XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2743




PROPOSTA DI LEGGE


Capo I.

DEFINIZIONI E DISCIPLINA DELLA PRODUZIONE DEI MOSTI E DEI
VINI


Art. 1.

        1. Ad integrazione delle definizioni previste dall'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e dall'allegato I annesso al regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sono stabilite le definizioni dei seguenti prodotti tradizionali:

            a) per mosto cotto si intende il prodotto parzialmente caramellizzato ottenuto mediante eliminazione di acqua dal mosto o dal mosto muto a riscaldamento diretto ed a normale pressione atmosferica;

            b) per filtrato dolce si intende il mosto parzialmente fermentato, la cui ulteriore fermentazione alcolica è stata ostacolata mediante filtrazione o centrifugazione, con l'ausilio eventuale di altri trattamenti e pratiche consentiti.

        2. Sono altresì stabilite le seguenti definizioni:

            a) per pulcianello si intende il fiasco in vetro costituito da un corpo approssimativamente sferico, raccordato ad un collo di profilo allungato. L'altezza totale deve essere superiore a due volte il diametro del corpo rivestito in tutto o in parte con treccia di sala o di paglia o di altro materiale vegetale naturale da intreccio;

            b) per bottiglia marsala si intende un recipiente di vetro costituito da un corpo approssimativamente cilindrico raccordato ad un collo con rigonfiamento centrale denominato "collo a oliva". Il fondo della bottiglia può presentare una rientranza più o meno accentuata. L'altezza totale è di circa quattro volte il diametro e l'altezza della parte cilindrica pari a circa tre quinti dell'altezza totale;

            c) per fiasco toscano si intende un recipiente in vetro costituito da un corpo avente approssimativamente la forma di un elissoide di rotazione, raccordato secondo il suo asse maggiore ad un collo allungato, nel quale l'altezza totale non sia inferiore alla metà e non superiore a tre volte il diametro del corpo, rivestito in tutto o in parte con sala o paglia o altro materiale vegetale naturale da intreccio. Il fondo può essere anche piano o leggermente concavo.


Art. 2.

        1. Nella preparazione e nella conservazione dei prodotti a monte del vino nonché del mosto parzialmente fermentato destinato al consumo umano diretto, del vino atto a diventare vino da tavola, del vino da tavola, del vino spumante, del vino spumante gassificato, del vino frizzante, del vino frizzante gassificato, dei vini liquorosi e dei vini di qualità prodotti in regioni determinate ad integrazione di quanto previsto nell'allegato IV annesso al citato regolamento (CE) n. 1493/1999 sono permesse:

            a) la concentrazione a riscaldamento diretto del mosto o del mosto muto, per la preparazione del mosto cotto limitatamente agli stabilimenti che producono vino marsala nella zona delimitata ai sensi delle vigenti disposizioni in materia nonché agli stabilimenti che producono mosto per l'aceto balsamico di Modena e per l'aceto balsamico tradizionale di Modena e di Reggio Emilia;

            b) la demetallizzazione con ferro-cianuro di potassio secondo le norme stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro della salute, in modo tale che all'analisi chimica il vino non riveli residui di ferro-cianuro di potassio o di suoi derivati.

        2. Restano ferme le disposizioni della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di additivi chimici e coloranti. I decreti di autorizzazione del Ministro della sanità previsti dall'articolo 5, lettera g), della citata legge n. 283 del 1962, sono emanati per i mosti, vini ed aceti, con decreto del Ministro della salute, sentito il Ministro delle politiche agricole e forestali.


Art. 3.

        1. La detenzione di anidride carbonica in bombole, in altri recipienti ed allo stato solido, sia negli stabilimenti di produzione sia nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati, nei quali si producono vini spumanti e vini frizzanti, è subordinata ad apposita autorizzazione amministrativa da richiedere all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi, nella quale sono indicate le prescrizioni volte a prevenire ogni abuso.
        2. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, può, per particolari tipi di spumanti naturali, autorizzare la confezione senza il capsulone o la stagnola prevista dall'allegato VIII annesso al citato regolamento (CE) n. 1493/1999
a condizione che sull'etichetta figurino gli estremi del decreto di autorizzazione.
        3. E' vietato produrre, nonché detenere nello stesso stabilimento di produzione di spumanti, i vini spumanti naturali e i vini spumanti gassificati, anche se già confezionati.


Art. 4.

        1. La preparazione di mosti di uve fresche mutizzati con alcole, di vini liquorosi, di vini aromatizzati, di bevande aromatizzate a base di vino, di cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli e di spumanti può essere fatta anche in stabilimenti dai quali si estraggono mosti o vini nella cui preparazione non è consentito l'impiego del saccarosio, dell'acquavite di vino, dell'alcole e di tutti i prodotti consentiti dal regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, e successive modificazioni, soltanto a condizione che le lavorazioni siano preventivamente denunciate all'ufficio periferico competente dell'Ispettorato centrale repressione frodi ed eseguite osservando le disposizioni impartite dal medesimo ufficio. Il saccarosio, l'acquavite di vino e l'alcole devono essere conservati in magazzini controllati dal predetto ufficio periferico, salvo che tali prodotti siano sottoposti alla vigilanza dell'autorità finanziaria, ferma restando la facoltà, in tale caso, dell'ufficio periferico di effettuare controlli sui prodotti immagazzinati.


Art. 5.

        1. Salvo quanto previsto dall'articolo 4, negli stabilimenti enologici e nelle cantine nonché nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati, è vietato detenere:

            a) acquavite ed alcole;

            b) zuccheri e loro soluzioni;

            c) sciroppi, bevande e succhi diversi dal mosto e dal vino, nonché sostanze zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dall'uva fresca;

            d) uve passite o secche o sostanze da esse derivanti;

            e) sostanze atte a conferire ai mosti o ai vini profumi o sapori particolari;

            f) sostanze ammesse nella preparazione dei vini aromatizzati, qualora nello stabilimento non si provveda alla preparazione di questi ultimi;

            g) additivi o coloranti non consentiti dalla presente legge;

            h) qualunque altra sostanza atta a sofisticare i mosti, i vini e i vini speciali;
            i) vinelli o altri sottoprodotti della vinificazione non denaturati ai sensi di quanto stabilito dalla presente legge;

            l) vini aventi una gradazione complessiva inferiore a quella naturale minima prevista dalle disposizioni comunitarie, a meno che non siano denaturati ai sensi di quanto stabilito dalla presente legge;

            m) invertasi.

        2. E', tuttavia, consentito detenere vini, acqueviti di vino, liquori, sciroppi, succhi od altre bevande diverse dal mosto o dal vino contenuti in confezioni sigillate pronte per la vendita ed aventi una capacità non superiore a 2 litri.


Art. 6.

        1. In deroga all'articolo 5, il Ministro delle politiche agricole e forestali può autorizzare, con proprio decreto, la detenzione negli stabilimenti vinicoli e nelle cantine di prodotti non consentiti, qualora essi non si prestino alla sofisticazione dei prodotti vinicoli preparati o detenuti nei predetti stabilimenti o cantine.


Art. 7.

        1. I mosti aventi un titolo alcolometrico complessivo inferiore a quello naturale minimo previsto dalle disposizioni comunitarie possono essere destinati alla preparazione dei succhi d'uva, secondo modalità da definire con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, previa denuncia all'ufficio periferico competente dell'Ispettorato centrale repressione frodi. In ogni caso, l'eventuale loro vinificazione deve essere effettuata separatamente e devono essere addizionati della sostanza rivelatrice, stabilita con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro delle attività produttive.
        2. Con il decreto di cui al comma 1, primo periodo, sono altresì stabilite le modalità da osservare per l'impiego della sostanza rivelatrice.


Art. 8.

        1. Il presidente della giunta regionale, sentito l'ufficio periferico competente dell'Ispettorato centrale repressione frodi, stabilisce annualmente, con proprio provvedimento, il periodo entro il quale le fermentazioni e le rifermentazioni sono consentite. Tale periodo non può comunque andare oltre il 31 dicembre.
        2. Le fermentazioni spontanee, che avvengono al di fuori del periodo di cui al comma 1, devono essere immediatamente denunciate a mezzo telegramma all'ufficio periferico competente dell'Ispettorato centrale repressione frodi.
        3. E' vietata qualsiasi fermentazione o rifermentazione al di fuori del periodo stabilito dal presidente della giunta regionale ai sensi del comma 1, fatta eccezione per quelle effettuate in bottiglia o in autoclave per la preparazione dei vini spumanti e dei vini frizzanti nonché per le fermentazioni e per le rifermentazioni destinate alle produzioni di vini tradizionali e per quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati.


