XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 852




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di sostituire la normativa che, sino ad oggi, ha regolato in modo non organico la consegna obbligatoria degli stampati e delle pubblicazioni nonché di altri tipi di documenti.
        Per la consegna degli stampati e delle pubblicazioni la disciplina in vigore è, infatti, ancora quella fissata dalla legge 2 febbraio 1939, n. 374 (il cui regolamento è stato approvato con regio decreto 12 dicembre 1940, n. 2052), modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660. Le altre norme sono: il decreto legislativo luogotenenziale 1^ marzo 1945, n. 82 (articolo 23), relativo all'obbligo di consegna, presso il Consiglio nazionale delle ricerche, delle pubblicazioni "interessanti la scienza, la tecnica o la ricostruzione"; la legge 29 dicembre 1949, n. 958, recante "Disposizioni per la cinematografia", modificata ed integrata dalla legge 31 luglio 1956, n. 897, dalla legge 4 novembre 1965, n. 1213, recante "Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia", dalla legge 10 maggio 1983, n. 182, recante "Interventi straordinari nel settore dello spettacolo", e, da ultimo dal decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante "Interventi urgenti in favore del cinema", convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 1994, n. 153. Tutte queste norme prevedono infatti disposizioni sulla consegna di materiali filmici e connessi ai film.
        Lo scopo originario del deposito degli stampati e delle pubblicazioni, definito "obbligatorio", era dettato, in Italia, dalle finalità di controllo e di censura esercitate sulla produzione a stampa nazionale. Oggi tale scopo risulta ampiamente superato e del tutto inadeguato rispetto agli obiettivi che in tutti i Paesi si prefiggono le leggi sul deposito legale: costituire raccolte della produzione editoriale nazionale, garantire la documentazione su tali raccolte, mediante l'organizzazione di servizi bibliografici a livello nazionale e regionale che consentano l'informazione e l'accesso ai documenti.
        Tenendo presente tali obiettivi, in questi ultimi anni si è avviato un processo di aggiornamento in tutti i Paesi europei sia per quanto riguarda il materiale oggetto di deposito, sia per quanto attiene ai meccanismi di attuazione del deposito stesso.
        La ratio della soluzione proposta, formulata anche tenendo conto delle legislazioni più avanzate di altri Paesi europei (Norvegia, Francia) e delle raccomandazio- ni degli organismi sovranazionali (IFLA, UNESCO, CCE), superando le ormai anacronistiche finalità della legislazione vigen- te è riconoscibile nelle linee sottoindicate.
        In primo luogo la giustificazione del deposito legale si può ricondurre soprattutto alla produzione di servizi:

                a) servizi bibliografici nazionali generali e di settore (bibliografia nazionale articolata in più serie dedicata a tipologie diverse di documenti: monografie, periodici, libri scolastici, letteratura per l'infanzia, pubblicazioni ufficiali, audiovisivi eccetera);

                b) servizi di accesso ai documenti a livello locale, nazionale e internazionale (prestito, riproduzioni, diffusione dei documenti con mezzi telematici, eccetera). E' evidente che prioritariamente è indispensabile attuare un'accurata conservazione dei documenti oggetto di deposito mediante una regolare opera di tutela (prevenzione e restauro quando necessario).

