XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2188
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Dipartimento di polizia privata).
1. Nell'ambito del Ministero dell'interno è istituito il
dipartimento di polizia privata, di seguito denominato
"dipartimento".
2. Presso il dipartimento hanno sede:
a) l'albo nazionale degli agenti di polizia
privata;
b) la commissione tecnica esaminatrice;
c) l'ufficio amministrativo.
Art. 2.
(Albo nazionale degli agenti di polizia privata. Consiglio
degli ordini professionali nazionali. Ordini professionali
nazionale e provinciali).
1. L'accesso all'albo nazionale degli agenti di polizia
privata, di seguito denominato "albo nazionale", è subordinato
al superamento con esito positivo dell'esame presso la
commissione tecnica esaminatrice.
2. Gli iscritti all'albo nazionale sono abilitati
all'esercizio della professione su tutto il territorio
nazionale in base alla qualifica conseguita. Per l'attività
svolta all'estero si applicano le norme vigenti nel luogo dove
essa si svolge.
3. Sono costituiti gli ordini nazionali, per ciascuna
delle qualifiche di cui all'articolo 6, e gli ordini
provinciali degli agenti di polizia privata nei quali sono
iscritti gli appartenenti all'albo nazionale in base alla
residenza e alla qualifica.
4. Agli ordini professionali, ciascuno per tipo di
qualifica e per competenza territoriale, sono conferite le
seguenti funzioni:
a) verifica del permanere delle condizioni di
idoneità amministrativa e del corretto svolgimento
dell'attività dei propri iscritti;
b) vigilanza al fine di evitare il verificarsi di
episodi di esercizio abusivo della professione di agente di
polizia privata.
5. Gli ordini professionali nazionali, ciascuno per la
parte di propria competenza, possono adottare provvedimenti
disciplinari nei confronti dei propri iscritti, su proposta
dei rispettivi ordini professionali provinciali.
6. Il consiglio degli ordini professionali nazionali,
composto da membri di ciascun ordine nazionale, stabilisce
annualmente l'entità della quota associativa prevista per il
rinnovo dell'iscrizione agli ordini stessi, nonché i compensi
spettanti ai propri iscritti impiegati nei vari uffici e
commissioni. Stabilisce annualmente i tariffari minimi per le
singole prestazioni per conto terzi da parte degli iscritti e
decide, altresì, i ricorsi presentati dagli iscritti sui
provvedimenti sanzionatori adottati a loro carico dagli organi
preposti, disponendo, se necessario, l'espulsione dell'ordine
di appartenenza e la radiazione dall'albo nazionale ovvero
annullando l'efficacia dei provvedimenti stessi.
7. Avverso le decisioni dei consigli degli ordini
professionali in merito ai provvedimenti disciplinari è
ammesso ricorso gerarchico; avverso la decisione del consiglio
nazionale degli ordini professionali è ammesso ricorso al
Ministro dell'interno.
8. Gli ordini professionali, nel proprio ambito di
competenza, provvedono, altresì, a promuovere l'attività di
formazione e di qualificazione professionale. Essi esprimono
pareri, obbligatori ma non vincolanti, agli organi superiori
in merito alle proposte volte a migliorare la qualità e
l'efficacia del lavoro svolto dagli iscritti.
9. Gli ordini professionali pubblicizzano i bandi di
concorso indetti da enti pubblici e privati che riguardano
l'attività dei propri iscritti.
10. I consigli degli ordini sia nazionali sia provinciali
sono composti da cinque membri ciascuno, eletti tra gli
iscritti all'albo nazionale per competenza di qualifica e di
territorio, e rimangono in carica tre anni. Uno dei membri
svolge le funzioni di presidente, un membro quelle di
segretario, e tre quelle di consigliere.
Art. 3.
(Commissione tecnica esaminatrice).
1. La commissione tecnica esaminatrice riceve le domande
di ammissione all'esame necessario per ottenere una delle
qualifiche di cui all'articolo 6 e predispone le sessioni di
esame presso la propria sede, con una cadenza non inferiore ad
una ogni mese.
2. La commissione tecnica esaminatrice è composta da nove
membri, ciascuno con una qualifica che ne stabilisce l'ambito
di competenza nella valutazione dell'esaminsando.