Capo II

DISCIPLINA DEL COMMERCIO
DEI MOSTI E DEI VINI


Art. 9.

        1. Sono vietati la detenzione a scopo di commercio ed il commercio dei mosti e dei vini non rispondenti alle definizioni stabilite o che abbiano subìto trattamento ed aggiunte non consentiti o che, anche se rispondenti alle definizioni ed ai requisiti stabiliti dal citato regolamento (CE) n. 1493/1999, e successive modificazioni, o dalla presente legge, provengono da vitigni diversi dalla vitis vinifera, eccezione fatta per i mosti ed i vini provenienti da determinati vitigni ibridi la cui coltivazione può essere consentita con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, in relazione alle particolari condizioni ambientali di alcune zone ed alle caratteristiche intrinseche dei vitigni stessi.
        2. Il divieto di cui al comma 1 si applica, altresì, ai mosti ed ai vini che:

            a) all'analisi organolettica o chimica o microscopica risultano alterati per malattia o avariati in misura tale da essere considerati inutilizzabili per il consumo, salvo che siano denaturati e denunciati all'ufficio periferico competente dell'Ispettorato centrate repressione frodi, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 15;

            b) contengono:

                1) bromo organico;

                2) cloro organico, salvo le eventuali piccole quantità che possono provenire da residui di pesticidi impiegati nel vigneto, stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro della salute;

                3) fluoro, oltre i limiti stabiliti con il decreto di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 10;

                4) alcole metilico in quantità superiore a 0,30 millilitri per i vini rossi e a 0,20 millilitri per i vini bianchi, per ogni 100 millilitri di alcole complessivo. In annate con andamento stagionale sfavorevole, il Ministro delle politiche agricole e forestali può consentire, con proprio decreto, per determinate zone di produzione e per prodotti provenienti da uve di particolari vitigni, la detenzione presso i vinificatori di mosti e di vini rossi aventi un contenuto in alcole metilico superiore a 0,30 millilitri, per ogni 100 millilitri di alcole complessivo, purché siano rispettate le cautele stabilite con lo stesso decreto;

            c) all'analisi chimica risultano contenere residui di ferro-cianuro di potassio e suoi derivati a trattamento ultimato, o che hanno subito tale trattamento in violazione di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, lettera b).
        3. Il vino, la cui acidità volatile espressa in grammi di acido acetico per litro oltrepassi i limiti previsti dalla lettera B dell'allegato V annesso al citato regolamento (CE) n. 1493/1999, non può essere detenuto se non previa denaturazione con la sostanza rivelatrice individuata con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro delle attività produttive, previa denuncia da trasmettere con lettera raccomandata all'ufficio periferico competente dell'Ispettorato centrale repressione frodi, nella quale devono essere indicate almeno la quantità e la località di detenzione.
        4. Con il decreto di cui al comma 3 sono altresì stabilite le modalità da osservare per l'impiego della sostanza rivelatrice.
        5. Si intendono detenuti a scopo di commercio i mosti ed i vini che si trovano nelle cantine o negli stabilimenti o nei locali dei produttori e dei commercianti.


Art. 10.

        1. E' vietato vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in commercio per il diretto consumo, nonché somministrare ai propri dipendenti per obbligo contrattuale mosti e vini:

            a) i cui componenti e gli eventuali loro rapporti non sono compresi nei limiti stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro della salute, in relazione ai risultati della sperimentazione;

            b) che non risultano rispondenti ai requisiti stabiliti dalla presente legge o alle denominazioni indicate in etichetta;

            c) che all'analisi organolettica o chimica o microscopica risultano alterati per malattia o comunque avariati e difettosi per odori e per sapori anomali;

            d) che, sottoposti alla prova preliminare di fermentazione secondo i metodi ufficiali di analisi, non risultano fermentescibili. E' fatta eccezione per i mosti d'uva mutizzati con alcole, vini liquorosi e vini aromatizzati;

            e) contenenti oltre mezzo grammo per litro di cloruri espressi come cloruro di sodio, fatta eccezione per i vino marsala, i vini liquorosi e i mosti d'uva mutizzati con alcole per i quali tale limite è elevato ad 1 grammo;

            f) contenenti oltre 1 grammo per litro di solfati espressi come solfato neutro di potassio, fatta eccezione per il vino marsala, i vini liquorosi e i mosti d'uva mutizzati con alcole, per i quali tale limite è elevato a 3 grammi;

            g) contenenti alcole metilico in quantità superiore a 0,25 millilitri per i vini rossi e 0,20 millilitri per i vini bianchi, per ogni 100 millilitri di alcole complessivo, ovvero alcole svolto e da svolgere;

            h) contenenti acido citrico in quantità superiore ad 1 grammo per litro;

            i) contenenti bromo e cloro organici salvo, per quest'ultimo, quanto stabilito all'articolo 9, comma 2, lettera b), numero 2);

            l) che all'analisi chimica rivelano presenze di ferro-cianuro di potassio o di suoi derivati;

            m) contenenti qualsiasi altra sostanza oltre i limiti di volta in volta riconosciuti non pregiudizievoli per la sanità pubblica con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro della salute.


Art. 11.

        1. I vini di cui è vietata la vendita al consumo diretto non possono essere detenuti negli spacci di mescita o di vendita al dettaglio e in locali annessi o intercomunicanti, anche attraverso cortili.
        2. I mosti ed i vini in bottiglia o in altri recipienti di contenuto non superiore a 60 litri, muniti di chiusura, si intendono posti in vendita per il consumo, anche se detenuti nelle cantine e negli stabilimenti enologici dei produttori e dei commercianti all'ingrosso.
        3. Non è considerato posto in vendita il vino in bottiglia in corso di invecchiamento presso i produttori ed i commercianti all'ingrosso e la cui acidità volatile supera quella consentita fino ad un massimo del 30 per cento.
        4. Ai fini della presente legge non costituisce chiusura, la chiusura provvisoria di fermentazione dei vini spumanti e dei vini frizzanti preparati con il sistema della fermentazione in bottiglia.


Art. 12.

        1. I mosti, i vini, compresi i vini liquorosi, i vini spumanti e frizzanti anche gassificati, i vini aromatizzati, le bevande ed i cocktail aromatizzati a base di vini nonché gli aceti devono essere posti in commercio per il consumo diretto in recipienti di vetro, di terraglia, di ceramica, di porcellana, di legno o di altro materiale riconosciuto idoneo con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro della salute, le cui capacità risultano indicate nel decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 1976, n. 614, e successive modificazioni.


Art. 13.

        1. Il fiasco toscano è riservato ai vini ad indicazione geografica tipica (IGT), a denominazione di origine controllata (DOC) e a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), per i quali il disciplinare di produzione non fa obbligo di impiegare recipienti diversi.
        2. La bottiglia Marsala è riservata ai vini Marsala ed ai vini liquorosi.
        3. Il recipiente denominato "pulcianello" è riservato ai vini bianchi o rosati diversi da quelli frizzanti, spumanti, liquorosi ed aromatizzati.

Art. 14.

        1. Salvo quanto previsto da altre disposizioni, nessuna bevanda diversa da quelle indicate nell'allegato I annesso al citato regolamento (CE) n. 1493/1999, nonché dallo sciroppo o succo d'uva, dall'acquavite di vino o di vinaccia, dall'uva allo spirito o al liquore, dalle marmellate o gelatine o confetture di uva, può essere posta in vendita con denominazioni o raffigurazioni che comunque richiamano la vite, l'uva, il mosto o il vino.


Capo III

DISCIPLINA DEI SOTTOPRODOTTI
DELLA VINIFICAZIONE E DELL'ACETO


Art. 15.

