XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 610
Onorevoli Colleghi! - La legge 29 marzo 2001, n. 134,
"Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante
istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non
abbienti", all'articolo 23 ha previsto la abrogazione
dell'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, come
sostituito dall'articolo 10 della legge 11 agosto 1973, n.
533, e degli articoli 11, 12, 13, 14, 15 e 16 della citata
legge 11 agosto 1973, n. 533, in materia di controversie di
lavoro e di previdenza.
Data disposizione si è rivelata, così come concepita ed
approvata, incoerente e disomogenea rispetto all'intero
assetto della legge n. 134 del 2001 in materia di gratuito
patrocinio. La recente approvazione della disposizione che con
la presente proposta di legge si intende modificare, ha
determinato diffuse preoccupazioni, ha sollevato nutrite
proteste ed ha posto problemi interpretativi di non poco
momento.
Le parti sociali e le categorie forensi hanno evidenziato
il rischio di un ritorno ad un superato regime di onerosità
fiscale della giustizia del lavoro, incompatibile con la
natura degli interessi tutelati che determinerebbe, tra
l'altro, una irreparabile penalizzazione per il già
problematico stato in cui versa l'intero comparto della
giustizia del lavoro.
Le comprensibili e giuste preoccupazioni anzidette possono
trovare una risposta adeguata soltanto attraverso un
intervento legislativo diretto a confermare e rafforzare
l'introduzione del regime della esenzione dagli oneri fiscali
che non venga neutralizzato per i giudizi di lavoro e
previdenza.
Peraltro si ritiene profondamente ingiusto in un quadro di
massima estensione del gratuito patrocinio per i cittadini
ritenuti non abbienti (coloro i quali abbiano un reddito annuo
inferiore a lire 18 milioni) arretrare in materia di lavoro e
previdenza eliminando la "gratuità" delle spese di giudizio,
"gratuità" che rappresenta una conquista giuridica e sociale
ottenuta da quasi un trentennio. Si ritiene necessario,
dunque, modificare il comma 2 dell'articolo 23 della citata
legge n. 134 del 2001 e ritornare così al regime della
esenzione dalle spese per i processi in materia di lavoro,
previdenza ed assistenza obbligatoria.