XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 735
PROPOSTA DI LEGGE
CAPO I
SCUOLA MATERNA
Art. 1.
1. La scuola materna accoglie bambini dai tre anni fino
alla iscrizione alla scuola elementare. Essa è disciplinata
dalle norme della presente legge che, pur nel rispetto delle
forme di autonomia legate ad esigenze locali, detta la
regolamentazione di tutta la scuola materna statale e non
statale. La scuola materna favorisce il processo educativo dei
fanciulli di età prescolare nell'armonico sviluppo della loro
personalità, continuando ed integrando l'opera della
famiglia.
2. La frequenza della scuola materna statale e non statale
è facoltativa e gratuita.
Art. 2.
1. La scuola materna promuove, organizza ed indirizza le
attività dei bambini, preparandoli alla frequenza della scuola
dell'obbligo, attraverso:
a) l'educazione religiosa, facoltativa;
b) l'educazione tesa a formare un primo abito
morale;
c) l'educazione estetica tesa a sviluppare
l'immaginazione e la sensibilità;
d) l'educazione linguistica tesa all'arricchimento
lessicale;
e) iniziale educazione motoria;
f) l'educazione igienico-sanitaria;
g) l'educazione alla socializzazione intesa come
rispetto di sé, degli altri e delle cose.
2. Il raggiungimento della finalità di cui al comma 1, nel
rispetto della realtà fisica, psichica e spirituale del
bambino, avviene attraverso:
a) attività creative artistiche adeguate
all'età;
b) racconti di fiabe, favole e leggende attinte
dal patrimonio mondiale della letteratura infantile;
c) attività ludiche sia libere che strutturate;
d) l'assunzione di sane abitudini di vita igienica
e di corretto comportamento personale;
e) l'esplorazione dell'ambiente.
Art. 3.
1. Ogni scuola materna statale è istituita con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su
richiesta dell'ente locale competente.
2. Con la stessa procedura di cui al comma 1, sono
autorizzate le scuole materne non statali, su richiesta
dell'ente gestore.
Art. 4.
1. Le scuole materne sono composte da un minimo di tre
sezioni.
2. La sezione non può essere costituita da un numero di
bambini inferiore a dodici o superiore a venti.
3. Nelle piccole isole e nelle piccole località montane è
consentita la deroga a quanto previsto nei commi 1 e 2.
4. Il direttore didattico, su segnalazione del docente o
del genitore, può consentire il passaggio dei bambini da una
sezione all'altra, nel corso dell'anno scolastico.
5. Le scuole materne devono garantire un funzionamento di
quattro ore continuative. Il prolungamento di orario può
essere consentito per bambini le cui famiglie documentino
l'effettiva necessità di usufruire per un arco di tempo
maggiore del servizio della scuola materna.
6. La scuola può restare aperta per un massimo di quattro
ore oltre l'orario normale per le necessità di cui al comma
5.
7. La scuola che rimane aperta ai sensi del comma 5 è
tenuta alla istituzione del servizio mensa, del quale possono
usufruire tutti i bambini.
8. Ogni insegnante può essere affiancato da un solo
tirocinante.
9. L'obbligo di orario degli insegnanti di scuola materna
è di ventiquattro ore settimanali.
Art. 5.
1. Nei riguardi dei bambini, in età prescolare,
handicappati psichici e sensoriali, si provvede con le
seguenti misure di sostegno:
a) inserimento, nei casi meno gravi, nelle sezioni
normali ed in numero non superiore a due. Dette sezioni non
possono superare complessivamente il numero di quindici
bambini;
b) per i bambini che presentano minorazioni gravi
o medio-gravi, accertate dalle competenti strutture sanitarie,
si provvede con idonee strutture specifiche a livello
territoriale. Tali strutture, che devono essere ubicate in
edifici sedi di sezioni normali, non possono essere formate,
di norma, da un numero superiore ad otto frequentanti e devono
essere affidate a personale insegnante specializzato e
coadiuvato da un gruppo di consulenza medico-pedagogica.
