XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2344
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifica dell'articolo 155 del codice civile).
1. L'articolo 155 del codice civile è sostituito dal
seguente:
"Art. 155 - (Mantenimento delle relazioni parentali del
minore e provvedimenti riguardo ai figli). Il minore ha
diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con
entrambi i genitori ed a ricevere cura, educazione ed
istruzione da ciascuno di essi, anche dopo la loro separazione
personale, lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione
degli effetti civili del matrimonio.
Analoga tutela è stabilita per tutto il resto dell'ambito
parentale del minore, nonché in favore dei minori nati dalle
famiglie di fatto.
Il giudice che pronuncia la separazione personale, lo
scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti
civili del matrimonio, dispone, con provvedimento motivato,
che i figli siano affidati a quello dei genitori che offre le
maggiori garanzie per il migliore sviluppo delle facoltà di
crescita e di educazione del minore, e adotta, sempre
motivando, ogni altro provvedimento relativo alla prole, con
esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di
essa.
In particolare, il giudice prende atto degli accordi
intercorsi tra i genitori, in ogni caso, stabilisce la misura
e il modo con i quali il genitore non affidatario deve
contribuire al mantenimento, all'istruzione e all'educazione
dei figli, nonché stabilisce le modalità e gli spazi di
interazione di questi con la prole, garantendone le concrete
possibilità di fruizione.
Nessuno dei genitori, salvo che per grave motivo, può
rinunciare agli obblighi derivanti dall'affidamento, né
rinunciare agli obblighi connessi al rapporto con la prole non
affidata.
L'abitazione nella casa coniugale spetta di preferenza al
genitore affidatario per evitare ai figli ulteriori disagi,
valutando comunque il maggior vantaggio a ciò connesso in caso
di genitori entrambi impegnati in attività lavorative.
Valutate le circostanze, il giudice fissa ivi la residenza
della prole minorenne, e adotta ogni più opportuno
provvedimento necessario al fine di impedire il suo illecito
spostamento all'estero od il suo non ritorno illecito
dall'estero.
Il giudice provvede, altresì, che i genitori siano
convenientemente informati sulle possibilità loro riservate
dalla mediazione familiare, come indicate dall'articolo
155-ter, per superare i contrasti genitoriali, nel
superiore interesse della prole.
Il giudice dà inoltre disposizioni circa l'amministrazione
dei beni dei figli e, nell'ipotesi che l'esercizio della
potestà sia affidato ad entrambi i genitori, circa il concorso
degli stessi al godimento dell'usufrutto legale.
In via eccezionale, ove entrambi i genitori abbiano
dimostrato un'assoluta inadeguatezza morale ed educativa, il
giudice può ordinare che la prole sia collocata presso una
terza persona, scelta di preferenza nell'ambito parentale,
ovvero, in mancanza di tale figura, nell'ambito sociale di
riferimento o, qualora ciò non risulti possibile, può ordinare
il trasferimento della prole presso un istituto di
educazione".
Art. 2.
(Introduzione degli articoli 155-bis, 155-ter,
155-quater, 155-quinquies, 155-sexies,
155-octies e 155-novies del codice civile).
1. Dopo l'articolo 155 del codice civile, come sostituito
dall'articolo 1 della presente legge, sono inseriti i
seguenti:
"Art. 155-bis. - (Modalità di attuazione
dell'affidamento e del diritto di mantenere un rapporto
equilibrato e continuativo con i figli). Le modalità di
attuazione dell'affidamento e del diritto di mantenere un
rapporto equilibrato e continuativo con i figli devono essere
garantite nel rispetto dei diritti del minore di cui
all'articolo 155, primo comma.
Il genitore cui sono affidati i figli ha, salva diversa
disposizione del giudice per una migliore tutela della prole,
l'esercizio esclusivo della potestà su di essi; egli ha
l'obbligo di attenersi alle condizioni determinate dal
giudice.
Le decisioni riguardanti i figli, ove non vi sia accordo
tra i coniugi, sono di competenza del giudice ordinario che
provvede ai sensi dell'articolo 316.