3. I membri e le competenze della commissione tecnica
esaminatrice sono i seguenti:
a) un membro, nominato secondo il criterio della
turnazione dai rispettivi comandi generali della Polizia di
Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di
finanza, e del Corpo forestale dello Stato, svolge le funzioni
di presidente, verifica il corretto svolgimento delle
operazioni di esame e notifica l'esito dell'esame stesso
all'ufficio amministrativo di cui all'articolo 5 al fine
dell'iscrizione all'albo nazionale;
b) un membro, nominato dal Capo della Polizia
svolge le funzioni di esaminatore con competenza sulle materie
concernenti il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni;
c) un membro, nominato dal comandante generale
dell'Arma dei carabinieri, svolge le funzioni di esaminatore
con competenza sulle materie concernenti armi ed esplosivi;
d) un membro, nominato dall'Ispettore generale
capo dei vigili del fuoco, svolge le funzioni di esaminatore
con competenza sulle materie concernenti le normative
antincendio ed antinfortunistiche;
e) un membro, nominato dal Ministro della salute,
svolge le funzioni di esaminatore con competenza sulle materie
concernenti il primo soccorso;
f) un membro, che svolge le funzioni di
esaminatore per ciascuna qualifica di cui alle lettere a)
b) c) e d) del comma 1 dell'articolo 6, nominato dai
rispettivi ordini nazionali.
4. Ai fini dello svolgimento e della valutazione
dell'esame non sono ammessi titoli preferenziali.
Art. 4.
(Requisiti).
1. Ai fini dell'ammissione all'esame di cui all'articolo 3
ogni cittadino deve dimostrare il possesso dei seguenti
requisiti:
a) l'idoneità psico-fisica, tramite presentazione
della relativa certificazione, in corso di validità,
rilasciata dai competenti organi sanitari in base ai criteri
previsti dai decreti del Ministro della sanità 14 settembre
1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22
novembre 1994, e 28 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 143 del 22 giugno 1998;
b) non iscrizione al casellario giudiziario per
reati violenti non colposi;
c) abilitazione all'uso delle armi rilasciata dai
competenti organi iscritti al tiro a segno nazionale.
2. All'atto della presentazione della domanda di
ammissione all'esame, il cittadino deve allegare la ricevuta
di versamento di 155 euro sul conto corrente intestato alla
Tesoreria generale dello Stato.
3. In ogni caso la licenza all'esercizio della professione
di agente di polizia privata non può essere rilasciata a chi
non dimostri di possedere i requisiti di cui al comma 1 ed in
particolare ai cittadini soggetti a procedimenti giudiziari
ovvero che hanno subìto condanne per reati non colposi
inerenti violenza, armi, esplosivi, stupefacenti o
associazione per delinquere di stampo mafioso.
4. Nella domanda di ammissione all'esame, il cittadino
deve dichiarare la propria residenza e specificare, altresì,
per quale qualifica intende ottenere l'abilitazione.
Art. 5.
(Ufficio amministrativo).
1. L'ufficio amministrativo del dipartimento sovrintende
all'attività di tutti gli agenti iscritti all'albo nazionale,
nonché all'attività di tutti gli uffici e commissioni che
compongono il dipartimento stesso. In particolare esso:
a) cura la tenuta dell'albo nazionale;
b) provvede all'aggiornamento dell'albo nazionale
in base alle determinazioni della commissione tecnica
esaminatrice circa i nuovi iscritti ovvero in base alle del
consiglio nazionale degli ordini professionali sulla
cancellazione degli iscritti per richiesta degli interessati
ovvero per la perdita del possesso dei requisiti che ne
avevano consentito il rilascio;
c) comunica i nominativi dei nuovi iscritti
all'albo nazionale ai rispettivi ordini professionali;
d) è depositario degli statuti e dei regolamenti
di ogni organo componente il dipartimento, ivi compresi gli
ordini professionali, le associazioni di categoria e i centri
di cui all'articolo 14.
2. L'ufficio amministrativo provvede, altresì, al conio
della placca metallica ed alla stampa delle tessere di
identificazione di cui all'articolo 7.
3. L'ufficio amministrativo è composto da personale
designato dal Ministero dell'interno.
