XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2074-B




TESTO
approvato dalla Camera dei
deputati
TESTO
modificato dal Senato della
Repubblica


Art. 1.
Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997.
Identico.


Art. 2.
Art. 2.

1. Piena e intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 22 della Convenzione stessa.
Identico.


Art. 3.
Art. 3.

1. Dopo l'articolo 280 del codice penale è inserito il seguente:
1. Identico:

"Art. 280-bis.- (Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi)- Chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di armi, di dispositivi esplosivi o di altri dispositivi micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.
Per armi, dispositivi esplosivi o altri dispositivi micidiali si intendono:
1) ogni arma o ordigno esplosivo o incendiario progettato per o avente la capacità di causare la morte, gravi lesioni corporali o importanti danni materiali;

2) ogni arma o ordigno progettato per o avente la capacità di causare la morte, gravi lesioni corporali o importanti danni materiali, mediante l'emissione, la disseminazione o l'impatto di prodotti chimici tossici, di agenti biologici, tossine o sostanze analoghe o irradiamenti o materie radioattive.
"Art. 280-bis.- (Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi)- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.
Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.
Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, del Governo, di altro organo istituzionale o altro ente pubblico, la pena è aumentata della metà.
Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, di organi del Governo o di altri organi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.
Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale si applica la reclusione da sette a dodici anni.
Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.
La pena è della reclusione da dieci a quindici anni se dal fatto deriva la morte di una o più persone. La pena è della reclusione da tre a sette anni se dal fatto derivano lesioni gravissime a una o più persone. La pena è della reclusione da uno a cinque anni se dal fatto derivano lesioni gravi a una o più persone.
Soppresso.
Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste nel presente articolo non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste".
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti".


Art. 4.

1. All'articolo 280 del codice penale il quinto comma è sostituito dal seguente:

"Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti".

2. Il terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, è sostituito dal seguente:

"Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti
rispetto a questa ed alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti".


Art. 5.

1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, le parole: "diverse da quella prevista dall'articolo 98" sono sostituite dalle seguenti: "diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114".
2. All'articolo 12, comma 3-quater, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: "diverse da quella prevista dall'articolo 98" sono sostituite dalle seguenti: "diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114".


Art. 6.

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, le parole: "dall'articolo 270-ter" sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 270-ter e 280-bis".


Art. 4.
Art. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Identico.



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