XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1174
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità e definizioni).
1. Le disposizioni contenute nella presente legge, in
attuazione degli articoli 2, 3 e 9 e dell'articolo 41, terzo
comma, della Costituzione, hanno lo scopo di promuovere e
sostenere il rispetto dei princìpi di tutela dell'ambiente,
dell'ecosistema e dei beni culturali, nonché le attività
economiche, sociali e culturali esercitate nei piccoli comuni
e di favorirne la competitività, di tutelare e valorizzare il
patrimonio naturale e storico-culturale custodito in tali
comuni, di assicurare ai cittadini ivi residenti un sistema di
servizi territoriali in grado di rispondere a princìpi di
equità, anche al fine di ridurre il rischio geologico nelle
aree in cui è insediata larga parte di tali comuni.
2. Le disposizioni della presente legge costituiscono
norme fondamentali di riforma economico-sociale della
Repubblica nonché princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo
117 della Costituzione.
3. Ai fini della presente legge, per piccoli comuni si
intendono tutti comuni con popolazione inferiore a 5.000 mila
abitanti.
Art. 2.
(Attività e servizi).
1. Pe le finalità di sviluppo sostenibile e per garantire
un equilibrato governo del territorio, lo Stato, le regioni,
le province e le comunità montane, per quanto di rispettiva
competenza, assicurano che, nei comuni di cui all' articolo 1,
la efficienza e la qualità dei servizi indispensabili per la
vita delle popolazioni locali, con particolare riferimento
all'ambiente, all'istruzione, alla sanità, ai trasporti ed ai
servizi postali, siano pari a quelle riscontrabili nei comuni
maggiori.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1,
secondo criteri di qualità e di economicità, lo Stato, le
regioni, le province e le comunità montane promuovono la
sperimentazione e l'adozione di modalità innovative di
erogazione e gestione dei servizi di cui al comma 1 del
presente articolo, finalizzate in particolare a valorizzare il
patrimonio ambientale, paesaggistico e storico-culturale e a
combattere il dissesto idrogeologico sul territorio
nazionale.
3. Il Comitato interministeriale per la programmazione
economica e le regioni emanano direttive di indirizzo tendenti
a promuovere la presenza nei piccoli comuni di attività e di
servizi che non sia necessario collocare nelle aree urbane,
quali istituti di ricerca, laboratori, università, musei,
infrastrutture culturali, ricreative e sportive, ospedali
specializzati, case di cura ed assistenza, disponendo gli
stanziamenti finanziari necessari. Le regioni possono
prevedere nei propri piani sanitari deroghe per il
mantenimento di presìdi sanitari nei piccoli comuni.
4. I piccoli comuni possono istituire centri
multifunzionali nei quali concentrare una pluralità di servizi
quali i servizi ambientali, scolastici, postali, di
comunicazione, commerciali e di sicurezza.
Art. 3.
(Esercizio associato di funzioni e gestione associata di
servizi pubblici).
1. Le regioni, nell'emanazione delle leggi previste
dall'articolo 33 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, in attuazione del comma 2 del citato articolo,
promuovono l'esercizio associato di funzioni e di servizi
comunali con particolare riguardo:
a) all'organizzazione del trasporto locale e
scolastico;
b) all'organizzazione di servizi sociali capaci di
corrispondere ai bisogni delle popolazioni locali con il
preminente scopo di favorirne la permanenza nei comuni di cui
all'articolo 1;
c) alla realizzazione di interventi di potezione e
tutela ambientale, anche mediante opere di manutenzione delle
superfici boschive e di sistemazione idrica agraria.
2. Al fine di cui al comma 1 del presente articolo, le
regioni, nell'ambito della disciplina di cui al comma 4
dell'articolo 33 del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, prevedono una percentuale di
finanziamento pari al 40 per cento dei costi sostenuti.
3. E' istituito, con decreto del Ministro dell'interno,
emanato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, un premio annuale, riservato ai comuni di cui
all'articolo 1, per i migliori cento progetti riguardanti
l'innovazione e l'originalità nell'organizzazione dei servizi
di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 del
presente articolo, nonché l'innovazione amministrativa. Il
premio è di lire 40 milioni per ciascuno dei progetti.
Art. 4.
(Interventi per lo sviluppo
di attività agricole).