        1. La detenzione delle vinacce è vietata a datare dal ventesimo giorno dalla fine del periodo vendemmiale determinato annualmente con provvedimento del presidente della giunta regionale, sentito il parere dell'ufficio periferico competente dell'Ispettorato centrale repressione frodi.
        2. Fatta eccezione per i casi di esenzione previsti dal citato regolamento (CE) n. 1493/1999, e successive modificazioni, e per le vinacce destinate dal vinificatore alla produzione dei vinelli con le modalità previste dal comma 4, nonché per le vinacce destinate ad altri usi industriali, ivi compreso quello per la estrazione dell'enocianina, previa denuncia all'ufficio periferico competente dell'Ispettorato centrale repressione frodi, le vinacce e le fecce comunque ottenute dalla trasformazione delle uve devono essere avviate direttamente alle distillerie autorizzate ai sensi del citato regolamento (CE) n. 1493/ 1999, e successive modificazioni. E' consentita alle distillerie l'istituzione di centri di raccolta temporanei fuori fabbrica previa autorizzazione dell'ufficio periferico competente dell'Ispettorato centrale repressione frodi, al quale deve essere presentata domanda in bollo con specificazione della sede e dell'ubicazione dei locali interessati, nonché del quantitativo di sottoprodotti oggetto di richiesta. L'introduzione dei sottoprodotti nei locali di deposito è comunque subordinata alla tenuta di un registro di carico e scarico, soggetto alle modalità di cui al regolamento (CE) n. 80/2001 della Commissione, del 16 gennaio 2001.
        3. In ogni caso le fecce di vino, prima di essere estratte dalle cantine, devono essere denaturate con la sostanza rilevatrice prescritta dalla normativa comunitaria vigente in materia.
        4. La preparazione del vinello è consentita:

            a) presso i verificatori per il trasferimento del vinello alle distillerie, a condizione che la vinellazione sia effettuata in locali che non siano comunicanti, anche attraverso cortili a qualunque uso destinati, con quelli in cui si detengono vini e mosti;

            b) presso le distillerie e gli stabilimenti per lo sfruttamento dei sottoprodotti della vinificazione;

            c) presso le cantine dei viticoltori vinificatori di uve proprie aventi capacità ricettiva non superiore a 50 ettolitri di vino, a condizione che ne siano prodotti non più di 5 ettolitri e che siano utilizzati esclusivamente per uso familiare o aziendale. La preparazione del vinello è comunque subordinata alla tenuta di un registro di carico e scarico, soggetto alle modalità di cui al citato regolamento (CE) n. 80/2001. I vinelli destinati alle distillerie devono essere addizionati della sostanza rilevatrice prescritta ai sensi della normativa comunitaria vigente in materia.


Art. 16

        1. I recipienti di capacità superiore a 10 ettolitri situati negli stabilimenti vinicoli, o cantine, negli acetifici e nelle distillerie devono essere denunciati, a mezzo di lettera raccomandata, ovvero tramite consegna diretta all'ufficio periferico competente dell'Ispettorato centrale repressione frodi, con la specificazione della relativa capacità e con l'indicazione dell'ubicazione mediante cartina planimetrica.
        2. Qualsiasi successiva variazione dei recipienti di cui al comma 1 deve essere immediatamente denunciata per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata, ovvero tramite consegna diretta all'ufficio periferico competente dell'Ispettorato centrale repressione frodi.
        3. Ai fini del presente articolo si intendono per stabilimenti vinicoli o cantine locali destinati alla detenzione di mosti o vini o vinelli o aceti in recipienti fissi o mobili la cui capienza complessiva risulti superiore a 100 ettolitri.


Art. 17.

        1. Il nome di "aceto di (...)" seguito dall'indicazione della materia prima da cui deriva, è riservato al prodotto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione acetica di liquidi alcolici o zuccherini di origine agricola idonei al consumo alimentare che presenta un'acidità totale, espressa in acido acetico, compresa tra 5 e 12 grammi per 100 millilitri, una quantità di alcool etilico non superiore a 1,5 per cento in volume, che ha le caratteristiche o che contiene qualsiasi altra sostanza o elementi in quantità non superiore ai limiti di volta in volta riconosciuti normali e non pregiudizievoli per la salute, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro della salute.
        2. In deroga al comma 1, l'aceto di vino è il prodotto definito dall'allegato I, punto 19, annesso al citato regolamento (CE) n. 1493/1999.
        3. I liquidi alcolici o zuccherini di cui al comma 1 devono provenire da materie prime idonee al consumo umano diretto.
        4. Il contenuto in acido acetico dei vini destinati all'acetificazione non può essere superiore a 8 grammi per litro.

Art. 18.

        1. Sono consentiti la detenzione, la produzione e l'imbottigliamento:

            a) di aceti provenienti da materie prime diverse dal vino anche negli stabilimenti di produzione o di imbottigliamento degli aceti di vino;

            b) di aceti provenienti da materie prime diverse dal vino nel medesimo stabilimento di produzione o di imbottigliamento di altri aceti provenienti da materie prime diverse dal vino;

            c) di prodotti alimentari idonei al consumo umano diretto nei quali l'aceto è presente come ingrediente e di prodotti alimentari conservati in aceto negli stabilimenti di produzione o imbottigliamento degli aceti.


Art. 19.

        1. E' vietato produrre, detenere per la vendita, trasportare e porre in commercio aceti:

            a) non rispondenti alle definizioni di cui all'articolo 17;

            b) che, all'esame organolettico, chimico o microscopico, risultano alterati per malattia o comunque avariati o difettosi per odori o sapori anomali in misura tale da essere inidonei al consumo umano diretto o indiretto;

            c) che contengano aggiunte di alcool etilico, di acido acetico sintetico, o liquidi acetici comunque derivanti da procedimenti di distillazione, di sostanze coloranti o di acidi minerali;

            d) ottenuti a partire da diverse materie prime o dal taglio di aceti provenienti da materie prime diverse.

        2. E' vietato detenere acido acetico nonché ogni altra sostanza atta a sofisticare gli aceti nei locali di un acetificio e nei locali annessi o intercomunicanti, anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati.
        3. Il divieto di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo, non si applica agli aceti provenienti da alcool etilico denaturato ai sensi dell'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1996, n. 524, limitatamente alla presenza di acido acetico glaciale aggiunto ed unicamente fino al valore per lo stesso previsto per la predetta denaturazione.


Art. 20.

        1. Negli stabilimenti di produzione o di imbottigliamento dell'aceto devono essere tenuti registri di carico e scarico, di lavorazione e di imbottigliamento, preventivamente vidimati dall'ufficio periferico competente dell'Ispettorato centrale repressione frodi e con fogli progressivamente numerati, con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali.


Art. 21.

        1. Specifiche denominazioni qualificative sono ammesse per gli aceti preparati con tecniche caratteristiche e tradizionali, come quelle per l'aceto balsamico tradizionale di Modena e simili.
        2. Le caratteristiche di composizione e le modalità di preparazione degli aceti di cui al comma 1 sono fissate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro della salute.


Art. 22.

        1. Gli aceti destinati al consumo diretto devono essere posti in commercio in confezioni originali non manomissibili con chiusura ermetica, congegnata in modo tale che a seguito dell'apertura essa non risulti più integra, sulla quale deve sempre figurare una indicazione atta ad individuare chiaramente la ditta che ha operato il riempimento del recipiente. I recipienti devono essere costituiti dai materiali di cui all'articolo 12 della presente legge ed avere le capacità stabilite dalle disposizioni di cui al decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 1976, n. 614, e successive modificazioni.
        2. Sui recipienti di cui al comma 1 del presente articolo devono essere apposte le indicazioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni.


Art. 23.

        1. L'utilizzo delle denominazioni di origine riservate ai vini, nella designazione di un aceto di vino, può essere consentito a condizione che l'elaborazione di quest'ultimo avvenga esclusivamente a partire da un vino per il quale è stata accertata la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dal relativo disciplinare di produzione.
        2. Nella designazione di un aceto, l'utilizzo delle altre denominazioni riservate a prodotti riconosciuti con denominazioni di origine protette può essere consentito a condizione che la materia prima utilizzata per tale elaborazione sia stata certificata dall'apposita autorità competente ai sensi della normativa vigente in materia.


Art. 24.

        1. Le pratiche ed i trattamenti enologici consentiti per la produzione e la conservazione degli aceti sono quelli previsti dal citato regolamento (CE) n. 1493/1999, e successive modificazioni, nonché quelli impiegati per la fermentazione acetica nella produzione degli aceti secondo tradizione e buona tecnica industriale.
        2. Nella preparazione degli aceti è consentita l'aggiunta di acqua purché sia effettuata soltanto negli acetifici.
        3. E' consentita la colorazione con caramello degli aceti diversi da quello di vino, ivi compreso l'aceto balsamico di Modena.
        4. E' consentita la decolorazione degli aceti con il carbone per uso enologico.


