XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2103
Onorevoli Colleghi! - Sempre più diffuso è, anche in
Italia, l'impiego, da parte della stampa, della radio e della
televisione, dei sondaggi d'opinione.
Altri Paesi, che hanno colto con maggiore tempestività e
lungimiranza l'importanza che questi rivestono nel mondo
moderno, si sono dotati per tempo di adeguati strumenti
legislativi atti a regolamentare il settore e, soprattutto, a
tutelare i diritti dei cittadini.
La presente proposta di legge è diretta a coprire un vuoto
legislativo a causa del quale oggi si può con tranquillità
affermare che, nel nostro Paese, il sondaggio, da strumento di
analisi, si sta sempre più trasformando in un'arma politica,
un mezzo di pressione e di controllo sull'opinione pubblica.
La proliferazione di istituti demoscopici di scarsa
attendibilità e serietà e le continue manipolazioni di dati
condotte ad arte sono sotto gli occhi di tutti.
Dopo una prima regolamentazione della diffusione dei
sondaggi in occasione delle campagne elettorali, dettata più
dalla pressante urgenza di una base minima di convergenza in
vista delle elezioni politiche, piuttosto che dalla volontà di
una sistemazione organica, appare giunto il momento di
approdare ad una normativa più soddisfacente e completa della
materia.
Per offrire una disciplina che aspira ad ottenere i
consensi di tutte le forze politiche, si è valutato opportuno
ispirarsi alla legislazione di uno dei Paesi che tra i primi
ha regolamentato i sondaggi: la Francia.
Il sistema è basato sul raggiungimento di due obiettivi
principali. Il primo è la massima trasparenza dell'intero
sistema. Il cittadino deve, cioè, poter conoscere il nome
dell'organizzazione che propone il sondaggio così come quello
di chi lo commissiona, il numero delle persone interpellate,
la distribuzione geografica del campione e così via. Egli deve
cioè essere messo in condizione di scegliere, in piena
libertà, se ritenere il sondaggio credibile o meno e se
servirsene oppure no. Sempre con riferimento alla più elevata
trasparenza possibile, ciò che viene diffuso attraverso i
mass-media deve essere affidabile e corrispondente al
vero. Con un sistema di regole all'uopo finalizzate questo è
quanto si è inteso fare attraverso gli articoli da 2 a 4.
Il secondo obiettivo è costituito dalla qualità e
dall'obiettività dei sondaggi pubblicati o diffusi. Del suo
raggiungimento si occupa una commissione istituita presso il
Ministero della giustizia, composta in modo da garantirne
autorevolezza e imparzialità e rappresentare anche le
categorie maggiormente coinvolte e, cioè, soprattutto, mezzi
di comunicazione e consumatori. I poteri e le funzioni della
commissione sono esposti negli articoli da 5 a 12.
L'articolo 13 fa esplicito divieto, ma solo per la
settimana che precede il turno elettorale, di pubblicazione e
di diffusione di qualunque tipo di sondaggio.
Tra questi si è ritenuto opportuno, come specificato
dall'articolo 1, far rientrare, a tutti gli effetti, i
cosiddetti exit-poll.