1. Le regioni, al fine di favorire l'accesso alle attività
agricole dei giovani residenti nei comuni di cui all'articolo
1, agevolano con un finanziamento pari al 40 per cento le
operazioni di acquisto di terreni proposte dai coltivatori
diretti e dagli imprenditori agricoli di età compresa tra i
diciotto e i trentacinque anni, effettuate nel loro comune di
residenza, nonché dalle cooperative agricole che hanno sede
nei piccoli comuni e nelle quali la compagine dei soci
cooperatori sia composta per almeno il 40 per cento da giovani
di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni.
Art. 5.
(Agevolazioni economiche e fiscali).
1. Per i comuni di cui all'articolo 1, la determinazione
del reddito d'impresa per attività commerciali, agricole,
artigianali e per i pubblici esercizi con un giro di affari
assoggettato all'imposta sul valore aggiunto nell'anno
precedente inferiore a lire 120 milioni, può avvenire, per gli
anni di imposta successivi, sulla base di un concordato con
gli uffici dell'amministrazione finanziaria. In tale caso le
imprese stesse sono esonerate dalla tenuta di ogni
documentazione contabile e di ogni certificazione fiscale.
2. Le imprese operanti nei piccoli comuni che investono
nel miglioramento della propria attività, in particolare per
l'adeguamento e l'ammodernamento funzionale degli impianti e
delle attrezzature e per la realizzazione di iniziative per il
miglioramento dell'assetto del territorio, possono avvalersi
dell' agevolazione consistente nel riconoscimento di un
credito di imposta, pari al 10 per cento, commisurato ai nuovi
investimenti acquisiti, applicato nel rispetto dei criteri e
dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione
delle Comunità europee.
3. Le province, i comuni e le comunità montane possono
accedere a mutui a tasso agevolato erogati dalla Cassa
depositi e prestiti ad un tasso pari al 30 per cento del tasso
di riferimento per la ristrutturazione di edifici storici,
anche di proprietà dei privati, per il recupero dei centri
storici e la promozione turistica nei piccoli comuni.
4. Le regioni, le province, i comuni e le comunità
montane, di intesa con gli esercenti degli impianti di
distribuzione di carburanti destinati alla sopressione per
insostenibilità dei costi di gestione, determinano le
condizioni per assicurare nei piccoli comuni la presenza di un
servizio di erogazione del carburante quale servizio
fondamentale, preso atto, altresì, delle condizioni logistiche
disagiate dei comuni stessi.
Art. 6.
(Incentivi alle pluriattività).
1. I coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli,
singoli o associati, i quali conducono aziende agricole
ubicate nei piccoli comuni, in deroga alle vigenti
disposizioni di legge possono assumere in appalto sia da enti
pubblici che da privati, impiegando esclusivamente il lavoro
proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-bis del
codice civile, nonché utilizzando esclusivamente macchine e
attrezzature di loro proprietà, lavori relativi alla
sistemazione e alla manutenzione del territorio, quali lavori
di forestazione, di costruzione di piste forestali, di
arginature, di sistemazione idraulica, di difesa dalle
avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, per importi
non superiori a lire 50 milioni annue.
2. Qualora le attività di cui al comma 1 ricadano
all'interno di una area protetta, inserita nell'elenco
ufficiale delle aree naturali protette del Ministero
dell'ambiente, aggiornato ai sensi della deliberazione della
Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 19 del
24 gennaio 2001, o in uno dei siti d'interesse comunitario o
in una delle zone di protezione speciale, l'importo di cui al
medesimo comma 1 è di lire 100 milioni annue.
3. Le cooperative di produzione agricola e di lavoro
agricolo - forestale che hanno sede ed esercitano
prevalentemente le loro attività nei piccoli comuni e,
conformemente alle disposizioni del proprio statuto,
esercitano attività di sistemazione e manutenzione agraria,
forestale e, in genere, del territorio e degli ambienti
rurali, possono ricevere in affidamento dagli enti locali e
dagli altri enti di diritto pubblico, in deroga alle vigenti
disposizioni di legge ed anche tramite apposite convenzioni,
l'esecuzione di lavori e di servizi attinenti alla difesa e
alla valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, quali la
forestazione, il riassetto idrogeologico e la sistemazione
idraulica, a condizione che l'importo dei lavori o servizi non
sia superiore a lire 440 milioni annue.
Art. 7.
(Incentivi per l'insediamento
nei piccoli comuni).