4. Sui provvedimenti disposti dall'ufficio amministrativo
è ammesso ricorso al Ministro dell'interno.
Art. 6.
(Qualifiche).
1. L'agente di polizia privata, in base all'esito positivo
dell'esame presso la commissione di cui all'articolo 3,
ottiene la qualifica e la relativa licenza di:
a) addetto alla sicurezza;
b) addetto alla vigilanza;
c) addetto alla tutela;
d) addetto alle investigazioni.
2. Le qualifiche non sono cumulabili.
3. Una volta ottenuta l'abilitazione da parte della
commissione di cui all'articolo 3, il nuovo titolare di
licenza deve prestare, ai fini dell'iscrizione all'albo
nazionale, giuramento presso l'apposito ufficio del
dipartimento secondo la formula di cui all'articolo 5 della
legge 23 dicembre 1946, n. 478.
4. Agli agenti di polizia privata di cui al comma 1,
nell'ambito esclusivo del loro servizio, è attribuita la
qualifica di agenti di polizia giudiziaria ausiliaria.
5. E' fatto assoluto divieto di ricoprire una delle
qualifiche di cui al presente articolo a qualunque cittadino
italiano sprovvisto dell'abilitazione necessaria.
6. I cittadini stranieri, non in possesso
dell'abilitazione di cui alla presente legge, che si trovano
sul territorio nazionale in ottemperanza a rapporti di lavoro
intrapresi all'estero con committenti di nazionalità non
italiana ovvero non residenti in Italia, previa autorizzazione
del dipartimento, possono svolgere l'attività di cui al
presente articolo purché non in modo continuativo e comunque
per un periodo di tempo non superiore a quindici giorni per
anno solare.
7. I cittadini stranieri di cui al comma 6 non possono
ottenere l'autorizzazione all'esercizio della professione di
agente di polizia privata senza aver adempiuto agli obblighi
previsti dal comma 10 dell'articolo 13.
8. Il presente articolo non si applica al personale
appartenente alle Forze dell'ordine di Paesi esteri che
operino sul territorio nazionale per motivi di servizio;
l'attività di controllo sul loro operato è di esclusiva
competenza del Ministero dell'interno ai sensi della vigente
normativa nazionale e degli accordi internazionali.
9. Non è consentito l'esercizio della professione di
agente di polizia privata agli appartenenti ai Corpi armati
dello Stato e ai dipendenti della pubblica amministrazione
che, in relazione alle proprie mansioni, svolgono funzioni di
controllo sulle attività di cui alla presente legge.
Art. 7.
(Tessera di identificazione e
placca metallica).
1. Durante lo svolgimento del servizio il titolare di
licenza di agente di polizia privata porta con sé una tessera
di identificazione ed una placca metallica recanti
rispettivamente:
a) la tessera:
1) foto;
2) nome e cognome:
3) luogo e data di nascita;
4) residenza;
5) numero di telefono per le emergenze;
6) gruppo sanguigno;
7) qualifica;
8) numero di iscrizione all'albo nazionale;
9) simbolo del dipartimento;
10) simbolo e bandiera nazionale ed europea;
b) la placca:
1) numero di iscrizione all'albo nazionale;
2) simbolo del dipartimento;
3) simbolo e bandiera nazionale ed europea.
2. Gli agenti di cui agli articoli 8 e 9, nello
svolgimento del servizio in divisa, devono esporre la placca
metallica.
3. La tessera di cui al presente articolo è da considerare
documento di identificazione personale.
Art. 8.
(Agente di polizia privata addetto alla sicurezza.
Svolgimento del servizio e funzioni).
1. L'agente di polizia privata addetto alla sicurezza,
nell'esercizio delle proprie funzioni, vigila sul buon
andamento della normale attività presso i luoghi pubblici o
privati aperti al pubblico che svolgono la loro funzione di
aree adibite a spettacolo, intrattenimento culturale ovvero
svago in genere; dirime pacificamente i dissidi e le
controversie tra privati circa l'utilizzo degli spazi comuni
da parte degli avventori.
2. Ai fini del presente articolo per attività di sicurezza
nei luoghi pubblici e privati aperti al pubblico si intende,
altresì:
a) il controllo degli accessi;
b) l'osservazione dinamica e la prevenzione di
circostanze che possano recare danno alle persone o alle
cose.
