XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2344




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Modifica dell'articolo 155 del codice civile).

        1. L'articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente:

        "Art. 155 - (Mantenimento delle relazioni parentali del minore e provvedimenti riguardo ai figli). Il minore ha diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori ed a ricevere cura, educazione ed istruzione da ciascuno di essi, anche dopo la loro separazione personale, lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
        Analoga tutela è stabilita per tutto il resto dell'ambito parentale del minore, nonché in favore dei minori nati dalle famiglie di fatto.
        Il giudice che pronuncia la separazione personale, lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, dispone, con provvedimento motivato, che i figli siano affidati a quello dei genitori che offre le maggiori garanzie per il migliore sviluppo delle facoltà di crescita e di educazione del minore, e adotta, sempre motivando, ogni altro provvedimento relativo alla prole, con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa.
        In particolare, il giudice prende atto degli accordi intercorsi tra i genitori, in ogni caso, stabilisce la misura e il modo con i quali il genitore non affidatario deve contribuire al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei figli, nonché stabilisce le modalità e gli spazi di interazione di questi con la prole, garantendone le concrete possibilità di fruizione.
        Nessuno dei genitori, salvo che per grave motivo, può rinunciare agli obblighi derivanti dall'affidamento, né rinunciare agli obblighi connessi al rapporto con la prole non affidata.
        L'abitazione nella casa coniugale spetta di preferenza al genitore affidatario per evitare ai figli ulteriori disagi, valutando comunque il maggior vantaggio a ciò connesso in caso di genitori entrambi impegnati in attività lavorative. Valutate le circostanze, il giudice fissa ivi la residenza della prole minorenne, e adotta ogni più opportuno provvedimento necessario al fine di impedire il suo illecito spostamento all'estero od il suo non ritorno illecito dall'estero.
        Il giudice provvede, altresì, che i genitori siano convenientemente informati sulle possibilità loro riservate dalla mediazione familiare, come indicate dall'articolo 155-ter, per superare i contrasti genitoriali, nel superiore interesse della prole.
        Il giudice dà inoltre disposizioni circa l'amministrazione dei beni dei figli e, nell'ipotesi che l'esercizio della potestà sia affidato ad entrambi i genitori, circa il concorso degli stessi al godimento dell'usufrutto legale.
        In via eccezionale, ove entrambi i genitori abbiano dimostrato un'assoluta inadeguatezza morale ed educativa, il giudice può ordinare che la prole sia collocata presso una terza persona, scelta di preferenza nell'ambito parentale, ovvero, in mancanza di tale figura, nell'ambito sociale di riferimento o, qualora ciò non risulti possibile, può ordinare il trasferimento della prole presso un istituto di educazione".


Art. 2.

(Introduzione degli articoli 155-bis, 155-ter,
155-quater, 155-quinquies, 155-sexies,
155-octies e 155-novies del codice civile).

        1. Dopo l'articolo 155 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, sono inseriti i seguenti:

        "Art. 155-bis. - (Modalità di attuazione dell'affidamento e del diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con i figli). Le modalità di attuazione dell'affidamento e del diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con i figli devono essere garantite nel rispetto dei diritti del minore di cui all'articolo 155, primo comma.
        Il genitore cui sono affidati i figli ha, salva diversa disposizione del giudice per una migliore tutela della prole, l'esercizio esclusivo della potestà su di essi; egli ha l'obbligo di attenersi alle condizioni determinate dal giudice.
        Le decisioni riguardanti i figli, ove non vi sia accordo tra i coniugi, sono di competenza del giudice ordinario che provvede ai sensi dell'articolo 316.
        Nei casi di cui al terzo comma, ove il giudice ne ravvisi la opportunità ai fini della migliore comprensione dei reciproci diritti e doveri nei confronti della prole, egli invita i genitori a recarsi presso un centro per la mediazione familiare, di cui all'articolo 155-quinquies, al fine di verificare l'esperibilità di tale rimedio per la risoluzione delle problematiche.
        Il genitore non affidatario ha il diritto a veder garantita la possibilità di mantenere e sviluppare un rapporto equilibrato, continuativo e autonomo con i propri figli.

        Art. 155-ter. - (Modifica della fase presidenziale). Nei procedimenti di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il presidente del tribunale è affiancato da un consulente nominato d'ufficio, scelto secondo turnazione tra gli iscritti all'albo professionale dei consulenti, e esperto nelle dinamiche relazionali e nella psicologia dello sviluppo, che assiste il magistrato durante l'audizione.
        I provvedimenti riguardanti l'affidamento dei minori, anche se assunti in via temporanea, devono essere motivati e tenere conto delle indicazioni del consulente.
        I costi della prestazione di consulenza sono a carico di ognuna delle parti e vengono individuati nel contributo globale forfettario di 50,00 euro comprensivo degli oneri accessori.
        Art. 155-quater. - (Giudice competente all'esecuzione dei provvedimenti concernenti la prole). Il giudice competente a risolvere ogni questione relativa al mancato rispetto delle condizioni disposte a garanzia dell'affidamento e del diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con i figli, come indicato all'articolo 155, primo comma, è il tribunale ordinario, in composizione monocratica. Il genitore che si ritiene leso dal comportamento dell'altro in merito al mancato rispetto di quanto stabilito dal giudice all'atto dei provvedimenti di cui all'articolo 155, terzo e quarto comma, può ricorrere nelle forme di cui all'articolo 710 del codice di procedura civile. Il tribunale decide con provvedimento motivato che indica come debbano essere rimossi gli effetti dell'inadempimento.
        Ove il comportamento lesivo abbia ad esse ripetuto, da parte del medesimo genitore, il giudice, valutate le specifiche circostanze, può, con provvedimento motivato, provvedere a sanzionare tale comportamento, giungendo, nei casi più gravi e valutate le esigenze dei figli, sino alla modifica dell'affidamento o alla nuova regolamentazione delle modalità del rapporto con il genitore non affidatario.

