XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1979




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Autonomia delle università).

        1. Le università sono sede autonoma e primaria della ricerca scientifica e della formazione post-secondaria. L'autonomia delle università si attua tramite l'adozione dello statuto approvato dal senato accademico. Il senato accademico ha funzioni di programmazione generale della ricerca e della didattica e delle relative strutture, quali facoltà, dipartimenti e centri di eccellenza scientifica; il senato accademico tutela le libertà di ricerca e didattica, disciplina i doveri accademici ed esercita ulteriori poteri stabiliti dallo statuto.
        2. Sono organi obbligatori dell'università il rettore, il senato accademico, il consiglio di amministrazione, le facoltà e il collegio dei revisori dei conti. Sono organi facoltativi dell'università i dipartimenti, le strutture didattiche, i centri di ricerca inter-struttura ed i centri di eccellenza scientifica.
        3. Del senato accademico fanno parte il rettore, che lo presiede, i presidi delle facoltà ed un rappresentante dei direttori di dipartimento, se istituito. Fanno altresì parte del senato accademico rappresentanti dei professori e dei ricercatori, del personale tecnico ed amministrativo e degli studenti, complessivamente in numero pari ai presidi; ciascuna rappresentanza non può essere inferiore ad un quarto del numero dei presidi.
        4. Lo statuto determina:

                a) le finalità specifiche dell'università;

                b) l'eventuale articolazione in atenei federati o comunque in strutture autonome sotto il profilo organizzativo e gestionale; tale articolazione è obbligatoria per università con oltre 50 mila studenti: gli organi degli atenei o delle eventuali strutture, configurati in analogia con gli organi dell'università;

                c) i poteri del rettore;

                d) la composizione del consiglio di amministrazione, i cui componenti, compreso il presidente, non possono eccedere la metà dei componenti del senato accademico.


Art. 2.

(Competizione regolata tra le università - Accreditamento
delle strutture universitarie).

        1. Le università competono tra loro nell'offerta didattica e nella progettazione e conduzione delle ricerche. L'offerta didattica e la conduzione delle ricerche si attuano rispettivamente mediante strutture didattiche accreditate e mediante strutture dipartimentali e centri di ricerca.
        2. Le strutture di offerta didattica, identificate nei corsi di laurea, corsi di laurea specialistica, scuole di specializzazione, master e dottorati di ricerca, devono rispondere a requisiti di accreditamento di risorse strutturali ed umane. Le risorse strutturali minime essenziali comprendono aule, laboratori, biblioteche e sale di lettura, sistemi multimediali, adeguate strutture cliniche e di servizio nonché di ricerca applicata per le facoltà di medicina e chirurgia e di medicina veterinaria. Le risorse umane minime essenziali comprendono docenti di ruolo incardinati nelle singole strutture didattiche, personale tecnico, amministrativo e di supporto. Tra i requisiti minimi essenziali sono compresi i laboratori di ricerca e le strutture di supporto per la ricerca.
        3. I requisiti minimi essenziali per l'accreditamento sono stabiliti ed aggiornati con propri decreti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, acquisiti i pareri del Consiglio universitario nazionale, della Conferenza dei rettori delle università italiane e delle specifiche conferenze di facoltà.
        4. Le risorse pubbliche destinate alle università sono assegnate in base ad indicatori, stabiliti ed aggiornati con propri decreti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, acquisiti i pareri del Consiglio universitario nazionale e della Conferenza dei rettori delle università italiane. Gli indicatori comprendono gli indici di costo standard per area disciplinare e per studente secondo l'area disciplinare, il peso docente-equivalente per gruppi di facoltà, l'offerta di formazione, i risultati della formazione, i risultati della ricerca, nonché eventuali quote di riequilibrio da erogare mediante accordi di programma.
        5. Almeno il 10 per cento delle risorse di cui al comma 4 costituisce una quota correlata con la mobilità degli studenti ed è confermata annualmente all'università di iscrizione ovvero può essere assegnato ad altra università anche non statale a seguito di richiesta di trasferimento presentata dallo studente; tale quota è indicizzata in misura doppia rispetto alla indicizzazione standard relativa alla quota degli studenti iscritti. Almeno il 15 per cento delle risorse costituisce una quota correlata con i risultati della formazione in termini di durata del percorso formativo rispetto a quello standard e con la qualità del risultato formativo finale.
        6. Le università hanno autonomia finanziaria per l'attuazione dei propri obiettivi programmatici. Esse, aggiuntivamente al finanziamento pubblico, sono dotate di entrate proprie al fine di garantire il pareggio di bilancio.


