XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1101
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. La Repubblica riconosce il valore irrinunciabile
dell'integrità ambientale e dei diritti umani, economici,
sociali e sindacali, indicati nelle convenzioni internazionali
sottoscritte dall'Italia e ne promuove l'applicazione anche
attraverso la diffusione di una cultura della responsabilità
da parte dei consumatori e delle imprese.
2. Al fine di dare attuazione ai princìpi di cui al comma
1, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i
Ministri del lavoro e delle politiche sociali, delle attività
produttive e dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
promuove una campagna pubblica di stampa e di informazione
presso le scuole di ogni ordine e grado, denominata "Campagna
acquisti trasparenti", con lo scopo di favorire il consumo
consapevole e la trasparenza nelle attività produttive.
Art. 2.
(Rapporto socio-ambientale).
1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentiti i Ministri del lavoro e delle politiche
sociali, delle attività produttive, dell'ambiente e della
tutela del territorio e della sanità, sono stabiliti la
struttura e i criteri di costituzione di un rapporto,
denominato "rapporto socio-ambientale", secondo gli elementi
informativi indicati dal presente comma. Le imprese con
fatturato annuo superiore a 20 miliardi di lire sono tenute a
redigere il rapporto socio-ambientale contenente
informazioni:
a) sulle condizioni sociali e ambientali in cui
sono stati ottenuti i beni e servizi posti sul mercato
italiano;
b) sulle attività svolte e sul fatturato,
sull'assetto proprietario dell'impresa, le imprese partecipate
e l'eventuale gruppo di appartenenza, sul numero degli
stabilimenti e la loro localizzazione, sull'assetto produttivo
e sull'assetto delle imprese fornitrici;
c) sulle attività svolte in riferimento all'uso di
materie prime di particolare rilevanza ambientale, all'impatto
provocato dalla produzione sulle persone, sugli ecosistemi,
sul suolo, sull'aria, sulle acque, sulle foreste;
d) su eventuali prodotti tossici impiegati, sul
tipo e sulla quantità di rifiuti solidi, liquidi e gassosi
emessi durante il processo produttivo, e sulle località di
smaltimento dei rifiuti speciali;
e) su eventuali sanzioni amministrative o
procedimenti pendenti o condanne passate in giudicato per
violazioni di carattere ambientale;
f) sui Paesi di provenienza dei prodotti importati
sotto forma di materie prime, semilavorati e perfezionati;
g) sui Paesi di provenienza dei prodotti finiti
destinati alla vendita all'ingrosso o al dettaglio;
h) sul numero dei dipendenti, sulle assunzioni e
sui licenziamenti, su eventuali sanzioni amministrative,
condanne o procedimenti pendenti per controversie di lavoro, o
per violazione di norme di natura previdenziale,
antinfortunistica e sanitaria;
i) sulle condizioni di lavoro esistenti negli
stabilimenti esteri situati in Paesi a reddito
pro-capite medio-basso;
l) sui fornitori e sui subfornitori con
descrizione del relativo assetto produttivo;
m) sulle condizioni di lavoro accertate negli
stabilimenti dei subfornitori italiani ed esteri, con
particolare riferimento alla tipologia delle assunzioni,
all'età degli assunti, all'orario di lavoro e ai riposi
settimanali, ai salari orari in rapporto al potere d'acquisto,
alla previdenza sociale e assicurativa, alle rappresentanze
sindacali, alla salubrità dei luoghi di lavoro, alle sostanze
tossiche impiegate e alle misure di salvaguardia sanitaria
adottate.
2. Il rapporto di cui al comma 1 forma parte integrante
del bilancio delle imprese di cui al medesimo comma.
3. Il primo comma dell'articolo 2423 del codice civile è
sostituito dal seguente:
"Gli amministratori devono redigere il bilancio di
esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto
economico, dalla nota integrativa e, nel caso di fatturato
annuo superiore a 20 miliardi di lire, dal rapporto
socio-ambientale".
4. Per quanto attiene alle responsabilità, alla
pubblicazione, alle inadempienze ed a quanto altro non
previsto dalla presente legge, si applicano le norme stabilite
dal codice civile e dalle leggi speciali vigenti in tema di
bilancio.
5. Ai fini della presente legge si intendono contratti di
subfornitura quelli disciplinati ai sensi della legge 18
giugno 1998, n. 192.
Art. 3.
(Diritto alla consultazione dei rapporti
socio-ambientali).
1. Ogni cittadino ha diritto di prendere visione,
gratuitamente, dei rapporti socio-ambientali depositati presso
le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
di ottenerne copia dietro corrispettivo di spesa da
determinare con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1.