        In secondo luogo, la riduzione degli esemplari da consegnare da parte degli editori, tipografi, produttori, distributori è indicativa della finalità primaria per la quale le opere sono depositate, quella cioè della produzione dei servizi sopra enunciati e non del mero accrescimento delle raccolte nelle biblioteche o negli istituti destinatari del deposito.
        Inoltre, l'allargamento delle tipologie di documenti oggetto di deposito legale rappresenta l'evoluzione indispensabile per tenere il passo con il cambiamento radicale avvenuto nel campo dell'informazione e della comunicazione nel mondo contemporaneo, che si caratterizza per la crescente distribuzione sul mercato di nuovi prodotti e per il costante sviluppo di nuove tecnologie e di servizi applicati a questo tipo di materiale. Contestualmente, per alcune tipologie di documenti, la cui raccolta e conservazione è molto complessa e non gestibile in modo efficiente da parte delle biblioteche e degli istituti depositari, si e introdotto il criterio della selettività.
        Il decentramento delle responsabilità tra le istituzioni depositarie è volto a facilitare ed ottimizzare il raggiungimento degli obiettivi del deposito, in relazione soprattutto alla tempestività della produzione dei servizi bibliografici, alla completezza della documentazione nel settore loro affidato, alla garanzia di accesso alle opere depositate.
        L'introduzione del principio del deposito a richiesta è stato previsto per il Consiglio nazionale delle ricerche che, per la rilevanza dei suoi compiti e per la specifica competenza, deve poter conservare, aggiornare e far conoscere solo i documenti di alto valore scientifico e non meramente divulgativo.
        La diretta collaborazione con gli editori potrà permettere a questi ultimi, attraverso i servizi che la nuova legge si prefigge, di ottenere un nuovo canale di informazione e quindi vantaggi per i loro prodotti editoriali.
        Lo snellimento delle modalità di deposito per rimuovere i ritardi in relazione alla disponibilità dei documenti, i costi eccessivi e le disfunzioni dell'attuale normativa, è assicurato con l'adozione di procedure del tutto simili a quelle adottate nella maggioranza degli altri Paesi, come ad esempio l'invio diretto da parte dell'editore, tipografo, produttore o distributore degli esemplari d'obbligo alle biblioteche ed agli istituti destinatari.
        La presente proposta di legge sul deposito legale concede l'opportunità di portare chiarezza sull'argomento, di specificare in modo organico l'oggetto, i soggetti e gli istituti destinatari del deposito e quindi, attraverso una riduzione del numero di copie da depositare unitamente ad una migliore distribuzione dei compiti, di definire i servizi per l'utenza.
        Infatti, mentre l'articolo 1 stabilisce i documenti ai quali è rivolta la normativa, l'articolo 2 chiarisce le finalità che si prefigge il presente disposto.
        L'articolo 3 elenca nel dettaglio le categorie di documenti destinati al deposito legale, specificando che l'obbligo è esteso a tutti i supporti sui quali la medesima opera è prodotta, nonché alle edizioni speciali, di pregio e non (soprattutto per quelle a stampa), alle edizioni nuove o aggiornate ed alle riproduzioni in facsimile di opere non più in commercio. Nel caso dei documenti fotografici, ad esempio, l'intento è di ottenere la consegna del materiale artistico, quale quello destinato alle esposizioni in gallerie o ad altre similari forme di commercializzazione. La commissione prevista dal successivo articolo 9, istituita presso il Ministero per i beni e le attività culturali, stabilirà i criteri per selezionare i documenti da escludere dal deposito legale ed individuerà nuove categorie di documenti da destinare allo stesso.
        L'articolo 4 precisa i soggetti obbligati al deposito legale, che deve essere effettuato entro quindici giorni dalla prima distribuzione.
        Con l'articolo 5 vengono individuati il numero di copie dei documenti da depositare nonché i destinatari delle stesse. Inoltre l'articolo è stato predisposto con l'obiettivo di garantire la completezza della raccolta dei diversi materiali attraverso il decentramento delle responsabilità e la specializzazione delle istituzioni depositarie, ma anche applicando il criterio della selettività per alcuni tipi di materiale. E' stato così possibile ridurre il numero delle copie da depositare, ad esempio del materiale a stampa, che da sei copie, previste dalla normativa in vigore, è stato portato a tre. Numero ritenuto "equilibrato e ragionevole" anche da uno studio effettuato nel 1992 dalla Commissione delle Comunità europee sul deposito legale. Per quanto riguarda le opere filmiche, è stato necessario operare una più precisa definizione dei materiali da depositare (anche per rendere effettivamente possibile lo svolgimento, da parte della Cineteca nazionale, dei compiti di diffusione della cultura cinematografica che la legge le attribuisce), nonché prevedere tra i documenti destinati al deposito anche "soggetti, trattamenti, sceneggiature di film italiani ammessi alle provvidenze di legge". Quest'ultimo materiale è, infatti, attualmente tassativamente escluso dal prestito al pubblico e, nel caso di esplicita richiesta da parte di studiosi per sole finalità di ricerca o didattiche, è ammessa la consultazione in sede, previa apposita dichiarazione di responsabilità da parte degli interessati.