Art. 6.
1. Ai soggetti che frequentano la scuola materna statale
sono garantite l'assistenza sanitaria, in modo particolare per
quanto riguarda la medicina preventiva, nonché la copertura
assicurativa.
2. Gli insegnanti devono essere coperti da assicurazione
contro gli infortuni e, per la responsabilità civile, con
massimali annualmente stabiliti con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Art. 7.
1. La scuola materna è organizzata in circoli, formati da
un minimo di tre ad un massimo di sei istituti di più classi
secondo la necessità.
2. Ai circoli è preposto un direttore che ha funzioni di
coordinamento ed ha, altresì, il compito di seguire gli
insegnanti nello svolgimento e nella realizzazione dei loro
piani di lavoro, in modo da poter coordinare la programmazione
e l'attività educativa dei singoli istituti.
Art. 8.
1. Nella composizione dei circoli si tiene conto anche
delle scuole materne non statali esistenti sul territorio.
Queste sono sottoposte alla vigilanza del direttore del
circolo da cui territorialmente dipendono.
CAPO II
SCUOLA DI BASE
Art. 9.
1. La scuola di base, con l'acquisizione di nuovi mezzi
espressivi, consolida lo sviluppo del processo educativo
dell'alunno, avviandolo alla conoscenza del suo mondo
interiore, del mondo esterno ed alla integrale formazione
della personalità.
2. Il piano di studi si struttura secondo uno svolgimento
adeguato alle capacità ed agli interessi del fanciullo,
considerando il passaggio da un pensiero di tipo immaginativo
ad un pensiero di tipo concettuale.
3. La scuola di base, proponendosi di rimuovere qualunque
ostacolo che possa interferire nella corretta, sana ed
armoniosa crescita di ogni fanciullo, pone particolare cura
per favorire lo sviluppo sia corporeo che psichico, inteso in
tutte le componenti, del pensare, della sensibilità e della
volontà, ed il rafforzamento della personalità cosciente, al
fine di un inserimento consapevole nella realtà e di un
rapporto con gli altri individui improntato al rispetto
dell'altrui libertà ed al riconoscimento della dignità
umana.
Art. 10.
1. La frequenza della scuola di base è obbligatoria e
gratuita.
2. Agli alunni è garantita la copertura assicurativa
secondo le norme previste dall'articolo 6.
Art. 11.
1. Ai docenti è garantita libertà d'insegnamento per il
raggiungimento degli obiettivi educativi fissati nei programmi
scolastici nazionali.
Art. 12.
1. L'insegnamento nella scuola di base è impartito nella
lingua italiana.
Art. 13.
1. La scuola di base si articola in due cicli didattici,
per la durata complessiva di otto anni, a cui si aggiunge un
biennio diversificato che porta l'obbligo scolastico a dieci
anni.
2. Il primo ciclo ha durata quinquennale e comprende dalla
prima alla quinta classe; il secondo ha durata triennale e
comprende dalla sesta alla ottava classe.
3. L'insegnamento ha inizialmente carattere unitario ed è
teso all'acquisizione, da parte dell'alunno, di abilità e
conoscenze le quali, approfondite e coordinate nel corso del
secondo ciclo, sino a comporsi in coerenti quadri storici,
artistici, letterari e scientifici, costituiranno con il
sorgere della facoltà di discernimento elementi per
l'acquisizione della capacità di giudizio critico.
Art. 14.
1. L'ammissione al primo ciclo della scuola di base è
consentita ai bambini che abbiano compiuto, o compiano entro
il 31 dicembre dell'anno scolastico, il sesto anno di età.
2. Il passaggio al secondo ciclo avviene mediante giudizio
di valutazione globale espresso dal consiglio di classe.
3. Gli alunni che al termine di ogni anno scolastico non
conseguono un adeguato grado di preparazione globale non
ottengono l'ammissione alla classe successiva.
Art. 15.