3. Salvo quanto disposto dal decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni,
nell'ambito dei luoghi ove esercita il proprio servizio,
l'agente di polizia privata addetto alla sicurezza svolge,
altresì, attività di controllo e di verifica dell'adempimento
di tutte le norme di sicurezza relative ai dispositivi
antincendio e antinfortunistiche in genere, segnalando agli
organi competenti situazioni di rischio per la salute e
l'incolumità pubbliche. Qualora sia necessario, egli provvede
con solerzia alla richiesta di intervento dell'autorità di
pubblica sicurezza.
Art. 9.
(Agente di polizia privata addetto alla vigilanza.
Svolgimento del servizio e funzioni).
1. L'agente di polizia privata addetto alla vigilanza,
nell'esercizio delle proprie funzioni, vigila e tutela i beni
mobili ed immobili cui è destinato per servizio.
2. Ai fini del presente articolo per attività di vigilanza
si intende:
a) la tutela dell'incolumità della proprietà
mobile ed immobile pubblica o privata;
b) l'assistenza tecnica e legale sui sistemi di
tele e radio controllo ai fini della sorveglianza dei beni;
c) la consulenza tecnica e legale sulla tutela del
patrimonio pubblico e privato;
d) il trasporto di beni considerati a rischio;
e) l'attività antitaccheggio.
3. Salvo quanto disposto dal decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni,
nell'ambito dei luoghi ove esercita il proprio servizio,
l'agente di polizia privata addetto alla vigilanza svolge,
altresì, attività di controllo e di verifica dell'adempimento
di tutte le norme di sicurezza relative ai dispositivi
antincendio e antinfortunistiche in genere, segnalando agli
organi competenti situazioni di rischio per la salute e
l'incolumità pubbliche. Qualora sia necessario, egli provvede
con solerzia alla richiesta di intervento dell'autorità di
pubblica sicurezza.
Art. 10.
(Agente di polizia privata addetto alla tutela.
Svolgimento del servizio e funzioni).
1. L'agente di polizia privata addetto alla tutela,
nell'esercizio delle proprie funzioni, tutela l'incolumità
della persona cui è destinato per servizio.
2. Ai fini del presente articolo per attività di tutela si
intende:
a) l'accompagnamento della persona soggetta alla
tutela in tutti i luoghi frequentati dalla stessa;
b) la messa in atto di tutte le misure idonee al
fine di preservare l'incolumità psicofisica della persona
accompagnata;
c) la consulenza tecnica e legale sulla protezione
delle persone.
3. L'agente di polizia privata addetto alla tutela svolge
la sua attività senza fare uso di divisa.
Art. 11.
(Agente di polizia privata addetto alle investigazioni.
Svolgimento del servizio e funzioni).
1. L'agente di polizia privata addetto alle
investigazioni, nell'esercizio delle proprie funzioni, svolge
le attività di investigazione ed informazione in ambito civile
e penale.
2. Ai fini del presente articolo per attività di
investigazione intende:
a) la raccolta di informazioni commerciali;
b) l'acquisizione di prove ed informazioni da
produrre in giudizio dalle parti, in ambito civile e
penale;
c) la ricerca di persone scomparse;
d) la verifica della fedeltà e della idoneità dei
dipendenti di enti pubblici o privati.
3. L'agente di polizia privata addetto alle investigazioni
svolge la propria attività senza fare uso di divisa.
Art. 12.
(Armi).
1. Il titolare di una delle qualifiche di cui all'articolo
6 può portare per difesa armi corte, lunghe e bianche purché
non catalogate come armi militari.
2. Non vi è limitazione alla detenzione di armi e di
munizioni salvo il poterne dimostrare la buona custodia.
3. La tessera di identificazione di cui all'articolo 7 è
documento valido per il porto e per l'acquisto di armi, di
munizioni e del relativo materiale di ricarica presso le
rivendite autorizzate, previa compilazione di un apposito
modulo redatto in tre copie, di cui una è trattenuta dal
rivenditore, una dal titolare della licenza, una è inviata con
solerzia presso il domicilio di pubblica sicurezza di cui
all'articolo 13, comma 6, a cura del titolare della licenza
stessa.