1. Al fine di favorire il riequilibrio insediativo ed il
recupero dei centri abitati, le regioni dispongono incentivi
finanziari e premi di insediamento a favore di coloro che
trasferiscono la propria residenza e dimora abituale o la
propria attività economica, impegnandosi a non modificarla per
un decennio, da un comune con popolazione superiore a 5.000
abitanti ad un piccolo comune. Gli incentivi ed i premi per
l'insediamento sono attribuiti:
a) a titolo di rimborso pari al 50 per cento sulle
spese documentate sostenute per il trasferimento e
l'insediamento;
b) a coloro che vogliono recuperare manufatti,
edifici, case rurali a scopo abitativo per il proprio nucleo
familiare, sotto forma di detrazione fiscale sul reddito delle
persone fisiche pari al 38 per cento delle spese sostenute
sino ad un importo massimo di lire 200 milioni.
2. Allo scopo di recuperare e valorizzare gli antichi
mestieri, si applicano gli incentivi di cui alla lettera
b) del comma 1 per il recupero e la ristrutturazione di
botteghe, laboratori e locali da destinare a tali attività
situate nel territorio dei piccoli comuni; per gli interventi
all'interno delle aree protette la detrazione fiscale di cui
alla medesima lettera b) è elevata al 50 per cento.
3. Per i residenti nei piccoli comuni è prevista, la
detrazione totale dall'imposta sul reddito delle persone
fisiche della spesa sostenuta per il pagamento del canone di
affitto ad uso abitativo per i primi cinque anni di
locazione.
Art. 8.
(Incentivi per i residenti nei piccoli comuni).
1. I benefici di cui all'articolo 7 possono essere
concessi ai residenti nei comuni di cui all'articolo 1 che
intendono recuperare il patrimonio abitativo dei piccoli
comuni e avviare una attività economica.
2. Per le famiglie residenti nei piccoli comuni che devono
sostenere spese scolastiche per i propri figli quali spese di
trasporto, acquisto dei libri di testo e pagamento delle tasse
scolastiche, le regioni provvedono, su richiesta dei comuni, a
rimborsare le spese effettivamente sostenute fino all'importo
massimo di lire 1.200.000, anche in aggiunta a quanto già
eventualmente previsto dalle leggi regionali.
Art. 9.
(Incentivi all'attività scolastica e formativa).
1. Le regioni assicurano la copertura del 50 per cento
delle spese agli enti, quali province, comuni, comunità
montane ed enti parco, che nelle frazioni, nei centri minori e
nelle località isolate situate nel territorio dei piccoli
comuni:
a) allestiscono, allo scopo di ridurre gli
spostamenti settimanali per gli alunni costretti al
pendolarismo scolastico, un'aula attrezzata per la formazione
a distanza, consentendo loro di svolgere nel proprio comune
alcune attività scolastiche, con l'aiuto di un assistente
d'aula ed in collegamento telematico con gli insegnanti ed i
compagni di classe. La copertura delle spese è estesa anche ai
costi relativi al personale impiegato;
b) allestiscono laboratori didattici nelle scuole
con pochi iscritti e promuovono reti di scuole al fine di
mettere le proprie risorse materiali e professionali a
disposizione di altre strutture scolastiche, facilitando la
mobilità degli studenti verso le scuole poco frequentate,
garantendo la possibilità di socializzazione agli alunni
residenti.
Art. 10.
(Recupero dei manufatti ferroviari).
1. Le regioni, le province, i comuni e le comunità montane
possono stipulare intese finalizzante al recupero delle
stazioni ferroviarie disabilitate ricorrendo all'istituto del
comodato a favore delle organizzazioni di volontariato per
farne presidi di protezione civile e salvaguardia del
territorio, ovvero, di intesa con la società Sviluppo Italia e
con la società Ferrovie dello Stato Spa, possono farne sedi
permanenti di promozione dei prodotti tipici locali.
Art. 11.
(Servizi postali).
1. Nei piccoli comuni dove vi sono difficoltà per il
mantenimento degli uffici postali l'amministrazione comunale
può stipulare apposite convenzioni, di intesa con le
associazioni di categoria e con l'Ente poste italiane Spa,
affinché il pagamento dei conti correnti, in particolare di
quelli relativi alle imposte comunali, dei vaglia postali
nonché le altre prestazioni, possano essere assicurati dagli
esercizi commerciali presenti in loco.
Art. 12.
(Modifiche al decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114).
1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114, alla lettera e), dopo le parole: "la
rete distributiva" sono inserite le seguenti: "nei comuni con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti,".
2. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114, alla lettera a), le parole:
"inferiore a 3.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti:
"inferiore a 5.000 abitanti".
3. Le regioni sono tenute ad attuare quanto previsto
dall'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, come modificato dal
comma 2 del presente articolo, entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
Art. 13.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere, ivi comprese le minori entrate, derivante
dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 100
miliardi per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.