XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 1186 - 774 - 1954 - 2010 - 2221-A-bis
Onorevoli Colleghi! - Nel quadro delle controriforme della
scuola proposte dall'attuale maggioranza governativa di
particolare rilievo ci sembra quella che, assai
significativamente a nostro avviso, si richiama unicamente al
governo delle istituzioni scolastiche, omettendo ogni
riferimento alla partecipazione e alla collegialità.
In effetti, al di là di marginali e confuse mascherature,
il progetto di legge approvato dalla settima Commissione
riporta la scuola italiana a prima del 1974, cioè a prima dei
"decreti delegati".
Con esso viene cancellata di un solo colpo, come un fatto
esclusivamente negativo, l'esperienza, sicuramente complessa e
contraddittoria, della partecipazione democratica di genitori
studenti ed operatori scolastici al governo della scuola, per
affermare in sua vece, in forme autoritarie mai sperimentate
in precedenza, una gestione burocratica e verticistica del
processo educativo.
Un processo che per sua natura postula la partecipazione e
la collegialità viene isterilito e ingessato in forme e in
procedure affidate alla responsabilità del dirigente
scolastico, il quale oltre ad assicurare, in base alle
disposizioni legislative vigenti, la gestione unitaria
dell'istituzione, la sua legale rappresentanza è responsabile
della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei
risultati del servizio ed infine è anche titolare della
contrattazione sindacale a livello di istituto. Con la
proposta della destra si propone che esso presieda
contemporaneamente al consiglio della scuola e al collegio dei
docenti!
Poiché il rigurgito autoritario non conosce limiti, si
riduce ad una finzione il Consiglio della scuola, con
l'esclusione degli ATA, e riducendo ad un simulacro la
partecipazione di genitori ed alunni.
Si espungono di fatto gli organi di rappresentanza dei
genitori e degli studenti, che potranno essere riproposti non
in virtù della loro previsione di legge, ma solo se le scuole
(i loro regolamenti approvati a maggioranza semplice dei
partecipanti!) lo riterranno opportuno!
In questo quadro appare puramente strumentale e diversiva
la polemica che si è aperta nella destra sulla maggioranza
affidata alle componenti esterne del consiglio. Infatti in
quell'organismo per come così è stato congegnato - presieduto,
attivato, riassunto e rappresentato dal Dirigente scolastico -
la rappresentanza dei genitori e degli studenti risulta
totalmente svuotata.
Nessun ruolo viene assegnato agli studenti che non vengono
riconosciuti neppure come utenti! Si tratta di un ruolo che
evidentemente dovranno conquistare con le loro lotte a
cominciare da quella per la difesa e per l'applicazione del
loro Statuto di cui si vuole iniziare una pesante opera di
svuotamento.
Il dirigente viene indicato come titolare di funzioni di
indirizzo e di programmazione e contemporaneamente di quelle
di gestione e di coordinamento. Il progetto governativo
respinge in tal modo l'esigenza, universalmente avvertita, di
distinguere e separare le funzioni prospettando la più
sfrenata sovrapposizione delle medesime ed evocando in tal
modo scenari di incredibile conflittualità nelle scuole.
Noi non sappiamo come prenderanno i dirigenti scolastici
la prospettazione del loro nuovo profilo professionale, che di
fatto impedisce loro di esercitare una funzione di sintesi tra
committenza nazionale e committenza locale. Sappiamo che tra
di loro ci sono state forme di insofferenza per la
partecipazione democratica di genitori e studenti e per il
riconoscimento del ruolo autonomo dei docenti, ma sappiamo
anche che la maggioranza apprezza il significato e il ruolo
della partecipazione democratica come condizione unica per un
governo efficace della complessità che caratterizza il
funzionamento di ogni scuola. Sappiamo anche che molti hanno
serie conoscenze in materia di organizzazione del lavoro, e
conoscono le applicazioni alla scuola delle teorie della
qualità totale e sanno che certe forme di autoritarismo sono
destinate a suscitare ingovernabilità e conflitti devastanti e
quindi la più totale inefficienza. Ma probabilmente è proprio
questo che persegue l'attuale governo: un attacco, anche per
questa via, al funzionamento della scuola pubblica e un aiuto
alle spinte per la sua privatizzazione.
Con la nostra proposta di legge, avendo la maggioranza in
Commissione respinto ogni ipotesi di modifica, rispetto a
questa frenesia di restaurazione di un vecchio regime, che mai
nel dopoguerra era stato così autoritario, riproponiamo una
organica riforma della democrazia scolastica coerente con le
esigenze della recente autonomia e con la necessità di
rafforzamento del sistema pubblico dell'istruzione.
La nostra proposta è rivolta innanzitutto al paese e alla
scuola, e vuole significare che l'alternativa alla
sopraffazione della vita democratica delle istituzioni
scolastiche è possibile ed è presente.
Essa a partire dal dibattito che svolgeremo in questa Aula
dovrà crescere , dovrà essere discussa nelle scuole e dovrà
affermarsi domani nel governo del Paese.
Il testo che si sottopone all'esame della Camera dei
deputati contiene le disposizioni relative agli organi
collegiali per le istituzioni scolastiche dotate di
personalità giuridica e di autonomia.
Molti principi in esso contenuti potranno essere utilmente
utilizzati nella definizione dei Regolamenti a livello delle
singole scuole.
Le norme che proponiamo sostituiscono le disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 1974 e sono
orientate dall'articolo 117 della Costituzione.