Art. 25.

        1. All'aceto possono essere aggiunte sostanze aromatizzanti, mediante macerazione diretta o mediante impiego di infusi, questi ultimi nella misura massima del 5 per cento in volume, o altri aromi naturali come definiti dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, e successive modificazioni. E' consentito aromatizzare l'aceto di mele con il miele.
        2. L'aceto preparato ai sensi del comma 1 deve essere posto in commercio con la denominazione di "aceto di (...) aromatizzato" e con l'indicazione della materia prima da cui deriva. Tale dizione deve figurare sui recipienti e su tutta la documentazione prevista in materia.
        3. Sono applicabili all'aceto aromatizzato tutte le disposizioni vigenti per aceto e le disposizioni di cui al citato regolamento (CEE) n. 1601/91, e successive modificazioni.


Art. 26.

        1. E' vietato trasportare, detenere per la vendita, mettere in commercio o comunque utilizzare per uso alimentare diretto o indiretto alcole etilico sintetico, nonché prodotti contenenti acido acetico non derivante dalla fermentazione acetica del vino e prodotti derivati dalla fermentazione acetica del vino che non possono essere qualificati aceto ai sensi dell'articolo 17.
        2. In deroga ai divieti previsti dal comma 1 del presente articolo e dall'articolo 19, comma 2, sono consentiti la detenzione dell'acido acetico nei panifici e negli stabilimenti dolciari, nonché l'uso dello stesso nella preparazione degli impasti per la panificazione e la pasticceria, a condizione che in tali panifici o stabilimenti o nei locali con essi comunque comunicanti, anche attraverso cortili, non si detengano aceto o prodotti contenenti aceto e non si effettuino altre lavorazioni in cui l'acido acetico possa in tutto o in parte sostituirsi all'aceto.


Art. 27.


        1. I vini che presentano una acidità volatile superiore a quella consentita devono essere ceduti e spediti soltanto agli acetifici e alle distillerie.
        2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai vini nei quali è in corso la fermentazione acetica.
        3. I sidri e gli altri fermentati alcolici diversi dal vino che hanno subìto fermentazione acetica o che sono in corso di fermentazione acetica, possono essere venduti e trasportati solamente alle distillerie.
        4. I mosti ed i vini introdotti in uno stabilimento nel quale si procede alle operazioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), ed aggiunti di acqua, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, possono essere estratti dallo stabilimento unicamente per essere avviati ad altro acetificio o alla distillazione o alla distruzione, in tali due ultimi casi previa denaturazione con cloruro di litio in misura non inferiore a 5 grammi per quintale di prodotto.


Capo IV

DISCIPLINA DEI PRODOTTI
PER USO ENOLOGICO


Art. 28.

        1. E' consentito detenere negli stabilimenti enologici, vendere per uso enologico ed impiegare in enologia soltanto le sostanze espressamente ammesse dalle vigenti norme nazionali e comunitarie, che rispondono ai requisiti ed alle caratteristiche anche di purezza determinati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro della salute.
        2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro della salute, sono stabilite le norme relative alla produzione, al confezionamento, alla conservazione ed alla etichettatura delle sostanze destinate ad uso enologico, nonché dei prodotti ottenuti dalla loro miscelazione o diluizione in idoneo supporto. Con lo stesso decreto sono altresì indicate le modalità e le condizioni necessarie per ottenere l'autorizzazione alla produzione ed alla commercializzazione dei citati preparati.
        3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dal Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro della salute.


Art. 29.


        1. E' vietato produrre, detenere e mettere in commercio preparati aromatizzanti atti a conferire artificialmente ai mosti ed ai vini caratteristiche specifiche a particolari uve, mosti o vini.


Art. 30.

        1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro della salute, stabilisce con decreto quali sostanze e specialità possono essere usate per la pulizia, il risanamento di fusti, damigiane, fiaschi, bottiglie e tappi nonché attrezzi, pareti, pavimenti ed accessori di cantina.
        2. I prodotti, preparati con le sostanze o le specialità di cui al comma 1, devono riportare in etichetta la denominazione dei componenti attivi e la dizione "da usare esclusivamente per l'igiene della cantina" in caratteri ben chiari, indelebili, in lingua italiana, di formato non inferiore ad 1 centimetro e del colore adottato per l'iscrizione più evidente.
        3. E' vietato produrre, vendere e detenere negli stabilimenti enologici, nelle cantine e nei locali comunicanti, anche attraverso cortile, a qualunque uso destinati, spacci di vendita all'ingrosso e al dettaglio di mosti e di vini, sostanze e specialità per l'igiene della cantina diverse da quelle consentite.


Art. 31.

        1. E' vietato vendere per uso enologico e detenere nelle cantine, negli stabilimenti di produzione, nei magazzini e nei depositi enologici nonché nei locali comunque comunicanti con essi, anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati, prodotti di uso enologico non permessi dalla presente legge. Nei reagentari dei laboratori annessi è tuttavia permessa la presenza di prodotti chimici non consentiti, fatta eccezione per i dolcificanti sintetici, gli antifermentativi e gli antibiotici, purché in quantitativi strettamente necessari al normale lavoro analitico e purché sul contenitore sia indicata la denominazione chimica del prodotto in modo ben visibile ed indelebile, in lingua italiana.


Capo V

DISPOSIZIONI COMUNI


Art. 32.


        1. I produttori, gli importatori ed i grossisti di saccarosio, escluso lo zucchero a velo, di glucosio e di isoglucosio, anche in soluzione, devono tenere aggiornato un registro di carico e scarico assoggettato all'imposta di bollo, con fogli progressivamente numerati e vidimati prima dell'uso dall'ufficio periferico competente dell'Ispettorato centrale repressione frodi, ed annotarvi tutte le introduzioni e le estrazioni all'atto in cui si verificano.
        2. I grossisti che effettuano vendita minuta devono annotare sul registro di carico e scarico ogni operazione precisando il nominativo e il recapito dell'acquirente.
        3. Agli utilizzatori dei prodotti annotati nei registri di cui ai commi 1 e 2, ad eccezione di quelli che somministrano al pubblico o che producono alimenti in laboratori annessi a esercizi di vendita o di somministrazione, compresi quelli artigiani, e di quelli in possesso del registro di carico e scarico delle materie prime, vidimato dall'ufficio periferico competente dell'Ispettorato centrale repressione frodi, o del registro modello H-18 vidimato dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, è fatto obbligo di tenere un registro di carico e scarico con le stesse modalità previste dal comma 1 e di annotarvi giornalmente per prodotti omogenei i quantitativi delle sostanze zuccherine impiegate.
        4. Per coloro che praticano una contabilità in base al sistema meccanografico, le iscrizioni sui registri di carico e scarico possono essere completate settimanalmente, purché la movimentazione o l'utilizzo delle sostanze di cui ai commi 1 e 2 siano ugualmente verificabili e controllabili in base a idonea documentazione giustificativa. In tale caso gli interessati devono sottoporre a preventiva timbratura, da parte dell'ufficio periferico competente dell'Ispettorato centrale repressione frodi, modelli preventivamente numerati del tabulato riepilogativo che intendono usare e devono esibirlo ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
        5. I registri di cui al presente articolo devono essere conservati per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data dell'ultima registrazione e devono essere esibiti ad ogni richiesta degli addetti alla vigilanza.


Art. 33.

        1. I funzionari e gli agenti delegati per la vigilanza, ai sensi del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, e della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, possono accedere liberamente anche nei depositi situati nei punti franchi, nei magazzini doganali o vincolati alla finanza, per eseguire accertamenti e prelevamenti di campioni sui prodotti e sulle sostanze di cui alla presente legge.
        2. Gli esercenti hanno l'obbligo di dare assistenza agli agenti preposti alla vigilanza e di agevolarne le operazioni, di cui al comma 1, fornendo, nei limiti delle normali necessità, anche la mano d'opera ed i mezzi esistenti in azienda.


Art. 34.

