XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1267




        Onorevoli Colleghi! - Il codice civile, negli articoli da 1742 a 1753, tratta del contratto di agenzia e le relative norme sono applicate a tutte le attività socio-economiche nelle quali una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto di un'altra, in una determinata zona, la conclusione di specifici affari, dietro retribuzione.
        Abbiamo quindi le figure degli agenti di commercio, degli agenti di borsa, di assicurazione, teatrali, immobiliari e così via, cioè di persone che, nei più disparati campi, pongono professionalmente la loro attività a disposizione di una ditta, di una impresa, di una società, di terzi, per concludere determinati affari agendo da intermediari tra offerta e domanda, con la caratterizzazione di una attività esclusiva su zone territorialmente delimitate.
        Il codice civile, poi, quando tratta del contratto di assicurazione, all'articolo 1903 parla esplicitamente degli agenti di assicurazione, creando nella più vasta accezione dell'agente, quale previsto nella nozione del contratto di agenzia, una fattispecie più limitata, con connotazioni proprie, in quanto la procura concessa dal preponente - che va resa pubblica nelle forme di legge - li può abilitare non solo allo svolgimento degli atti e delle attività necessarie alla conclusione del contratto ma anche a modificare o risolvere i contratti conclusi.
        Da questo punto di vista gli agenti di assicurazione assumono dei poteri ben maggiori di un comune agente. Infatti, mentre questi ultimi possono soltanto "promuovere" la conclusione di contratti per conto di un terzo, l'agente di assicurazione può, dopo aver "promosso" l'affare, assumersi anche la responsabilità di modificare i termini del contratto arrivando sino alla sua risoluzione, naturalmente sempre che il preponente con specifica procura gli abbia riconosciuto gli adeguati poteri, cosa che regolarmente avviene.
        Inoltre, l'altro elemento caratterizzante la figura dell'agente di assicurazione è quello che emerge dalla norma del secondo comma dell'articolo 1903 per cui l'agente può attivamente o passivamente essere parte in un giudizio, in nome dell'assicuratore, quando vi siano contestazioni con l'assicurato in merito agli obblighi reciprocamente assunti con la firma della polizza.
        Di fronte a questa situazione di diritto e di fatto che scolpisce una figura dell'agente di assicurazione nettamente differenziata da quella dell'"agente" genericamente inteso, ci è sembrato di rilevare una carenza di norme a tutela dei più ampi poteri e delle connaturate responsabilità che confluiscono nell'agente di assicurazione.
        E' indiscutibile che base del contratto d'agenzia è il diritto dell'esclusiva inteso sia come divieto per il preponente di avvalersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona per lo stesso ramo di attività, sia come divieto per l'agente di assumere nella stessa zona l'incarico di trattare lo stesso tipo di affari in nome di più imprese concorrenti fra loro.
        Fissato questo principio fondamentale, quando scendiamo all'analisi di quanto di fatto avviene nel campo assicurativo vediamo che, mentre gli agenti di assicurazione rispettano rigorosamente il dovere di trattare gli affari a vantaggio di una singola compagnia, non altrettanto avviene per la compagnia di assicurazione che - specie per gli affari più importanti - tratta direttamente con il terzo, sempre all'insaputa dell'agente.
        Per essere più chiari tentiamo un esempio: una impresa industriale con sede a Milano, per coprire i rischi di un proprio stabilimento a Bari, tratta direttamente con la direzione generale di una compagnia di assicurazioni con sede a Torino, che travalicando il diritto di esclusiva dell'agente di Bari promuove e conclude in proprio l'affare.
        L'agente per la Puglia della compagnia di assicurazione, al limite, ignorerà che la compagnia da lui territorialmente rappresentata sta trattando la copertura di un rischio ubicato nella propria zona di esclusiva, ma certamente non ignorerà, una volta ricevuta la polizza per la gestione, di essere stato estromesso dall'affare perdendo provvigioni ed eventuali interessenze.
        Questo fenomeno, purtroppo, nel campo assicurativo si sta sempre più generalizzando sia con la gestione diretta di assicurazioni da parte dei dipendenti delle imprese, che si creano un personale portafoglio, sia con la creazione presso le direzioni generali delle compagnie delle cosiddette "agenzie di direzione" che acquisiscono e gestiscono direttamente le polizze; sia con la istituzione di "gestioni in economia" che acquisendo direttamente degli affari e gestendo le polizze diventano praticamente sedi periferiche delle compagnie stesse. Per completare il quadro non va ignorata l'attività dei brokers e in tutti questi casi l'agente, che dovrebbe gestire il rischio coperto dalla polizza perché ubicato nella sua zona, malgrado il conclamato diritto di esclusiva non si vedrà riconosciuta alcuna provvigione o interessenza.
        Per ovviare a questa situazione riteniamo opportuno integrare le norme del contratto di assicurazione come attualmente previste dal codice civile inserendo dopo l'articolo 1903 l'articolo 1903-bis.
        Con questo nuovo articolo, richiamiamo le norme contenute nel primo e secondo comma dell'articolo 1748, ed aggiungiamo - forse ad abundantiam dal punto di vista tecnico-giuridico ma opportunamente di fronte alla realtà di fatto - che per tutti gli affari, anche se conclusi direttamente o indirettamente dal preponente, le provvigioni e, quando del caso le interessenze, sono sempre dovute all'agente che ha competenza esclusiva nella zona in cui è ubicato il rischio.
        In tal modo, la figura dell'agente, elemento insostituibile nella struttura delle compagnie di assicurazione, viene giustamente tutelata con un preciso richiamo alla compagnia stessa a non avvalersi di un istituto del codice civile solo per la parte da cui essa trae benefìci ed utili, ma obbligandola a rispettare sotto ogni aspetto la figura giuridica dei suoi più preziosi collaboratori, riconoscendo la validità di quei diritti che il legislatore ineccepibilmente ha garantito all'agente e che con una capziosa se non anche furbastra interpretazione dell'articolo 1748 si tende a sottrargli.
        Onorevoli colleghi, il problema della revisione del contratto di assicurazione già più volte è stato oggetto di dibattiti in questa Camera. Tutti noi siamo convinti che molte norme siano ormai superate, molte insufficienti, altre particolarmente onerose ma, prima di affrontare il problema nella sua complessa globalità, abbiamo ritenuto necessario elaborare questa proposta di legge, su una questione tecnicamente limitata, la cui soluzione, però, con il vostro voto favorevole, darà il metro e la indicazione della necessità di rivedere profondamente l'attuale normativa del contratto di assicurazione.




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