L'obiettivo è quello di attribuire funzioni, poteri e
responsabilità ad organi non monocratici, che mettano in grado
le istituzioni scolastiche di esercitare, nell'ambito del
sistema nazionale pubblico dell'istruzione, l'autonomia
amministrativa, didattica, organizzativa, di ricerca e di
sviluppo prevista dall'articolo 21 della legge 15 marzo 1997,
n. 59.
Si ricorda che le norme generali contenute nell'articolo
21, commi 3 e 5, hanno già trovato attuazione nel regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno
1998, n. 233, recante norme per il dimensionamento ottimale
delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli
organici funzionali dei singoli istituti, e nel regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999,
n. 275, in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche.
Si tratta di importanti punti di riferimento normativi che la
proposta governativa ignora e aggredisce al tempo stesso.
La nostra proposta si inserisce entro un disegno di
profonda riforma del sistema scolastico, che si collega
inoltre al decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, sulla
dirigenza scolastica, ed al decreto legislativo 30 giugno
1999, n. 233, sulla riforma degli organi collegiali
territoriali della scuola di recente congelati da un decreto
legge governativo. Ciò dopo che il governo si era assunto la
grave responsabilità istituzionale, non nuova perché già
espressa in occasione dei cicli, di non dare loro
attuazione.
L'analisi dell'OCSE, compiuta per valutare l'insieme delle
riforme avviate nel sistema scolastico italiano, mette in
risalto la necessità di garantire, nel nostro Paese, un
processo di cooperazione fra tutte le componenti della scuola
(dagli insegnanti al dirigente scolastico, dai genitori agli
studenti), anche per affrontare le possibili situazioni di
conflitto attraverso un processo decisionale democratico che
permetta di risolverle nell'interesse degli studenti e della
scuola.
D'altronde l'esercizio dell'autonomia scolastica previsto
dall'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, richiede
una legge che attribuisca funzioni, poteri, responsabilità
agli organi dell'ente autonomo. E', quindi, necessario
compiere alcune scelte, valide per tutto il territorio
nazionale e previste in norme di carattere generale.
Nell'ambito di tali scelte, le singole istituzioni avranno
ampio spazio per esercitare la propria autonomia, discutendo e
votando l'apposito regolamento. Il testo della maggioranza
tradisce tal esigenza perché spazzando via tutta l'esperienza
della partecipazione affida ad una improbabile attività
regolamentatrice delle scuole anche materie che per loro
natura non possono che avere una valenza nazionale. Ad esempio
è possibile che in alcune scuole esista il comitato dei
genitori ed in alcune altre no? Oppure che in alcune scuole
gli studenti possano ricorrere contro i provvedimenti
disciplinari ed in altre no? Solo alcuni esempi per dimostrare
l'assurdità delle scelte della destra.
Nella nostra proposta, l'articolo 1 stabilisce, in
attuazione delle norme generali che regolano il sistema
nazionale di istruzione ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione, l'oggetto di applicazione delle norme, recepisce
il principio della cooperazione fra le varie componenti nel
rispetto delle differenziate esigenze formative e della
conseguita autonomia.
L'articolo 2 elenca gli organi delle istituzioni
scolastiche, fissa il principio della separazione fra le
funzioni di indirizzo e di controllo, da un lato, e le
funzioni di gestione, dall'altro. Si tratta di un principio
già previsto dalla normativa generale relativa
all'organizzazione della pubblica amministrazione. Non è
inopportuno ricordare, a tale proposito, che il decreto
legislativo n. 165 del 2001 attribuisce le funzioni di
indirizzo e di controllo agli organi di natura politica e le
funzioni di gestione ai dirigenti. A tale riguardo il testo
governativo è solo foriero di disastrose conseguenze.
L'articolo 3 disciplina le competenze dell'organo di
indirizzo e controllo, per eccellenza, il consiglio
dell'istituzione, e l'articolo 4 ne stabilisce la composizione
e la durata.
L'articolo 5 riguarda l'organo tecnico e professionale con
competenze generali in materia didattica, il collegio dei
docenti. Sono previste forme di articolazione, che ne
garantiscano il funzionamento rispetto alle fondamentali
competenze di natura disciplinare, di programmazione didattica
e di valutazione.
L'articolo 6 prevede gli organi di programmazione
didattico-educativa e di valutazione. Il doveroso riferimento
alla classe non deve, però, far dimenticare che nuove modalità
di lavoro vengono offerte alle scuole proprio in virtù
dell'autonomia didattica e organizzativa. Pertanto, in tale
materia è stato previsto un ampio spazio di intervento al
regolamento dell'istituzione.
L'articolo 7 garantisce la costituzione di organismi di
partecipazione dei genitori e degli studenti, lasciando le
scelte delle forme e delle modalità al regolamento di
istituto; ribadisce il diritto di riunione e di assemblea per
gli studenti stabilito dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, ed estende
tale diritto ai genitori.
L'articolo 8 disciplina la funzione di verifica e di
valutazione del collegio dei docenti per l'attività didattica;
prevede, altresì, la costituzione di un'apposita commissione
per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del
servizio scolastico.
L'articolo 9 stabilisce le modalità di adozione e modifica
del regolamento dell'istituzione.
Si prevede per le decisioni la maggioranza dei componenti
dell'organismo. La cosa è ignorata nel testo della maggioranza
ove una qualsiasi maggioranza dei partecipanti alla riunione
può assumere decisioni in materia
L'articolo 10 contiene le disposizioni abrogative e
l'indicazione di una delega per le necessarie modifiche al
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297.
Piera CAPITELLI,
Relatore di minoranza