2. Il Ministero delle attività produttive predispone,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, un apposito progetto al fine di consentire la
consultazione dei rapporti socio-ambientali, anche per via
telematica.
Art. 4.
(Istituzione di una sezione di vigilanza presso l'Autorità
garante della concorrenza e del mercato sulle condizioni
socio-ambientali della produzione di beni e servizi).
1. E' istituita presso l'Autorità garante della
concorrenza e del mercato, una sezione con funzioni di
indagine, ricerca e informazione, di seguito denominata
"sezione".
2. La sezione opera in piena autonomia e con indipendenza
di giudizio e di valutazione. Essa è composta da un ufficio di
presidenza e da un comitato consultivo.
3. L'ufficio di presidenza è nominato dal presidente
dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ed è
composto dal presidente e da quattro membri scelti tra persone
di comprovata indipendenza, competenza ed esperienza in
materia di diritto nazionale ed internazionale.
4. I membri dell'ufficio di presidenza sono nominati per
tre anni e possono essere confermati una sola volta; essi non
possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività
professionale o di consulenza, non possono essere
amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, non
possono ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I
dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l'intera
durata del mandato.
5. Il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e
del mercato provvede alla nomina del comitato consultivo in
base ai seguenti criteri di rappresentatività:
a) quattro rappresentanti di associazioni
imprenditoriali;
b) quattro rappresentanti delle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative dei settori
interessati;
c) quattro rappresentanti delle associazioni dei
consumatori e degli utenti di cui all'articolo 5 della legge
30 luglio 1998, n. 281, nonché di organismi di cooperazione
internazionale e per la difesa dei diritti umani;
d) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri
delle attività produttive, degli affari esteri e del lavoro e
delle politiche sociali.
6. I rappresentanti di cui alle lettere a), b) e
c) del comma 5 sono nominati dal presidente
dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato su
indicazione dei rispettivi enti. I rappresentanti di cui alla
lettera d) del medesimo comma 5 sono nominati su
indicazione dei rispettivi Ministri.
7. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato
delibera le norme concernenti l'organizzazione e il
funzionamento della sezione, le norme concernenti il
trattamento giuridico ed economico del personale, gli
eventuali rapporti di convenzione o di consulenza, nonché le
norme dirette a disciplinare la gestione delle spese nei
limiti previsti dalla presente legge.
8. Ogni anno, entro il 30 aprile, l'Autorità garante della
concorrenza e del mercato trasmette al Parlamento una
relazione sull'attività svolta, nell'anno precedente, dalla
sezione.
9. Per le spese di funzionamento della sezione e dei suoi
organismi è istituito un apposito fondo nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
Art. 5.
(Potere d'indagine).
1. La sezione, a seguito di denuncia circostanziata o di
informazioni in suo possesso, trasmette i relativi dati
all'Autorità garante della concorrenza e del mercato che
procede ad indagini per verificare se nel corso dell'attività
di produzione di beni e servizi destinati al mercato italiano,
siano state violate le convenzioni internazionali di cui
all'articolo 1, comma 1, da parte di imprese che operano sul
mercato italiano, da parte di loro licenziatari ovunque
collocati, ovvero da parte di strutture produttive estere che
riforniscono le imprese operanti sul mercato italiano in
qualità di fornitori o di subfornitori.
2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato può,
altresì, procedere su richiesta della sezione o del comitato
consultivo di cui all'articolo 4, commi 2, 5 e 6, ad indagini
conoscitive, di natura generale, nei settori produttivi e
commerciali in cui si presuma la violazione delle norme
nazionali o delle convenzioni internazionali di cui
all'articolo 1, comma 1.
3. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nei
casi di violazioni che coinvolgono direttamente o
indirettamente imprese italiane, notifica tramite la sezione
l'apertura dell'istruttoria alle imprese e agli enti
interessati. I titolari o i legali rappresentanti degli enti e
delle imprese hanno diritto di essere sentiti, personalmente o
a mezzo di procuratore speciale, nel termine fissato
contestualmente alla notifica ed hanno facoltà di presentare
deduzioni e memorie scritte in ogni stadio dell'istruttoria,
nonché di essere nuovamente sentiti in ogni fase della
medesima.
4. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato,
tramite l'apposita sezione di vigilanza può in ogni momento
dell'istruttoria:
a) richiedere alle imprese, enti o persone, che ne
siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire
documenti utili ai fini dell'istruttoria;
b) disporre ispezioni al fine di controllare i
documenti aziendali e di estrarne copia, anche avvalendosi
della collaborazione di altri organi dello Stato;
c) inviare proprio personale all'estero per
audizioni e per visite concordate;
d) avvalersi della collaborazione di istituzioni
internazionali competenti, di sindacati e di associazioni;
e) avvalersi della consulenza di esperti, di
società di consulenza e di società di certificazione con cui
può stipulare convenzioni.
