XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1183
Onorevoli Colleghi! - Il nuovo ordinamento processuale
penale ha confermato la tradizionale struttura del regime
delle impugnazioni ed ha previsto tre gradi di giudizio; due
di merito ed il terzo di legittimità, riservato alla Corte di
Cassazione.
L'articolo 606 del codice di procedura penale indica i
casi di ricorso ed, al comma 3, prevede l'inammissibilità del
ricorso proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla
legge.
Benché la legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, abbia
dedicato al giudizio innanzi alla Corte di cassazione soltanto
le direttive n. 89 e 95 del comma 1 dell'articolo 2, senza
particolari specificazioni, così da rendere evidente
l'intenzione di non introdurre innovazioni radicali rispetto
al vecchio sistema, la nuova normativa, attraverso la
ridefinizione dei casi di ricorso ha profondamente innovato la
materia.
Infatti con le disposizioni dell'articolo 606 del codice
di procedura penale, si puntualizzano i casi di ricorso e si
pongono alla giurisdizione di legittimità ingiusti limiti,
resi ancora più angusti dall'interpretazione della norma.
Il comma 1, lettera e), dell'articolo 606 consente
la denunzia del vizio di mancanza o manifesta illogicità della
motivazione solo "quando il vizio risulta dal testo del
provvedimento impugnato". Il legislatore ha quindi respinto
l'opinione di coloro che intendevano impedire il controllo di
legittimità sulla motivazione ed ha invece ritenuto (vedi la
relazione al progetto preliminare del codice di procedura
penale) "fortemente rischioso amputare la giurisdizione della
possibilità di esercitare un sindacato finale su motivazioni
in cui si traggano conclusioni prive di giustificazione o
incompatibili con le premesse ovvero si adottino massime di
esperienza contrastanti con il senso comune e con i limiti di
una plausibile opinabilità di apprezzamento".
Il vizio di motivazione resta quindi tra i motivi di
ricorso ma tanto limitato da essere svuotato di significato in
quanto è precluso ogni riscontro della motivazione con i fatti
e con le circostanze oggetto del giudizio od oggetto della
prova.
La norma non ha esplicato la funzione "calmieratrice" che
molti si attendevano; ha soltanto reso pressoché impossibile
il pur ineliminabile controllo sulla motivazione.
Infatti, mentre la "mancanza di motivazione" si traduce
nella sola ipotesi (difficilmente realizzabile) di un
provvedimento assolutamente privo di motivazione, la
"illogicità della motivazione" risultante dal testo del
provvedimento, impedisce ogni disamina degli atti processuali,
anche al solo fine di verificare l'esistenza del vizio
denunciato. In sostanza il controllo di legittimità sulla
motivazione si traduce in una verifica meramente formale volta
ad accertare solamente se la massima di esperienza adottata
dal giudice di merito ed il canone di ragionamento siano
idonei a stabilire la verità; il che impedisce di rilevare
errori nell'accertamento del dato di fatto e
nell'interpretazione delle risultanze processuali nel caso in
cui la motivazione sia apparentemente corretta, ma nei fatti
incompatibile con gli elementi acquisiti al processo.
E' quindi possibile, essendo impedito al giudice di
legittimità di controllare i fatti, che il giudice del merito
si sottragga ad ogni sindacato semplicemente ammettendo un
fatto manifestamente escluso dagli atti ovvero escludendo un
fatto manifestamente risultante dagli stessi.
Tale situazione è resa più grave dall'affermarsi di un
contrasto giurisprudenziale, tra diverse sezioni ed
all'interno della stessa sezione della Corte di Cassazione.
Ciò determina una grave situazione di ingiustizia giacché in
alcuni casi la Corte di Cassazione rifiuta - sulla base della
lettura testuale della norma - di prendere in considerazione e
d'affermare l'ammissibilità del ricorso che denunci la
mancanza od illogicità della motivazione con riferimento agli
atti del procedimento, mentre in altri casi procede a tale
disamina.
La presente proposta di legge intende rimediare a tali
distorsioni, che si traducono in palesi ingiustizie ed in
possibili errori, riproponendo la mancanza od illogicità della
motivazione quale vizio denunziabile in sede di legittimità
anche se non riscontrabile dal solo testo del provvedimento
impugnato ma verificabile con il riscontro degli atti
acquisiti.