4. Ai fini del mantenimento della licenza, il titolare
deve compiere non meno di due sessioni annuali di
addestramento presso i centri autorizzati iscritti al tiro a
segno nazionale, provvedendo a darne comunicazione all'ordine
provinciale competente.
5. L'utilizzo di munizioni ricaricate è consentito
esclusivamente per l'attività di addestramento.
6. Il titolare di licenza è responsabile del corretto
funzionamento delle armi a sua disposizione, che devono sempre
corrispondere alle caratteristiche tecniche per cui sono state
omologate.
7. Per l'esercizio dell'attività di cui alla presente
legge è ammesso l'uso di munizioni con palla in piombo.
Art. 13.
(Svolgimento del servizio).
1. All'accettazione dell'incarico ed alla fine dello
stesso, il titolare della licenza provvede tempestivamente a
darne notizia al proprio domicilio di pubblica sicurezza,
indicando gli estremi del servizio.
2. Il titolare di licenza, nell'ambito del servizio
assegnato, è tenuto ad accertarsi, anche tramite le
informazioni che lecitamente possono fornire gli enti
pubblici, che la persona o l'ente incaricante non persegua con
esso fini criminosi.
3. Nel caso la persona o l'ente incaricante persegua fini
criminosi, è fatto assoluto divieto di prestare alcuna opera
lavorativa per conto di esso e, all'atto dell'accertamento,
ogni contratto, in corso di validità o pregresso, tra titolare
di licenza e committente, è nullo.
4. In ogni caso l'accertante è tenuto alla tempestiva
segnalazione del fatto di cui al comma 3 all'autorità
giudiziaria.
5. I titolari degli istituti che, per le attività da
affidare agli agenti in possesso delle qualifiche di cui
all'articolo 6, intendono assumere più unità di personale
munito di licenza, devono comunicare al dipartimento non meno
di un mese prima dell'inizio dell'attività i nominativi degli
agenti da assumere alle proprie dipendenze, i dati
identificativi dell'istituto con relativo domicilio fiscale,
le attività da espletare e i relativi mezzi, il numero di
iscrizione all'albo nazionale del personale prescelto e il
relativo domicilio di pubblica sicurezza.
6. Per domicilio di pubblica sicurezza si intende il
comando di pubblica sicurezza che il titolare di una delle
licenze di cui all'articolo 6 sceglie, nell'ambito della
provincia di residenza, come autorità competente per quanto
attiene le comunicazioni di polizia amministrativa.
7. Qualora il titolare dell'istituto di cui al comma 5 non
sia provvisto della licenza di cui all'articolo 6, egli delega
i compiti di cui al medesimo comma 5 ad un proprio dipendente
nominandolo titolare per le sole competenze di polizia
amministrativa.
8. Il titolare dell'istituto deve comunicare
tempestivamente ogni variazione delle situazioni riportate
nella notizia di cui al comma 5 al dipartimento.
9. Il titolare dell'istituto deve, altresì, provvedere ad
assolvere, per conto dei propri dipendenti, gli obblighi
amministrativi di cui alla presente legge, ad esclusione di
quanto previsto dagli articoli 12 e 19 e dal comma 10 del
presente articolo.
10. L'agente di polizia privata svolge le proprie mansioni
come libero professionista o dipendente di enti pubblici o
privati ed è in ogni caso tenuto a stipulare personalmente una
polizza assicurativa integrativa per i rischi personali e per
la responsabilità civile con copertura minima di 2.582.284
euro, provvedendo a depositare copia della polizza presso
l'ordine provinciale competente.
11. Per gli adempimenti di cui al presente articolo è
ammesso, ove possibile, l'utilizzo di supporti informatici.
Art. 14.
(Centri di formazione e specializzazione).
1. I centri di cui al presente articolo organizzano corsi
facoltativi propedeutici all'esame presso la commissione di
cui all'articolo 3 e di specializzazione.
2. I programmi divulgati nei corsi devono ottenere la
preventiva autorizzazione da parte dell'ufficio amministrativo
di cui all'articolo 5.
3. L'ammissione ai corsi propedeutici è subordinata al
possesso, da parte degli allievi, dei requisiti di cui
all'articolo 4.
