XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2189
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
FINALITA' DELLA LEGGE
Art. 1.
1. La presente legge ha la finalità di assicurare la
migliore tutela, con la minore limitazione possibile della
capacità di agire, delle persone in tutto od in parte
prive di autonomia nell'espletamento delle funzioni della
vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o
permanente.
Capo II
MODIFICHE AL CODICE CIVILE
Art. 2.
1. La rubrica del titolo XII del libro primo del codice
civile è sostituita dalla seguente: "Delle misure di
protezione delle persone prive in tutto od in parte di
autonomia".
Art. 3.
1. Nel titolo XII del libro primo del codice civile, è
premesso il seguente capo:
"Capo I. - Dell'amministrazione di sostegno.
Art. 404. - (Amministrazione di sostegno). - La
persona che, per effetto di una infermità ovvero di una
menomazione fisica o psichica ovvero a causa dell'età
avanzata, si trova nella impossibilità, anche parziale o
temporanea, di provvedere adeguatamente alla cura della
propria persona o dei propri interessi, può essere assistita
da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice
tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il
domicilio.
Art. 405. - (Decreto di nomina dell'amministratore di
sostegno. Durata dell'incarico e relativa pubblicità).- Il
giudice tutelare provvede alla nomina dell'amministratore di
sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, su
ricorso di uno dei soggetti indicati nell'articolo 406.
Il decreto che riguarda un minore non emancipato può
essere emesso solo nell'ultimo anno della sua minore età e
diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore
età è raggiunta.
Se l'interessato è un interdetto o un inabilitato, il
decreto è esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di
revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione.
Qualora ne sussista la necessità, il giudice tutelare
adotta anche d'ufficio i provvedimenti urgenti per la cura
della persona interessata e per la conservazione e
l'amministrazione del suo patrimonio. Può procedere alla
nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando
gli atti che è autorizzato a compiere.
Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve
contenere l'indicazione:
1) delle generalità della persona beneficiaria e
dell'amministratore di sostegno;
2) della durata dell'incarico, che può essere anche a
tempo indeterminato;
3) dell'oggetto dell'incarico e degli atti che
l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome
e per conto del beneficiario;
4) degli atti che il beneficiario può compiere solo con
l'assistenza dell'amministratore di sostegno;
5) dei limiti, anche periodici, delle spese che
l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle
somme di cui il beneficiario ha o può avere la
disponibilità;
6) della periodicità con cui l'amministratore di
sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le
condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.
Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, il
giudice tutelare può prorogarlo con decreto motivato
pronunciato anche d'ufficio prima della scadenza del
termine.
Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno,
il decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal
giudice tutelare nel corso dell'amministrazione di sostegno
devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere
nell'apposito registro.
Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno e
il decreto di chiusura devono essere comunicati, entro dieci
giorni, all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in
margine all'atto di nascita del beneficiario. Se la durata
dell'incarico è a tempo determinato, le annotazioni devono
essere cancellate alla scadenza del termine indicato nel
decreto di apertura o in quello eventuale di proroga.
Art. 406. - (Soggetti).- Il ricorso per
l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere
proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore,
interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati
nell'articolo 417.
Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il
medesimo è presentato congiuntamente all'istanza di revoca
dell'interdizione o dell'inabilitazione davanti al giudice
competente per quest'ultima.
I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente
impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a
conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del
procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a
proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all'articolo
407 o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.
Art. 407. - (Procedimento). - Il ricorso per
l'istituzione dell'amministrazione di sostegno deve indicare
le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le
ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di
sostegno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal
ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti,
dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.
Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona
cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel
luogo in cui questa si trova e deve tener conto,
compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione
della persona, dei bisogni e delle richieste di questa.
Il giudice tutelare provvede, assunte le necessarie
informazioni e sentiti i soggetti di cui all'articolo 406; in
caso di mancata
comparizione provvede comunque sul ricorso. Dispone altresì,
anche d'ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli
altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione.
