XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1523
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. I contratti di franchising devono rispettare, a
pena di nullità, i princìpi contenuti nella presente legge.
2. Per franchising si intende un insieme di diritti
di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi,
denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità,
disegni, diritti d'autore, know-how o brevetti da
utilizzare per la rivendita di beni o per la prestazione di
servizi ad utilizzatori finali.
3. Per contratto di franchising si intende un
accordo con il quale un'impresa, affiliante, concede ad
un'altra, affiliata, dietro corrispettivo finanziario diretto
o indiretto, il diritto di sfruttare un franchising allo
scopo di commercializzare determinati tipi di beni e
servizi.
Art. 2.
1. Il franchising può essere dei seguenti tipi:
a) franchising di produzione, in cui
l'affiliante è un'impresa industriale che, al fine di
assicurare uno sbocco alla produzione, commercializza i propri
prodotti attraverso affiliati raggruppati sotto una comune
immagine di marca;
b) franchising di distribuzione, in cui
l'affiliante opera un assortimento di prodotti, che egli
seleziona presso fornitori e produttori esterni, che acquista
e inserisce nel proprio stock, mettendoli a disposizione
degli affiliati;
c) franchising di servizi, in cui l'affiliato
non vende alcun prodotto, ma fornisce la prestazione di
servizi concepiti, elaborati, messi a punto e sperimentati
dall'affiliante.
2. Non rientrano nell'ambito di applicazione della
presente legge il franchising industriale ed il
franchising di distribuzione all'ingrosso di
prodotti.
Art. 3.
1. Il contratto di franchising comprende, a pena di
nullità, gli obblighi connessi:
a) all'uso dell'immagine di marca dell'affiliante
da parte dell'affiliato;
b) alla comunicazione da parte dell'affiliante
all'affiliato di un know-how;
c) alla prestazione permanente, da parte
dell'affiliante all'affiliato, di una assistenza in campo
commerciale o tecnico per la durata dell'accordo.
2. L'insegna, la denominazione commerciale, gli elementi
decorativi interni ed esterni del punto di vendita o degli
automezzi, nel caso di franchising mobile, costituiscono
l'immagine di marca.
3. Per know-how si intende un patrimonio di
conoscenze pratiche non brevettate derivanti da esperienze e
da prove eseguite dall'affiliante. Tale patrimonio è:
a) segreto, ovvero non generalmente noto, né
facilmente accessibile e impossibile da ottenere al di fuori
dell'impresa affiliante;
b) sostanziale, ovvero comprendente conoscenze
importanti per la vendita di beni o per la prestazione di
servizi agli utilizzatori finali, in particolare per la
presentazione di beni a scopo di vendita, la loro
trasformazione per la prestazione di servizi, nonché i
rapporti con la clientela ed in materia di amministrazione e
di gestione finanziaria;
c) identificato, ovvero descritto in modo
sufficientemente comprensibile, tale da consentire di
verificare se corrisponde ai criteri di segretezza e di
sostanzialità; la descrizione del know-how può figurare
nell'accordo di franchising o in un documento
separato.
Art. 4.
1. L'affiliante, venti giorni prima della firma del
contratto, deve fornire all'affiliato un prospetto
illustrativo con le informazioni utili a valutare la
vantaggiosità dell'instaurazione del rapporto di
franchising.
2. Le informazioni di cui al comma 1 devono riguardare la
data di costituzione dell'impresa con una menzione delle fasi
principali del suo sviluppo; la titolarità di marchi,
brevetti, licenze; la situazione generale e locale del mercato
dei prodotti o dei servizi che costituiscono l'oggetto del
contratto e le prospettive di sviluppo di questo mercato; la
situazione economica dell'impresa come risulta dai bilanci
annuali degli ultimi due esercizi; la presentazione della rete
di franchising comprendente l'elenco delle imprese che
ne fanno parte con l'indicazione per ciascuna di esse del
sistema gestionale convenuto; il numero delle imprese che,
essendo legate alla rete con uno dei contratti della stessa
natura di quello la cui conclusione è prevista, hanno cessato
di fare parte della rete nel corso dell'anno precedente a
quello del rilascio del documento in questione, con la
precisazione se il contratto è venuto a scadenza o se è stato
risolto o annullato; l'indicazione della durata del contratto
proposto, delle condizioni di rinnovo, di risoluzione e di
cessione, come l'ambito di esclusiva. Il prospetto deve,
inoltre, precisare la natura e l'ammontare delle spese e degli
investimenti che si riferiscono all'immagine di marca che
l'affiliato deve impegnare prima di iniziare l'attività.