        L'articolo 6 prevede che le pubblicazioni ufficiali degli organi dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché degli enti locali e di ogni altro ente pubblico, anche economico, debbano essere depositate presso le biblioteche della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; inoltre una copia delle pubblicazioni delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle province e dei comuni deve essere consegnata alla biblioteca del Consiglio regionale oppure, ove questa manchi, alla biblioteca della regione da individuare nel regolamento attuativo. I medesimi enti dovranno altresì consegnare alla biblioteca della Camera dei deputati, alla biblioteca del Senato della Repubblica e alla biblioteca centrale giuridica del Ministero della giustizia, un esemplare di ogni altra pubblicazione edita da loro, o con il loro contributo o con il loro patrocinio, comunque attinente alla storia, al diritto, alla letteratura e alle scienze sociali. Analogo obbligo grava sulle istituzioni private beneficiarie di contributi pubblici. La Commissione per il deposito legale di cui al successivo articolo 9 stabilirà i criteri e le modalità di deposito delle pubblicazioni ufficiali.
        Con l'articolo 7 viene introdotto il principio del deposito legale a richiesta per la biblioteca del Consiglio nazionale delle ricerche che, per la sua competenza, può meglio conservare e documentare tipologie di materiali specifici. Tale biblioteca svolge infatti attività di principale centro nazionale di servizi di documentazione scientifica a beneficio principalmente di università, enti di ricerca e imprese.
        L'articolo 8 prevede le sanzioni amministrative da comminare, in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge, sanzioni che non esonerano i soggetti obbligati alla consegna degli esemplari dovuti.
        Al fine di garantire un obiettivo comune e omogeneo alle strategie di deposito legale, nonché di assicurare un sistema valido di cooperazione tra i soggetti coinvolti (istituti depositari, editori, autori, eccetera), è stata prevista nell'articolo 9 l'istituzione di una Commissione per il deposito legale che deve essere convocata di diritto una volta all'anno o quando il presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. La Commissione è istituita per definire i criteri per selezionare i documenti da escludere dal deposito legale, in quanto non contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla presente legge; per individuare nuove categorie di documenti da destinare al deposito legale; per definire i criteri di scelta che le emittenti di programmi radio e teletrasmessi dovranno seguire nel costituire e curare le raccolte che saranno da loro stesse catalogate e rese disponibili alla consultazione; per definire i criteri e le modalità del deposito delle pubblicazioni ufficiali. Per tali compiti la Commissione potrà avvalersi di esperti e tecnici delle varie tipologie dei documenti destinati al deposito. La Commissione ha altresì compiti di vigilanza e può promuovere convenzioni e accordi.
        Così come viene indicato dall'articolo 10, il regolamento di attuazione della legge, da emanare secondo le modalità previste dall'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilirà: i casi di esonero totale o parziale dalla consegna dei documenti; gli elementi identificativi da apporre sul documento; i criteri di determinazione del valore commerciale dei documenti per i quali questo non sia preventivamente determinato, ai fini della irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 8, nonché le modalità di applicazione delle medesime; gli strumenti di controllo per l'applicazione della presente legge; i soggetti depositanti e gli istituti depositari per particolari categorie di documenti; i compiti e le modalità di funzionamento della Commissione per il deposito legale.
        L'articolo 11 elenca infine le disposizioni legislative che con l'entrata in vigore della legge verranno abrogate.




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