4. L'ammissione ai corsi di specializzazione è subordinata
al possesso, da parte degli allievi, di una delle licenze di
cui all'articolo 6.
5. Il personale docente dei corsi di cui al comma 1 deve
comunque essere in possesso di una delle licenze di cui
all'articolo 6 inerente la materia insegnata, ad esclusione
delle materie giuridiche e sanitarie di primo soccorso, il cui
insegnamento deve essere effettuato da personale in possesso
dell'autorizzazione concessa rispettivamente dal dipartimento
e dal Ministero della salute.
6. I centri di cui al presente articolo non possono
svolgere attività lavorative diverse dall'insegnamento.
Art. 15.
(Rapporti con le Forze dell'ordine).
1. Il possessore di una delle licenze di cui all'articolo
6, nell'esercizio delle proprie funzioni è sottoposto
all'attività di controllo del dipartimento di pubblica
sicurezza.
2. L'agente di polizia privata è tenuto ad esibire la
propria tessera di identificazione ad ogni membro delle Forze
dell'ordine che ne faccia espressa richiesta.
3. Qualora particolari circostanze di gravità ed urgenza
lo richiedano, l'agente di polizia privata è tenuto a porsi a
disposizione degli appartenenti alle Forze dell'ordine che ne
facciano espressa richiesta nell'esercizio delle proprie
funzioni.
4. Il Ministro dell'interno può disporre, in tutto o in
parte del territorio nazionale, la sospensione ovvero la
revoca delle licenze di cui all'articolo 6 per gravi motivi di
ordine pubblico.
Art. 16.
(Divisa e dispositivi di protezione
individuali).
1. Gli agenti di polizia privata di cui agli articoli 8 e
9 svolgono la loro attività facendo uso di divise approvate
dall'ufficio amministrativo di cui all'articolo 5.
2. Le divise di cui al comma 1 sono in linea di massima
simili per tutto il territorio nazionale ad eccezione delle
indicazioni di identificazione personale e dell'istituto per
cui è svolta l'attività.
3. Sono esentati dal vestire la divisa e il distintivo gli
agenti di cui all'articolo 9 durante lo svolgimento
dell'attività antitaccheggio.
4. I titolari di istituti che per il proprio lavoro
utilizzano più personale munito di licenza, sono tenuti a
fornire ad esso una divisa uguale per tutti, approvata ai
sensi del comma 1.
5. I mezzi di trasporto utilizzati per l'attività di
vigilanza devono essere contrassegnati, in linea di massima,
con simboli identificativi e colori simili per tutto il
territorio nazionale ad eccezione dell'identificazione
dell'ente che ne è proprietario.
6. Durante lo svolgimento dell'attività di trasporto di
beni mobili, considerati a rischio, è sempre necessario
l'utilizzo di veicoli idonei, da definire con apposito decreto
del Ministro dell'interno.
7. E' fatto comunque obbligo a tutti i titolari delle
licenze di cui all'articolo 6 di utilizzare, nello svolgimento
del proprio servizio, indumenti e dispositivi di protezione
tenuti in modo appropriato e decoroso, garantendo la sicurezza
di chi li indossa.
Art. 17.
(Norme di comportamento).
1. Salvi i princìpi della legittima difesa, agli agenti di
polizia privata non è consentito l'uso della forza; in ogni
caso le misure adottate devono essere commisurate all'entità
del rischio.
2. Per i titolari della licenza di cui all'articolo 10,
nell'ambito esclusivo dello svolgimento del servizio, il
principio della legittima difesa è esteso alla persona di cui
si è assunta la tutela.
3. Nell'ambito esclusivo della competenza del servizio che
è chiamato a svolgere, l'agente di polizia privata è tenuto ad
operare il fermo dei cittadini colti in flagranza di reato
provvedendo alla tempestiva segnalazione dell'accaduto alle
autorità di pubblica sicurezza competenti, alle quali
l'assoggettato al fermo deve essere consegnato nel più breve
tempo possibile affinché siano presi i provvedimenti del
caso.
4. E' fatto assoluto divieto ai titolari delle licenze di
cui all'articolo 6 di porre in essere comportamenti che
possano recare ingiustificato allarme ovvero danno all'ordine
ed alla salute pubblici.