Il giudice tutelare può, in ogni tempo, modificare o
integrare, anche d'ufficio, le decisioni assunte con il
decreto di nomina dell'amministratore di sostegno.
In ogni caso, nel procedimento di nomina
dell'amministratore di sostegno interviene il pubblico
ministero.
Art. 408. - (Scelta dell'amministratore di
sostegno).- La scelta dell'amministratore di sostegno
avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi
della persona del beneficiario. L'amministratore di sostegno
può essere designato dallo stesso interessato, in previsione
della propria eventuale futura incapacità, con atto pubblico o
scrittura privata autenticata. Nella scelta, il giudice
tutelare deve, ove possibile, preferire il soggetto designato
dall'interessato, ovvero dal genitore superstite con
testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata
ovvero il coniuge che non sia separato legalmente, la persona
stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il
fratello, il parente entro il quarto grado.
Le designazioni di cui al primo comma possono essere
revocate dall'autore con le stesse forme.
Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l'opportunità, può
chiamare all'incarico di amministratore di sostegno anche
altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo
II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi
ha facoltà di delegare con atto depositato presso l'ufficio
del giudice tutelare competono tutti i doveri e tutte le
facoltà previste nel presente capo.
Art. 409. - (Effetti dell'amministrazione di sostegno).
- Per tutti gli atti che non formano oggetto
dell'amministrazione di sostegno, il beneficiario conserva la
capacità di agire.
Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in
ogni caso compiere gli atti
necessari a soddisfare le esigenze della propria vita
quotidiana.
Art. 410.- (Doveri dell'amministratore di
sostegno).- Nello svolgimento dei suoi compiti
l'amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e
delle aspirazioni del beneficiario.
L'amministratore di sostegno deve tempestivamente
informare il beneficiario circa gli atti da compiere nel corso
della gestione e deve tempestivamente informare il giudice
tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In
caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di
negligenza nel perseguire l'interesse o nel soddisfare i
bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico
ministero o gli altri soggetti di cui all'articolo 406 possono
ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato
gli opportuni provvedimenti.
L'amministratore di sostegno non è tenuto a continuare
nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad
eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal
coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli
ascendenti o dai discendenti.
Art. 411.- (Norme applicabili all'amministrazione di
sostegno).- Si applicano all'amministratore di sostegno,
in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da
349 a 353 e da 374 a 388. I provvedimenti di cui agli articoli
375 e 376 sono emessi dal giudice tutelare.
All'amministratore di sostegno si applicano altresì, in
quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 596, 599 e
779.
Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e
le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che
sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che
sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in
quanto con lui stabilmente convivente.
Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni
di questo codice e delle leggi speciali, la sottoposizione
all'amministrazione di sostegno è equiparata all'interdizione
ed all'inabilitazione. Tuttavia il giudice tutelare, nel
provvedimento con il quale nomina l'amministratore di
sostegno,
o successivamente, può disporre che determinati effetti,
limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per
l'interdetto o l'inabilitato, non si estendano al beneficiario
dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo all'interesse
del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni.
Il provvedimento è assunto con decreto motivato a seguito di
ricorso che può essere presentato anche dal beneficiario
direttamente.
Art. 412.- (Atti compiuti dal beneficiario o
dall'amministratore di sostegno in violazione di norme di
legge o delle disposizioni del giudice).- Gli atti
compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione di
disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all'oggetto
dell'incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono
essere annullati su istanza dell'amministratore di sostegno,
del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed
aventi causa.
Possono essere parimenti annullati su istanza
dell'amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi
eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal
beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di
quelle contenute nel decreto che istituisce l'amministrazione
di sostegno.
Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque
anni. Il termine decorre dal momento in cui è cessato lo stato
di sottoposizione all'amministrazione di sostegno.
Art. 413.- (Revoca dell'amministrazione di sostegno).
- Quando il beneficiario, l'amministratore di sostegno, il
pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all'articolo
406, ritengono che si siano determinati i presupposti per la
cessazione dell'amministrazione di sostegno, o per la
sostituzione dell'amministratore, rivolgono istanza motivata
al giudice tutelare.