5. Il segreto d'ufficio è mantenuto limitatamente ai
documenti e alle informazioni non inclusi nel rapporto
socio-ambientale.
Art. 6.
(Sanzioni).
1. Fatte salve le sanzioni già previste dall'ordinamento
vigente, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato
può tramite la sezione comminare sanzioni amministrative
pecuniarie:
a) fino a 100 milioni di lire, nel caso in cui i
soggetti interessati rifiutino od omettano, senza giustificato
motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti
richiesti;
b) fino a 200 milioni di lire nel caso in cui i
soggetti interessati forniscano informazioni ed esibiscano
documenti non veritieri.
2. Se a seguito dell'indagine sono ravvisate violazioni
alle convenzioni internazionali di cui all'articolo 1, comma
1, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, tramite
la sezione, può formulare un pronunciamento ed intimare alle
imprese operanti sul mercato italiano che hanno rapporti con i
responsabili delle violazioni, di pubblicizzare sulla stampa,
a proprie spese, il pronunciamento. Le modalità di
pubblicizzazione sono determinate a giudizio insindacabile
dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, tenuto
conto del tipo di violazione e del grado di vigilanza
dimostrato dall'impresa operante sul mercato italiano. Il
provvedimento può essere ripetuto finché non siano adottate le
dovute misure correttive.
Art. 7.
(Attività di ricerca e di informazione).
1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato su
richiesta della sezione, conferisce alla medesima facoltà di
eseguire ricerche di natura economica, sociale ed ambientale,
comprese quelle riguardanti la composizione finale dei prezzi,
per fornire ai consumatori le più ampie informazioni sul
contesto economico, sociale e ambientale in cui è avvenuta
ogni fase produttiva e commerciale dei beni e servizi
collocati sul mercato italiano.
2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato,
attraverso la sezione, diffonde, quanto più ampiamente
possibile, i risultati delle proprie indagini e delle proprie
ricerche, attraverso bollettini periodici, spazi televisivi
messi a disposizione delle emittenti pubbliche, pubblicazioni
monografiche e audiovisivi, servizi offerti ai mezzi di
stampa, alle radio e alle reti televisive.
3. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato,
attraverso la sezione ed il Comitato consultivo di cui
all'articolo 4, comma 2, si adopera per sensibilizzare
l'opinione pubblica sui temi sociali ed ambientali connessi
alla produzione e al consumo. Collabora con le scuole di ogni
ordine e grado per educare gli studenti a scelte di acquisto
responsabili nei confronti dell'ambiente e dei diritti umani,
sociali e sindacali.
4. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato,
attraverso la sezione, pubblicizza il marchio di qualità
sociale di cui all'articolo 9.
Art. 8.
(Diritto di denuncia).
1. Qualsiasi cittadino può ricorrere alla sezione,
istituita presso l'Autorità garante della concorrenza e del
mercato in nome proprio o in rappresentanza di gruppi e di
associazioni sia italiani che stranieri per segnalare
violazioni dei diritti delle persone, dei lavoratori, delle
comunità locali, da parte di imprese che operano sul mercato
italiano, da parte di loro licenziatari ovunque collocati, o
da parte di strutture produttive estere che riforniscono le
imprese operanti sul mercato italiano in qualità di fornitori
o subfornitori.
2. In caso di denuncia circostanziata da parte dei
soggetti di cui al comma 1 l'Autorità garante della
concorrenza e del mercato ha l'obbligo di avviare un'indagine
conoscitiva, attraverso la sezione.
Art. 9.
(Istituzione del marchio di qualità sociale).
