XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1882




        Onorevoli Colleghi! - La normativa in materia di amianto si pone come primaria finalità la "realizzazione di misure di decontaminazione e di bonifica delle aree interessate dall'inquinamento da amianto, per la ricerca finalizzata alla individuazione di materiali sostitutivi e alla ricorversione produttiva e per il controllo sull'inquinamento da amianto" (articolo 1 della legge n. 257 del 1992).
        Pur non facendo riferimento, nell'indicazione delle finalità normative, ad alcuna forma di protezione per i lavoratori interessati, l'articolo 13 della stessa legge detta disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e pensionamento anticipato. Il comma 8 di tale articolo recita: "Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5".
        Considerando che i lavoratori aventi periodi di lavoro soggetti all'assicurazione suddetta inferiore a dieci anni costituiscono la più ampia fascia del settore, non sembra equo limitare al superamento dei dieci anni il beneficio previsto dalla normativa.
        Trattandosi di un beneficio correlato alla possibile incidenza invalidante di lavorazioni che presentano particolarità morbigene, occorre prevedere la misura del beneficio, attraverso diversi scaglioni, che tengano in considerazione l'aumento esponenziale del rischio professionale che si pone in essere con il trascorrere del tempo di esposizione all'amianto, abbassando il limite normativo a soli cinque anni.
        Un ulteriore intervento si rende necessario: si fa riferimento al mancato riconoscimento del beneficio ai soggetti già pensionati, in base ad una costante giurisprudenza della Cassazione civile; la norma, infatti, nulla specifica al riguardo e ciò rende necessaria l'interpretazione ma questa, pur essendo fondamentalmente argomentata, limita ulteriormente la tutela dei lavoratori.




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