativa consistente nel
pagamento di una somma da 155 euro a 1.549 euro.
Art. 51.
1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 16 è
punito con la sanzione amministrativa consistente nel
pagamento di una somma da 620 euro a 6.197 euro. Se la
capacità complessiva non denunciata è inferiore a 300
ettolitri, la sanzione amministrativa consiste nel pagamento
di una somma da 103 euro a 620 euro.
Art. 52.
1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 3,
commi 1 e 3, e all'articolo 4 è punito con la sanzione
amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 516
euro a 15.494 euro.
Art. 53.
1. Per le infrazioni previste dagli articoli 5, 19, comma
1, lettera c), e 2, 26, 28, 29, 30, 31, 35, comma 1,
esclusi i casi di lieve entità, 37, 39, 41 e 42, il prefetto,
su proposta dell'ufficio periferico competente
dell'Ispettorato centrale repressione frodi, dispone la
chiusura degli stabilimenti e degli esercizi per un periodo di
tempo ricompreso tra uno e diciotto mesi.
Art. 54.
1. Le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10, nonché di
cui agli articoli 55 e 56 non si applicano al commerciante che
vende o pone in vendita o comunque distribuisce per consumo i
prodotti di cui alla presente legge in confezione originale,
salvo che il commerciante stesso sia a conoscenza della
violazione o che la confezione originale presenti segni di
alterazione.
Art. 55.
1. Chiunque non osserva le disposizioni del citato
regolamento (CE) n. 1493/1999, e successive modificazioni,
nonché della legislazione nazionale in materia di pratiche e
di trattamenti enologici consentiti, dolcificazioni, tagli,
arricchimenti, acidificazioni e disacidificazioni è punito con
una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una
somma da 516 euro a 10.329 euro, salvo che il fatto non
costituisca più grave reato. Se il fatto concerne
esclusivamente lievi differenze nei limiti previsti,
l'inosservanza degli obblighi di presentazione all'autorità
competente delle dichiarazioni prescritte e l'omessa
annotazione delle operazioni sui registri di cantina o sui
documenti commerciali, si applica la sanzione amministrativa
consistente nel pagamento di una somma da 103 euro a 5.165
euro.
Art. 56.
1. Chiunque trasgredisce al divieto di sovrappressione
delle uve e di pressatura delle fecce, nonché all'obbligo di
distillare i sottoprodotti della vinificazione stabilito dal
citato regolamento (CE) n. 1493/1999, e successive
modificazioni, nonché dalla legislazione nazionale, è soggetto
alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una
somma da 15 euro a 77 euro per quintale o frazione di quintale
di prodotto, ma la sanzione non può, comunque, essere
inferiore a 310 euro.
2. L'inosservanza dell'obbligo di consegna del vino sia
alla distillazione comunitaria dei vini sia a compimento
dell'obbligo della distillazione dei sottoprodotti della
vinificazione, comporta l'applicazione della sanzione
amministrativa consistente nel pagamento di una somma di 26
euro per quintale o frazione di quintale di vino da avviare
alle citate distillazioni.
3. Chiunque viola il divieto di rifermentazione delle
vinacce e delle fecce per scopi diversi dalla distillazione è
soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel
pagamento di una somma da 77 euro a 465 euro per ogni quintale
di prodotto e, comunque, non inferiore a 516 euro. Nel caso di
reiterazione dell'illecito entro due anni la sanzione
amministrativa viene comminata in misura doppia e il prefetto,
su proposta dell'ufficio periferico competente
dell'Ispettorato centrale repressione frodi, dispone la
chiusura degli stabilimenti e degli impianti per un periodo di
tempo compreso tra un mese ed un anno.
Sezione III
Sanzioni per violazione di norme
sui documenti, registri e dichiarazioni.
Art. 57.
1. Chiunque rifiuta di esibire, agli addetti preposti alla
vigilanza, la documentazione ufficiale ed i registri previsti
dalla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia
vitivinicola è soggetto alla sanzione amministrativa
consistente nel pagamento di una somma da 310 euro a 930
euro.
Art. 58.
