XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1979
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Autonomia delle università).
1. Le università sono sede autonoma e primaria della
ricerca scientifica e della formazione post-secondaria.
L'autonomia delle università si attua tramite l'adozione dello
statuto approvato dal senato accademico. Il senato accademico
ha funzioni di programmazione generale della ricerca e della
didattica e delle relative strutture, quali facoltà,
dipartimenti e centri di eccellenza scientifica; il senato
accademico tutela le libertà di ricerca e didattica,
disciplina i doveri accademici ed esercita ulteriori poteri
stabiliti dallo statuto.
2. Sono organi obbligatori dell'università il rettore, il
senato accademico, il consiglio di amministrazione, le facoltà
e il collegio dei revisori dei conti. Sono organi facoltativi
dell'università i dipartimenti, le strutture didattiche, i
centri di ricerca inter-struttura ed i centri di eccellenza
scientifica.
3. Del senato accademico fanno parte il rettore, che lo
presiede, i presidi delle facoltà ed un rappresentante dei
direttori di dipartimento, se istituito. Fanno altresì parte
del senato accademico rappresentanti dei professori e dei
ricercatori, del personale tecnico ed amministrativo e degli
studenti, complessivamente in numero pari ai presidi; ciascuna
rappresentanza non può essere inferiore ad un quarto del
numero dei presidi.
4. Lo statuto determina:
a) le finalità specifiche dell'università;
b) l'eventuale articolazione in atenei federati o
comunque in strutture autonome sotto il profilo organizzativo
e gestionale; tale articolazione è obbligatoria per università
con oltre 50 mila studenti: gli organi degli atenei o delle
eventuali strutture, configurati in analogia con gli organi
dell'università;
c) i poteri del rettore;
d) la composizione del consiglio di
amministrazione, i cui componenti, compreso il presidente, non
possono eccedere la metà dei componenti del senato
accademico.
Art. 2.
(Competizione regolata tra le università - Accreditamento
delle strutture universitarie).
1. Le università competono tra loro nell'offerta didattica
e nella progettazione e conduzione delle ricerche. L'offerta
didattica e la conduzione delle ricerche si attuano
rispettivamente mediante strutture didattiche accreditate e
mediante strutture dipartimentali e centri di ricerca.
2. Le strutture di offerta didattica, identificate nei
corsi di laurea, corsi di laurea specialistica, scuole di
specializzazione, master e dottorati di ricerca, devono
rispondere a requisiti di accreditamento di risorse
strutturali ed umane. Le risorse strutturali minime essenziali
comprendono aule, laboratori, biblioteche e sale di lettura,
sistemi multimediali, adeguate strutture cliniche e di
servizio nonché di ricerca applicata per le facoltà di
medicina e chirurgia e di medicina veterinaria. Le risorse
umane minime essenziali comprendono docenti di ruolo
incardinati nelle singole strutture didattiche, personale
tecnico, amministrativo e di supporto. Tra i requisiti minimi
essenziali sono compresi i laboratori di ricerca e le
strutture di supporto per la ricerca.
3. I requisiti minimi essenziali per l'accreditamento sono
stabiliti ed aggiornati con propri decreti dal Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, acquisiti i
pareri del Consiglio universitario nazionale, della Conferenza
dei rettori delle università italiane e delle specifiche
conferenze di facoltà.
4. Le risorse pubbliche destinate alle università sono
assegnate in base ad indicatori, stabiliti ed aggiornati con
propri decreti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, acquisiti i pareri del Consiglio universitario
nazionale e della Conferenza dei rettori delle università
italiane. Gli indicatori comprendono gli indici di costo
standard per area disciplinare e per studente secondo
l'area disciplinare, il peso docente-equivalente per gruppi di
facoltà, l'offerta di formazione, i risultati della
formazione, i risultati della ricerca, nonché eventuali quote
di riequilibrio da erogare mediante accordi di programma.
5. Almeno il 10 per cento delle risorse di cui al comma 4
costituisce una quota correlata con la mobilità degli studenti
ed è confermata annualmente all'università di iscrizione
ovvero può essere assegnato ad altra università anche non
statale a seguito di richiesta di trasferimento presentata
dallo studente; tale quota è indicizzata in misura doppia
rispetto alla indicizzazione standard relativa alla
quota degli studenti iscritti. Almeno il 15 per cento delle
risorse costituisce una quota correlata con i risultati della
formazione in termini di durata del percorso formativo
rispetto a quello standard e con la qualità del
risultato formativo finale.
6. Le università hanno autonomia finanziaria per
l'attuazione dei propri obiettivi programmatici. Esse,
aggiuntivamente al finanziamento pubblico, sono dotate di
entrate proprie al fine di garantire il pareggio di
bilancio.
Art. 3.
