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1. L'articolo 600 del
codice penale è sostituito
dal seguente: |
Identico. |
"Art. 600. -
(Riduzione o mantenimento
in schiavitù o in
servitù).- Chiunque
esercita su una persona
poteri corrispondenti a
quelli del diritto di
proprietà ovvero chiunque
riduce o mantiene una persona
in uno stato di soggezione
continuativa, costringendola
a prestazioni lavorative o
sessuali ovvero
all'accattonaggio o comunque
a prestazioni che ne
comportino lo sfruttamento, è
punito con la reclusione da
otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi". |
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1. L'articolo 601
del codice penale è
sostituito dal
seguente: |
Identico. |
"Art. 601. - (Tratta di persone). - Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo |
600 ovvero, al fine di
commettere i delitti di cui
al primo comma del
medesimo articolo, la induce
mediante inganno o la
costringe mediante violenza,
minaccia, abuso di autorità o
approfittamento di una
situazione di inferiorità
fisica o psichica o di una
situazione di necessità, o
mediante promessa o dazione
di somme di denaro o di altri
vantaggi alla persona che su
di essa ha autorità, a fare
ingresso o a soggiornare o a
uscire dal territorio dello
Stato o a trasferirsi al suo
interno, è punito con la
reclusione da otto a venti
anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi". |
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1. L'articolo 602 del
codice penale è sostituito
dal seguente: |
Identico. |
"Art. 602. - (Acquisto
e alienazione di schiavi).
- Chiunque, fuori dei casi
indicati nell'articolo
601, acquista o aliena
o cede una persona che si
trova in una delle
condizioni di cui
all'articolo 600 è punito
con la reclusione da otto a
venti anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi". |
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1. Dopo il quinto
comma dell'articolo 416 del
codice penale è aggiunto il
seguente: |
Identico. |
"Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli |
600, 601 e 602, si
applica la reclusione da
cinque a quindici anni nei
casi previsti dal primo comma
e da quattro a nove anni nei
casi previsti dal secondo
comma". |
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1. Dopo l'articolo
25-quater del decreto
legislativo 8 giugno 2001,
n.231, è inserito il
seguente: |
Identico. |
"Art. 25-quinquies.
- (Delitti contro la
personalità individuale). -
1. In relazione alla
commissione dei delitti
previsti dalla sezione I del
capo III del titolo XII del
libro II del codice penale si
applicano all'ente le
seguenti sanzioni
pecuniarie: a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote; b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote; c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3". |
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1. Al codice di
procedura penale sono
apportate le seguenti
modificazioni: |
1. Identico: |
a) all'articolo
5, comma 1, lettera b),
le parole: ", 600, 601 e
602" sono soppresse; |
a) identica; |
b) all'articolo
51, comma 3-bis, dopo
le parole: "di cui agli
articoli" sono inserite le
seguenti: "416, sesto
comma,"; |
b) all'articolo
51, comma 3-bis, dopo
le parole: "di cui agli
articoli" sono inserite le
seguenti: "416, sesto
comma, 600, 601,
602,"; |
c) all'articolo
407, comma 2, lettera
a), nel numero
7-bis), sono inserite
dopo le parole: "dagli
articoli" la seguente: "600,"
e dopo la parola: "601," la
seguente: "602,". |
c) identica. |
2. Le disposizioni
previste nelle lettere
b) e c) del comma
1 non si applicano ai fini di
cui all'articolo 9, comma 2,
del decreto-legge 15 gennaio
1991, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15
marzo 1991, n. 82, e
successive
modificazioni. |
Soppresso. |
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1. All'articolo 7,
primo comma, della legge 31
maggio 1965, n.575, e
successive modificazioni,
dopo le parole:
"513-bis, 575," sono
inserite le seguenti: "600,
601, 602,". |
Identico. |
2. All'articolo 14,
comma 1, della legge 19 marzo
1990, n.55, e successive
modificazioni, dopo le
parole: "previste dagli
articoli", sono inserite le
seguenti: "600, 601,
602,". 3. All'articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n.306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.356, e successive modificazioni, le parole: "416-bis," sono sostituite dalle seguenti: "416, sesto comma, 416-bis, 600, 601, 602,". |
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1. All'articolo 10 del
decreto-legge 31 dicembre
1991, n.419, convertito,
con modificazioni, dalla
legge 18 febbraio 1992,
n.172, al comma 1, dopo le
parole: "agli articoli" sono
inserite le seguenti: "600,
600-bis, 600-ter,
600-quater,
600-quinquies, 601,
602," e dopo le parole:
"codice penale" sono aggiunte
le seguenti: "e di cui
all'articolo 3 della legge 20
febbraio 1958, n.75". |
Identico. |
2. Nel caso in cui
