XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2347




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Al primo comma dell'articolo 5 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

        "d-bis) struttura in terra cruda".


Art. 2.

        1. Dopo l'articolo 8 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, è inserito il seguente:

        "Art. 8-bis. (Edifici con struttura in terra cruda) - 1. Si intendono per edifici con struttura in terra cruda quelli costituiti da argilla, con possibile presenza di limo, ed inerti fini tali da consentire una plasticità e coesione adeguate alla resistenza richiesta alla sezione muraria. Al fine di conferire ulteriore resistenza possono essere aggiunti all'impasto fibre vegetali, o altre fibre non metalliche, e stabilizzanti nella proporzione opportuna.
            2. Con la struttura di cui al presente articolo è consentita la costruzione di edifici con due piani fuori terra, mentre un eventuale piano scantinato deve avere struttura scatolare in calcestruzzo semplice o armato.
            3. Gli orizzontamenti delle strutture di cui al presente articolo devono essere in legno".


Art. 3.

        1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adotta un decreto al fine di specificare le norme tecniche per la costruzione degli edifici in terra cruda, che tenga conto dei seguenti criteri direttivi:

            a) prevedere tra i sistemi costruttivi la struttura in terra cruda, indicando l'altezza massima degli edifici, che deve essere compresa tra 6,2 e 7,5 metri;

            b) per le costruzioni in terra cruda è ammesso uno scantinato o un seminterrato con altezza massima di piano non superiore a 3,5 metri. Nel caso di terreni in pendenza non sono ammessi altri aumenti di altezza;

            c) la pianta dell'edificio deve essere assolutamente regolare e possibilmente simmetrica, con muri portanti che si incontrano ortogonalmente. Non sono consentite sporgenze o rientranze planimetriche o altimetriche nell'involucro portante esterno. Nel caso di pianta rettangolare il rapporto tra lato minore e lato maggiore non deve risultare inferiore ad 1/2;

            d) ciascun muro maestro deve essere intersecato da altri muri maestri solo ortogonalmente, ad esso ben ammorsati secondo quanto previsto dalla lettera e), ad interasse non superiore a 5,50 metri e non inferiore a 4,30 metri. Tali valori non tengono conto di eventuali rivestimenti non portanti che venissero aggiunti al muro;

            e) la distanza tra i vani delle aperture sui muri esterni e i muri portanti ortogonali deve essere di almeno 80 centimetri, misurata nella facciata interna o esterna più corta; tale larghezza si intende non comprensiva dello spessore del muro ortogonale. I maschi murari devono essere di lunghezza in pianta non inferiori a 2,20 metri, comprendendo in tale misura anche l'eventuale solido di intersezione tra muri ortogonali;

            f) lo spessore dei muri maestri deve essere non inferiore a 55 centimetri all'ultimo piano e non inferiore a 70 centimetri al piano sottostante. I muri interni devono avere lo stesso piano medio;

            g) le tramezzature non portanti devono essere efficacemente collegate a quelle portanti, eventualmente anche mediante l'impiego di armature sottili opportunamente distribuite, in legno o altra fibra non metallica;
            h) i collegamenti tra muri maestri devono essere rinforzati, per una lunghezza di almeno 120 centimetri dal punto di incontro degli assi geometrici, da correnti in legno perpendicolari tra loro o a croce muniti di ritegno finale saldamente uniti tra loro, posti orizzontalmente ed in asse ai muri medesimi, e di sezione di almeno 6x6 centimetri, distribuiti almeno in numero di 3 nell'altezza del vano e, in ogni caso, a distanza non superiore a 100 centimetri. In sostituzione, sono ammesse legature di altra fibra non metallica, opportunamente distribuite nell'altezza;

            i) al di sopra dei vani di porte e finestre, sia interni che esterni, devono essere disposti architravi in legno o in cemento armato di adeguata sezione, sporgenti da ogni lato dell'apertura di almeno 50 centimetri rispetto alla massima larghezza del vano medesimo;

