XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1125
Onorevoli Colleghi! - L'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) ha provveduto a cedere i crediti
contributivi contabilizzati sino all'anno 1999 ad una società
appositamente costituita, la SCCI Spa (Società di
cartolarizzazione dei crediti INPS), ai sensi dell'articolo 13
della legge n. 448 del 1998, e successive modificazioni.
Nell'ambito di questa operazione, l'istituto previdenziale ha
completato la compilazione dell'elenco dei crediti ceduti per
l'area agricola, che è stato consegnato alla società di
cartolarizzazione. Gli estratti conto delle aziende agricole,
sulla cui base l'INPS ha predisposto gli elenchi, contengono
inesattezze ed errori, non essendo mai aggiornati in relazione
ad eventi sopravvenuti, quali, ad esempi, i condoni e gli
sgravi per avversità atmosferiche, che hanno inciso in modo
consistente sul carico contributivo.
Per questi motivi rischia di rientrare nell'ambito
dell'operazione di cessione, e quindi nella conseguente
riscossione esattoriale, anche un numero particolarmente
rilevante di crediti inesistenti perché relativi a somme già
pagate o comunque non dovute. In effetti ciò è avvenuto con la
consegna delle cartelle che è iniziata già dai primi mesi del
2001.
Il sistema di riscossione dei crediti ceduti, che avviene
tramite cartelle esattoriali immediatamente esecutive e non
precedute da alcun avviso bonario di pagamento, può mettere in
gravissime difficoltà le aziende agricole interessate, mentre
gli agricoltori, per fare valere i loro diritti e contestare
l'illegittima pretesa, sono costretti a ricorrere al giudice
del lavoro e a chiedere la sospensione dell'esecuzione,
rimessa alla discrezionalità del magistrato.
Questa situazione ha innescato, come già denunciato da
Confagricoltura, una sorta di "cartelle pazze" agricole, con
tutte le conseguenze del caso a livello di contenzioso
giudiziario e di immagine per l'INPS.
Con la presente iniziativa legislativa si intende,
pertanto, evitare che nell'operazione di cessione dei crediti
vantati dall'INPS per l'area agricola siano ricompresi anche
contributi inesistenti, in quanto già pagati o comunque non
dovuti, attraverso una norma che esclude dall'applicazione
dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, i
crediti contributivi vantati dall'INPS nei confronti delle
aziende agricole.