la persona offesa dal reato
sia minorenne, resta fermo
quanto previsto dall'ultimo
periodo del comma 3
dell'articolo 14 della legge
3 agosto 1998, n. 269. |
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1. In relazione ai
procedimenti per i delitti
previsti dal libro II, titolo
XII, capo III, sezione I, del
codice penale, nonché
dall'articolo 3 della legge
20 febbraio 1958, n.75, si
applicano le disposizioni di
cui all'articolo 13 del
decreto-legge 13 maggio 1991,
n.152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n.203, e
successive modificazioni. |
Identico. |
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1. In relazione ai
procedimenti per i delitti
previsti dal libro II, titolo
XII, capo III, sezione I,
del codice penale, ad
esclusione dell'articolo
600-bis, qualora la
condotta criminosa venga
svolta in forma
associativa, si applicano
le disposizioni dell'articolo
4, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7,
del decreto-legge 18 ottobre
2001, n. 374, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2001, n. 438. |
1. In relazione ai
procedimenti per i delitti
previsti dal libro II, titolo
XII, capo III, sezione I,
del codice penale, nonché
dall'articolo 3 della legge
20 febbraio 1958, n. 75,
si applicano le disposizioni
dell'articolo 4, commi 1, 2,
4, 5, 6 e 7, del
decreto-legge 18 ottobre
2001, n. 374, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2001, n. 438. |
2. E' comunque
fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 14 della legge
3 agosto 1998, n.269. |
2. Identico. |
(Disposizioni di ordinamento penitenziario e relative a persone che collaborano con la 1. Al comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, dopo le parole: "di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale" sono aggiunte le seguenti: "e agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies del codice penale". 2. Dopo il comma 8 dell'articolo 16-nonies del citato decreto-legge n. 8 del 1991, è aggiunto il seguente: "8-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano in quanto compatibili anche nei confronti delle persone condannate per uno dei delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale che abbiano prestato, anche dopo la condanna, condotte di collaborazione aventi i requisiti previsti dall'articolo 9, comma 3". |
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1. A decorrere dalla
data di entrata in vigore
della presente legge è
istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei
ministri il Fondo per le
misure anti-tratta. |
1. Identico. |
2. Il Fondo è
destinato al finanziamento
dei programmi di assistenza e
di integrazione sociale in
favore delle vittime, nonché
delle altre finalità di
protezione sociale previste
dall'articolo 18 del testo
unico delle disposizioni
concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello
straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio
1998, n.286. |
2. Identico. |
3. Al Fondo di cui al
comma 1 sono assegnati
i proventi della confisca
ordinata a seguito di
sentenza di condanna o di
applicazione della pena su
richiesta delle parti per uno
dei delitti previsti dagli
articoli 416, sesto comma,
600, 601 e 602 del codice
penale e i proventi della
confisca ordinata, per gli
stessi delitti, ai sensi
dell'articolo 12-sexies
del decreto-legge 8 giugno
1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7
agosto 1992, n. 356, e
successive modificazioni, in
deroga alle disposizioni di
cui ai commi 4-bis e
4-ter del medesimo
articolo. |
3. Al Fondo di cui al
comma 1 sono assegnate le
somme stanziate dall'articolo
18 del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, nonché i
proventi della confisca
ordinata a seguito di
sentenza di condanna o di
applicazione della pena su
richiesta delle parti per uno
dei delitti previsti dagli
articoli 416, sesto comma,
600, 601 e 602 del codice
penale e i proventi della
confisca ordinata, per gli
stessi delitti, ai sensi
dell'articolo 12-sexies
del decreto-legge 8 giugno
1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7
agosto 1992, n. 356, e
successive modificazioni, in
deroga alle disposizioni di
cui ai commi 4-bis e
4-ter del medesimo
articolo. |
4. All'articolo 80,
comma 17, lettera m),
della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: ",
ad esclusione delle somme
stanziate dall'articolo
18". 5. Il comma 2 dell'articolo 58 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è abrogato. |
|
|
1. Fuori dei casi
previsti dall'articolo
16-bis del
decreto-legge 15 gennaio
1991, n.8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15
marzo 1991, n.82, e
successive modificazioni, per
le vittime dei reati previsti
dagli articoli 600 e 601 del
codice penale, come
sostituiti, rispettivamente,
dagli articoli 1 e 2 della
presente legge, è istituito,
nei limiti delle risorse di
cui al comma 3, uno speciale
programma di assistenza che
garantisce, in via
transitoria, adeguate
condizioni di alloggio, di
