XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2347
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al primo comma dell'articolo 5 della legge 2 febbraio
1974, n. 64, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"d-bis) struttura in terra cruda".
Art. 2.
1. Dopo l'articolo 8 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, è
inserito il seguente:
"Art. 8-bis. (Edifici con struttura in terra cruda) -
1. Si intendono per edifici con struttura in terra cruda
quelli costituiti da argilla, con possibile presenza di limo,
ed inerti fini tali da consentire una plasticità e coesione
adeguate alla resistenza richiesta alla sezione muraria. Al
fine di conferire ulteriore resistenza possono essere aggiunti
all'impasto fibre vegetali, o altre fibre non metalliche, e
stabilizzanti nella proporzione opportuna.
2. Con la struttura di cui al presente articolo è
consentita la costruzione di edifici con due piani fuori
terra, mentre un eventuale piano scantinato deve avere
struttura scatolare in calcestruzzo semplice o armato.
3. Gli orizzontamenti delle strutture di cui al
presente articolo devono essere in legno".
Art. 3.
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adotta
un decreto al fine di specificare le norme tecniche per la
costruzione degli edifici in terra cruda, che tenga conto dei
seguenti criteri direttivi:
a) prevedere tra i sistemi costruttivi la
struttura in terra cruda, indicando l'altezza massima degli
edifici, che deve essere compresa tra 6,2 e 7,5 metri;
b) per le costruzioni in terra cruda è ammesso uno
scantinato o un seminterrato con altezza massima di piano non
superiore a 3,5 metri. Nel caso di terreni in pendenza non
sono ammessi altri aumenti di altezza;
c) la pianta dell'edificio deve essere
assolutamente regolare e possibilmente simmetrica, con muri
portanti che si incontrano ortogonalmente. Non sono consentite
sporgenze o rientranze planimetriche o altimetriche
nell'involucro portante esterno. Nel caso di pianta
rettangolare il rapporto tra lato minore e lato maggiore non
deve risultare inferiore ad 1/2;
d) ciascun muro maestro deve essere intersecato da
altri muri maestri solo ortogonalmente, ad esso ben ammorsati
secondo quanto previsto dalla lettera e), ad interasse
non superiore a 5,50 metri e non inferiore a 4,30 metri. Tali
valori non tengono conto di eventuali rivestimenti non
portanti che venissero aggiunti al muro;
e) la distanza tra i vani delle aperture sui muri
esterni e i muri portanti ortogonali deve essere di almeno 80
centimetri, misurata nella facciata interna o esterna più
corta; tale larghezza si intende non comprensiva dello
spessore del muro ortogonale. I maschi murari devono essere di
lunghezza in pianta non inferiori a 2,20 metri, comprendendo
in tale misura anche l'eventuale solido di intersezione tra
muri ortogonali;
f) lo spessore dei muri maestri deve essere non
inferiore a 55 centimetri all'ultimo piano e non inferiore a
70 centimetri al piano sottostante. I muri interni devono
avere lo stesso piano medio;
g) le tramezzature non portanti devono essere
efficacemente collegate a quelle portanti, eventualmente anche
mediante l'impiego di armature sottili opportunamente
distribuite, in legno o altra fibra non metallica;
h) i collegamenti tra muri maestri devono essere
rinforzati, per una lunghezza di almeno 120 centimetri dal
punto di incontro degli assi geometrici, da correnti in legno
perpendicolari tra loro o a croce muniti di ritegno finale
saldamente uniti tra loro, posti orizzontalmente ed in asse ai
muri medesimi, e di sezione di almeno 6x6 centimetri,
distribuiti almeno in numero di 3 nell'altezza del vano e, in
ogni caso, a distanza non superiore a 100 centimetri. In
sostituzione, sono ammesse legature di altra fibra non
metallica, opportunamente distribuite nell'altezza;
i) al di sopra dei vani di porte e finestre, sia
interni che esterni, devono essere disposti architravi in