1. Chiunque non adempie agli obblighi relativi alla
documentazione di accompagnamento, di tenuta dei registri ed
alla documentazione ufficiale e commerciale, nonché alle
comunicazioni stabilite per i prodotti vitivinicoli dal citato
regolamento (CE) n. 1493/1999, e successive modificazioni, e
dalle disposizioni applicative, è soggetto alla sanzione
amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 620
euro a 15.494 euro.
2. Se il quantitativo di prodotti vinosi, oggetto del non
adempimento agli obblighi della documentazione di
accompagnamento, di cui al comma 1, è inferiore ad ettolitri
100 o, quando ricorre, a quintali 100 nel caso di prodotti non
confezionati, ovvero ad ettolitri 10 nel caso di prodotti
confezionati, si è soggetti alla sanzione amministrativa
ridotta consistente nel pagamento di una somma da 155 euro a
3.873 euro.
3. Alla medesima sanzione amministrativa ridotta di cui al
comma 2, si è soggetti nel caso di errate indicazioni non
essenziali ai fini della identificazione dei soggetti
interessati, della quantità e della qualità del prodotto
oggetto del trasporto.
4. Se il ritardo nelle annotazioni nei registri di
cantina, per le movimentazioni in entrata od uscita dei
prodotti, non è superiore ai tre giorni lavorativi e se la
movimentazione è dimostrabile e supportata da idonea
documentazione, la sanzione di cui al comma 1 è ridotta ad un
terzo. Parimenti la sanzione è ridotta ad un terzo per il
ritardo nella annotazione nei registri di cantina non
superiore ai tre giorni nel caso di carico e pigiatura di uve
di propria produzione.
Art. 59.
1. Chiunque, essendovi tenuto, non presenta entro i
termini previsti la dichiarazione di raccolta, di produzione e
di giacenza dei prodotti vitivinicoli stabilita dal citato
regolamento (CE) n. 1493/1999, e successive modificazioni,
nonché dalla normativa nazionale, è soggetto alla sanzione
amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 310
euro a 3.099 euro.
2. La sanzione di cui al comma 1 è raddoppiata se il
quantitativo oggetto della mancata denuncia è superiore ai
1.300 quintali di uve ovvero ai 1.000 ettolitri di mosto o di
vino.
3. La sanzione di cui al comma 1 è ridotta da 103 euro a
310 euro se il quantitativo oggetto della mancata denuncia è
inferiore a 130 quintali di uve ovvero a 100 ettolitri di
mosto o di vino.
4. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3, sono ridotte da
52 euro a 310 euro se presentate entro i dieci giorni
lavorativi successivi alla scadenza prevista.
5. Chiunque, essendovi tenuto, presenta la dichiarazione
di cui al comma 1 in maniera difforme, è soggetto alla
sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma
da 103 euro a 310 euro, se i quantitativi dichiarati in meno
non superano i 50 quintali o ettolitri, da 155 euro a 465
euro, se i quantitativi dichiarati in meno non superano i 100
quintali o ettolitri, da 258 euro a 775 euro, se i
quantitativi dichiarati in meno superano i 500 quintali o
ettolitri, da 413 euro a 1.239 euro se i quantitativi
dichiarati in meno superano i 500 quintali o ettolitri.
6. Chiunque presenti la dichiarazione contenente errori o
indicazioni ritenuti non sostanziali ai fini della efficacia
della dichiarazione stessa è soggetto alla sanzione
amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 52
euro a 310 euro.
7. Chiunque, prima della presentazione della dichiarazione
delle superfici vitate, prevista dal decreto del Ministro
delle politiche agricole e forestali 26 luglio 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20
settembre 2000, abbia omesso, in una o più campagne, la
dichiarazione di raccolta uve, di vinificazione o di giacenza,
senza che abbia ceduto a terzi uve, mosti o vini, ovvero,
avendo ceduto a terzi o conferito ad organismi associativi uve
o mosti, abbia comunque fornito ai destinatari degli stessi
gli elementi essenziali per la compilazione della loro
dichiarazione di produzione, è assoggettato alla sanzione
amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari a
52 euro.
8. Chiunque, prima della presentazione della dichiarazione
delle superfici vitate, prevista dal citato decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali 26 luglio 2000,
di cui al comma 1, abbia presentato, in una o più campagne, la
dichiarazione di raccolta uve o di vinificazione contenente
dati relativi alle superfici che, raffrontati con quelli
relativi all'aggiornamento dello schedario viticolo,
concernenti le medesime campagne, risultino diversi, salvo che
il fatto non costituisca più grave reato, non è soggetto ad
alcuna sanzione.