vitto e di assistenza
sanitaria. Il programma è
definito con regolamento da
adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988,
n.400, su proposta del
Ministro per le pari
opportunità di concerto con
il Ministro dell'interno e
con il Ministro della
giustizia. |
Identico. |
2. Qualora la
vittima del reato di cui ai
citati articoli 600 e 601 del
codice penale sia persona
straniera restano comunque
salve le disposizioni
dell'articolo 18 del citato
testo unico di cui al decreto
legislativo n.286 del
1998. 3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
|
|
1. Al fine di
rafforzare l'efficacia
dell'azione di prevenzione
nei confronti dei reati di
riduzione o mantenimento in
schiavitù o in servitù e dei
reati legati al traffico di
persone, il Ministro degli
affari esteri definisce le
politiche di cooperazione nei
confronti dei Paesi
interessati dai predetti
reati tenendo conto della
collaborazione da essi
prestata e dell'attenzione
riservata dai medesimi alle
problematiche della tutela
dei diritti umani e provvede
ad organizzare, d'intesa con
il Ministro per le pari
opportunità, incontri
internazionali e campagne
di informazione anche
all'interno dei Paesi di
prevalente provenienza delle
vittime del traffico di
persone. In vista della
medesima finalità i
Ministri dell'interno, per le
pari opportunità, della
giustizia e del lavoro e
delle politiche sociali
provvedono ad organizzare,
ove necessario, corsi di
addestramento del
personale, nonché ogni
altra utile
iniziativa. |
Identico. |
2. Dall'attuazione del
presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori
oneri per il bilancio dello
Stato. |
|
|
1. All'articolo
600-sexies, primo
comma, del codice penale,
dopo le parole:
"600-quinquies" sono
inserite le seguenti: ",
nonché dagli articoli 600,
601 e 602,". |
Identico. |
2. All'articolo
600-sexies, secondo
comma, del codice penale,
dopo le parole:
"600-ter" sono inserite
le seguenti: ", nonché dagli
articoli 600, 601 e
602, se il fatto è
commesso in danno di
minore,". 3. All'articolo 600-sexies, quarto comma, del codice penale, dopo le parole: "600-ter" sono inserite le seguenti: ", nonché dagli articoli 600, 601 e 602,". 4. All'articolo 600-sexies del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al primo e secondo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti". 5. L'articolo 600-septies del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 600-septies. - (Confisca e pene accessorie). - Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dalla presente sezione è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni ed al risarcimento dei danni, la confisca di cui all'articolo 240 e, quando non è possibile la confisca di beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto. In ogni caso è |
disposta la chiusura
degli esercizi la cui
attività risulta finalizzata
ai delitti previsti dalla
presente sezione, nonché la
revoca della licenza
d'esercizio o della
concessione o
dell'autorizzazione per le
emittenti
radiotelevisive". |
6. Al primo comma
dell'articolo
609-decies del codice
penale, dopo le parole:
"dagli articoli" è inserita
la seguente: "600," e dopo le
parole:
"600-quinquies," sono
inserite le seguenti: "601,
602,". 7. All'articolo 392 del codice di procedura penale, al comma 1-bis, dopo le parole: "agli articoli" è inserita la seguente: "600," e dopo le parole: "600-quinquies," sono inserite le seguenti: "601, 602,". 8. All'articolo 398 del codice di procedura penale, al comma 5-bis, dopo le parole: "dagli articoli" è inserita la seguente "600," e dopo le parole: "600-quinquies," sono inserite le seguenti: "601, 602,". 9. All'articolo 472 del codice di procedura penale, al comma 3-bis, dopo le parole: "dagli articoli" è inserita la seguente: "600," e dopo le parole: "600-quinquies," sono inserite le seguenti: "601, 602,". 10. All'articolo 498 del codice di procedura penale, al comma 4-ter, dopo le parole: "agli articoli" è inserita la seguente: "600," e dopo le parole: "600-quinquies," sono inserite le seguenti: "601, 602,". |
|
|
1. La disposizione di
cui al comma 1, lettera
a), dell'articolo 6 si
applica solo ai reati
commessi successivamente alla
data di entrata in vigore
della presente legge. |
Identico. |
2. La disposizione di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 6, ai soli effetti della determinazione degli uffici cui spettano le funzioni di pubblico ministero o di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari ovvero di |
giudice dell'udienza
preliminare, non si applica
ai procedimenti nei quali la
notizia di reato è stata
iscritta nel registro di cui
all'articolo 335 del codice
di procedura penale
precedentemente alla data di
entrata in vigore della
presente legge. |
3. Le disposizioni del comma 2 dell'articolo 7 non si applicano ai procedimenti di prevenzione già pendenti alla data di entrata in vigore della presente |
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