3. L'affiliato, entro il termine di cui al comma 1, deve
fornire all'affiliante un prospetto illustrativo contenente
informazioni sulla propria impresa; sulla propria solidità
economica; sulle conoscenze che egli ha del mercato e
sull'esperienza professionale nel settore; sulla disponibilità
di locali per l'attività oggetto del contratto con l'esatta
estensione degli stessi e la loro precisa ubicazione. Il
prospetto può contenere la formale richiesta di informazioni
all'affiliante sull'esistenza di eventuali procedimenti
giudiziari promossi negli ultimi tre anni nei confronti della
sua impresa da parte di affiliati o di terzi.
4. I prospetti previsti dal presente articolo
costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto di
franchising.
5. Qualora taluna delle parti abbia fornito false
informazioni, l'altra parte può chiedere l'annullamento del
contratto ai sensi dell'articolo 1439 del codice civile, a
condizione che le false informazioni siano state tali da
determinare la volontà della controparte alla conclusione del
contratto. In ogni caso la parte ingannata può chiedere il
risarcimento dell'eventuale danno subìto.
Art. 5.
1. Il contratto di franchising può essere a tempo
determinato o indeterminato.
2. Qualora il contratto sia a tempo determinato,
l'affiliante deve comunque garantire all'affiliato una durata
minima necessaria all'ammortamento dell'investimento e delle
spese sostenute. E' fatta salva l'ipotesi di risoluzione
anticipata per inadempimento di una delle parti.
3. Le parti, di comune accordo, possono condizionare la
durata del contratto al raggiungimento, entro un dato periodo,
di determinati obiettivi economici, purché siano ragionevoli e
fondati su esperienze precedenti adeguatamente documentate
dall'affiliante.
Art. 6.
1. Il contratto di franchising deve disciplinare
dettagliatamente i casi di scioglimento dello stesso.
2. A seguito di scioglimento del contratto, anticipato o
per scadenza del termine, l'affiliato ha diritto a restituire
all'affiliante le scorte di magazzino a condizione che esista
nel contratto una clausola che ne impone l'accumulo o che sia
limitativa della libertà di concorrenza; l'affiliato ha
altresì diritto a restituire all'affiliante i beni strumentali
utilizzati per l'esercizio dell'attività a condizione che gli
stessi non siano stati ancora ammortizzati o che, per
caratteristiche loro proprie o per espressa previsione
contrattuale, non possano essere riutilizzati dall'affiliato
per lo svolgimento di una attività diversa o similare.
3. Nei casi previsti dal comma 2 l'affiliante è obbligato
a pagare all'affiliato il relativo prezzo.
Art. 7.
1. Il contratto di franchising può prevedere una
limitazione della libertà di concorrenza a carico
dell'affiliato.
2. Sono vietate le clausole che precludono all'affiliato
la possibilità di esercitare un'attività analoga o similare a
quella dell'affiliante al di fuori dell'ambito territoriale
che in precedenza gli era stato attribuito in esclusiva.
3. In ogni caso sono vietate le clausole che limitano la
libertà di concorrenza per un periodo superiore a cinque
anni.
Art. 8.
1. Per quanto non previsto dalla presente legge si
applicano la disciplina sui contratti prevista dal codice
civile, la disciplina vigente in materia di diritti di
proprietà industriale ed intellettuale, la legge 10 ottobre
1990, n. 287, nonché il regolamento (CEE) n. 4087/88 della
Commissione, del 30 novembre 1988.