(Verifica delle condizioni di accreditamento -
Liberalizzazione dell'offerta didattica).
1. La verifica delle condizioni di accreditamento delle
università è effettuata dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca con riguardo alla dotazione
minima di risorse strutturali, ovvero le strutture di ricerca
e le strutture didattiche, nonché, per le facoltà di medicina
e chirurgia e di medicina veterinaria, alle strutture
destinate alla ricerca clinica ed all'assistenza, e con
riguardo alle risorse umane, consistenti nei
docenti-ricercatori, nel personale tecnico e nel personale di
supporto, nonché ai servizi generali minimi.
2. Fermo restando il possesso delle condizioni di
accreditamento, accertate ai sensi del comma 1, le università
sono libere di programmare la propria offerta didattica,
acquisito il parere consultivo del comitato regionale di
coordinamento delle università, costituito ai sensi
dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, che si
esprime unicamente sulla sussistenza delle condizioni di
accreditamento, in relazione al principio generale della
concorrenza leale.
Art. 4.
(Accreditamento e reclutamento del personale docente da
parte delle facoltà).
1. I docenti universitari sono distinti in diverse fasce
alle quali corrisponde uno specifico profilo di capacità
professionali:
a) professori ordinari, ovvero di I fascia, con
piena maturità scientifica; ad essi compete la funzione di
coordinamento e direzione di tutte le strutture accademiche
indicate tra gli organi obbligatori dell'università ai sensi
dell'articolo 1, comma 2;
b) professori associati, ovvero di II fascia, con
maturità scientifica e funzione di coordinamento e direzione
di strutture didattiche e di strutture di ricerca e
dipartimentali;
c) professori-ricercatori, ovvero di III fascia,
con idoneità scientifica e didattica e funzione di direzione
di strutture didattiche.
2. I professori universitari svolgono attività didattica
ufficiale formale o seminariale nei corsi di laurea e di
specializzazione per almeno cento ore all'anno ed attività
integrative, organizzative e di partecipazione agli organi
collegiali per almeno ulteriori trecento ore, aumentate di
altre cento ore per i professori a tempo pieno; riduzioni di
tali attività possono essere disposte dal senato accademico
delle singole università.
3. Il reclutamento dei professori ricercatori avviene a
seguito di chiamata dopo aver conseguito l'idoneità nazionale
tramite concorso pubblico nazionale di idoneità bandito dal
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in
apposite sessioni annuali.
4. I professori associati, i ricercatori universitari e i
vincitori di concorso di tecnico laureato espletato ai sensi
della legge 3 novembre 1961, n. 1255, e successive
modificazioni, in possesso di un'anzianità giuridica o di
servizio pari ad almeno sedici anni, sono inquadrati, nella
fascia immediatamente superiore, con stessa retribuzione della
classe stipendiale di provenienza a seguito di chiamata della
facoltà dopo espletamento di concorso riservato bandito
dall'università.
5. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca bandisce ad anni alterni e con cadenza biennale
concorsi di idoneità per professori associati e per professori
ordinari per un numero di idonei variabile dal 7 per cento al
10 per cento del corpo docente per ciascun gruppo disciplinare
con un minimo di tre idoneità. Il riparto del numero degli
idonei tra le tre fasce è determinato dal Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le
università.
6. Le commissioni nazionali di idoneità sono formate da
cinque membri. In particolare:
a) nel caso di idoneità per professori
ricercatori, la commissione risulta composta da un ricercatore
estratto a sorte a livello nazionale per il settore
scientifico disciplinare oggetto dell'idoneità, ovvero, se
necessario, in settori affini, da due associati e da due
ordinari rispettivamente eletti dai professori associati e dai
professori ordinari appartenenti al settore scientifico
disciplinare oggetto dell'idoneità, ovvero, se necessario, in
settori affini;
b) nel caso di idoneità per professori associati,
la commissione risulta composta da un professore associato
estratto a sorte a livello nazionale per il settore
scientifico disciplinare oggetto dell'idoneità, ovvero, se
necessario, in settori affini, da un associato e da tre
ordinari rispettivamente eletti dai professori associati e dai
professori ordinari appartenenti al settore scientifico
disciplinare oggetto dell'idoneità, ovvero, se necessario, in
settori affini;
c) nel caso di idoneità per professori ordinari,
la commissione risulta composta da un professore ordinario
estratto a sorte a livello nazionale, e da quattro ordinari
eletti dai professori ordinari appartenenti al settore
scientifico disciplinare oggetto dell'idoneità, ovvero, se
necessario, in settori affini.
7. Le idoneità hanno durata quinquennale ai fini della
prima chiamata e validità senza termine se l'idoneo è chiamato
nel quinquennio da un università italiana o di un Paese membro
dell'Unione europea.
