XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2449
Onorevoli Colleghi! - In tutte le regioni italiane si
sta verificando una carenza di personale medico nell'ambito
della continuità assistenziale (ex guardia medica) notturna,
festiva e turistica tale che alcuni distretti sanitari di base
sono stati costretti a chiudere dei presìdi. Tale situazione
si aggrava nel periodo estivo quando, grazie alla vocazione
turistica del nostro Paese, all'esigenza di assicurare la
continuità assistenziale per i nostri cittadini si aggiunge
quella di farlo per i milioni di turisti che "invadono il
nostro Paese" tramite l'attivazione di servizi di guardia
medica turistica. L'attuale situazione si è venuta a creare
poiché dal 31 dicembre 1994 i nostri laureati in medicina e
chirurgia non possono più accedere direttamente alle
graduatorie regionali per la continuità assistenziale ma
devono, secondo quanto stabilito dalla direttiva 93/16/CEE,
del Consiglio, e dai decreti legislativi n. 256 del 1991 e n.
368 del 1999 frequentare prima il corso biennale di formazione
specifica in medicina generale e, conseguito l'attestato,
possono finalmente iscriversi alle graduatorie (evidentemente
il numero di coloro che ogni due anni entrano in graduatoria
dopo aver conseguito l'attestato previsto non è bastevole).
Tra l'altro una buona parte di coloro che si sono laureati
dopo il 31 dicembre 1994 avendo conseguito un diploma di
specializzazione riconosciuto in base alla normativa CEE non
possono, ad oggi, ai sensi dell'articolo 34, comma 4, del
decreto legislativo n. 368 del 1999 più frequentare il corso
biennale di formazione specifica e quindi rientrare in
graduatoria.
Esistono migliaia di giovani medici che, laureati in
medicina e chirurgia dopo il 31 dicembre 1994, ma iscritti
alla facoltà prima del 31 dicembre 1991 (anno di promulgazione
del decreto legislativo n. 256 del 1991 che stabiliva
l'obbligo del possesso dell'attestato del corso biennale di
formazione specifica in medicina generale per l'iscrizione
alle graduatorie regionali della continuità assistenziale)
sapevano che sarebbe bastata loro solo la laurea e
l'abilitazione per iscriversi alle graduatorie regionali ed,
invece, al momento sono fuori dalle graduatorie, al contrario
di coloro che, ugualmente iscritti alla facoltà prima del 31
dicembre 1991 si sono laureati prima del 31 dicembre 1994, si
sono visti tutelato il diritto acquisito al momento
dell'iscrizione alla facoltà ai sensi del decreto del Ministro
della sanità 15 dicembre 1994 (cosiddetto "decreto Costa").
Questi medici sono costretti, per non mortificare le loro
professionalità, ad accettare di ricoprire temporaneamente e
precariamente incarichi di continuità assistenziale, in virtù
dell'applicazione da parte delle regioni della norma finale n.
10 contenuta all'interno dell'Accordo collettivo nazionale fra
i medici di medicina generale e lo Stato, senza poter mai
accampare diritti su quel ruolo al quale suppliscono con
competenza e serietà.
L'articolo 1 della presente proposta di legge, con il
riconoscimento del diritto acquisito citati, dei medici così
come fatto dal "decreto Costa", vincolandolo al possesso dei
requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del
comma 1, e cioè il possesso di esperienze lavorative in regime
di dipendenza dal Servizio sanitario nazionale, può porre fine
in tutta Italia alla grave carenza di personale medico da
impiegare nella continuità assistenziale e nello stesso tempo
venire incontro alle esigenze dei giovani laureati in medicina
e chirurgia dopo il 31 dicembre 1994.
Tra l'altro, con il loro reinserimento nel mondo del
lavoro, in virtù della restituzione del diritto acquisito loro
negato, si lascerebbe aperta per questi medici la possibilità
di qualificarsi ulteriormente con la frequenza ai corsi
biennali di formazione specifica in medicina generale così
come è stato per i loro colleghi che beneficiarono delle
disposizioni contenute nel decreto Costa.
L'articolo 2 nel riconoscere finalmente, a ben nove anni
di distanza dall'emanazione della citata direttiva 93/16/CEE
(e nonostante la promulgazione da parte dello Stato italiano
del decreto legislativo di recepimento n. 368 del 1999) i
titoli equipollenti al diploma di formazione specifica in
medicina generale, e cioè i diplomi di specializzazione in
medicina interna e in geriatria, recupererebbe altro personale
adeguatamente qualificato per la continuità assistenziale. E'
fuori di dubbio, infatti, che i medici in possesso di questi
due titoli durante la frequenza delle scuole di
specializzazione abbiano conseguito conoscenze di livello
qualitativamente e quantitativamente uguale, se non superiore,
a quelle previste dalla formazione specifica in medicina
generale. La partecipazione per quattro o cinque anni alle
varie attività di reparto (incluse le attività di continuità
assistenziale notturne e festive) e a quelle degli ambulatori
annessi ai centri, per la maggior parte universitari, di cure
primarie che hanno frequentato, nel rendere superflua
l'ulteriore frequenza per sei mesi di un ambulatorio di
medicina generale (per ottenere la piena equipollenza), li
rende sicuramente idonei a ricoprire incarichi di continuità
assistenziale al pari di chi, a fronte di due anni di
formazione, passa più della metà di tale tempo in ambulatorio
o sui banchi. A dare maggiore forza a quanto proposto da
questo articolo, si può evidenziare come i titolari di tali
diplomi di specializzazione possano concorrere ad ottenere
incarichi a tempo indeterminato o determinato di dirigente
medico di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza.
