XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1211
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Iscrizione all'Ente nazionale di previdenza e di
assistenza per i farmacisti).
1. A decorrere dal 1^ gennaio 2002, l'iscrizione all'Ente
nazionale di previdenza e di assistenza per i farmacisti
(ENPAF) è obbligatoria per gli iscritti negli albi
professionali dei farmacisti che esercitino effettivamente,
sotto qualsiasi forma, anche organizzativa, una delle attività
per le quali è richiesta l'iscrizione negli albi e non siano
iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria.
2. Successivamente alla data di cui al comma 1, hanno
facoltà di iscrizione agli enti gli iscritti negli albi
professionali dei farmacisti, i quali, ancorché iscritti ad
altra forma di previdenza obbligatoria, svolgono una delle
attività per le quali è richiesta l'iscrizione negli albi.
3. Gli iscritti all'ENPAF in giorno precedente la data di
cui al comma 1, ancorché iscritti ad altra forma di previdenza
obbligatoria, possono mantenere l'iscrizione all'ente
esercitando il diritto di opzione di cui al comma 2.
Art. 2.
(Contribuzione).
1. Gli iscritti all'ENPAF, di cui all'articolo 1, comma 1,
versano a decorrere dal 1^ gennaio 2002, un contributo
soggettivo annuo determinato in misura pari al 14 per cento
del reddito imponibile, ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche (IRPEF), derivante dall'attività di cui
all'articolo 1, comma 1, ed un contributo integrativo pari al
2 per cento dello stesso reddito.
2. Coloro i quali esercitano l'opzione ai sensi
dell'articolo 1, commi 2 e 3, sono tenuti a versare
annualmente un contributo soggettivo e un contributo
integrativo, determinati in una percentuale, pari
rispettivamente al 3 per cento e all'1 per cento del reddito,
derivante da lavoro dipendente o autonomo, imponibile ai fini
dell'IRPEF. In ogni caso, gli iscritti sono tenuti al
versamento di un contributo annuo minimo di lire 1.200.000.
L'importo del contributo minimo è adeguato automaticamente, a
decorrere dal 1^ gennaio di ogni anno, in proporzione alla
variazione dell'indice generale dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati calcolata dall'Istituto
nazionale di statistica.
3. Le percentuali e l'importo del contributo minimo
possono essere variati dall'ente con apposite deliberazioni da
sottoporre all'approvazione dell'autorità vigilante, in
relazione alla situazione economico-finanziaria accertata con
bilancio tecnico redatto in conformità a quanto stabilito dal
regolamento dell'ente stesso.
4. I contributi, soggettivo ed integrativo, sono
deducibili ai fini dell'IRPEF e sono comunque considerati come
onere personale per il contribuente ai fini dell'applicazione
di qualsiasi imposta diretta.
5. Per la riscossione dei contributi l'ENPAF ha facoltà di
avvalersi dei ruoli esattoriali.
Art. 3.
(Rimborso dei contributi).
1. La cancellazione dall'ENPAF per qualsiasi causa o il
mancato esercizio del diritto di opzione di cui all'articolo
1, comma 3, determinano il diritto al rimborso dei contributi
versati, maggiorati di un tasso del 4,50 per cento.
Art. 4.
(Prestazioni).
1. Le prestazioni a favore dei soggetti di cui
all'articolo 1, comma 1, sono determinate per i contributi
versati successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge, secondo il metodo contributivo, tenuto conto
dei princìpi introdotti dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 e
successive modificazioni; per i periodi di contribuzione
precedenti, le prestazioni sono determinate in applicazione
delle norme contenute nel regolamento di previdenza dell'ENPAF
vigente alla data di entrata in vigore della presente
legge.
2. La pensione diretta spettante agli iscritti che
continuano a prestare attività lavorativa è ridotta al 50 per
cento.
3. Al termine di ogni esercizio finanziario le prestazioni
erogate nell'anno devono essere garantite da una riserva
tecnica non inferiore a tre volte delle prestazioni stesse.
Art. 5.
(Regolamento di previdenza).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, l'ENPAF adotta i nuovi regolamenti per la
previdenza e per l'assistenza secondo quanto previsto dallo
statuto dell'ente.
Art. 6.
(Previdenza complementare).
1. L'ENPAF è autorizzato ad istituire forme di previdenza
complementare.