L'istanza è comunicata al beneficiario ed
all'amministratore di sostegno.
Il giudice tutelare provvede con decreto motivato,
acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni
mezzi istruttori.
Il giudice tutelare provvede altresì, anche d'ufficio,
alla dichiarazione di cessazione dell'amministrazione di
sostegno quando questa si sia rivelata inidonea a realizzare
la piena tutela del beneficiario. In tale ipotesi, se ritiene
che si debba promuovere giudizio di interdizione o di
inabilitazione, ne informa il pubblico ministero, affinché vi
provveda. In questo caso l'amministrazione di sostegno cessa
con la nomina del tutore o del curatore provvisorio ai sensi
dell'articolo 419, ovvero con la dichiarazione di interdizione
o di inabilitazione".
2. All'articolo 388 del codice civile le parole: "prima
dell'approvazione" sono sostituite dalle seguenti: "prima che
sia decorso un anno dall'approvazione".
3. Dall'applicazione della disposizione di cui
all'articolo 408 del codice civile, introdotto dal comma 1,
non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato.
Art. 4.
1. Nel titolo XII del libro primo del codice civile,
prima dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole:
"Capo II. - Della interdizione, della inabilitazione e
della incapacità naturale".
2. L'articolo 414 del codice civile è sostituito dal
seguente:
"Art. 414. - (Persone che possono essere
interdette).- Il maggiore di età e il minore emancipato, i
quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente
che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono
interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro
adeguata protezione".
Art. 5.
1. Nel primo comma dell'articolo 417 del codice civile,
le parole: "possono essere promosse dal coniuge" sono
sostituite dalle seguenti: "possono essere promosse
dalle persone indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge,
dalla persona stabilmente convivente".
Art. 6.
1. All'articolo 418 del codice civile è aggiunto, in
fine, il seguente comma:
"Se nel corso del giudizio di interdizione o di
inabilitazione appare opportuno applicare l'amministrazione di
sostegno, il giudice, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone
la trasmissione del procedimento al giudice tutelare. In tal
caso il giudice competente per l'interdizione o per
l'inabilitazione può adottare i provvedimenti urgenti di cui
al quarto comma dell'articolo 405".
Art. 7.
1. Il terzo comma dell'articolo 424 del codice civile è
sostituito dal seguente:
"Nella scelta del tutore dell'interdetto e del curatore
dell'inabilitato il giudice tutelare individua di preferenza
la persona più idonea all'incarico tra i soggetti, e con i
criteri, indicati nell'articolo 408".
Art. 8.
1. All'articolo 426 del codice civile, al primo
comma, dopo le parole: "del coniuge," sono inserite le
seguenti: "della persona stabilmente convivente,".
Art. 9.
1. All'articolo 427 del codice civile, al primo comma è
premesso il seguente:
"Nella sentenza che pronuncia l'interdizione o
l'inabilitazione, o in successivi provvedimenti dell'autorità
giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti di ordinaria
amministrazione possano essere compiuti dall'interdetto senza
l'intervento ovvero con l'assistenza del tutore, o che taluni
atti eccedenti l'ordinaria amministrazione possano
essere compiuti dall'inabilitato senza l'assistenza del
curatore".
Art. 10.
1. All'articolo 429 del codice civile è aggiunto, in
fine, il seguente comma:
"Se nel corso del giudizio per la revoca dell'interdizione
o dell'inabilitazione appare opportuno che, successivamente
alla revoca, il soggetto sia assistito dall'amministratore di
sostegno, il tribunale, d'ufficio o ad istanza di parte,
dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare".
Art. 11.
1. L'articolo 39 delle disposizioni per l'attuazione del
codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio
decreto 30 marzo 1942, n.318, è abrogato.
Capo III
NORME DI ATTUAZIONE,
DI COORDINAMENTO E FINALI
Art. 12.
