XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 852
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si
pone l'obiettivo di sostituire la normativa che, sino ad oggi,
ha regolato in modo non organico la consegna obbligatoria
degli stampati e delle pubblicazioni nonché di altri tipi di
documenti.
Per la consegna degli stampati e delle pubblicazioni la
disciplina in vigore è, infatti, ancora quella fissata dalla
legge 2 febbraio 1939, n. 374 (il cui regolamento è stato
approvato con regio decreto 12 dicembre 1940, n. 2052),
modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto
1945, n. 660. Le altre norme sono: il decreto legislativo
luogotenenziale 1^ marzo 1945, n. 82 (articolo 23), relativo
all'obbligo di consegna, presso il Consiglio nazionale delle
ricerche, delle pubblicazioni "interessanti la scienza, la
tecnica o la ricostruzione"; la legge 29 dicembre 1949, n.
958, recante "Disposizioni per la cinematografia", modificata
ed integrata dalla legge 31 luglio 1956, n. 897, dalla legge 4
novembre 1965, n. 1213, recante "Nuovo ordinamento dei
provvedimenti a favore della cinematografia", dalla legge 10
maggio 1983, n. 182, recante "Interventi straordinari nel
settore dello spettacolo", e, da ultimo dal decreto-legge 14
gennaio 1994, n. 26, recante "Interventi urgenti in favore del
cinema", convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo
1994, n. 153. Tutte queste norme prevedono infatti
disposizioni sulla consegna di materiali filmici e connessi ai
film.
Lo scopo originario del deposito degli stampati e delle
pubblicazioni, definito "obbligatorio", era dettato, in
Italia, dalle finalità di controllo e di censura esercitate
sulla produzione a stampa nazionale. Oggi tale scopo risulta
ampiamente superato e del tutto inadeguato rispetto agli
obiettivi che in tutti i Paesi si prefiggono le leggi sul
deposito legale: costituire raccolte della produzione
editoriale nazionale, garantire la documentazione su tali
raccolte, mediante l'organizzazione di servizi bibliografici a
livello nazionale e regionale che consentano l'informazione e
l'accesso ai documenti.
Tenendo presente tali obiettivi, in questi ultimi anni si
è avviato un processo di aggiornamento in tutti i Paesi
europei sia per quanto riguarda il materiale oggetto di
deposito, sia per quanto attiene ai meccanismi di attuazione
del deposito stesso.
La ratio della soluzione proposta, formulata anche
tenendo conto delle legislazioni più avanzate di altri Paesi
europei (Norvegia, Francia) e delle raccomandazio- ni degli
organismi sovranazionali (IFLA, UNESCO, CCE), superando le
ormai anacronistiche finalità della legislazione vigen- te è
riconoscibile nelle linee sottoindicate.
In primo luogo la giustificazione del deposito legale si
può ricondurre soprattutto alla produzione di servizi:
a) servizi bibliografici nazionali generali e di
settore (bibliografia nazionale articolata in più serie
dedicata a tipologie diverse di documenti: monografie,
periodici, libri scolastici, letteratura per l'infanzia,
pubblicazioni ufficiali, audiovisivi eccetera);
b) servizi di accesso ai documenti a livello
locale, nazionale e internazionale (prestito, riproduzioni,
diffusione dei documenti con mezzi telematici, eccetera). E'
evidente che prioritariamente è indispensabile attuare
un'accurata conservazione dei documenti oggetto di deposito
mediante una regolare opera di tutela (prevenzione e restauro
quando necessario).
In secondo luogo, la riduzione degli esemplari da
consegnare da parte degli editori, tipografi, produttori,
distributori è indicativa della finalità primaria per la quale
le opere sono depositate, quella cioè della produzione dei
servizi sopra enunciati e non del mero accrescimento delle
raccolte nelle biblioteche o negli istituti destinatari del
deposito.
Inoltre, l'allargamento delle tipologie di documenti
oggetto di deposito legale rappresenta l'evoluzione
indispensabile per tenere il passo con il cambiamento radicale
avvenuto nel campo dell'informazione e della comunicazione nel
mondo contemporaneo, che si caratterizza per la crescente
distribuzione sul mercato di nuovi prodotti e per il costante
sviluppo di nuove tecnologie e di servizi applicati a questo
tipo di materiale. Contestualmente, per alcune tipologie di
documenti, la cui raccolta e conservazione è molto complessa e
non gestibile in modo efficiente da parte delle biblioteche e
degli istituti depositari, si e introdotto il criterio della
selettività.
