XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1174




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità e definizioni).

        1. Le disposizioni contenute nella presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3 e 9 e dell'articolo 41, terzo comma, della Costituzione, hanno lo scopo di promuovere e sostenere il rispetto dei princìpi di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, nonché le attività economiche, sociali e culturali esercitate nei piccoli comuni e di favorirne la competitività, di tutelare e valorizzare il patrimonio naturale e storico-culturale custodito in tali comuni, di assicurare ai cittadini ivi residenti un sistema di servizi territoriali in grado di rispondere a princìpi di equità, anche al fine di ridurre il rischio geologico nelle aree in cui è insediata larga parte di tali comuni.
        2. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica nonché princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
        3. Ai fini della presente legge, per piccoli comuni si intendono tutti comuni con popolazione inferiore a 5.000 mila abitanti.


Art. 2.

(Attività e servizi).

        1. Pe le finalità di sviluppo sostenibile e per garantire un equilibrato governo del territorio, lo Stato, le regioni, le province e le comunità montane, per quanto di rispettiva competenza, assicurano che, nei comuni di cui all' articolo 1, la efficienza e la qualità dei servizi indispensabili per la vita delle popolazioni locali, con particolare riferimento all'ambiente, all'istruzione, alla sanità, ai trasporti ed ai servizi postali, siano pari a quelle riscontrabili nei comuni maggiori.
        2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, secondo criteri di qualità e di economicità, lo Stato, le regioni, le province e le comunità montane promuovono la sperimentazione e l'adozione di modalità innovative di erogazione e gestione dei servizi di cui al comma 1 del presente articolo, finalizzate in particolare a valorizzare il patrimonio ambientale, paesaggistico e storico-culturale e a combattere il dissesto idrogeologico sul territorio nazionale.
        3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica e le regioni emanano direttive di indirizzo tendenti a promuovere la presenza nei piccoli comuni di attività e di servizi che non sia necessario collocare nelle aree urbane, quali istituti di ricerca, laboratori, università, musei, infrastrutture culturali, ricreative e sportive, ospedali specializzati, case di cura ed assistenza, disponendo gli stanziamenti finanziari necessari. Le regioni possono prevedere nei propri piani sanitari deroghe per il mantenimento di presìdi sanitari nei piccoli comuni.
        4. I piccoli comuni possono istituire centri multifunzionali nei quali concentrare una pluralità di servizi quali i servizi ambientali, scolastici, postali, di comunicazione, commerciali e di sicurezza.


Art. 3.

(Esercizio associato di funzioni e gestione associata di
servizi pubblici).

        1. Le regioni, nell'emanazione delle leggi previste dall'articolo 33 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in attuazione del comma 2 del citato articolo, promuovono l'esercizio associato di funzioni e di servizi comunali con particolare riguardo:

            a) all'organizzazione del trasporto locale e scolastico;
            b) all'organizzazione di servizi sociali capaci di corrispondere ai bisogni delle popolazioni locali con il preminente scopo di favorirne la permanenza nei comuni di cui all'articolo 1;

                c) alla realizzazione di interventi di potezione e tutela ambientale, anche mediante opere di manutenzione delle superfici boschive e di sistemazione idrica agraria.

        2. Al fine di cui al comma 1 del presente articolo, le regioni, nell'ambito della disciplina di cui al comma 4 dell'articolo 33 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevedono una percentuale di finanziamento pari al 40 per cento dei costi sostenuti.
        3. E' istituito, con decreto del Ministro dell'interno, emanato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un premio annuale, riservato ai comuni di cui all'articolo 1, per i migliori cento progetti riguardanti l'innovazione e l'originalità nell'organizzazione dei servizi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 del presente articolo, nonché l'innovazione amministrativa. Il premio è di lire 40 milioni per ciascuno dei progetti.


Art. 4.

(Interventi per lo sviluppo
di attività agricole).