        1. I dati delle dichiarazioni annuali di raccolta delle uve e di vinificazione, di giacenza e di denuncia delle uve ai fini delle rivendicazioni della DOC, della DOCG e della IGT, non appena pervenuti ed elaborati con il sistema meccanografico, sono resi disponibili per gli organismi preposti ai controlli ed alla programmazione vitivinicola, ivi compresi i consorzi volontari di tutela delle DOC, delle DOCG e delle IGT, limitatamente alle produzioni tutelate, a condizione che gli stessi abbiano ottenuto il riconoscimento da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, ed abbiano i requisiti minimi della base associativa, ai sensi della legge 10 febbraio 1992, n. 164, e del regolamento di cui al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 4 giugno 1997, n. 256.


Capo VI

SANZIONI


Sezione I

Sanzioni per violazione di norme sui vigneti.


Art. 35.

        1. Chiunque abbia realizzato o realizzi un impianto di viti al di fuori dei casi previsti dal capo I del titolo II del citato regolamento (CE) n. 1493/1999, ovvero senza disporre di un diritto di reimpianto o di autorizzazione ad un reimpianto anticipato, è soggetto alle seguenti sanzioni amministrative consistenti nel pagamento di una somma:

                a) da 1.033 euro a 3.099 euro per ettaro, se l'impianto è stato realizzato in terreni ubicati al di fuori di zone previste e delimitate per la produzione di vini a DOC, a DOCG e a IGT;

                b) da 1.549 euro a 4.648 euro per ettaro, se l'impianto è stato realizzato in terreni ubicati al di fuori di zone previste e delimitate per la produzione di vini a DOC;

                c) da 2.582 euro a 7.747 euro per ettaro, se l'impianto è stato realizzato in terreni ubicati al di fuori di zone previste per la produzione di vini a DOCG o con varietà non previste nei disciplinari di produzione di vini a DOC;

                d) da 5.165 euro a 15.494 euro per ettaro, se l'impianto è stato realizzato all'interno di zone previste e delimitate per la produzione di vini a DOCG o con varietà non previste nei disciplinari di produzione di vini a DOCG;

                e) alla sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di espianto del vigneto interessato. Qualora il trasgressore non effettui l'estirpazione nel termine fissato nell'ordinanza-ingiunzione, questa è effettuata d'autorità con spese a carico dello stesso trasgressore.

        2. Le sanzioni amministrative, di cui al comma 1, sono fissate con provvedimento della giunta regionale o della provincia autonoma competente per territorio, tenendo conto della realtà locale.
        3. La sola inosservanza delle norme adottate dalle rispettive regioni o province autonome in merito al rispetto delle scadenze per le comunicazioni relative a espianti e ad utilizzo dei diritti di reimpianto o di nuovi impianti, è punita con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 103 euro a 1.033 euro per ettaro.
        4. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 3 sono ridotte alla metà qualora la violazione riguardi una superficie di vigneto non superiore a 0,50 ettari.
        5. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 il vigneto si intende realizzato all'interno di zone previste e delimitate per la produzione di vini a DOCG, oppure a DOC, oppure a IGT, sulla base delle delimitazioni e delle varietà previste dai decreti di riconoscimento di denominazioni con annesso il relativo disciplinare di produzione, ovvero da decreti di modifiche di disciplinari di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale in data precedente a quella dell'accertamento da parte dell'autorità regionale o della provincia autonoma territorialmente competente.
        6. Per gli impianti e i reimpianti di vigneti effettuati prima della data di entrata in vigore della presente legge non si applicano le sanzioni amministrative, di cui al presente articolo, qualora la superficie complessiva del vigneto in conduzione non sia superiore a 1.000 metri quadrati.
        7. Le sanzioni amministrative, di cui al presente articolo, si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
        8. I reimpianti non autorizzati ai sensi del citato regolamento (CE) n. 1493/1999, e successive modificazioni, realizzati a decorrere dal 1^ settembre 1998, sono soggetti alle sanzioni amministrative di cui al comma 1 del presente articolo. Tuttavia, qualora il viticoltore acquisisca un diritto di reimpianto nel termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione dell'accertamento dell'avvenuta infrazione da parte dell'autorità stabilita dalla regione o dalla provincia autonoma interessata e il vigneto reimpiantato abbia i requisiti previsti dai disciplinari di produzione delle DOC, delle DOCG e delle IGT vigenti nel territorio ove è ubicato il vigneto, non si applica la sanzione accessoria dell'obbligo di espianto.
        9. Chiunque, a decorrere dal 1^ settembre 1998, abbia realizzato un reimpianto di viti sulla base di un diritto acquisito mediante trasferimento, senza la preventiva autorizzazione da parte della regione interessata, è soggetto alle sanzioni amministrative di cui al comma 1. Tali sanzioni possono essere ridotte della metà e senza l'applicazione della sanzione accessoria dell'espianto, di cui al citato comma 1, lettera e), a condizione che successivamente all'avvenuto reimpianto abbia ottenuto l'autorizzazione da parte della regione o della provincia autonoma interessata.
        10. Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 1987, n. 460, è abrogato.


Art. 36.

        1. Chiunque, nella realizzazione di impianti, di reimpianti o di innesti, utilizza varietà di viti non appartenenti alle varietà raccomandate o autorizzate ai sensi del citato regolamento (CE) n. 1493/1999, e successive modificazioni, nonché della legislazione nazionale, è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 516 euro a 2.582 euro per ettaro ed all'obbligo di espianto. Qualora il trasgressore non esegua l'estirpazione delle viti o, se del caso, il reimpianto o il reinnesto con varietà raccomandate o autorizzate, entro il termine fissato dall'autorità regionale o della provincia autonoma, quest'ultima provvede alla rimozione degli impianti ponendo a carico del trasgressore la spesa relativa. Sono esclusi dalle sanzioni e dall'obbligo di espianto gli impianti ed i reimpianti effettuati in azienda con una superficie complessiva a vigneto non superiore a 1.000 metri quadrati e in ogni caso quando le produzioni ottenute sono riservate all'esclusivo consumo familiare del conduttore.
        2. Chiunque nella realizzazione di un impianto utilizza una varietà di viti compresa fra quelle autorizzate e raccomandate ma diversa da quella riportata nella relativa autorizzazione rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 258 euro a 2.582 euro per ettaro. Qualora il trasgressore non esegua l'estirpazione delle viti o, se del caso, il reimpianto o il reinnesto con le varietà previste nella autorizzazione, entro il termine fissato dall'autorità regionale o della provincia autonoma, quest'ultima provvede alla rimozione degli impianti ponendo a carico del trasgressore la spesa relativa.
        3. Il vivaista o chiunque fornisce al viticoltore viti di varietà e quantità diverse da quelle previste dalla autorizzazione della regione o della provincia autonoma è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di 2,58 euro per ogni barbatella consegnata al viticoltore. In caso di recidiva, nell'arco di due campagne consecutive, la sanzione è raddoppiata. E' esclusa dalla sanzione la consegna di viti per la sostituzione di fallanze o di barbatelle non attecchite, qualora tale circostanza sia espressamente dichiarata dal viticoltore interessato.


Art. 37.

        1. Chiunque, nei casi previsti, omette di iscrivere all'albo delle denominazioni di origine i vigneti è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di 258 euro per ettaro o frazione di ettaro.
        2. Chiunque, avendo apportato modifiche agli impianti di viti iscritti all'albo di cui al comma 1, non provvede a comunicare le modifiche apportate, è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di 516 euro per ettaro o frazione di ettaro.
        3. Con la stessa sanzione di cui al comma 2, è punito chiunque conduce vigneti che hanno subìto fallanze in misura superiore al 10 per cento dei ceppi e non ha provveduto a comunicare la variazione al rispettivo albo.


Sezione II

Sanzioni per violazione di norme
sulle pratiche enologiche.


Art. 38.

