XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1986
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 593 del codice penale è sostituito dal
seguente:
"Art. 593. - (Omissione di soccorso).- Chiunque,
trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni
dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a se stessa,
per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra
causa, omette di darne immediato avviso all'Autorità, è punito
con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 310
euro.
Chiunque, trovando un corpo umano che sia o sembri
inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo,
omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne
immediato avviso all'Autorità è punito con la reclusione fino
a dodici mesi e con la multa fino a 5.165 euro.
Se la condotta è commessa da colui che ha provocato il
ferimento della persona o la situazione di pericolo ovvero ha
violato le norme sulla disciplina della circolazione stradale,
la pena è della reclusione da due a quattro anni; se la
condotta viene posta in essere nei confronti di persona in
pericolo di vita o se da essa deriva la morte della medesima
persona, la pena è raddoppiata. Il conducente che si sia dato
alla fuga è in ogni caso passibile di arresto".
Art. 2.
1. All'articolo 189 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, le parole: "con la reclusione
fino a quattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi
dell'articolo 593 del codice penale" e le parole da: "il
conducente" fino a: "passibile di arresto" sono soppresse;
b) al comma 7, le parole da: "con la reclusione"
fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi
dell'articolo 593 del codice penale".