            l) gli orizzontamenti devono essere non spingenti e realizzati esclusivamente in legno. Ogni trave dei solai e del tetto deve essere realizzata in legno, deve essere ancorata con staffe metalliche ad un elemento orizzontale di ripartizione sufficientemente rigido a flessione posto in asse alla muratura, realizzato del medesimo materiale e per una lunghezza, misurata longitudinalmente al muro, di almeno 80 centimetri, o su un elemento continuo per l'appoggio di più travi;

            m) le fondazioni possono essere realizzate in muratura ordinaria, purché sul piano di spiccato venga disposto un cordolo in cemento armato, le cui dimensioni e armatura devono essere conformi a quanto prescritto al punto C.5.1., lettera d) dell'allegato al decreto del Ministro dei lavori pubblici 16 gennaio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1996;

            n) è consentita la realizzazione di un solo piano scantinato o seminterrato, da realizzare con pareti in calcestruzzo semplice o armato, di spessore maggiore di 20 centimetri rispetto allo spessore dei muri soprastanti nel caso di calcestruzzo semplice, o pari alle murature soprastanti nel caso di calcestruzzo armato;

            o) il piano di appoggio delle murature in terra deve essere opportunamente impermeabilizzato dall'umidità di risalita;

            p) al livello di attacco a terra la superficie esterna delle murature in terra cruda deve essere protetta da una superficie in materiale lapideo o legno di altezza di almeno 80 centimetri al di sopra della sistemazione esterna;

            q) al livello del piano di gronda deve essere realizzata una cordolatura orizzontale in legno di sezione di almeno 15x15 centimetri, con opportune giunzioni metalliche agli incroci, e ancorata alla muratura con elementi in legno posti verticalmente di altezza di almeno 60 centimetri, di sezione di 5x5 centimetri, o mediante altra fibra non metallica ben distribuita nella lunghezza;

            r) non è consentito inserire nei muri maestri né le scatole né le condotte idriche o di fluidi di qualunque tipo; esse devono, inoltre, essere ispezionabili facilmente per tutta l'estensione in cui si trovino adiacenti alle murature. I canali di gronda per la raccolta delle acque piovane del tetto devono essere realizzati in aggetto di almeno 50 centimetri, rispetto al profilo esterno delle murature;

            s) le tubazioni di altri impianti devono preferenzialmente correre all'interno dei sottofondi dei pavimenti e possono essere incassate per una altezza dal pavimento o dal soffitto di soli 120 centimetri; non è consentito, altresì, inserire nei muri maestri scatole con fronte maggiore di 1000 centimetri quadrati, né di spessore superiore a 15 centimetri;

            t) l'impasto con cui si realizzano i blocchi o i getti deve essere costituito da argilla, con possibile presenza di limo, ed inerti fini tali da consentire una plasticità e coesione adeguate alla resistenza richiesta alla sezione muraria. Possono essere aggiunte fibre vegetali o altre fibre non metalliche per conferire ulteriore resistenza. Qualora le caratteristiche meccaniche non diano garanzia di un sufficiente coefficiente di sicurezza è consentita l'aggiunta di rispetto al peso del materiale secco non superiore al 4 per cento;

            u) l'impasto da utilizzare deve essere sottoposto a prove preventive di schiacciamento e taglio nei laboratori autorizzati, ogniqualvolta si cambi la miscela dei componenti utilizzati, mediante provini cubici di 25 centimetri di lato, e non possono essere utilizzati impasti i cui provini non abbiano raggiunto la resistenza a compressione di 2,40 N/mm2 (25 kg/cm2), e la resistenza a taglio di 0,50 N/mm2 (5 kg/cm2), dopo 28 giorni di stagionatura. I certificati delle prove devono essere raccolti dal direttore dei lavori e sottoposti al collaudatore statico.



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