Il decentramento delle responsabilità tra le istituzioni
depositarie è volto a facilitare ed ottimizzare il
raggiungimento degli obiettivi del deposito, in relazione
soprattutto alla tempestività della produzione dei servizi
bibliografici, alla completezza della documentazione nel
settore loro affidato, alla garanzia di accesso alle opere
depositate.
L'introduzione del principio del deposito a richiesta è
stato previsto per il Consiglio nazionale delle ricerche che,
per la rilevanza dei suoi compiti e per la specifica
competenza, deve poter conservare, aggiornare e far conoscere
solo i documenti di alto valore scientifico e non meramente
divulgativo.
La diretta collaborazione con gli editori potrà permettere
a questi ultimi, attraverso i servizi che la nuova legge si
prefigge, di ottenere un nuovo canale di informazione e quindi
vantaggi per i loro prodotti editoriali.
Lo snellimento delle modalità di deposito per rimuovere i
ritardi in relazione alla disponibilità dei documenti, i costi
eccessivi e le disfunzioni dell'attuale normativa, è
assicurato con l'adozione di procedure del tutto simili a
quelle adottate nella maggioranza degli altri Paesi, come ad
esempio l'invio diretto da parte dell'editore, tipografo,
produttore o distributore degli esemplari d'obbligo alle
biblioteche ed agli istituti destinatari.
La presente proposta di legge sul deposito legale concede
l'opportunità di portare chiarezza sull'argomento, di
specificare in modo organico l'oggetto, i soggetti e gli
istituti destinatari del deposito e quindi, attraverso una
riduzione del numero di copie da depositare unitamente ad una
migliore distribuzione dei compiti, di definire i servizi per
l'utenza.
Infatti, mentre l'articolo 1 stabilisce i documenti ai
quali è rivolta la normativa, l'articolo 2 chiarisce le
finalità che si prefigge il presente disposto.
L'articolo 3 elenca nel dettaglio le categorie di
documenti destinati al deposito legale, specificando che
l'obbligo è esteso a tutti i supporti sui quali la medesima
opera è prodotta, nonché alle edizioni speciali, di pregio e
non (soprattutto per quelle a stampa), alle edizioni nuove o
aggiornate ed alle riproduzioni in facsimile di opere non più
in commercio. Nel caso dei documenti fotografici, ad esempio,
l'intento è di ottenere la consegna del materiale artistico,
quale quello destinato alle esposizioni in gallerie o ad altre
similari forme di commercializzazione. La commissione prevista
dal successivo articolo 9, istituita presso il Ministero per i
beni e le attività culturali, stabilirà i criteri per
selezionare i documenti da escludere dal deposito legale ed
individuerà nuove categorie di documenti da destinare allo
stesso.
L'articolo 4 precisa i soggetti obbligati al deposito
legale, che deve essere effettuato entro quindici giorni dalla
prima distribuzione.
Con l'articolo 5 vengono individuati il numero di copie
dei documenti da depositare nonché i destinatari delle stesse.
Inoltre l'articolo è stato predisposto con l'obiettivo di
garantire la completezza della raccolta dei diversi materiali
attraverso il decentramento delle responsabilità e la
specializzazione delle istituzioni depositarie, ma anche
applicando il criterio della selettività per alcuni tipi di
materiale. E' stato così possibile ridurre il numero delle
copie da depositare, ad esempio del materiale a stampa, che da
sei copie, previste dalla normativa in vigore, è stato portato
a tre. Numero ritenuto "equilibrato e ragionevole" anche da
uno studio effettuato nel 1992 dalla Commissione delle
Comunità europee sul deposito legale. Per quanto riguarda le
opere filmiche, è stato necessario operare una più precisa
definizione dei materiali da depositare (anche per rendere
effettivamente possibile lo svolgimento, da parte della
Cineteca nazionale, dei compiti di diffusione della cultura
cinematografica che la legge le attribuisce), nonché prevedere
tra i documenti destinati al deposito anche "soggetti,
trattamenti, sceneggiature di film italiani ammessi alle
provvidenze di legge". Quest'ultimo materiale è, infatti,
attualmente tassativamente escluso dal prestito al pubblico e,
nel caso di esplicita richiesta da parte di studiosi per sole
finalità di ricerca o didattiche, è ammessa la consultazione
in sede, previa apposita dichiarazione di responsabilità da
parte degli interessati.
