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1. Il Presidente della
Repubblica è autorizzato a
ratificare la Convenzione
internazionale per la
repressione degli attentati
terroristici mediante
utilizzo di esplosivo,
adottata dall'Assemblea
generale delle Nazioni Unite
a New York il 15 dicembre
1997. |
Identico. |
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1. Piena e intera
esecuzione è data alla
Convenzione di cui
all'articolo 1 a decorrere
dalla data della sua entrata
in vigore, in conformità a
quanto disposto dall'articolo
22 della Convenzione
stessa. |
Identico. |
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1. Dopo l'articolo 280
del codice penale è inserito
il seguente: |
1. Identico: |
"Art. 280-bis.-
(Atto di terrorismo con
ordigni micidiali o
esplosivi)- Chiunque per
finalità di terrorismo compie
qualsiasi atto diretto a
danneggiare cose mobili o
immobili altrui, mediante
l'uso di armi, di
dispositivi esplosivi o di
altri dispositivi micidiali,
è punito con la reclusione da
due a cinque anni. Per armi, dispositivi esplosivi o altri dispositivi micidiali si intendono: 1) ogni arma o ordigno esplosivo o incendiario progettato per o avente la capacità di causare la morte, gravi lesioni corporali o importanti danni materiali; 2) ogni arma o ordigno progettato per o avente la capacità di causare la morte, gravi lesioni corporali o importanti danni materiali, mediante l'emissione, la disseminazione o l'impatto di prodotti chimici tossici, di agenti biologici, tossine o sostanze analoghe o irradiamenti o materie radioattive. |
"Art. 280-bis.-
(Atto di terrorismo con
ordigni micidiali o
esplosivi)- Salvo che
il fatto costituisca più
grave reato, chiunque per
finalità di terrorismo compie
qualsiasi atto diretto a
danneggiare cose mobili o
immobili altrui, mediante
l'uso di dispositivi
esplosivi o comunque
micidiali, è punito con la
reclusione da due a cinque
anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali. |
Se il fatto è diretto
contro la sede della
Presidenza della Repubblica,
delle Assemblee legislative,
del Governo, di altro organo
istituzionale o altro ente
pubblico, la pena è
aumentata della metà. |
Se il fatto è diretto
contro la sede della
Presidenza della Repubblica,
delle Assemblee legislative,
di organi del Governo
o di altri organi
costituzionali, la pena è
aumentata fino alla
metà. |
Se dal fatto deriva
pericolo per l'incolumità
pubblica ovvero un grave
danno per l'economia
nazionale si applica la
reclusione da sette a dodici
anni. |
Se dal fatto deriva
pericolo per l'incolumità
pubblica ovvero un grave
danno per l'economia
nazionale, si applica
la reclusione da cinque a
dieci anni. |
La pena è della
reclusione da dieci a
quindici anni se dal fatto
deriva la morte di una o più
persone. La pena è della
reclusione da tre a sette
anni se dal fatto derivano
lesioni gravissime a una o
più persone. La pena è della
reclusione da uno a cinque
anni se dal fatto derivano
lesioni gravi a una o più
persone. |
Soppresso. |
Le circostanze
attenuanti concorrenti con le
circostanze aggravanti
previste nel presente
articolo non possono essere
ritenute equivalenti o
prevalenti rispetto a
queste". |
Le circostanze
attenuanti, diverse da
quelle previste dagli
articoli 98 e 114,
concorrenti con le
aggravanti di cui al terzo
e al quarto comma, non
possono essere ritenute
equivalenti o prevalenti
rispetto a queste e le
diminuzioni di pena si
operano sulla quantità di
pena risultante dall'aumento
conseguente alle predette
aggravanti". |
1. All'articolo 280 del codice penale il quinto comma è sostituito dal seguente: "Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti". 2. Il terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, è sostituito dal seguente: "Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti |
rispetto a questa ed alle
circostanze aggravanti per le
quali la legge stabilisce una
pena di specie diversa o ne
determina la misura in modo
indipendente da quella
ordinaria del reato, e le
diminuzioni di pena si
operano sulla quantità di
pena risultante dall'aumento
conseguente alle predette
aggravanti". |
1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, le parole: "diverse da quella prevista dall'articolo 98" sono sostituite dalle seguenti: "diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114". 2. All'articolo 12, comma 3-quater, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: "diverse da quella prevista dall'articolo 98" sono sostituite dalle seguenti: "diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114". |
1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, le parole: "dall'articolo 270-ter" sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 270-ter e 280-bis". |
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1. La presente legge
entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua
pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale. |
Identico. |
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