XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 845
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 88 del codice penale è sostituito dal
seguente:
"Art. 88. - (Vizio totale di mente).-
L'infermità psichica non esclude, né diminuisce
l'imputabilità".
2. L'articolo 89 del codice penale è abrogato.
Art. 2.
1. Il secondo comma dell'articolo 108 del codice penale è
abrogato.
Art. 3.
1. Al numero 2 del primo comma dell'articolo 147 del
codice penale, dopo le parole: "di grave infermità fisica"
sono aggiunte le seguenti: "o psichica".
Art. 4.
1. L'articolo 148 del codice penale è abrogato.
Art. 5.
1. Al primo comma dell'articolo 206 del codice penale le
parole: "o l'infermo di mente," e le parole: ", o in un
manicomio giudiziario," sono soppresse.
Art. 6.
1. Il secondo comma dell'articolo 212 del codice penale è
abrogato.
2. Al terzo comma dell'articolo 212 del codice penale le
parole: "Quando sia cessata l'infermità" sono sostituite dalla
seguenti: "Se la persona sottoposta a una misura di sicurezza
detentiva è colpita da un'infermità psichica, quando è cessata
tale infermità".
Art. 7.
1. Al primo comma dell'articolo 219 del codice penale le
parole: "di infermità psichica o" sono soppresse.
Art. 8.
1. L'articolo 222 del codice penale è abrogato.
Art. 9.
1. L'articolo 232 del codice penale è sostituito dal
seguente:
"Art. 232. - (Minori in stato di libertà
vigilata).- La persona di età minore non può essere posta
in stato di libertà vigilata, se non quando sia possibile
affidarla ai genitori o a coloro che abbiano obbligo di
provvedere alla sua educazione o assistenza, ovvero ad
istituti di assistenza sociale".
Art. 10.
1. L'articolo 70 del codice di procedura penale è
sostituito dal seguente:
"Art. 70. - (Accertamenti sulla capacità
dell'imputato). - 1. Quando l'imputato a causa di
infermità psichica non sia in condizione di partecipare al
processo se non derivandone pregiudizio alla salute, il
giudice, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento o
di non luogo a procedere, dispone con ordinanza, in ogni stato
e grado del procedimento di merito, la sospensione del
procedimento. In tale caso informa, ove occorra, l'autorità
competente per l'adozione delle misure previste dalle leggi
sull'assistenza psichiatrica. Per gli accertamenti necessari
il giudice può anche ordinare una visita medica".
Art. 11.
1. L'articolo 286 del codice di procedura penale è
sostituito dal seguente:
"Art. 286. - (Custodia cautelare in luogo di cura).
- 1. Se il soggetto è affetto da infermità psichica tale da
non poter essere condotto in carcere, il giudice ordina la
custodia dell'imputato nel luogo in cui si trova per mezzo
degli agenti della forza pubblica, ovvero il ricovero
dell'imputato in un pubblico ospedale sotto la medesima
custodia, se appare necessaria, fino a che le condizioni di
salute dell'imputato siano tali da permetterne il
trasferimento in carcere. In ogni caso si osservano le norme
sull'assistenza psichiatrica".
Art. 12.
1. Al comma 2 dell'articolo 220 del codice di procedura
penale le parole: "indipendenti da cause patologiche" sono
soppresse.
Art. 13.
1. Dopo il settimo comma dell'articolo 11 della legge 26
luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:
"I soggetti sofferenti di disturbi psichici, che si
trovino in stato di detenzione per custodia preventiva o per
espiazione di pena, hanno diritto di ricevere in carcere le
cure mediche e l'assistenza psichiatrica necessarie per il
recupero della salute a scopo di riabilitazione. Per i
soggetti sofferenti di gravi disturbi psichici, condannati a
pene detentive superiori a due anni, il Ministro della
giustizia organizza, con proprio decreto, su basi territoriali
regionali, una o più sezioni carcerarie, ognuna delle quali
con capienza non superiore a venti detenuti, opportunamente
attrezzate per la costituzione del gruppo terapeutico,
provvedendo d'intesa con i competenti organi della regione e
con i servizi psichiatrici territoriali. Le direzioni degli
istituti carcerari sono tenute a segnalare ai centri medici e
di assistenza sociale regionale competenti coloro che,
liberati dal carcere, siano ancora bisognevoli di cure e di
assistenza".
Art. 14.
1. Dopo l'articolo 13 della legge 26 luglio 1975, n. 354,
è inserito il seguente:
"Art 13-bis. - (Piano di cura e di assistenza
medico-psichiatrica). - 1. All'inizio dell'esecuzione della
pena detentiva, per i detenuti malati di mente viene elaborato
un apposito piano di cura e di assistenza medico-psichiatrica,
a cui viene data attuazione nel corso dell'esecuzione, finché
occorra.