        1. Chiunque nelle operazioni di vinificazione o di manipolazione dei vini impiega, in tutto o in parte, prodotti con effetti potenzialmente nocivi alla salute, quali antibiotici, ovvero addiziona altre sostanze antifermentative, ferro-cianuro di potassio in modo diverso da quello stabilito, acido salicilico, acido malico, sostanze inorganiche o altre sostanze, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, è punito con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di 516 euro per ettolitro di prodotto sofisticato, ma in ogni caso la sanzione non può essere inferiore a 5.165 euro.
        2. Chiunque fuori dai casi consentiti, nelle operazioni di vinificazione o di manipolazione dei vini, impiega in tutto o in parte prodotti non consentiti, quali alcole, zuccheri o materie zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dall'uva fresca o leggermente appassita, è punito con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di 258 euro per ettolitro di prodotto sofisticato, ma in ogni caso la sanzione non può essere inferiore a 2.582 euro.
        3. Quando, tenuto conto delle proporzioni dell'azienda, della quantità di prodotto, del semplice uso di zucchero o di sostanze zuccherine destinate all'alimentazione umana, senza l'uso concorrente di altre sostanze non consentite, e di ogni altra circostanza, e il fatto, se commesso entro il periodo ammesso per la fermentazione, può essere ritenuto di lieve entità rientrando nei limiti di un aumento del titolo alcolometrico volumico del 2 per cento e riguarda aziende di trasformazione di uva in vino, si applica la sola sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di 77 euro per ogni ettolitro o quintale di prodotto globalmente sofisticato.
        4. Al tecnico responsabile delle operazioni o delle manipolazioni di cui al comma 1 si applica la medesima sanzione amministrativa prevista a carico del titolare della ditta.


Art. 39.

        1. Chiunque, nella elaborazione di mosti, di vini e di prodotti vitivinicoli, utilizza uve provenienti da impianti o da reimpianti di viti non autorizzati, è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di 26 euro per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto vinoso ottenuto. Tale sanzione è elevata rispettivamente a 52 euro, se destinato all'ottenimento di vino da tavola ad indicazione geografica, a 103 euro, se destinato all'ottenimento di vino a DOC, a 258 euro, se destinato all'ottenimento di vino a DOCG. In ogni caso la pena non può essere inferiore a 516 euro.
        2. La sanzione non è comminata se i prodotti sono ottenuti da vigneti che sono stati oggetto di regolarizzazione entro il 31 luglio 2002, ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 2 del citato regolamento (CE) n. 1493/1999. La pena inoltre non è comminata nel caso di prodotti vinosi destinati esclusivamente al consumo familiare del conduttore.


Art. 40.

        1. Chiunque pone in circolazione o immette al consumo o a tali fini detiene vini, mosti, prodotti vitivinicoli e sottoprodotti in violazione delle disposizioni relative alle destinazioni, alle caratteristiche e alle utilizzazioni stabilite dal citato regolamento (CE) n. 1493/1999, e successive modificazioni, nonché dalla legislazione nazionale, è punito con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di 26 euro per ettolitro o quintale di prodotto. Tale sanzione è elevata rispettivamente a 52 euro, se destinato all'ottenimento di vino da tavola ad indicazione geografica, a 103 euro, se destinato all'ottenimento di vino a DOC, a 258 euro, se destinato all'ottenimento di vino a DOCG. In ogni caso la pena non può essere inferiore a 516 euro.
        2. Se il fatto concerne esclusivamente irregolarità dei limiti di acidità volatile, di anidride solforosa o delle gradazioni alcolometriche o zuccherine, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 310 euro a 3.099 euro.

Art. 41.

        1. Chiunque nella produzione e nell'elaborazione di mosti e di vini destinati ad essere rivendicati ovvero già rivendicati come vini a DOCG, a DOC e ad IGT ha utilizzato uve, mosti o vini di origine diversa o in un quantitativo maggiore o minore da quelli prescritti nel rispettivo disciplinare di produzione è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di 103 euro per ettolitro di prodotto irregolarmente ottenuto. Tale sanzione è elevata rispettivamente a 155 euro, se trattati si vino a DOC o destinato all'ottenimento di tale vino, a 258 euro, se trattasi di vino DOCG o destinato all'ottenimento di tale vino. Alla medesima sanzione è sottoposto chiunque non rispetta i metodi di vinificazione previsti dal rispettivo disciplinare di produzione.
        2. Chiunque cede uve, come idonee all'ottenimento di mosti e di vini ad IGT, a DOC e a DOCG, difformi o non aventi i requisiti previsti nel rispettivo disciplinare di produzione ovvero in un quantitativo superiore a quanto previsto dallo stesso disciplinare di produzione, è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di 103 euro per ogni quintale di uva ceduta. Tale sanzione è elevata rispettivamente a 155 euro, se trattasi di uve per vino a DOC ed a 258 euro, se trattasi di uve per vino a DOCG.
        3. Nel caso di infrazione di cui al comma 1, l'intera partita del prodotto oggetto dell'infrazione è declassata a vino da tavola.


Art. 42.

        1. Fatti salvi i limiti e le tolleranze stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali vigenti, chiunque detiene quantitativi di prodotti vitivinicoli eccedenti il carico risultante dai registri di cantina o dall'insieme della documentazione ufficiale, salvo che il fatto non costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di 26 euro per quintale o frazione di quintale di prodotto del quantitativo eccedente. Tale sanzione è elevata rispettivamente a 52 euro, se trattasi di vino da tavola a indicazione geografica tipica o destinato all'ottenimento di tale vino, a 103 euro, se trattasi di vino a DOC o destinato all'ottenimento di tale vino, a 258 euro, se trattasi di vino a DOCG o destinato all'ottenimento di tale vino. In ogni caso, un quantitativo di prodotto, corrispondente per qualità e quantità alle eccedenze riscontrate, deve essere denaturato alla stregua dei vini per distilleria ed avviato alla distillazione in esenzione da ogni forma di aiuto.
        2. Quando, tenuto conto delle proporzioni dell'azienda, della quantità di prodotto eccedentario, se ottenuto nella stessa campagna, il fatto sia commesso entro il periodo ammesso per la fermentazione e riguardi aziende di trasformazione di uva in mosto o in vino, si applica la sola sanzione amministrativa, di cui al comma 1, ridotta della metà.


Art. 43.

        1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 5 è punito con la multa da 6.197 euro a 61.975 euro.
        2. La stessa sanzione di cui al comma 1 del presente articolo si applica per le violazioni di cui all'articolo 19, commi 1, lettera c), e 2, nonché di cui all'articolo 26.


Art. 44.

        1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'inosservanza delle disposizioni emanate con i decreti di cui all'articolo 28, commi 1 e 2, nonché l'esercizio dell'attività di produzione e di commercializzazione delle sostanze per uso enologico senza la prescritta autorizzazione, comportano l'assoggettamento alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 1.549 euro a 15.494 euro.

Art. 45.

        1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 29 e 31 è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 5.165 euro 25.823 euro.


Art. 46.

        1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 30 è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 155 euro a 1.549 euro.


Art. 47.

        1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 32 è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 2.582 euro a 15.494 euro. La sanzione è ridotta alla metà nel caso le annotazioni obbligatorie nei registri siano effettuate con un ritardo non superiore alle 24 ore e la movimentazione sia dimostrabile e supportata da idonea documentazione.


Art. 48.

        1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 8 è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 310 euro a 3.099 euro.
        2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica per la omessa o ritardata comunicazione all'ufficio periferico competente dell'Ispettorato centrale repressione frodi nonché per l'inosservanza delle modalità di denaturazione previste dall'articolo 7.


Art. 49.

        1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 14 è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 1.549 euro a 15.494 euro.


Art. 50.

        1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 155 euro a 1.549 euro.


Art. 51.

        1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 16 è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 620 euro a 6.197 euro. Se la capacità complessiva non denunciata è inferiore a 300 ettolitri, la sanzione amministrativa consiste nel pagamento di una somma da 103 euro a 620 euro.


Art. 52.

        1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, e all'articolo 4 è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 516 euro a 15.494 euro.


Art. 53.

        1. Per le infrazioni previste dagli articoli 5, 19, comma 1, lettera c), e 2, 26, 28, 29, 30, 31, 35, comma 1, esclusi i casi di lieve entità, 37, 39, 41 e 42, il prefetto, su proposta dell'ufficio periferico competente dell'Ispettorato centrale repressione frodi, dispone la chiusura degli stabilimenti e degli esercizi per un periodo di tempo ricompreso tra uno e diciotto mesi.


Art. 54.

        1. Le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10, nonché di cui agli articoli 55 e 56 non si applicano al commerciante che vende o pone in vendita o comunque distribuisce per consumo i prodotti di cui alla presente legge in confezione originale, salvo che il commerciante stesso sia a conoscenza della violazione o che la confezione originale presenti segni di alterazione.


Art. 55.