1. L'articolo 44 delle disposizioni per l'attuazione
del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con
regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal
seguente:
"Art. 44. Il giudice tutelare può convocare in qualunque
momento il tutore, il protutore, il curatore e
l'amministratore di sostegno allo scopo di chiedere
informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione della
tutela, della curatela o dell'amministrazione di sostegno, e
di dare istruzioni inerenti agli interessi morali e
patrimoniali del minore o del beneficiario".
Art. 13.
1. Dopo l'articolo 46 delle disposizioni per
l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie,
approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è inserito
il seguente:
"Art. 46-bis. Gli atti e i provvedimenti relativi ai
procedimenti previsti dal titolo XII del libro primo del
codice non sono soggetti all'obbligo di registrazione e sono
esenti dal contributo previsto dall'articolo 9 della legge 23
dicembre 1999, n. 488".
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, valutato in euro 3.720.000 a decorrere dall'anno
2002, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della giustizia.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 14.
1. L'articolo 47 delle disposizioni per l'attuazione
del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con
regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal
seguente:
"Art. 47. Presso l'ufficio del giudice tutelare sono
tenuti un registro delle tutele dei minori e degli interdetti,
un registro delle curatele dei minori emancipati e degli
inabilitati ed un registro delle amministrazioni di
sostegno".
Art. 15.
1. Dopo l'articolo 49 delle disposizioni per
l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie,
approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è inserito
il seguente:
"Art. 49-bis. Nel registro delle amministrazioni di
sostegno, in un capitolo speciale per ciascuna di esse, si
devono annotare a cura del cancelliere:
1) la data e gli estremi essenziali del provvedimento
che dispone l'amministrazione di sostegno, e di ogni altro
provvedimento assunto dal giudice nel corso della stessa,
compresi quelli emanati in via d'urgenza ai sensi
dell'articolo 405 del codice;
2) le complete generalità della persona beneficiaria;
3) le complete generalità dell'amministratore di
sostegno o del legale rappresentante del soggetto che svolge
la relativa funzione, quando non si tratta di persona
fisica;
4) la data e gli estremi essenziali del provvedimento
che dispone la revoca o la chiusura dell'amministrazione di
sostegno".
Art. 16.
1. All'articolo 51 del codice di procedura civile, al
primo comma, al numero 5, dopo la parola: "curatore" sono
inserite le seguenti: ", amministratore di sostegno".
Art. 17.
1. Al capo II del titolo II del libro quarto del codice
di procedura civile, nella rubrica, le parole: "e
dell'inabilitazione" sono sostituite dalle seguenti: ",
dell'inabilitazione e dell'amministrazione di
sostegno".
2. Dopo l'articolo 720 del codice di procedura civile è
inserito il seguente:
"Art. 720-bis. (Norme applicabili ai procedimenti in
materia di amministrazione di sostegno).- Ai procedimenti
in materia di amministrazione di sostegno si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 712, 713,
716, 719 e 720.
Contro il decreto del giudice tutelare è ammesso reclamo
alla corte d'appello a norma dell'articolo 739.
Contro il decreto della corte d'appello pronunciato ai
sensi del secondo comma può essere proposto ricorso per
cassazione".
Art. 18.
1. All'articolo 686 del codice di procedura penale, al
comma 1, lettera b), al numero 1 sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: ", nonché i decreti che istituiscono,
modificano o revocano l'amministrazione di sostegno".
2. All'articolo 689 del codice di procedura penale, al
comma 2, lettera a), numero 8, le parole: ", quando
l'interdizione o l'inabilitazione è stata revocata" sono
sostituite dalle seguenti: ", quando l'interdizione,
l'inabilitazione o l'amministrazione di sostegno sono state
revocate".
Art. 19.
1. Nell'articolo 92, primo comma, dell'ordinamento
giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12, dopo le parole: "procedimenti cautelari," sono inserite le
seguenti: "ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in
materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di
inabilitazione, ai procedimenti".
Art. 20.
1. La presente legge entra in vigore dopo sessanta
giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.