XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1882
Onorevoli Colleghi! - La normativa in materia di
amianto si pone come primaria finalità la "realizzazione di
misure di decontaminazione e di bonifica delle aree
interessate dall'inquinamento da amianto, per la ricerca
finalizzata alla individuazione di materiali sostitutivi e
alla ricorversione produttiva e per il controllo
sull'inquinamento da amianto" (articolo 1 della legge n. 257
del 1992).
Pur non facendo riferimento, nell'indicazione delle
finalità normative, ad alcuna forma di protezione per i
lavoratori interessati, l'articolo 13 della stessa legge detta
disposizioni in materia di trattamento straordinario di
integrazione salariale e pensionamento anticipato. Il comma 8
di tale articolo recita: "Per i lavoratori che siano stati
esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni,
l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione
obbligatoria contro le malattie professionali derivanti
dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, è
moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il
coefficiente di 1,5".
Considerando che i lavoratori aventi periodi di lavoro
soggetti all'assicurazione suddetta inferiore a dieci anni
costituiscono la più ampia fascia del settore, non sembra equo
limitare al superamento dei dieci anni il beneficio previsto
dalla normativa.
Trattandosi di un beneficio correlato alla possibile
incidenza invalidante di lavorazioni che presentano
particolarità morbigene, occorre prevedere la misura del
beneficio, attraverso diversi scaglioni, che tengano in
considerazione l'aumento esponenziale del rischio
professionale che si pone in essere con il trascorrere del
tempo di esposizione all'amianto, abbassando il limite
normativo a soli cinque anni.
Un ulteriore intervento si rende necessario: si fa
riferimento al mancato riconoscimento del beneficio ai
soggetti già pensionati, in base ad una costante
giurisprudenza della Cassazione civile; la norma, infatti,
nulla specifica al riguardo e ciò rende necessaria
l'interpretazione ma questa, pur essendo fondamentalmente
argomentata, limita ulteriormente la tutela dei lavoratori.