Nei casi di cui al terzo comma, ove il giudice ne ravvisi
la opportunità ai fini della migliore comprensione dei
reciproci diritti e doveri nei confronti della prole, egli
invita i genitori a recarsi presso un centro per la mediazione
familiare, di cui all'articolo 155-quinquies, al fine di
verificare l'esperibilità di tale rimedio per la risoluzione
delle problematiche.
Il genitore non affidatario ha il diritto a veder
garantita la possibilità di mantenere e sviluppare un rapporto
equilibrato, continuativo e autonomo con i propri figli.
Art. 155-ter. - (Modifica della fase presidenziale).
Nei procedimenti di separazione, scioglimento o cessazione
degli effetti civili del matrimonio, il presidente del
tribunale è affiancato da un consulente nominato d'ufficio,
scelto secondo turnazione tra gli iscritti all'albo
professionale dei consulenti, e esperto nelle dinamiche
relazionali e nella psicologia dello sviluppo, che assiste il
magistrato durante l'audizione.
I provvedimenti riguardanti l'affidamento dei minori,
anche se assunti in via temporanea, devono essere motivati e
tenere conto delle indicazioni del consulente.
I costi della prestazione di consulenza sono a carico di
ognuna delle parti e vengono individuati nel contributo
globale forfettario di 50,00 euro comprensivo degli oneri
accessori.
Art. 155-quater. - (Giudice competente all'esecuzione
dei provvedimenti concernenti la prole). Il giudice
competente a risolvere ogni questione relativa al mancato
rispetto delle condizioni disposte a garanzia dell'affidamento
e del diritto di mantenere un rapporto equilibrato e
continuativo con i figli, come indicato all'articolo 155,
primo comma, è il tribunale ordinario, in composizione
monocratica. Il genitore che si ritiene leso dal comportamento
dell'altro in merito al mancato rispetto di quanto stabilito
dal giudice all'atto dei provvedimenti di cui all'articolo
155, terzo e quarto comma, può ricorrere nelle forme di cui
all'articolo 710 del codice di procedura civile. Il tribunale
decide con provvedimento motivato che indica come debbano
essere rimossi gli effetti dell'inadempimento.
Ove il comportamento lesivo abbia ad esse ripetuto, da
parte del medesimo genitore, il giudice, valutate le
specifiche circostanze, può, con provvedimento motivato,
provvedere a sanzionare tale comportamento, giungendo, nei
casi più gravi e valutate le esigenze dei figli, sino alla
modifica dell'affidamento o alla nuova regolamentazione delle
modalità del rapporto con il genitore non affidatario.
Art. 155-quinquies. - (Centri per la mediazione
familiare). Sono istituiti appositi centri per la
mediazione familiare.
In qualunque fase del procedimento di separazione,
scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili
del matrimonio, o nel procedimento di cui all'articolo
155-quater, il giudice può sospendere il relativo
procedimento, su istanza congiunta delle parti e contestuale
indicazione del nominativo del centro e della sua accettazione
di mediabilità, per un periodo di otto mesi, al solo fine di
consentire l'esperimento di un percorso di mediazione
familiare presso un centro specializzato pubblico o
privato.
La mediazione familiare, in assoluta autonomia dal
contesto giudiziario, ha lo scopo di consentire alle parti di
pervenire ad un accordo diretto, mirato alla formulazione di
un programma di interazione tra loro, e ad una migliore
gestione del rapporto con la prole.
Il mediatore familiare, munito di requisiti di formazione
specifici, svolge la sua opera garantendo la segretezza del
contenuto degli incontri, rispettando la volontà di
partecipazione di entrambe le parti e garantendo la terzietà
del contesto mediativo dal contesto giudiziario e di
consulenza.
Ove nella interruzione del processo, ottenuta ai sensi del
primo comma, una o entrambe le parti non si presentino presso
il centro prescelto, è dichiarata la contestuale cessazione
del percorso di mediazione, con conseguente diritto per la
parte che vi abbia interesse a promuovere l'immediata ripresa
della fase giudiziale.