Art. 3.

(Verifica delle condizioni di accreditamento -
Liberalizzazione dell'offerta didattica).

        1. La verifica delle condizioni di accreditamento delle università è effettuata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con riguardo alla dotazione minima di risorse strutturali, ovvero le strutture di ricerca e le strutture didattiche, nonché, per le facoltà di medicina e chirurgia e di medicina veterinaria, alle strutture destinate alla ricerca clinica ed all'assistenza, e con riguardo alle risorse umane, consistenti nei docenti-ricercatori, nel personale tecnico e nel personale di supporto, nonché ai servizi generali minimi.
        2. Fermo restando il possesso delle condizioni di accreditamento, accertate ai sensi del comma 1, le università sono libere di programmare la propria offerta didattica, acquisito il parere consultivo del comitato regionale di coordinamento delle università, costituito ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, che si esprime unicamente sulla sussistenza delle condizioni di accreditamento, in relazione al principio generale della concorrenza leale.


Art. 4.

(Accreditamento e reclutamento del personale docente da
parte delle facoltà).

        1. I docenti universitari sono distinti in diverse fasce alle quali corrisponde uno specifico profilo di capacità professionali:

                a) professori ordinari, ovvero di I fascia, con piena maturità scientifica; ad essi compete la funzione di coordinamento e direzione di tutte le strutture accademiche indicate tra gli organi obbligatori dell'università ai sensi dell'articolo 1, comma 2;

                b) professori associati, ovvero di II fascia, con maturità scientifica e funzione di coordinamento e direzione di strutture didattiche e di strutture di ricerca e dipartimentali;

                c) professori-ricercatori, ovvero di III fascia, con idoneità scientifica e didattica e funzione di direzione di strutture didattiche.

        2. I professori universitari svolgono attività didattica ufficiale formale o seminariale nei corsi di laurea e di specializzazione per almeno cento ore all'anno ed attività integrative, organizzative e di partecipazione agli organi collegiali per almeno ulteriori trecento ore, aumentate di altre cento ore per i professori a tempo pieno; riduzioni di tali attività possono essere disposte dal senato accademico delle singole università.
        3. Il reclutamento dei professori ricercatori avviene a seguito di chiamata dopo aver conseguito l'idoneità nazionale tramite concorso pubblico nazionale di idoneità bandito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in apposite sessioni annuali.
        4. I professori associati, i ricercatori universitari e i vincitori di concorso di tecnico laureato espletato ai sensi della legge 3 novembre 1961, n. 1255, e successive modificazioni, in possesso di un'anzianità giuridica o di servizio pari ad almeno sedici anni, sono inquadrati, nella fascia immediatamente superiore, con stessa retribuzione della classe stipendiale di provenienza a seguito di chiamata della facoltà dopo espletamento di concorso riservato bandito dall'università.
        5. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca bandisce ad anni alterni e con cadenza biennale concorsi di idoneità per professori associati e per professori ordinari per un numero di idonei variabile dal 7 per cento al 10 per cento del corpo docente per ciascun gruppo disciplinare con un minimo di tre idoneità. Il riparto del numero degli idonei tra le tre fasce è determinato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le università.
        6. Le commissioni nazionali di idoneità sono formate da cinque membri. In particolare:

                a) nel caso di idoneità per professori ricercatori, la commissione risulta composta da un ricercatore estratto a sorte a livello nazionale per il settore scientifico disciplinare oggetto dell'idoneità, ovvero, se necessario, in settori affini, da due associati e da due ordinari rispettivamente eletti dai professori associati e dai professori ordinari appartenenti al settore scientifico disciplinare oggetto dell'idoneità, ovvero, se necessario, in settori affini;

                b) nel caso di idoneità per professori associati, la commissione risulta composta da un professore associato estratto a sorte a livello nazionale per il settore scientifico disciplinare oggetto dell'idoneità, ovvero, se necessario, in settori affini, da un associato e da tre ordinari rispettivamente eletti dai professori associati e dai professori ordinari appartenenti al settore scientifico disciplinare oggetto dell'idoneità, ovvero, se necessario, in settori affini;

                c) nel caso di idoneità per professori ordinari, la commissione risulta composta da un professore ordinario estratto a sorte a livello nazionale, e da quattro ordinari eletti dai professori ordinari appartenenti al settore scientifico disciplinare oggetto dell'idoneità, ovvero, se necessario, in settori affini.