Art. 18.
(Mezzi di segnalazione).
1. Ai titolari di una delle licenze di cui all'articolo 6
è consentito l'utilizzo, durante il servizio, di dispositivi
luminosi intermittenti fissi e mobili a bordo dei mezzi di
trasporto e di apposite palette segnaletiche.
2. Il titolare di licenza deve dare notizia del possesso
dei mezzi di cui al presente articolo all'apposito ufficio del
dipartimento.
3. Per quanto concerne i mezzi di segnalazione in uso agli
agenti di polizia privata non sono ammesse deroghe a quanto
previsto dalle norme del codice della strada.
4. Il Ministro dell'interno, con propria circolare,
stabilisce, entro un mese dalla data di entrata in vigore
della presente legge, i colori da utilizzare per i dispositivi
e per le palette di cui al comma 1, uguali per tutto il
territorio nazionale ma diversi da quelli in uso alle Forze
dell'ordine.
Art. 19.
(Validità delle licenze).
1. Le licenze di cui all'articolo 6 non sono soggette a
scadenza purché il titolare dimostri il permanere dei
requisiti psico-fisici presentando, all'ordine provinciale di
competenza, la certificazione di cui al comma 1 dell'articolo
4 con cadenza biennale.
2. Il titolare, ai fini della conservazione del titolo,
deve altresì presentare all'ordine provinciale di competenza
la certificazione di cui al comma 2 dell'articolo 4 con
cadenza annuale, allegando la ricevuta di versamento di 26
euro sul conto corrente intestato alla Tesoreria generale
dello Stato.
Art. 20.
(Sanzioni).
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la
trasgressione alle norme di cui alla presente legge è punita
con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da
258 euro a 2.582 euro.
2. La violazione delle norme della presente legge è,
altresì, punibile con la sospensione fino a un mese o con la
revoca definitiva delle licenze di cui all'articolo 6.
Art. 21.
(Guardie particolari giurate).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i titolari di decreto prefettizio di guardia
particolare giurata che svolgono la propria attività come
liberi professionisti o alle dipendenze di enti pubblici o
privati sono iscritti di diritto all'albo nazionale come
agenti di polizia privata addetti alla vigilanza, purché
inoltrino richiesta al dipartimento entro un mese dalla data
di entrata in vigore della presente legge, allegando la
documentazione attestante la propria qualifica e la
certificazione dell'ente per cui è svolta l'attività, a pena
di decadenza.
Art. 22.
(Istituti di vigilanza).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i titolari di decreto prefettizio per la
conduzione di un istituto di vigilanza sono autorizzati
d'ufficio alla conduzione di un istituto di polizia privata,
purché inoltrino richiesta al dipartimento entro un mese dalla
data di entrata in vigore della presente legge, allegando
tutta la documentazione attestante la propria qualifica, a
pena di decadenza.
Art. 23.
(Investigatori privati).
1. I titolari di decreto prefettizio di licenza
investigativa sono iscritti di diritto all'albo nazionale come
agenti di polizia privata addetti alle investigazioni, purché
inoltrino opportuna richiesta al dipartimento entro un mese
dalla data di entrata in vigore della presente legge a pena la
decadenza.
2. Alla richiesta di cui al comma 1 è necessario allegare
copia della licenza posseduta. I dipendenti e i collaboratori
di agenzia investigativa, che intendano continuare a svolgere
tale attività, devono inoltrare alla commissione tecnica
esaminatrice di cui all'articolo 3, entro un mese dalla data
di entrata in vigore della presente legge, regolare domanda di
ammissione all'esame allegando, alla documentazione prevista
ai sensi dell'articolo 4, anche la certificazione del
responsabile dell'agenzia attestante il rapporto di dipendenza
ovvero di collaborazione in ambito investigativo.
3. Tutti i cittadini che hanno adempiuto a quanto previsto
dal comma 2 possono comunque svolgere la propria attività sino
allo svolgimento dell'esame cui sono convocati, nelle forme
più idonee, dall'ente preposto.
Art. 24.
(Agenzie di informazione commerciale).