legno o in cemento armato di adeguata sezione, sporgenti da
ogni lato dell'apertura di almeno 50 centimetri rispetto alla
massima larghezza del vano medesimo;
l) gli orizzontamenti devono essere non spingenti
e realizzati esclusivamente in legno. Ogni trave dei solai e
del tetto deve essere realizzata in legno, deve essere
ancorata con staffe metalliche ad un elemento orizzontale di
ripartizione sufficientemente rigido a flessione posto in asse
alla muratura, realizzato del medesimo materiale e per una
lunghezza, misurata longitudinalmente al muro, di almeno 80
centimetri, o su un elemento continuo per l'appoggio di più
travi;
m) le fondazioni possono essere realizzate in
muratura ordinaria, purché sul piano di spiccato venga
disposto un cordolo in cemento armato, le cui dimensioni e
armatura devono essere conformi a quanto prescritto al punto
C.5.1., lettera d) dell'allegato al decreto del Ministro
dei lavori pubblici 16 gennaio 1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1996;
n) è consentita la realizzazione di un solo piano
scantinato o seminterrato, da realizzare con pareti in
calcestruzzo semplice o armato, di spessore maggiore di 20
centimetri rispetto allo spessore dei muri soprastanti nel
caso di calcestruzzo semplice, o pari alle murature
soprastanti nel caso di calcestruzzo armato;
o) il piano di appoggio delle murature in terra
deve essere opportunamente impermeabilizzato dall'umidità di
risalita;
p) al livello di attacco a terra la superficie
esterna delle murature in terra cruda deve essere protetta da
una superficie in materiale lapideo o legno di altezza di
almeno 80 centimetri al di sopra della sistemazione
esterna;
q) al livello del piano di gronda deve essere
realizzata una cordolatura orizzontale in legno di sezione di
almeno 15x15 centimetri, con opportune giunzioni metalliche
agli incroci, e ancorata alla muratura con elementi in legno
posti verticalmente di altezza di almeno 60 centimetri, di
sezione di 5x5 centimetri, o mediante altra fibra non
metallica ben distribuita nella lunghezza;
r) non è consentito inserire nei muri maestri né
le scatole né le condotte idriche o di fluidi di qualunque
tipo; esse devono, inoltre, essere ispezionabili facilmente
per tutta l'estensione in cui si trovino adiacenti alle
murature. I canali di gronda per la raccolta delle acque
piovane del tetto devono essere realizzati in aggetto di
almeno 50 centimetri, rispetto al profilo esterno delle
murature;
s) le tubazioni di altri impianti devono
preferenzialmente correre all'interno dei sottofondi dei
pavimenti e possono essere incassate per una altezza dal
pavimento o dal soffitto di soli 120 centimetri; non è
consentito, altresì, inserire nei muri maestri scatole con
fronte maggiore di 1000 centimetri quadrati, né di spessore
superiore a 15 centimetri;
t) l'impasto con cui si realizzano i blocchi o i
getti deve essere costituito da argilla, con possibile
presenza di limo, ed inerti fini tali da consentire una
plasticità e coesione adeguate alla resistenza richiesta alla
sezione muraria. Possono essere aggiunte fibre vegetali o
altre fibre non metalliche per conferire ulteriore resistenza.
Qualora le caratteristiche meccaniche non diano garanzia di un
sufficiente coefficiente di sicurezza è consentita l'aggiunta
di rispetto al peso del materiale secco non superiore al 4 per
cento;
u) l'impasto da utilizzare deve essere sottoposto
a prove preventive di schiacciamento e taglio nei laboratori
autorizzati, ogniqualvolta si cambi la miscela dei componenti
utilizzati, mediante provini cubici di 25 centimetri di lato,
e non possono essere utilizzati impasti i cui provini non
abbiano raggiunto la resistenza a compressione di 2,40 N/mm2
(25 kg/cm2), e la resistenza a taglio di 0,50 N/mm2 (5
kg/cm2), dopo 28 giorni di stagionatura. I certificati delle
prove devono essere raccolti dal direttore dei lavori e
sottoposti al collaudatore statico.