La recente approvazione, all'interno della legge n. 448
del 2001 (legge finanziaria 2002), del comma 12 dell'articolo
19 crea un serio problema. Esso elimina l'incompatibilità tra
i due percorsi formativi prevista del decreto legislativo n.
368 del 1999, ma, se da un lato è corretto permettere
un'ulteriore formazione a chi ne ha voglia seguendo lo spirito
della nostra Costituzione, che ha reso l'istruzione un bene
accessibile a tutti, ci si chiede dove, restando così le cose,
saranno recuperate le risorse necessarie per pagare le borse
di studio a questi giovani specialisti visto che:
1) hanno già usufruito di una borsa di studio per la
precedente formazione specialistica o in medicina generale;
2) è impensabile che possano concorrere all'attribuzione
delle borse di studio previste annualmente dal Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per i due
percorsi formativi. La loro collocazione in un posto utile in
graduatoria toglierebbe la possibilità di qualificarsi a chi,
appena laureato, ne ha invece assoluto bisogno.
Infatti, il recepimento da parte dello Stato italiano
delle direttive in materia di formazione specifica in medicina
generale e specialistica dei giovani laureati in medicina e
chirurgia (direttive 86/457/CEE e 82/76/CEE con i decreti
legislativi n. 256 e 257 del 1991) ed il decreto legislativo
n. 368 del 1999 hanno di fatto creato, a decorrere dal 31
dicembre 1994, un doppio canale formativo per il giovane
medico: da una parte il corso biennale di formazione specifica
in medicina generale e dall'altro le scuole di
specializzazione. Chi non riesce ad inserirsi in uno dei due
percorsi formativi rischia di rimanere disoccupato o di essere
costretto a lavorare in regime di sottoccupazione, per cui si
ripropongono delle situazioni simili a quelle a cui la
presente proposta di legge all'articolo 1 cerca di porre
fine.
Gli articoli 3 e 4, regolamentando la formazione a tempo
ridotto prevista dalle direttive europee e dai decreti
legislativi citati, risolverebbero il problema economico e
nello stesso tempo darebbero piena attuazione all'articolo 19,
comma 12, della legge finanziaria 2002. La possibilità per chi
ha conseguito un diploma di formazione specifica in medicina
generale o di specializzazione di partecipare ad un nuovo
percorso formativo con posti in sovrannumero riservati, non
coperti da borse di studio, permetterebbe di non creare
attriti all'interno della categoria dei giovani medici
italiani, ma soprattutto darebbe la possibilità, a chi ha già
avuto una formazione, di poter esercitare negli orari
compatibili con la seconda formazione le attività
libero-professionali per cui si è già formato (specialistica,
continuità assistenziale), dando una plausibile
giustificazione anche al dettato del comma 11 dell'articolo 19
della legge finanziaria 2002.
L'articolo 5 della proposta di legge è esclusivamente
dedicato a chi, essendosi iscritto alla facoltà di medicina e
chirurgia dopo il 31 dicembre 1991 e laureato dopo il 31
dicembre 1994, non avendo diritti acquisiti da tutelare,
rischia in caso di un mancato rapido accesso ad uno dei due
percorsi formativi di vedere vanificati gli sforzi di tanti
anni di sacrifici. Con l'istituzione di graduatorie regionali
differenziate per la continuità assistenziale, da utilizzare
in caso di carenza di personale medico, gli si offre la
possibilità di lavorare nell'attesa di formarsi e
qualificarsi. Sempre lo stesso articolo permette di censire le
migliaia di giovani medici che, interrotto il rapporto con le
università e non intrapreso uno dei due percorsi formativi, si
disperdono nel territorio. Il definitivo censimento di questi
medici, unito ai numeri dei frequentatori dei due percorsi
formativi, ci permetterebbe, in tempi in cui si parla tanto di
programmazione, di orientare al meglio le nostre università
nella gestione del numero chiuso e le nostre risorse per
l'assorbimento all'interno del Servizio sanitario nazionale di
questi professionisti.
Da quanto detto risulta evidente che lo scopo della
presente proposta di legge è quello di rimettere ordine nella
legislazione in materia di formazione ed occupazione del
giovane laureato in medicina e chirurgia.
Negli ultimi anni sotto la spinta delle direttive europee
si sono verificati i profondi cambiamenti suesposti riguardo
la formazione post-lauream. Al momento in Italia, come
in tutti gli Stati dell'Unione europea, sono previsti due
canali formativi. La piena realizzazione di questi due
percorsi formativi ha vissuto negli anni compresi tra il 1991
e il 2001 fasi alterne, condizionate dal legislatore di turno,
che hanno creato dei paradossi: basti pensare alla storia
dell'incompatibilità fra i due percorsi formativi, che,
inesistente negli anni compresi tra il 1991 e il 1996, è stata
unidirezionale dal 1996 al 1999 (divieto di accedere al corso
biennale dopo aver conseguito un diploma di specializzazione)
per poi essere reciproca dal 1999 in poi a seguito del decreto
legislativo n. 368 del 1999.
Infine una curiosità: chiunque si potrà divertire a
conteggiare (magari aiutato da una calcolatrice) l'incidenza
di questa proposta di legge sul bilancio dello Stato. Ve lo
anticipiamo: 0 lire, o se preferite 0 euro.