XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2236
Onorevoli Colleghi! - Secondo le più recenti stime
dell'Istituto nazionale di statistica, oltre il 20 per cento
della popolazione italiana, per la cura della propria salute,
ricorre ai rimedi ed alle terapie delle cosiddette "medicine
complementari". Sempre più italiani, infatti, in alternativa
ai ritrovati della medicina tradizionale, si affidano alle
cure previste da una variegata serie di discipline mediche,
riconducibili ad altrettante correnti di pensiero
medico-scientifico, affermatesi anche nella nostra società
solo negli ultimi decenni.
Rientrano nel novero di queste medicine complementari
prassi mediche come l'agopuntura, la fitoterapia, la medicina
antroposofica, la medicina ayurvedica, la medicina omeopatica,
la medicina tradizionale cinese e l'omotossicologia. Tutte
queste esperienze sono oggetto di intensi studi ed
antichissima sperimentazione in tradizioni
scientifico-filosofiche diverse dalla nostra. Sebbene
differenti tra loro stesse, queste discipline possono tuttavia
raccogliersi in una categoria unitaria (quella appunto delle
"medicine complementari" o - come pure sono dette - "non
convenzionali") perché accomunate dal principio secondo il
quale la malattia del corpo non costituisce l'effetto di un
agente patogeno esterno, quanto il frutto di un disequilibrio
interno all'organismo.
Il crescente ricorso ai prodotti ed alle terapie di questo
tipo può ricondursi anzitutto alla loro dimostrata efficacia
(supportata da un comprovato valore scientifico) nel
trattamento di molteplici patologie. Inoltre, è ormai opinione
diffusa tra i pazienti che molti dei prodotti farmaceutici
tradizionali, per quanto certamente efficaci, possano per
converso arrecare effetti indesiderati all'organismo fino al
punto da provocare talvolta gravi forme di dipendenza.
Vista dunque la diffusione del fenomeno in questione, in
assenza di una adeguata normativa di settore ed alla luce
anche delle normative adottate in materia da altri Paesi
europei come Francia, Germania, Gran Bretagna, Spagna e
Belgio, la presente proposta di legge si propone di colmare
una significativa lacuna del nostro ordinamento.
Nell'articolo 1 è anzitutto affermata la libertà della
scelta terapeutica; sono inoltre incentivati, anche attraverso
l'istituzione di appositi corsi universitari e l'adeguata
qualificazione professionale degli operatori sanitari, la
coesistenza, l'integrazione ed il confronto scientifico tra la
medicina tradizionale e le esperienze medico-scientifiche in
questione, per questa ragione denominate più opportunamente
"complementari" piuttosto che "non convenzionali".
In base all'articolo 2 i medici praticanti le medicine
complementari potranno dichiarare pubblicamente la loro
qualificazione professionale. Il Ministro della salute
accrediterà talune Associazioni medico-scientifiche di
riferimento, ciascuna delle quali esprimerà un proprio
rappresentante in seno al Consiglio superiore di sanità.
L'articolo 3 prevede l'istituzione della Commissione
permanente per le medicine complementari, cui spetterà tra
l'altro - secondo l'articolo 4 - la definizione dei criteri
per l'adozione degli ordinamenti didattici dei corsi
universitari, la promozione della ricerca e la vigilanza
nell'esercizio di tali discipline mediche.
L'articolo 5 prevede l'istituzione di specifiche
commissioni con funzioni consultive ed aventi tra l'altro il
compito di definire gli standard di qualità, sicurezza
ed efficacia necessari per l'autorizzazione all'ammissione in
commercio dei medicinali impiegati nelle medicine
complementari.
L'articolo 6 riserva alle regioni ed alle province
autonome l'istituzione presso le aziende sanitarie locali di
servizi ambulatoriali ed ospedalieri per la cura con medicine
complementari.
L'articolo 7, nel quadro della normativa comunitaria di
settore, autorizza anche i veterinari all'impiego di prodotti
medicinali omeopatici e fitoterapici ad uso animale.
L'articolo 8 obbliga infine il Governo a presentare
annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di
attuazione della legge.