XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1887
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Abbassamento del limite di età per l'imputabilità del
minore).
1. L'articolo 97 del codice penale è sostituito dal
seguente:
"Art. 97. - (Minore degli anni tredici)- Non è
imputabile chi nel momento in cui ha commesso il fatto, non
aveva compiuto i tredici anni".
2. Ogni riferimento normativo al limite di età di
quattordici anni, ai fini dell'imputabilità del minore, deve
intendersi sostituito con il limite di età di tredici anni.
Art. 2.
(Modifiche alle disposizioni sul processo penale a carico
di imputati minorenni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 settembre 1988, n. 448).
1. Il comma 3 dell'articolo 8 delle disposizioni sul
processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.
448, è sostituito dal seguente:
"3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano
altresì quando vi è ragione di ritenere che l'imputato sia
minore degli anni tredici".
2. L'articolo 26 delle disposizioni sul processo penale a
carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, è sostituito dal
seguente:
"Art. 26. - (Obbligo della immediata declaratoria
della non imputabilità) - 1. In ogni stato e grado del
procedimento il giudice, quando accerta che l'imputato è
minore degli anni tredici, pronuncia, anche di ufficio,
sentenza di non luogo a procedere trattandosi di persona non
imputabile".
Art. 3.
(Quantificazione della pena).
1. Al minore imputabile e capace di intendere e di volere
la pena è diminuita soltanto se, nel momento in cui ha
commesso il fatto, non aveva compiuto i sedici anni.
2. Ai fini dell'applicazione della pena e delle misure di
sicurezza, ogni riferimento normativo ai limiti di età di
quattordici anni e di diciotto anni deve intendersi sostituito
con il limite di età, rispettivamente, di tredici e di sedici
anni.
Art. 4.
(Disposizioni particolari relative ai minori).
1. Le disposizioni del codice penale, del codice di
procedura penale nonché di leggi speciali che, ai fini della
quantificazione delle sanzioni, dell'operatività di singoli
istituti processuali nonché dell'applicazione delle misure di
sicurezza, trovano applicazione nei confronti dei minorenni,
devono intendersi riferite ai soli minori degli anni
sedici.
Art. 5.
(Abbassamento del limite di età per l'esercizio del
diritto di querela e di remissione).
1. Ai fini dell'esercizio diretto del diritto di querela e
del diritto di remissione da parte del minore, il limite di
età è stabilito in tredici anni.
2. Ogni riferimento normativo al limite di età di
quattordici anni, ai fini dell'esercizio del diritto di
querela e del diritto di remissione, deve intendersi
sostituito con il limite di età di tredici anni.
Art. 6.
((Abbassamento del limite di età per l'ammonimento del
testimone minore).
1. Ai fini della sussistenza dell'obbligo di ammonimento
del testimone minore, il limite di età è stabilito in tredici
anni.
2. Ogni riferimento normativo al limite di età di
quattordici anni, ai fini dell'operatività dell'obbligo di
ammonimento del testimone, deve intendersi sostituito con il
limite di età di tredici anni.