XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 1707 - 210 - 1865 - 2148 - 2191 - 2214-A-ter




        Onorevoli Colleghi! - Sull'efficacia del disegno di legge del Governo relativo al conflitto di interessi il Gruppo Rifondazione Comunista ha già espresso nelle sedi istituzionali e non tutta la propria contrarietà. Ma, alla luce delle modifiche apportate al provvedimento durante la discussione in Commissione Affari costituzionali, la nostra opposizione diventa ancor più netta e radicale. Di qui la necessità di presentare una relazione di minoranza che riproponga le misure previste dalla nostra proposta di legge in materia di conflitto di interessi. Il Governo non solo mantiene di fatto l'impianto del disegno di legge Frattini ma peggiora, se possibile, la propria linea impedendo qualsiasi ipotesi di mediazione. Uno dei punti più controversi riguarda l'incompatibilità tra le cariche di governo e una serie di attività professionali e imprenditoriali, laddove si stabilisce che la mera proprietà di un'azienda o di parte di un pacchetto azionario della stessa, non sia motivo di incompatibilità. Non solo: all'Antistrust viene affidato il compito di vigilare sugli atti dei Ministri senza però concedergli alcun potere di indagine. E qualora colga in fallo un Ministro, questo organismo può solo suggerire ai Presidenti delle Camere quali misure prendere, non avendo alcun potere di annullare gli atti del Governo anche se in palese conflitto di interessi. Il tema del conflitto di interessi attraversa, ormai, tutte le sfere della società e in particolare il rapporto tra politica e poteri economici. In molti Paesi tale problema è stato affrontato con legislazioni che limitano la sfera di influenza che il potere politico ha nelle decisioni che attengono alle scelte di natura economica. E' il problema più generale del rapporto oggi esistente tra la politica e i poteri economici a divenire uno dei fattori di crisi delle democrazie occidentali, come evidenzia, da ultimo, il caso americano del fallimento della Enron e le implicazioni dirette che stanno riguardando il Capo della Casa Bianca. Il caso della concentrazione, in un unico soggetto, di poteri e capacità decisionali sia nella sfera della politica, sia in attività economiche, che hanno una rilevanza per la loro strategicità o per la loro dimensione, ha assunto nel nostro Paese un rilievo ancora più grande, essendo assenti limiti di qualunque genere nella nostra legislazione. Questa relazione di minoranza introduce un primo livello di tutela in tale senso, individuando una griglia di incompatibilità tra la sfera degli interessi collettivi e la difesa legittima di quelli di natura privatistica. Nel testo si ipotizzano una serie di attività, in settori definiti rilevanti, e cioè quelli della difesa, dell'energia, delle telecomunicazioni, dell'informatica, dei servizi erogati in regime di concessione, del credito, della finanza, delle assicurazioni, delle opere e dei lavori pubblici, della distribuzione commerciale, della pubblicità, delle industrie meccaniche, automobilistiche, chimiche e farmaceutiche, delle aziende di comunicazione di massa, delle concessionarie della riscossione di imposte statali o regionali o comunali, che risultano incompatibili con incarichi esecutivi e una griglia di dimensioni economiche che assumono la caratteristica di rilevanza legislativa, con differenti importi per i diversi livelli di incarichi. Il soggetto che risulta rilevante, all'analisi condotta dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (sentite sia la Commissione nazionale per le società e la borsa sia l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni), ha a disposizione sei mesi per vendere le proprietà economiche rilevanti, scaduti i quali risulta incompatibile con la carica assunta e decade automaticamente. Lo stesso soggetto non può ricoprire un incarico di natura esecutiva per un periodo di sei mesi dall'ottemperanza agli obblighi stabiliti dalla legge. Nel testo presentato, inoltre, risulta incompatibile con l'assunzione di cariche esecutive a qualunque livello il proseguimento di attività professionali o di lavoro dipendente a qualunque livello. Ferme restando le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome in materia di ordinamento degli enti locali, nonché le disposizioni in materia di incompatibilità dettate dal testo unico delle leggi sull'ordinamento locale di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli eletti nelle varie Assemblee elettive è previsto l'obbligo di documentare, secondo le modalità stabilite dalle singole assemblee, le partecipazioni e le proprietà dei singoli eletti e dei loro parenti entro il secondo grado. Per quanto riguarda i casi di incompatibilità del presidente della Regione e degli altri componenti della giunta regionale nonché dei consiglieri regionali di cui all'articolo 5 le disposizioni previste costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 122 della Costituzione.

Gabriella MASCIA,
Relatore di minoranza.




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