        1. Chiunque non osserva le disposizioni del citato regolamento (CE) n. 1493/1999, e successive modificazioni, nonché della legislazione nazionale in materia di pratiche e di trattamenti enologici consentiti, dolcificazioni, tagli, arricchimenti, acidificazioni e disacidificazioni è punito con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 516 euro a 10.329 euro, salvo che il fatto non costituisca più grave reato. Se il fatto concerne esclusivamente lievi differenze nei limiti previsti, l'inosservanza degli obblighi di presentazione all'autorità competente delle dichiarazioni prescritte e l'omessa annotazione delle operazioni sui registri di cantina o sui documenti commerciali, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 103 euro a 5.165 euro.


Art. 56.

        1. Chiunque trasgredisce al divieto di sovrappressione delle uve e di pressatura delle fecce, nonché all'obbligo di distillare i sottoprodotti della vinificazione stabilito dal citato regolamento (CE) n. 1493/1999, e successive modificazioni, nonché dalla legislazione nazionale, è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 15 euro a 77 euro per quintale o frazione di quintale di prodotto, ma la sanzione non può, comunque, essere inferiore a 310 euro.
        2. L'inosservanza dell'obbligo di consegna del vino sia alla distillazione comunitaria dei vini sia a compimento dell'obbligo della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di 26 euro per quintale o frazione di quintale di vino da avviare alle citate distillazioni.
        3. Chiunque viola il divieto di rifermentazione delle vinacce e delle fecce per scopi diversi dalla distillazione è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 77 euro a 465 euro per ogni quintale di prodotto e, comunque, non inferiore a 516 euro. Nel caso di reiterazione dell'illecito entro due anni la sanzione amministrativa viene comminata in misura doppia e il prefetto, su proposta dell'ufficio periferico competente dell'Ispettorato centrale repressione frodi, dispone la chiusura degli stabilimenti e degli impianti per un periodo di tempo compreso tra un mese ed un anno.


Sezione III

Sanzioni per violazione di norme
sui documenti, registri e dichiarazioni.


Art. 57.

        1. Chiunque rifiuta di esibire, agli addetti preposti alla vigilanza, la documentazione ufficiale ed i registri previsti dalla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia vitivinicola è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 310 euro a 930 euro.


Art. 58.

        1. Chiunque non adempie agli obblighi relativi alla documentazione di accompagnamento, di tenuta dei registri ed alla documentazione ufficiale e commerciale, nonché alle comunicazioni stabilite per i prodotti vitivinicoli dal citato regolamento (CE) n. 1493/1999, e successive modificazioni, e dalle disposizioni applicative, è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 620 euro a 15.494 euro.
        2. Se il quantitativo di prodotti vinosi, oggetto del non adempimento agli obblighi della documentazione di accompagnamento, di cui al comma 1, è inferiore ad ettolitri 100 o, quando ricorre, a quintali 100 nel caso di prodotti non confezionati, ovvero ad ettolitri 10 nel caso di prodotti confezionati, si è soggetti alla sanzione amministrativa ridotta consistente nel pagamento di una somma da 155 euro a 3.873 euro.
        3. Alla medesima sanzione amministrativa ridotta di cui al comma 2, si è soggetti nel caso di errate indicazioni non essenziali ai fini della identificazione dei soggetti interessati, della quantità e della qualità del prodotto oggetto del trasporto.
        4. Se il ritardo nelle annotazioni nei registri di cantina, per le movimentazioni in entrata od uscita dei prodotti, non è superiore ai tre giorni lavorativi e se la movimentazione è dimostrabile e supportata da idonea documentazione, la sanzione di cui al comma 1 è ridotta ad un terzo. Parimenti la sanzione è ridotta ad un terzo per il ritardo nella annotazione nei registri di cantina non superiore ai tre giorni nel caso di carico e pigiatura di uve di propria produzione.


Art. 59.

        1. Chiunque, essendovi tenuto, non presenta entro i termini previsti la dichiarazione di raccolta, di produzione e di giacenza dei prodotti vitivinicoli stabilita dal citato regolamento (CE) n. 1493/1999, e successive modificazioni, nonché dalla normativa nazionale, è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 310 euro a 3.099 euro.
        2. La sanzione di cui al comma 1 è raddoppiata se il quantitativo oggetto della mancata denuncia è superiore ai 1.300 quintali di uve ovvero ai 1.000 ettolitri di mosto o di vino.
        3. La sanzione di cui al comma 1 è ridotta da 103 euro a 310 euro se il quantitativo oggetto della mancata denuncia è inferiore a 130 quintali di uve ovvero a 100 ettolitri di mosto o di vino.
        4. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3, sono ridotte da 52 euro a 310 euro se presentate entro i dieci giorni lavorativi successivi alla scadenza prevista.
        5. Chiunque, essendovi tenuto, presenta la dichiarazione di cui al comma 1 in maniera difforme, è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 103 euro a 310 euro, se i quantitativi dichiarati in meno non superano i 50 quintali o ettolitri, da 155 euro a 465 euro, se i quantitativi dichiarati in meno non superano i 100 quintali o ettolitri, da 258 euro a 775 euro, se i quantitativi dichiarati in meno superano i 500 quintali o ettolitri, da 413 euro a 1.239 euro se i quantitativi dichiarati in meno superano i 500 quintali o ettolitri.
        6. Chiunque presenti la dichiarazione contenente errori o indicazioni ritenuti non sostanziali ai fini della efficacia della dichiarazione stessa è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 52 euro a 310 euro.
        7. Chiunque, prima della presentazione della dichiarazione delle superfici vitate, prevista dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2000, abbia omesso, in una o più campagne, la dichiarazione di raccolta uve, di vinificazione o di giacenza, senza che abbia ceduto a terzi uve, mosti o vini, ovvero, avendo ceduto a terzi o conferito ad organismi associativi uve o mosti, abbia comunque fornito ai destinatari degli stessi gli elementi essenziali per la compilazione della loro dichiarazione di produzione, è assoggettato alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari a 52 euro.
        8. Chiunque, prima della presentazione della dichiarazione delle superfici vitate, prevista dal citato decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 luglio 2000, di cui al comma 1, abbia presentato, in una o più campagne, la dichiarazione di raccolta uve o di vinificazione contenente dati relativi alle superfici che, raffrontati con quelli relativi all'aggiornamento dello schedario viticolo, concernenti le medesime campagne, risultino diversi, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, non è soggetto ad alcuna sanzione.
        9. Chiunque, prima della presentazione della dichiarazione delle superfici vitate, prevista dal citato decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 luglio 2000, di cui al comma 1, abbia presentato, in una o più campagne, la denuncia delle uve per la rivendicazione delle DOC, DOCG o IGT ed abbia nelle stesse indicato dati relativi alle superfici, con rapportata rivendicazione dei quantitativi delle DOC, DOCG o IGT che, raffrontati con quelli relativi all'aggiornamento dello schedario viticolo ed all'aggiornamento delle iscrizioni negli albi concernenti le medesime campagne, risultino diversi, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, non è soggetto ad alcuna sanzione.
        10. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
        11. Il comma 12 dell'articolo 4 del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 1987, n. 460, è abrogato.


Art. 60.

        1. Chiunque omette di presentare la denuncia di cui all'articolo 15, commi 1 e 2, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 155 euro a 465 euro per ogni ettaro o frazione di ettaro superiore a 10 are a cui l'omessa denuncia si riferisce.
        2. La sanzione di cui al comma 1 è ridotta ad un terzo, qualora la denuncia sia presentata entro i dieci giorni lavorativi successivi alla data prevista come scadenza.
        3. Chiunque, essendo tenuto alle denunce di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, dichiara un quantitativo di uva o di vino maggiore di quello effettivamente prodotto, è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 52 euro a 155 euro per ogni quintale denunciato in eccedenza, se per vino ad IGT, da 155 euro a 465 euro se per vino a DOC, da 258 euro a 775 euro se per vino a DOCG.
        4. L'articolo 29 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, è abrogato.


Sezione IV

Sanzioni per violazione di norme
sulla presentazione e designazione.


Art. 61.

