XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 1707 - 210 - 1865 - 2148 - 2191 - 2214-A-ter
Onorevoli Colleghi! - Sull'efficacia del disegno di
legge del Governo relativo al conflitto di interessi il Gruppo
Rifondazione Comunista ha già espresso nelle sedi
istituzionali e non tutta la propria contrarietà. Ma, alla
luce delle modifiche apportate al provvedimento durante la
discussione in Commissione Affari costituzionali, la nostra
opposizione diventa ancor più netta e radicale. Di qui la
necessità di presentare una relazione di minoranza che
riproponga le misure previste dalla nostra proposta di legge
in materia di conflitto di interessi. Il Governo non solo
mantiene di fatto l'impianto del disegno di legge Frattini ma
peggiora, se possibile, la propria linea impedendo qualsiasi
ipotesi di mediazione. Uno dei punti più controversi riguarda
l'incompatibilità tra le cariche di governo e una serie di
attività professionali e imprenditoriali, laddove si
stabilisce che la mera proprietà di un'azienda o di parte di
un pacchetto azionario della stessa, non sia motivo di
incompatibilità. Non solo: all'Antistrust viene affidato il
compito di vigilare sugli atti dei Ministri senza però
concedergli alcun potere di indagine. E qualora colga in fallo
un Ministro, questo organismo può solo suggerire ai Presidenti
delle Camere quali misure prendere, non avendo alcun potere di
annullare gli atti del Governo anche se in palese conflitto di
interessi. Il tema del conflitto di interessi attraversa,
ormai, tutte le sfere della società e in particolare il
rapporto tra politica e poteri economici. In molti Paesi tale
problema è stato affrontato con legislazioni che limitano la
sfera di influenza che il potere politico ha nelle decisioni
che attengono alle scelte di natura economica. E' il problema
più generale del rapporto oggi esistente tra la politica e i
poteri economici a divenire uno dei fattori di crisi delle
democrazie occidentali, come evidenzia, da ultimo, il caso
americano del fallimento della Enron e le implicazioni dirette
che stanno riguardando il Capo della Casa Bianca. Il caso
della concentrazione, in un unico soggetto, di poteri e
capacità decisionali sia nella sfera della politica, sia in
attività economiche, che hanno una rilevanza per la loro
strategicità o per la loro dimensione, ha assunto nel nostro
Paese un rilievo ancora più grande, essendo assenti limiti di
qualunque genere nella nostra legislazione. Questa relazione
di minoranza introduce un primo livello di tutela in tale
senso, individuando una griglia di incompatibilità tra la
sfera degli interessi collettivi e la difesa legittima di
quelli di natura privatistica. Nel testo si ipotizzano una
serie di attività, in settori definiti rilevanti, e cioè
quelli della difesa, dell'energia, delle telecomunicazioni,
dell'informatica, dei servizi erogati in regime di
concessione, del credito, della finanza, delle assicurazioni,
delle opere e dei lavori pubblici, della distribuzione
commerciale, della pubblicità, delle industrie meccaniche,
automobilistiche, chimiche e farmaceutiche, delle aziende di
comunicazione di massa, delle concessionarie della riscossione
di imposte statali o regionali o comunali, che risultano
incompatibili con incarichi esecutivi e una griglia di
dimensioni economiche che assumono la caratteristica di
rilevanza legislativa, con differenti importi per i diversi
livelli di incarichi. Il soggetto che risulta rilevante,
all'analisi condotta dall'Autorità garante della concorrenza e
del mercato (sentite sia la Commissione nazionale per le
società e la borsa sia l'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni), ha a disposizione sei mesi per vendere le
proprietà economiche rilevanti, scaduti i quali risulta
incompatibile con la carica assunta e decade automaticamente.
Lo stesso soggetto non può ricoprire un incarico di natura
esecutiva per un periodo di sei mesi dall'ottemperanza agli
obblighi stabiliti dalla legge. Nel testo presentato, inoltre,
risulta incompatibile con l'assunzione di cariche esecutive a
qualunque livello il proseguimento di attività professionali o
di lavoro dipendente a qualunque livello. Ferme restando le
competenze delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome in materia di ordinamento degli enti locali, nonché
le disposizioni in materia di incompatibilità dettate dal
testo unico delle leggi sull'ordinamento locale di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli eletti
nelle varie Assemblee elettive è previsto l'obbligo di
documentare, secondo le modalità stabilite dalle singole
assemblee, le partecipazioni e le proprietà dei singoli eletti
e dei loro parenti entro il secondo grado. Per quanto riguarda
i casi di incompatibilità del presidente della Regione e degli
altri componenti della giunta regionale nonché dei consiglieri
regionali di cui all'articolo 5 le disposizioni previste
costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 122
della Costituzione.
Gabriella MASCIA,
Relatore di minoranza.