        1. Le regioni, al fine di favorire l'accesso alle attività agricole dei giovani residenti nei comuni di cui all'articolo 1, agevolano con un finanziamento pari al 40 per cento le operazioni di acquisto di terreni proposte dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni, effettuate nel loro comune di residenza, nonché dalle cooperative agricole che hanno sede nei piccoli comuni e nelle quali la compagine dei soci cooperatori sia composta per almeno il 40 per cento da giovani di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni.

Art. 5.

(Agevolazioni economiche e fiscali).

        1. Per i comuni di cui all'articolo 1, la determinazione del reddito d'impresa per attività commerciali, agricole, artigianali e per i pubblici esercizi con un giro di affari assoggettato all'imposta sul valore aggiunto nell'anno precedente inferiore a lire 120 milioni, può avvenire, per gli anni di imposta successivi, sulla base di un concordato con gli uffici dell'amministrazione finanziaria. In tale caso le imprese stesse sono esonerate dalla tenuta di ogni documentazione contabile e di ogni certificazione fiscale.
        2. Le imprese operanti nei piccoli comuni che investono nel miglioramento della propria attività, in particolare per l'adeguamento e l'ammodernamento funzionale degli impianti e delle attrezzature e per la realizzazione di iniziative per il miglioramento dell'assetto del territorio, possono avvalersi dell' agevolazione consistente nel riconoscimento di un credito di imposta, pari al 10 per cento, commisurato ai nuovi investimenti acquisiti, applicato nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione delle Comunità europee.
        3. Le province, i comuni e le comunità montane possono accedere a mutui a tasso agevolato erogati dalla Cassa depositi e prestiti ad un tasso pari al 30 per cento del tasso di riferimento per la ristrutturazione di edifici storici, anche di proprietà dei privati, per il recupero dei centri storici e la promozione turistica nei piccoli comuni.
        4. Le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, di intesa con gli esercenti degli impianti di distribuzione di carburanti destinati alla sopressione per insostenibilità dei costi di gestione, determinano le condizioni per assicurare nei piccoli comuni la presenza di un servizio di erogazione del carburante quale servizio fondamentale, preso atto, altresì, delle condizioni logistiche disagiate dei comuni stessi.

Art. 6.

(Incentivi alle pluriattività).

        1. I coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli, singoli o associati, i quali conducono aziende agricole ubicate nei piccoli comuni, in deroga alle vigenti disposizioni di legge possono assumere in appalto sia da enti pubblici che da privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, nonché utilizzando esclusivamente macchine e attrezzature di loro proprietà, lavori relativi alla sistemazione e alla manutenzione del territorio, quali lavori di forestazione, di costruzione di piste forestali, di arginature, di sistemazione idraulica, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, per importi non superiori a lire 50 milioni annue.
        2. Qualora le attività di cui al comma 1 ricadano all'interno di una area protetta, inserita nell'elenco ufficiale delle aree naturali protette del Ministero dell'ambiente, aggiornato ai sensi della deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2001, o in uno dei siti d'interesse comunitario o in una delle zone di protezione speciale, l'importo di cui al medesimo comma 1 è di lire 100 milioni annue.
        3. Le cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo - forestale che hanno sede ed esercitano prevalentemente le loro attività nei piccoli comuni e, conformemente alle disposizioni del proprio statuto, esercitano attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli ambienti rurali, possono ricevere in affidamento dagli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico, in deroga alle vigenti disposizioni di legge ed anche tramite apposite convenzioni, l'esecuzione di lavori e di servizi attinenti alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, il riassetto idrogeologico e la sistemazione idraulica, a condizione che l'importo dei lavori o servizi non sia superiore a lire 440 milioni annue.


Art. 7.

(Incentivi per l'insediamento
nei piccoli comuni).

        1. Al fine di favorire il riequilibrio insediativo ed il recupero dei centri abitati, le regioni dispongono incentivi finanziari e premi di insediamento a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale o la propria attività economica, impegnandosi a non modificarla per un decennio, da un comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti ad un piccolo comune. Gli incentivi ed i premi per l'insediamento sono attribuiti:

            a) a titolo di rimborso pari al 50 per cento sulle spese documentate sostenute per il trasferimento e l'insediamento;

            b) a coloro che vogliono recuperare manufatti, edifici, case rurali a scopo abitativo per il proprio nucleo familiare, sotto forma di detrazione fiscale sul reddito delle persone fisiche pari al 38 per cento delle spese sostenute sino ad un importo massimo di lire 200 milioni.

