XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1125




        Onorevoli Colleghi! - L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ha provveduto a cedere i crediti contributivi contabilizzati sino all'anno 1999 ad una società appositamente costituita, la SCCI Spa (Società di cartolarizzazione dei crediti INPS), ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 448 del 1998, e successive modificazioni. Nell'ambito di questa operazione, l'istituto previdenziale ha completato la compilazione dell'elenco dei crediti ceduti per l'area agricola, che è stato consegnato alla società di cartolarizzazione. Gli estratti conto delle aziende agricole, sulla cui base l'INPS ha predisposto gli elenchi, contengono inesattezze ed errori, non essendo mai aggiornati in relazione ad eventi sopravvenuti, quali, ad esempi, i condoni e gli sgravi per avversità atmosferiche, che hanno inciso in modo consistente sul carico contributivo.
        Per questi motivi rischia di rientrare nell'ambito dell'operazione di cessione, e quindi nella conseguente riscossione esattoriale, anche un numero particolarmente rilevante di crediti inesistenti perché relativi a somme già pagate o comunque non dovute. In effetti ciò è avvenuto con la consegna delle cartelle che è iniziata già dai primi mesi del 2001.
        Il sistema di riscossione dei crediti ceduti, che avviene tramite cartelle esattoriali immediatamente esecutive e non precedute da alcun avviso bonario di pagamento, può mettere in gravissime difficoltà le aziende agricole interessate, mentre gli agricoltori, per fare valere i loro diritti e contestare l'illegittima pretesa, sono costretti a ricorrere al giudice del lavoro e a chiedere la sospensione dell'esecuzione, rimessa alla discrezionalità del magistrato.
        Questa situazione ha innescato, come già denunciato da Confagricoltura, una sorta di "cartelle pazze" agricole, con tutte le conseguenze del caso a livello di contenzioso giudiziario e di immagine per l'INPS.
        Con la presente iniziativa legislativa si intende, pertanto, evitare che nell'operazione di cessione dei crediti vantati dall'INPS per l'area agricola siano ricompresi anche contributi inesistenti, in quanto già pagati o comunque non dovuti, attraverso una norma che esclude dall'applicazione dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, i crediti contributivi vantati dall'INPS nei confronti delle aziende agricole.




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