XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1489
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 600-bis, primo comma, del codice
penale, le parole: "da sei a dodici anni" sono sostituite
dalle seguenti: "da dieci a diciotto anni" e le parole: "da
lire trenta milioni a lire trecento milioni" sono sostituite
dalle seguenti: "da lire settanta milioni a lire settecento
milioni".
Art. 2.
1. All'articolo 600-ter del codice penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: "da sei a dodici
anni" sono sostituite dalle seguenti: "da otto a quindici
anni" e le parole: "da lire cinquanta milioni a lire
cinquecento milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da lire
sessanta milioni a lire seicento milioni";
b) al terzo comma, le parole: "da uno a cinque
anni" sono sostituite dalle seguenti: "da due a sei anni";
c) al quarto comma, le parole: "fino a tre anni" e
"da lire tre milioni a lire dieci milioni" sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: "da uno a cinque anni" e "da
lire cinque milioni a lire cinquanta milioni".
Art. 3.
1. All'articolo 600-quater del codice penale, le
parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "sei anni"
e le parole: "tre milioni" sono sostituite dalle seguenti:
"dieci milioni".
Art. 4.
1. All'articolo 600-quinquies del codice penale, le
parole: "da sei a dodici anni" sono sostituite dalle seguenti:
"da dieci a quindici anni" e le parole: "da lire trenta
milioni a lire trecento milioni" sono sostituite dalle
seguenti: "dal lire cinquanta milioni a lire quattrocento
milioni".
Art. 5.
1. All'articolo 600-septies del codice penale sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Nel caso di condanna per i delitti previsti dagli
articoli 600-ter, 600-quater e 600-quinquies
è sempre disposta l'interdizione informatica del soggetto, con
il divieto di disporre di una linea telefonica.
Nel caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli
600-bis, 600-ter, 600-quater,
600-quinquies e 600-octies, quando i fatti si
siano verificati in ambito familiare, deve essere disposto
l'allontanamento immediato dello stesso condannato
dall'abitazione familiare".
Art. 6.
1. Dopo l'articolo 600-septies del codice penale è
inserito il seguente:
"Art. 600-octies.- (Molestie a sfondo sessuale).
- Chiunque, in qualsiasi luogo, pubblico o privato, ovvero
con scritti, con il mezzo del telefono o per via telematica,
reca ad un minore molestie a sfondo sessuale è punito con la
reclusione da uno a cinque anni.
La pena è aumentata se il fatto è commesso:
1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni
quattordici;
2) da un ascendente o dal di lui convivente, dal tutore,
ovvero da altra persona cui il minore sia affidato per ragioni
di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di
custodia".
Art. 7.
1. Dopo l'articolo 221 del codice penale è inserito il
seguente:
"Art. 221-bis.- (Pedofili). - I condannati
alla reclusione per i reati di cui agli articoli
600-ter, 600-quater, 600-quinquies e
600-octies sono ricoverati in una casa di cura e di
custodia per essere sottoposti ad un idoneo trattamento
sanitario.
Se la pena inflitta è inferiore ai tre anni di reclusione,
al ricovero in casa di cura e di custodia può essere
sostituita la libertà vigilata.
Il ricovero ha luogo i sezioni speciali ed ha una durata
minima di un anno".
Art. 8.
1. Chiunque diffonda immagini da siti telematici
riguardanti lo sfruttamento della prostituzione minorile è
punito ai sensi dell'articolo 600-bis del codice
penale.
Art. 9.
1. Dopo l'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975,
n. 354, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
"Art. 4-ter.- (Divieto assoluto di concessione
di benefici).- 1. I condannati per taluno dei reati
previsti dalla legge 3 agosto 1998, n. 269, e dell'articolo
600-octies del codice penale sono esclusi dalla
concessione dei benefici stabiliti dalla presente legge".
Art. 10.
1. Per i reati previsti dalla legge 3 agosto 1998, n. 269,
e dell'articolo 600-octies del codice penale si procede
con giudizio direttissimo.
Art. 11.
1. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 380 del
codice di procedura penale le parole: "commi primo e secondo,"
sono soppresse, e dopo le parole: "articolo
600-quinqies" sono inserite le seguenti: "e delitto di
molestie sessuali previsto dall'articolo 600-octies".