XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1489




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 600-bis, primo comma, del codice penale, le parole: "da sei a dodici anni" sono sostituite dalle seguenti: "da dieci a diciotto anni" e le parole: "da lire trenta milioni a lire trecento milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da lire settanta milioni a lire settecento milioni".


Art. 2.

        1. All'articolo 600-ter del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo comma, le parole: "da sei a dodici anni" sono sostituite dalle seguenti: "da otto a quindici anni" e le parole: "da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da lire sessanta milioni a lire seicento milioni";

            b) al terzo comma, le parole: "da uno a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "da due a sei anni";

            c) al quarto comma, le parole: "fino a tre anni" e "da lire tre milioni a lire dieci milioni" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "da uno a cinque anni" e "da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni".


Art. 3.

        1. All'articolo 600-quater del codice penale, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "sei anni" e le parole: "tre milioni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci milioni".


Art. 4.

        1. All'articolo 600-quinquies del codice penale, le parole: "da sei a dodici anni" sono sostituite dalle seguenti: "da dieci a quindici anni" e le parole: "da lire trenta milioni a lire trecento milioni" sono sostituite dalle seguenti: "dal lire cinquanta milioni a lire quattrocento milioni".


Art. 5.

        1. All'articolo 600-septies del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

            "Nel caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli 600-ter, 600-quater e 600-quinquies è sempre disposta l'interdizione informatica del soggetto, con il divieto di disporre di una linea telefonica.
        Nel caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 600-octies, quando i fatti si siano verificati in ambito familiare, deve essere disposto l'allontanamento immediato dello stesso condannato dall'abitazione familiare".


Art. 6.

        1. Dopo l'articolo 600-septies del codice penale è inserito il seguente:

        "Art. 600-octies.- (Molestie a sfondo sessuale). - Chiunque, in qualsiasi luogo, pubblico o privato, ovvero con scritti, con il mezzo del telefono o per via telematica, reca ad un minore molestie a sfondo sessuale è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

        La pena è aumentata se il fatto è commesso:

            1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;

            2) da un ascendente o dal di lui convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore sia affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia".


Art. 7.

        1. Dopo l'articolo 221 del codice penale è inserito il seguente:

        "Art. 221-bis.- (Pedofili). - I condannati alla reclusione per i reati di cui agli articoli 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 600-octies sono ricoverati in una casa di cura e di custodia per essere sottoposti ad un idoneo trattamento sanitario.
        Se la pena inflitta è inferiore ai tre anni di reclusione, al ricovero in casa di cura e di custodia può essere sostituita la libertà vigilata.
        Il ricovero ha luogo i sezioni speciali ed ha una durata minima di un anno".


Art. 8.

        1. Chiunque diffonda immagini da siti telematici riguardanti lo sfruttamento della prostituzione minorile è punito ai sensi dell'articolo 600-bis del codice penale.


Art. 9.

        1. Dopo l'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

        "Art. 4-ter.- (Divieto assoluto di concessione di benefici).- 1. I condannati per taluno dei reati previsti dalla legge 3 agosto 1998, n. 269, e dell'articolo 600-octies del codice penale sono esclusi dalla concessione dei benefici stabiliti dalla presente legge".


Art. 10.

        1. Per i reati previsti dalla legge 3 agosto 1998, n. 269, e dell'articolo 600-octies del codice penale si procede con giudizio direttissimo.


Art. 11.

        1. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale le parole: "commi primo e secondo," sono soppresse, e dopo le parole: "articolo 600-quinqies" sono inserite le seguenti: "e delitto di molestie sessuali previsto dall'articolo 600-octies".



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