        2. Allo scopo di recuperare e valorizzare gli antichi mestieri, si applicano gli incentivi di cui alla lettera b) del comma 1 per il recupero e la ristrutturazione di botteghe, laboratori e locali da destinare a tali attività situate nel territorio dei piccoli comuni; per gli interventi all'interno delle aree protette la detrazione fiscale di cui alla medesima lettera b) è elevata al 50 per cento.
        3. Per i residenti nei piccoli comuni è prevista, la detrazione totale dall'imposta sul reddito delle persone fisiche della spesa sostenuta per il pagamento del canone di affitto ad uso abitativo per i primi cinque anni di locazione.

Art. 8.

(Incentivi per i residenti nei piccoli comuni).

        1. I benefici di cui all'articolo 7 possono essere concessi ai residenti nei comuni di cui all'articolo 1 che intendono recuperare il patrimonio abitativo dei piccoli comuni e avviare una attività economica.
        2. Per le famiglie residenti nei piccoli comuni che devono sostenere spese scolastiche per i propri figli quali spese di trasporto, acquisto dei libri di testo e pagamento delle tasse scolastiche, le regioni provvedono, su richiesta dei comuni, a rimborsare le spese effettivamente sostenute fino all'importo massimo di lire 1.200.000, anche in aggiunta a quanto già eventualmente previsto dalle leggi regionali.


Art. 9.

(Incentivi all'attività scolastica e formativa).


        1. Le regioni assicurano la copertura del 50 per cento delle spese agli enti, quali province, comuni, comunità montane ed enti parco, che nelle frazioni, nei centri minori e nelle località isolate situate nel territorio dei piccoli comuni:

            a) allestiscono, allo scopo di ridurre gli spostamenti settimanali per gli alunni costretti al pendolarismo scolastico, un'aula attrezzata per la formazione a distanza, consentendo loro di svolgere nel proprio comune alcune attività scolastiche, con l'aiuto di un assistente d'aula ed in collegamento telematico con gli insegnanti ed i compagni di classe. La copertura delle spese è estesa anche ai costi relativi al personale impiegato;

            b) allestiscono laboratori didattici nelle scuole con pochi iscritti e promuovono reti di scuole al fine di mettere le proprie risorse materiali e professionali a disposizione di altre strutture scolastiche, facilitando la mobilità degli studenti verso le scuole poco frequentate, garantendo la possibilità di socializzazione agli alunni residenti.

Art. 10.

(Recupero dei manufatti ferroviari).

        1. Le regioni, le province, i comuni e le comunità montane possono stipulare intese finalizzante al recupero delle stazioni ferroviarie disabilitate ricorrendo all'istituto del comodato a favore delle organizzazioni di volontariato per farne presidi di protezione civile e salvaguardia del territorio, ovvero, di intesa con la società Sviluppo Italia e con la società Ferrovie dello Stato Spa, possono farne sedi permanenti di promozione dei prodotti tipici locali.


Art. 11.

(Servizi postali).

        1. Nei piccoli comuni dove vi sono difficoltà per il mantenimento degli uffici postali l'amministrazione comunale può stipulare apposite convenzioni, di intesa con le associazioni di categoria e con l'Ente poste italiane Spa, affinché il pagamento dei conti correnti, in particolare di quelli relativi alle imposte comunali, dei vaglia postali nonché le altre prestazioni, possano essere assicurati dagli esercizi commerciali presenti in loco.


Art. 12.

(Modifiche al decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114).

        1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, alla lettera e), dopo le parole: "la rete distributiva" sono inserite le seguenti: "nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti,".
        2. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, alla lettera a), le parole: "inferiore a 3.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "inferiore a 5.000 abitanti".
        3. Le regioni sono tenute ad attuare quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, come modificato dal comma 2 del presente articolo, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 13.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere, ivi comprese le minori entrate, derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Frontespizio Relazione