2. I servizi psichiatrici territoriali del luogo in
cui viene eseguita la pena sono tenuti a prestare ai detenuti
infermi di mente l'assistenza medico-psichiatrica di cui
abbisognano.
3. In conformità con le norme sul servizio sanitario
il detenuto infermo di mente, sotto il controllo del giudice
di sorveglianza ed in accordo con questo, sceglie il medico
dell'azienda sanitaria locale cui affidare la cura della sua
salute psichica. Il detenuto può chiedere l'assistenza anche
di un medico di fiducia. In tal caso le cure vengono
concordate tra i due medici.
4. Il medico dell'azienda sanitaria locale, dopo
aver compiuto sul detenuto gli accertamenti medici necessari,
elabora il piano di assistenza medico-psichiatrica che, in
conformità con i prìncipi sanciti in materia di assistenza
psichiatrica dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, ritiene
maggiormente idoneo alla cura ed alla riabilitazione del
malato. Il piano è redatto per iscritto ed è corredato da una
relazione esplicativa scritta e motivata.
5. Il piano di cura e di assistenza
medico-psichiatrica viene sottoposto al controllo del giudice
di sorveglianza. Questi, dopo aver ottenuto il consenso del
detenuto, dichiara il piano di cura esecutivo e prende, ove
occorra, i provvedimenti che ne rendano possibile
l'attuazione.
6. In accordo con il giudice di sorveglianza e con
il detenuto, il medico dell'azienda sanitaria locale che ha
redatto il piano di cura e di assistenza medico-psichiatrica
provvede per la parte medica a darvi attuazione, segue il
detenuto quale suo paziente e controlla l'evoluzione della
terapia. Periodicamente, in ogni caso per periodi di tempo non
superiori a tre mesi, riferisce al giudice di sorveglianza.
Con relazione scritta espone la valutazione clinica
sull'andamento delle cure prestate ed ove occorra propone,
motivandole, modifiche ed integrazioni al piano di cura e di
assistenza medico-psichiatrica.
7. E' obbligo degli organi penitenziari provvedere
affinché per ogni infermo di mente sottoposto ad esecuzione di
pena detentiva sia elaborato un adeguato piano di cura e di
assistenza medico-psichiatrica a tutela della sua salute
psichica ed a scopo riabilitativo; è diritto di ogni detenuto
malato di mente ottenere l'elaborazione e l'attuazione di tale
piano in conformità con le esigenze della propria salute
psichica.
8. Il trattamento penitenziario di cui all'articolo
13 viene attuato nei confronti dei detenuti malati di mente,
tenute in debito conto le esigenze della terapia
medico-psichiatrica".
Art. 15.
1. Dopo l'articolo 14-quater della legge 28 luglio
1975, n. 354, e successive modificazioni, è inserito il
seguente:
"Art. 14-quinquies. - (Modalità del trattamento
nelle sezioni carcerarie regionali).- 1. Alle
sezioni carcerarie regionali di cui all'articolo 11 sono
assegnati per l'espiazione della pena i soggetti condannati a
pena detentiva superiore a due anni che per il tipo e il grado
di malattia psichica da cui sono affetti non possono ricevere
in carcere cure adeguate. In via del tutto eccezionale a tali
sezioni possono venire assegnati anche gli imputati sottoposti
a custodia preventiva, allorquando a causa della precarietà
del loro stato psichico deriverebbe dalla custodia carceraria
grave pregiudizio alla salute.
2. Per l'espiazione della pena i condannati
sofferenti di gravi disturbi psichici vengono assegnati alle
sezioni carcerarie allo scopo appositamente attrezzate
preferibilmente nella regione in cui è situato il luogo della
loro residenza, oppure ove si trova il luogo più idoneo alle
cure ed all'assistenza medico-psichiatrica che devono venire
loro prestate, nonché alla riabilitazione della malattia,
oppure ove è il luogo che offre loro maggiori possibilità di
reinserimento sociale. Si evita di assegnarli alle sezioni
carcerarie della regione ove è situato il luogo in cui
l'ambiente è loro ostile a causa del reato commesso".
Art. 16.
1. Dopo l'articolo 55 della legge 26 luglio 1975, n. 354,
e successive modificazioni, è inserito il seguente:
"Art. 55-bis. - (Misure alternative alla detenzione
per condannati malati di mente). - 1. Nei confronti dei
condannati malati di mente sono applicabili le misure
alternative alla detenzione che vengono loro concesse e
revocate quando si verifichino le condizioni previste negli
articoli 47, 47-ter, 47-quater,
47-quinquies, 48, 50, 51, 51-bis, 51-ter,
52, 54 e 55. Anche nel corso delle misure alternative alla
detenzione i condannati sofferenti di disturbi psichici devono
sottoporsi alle cure ed alle prescrizioni disposte dal medico
nel piano di cura e di assistenza medico-psichiatrica. Il
sottrarsi alle cure ed ai controlli medici, senza giustificato
motivo, comporta la revoca della misura alternativa
applicata".