L'articolo 6 prevede che le pubblicazioni ufficiali degli
organi dello Stato, delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, nonché degli enti locali e di ogni altro
ente pubblico, anche economico, debbano essere depositate
presso le biblioteche della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica; inoltre una copia delle pubblicazioni delle
regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle
province e dei comuni deve essere consegnata alla biblioteca
del Consiglio regionale oppure, ove questa manchi, alla
biblioteca della regione da individuare nel regolamento
attuativo. I medesimi enti dovranno altresì consegnare alla
biblioteca della Camera dei deputati, alla biblioteca del
Senato della Repubblica e alla biblioteca centrale giuridica
del Ministero della giustizia, un esemplare di ogni altra
pubblicazione edita da loro, o con il loro contributo o con il
loro patrocinio, comunque attinente alla storia, al diritto,
alla letteratura e alle scienze sociali. Analogo obbligo grava
sulle istituzioni private beneficiarie di contributi pubblici.
La Commissione per il deposito legale di cui al successivo
articolo 9 stabilirà i criteri e le modalità di deposito delle
pubblicazioni ufficiali.
Con l'articolo 7 viene introdotto il principio del
deposito legale a richiesta per la biblioteca del Consiglio
nazionale delle ricerche che, per la sua competenza, può
meglio conservare e documentare tipologie di materiali
specifici. Tale biblioteca svolge infatti attività di
principale centro nazionale di servizi di documentazione
scientifica a beneficio principalmente di università, enti di
ricerca e imprese.
L'articolo 8 prevede le sanzioni amministrative da
comminare, in caso di mancato adempimento degli obblighi
previsti dalla presente legge, sanzioni che non esonerano i
soggetti obbligati alla consegna degli esemplari dovuti.
Al fine di garantire un obiettivo comune e omogeneo alle
strategie di deposito legale, nonché di assicurare un sistema
valido di cooperazione tra i soggetti coinvolti (istituti
depositari, editori, autori, eccetera), è stata prevista
nell'articolo 9 l'istituzione di una Commissione per il
deposito legale che deve essere convocata di diritto una volta
all'anno o quando il presidente lo ritenga opportuno, nonché
quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi
componenti. La Commissione è istituita per definire i criteri
per selezionare i documenti da escludere dal deposito legale,
in quanto non contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi
stabiliti dalla presente legge; per individuare nuove
categorie di documenti da destinare al deposito legale; per
definire i criteri di scelta che le emittenti di programmi
radio e teletrasmessi dovranno seguire nel costituire e curare
le raccolte che saranno da loro stesse catalogate e rese
disponibili alla consultazione; per definire i criteri e le
modalità del deposito delle pubblicazioni ufficiali. Per tali
compiti la Commissione potrà avvalersi di esperti e tecnici
delle varie tipologie dei documenti destinati al deposito. La
Commissione ha altresì compiti di vigilanza e può promuovere
convenzioni e accordi.
Così come viene indicato dall'articolo 10, il regolamento
di attuazione della legge, da emanare secondo le modalità
previste dall'articolo 17, comma 1, lettera a), della
legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilirà: i casi di esonero
totale o parziale dalla consegna dei documenti; gli elementi
identificativi da apporre sul documento; i criteri di
determinazione del valore commerciale dei documenti per i
quali questo non sia preventivamente determinato, ai fini
della irrogazione delle sanzioni amministrative di cui
all'articolo 8, nonché le modalità di applicazione delle
medesime; gli strumenti di controllo per l'applicazione della
presente legge; i soggetti depositanti e gli istituti
depositari per particolari categorie di documenti; i compiti e
le modalità di funzionamento della Commissione per il deposito
legale.
L'articolo 11 elenca infine le disposizioni legislative
che con l'entrata in vigore della legge verranno abrogate.