8. Le facoltà, o i dipartimenti se a ciò delegati dallo
statuto dell'università, procedono alla chiamata dei docenti
idonei oppure ai trasferimenti di docenti in servizio in altra
sede universitaria o in università di Paesi membri dell'Unione
europea; la chiamata avviene nell'ambito delle risorse
disponibili.
9. Con esclusione dei professori universitari e dei
ricercatori universitari e figure equiparate già in servizio
alla data di entrata in vigore della presente legge, anche nel
caso di progressioni di carriera la chiamata dà luogo ad un
contratto di cinque anni, al termine dei quali il docente, su
parere conforme del consiglio di facoltà non delegabile ad
altra struttura universitaria, può essere confermato senza
termine ovvero essere confermato a termine anche rinnovabile,
per una durata variabile tra tre e dieci anni. L'università
stipula con i docenti un contratto con stipendio minimo
secondo le norme vigenti ed aggiunzioni negoziate in base agli
impegni convenuti; le delibere di chiamata devono prevedere se
l'impegno richiesto al docente sia a tempo pieno o a tempo
parziale ed il docente ha diritto ad esercitare una opzione
individuale tra tempo pieno e tempo parziale solo dopo i primi
cinque anni di servizio e successivamente, ogni quinquennio;
per i professori della facoltà di medicina e chirurgia la
delibera di chiamata deve precisare anche l'eventuale impegno
assistenziale e la relativa unità operativa complessa o
semplice, con indicazione, altresì, della funzione
dirigenziale affidata.
Art. 5.
(Valutazione dei risultati
dell'attività di formazione e di ricerca).
1. L'attività didattica e di ricerca delle università è
soggetta a valutazione a posteriori, finalizzata ad apportare
eventuali modificazioni alla destinazione delle risorse ed a
rendere pubblica l'efficacia delle attività didattiche e di
ricerca, valutata ai sensi dei commi 2 e 3.
2. L'efficacia delle attività didattiche deve essere
valutata sulla base dei pagamenti relativi alla durata del
percorso formativo rispetto alla durata legale, alla qualità
della formazione ed agli abbandoni.
3. L'efficacia delle attività di ricerca deve essere
valutata sulla base di appositi indicatori per grandi aree,
tenuto conto delle esperienze internazionali.
4. Il Comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario, di cui all'articolo 2 della legge 19 ottobre
1999, n. 370, determina le modalità con le quali sono rilevati
i dati per la valutazione dell'efficacia delle attività
didattiche e di ricerca nonché della preparazione
professionale per le facoltà comprendenti corsi di laurea al
cui termine è previsto un esame di abilitazione
professionale.
5. Sulla base dei risultati derivati dalla rilevazione dei
dati di efficacia delle attività istituzionali delle
università e delle singole facoltà, il Comitato nazionale per
la valutazione del sistema universitario determina variazioni
del fondo di funzionamento ordinario spettante a ciascuna
università; tali variazioni riguardano il 10 per cento
dell'intero fondo, suddiviso in relazione ai dati generali
relativi all'università e ai dati particolari di ciascuna
facoltà, riversando i maggiori finanziamenti dal terzile
inferiore al terzile superiore.
Art. 6.
(Norme finali e transitorie).
1. I professori universitari hanno libertà didattica e di
ricerca, fermo restando l'obbligo di adempiere ai propri
doveri istituzionali. La valutazione della produttività delle
attività didattiche e di ricerca è effettuata dai nuclei di
valutazione interna di cui all'articolo 5, comma 22, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, mediante la determinazione di
parametri di riferimento relativi al rendimento degli studenti
ed alle pubblicazioni di carattere scientifico; tali parametri
sono determinati in conformità alle metodologie internazionali
specifiche per ciascuna area culturale.
2. I professori universitari sono collocati in pensione al
termine dell'anno accademico in cui compiono settanta anni. E'
abolito il fuoriruolo.
3. Restano ferme le progressioni di carriera e le norme di
riconoscimento dei precedenti servizi previste dalle norme
vigenti, fatta salva l'abolizione del periodo di
straordinariato, che è sostituito dalla verifica da parte del
consiglio di facoltà al termine del quinquennio.
4. Non è confermabile a tempo indefinito il professore che
non abbia conseguito un punteggio superiore alla media nelle
valutazioni effettuate nel quinquennio precedente dai nuclei
di valutazione interna di cui al comma 1. Per i professori
delle facoltà di medicina e chirurgia la valutazione di
conferma comprende anche le eventuali osservazioni
sull'attività assistenziale formulate dal direttore sanitario
dell'azienda sanitaria locale od ospedaliera competente. Il
presente comma non si applica ai professori universitari e ai
ricercatori universitari e figure equiparate già in servizio
alla data di entrata in vigore della presente legge, anche nel
caso di progressioni di carriera.