Al termine del percorso di mediazione le parti
sottoscrivono un verbale di accordo che è presentato, dalla
parte più diligente, al giudice per la relativa omologazione.
Gli aspetti economici dell'accordo possono far parte del
documento anche se concordati al di fuori dell'intervento di
mediazione familiare.
Possono svolgere le funzioni di mediatori familiari solo i
soggetti in possesso di una specifica formazione compiuta
presso strutture appositamente riconosciute in base ai criteri
fissati dalla legge istitutiva dell'albo professionale dei
mediatori familiari.
Art. 155-sexies. - (Mantenimento diretto in quota
parte). Il genitore non affidatario ha il diritto di
provvedere al mantenimento in forma diretta, destinando a tale
ipotesi un importo non superiore ad un sesto del complessivo
contributo mensile disposto dal giudice per i figli.
In caso di contestazione, ove dimostri di aver impiegato
l'importo di cui al primo comma per acquisti liberamente e
utilmente compiuti direttamente in favore della prole, il
genitore non affidatario è liberato dall'obbligo di dover
versare il relativo importo in favore del genitore
affidatario.
Art. 155-septies. - (Garanzia del contributo a
beneficio della prole. Obbligo degli ascendenti). Ove il
genitore obbligato al versamento del contributo per il
mantenimento dei figli non vi provveda senza giustificato
motivo, il giudice, su istanza del genitore affidatario,
assunte sommarie informazioni, sentiti gli ascendenti
dell'obbligato, dispone che il contributo sia versato dagli
ascendenti.
In caso di mancata comparizione degli ascendenti
ritualmente citati, il giudice provvede con decreto che
costituisce titolo per l'azione esecutiva.
Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui
all'articolo 148, terzo comma e seguenti.
Art. 155-octies. - (Estensione alle unioni di fatto ed
ai figli maggiorenni portatori di handicap grave). Le
disposizioni di cui agli articoli 155 e seguenti si applicano,
in quanto compatibili, anche a vantaggio dei minori nati da
genitori non coniugati legalmente e, comunque, ai figli
maggiorenni portatori di handicap grave".
2. La legge di cui al sesto comma dell'articolo
155-quinquies del codice civile, introdotto dal comma 1
del presente articolo, deve essere emanata entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle
more dell'entrata in vigore della legge istituita dell'albo
professionale dei mediatori familiari, sono riconosciute le
competenze in mediazione acquisite dai soggetti che hanno
svolto e superato i corsi biennali tenuti presso i centri già
associati in istituzioni di rilevanza nazionale e che hanno
maturato una esperienza semestrale con percorsi di
affiancamento alla mediazione.
Art. 3.
(Doveri verso i figli).
1. L'articolo 147 del codice civile è sostituito dal
seguente:
"Art. 147. - (Diritti e doveri verso i figli). Dalla
nascita discende il diritto-dovere di entrambi i genitori di
mantenere, istruire ed educare la prole, tenendo conto delle
capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei
figli".
Art. 4.
(Doveri dei figli).
1. L'articolo 315 del codice civile è sostituito dal
seguente:
"Art. 315. - (Doveri dei figli). Il figlio deve
rispettare i genitori e collaborare con essi, ed è tenuto a
contribuire alle spese familiari, in relazione alle proprie
sostanze ed al proprio reddito, anche se convivente".
Art. 5.
(Esercizio della potestà dei genitori).
1. Al quarto comma dell'articolo 316 del codice civile, le
parole: "il padre" sono sostituite dalle seguenti: "uno dei
genitori".
Art. 6.
(Norme transitorie).
1. Nei casi in cui la sentenza di separazione,
scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili
del matrimonio sia già stata emessa o il provvedimento
riguardante i figli nati fuori dal matrimonio sia stato già
disposto, alla data di entrata in vigore della presente legge,
ciascuno dei genitori può chiedere l'applicazione della legge
medesima.