1. E' istituito il marchio di qualità sociale, denominato
"QL+". Il marchio è attribuito dall'Autorità garante della
concorrenza e del mercato a tutte le imprese italiane che ne
facciano domanda, i cui titolari, a seguito di accertamenti,
risultino nelle seguenti condizioni:
a) negli ultimi cinque anni non abbiano riportato
condanne o non abbiano procedimenti pendenti per violazione
della legislazione nazionale concernente la tutela dei diritti
economici dei lavoratori, i diritti sindacali, gli obblighi
previdenziali, l'età minima di assunzione al lavoro,
l'assunzione obbligatoria di categorie protette, le norme di
prevenzione antinfortunistica e di igiene e sicurezza sui
luoghi di lavoro, le norme sui licenziamenti;
b) non abbiano stipulato contratti di subfornitura
con imprese italiane che negli ultimi cinque anni abbiano
riportato condanne per le violazioni di cui alla lettera
a);
c) non abbiano rapporti di subfornitura o di
fornitura, neanche tramite licenziatari, con imprese
produttive estere che nei propri luoghi di lavoro, o in quelli
di strutture subappaltate, violano le convenzioni
dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) ratificate
dallo Stato italiano, relative al lavoro forzato, all'età
minima di assunzione al lavoro, ai diritti economici e
previdenziali, alle libertà sindacali, alla contrattazione
collettiva, alla non discriminazione, al pari trattamento
economico, alla tutela della salute dei lavoratori, al lavoro
a domicilio;
d) non possiedano all'estero attività produttive,
siano esse in proprietà esclusiva o in compartecipazione, in
cui si violano le convenzioni di cui alla lettera c).
2. Gli accertamenti di cui al comma 1 sono basati su
sopralluoghi, sull'audizione di tutti i soggetti, sia italiani
che esteri, informati sui fatti, sui rapporti presentati dalle
società di certificazione accreditate presso sistemi
indipendenti di controllo sociale, sui rapporti presentati
dall'OIL, da altre istituzioni internazionali e dalle
amministrazioni pubbliche, sui rapporti delle organizzazioni
sindacali, sia di tipo nazionale che internazionale, sui
rapporti delle associazioni italiane ed estere informate sui
fatti, sugli studi dei centri di ricerca, sui servizi
stampa.
3. Con proprio regolamento l'Autorità garante della
concorrenza e del mercato, su proposta della sezione,
definisce i criteri e le procedure di controllo, la
documentazione e le certificazioni obbligatorie che le imprese
richiedenti devono presentare a proprie spese, nonché gli
impegni che le imprese richiedenti devono assumersi per dare
garanzia di rispetto costante delle convenzioni di cui
all'articolo 1, comma 1, e per facilitare l'attività di
vigilanza della medesima Autorità.
4. L'impresa autorizzata, ai sensi del presente articolo
ad esporre il marchio QL+ può esibirlo su tutti i suoi
prodotti, su tutta la sua pubblicità e ovunque compaia il suo
nome.
5. La concessione del marchio QL+ è sottoposta a revisione
triennale e può essere revocata in qualsiasi momento.
L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, tramite la
sezione, concede all'impresa un congruo periodo di tempo per
adeguarsi al provvedimento.
6. Qualsiasi uso improprio del marchio o qualsiasi
tentativo per attribuirgli significati e funzioni diversi da
quelli previsti dalla presente legge è punito con una sanzione
pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma compresa fa
l'1 e il 5 per cento del fatturato dell'impresa medesima.
7. Ogni prodotto deve recare riportato sull'etichetta il
Paese di origine. Nel caso di prodotti che incorporano
componenti o fasi di lavoro avvenuti in più Paesi, l'Autorità
garante della concorrenza e del mercato, tramite la sezione,
definisce i criteri di etichettatura, con lo scopo di
informare il consumatore sui Paesi che, per materie prime e
ore di lavoro, hanno contribuito maggiormente alla produzione
del bene.
Art. 10.
(Modifica della disciplina sul sostegno
all'esportazione).
1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge 26 febbraio
1987, n. 49, è aggiunto in fine, il seguente periodo: "Per
accedere ai crediti agevolati è obbligatorio essere titolari
del marchio di qualità sociale rilasciato dall'Autorità
garante della concorrenza e del mercato sulle condizioni
socio-ambientali della produzione".
2. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 24 aprile 1990,
n. 100, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il
Mediocredito centrale, prima di concedere i crediti agevolati,
deve verificare che gli operatori italiani interessati siano
titolari del marchio di qualità sociale rilasciato
dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato sulle
condizioni socio-ambientali della produzione".
3. All'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 143, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-bis. L'istituto non può compiere operazioni nei
confronti di soggetti sprovvisti del marchio di qualità
sociale rilasciato dall'Autorità garante della concorrenza e
del mercato sulle condizioni socio-ambientali della
produzione".
4. All'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n.
251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
1981, n. 394, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Per accedere ai finanziamenti del fondo è obbligatorio
essere titolari del marchio di qualità sociale rilasciato
dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato sulle
condizioni socio-ambientali della produzione".
Art. 11.
(Disposizioni finanziarie).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si provvede a decorrere dal 2001 mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
Art. 12.
(Norme transitorie e finali).
1. La nomina dei membri dell'ufficio di presidenza della
sezione è effettuata entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.