XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2103




        Onorevoli Colleghi! - Sempre più diffuso è, anche in Italia, l'impiego, da parte della stampa, della radio e della televisione, dei sondaggi d'opinione.
        Altri Paesi, che hanno colto con maggiore tempestività e lungimiranza l'importanza che questi rivestono nel mondo moderno, si sono dotati per tempo di adeguati strumenti legislativi atti a regolamentare il settore e, soprattutto, a tutelare i diritti dei cittadini.
        La presente proposta di legge è diretta a coprire un vuoto legislativo a causa del quale oggi si può con tranquillità affermare che, nel nostro Paese, il sondaggio, da strumento di analisi, si sta sempre più trasformando in un'arma politica, un mezzo di pressione e di controllo sull'opinione pubblica. La proliferazione di istituti demoscopici di scarsa attendibilità e serietà e le continue manipolazioni di dati condotte ad arte sono sotto gli occhi di tutti.
        Dopo una prima regolamentazione della diffusione dei sondaggi in occasione delle campagne elettorali, dettata più dalla pressante urgenza di una base minima di convergenza in vista delle elezioni politiche, piuttosto che dalla volontà di una sistemazione organica, appare giunto il momento di approdare ad una normativa più soddisfacente e completa della materia.
        Per offrire una disciplina che aspira ad ottenere i consensi di tutte le forze politiche, si è valutato opportuno ispirarsi alla legislazione di uno dei Paesi che tra i primi ha regolamentato i sondaggi: la Francia.
        Il sistema è basato sul raggiungimento di due obiettivi principali. Il primo è la massima trasparenza dell'intero sistema. Il cittadino deve, cioè, poter conoscere il nome dell'organizzazione che propone il sondaggio così come quello di chi lo commissiona, il numero delle persone interpellate, la distribuzione geografica del campione e così via. Egli deve cioè essere messo in condizione di scegliere, in piena libertà, se ritenere il sondaggio credibile o meno e se servirsene oppure no. Sempre con riferimento alla più elevata trasparenza possibile, ciò che viene diffuso attraverso i mass-media deve essere affidabile e corrispondente al vero. Con un sistema di regole all'uopo finalizzate questo è quanto si è inteso fare attraverso gli articoli da 2 a 4.
        Il secondo obiettivo è costituito dalla qualità e dall'obiettività dei sondaggi pubblicati o diffusi. Del suo raggiungimento si occupa una commissione istituita presso il Ministero della giustizia, composta in modo da garantirne autorevolezza e imparzialità e rappresentare anche le categorie maggiormente coinvolte e, cioè, soprattutto, mezzi di comunicazione e consumatori. I poteri e le funzioni della commissione sono esposti negli articoli da 5 a 12.
        L'articolo 13 fa esplicito divieto, ma solo per la settimana che precede il turno elettorale, di pubblicazione e di diffusione di qualunque tipo di sondaggio.
        Tra questi si è ritenuto opportuno, come specificato dall'articolo 1, far rientrare, a tutti gli effetti, i cosiddetti exit-poll.




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