        7. Le idoneità hanno durata quinquennale ai fini della prima chiamata e validità senza termine se l'idoneo è chiamato nel quinquennio da un università italiana o di un Paese membro dell'Unione europea.
        8. Le facoltà, o i dipartimenti se a ciò delegati dallo statuto dell'università, procedono alla chiamata dei docenti idonei oppure ai trasferimenti di docenti in servizio in altra sede universitaria o in università di Paesi membri dell'Unione europea; la chiamata avviene nell'ambito delle risorse disponibili.
        9. Con esclusione dei professori universitari e dei ricercatori universitari e figure equiparate già in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, anche nel caso di progressioni di carriera la chiamata dà luogo ad un contratto di cinque anni, al termine dei quali il docente, su parere conforme del consiglio di facoltà non delegabile ad altra struttura universitaria, può essere confermato senza termine ovvero essere confermato a termine anche rinnovabile, per una durata variabile tra tre e dieci anni. L'università stipula con i docenti un contratto con stipendio minimo secondo le norme vigenti ed aggiunzioni negoziate in base agli impegni convenuti; le delibere di chiamata devono prevedere se l'impegno richiesto al docente sia a tempo pieno o a tempo parziale ed il docente ha diritto ad esercitare una opzione individuale tra tempo pieno e tempo parziale solo dopo i primi cinque anni di servizio e successivamente, ogni quinquennio; per i professori della facoltà di medicina e chirurgia la delibera di chiamata deve precisare anche l'eventuale impegno assistenziale e la relativa unità operativa complessa o semplice, con indicazione, altresì, della funzione dirigenziale affidata.


Art. 5.

(Valutazione dei risultati
dell'attività di formazione e di ricerca).

        1. L'attività didattica e di ricerca delle università è soggetta a valutazione a posteriori, finalizzata ad apportare eventuali modificazioni alla destinazione delle risorse ed a rendere pubblica l'efficacia delle attività didattiche e di ricerca, valutata ai sensi dei commi 2 e 3.
        2. L'efficacia delle attività didattiche deve essere valutata sulla base dei pagamenti relativi alla durata del percorso formativo rispetto alla durata legale, alla qualità della formazione ed agli abbandoni.
        3. L'efficacia delle attività di ricerca deve essere valutata sulla base di appositi indicatori per grandi aree, tenuto conto delle esperienze internazionali.
        4. Il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, di cui all'articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, determina le modalità con le quali sono rilevati i dati per la valutazione dell'efficacia delle attività didattiche e di ricerca nonché della preparazione professionale per le facoltà comprendenti corsi di laurea al cui termine è previsto un esame di abilitazione professionale.
        5. Sulla base dei risultati derivati dalla rilevazione dei dati di efficacia delle attività istituzionali delle università e delle singole facoltà, il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario determina variazioni del fondo di funzionamento ordinario spettante a ciascuna università; tali variazioni riguardano il 10 per cento dell'intero fondo, suddiviso in relazione ai dati generali relativi all'università e ai dati particolari di ciascuna facoltà, riversando i maggiori finanziamenti dal terzile inferiore al terzile superiore.


Art. 6.

(Norme finali e transitorie).

        1. I professori universitari hanno libertà didattica e di ricerca, fermo restando l'obbligo di adempiere ai propri doveri istituzionali. La valutazione della produttività delle attività didattiche e di ricerca è effettuata dai nuclei di valutazione interna di cui all'articolo 5, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, mediante la determinazione di parametri di riferimento relativi al rendimento degli studenti ed alle pubblicazioni di carattere scientifico; tali parametri sono determinati in conformità alle metodologie internazionali specifiche per ciascuna area culturale.
        2. I professori universitari sono collocati in pensione al termine dell'anno accademico in cui compiono settanta anni. E' abolito il fuoriruolo.
        3. Restano ferme le progressioni di carriera e le norme di riconoscimento dei precedenti servizi previste dalle norme vigenti, fatta salva l'abolizione del periodo di straordinariato, che è sostituito dalla verifica da parte del consiglio di facoltà al termine del quinquennio.
        4. Non è confermabile a tempo indefinito il professore che non abbia conseguito un punteggio superiore alla media nelle valutazioni effettuate nel quinquennio precedente dai nuclei di valutazione interna di cui al comma 1. Per i professori delle facoltà di medicina e chirurgia la valutazione di conferma comprende anche le eventuali osservazioni sull'attività assistenziale formulate dal direttore sanitario dell'azienda sanitaria locale od ospedaliera competente. Il presente comma non si applica ai professori universitari e ai ricercatori universitari e figure equiparate già in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, anche nel caso di progressioni di carriera.



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