9. Chiunque, prima della presentazione della dichiarazione
delle superfici vitate, prevista dal citato decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali 26 luglio 2000,
di cui al comma 1, abbia presentato, in una o più campagne, la
denuncia delle uve per la rivendicazione delle DOC, DOCG o IGT
ed abbia nelle stesse indicato dati relativi alle superfici,
con rapportata rivendicazione dei quantitativi delle DOC, DOCG
o IGT che, raffrontati con quelli relativi all'aggiornamento
dello schedario viticolo ed all'aggiornamento delle iscrizioni
negli albi concernenti le medesime campagne, risultino
diversi, salvo che il fatto non costituisca più grave reato,
non è soggetto ad alcuna sanzione.
10. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo
si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge.
11. Il comma 12 dell'articolo 4 del decreto-legge 7
settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 novembre 1987, n. 460, è abrogato.
Art. 60.
1. Chiunque omette di presentare la denuncia di cui
all'articolo 15, commi 1 e 2, della legge 10 febbraio 1992, n.
164, è punito con la sanzione amministrativa consistente nel
pagamento di una somma da 155 euro a 465 euro per ogni ettaro
o frazione di ettaro superiore a 10 are a cui l'omessa
denuncia si riferisce.
2. La sanzione di cui al comma 1 è ridotta ad un terzo,
qualora la denuncia sia presentata entro i dieci giorni
lavorativi successivi alla data prevista come scadenza.
3. Chiunque, essendo tenuto alle denunce di cui
all'articolo 16, commi 1 e 2, della legge 10 febbraio 1992, n.
164, dichiara un quantitativo di uva o di vino maggiore di
quello effettivamente prodotto, è punito con la sanzione
amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 52
euro a 155 euro per ogni quintale denunciato in eccedenza, se
per vino ad IGT, da 155 euro a 465 euro se per vino a DOC, da
258 euro a 775 euro se per vino a DOCG.
4. L'articolo 29 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, è
abrogato.
Sezione IV
Sanzioni per violazione di norme
sulla presentazione e designazione.
Art. 61.
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque
distribuisce per il consumo con menzioni geografiche che
definiscono le IGT, vini che non hanno i requisiti stabiliti
dall'articolo 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, e
successive modificazioni, per l'uso di tali indicazioni è
punito con la sanzione amministrativa consistente nel
pagamento di una somma da 52 euro a 155 euro per ettolitro di
prodotto.
2. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque
distribuisce per il consumo con DOC vini che non hanno i
requisiti stabiliti per l'uso di tale denominazione, è punito
con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di
una somma da 103 euro a 310 euro per ogni ettolitro di
prodotto.
3. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque
distribuisce per il consumo con DOCG vini che non hanno i
requisiti stabiliti per l'uso di tale denominazione, è punito
con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di
una somma da 155 euro a 465 euro per ogni ettolitro di
prodotto.
4. Chiunque pone in vendita vini a DOC o a DOCG senza che
gli stessi siano stati sottoposti con esito positivo alle
previste analisi chimico-fisiche ed all'esame organolettico,
di cui all'articolo 13 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, è
punito con la sanzione amministrativa consistente nel
pagamento di una somma da 155 euro a 465 euro ad ettolitro, se
trattasi di vino a DOC, e da 258 euro a 516 euro ad ettolitro,
se trattasi di vino a DOCG. Le sanzioni suddette sono ridotte
della metà se il quantitativo di vino di ciascuna
denominazione è inferiore ad ettolitri 100.
5. Chiunque pone in vendita vini a DOC o a DOCG aventi
caratteristiche sostanzialmente diverse da quelle risultanti
dalle analisi chimico-fisiche è soggetto alle stesse sanzioni
di cui al comma 4.
6. Chiunque nella presentazione dei vini utilizza menzioni
relative a sottozone o a vigne per vini che non ne hanno i
requisiti o non provengono dalle stesse è soggetto alla
sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma
da 52 euro a 465 euro per ogni ettolitro di vino.