1. Le agenzie di informazione commerciale sono soppresse a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge; i titolari, i dipendenti e i collaboratori di esse, che
intendono continuare a svolgere la propria attività di
informazione, sono tenuti all'esame prescritto al fine di
ottenere la qualifica di cui all'articolo 11 con le stesse
modalità previste per i dipendenti e per i collaboratori di
agenzia investigativa.
Art. 25.
(Prova attitudinale).
1. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
della salute, provvede, con proprio decreto, entro un mese
dalla data di entrata in vigore della presente legge, a
stabilire le modalità ed i programmi dell'esame cui si deve
sottoporre ogni cittadino che intenda esercitare la
professione di agente di polizia privata.
2. L'esame di cui al comma 1 deve comunque consistere in
una prova scritta a quiz in cui il candidato deve
dimostrare la propria attitudine alla professione e la
conoscenza degli argomenti comuni a tutte le attività di cui
all'articolo 6 e degli argomenti specifici per ognuna delle
singole attività previste dallo stesso articolo 6.
Art. 26.
(Imposte).
1. Sulle prestazioni per conto terzi fornite dagli agenti
di cui all'articolo 6 è applicata l'aliquota dell'imposta sul
valore aggiunto pari al 4 per cento.
Art. 27.
(Commissione parlamentare di controllo).
1. E' istituita una Commissione parlamentare di controllo
con il compito di vigilare sulla corretta attuazione delle
normative relative all'attività di polizia privata nonché
sulle attività svolte dal dipartimento.
2. Il Ministro dell'interno provvede annualmente alla
presentazione alla Commissione di una relazione sull'attività
svolta e sugli obiettivi futuri del dipartimento. La
Commissione, esaminata la relazione, riferisce alle Camere.
Art. 28.
(Raccolta e trattamento dei dati).
1. Salvo quanto disposto dalla legge 31 dicembre 1996, n.
675, e successive modificazioni, su eventuali danni recati da
un uso distorto dei dati raccolti, l'agente di polizia privata
è autorizzato al trattamento dei dati anche senza il consenso
dell'interessato, salvo il poterne dimostrare l'assoluta
necessità al fine di espletare le mansioni previste dalla
presente legge e dal mandato del committente.
2. Salvo specifica autorizzazione dell'interessato, i dati
raccolti in ottemperanza del mandato ricevuto non possono più
essere utilizzati una volta ultimato l'incarico, salvo che in
sede giudiziaria da parte dell'agente di polizia privata per
la difesa di un proprio diritto ovvero per dimostrare il
proprio buon operato.
3. Il titolare di licenza di cui all'articolo 6 è tenuto,
altresì, ad adottare modalità idonee a garantire la
riservatezza della documentazione raccolta durante il lavoro,
conservandola per almeno cinque anni.
Art. 29.
(Norme transitorie).
1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro dell'interno provvede alla
istituzione degli uffici di cui all'articolo 1.
2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro dell'interno provvede, con proprio
decreto, a stabilire la forma, le dimensioni e la disposizione
del contenuto della tessera e della placca di cui all'articolo
7, unitamente al simbolo del dipartimento.
3. A decorrere dal dodicesimo mese dalla data di entrata
in vigore della presente legge, gli iscritti all'albo
nazionale degli agenti di polizia privata provvedono, ciascuno
per competenza di qualifica e di territorio, ad eleggere in
apposite assemblee indette dalle locali questure gli organi
degli ordini professionali provinciali.
4. Entro un mese dalla loro costituzione, gli ordini
professionali provinciali provvedono all'elezione dei
rispettivi ordini professionali nazionali.
5. Fino alla completa costituzione degli organi elettivi e
dei rispettivi uffici, l'attività organizzativa spettante agli
ordini professionali è svolta a livello provinciale dalle
questure competenti per territorio e a livello nazionale
dall'ufficio amministrativo di cui all'articolo 5.
6. Fino alla completa costituzione degli organi di cui al
comma 5, il dipartimento provvede ad organizzare, fornendo il
personale esaminatore, le sessioni degli esami necessari per
l'ottenimento delle qualifiche di cui all'articolo 6, con
cadenza non inferiore ad una ogni quindici giorni.
Art. 30.
(Entrata in vigore e abrogazioni).
1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Il titolo IV del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
il titolo IV del relativo regolamento di esecuzione, di cui al
regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono abrogati.