XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 610




        Onorevoli Colleghi! - La legge 29 marzo 2001, n. 134, "Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti", all'articolo 23 ha previsto la abrogazione dell'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, come sostituito dall'articolo 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533, e degli articoli 11, 12, 13, 14, 15 e 16 della citata legge 11 agosto 1973, n. 533, in materia di controversie di lavoro e di previdenza.
        Data disposizione si è rivelata, così come concepita ed approvata, incoerente e disomogenea rispetto all'intero assetto della legge n. 134 del 2001 in materia di gratuito patrocinio. La recente approvazione della disposizione che con la presente proposta di legge si intende modificare, ha determinato diffuse preoccupazioni, ha sollevato nutrite proteste ed ha posto problemi interpretativi di non poco momento.
        Le parti sociali e le categorie forensi hanno evidenziato il rischio di un ritorno ad un superato regime di onerosità fiscale della giustizia del lavoro, incompatibile con la natura degli interessi tutelati che determinerebbe, tra l'altro, una irreparabile penalizzazione per il già problematico stato in cui versa l'intero comparto della giustizia del lavoro.
        Le comprensibili e giuste preoccupazioni anzidette possono trovare una risposta adeguata soltanto attraverso un intervento legislativo diretto a confermare e rafforzare l'introduzione del regime della esenzione dagli oneri fiscali che non venga neutralizzato per i giudizi di lavoro e previdenza.
        Peraltro si ritiene profondamente ingiusto in un quadro di massima estensione del gratuito patrocinio per i cittadini ritenuti non abbienti (coloro i quali abbiano un reddito annuo inferiore a lire 18 milioni) arretrare in materia di lavoro e previdenza eliminando la "gratuità" delle spese di giudizio, "gratuità" che rappresenta una conquista giuridica e sociale ottenuta da quasi un trentennio. Si ritiene necessario, dunque, modificare il comma 2 dell'articolo 23 della citata legge n. 134 del 2001 e ritornare così al regime della esenzione dalle spese per i processi in materia di lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria.




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