XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1887




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Abbassamento del limite di età per l'imputabilità del
minore).

        1. L'articolo 97 del codice penale è sostituito dal seguente:

            "Art. 97. - (Minore degli anni tredici)- Non è imputabile chi nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i tredici anni".

        2. Ogni riferimento normativo al limite di età di quattordici anni, ai fini dell'imputabilità del minore, deve intendersi sostituito con il limite di età di tredici anni.


Art. 2.

(Modifiche alle disposizioni sul processo penale a carico
di imputati minorenni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 settembre 1988, n. 448).

        1. Il comma 3 dell'articolo 8 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, è sostituito dal seguente:

            "3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano altresì quando vi è ragione di ritenere che l'imputato sia minore degli anni tredici".

        2. L'articolo 26 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, è sostituito dal seguente:

            "Art. 26. - (Obbligo della immediata declaratoria della non imputabilità) - 1. In ogni stato e grado del procedimento il giudice, quando accerta che l'imputato è minore degli anni tredici, pronuncia, anche di ufficio, sentenza di non luogo a procedere trattandosi di persona non imputabile".


Art. 3.

(Quantificazione della pena).

        1. Al minore imputabile e capace di intendere e di volere la pena è diminuita soltanto se, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i sedici anni.
        2. Ai fini dell'applicazione della pena e delle misure di sicurezza, ogni riferimento normativo ai limiti di età di quattordici anni e di diciotto anni deve intendersi sostituito con il limite di età, rispettivamente, di tredici e di sedici anni.


Art. 4.

(Disposizioni particolari relative ai minori).

        1. Le disposizioni del codice penale, del codice di procedura penale nonché di leggi speciali che, ai fini della quantificazione delle sanzioni, dell'operatività di singoli istituti processuali nonché dell'applicazione delle misure di sicurezza, trovano applicazione nei confronti dei minorenni, devono intendersi riferite ai soli minori degli anni sedici.


Art. 5.

(Abbassamento del limite di età per l'esercizio del
diritto di querela e di remissione).

        1. Ai fini dell'esercizio diretto del diritto di querela e del diritto di remissione da parte del minore, il limite di età è stabilito in tredici anni.
        2. Ogni riferimento normativo al limite di età di quattordici anni, ai fini dell'esercizio del diritto di querela e del diritto di remissione, deve intendersi sostituito con il limite di età di tredici anni.

Art. 6.

((Abbassamento del limite di età per l'ammonimento del
testimone minore).

        1. Ai fini della sussistenza dell'obbligo di ammonimento del testimone minore, il limite di età è stabilito in tredici anni.
        2. Ogni riferimento normativo al limite di età di quattordici anni, ai fini dell'operatività dell'obbligo di ammonimento del testimone, deve intendersi sostituito con il limite di età di tredici anni.



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