XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1986




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'articolo 593 del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 593. - (Omissione di soccorso).- Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all'Autorità, è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 310 euro.
        Chiunque, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'Autorità è punito con la reclusione fino a dodici mesi e con la multa fino a 5.165 euro.
        Se la condotta è commessa da colui che ha provocato il ferimento della persona o la situazione di pericolo ovvero ha violato le norme sulla disciplina della circolazione stradale, la pena è della reclusione da due a quattro anni; se la condotta viene posta in essere nei confronti di persona in pericolo di vita o se da essa deriva la morte della medesima persona, la pena è raddoppiata. Il conducente che si sia dato alla fuga è in ogni caso passibile di arresto".


Art. 2.

        1. All'articolo 189 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) al comma 6, le parole: "con la reclusione fino a quattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 593 del codice penale" e le parole da: "il conducente" fino a: "passibile di arresto" sono soppresse;

                b) al comma 7, le parole da: "con la reclusione" fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 593 del codice penale".



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