        Art. 155-quinquies. - (Centri per la mediazione familiare). Sono istituiti appositi centri per la mediazione familiare.
        In qualunque fase del procedimento di separazione, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, o nel procedimento di cui all'articolo 155-quater, il giudice può sospendere il relativo procedimento, su istanza congiunta delle parti e contestuale indicazione del nominativo del centro e della sua accettazione di mediabilità, per un periodo di otto mesi, al solo fine di consentire l'esperimento di un percorso di mediazione familiare presso un centro specializzato pubblico o privato.
        La mediazione familiare, in assoluta autonomia dal contesto giudiziario, ha lo scopo di consentire alle parti di pervenire ad un accordo diretto, mirato alla formulazione di un programma di interazione tra loro, e ad una migliore gestione del rapporto con la prole.
        Il mediatore familiare, munito di requisiti di formazione specifici, svolge la sua opera garantendo la segretezza del contenuto degli incontri, rispettando la volontà di partecipazione di entrambe le parti e garantendo la terzietà del contesto mediativo dal contesto giudiziario e di consulenza.
        Ove nella interruzione del processo, ottenuta ai sensi del primo comma, una o entrambe le parti non si presentino presso il centro prescelto, è dichiarata la contestuale cessazione del percorso di mediazione, con conseguente diritto per la parte che vi abbia interesse a promuovere l'immediata ripresa della fase giudiziale.
        Al termine del percorso di mediazione le parti sottoscrivono un verbale di accordo che è presentato, dalla parte più diligente, al giudice per la relativa omologazione. Gli aspetti economici dell'accordo possono far parte del documento anche se concordati al di fuori dell'intervento di mediazione familiare.
        Possono svolgere le funzioni di mediatori familiari solo i soggetti in possesso di una specifica formazione compiuta presso strutture appositamente riconosciute in base ai criteri fissati dalla legge istitutiva dell'albo professionale dei mediatori familiari.

        Art. 155-sexies. - (Mantenimento diretto in quota parte). Il genitore non affidatario ha il diritto di provvedere al mantenimento in forma diretta, destinando a tale ipotesi un importo non superiore ad un sesto del complessivo contributo mensile disposto dal giudice per i figli.
        In caso di contestazione, ove dimostri di aver impiegato l'importo di cui al primo comma per acquisti liberamente e utilmente compiuti direttamente in favore della prole, il genitore non affidatario è liberato dall'obbligo di dover versare il relativo importo in favore del genitore affidatario.
        Art. 155-septies. - (Garanzia del contributo a beneficio della prole. Obbligo degli ascendenti). Ove il genitore obbligato al versamento del contributo per il mantenimento dei figli non vi provveda senza giustificato motivo, il giudice, su istanza del genitore affidatario, assunte sommarie informazioni, sentiti gli ascendenti dell'obbligato, dispone che il contributo sia versato dagli ascendenti.
        In caso di mancata comparizione degli ascendenti ritualmente citati, il giudice provvede con decreto che costituisce titolo per l'azione esecutiva.
        Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 148, terzo comma e seguenti.

        Art. 155-octies. - (Estensione alle unioni di fatto ed ai figli maggiorenni portatori di handicap grave). Le disposizioni di cui agli articoli 155 e seguenti si applicano, in quanto compatibili, anche a vantaggio dei minori nati da genitori non coniugati legalmente e, comunque, ai figli maggiorenni portatori di handicap grave".

        2. La legge di cui al sesto comma dell'articolo 155-quinquies del codice civile, introdotto dal comma 1 del presente articolo, deve essere emanata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle more dell'entrata in vigore della legge istituita dell'albo professionale dei mediatori familiari, sono riconosciute le competenze in mediazione acquisite dai soggetti che hanno svolto e superato i corsi biennali tenuti presso i centri già associati in istituzioni di rilevanza nazionale e che hanno maturato una esperienza semestrale con percorsi di affiancamento alla mediazione.


Art. 3.

(Doveri verso i figli).

        1. L'articolo 147 del codice civile è sostituito dal seguente:

        "Art. 147. - (Diritti e doveri verso i figli). Dalla nascita discende il diritto-dovere di entrambi i genitori di mantenere, istruire ed educare la prole, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli".


Art. 4.

(Doveri dei figli).

        1. L'articolo 315 del codice civile è sostituito dal seguente:

        "Art. 315. - (Doveri dei figli). Il figlio deve rispettare i genitori e collaborare con essi, ed è tenuto a contribuire alle spese familiari, in relazione alle proprie sostanze ed al proprio reddito, anche se convivente".


Art. 5.

(Esercizio della potestà dei genitori).

        1. Al quarto comma dell'articolo 316 del codice civile, le parole: "il padre" sono sostituite dalle seguenti: "uno dei genitori".


Art. 6.

(Norme transitorie).

        1. Nei casi in cui la sentenza di separazione, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio sia già stata emessa o il provvedimento riguardante i figli nati fuori dal matrimonio sia stato già disposto, alla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuno dei genitori può chiedere l'applicazione della legge medesima.



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