XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2388
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' istituita la provincia della Venezia Orientale,
nell'ambito della regione Veneto.
2. La circoscrizione territoriale della provincia della
Venezia Orientale è composta dai seguenti comuni: Annone
Veneto, Caorle, Ceggia, Cinto Caomaggiore, Concordia
Sagittària, Eraclea, Fossalta di Piave, Fossalta di
Portogruaro, Gruaro, Jesolo, Meolo, Musile di Piave,
Portogruaro, Pramaggiore, San Donà di Piave, San Michele al
Tagliamento, Santo Stino di Livenza, Teglio Veneto, Torre Di
Mosto.
Art. 2.
1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, l'assemblea dei sindaci dei comuni della
circoscrizione provinciale individuata ai sensi dell'articolo
1, comma 2, convocata dal presidente della regione Veneto,
determina il capoluogo della nuova provincia.
2. Qualora, decorsi due mesi dalla convocazione
dell'assemblea di cui al comma 2, non si sia provveduto alla
determinazione di cui al medesimo comma, provvede il consiglio
regionale con propria deliberazione.
Art. 3.
1. Le prime elezioni per il presidente della provincia e
per il consiglio provinciale della Venezia Orientale hanno
luogo entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Le elezioni per il rinnovo degli medesimi
organi hanno luogo in concomitanza con il rinnovo degli organi
provinciali del restante territorio dello Stato.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge sono determinate le tabelle delle
circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di
Venezia e della Venezia Orientale ai sensi dell'articolo 75
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267.
Art. 4.
1. Fino alle prime elezioni degli organi della provincia
della Venezia Orientale, gli adempimenti relativi alla
costituzione ed al funzionamento degli uffici della nuova
amministrazione provinciale sono espletati da un commissario
straordinario nominato dal Ministro dell'interno, di intesa
con la regione Veneto, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
2. Il commissario straordinario esercita le seguenti
funzioni:
a) provvede alla determinazione e alla
ripartizione degli atti e degli affari amministrativi
pendenti, nonché del personale, del patrimonio, delle risorse
e delle passività, fra la provincia di Venezia e la provincia
della Venezia Orientale attenendosi, di norma, ai criteri
della proporzionalità con la popolazione e della funzionalità
territoriale dei beni e dei servizi;
b) provvede agli interventi necessari per il primo
impianto e l'organizzazione degli uffici e dei servizi della
nuova provincia;
c) procede all'adozione dei provvedimenti
amministrativi indispensabili al funzionamento degli uffici e
dei servizi della nuova provincia.
Art. 5.
1. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, entro quattro mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, emana, sentita la
regione Veneto, i decreti recanti i criteri per l'attuazione
delle procedure relative all'istituzione della nuova provincia
della Venezia Orientale; tali criteri, in particolare,
riguardano la separazione patrimoniale ed il riparto delle
attività e delle passività tra le province interessate, nonché
l'assegnazione della dotazione organica di personale agli
uffici della nuova provincia.
2. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti alla data
di entrata in vigore della presente legge presso gli uffici
statali e regionali della provincia di Venezia, quando siano
relativi a cittadini, enti o attività situati nella
circoscrizione della provincia della Venezia Orientale, sono
assegnati per la loro attuazione ai corrispondenti uffici
statali o regionali di nuova istituzione nell'ambito della
stessa provincia.
3. Gli uffici statali o regionali di nuova istituzione
nell'ambito della provincia della Venezia Orientale sono
decentrati, secondo importanza e competenza, nei principali
comuni della stessa provincia, secondo una visione
multicentrica del territorio.
Art. 6.
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, comma
3, lettera f), del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente del
Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno,
adotta con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti
necessari per l'istituzione nella provincia della Venezia
Orientale degli uffici periferici dello Stato, tenendo conto
della loro dislocazione, delle vocazioni territoriali e del
criterio multicentrico stabilito ai sensi dell'articolo 5,
comma 3, della presente legge.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio
dei ministri, sentiti i Ministri interessati, è autorizzato a
provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale
dello Stato.
3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti delega
la regione Veneto a provvedere al reperimento e
all'adattamento degli edifici necessari per il funzionamento
degli uffici statali, ferma restando la relativa spesa a
carico del bilancio dello Stato.
Art. 7.
1. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie
spettanti alla provincia della Venezia Orientale, il Ministero
dell'interno, per il primo anno solare successivo alla data di
insediamento degli organi della nuova provincia, provvede a
detrarre dai contributi erariali ordinari destinati alla
amministrazione provinciale di Venezia, in via provvisoria, la
quota parte da attribuire al nuovo ente, per il 90 per cento
in proporzione alle popolazioni residenti nelle province
interessate, come risultanti dall'ultima rilevazione annuale
disponibile dell'Istituto nazionale di statistica, e, per il
restante 10 per cento, in proporzione alle dimensioni
territoriali degli enti. Per gli anni successivi si provvede
alla verifica di validità del riparto provvisorio. Il
contributo per lo sviluppo degli investimenti è ripartito in
relazione all'attribuzione della titolarità dei beni ai quali
le singole quote del contributo stesso si riferiscono.
Art. 8.
1. Le spese relative ai locali ed al funzionamento degli
uffici e degli organismi provinciali dello Stato situati nella
provincia della Venezia Orientale sono poste a carico delle
pertinenti unità previsionali di base del bilancio dello
Stato.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, determinato in 2 milioni di euro a decorrere dall'anno
2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'interno.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 9.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.