7. Chiunque nella presentazione dei vini utilizza menzioni
relative a vitigni, non rispettando i limiti e requisiti
stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, è
soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel
pagamento di una somma da 52 euro a 465 euro per ogni
ettolitro di vino.
8. Chiunque contraffà o altera i contrassegni di cui
all'articolo 23, comma 3, della legge 10 febbraio 1992, n.
164, o introduce nel territorio dello Stato o acquista,
detiene o cede ad altri ovvero usa contrassegni di Stato
alterati o contraffatti, è punito con la sanzione
amministrativa consistente nel pagamento di una somma di 10
euro per ogni contrassegno, ma comunque la sanzione non deve,
in ogni caso, essere inferiore a 5.165 euro.
9. Chiunque usa le DOC e le DOCG per vini che non hanno i
requisiti richiesti per tali denominazioni, premettendo le
parole "tipo", "gusto", "uso", "sistema" e simili e impiega
maggiorativi, diminutivi od altre deformazioni delle
denominazioni stesse o comunque fa uso di indicazioni,
illustrativi o segni suscettibili di trarre in inganno
l'acquirente, è punito con la sanzione amministrativa
consistente nel pagamento di una somma da 516 euro a 3.099
euro.
10. Chiunque adotta DOC e DOCG ovvero IGT come ragione
sociale o come "ditta", "cantina" o "fattoria" è punito con la
sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma
da 516 euro a 3.099 euro.
11. Chiunque produce o pone in vendita vini a IGT, a DOC o
a DOCG con tipologie non ammesse dal rispettivo disciplinare
di produzione, è soggetto alla sanzione amministrativa
consistente nel pagamento di una somma di 26 euro ad
ettolitro, se trattasi di vino ad IGT, di 52 euro ad
ettolitro, se trattasi di vino a DOC, di 103 euro ad
ettolitro, se trattasi di vino a DOCG.
12. Chiunque produce o pone in vendita vini a DOC o a DOCG
con menzioni specifiche o riconoscimenti, senza
l'autorizzazione prevista o non ammessa dalla normativa
nazionale o comunitaria vigente, è soggetto alla sanzione
amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 1.239
euro a 5.165 euro.
13. Chiunque vinifica od elabora mosti o vini a DOC o a
DOCG al di fuori della zona consentita, è soggetto alla
sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma
da 2.582 euro a 15.494 euro.
14. Chiunque nelle operazioni di vinificazione,
elaborazione, invecchiamento, non rispetta le prescrizioni
previste dal rispettivo disciplinare in ordine ai tempi
fissati per la raccolta delle uve, l'appassimento, la
pigiatura, la vinificazione, le lavorazioni e le elaborazioni,
l'invecchiamento, l'affinamento, l'estrazione dalla cantina e
l'immissione al consumo, è soggetto alla sanzione
amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 103
euro a 310 euro ad ettolitro, se trattasi di vino a DOC, e da
155 euro a 465 euro, se trattasi di vino a DOCG. Chiunque
estrae dalla cantina, prima del periodo stabilito, vino
novello è soggetto alla sanzione amministrativa consistente
nel pagamento di una somma da 155 euro a 465 euro ad
ettolitro.
15. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 23
è punito con la sanzione amministrativa consistente nel
pagamento di una somma di 52 euro per ogni quintale o frazione
di quintale di prodotto riconosciuto irregolare. La sanzione
non può, in ogni caso, essere inferiore a 258 euro.
16. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano
anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge.
17. L'articolo 28 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, è
abrogato.
Art. 62.
1. Chiunque non osserva le disposizioni sulla definizione,
designazione e presentazione delle bevande spiritose, dei vini
aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei
cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli stabilite
dal regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio
1989, e successive modificazioni, e dal citato regolamento
(CEE) n. 1601/91, nonché dalla legislazione nazionale, è
soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel
pagamento di una somma da 310 euro a 3.099 euro.
2. Chiunque non osserva le disposizioni sull'elaborazione
e la commercializzazione dei vini liquorosi, previste dal
citato regolamento (CE) n. 1493/1999, e successive
modificazioni, nonché dalla legislazione nazionale, è soggetto
alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una
somma da 310 euro a 3.099 euro.
Art. 63.
1. Chiunque non osserva le modalità e le prescrizioni
relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della
vinificazione, stabilite dal citato regolamento (CE) n.