        1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con menzioni geografiche che definiscono le IGT, vini che non hanno i requisiti stabiliti dall'articolo 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, e successive modificazioni, per l'uso di tali indicazioni è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 52 euro a 155 euro per ettolitro di prodotto.
        2. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con DOC vini che non hanno i requisiti stabiliti per l'uso di tale denominazione, è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 103 euro a 310 euro per ogni ettolitro di prodotto.
        3. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con DOCG vini che non hanno i requisiti stabiliti per l'uso di tale denominazione, è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 155 euro a 465 euro per ogni ettolitro di prodotto.
        4. Chiunque pone in vendita vini a DOC o a DOCG senza che gli stessi siano stati sottoposti con esito positivo alle previste analisi chimico-fisiche ed all'esame organolettico, di cui all'articolo 13 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 155 euro a 465 euro ad ettolitro, se trattasi di vino a DOC, e da 258 euro a 516 euro ad ettolitro, se trattasi di vino a DOCG. Le sanzioni suddette sono ridotte della metà se il quantitativo di vino di ciascuna denominazione è inferiore ad ettolitri 100.
        5. Chiunque pone in vendita vini a DOC o a DOCG aventi caratteristiche sostanzialmente diverse da quelle risultanti dalle analisi chimico-fisiche è soggetto alle stesse sanzioni di cui al comma 4.
        6. Chiunque nella presentazione dei vini utilizza menzioni relative a sottozone o a vigne per vini che non ne hanno i requisiti o non provengono dalle stesse è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 52 euro a 465 euro per ogni ettolitro di vino.
        7. Chiunque nella presentazione dei vini utilizza menzioni relative a vitigni, non rispettando i limiti e requisiti stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 52 euro a 465 euro per ogni ettolitro di vino.
        8. Chiunque contraffà o altera i contrassegni di cui all'articolo 23, comma 3, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, o introduce nel territorio dello Stato o acquista, detiene o cede ad altri ovvero usa contrassegni di Stato alterati o contraffatti, è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di 10 euro per ogni contrassegno, ma comunque la sanzione non deve, in ogni caso, essere inferiore a 5.165 euro.
        9. Chiunque usa le DOC e le DOCG per vini che non hanno i requisiti richiesti per tali denominazioni, premettendo le parole "tipo", "gusto", "uso", "sistema" e simili e impiega maggiorativi, diminutivi od altre deformazioni delle denominazioni stesse o comunque fa uso di indicazioni, illustrativi o segni suscettibili di trarre in inganno l'acquirente, è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 516 euro a 3.099 euro.
        10. Chiunque adotta DOC e DOCG ovvero IGT come ragione sociale o come "ditta", "cantina" o "fattoria" è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 516 euro a 3.099 euro.
        11. Chiunque produce o pone in vendita vini a IGT, a DOC o a DOCG con tipologie non ammesse dal rispettivo disciplinare di produzione, è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di 26 euro ad ettolitro, se trattasi di vino ad IGT, di 52 euro ad ettolitro, se trattasi di vino a DOC, di 103 euro ad ettolitro, se trattasi di vino a DOCG.
        12. Chiunque produce o pone in vendita vini a DOC o a DOCG con menzioni specifiche o riconoscimenti, senza l'autorizzazione prevista o non ammessa dalla normativa nazionale o comunitaria vigente, è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 1.239 euro a 5.165 euro.
        13. Chiunque vinifica od elabora mosti o vini a DOC o a DOCG al di fuori della zona consentita, è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 2.582 euro a 15.494 euro.
        14. Chiunque nelle operazioni di vinificazione, elaborazione, invecchiamento, non rispetta le prescrizioni previste dal rispettivo disciplinare in ordine ai tempi fissati per la raccolta delle uve, l'appassimento, la pigiatura, la vinificazione, le lavorazioni e le elaborazioni, l'invecchiamento, l'affinamento, l'estrazione dalla cantina e l'immissione al consumo, è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 103 euro a 310 euro ad ettolitro, se trattasi di vino a DOC, e da 155 euro a 465 euro, se trattasi di vino a DOCG. Chiunque estrae dalla cantina, prima del periodo stabilito, vino novello è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 155 euro a 465 euro ad ettolitro.
        15. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 23 è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di 52 euro per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto riconosciuto irregolare. La sanzione non può, in ogni caso, essere inferiore a 258 euro.
        16. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
        17. L'articolo 28 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, è abrogato.


Art. 62.

        1. Chiunque non osserva le disposizioni sulla definizione, designazione e presentazione delle bevande spiritose, dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli stabilite dal regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, e successive modificazioni, e dal citato regolamento (CEE) n. 1601/91, nonché dalla legislazione nazionale, è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 310 euro a 3.099 euro.
        2. Chiunque non osserva le disposizioni sull'elaborazione e la commercializzazione dei vini liquorosi, previste dal citato regolamento (CE) n. 1493/1999, e successive modificazioni, nonché dalla legislazione nazionale, è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 310 euro a 3.099 euro.


Art. 63.

        1. Chiunque non osserva le modalità e le prescrizioni relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione, stabilite dal citato regolamento (CE) n. 1493/1999 e dal regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, nonché le relative disposizioni di attuazione, è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 103 euro a 5.165 euro.

Art. 64.

        1. Salvo che il fatto non costituisca reato, il produttore che, nelle operazioni relative al magazzinaggio dei mosti e dei vini non osserva le disposizioni del citato regolamento (CE) n. 1623/2000, nonché della legislazione nazionale, è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 310 euro a 3.099 euro.


Art. 65.

        1. L'autorità amministrativa, nell'emettere l'ordinanza di ingiunzione per le infrazioni alle disposizioni previste dal presente capo, dispone:

                a) che siano poste a carico del responsabile delle violazioni anche le spese di analisi da rifondere agli istituti analizzatori incaricati;

                b) che l'estratto dell'ordinanza-ingiunzione, nei casi gravi o di reiterato compimento degli atti, sia pubblicato a spese del responsabile delle violazioni, almeno su due giornali di grande diffusione, dei quali uno scelto fra i quotidiani locali;

                c) che l'ordinanza-ingiunzione sia affissa all'albo della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia ed all'albo del comune in cui risiede il responsabile delle violazioni ed ove è ubicata la cantina nella quale è stata commessa l'infrazione.


Art. 66.

        1. Le associazioni dei produttori, le associazioni rappresentative della filiera, le associazioni dei consumatori e le altre associazioni interessate possono costituirsi parte civile, indipendentemente dalle prove di danno immediato e diretto, nei procedimenti penali per infrazioni alle disposizioni della presente legge.

Art. 67.

        1. All'accertamento delle violazioni amministrative previste dalla presente legge ed all'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, e successive modificazioni.


Art. 68

        1. Per violazioni alle norme della presente legge, qualora nel presente capo non siano previste le sanzioni, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 93 euro a 930 euro.


Capo VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI


Art. 69.

        1. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali è istituita la commissione consultiva per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi relativi ai prodotti disciplinati dal regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni.
        2. La commissione di cui al comma 1, i cui componenti sono nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, è composta da rappresentanti dei Ministeri delle politiche agricole e forestali, dell'economia e delle finanze, della salute ed eventualmente da quelli del Ministero delle attività produttive nonché di enti o istituti specializzati nei particolari settori.
        3. In relazione alle esigenze derivanti dallo svolgimento dei lavori, il Ministro delle politiche agricole e forestali può, con decreto, articolare la commissione di cui al comma 1 in più sottocommissioni, determinandone la composizione eventualmente integrata da esperti competenti nelle singole materie.
        4. Le mansioni di segreteria della commissione di cui al comma 1 e delle sottocommissioni di cui al comma 3 sono esercitate da funzionari del Ministero delle politiche agricole e forestali.


Art. 70.

        1. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali è istituito il comitato di coordinamento per il servizio di controllo e di repressione delle frodi con il compito di:

                a) realizzare una costante collaborazione ed un coordinamento tra le varie amministrazioni incaricate della repressione delle frodi;

                b) proporre provvedimenti di carattere amministrativo al fine di combattere le frodi in base ad indirizzi uniformi;

                c) proporre eventuali modifiche alle disposizioni vigenti in materia di vigilanza.

        2. Il comitato di cui al comma 1, i cui componenti sono nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, è composto da tre rappresentanti del Ministero delle politiche agricole e forestali, di cui uno con funzioni di presidente, da tre rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, da tre rappresentanti del Ministero della salute e da un rappresentante, rispettivamente, del Ministero dell'interno e del Ministero delle attività produttive.
        3. Le mansioni di segreteria del comitato di cui al comma 1 sono esercitate da un funzionario del Ministero delle politiche agricole e forestali con qualifica non inferiore a consigliere di prima classe.



Frontespizio Relazione