1493/1999 e dal regolamento (CE) n. 1623/2000 della
Commissione, del 25 luglio 2000, nonché le relative
disposizioni di attuazione, è soggetto alla sanzione
amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 103
euro a 5.165 euro.
Art. 64.
1. Salvo che il fatto non costituisca reato, il produttore
che, nelle operazioni relative al magazzinaggio dei mosti e
dei vini non osserva le disposizioni del citato regolamento
(CE) n. 1623/2000, nonché della legislazione nazionale, è
soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel
pagamento di una somma da 310 euro a 3.099 euro.
Art. 65.
1. L'autorità amministrativa, nell'emettere l'ordinanza di
ingiunzione per le infrazioni alle disposizioni previste dal
presente capo, dispone:
a) che siano poste a carico del responsabile delle
violazioni anche le spese di analisi da rifondere agli
istituti analizzatori incaricati;
b) che l'estratto dell'ordinanza-ingiunzione, nei
casi gravi o di reiterato compimento degli atti, sia
pubblicato a spese del responsabile delle violazioni, almeno
su due giornali di grande diffusione, dei quali uno scelto fra
i quotidiani locali;
c) che l'ordinanza-ingiunzione sia affissa
all'albo della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura della provincia ed all'albo del comune in cui
risiede il responsabile delle violazioni ed ove è ubicata la
cantina nella quale è stata commessa l'infrazione.
Art. 66.
1. Le associazioni dei produttori, le associazioni
rappresentative della filiera, le associazioni dei consumatori
e le altre associazioni interessate possono costituirsi parte
civile, indipendentemente dalle prove di danno immediato e
diretto, nei procedimenti penali per infrazioni alle
disposizioni della presente legge.
Art. 67.
1. All'accertamento delle violazioni amministrative
previste dalla presente legge ed all'irrogazione delle
relative sanzioni si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 3 e 4 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, e
successive modificazioni.
Art. 68
1. Per violazioni alle norme della presente legge, qualora
nel presente capo non siano previste le sanzioni, si applica
la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una
somma da 93 euro a 930 euro.
Capo VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 69.
1. Presso il Ministero delle politiche agricole e
forestali è istituita la commissione consultiva per
l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi relativi ai
prodotti disciplinati dal regio decreto-legge 15 ottobre 1925,
n. 2033, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, e
successive modificazioni.
2. La commissione di cui al comma 1, i cui componenti sono
nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, è composta da rappresentanti dei Ministeri delle
politiche agricole e forestali, dell'economia e delle finanze,
della salute ed eventualmente da quelli del Ministero delle
attività produttive nonché di enti o istituti specializzati
nei particolari settori.
3. In relazione alle esigenze derivanti dallo svolgimento
dei lavori, il Ministro delle politiche agricole e forestali
può, con decreto, articolare la commissione di cui al comma 1
in più sottocommissioni, determinandone la composizione
eventualmente integrata da esperti competenti nelle singole
materie.
4. Le mansioni di segreteria della commissione di cui al
comma 1 e delle sottocommissioni di cui al comma 3 sono
esercitate da funzionari del Ministero delle politiche
agricole e forestali.
Art. 70.
1. Presso il Ministero delle politiche agricole e
forestali è istituito il comitato di coordinamento per il
servizio di controllo e di repressione delle frodi con il
compito di:
a) realizzare una costante collaborazione ed un
coordinamento tra le varie amministrazioni incaricate della
repressione delle frodi;
b) proporre provvedimenti di carattere
amministrativo al fine di combattere le frodi in base ad
indirizzi uniformi;
c) proporre eventuali modifiche alle disposizioni
vigenti in materia di vigilanza.
2. Il comitato di cui al comma 1, i cui componenti sono
nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, è composto da tre rappresentanti del Ministero
delle politiche agricole e forestali, di cui uno con funzioni
di presidente, da tre rappresentanti del Ministero
dell'economia e delle finanze, da tre rappresentanti del
Ministero della salute e da un rappresentante,
rispettivamente, del Ministero dell'interno e del Ministero
delle attività produttive.
3. Le mansioni di segreteria del comitato di cui al comma
1 sono esercitate da un funzionario del Ministero delle
politiche agricole e forestali con qualifica non inferiore a
consigliere di prima classe.