1. Nel primo ciclo della scuola di base è assegnato, ad
ogni classe, un docente prevalente che svolge l'insegnamento
delle seguenti discipline: lingua italiana, storia, geografia,
matematica, scienze. Allo stesso docente, sino alla terza
classe, compete anche lo svolgimento dell'attività motoria e
delle attività artistiche.
2. Al docente prevalente sono affiancati docenti
specializzati per l'insegnamento delle seguenti discipline:
lingue straniere dalla prima classe, educazione fisica dalla
prima classe, educazione fisica dalla quarta classe,
educazione artistica dalla quarta classe, religione per coloro
che se ne avvalgono dalla prima classe.
Art. 16.
1. Il secondo ciclo della scuola di base, costituendone il
naturale e necessario completamento, opera per continuare il
processo di formazione della personalità degli alunni e
fornisce anche un preciso orientamento.
Art. 17.
1. Con l'inizio del secondo ciclo sono introdotti gli
insegnamenti delle seguenti discipline: latino, chimica,
fisica, applicazioni tecniche.
2. Gli insegnamenti di lingua e letteratura italiana,
storia, geografia e latino sono assegnati ad un unico docente
per ogni classe. L'insegnamento della matematica e della
fisica è, di norma, distinto da quello delle scienze e della
chimica e, pertanto, assegnato a docenti diversi.
Art. 18.
1. Negli ultimi due anni del secondo ciclo della scuola di
base è prevista l'attività di orientamento, alla quale deve
essere destinata una adeguata parte dell'orario delle attività
didattiche.
2. L'organizzazione dell'orientamento è competenza del
consiglio di amministrazione.
Art. 19.
1. Le attività didattiche devono svolgersi in orario
antimeridiano.
2. Le singole istituzioni scolastiche, nel rispetto
dell'autonomia, definiscono le modalità di svolgimento
dell'orario scolastico.
3. Sono ammesse materie di studio facoltative costituenti
attività parascolastiche. Tali materie sono scelte dal
collegio dei docenti. Adeguato spazio viene riservato alla
conoscenza ed alla trasmissione di aspetti caratteristici
delle tradizioni e della cultura regionale e locale.
4. Le attività parascolastiche possono essere svolte solo
in orario pomeridiano.
5. Alla scuola di base si applicano le norme previste nei
commi 5, 6 e 7 dell'articolo 4.
Art. 20.
1. L'anno scolastico è suddiviso, di norma, in due
quadrimestri.
2. Al termine di ciascun quadrimestre gli insegnanti di
classe assegnano agli alunni un voto espresso in decimi per le
singole materie.
3. Al termine di ogni ciclo gli insegnanti compilano un
giudizio sintetico che tenga conto del grado di maturità
raggiunta dall'alunno, delle conoscenze tecnico-pratiche
acquisite, delle eventuali carenze dimostrate e di tutti gli
elementi che sono ritenuti utili per accertare l'armonico
sviluppo della sua personalità.
Art. 21.
1. La scuola di base si conclude con un esame di idoneità
al biennio successivo.
2. L'esame si articola in due prove scritte, italiano e
matematica, ed in una orale che consiste in un colloquio
interdisciplinare.
3. La commissione d'esame è composta da cinque membri:
quattro docenti del secondo ciclo della scuola di base ed un
docente di scuola secondaria superiore, con funzioni di
presidente.
4. Ogni commissione deve esaminare non meno di venti e non
più di quaranta studenti.
5. A conclusione dell'esame, la commissione, unitamente al
giudizio di idoneità, deve formulare una indicazione
orientativa, non vincolante, per la scelta dell'area e
dell'indirizzo.
Art. 22.
1. Per l'insegnamento della religione cattolica,
l'incarico è affidato a persona qualificata, sentito il parere
della competente autorità ecclesiastica.
2. Sono esonerati dall'istruzione religiosa gli alunni i
cui genitori dichiarino volervi provvedere personalmente.
Art. 23.
1. Il docente non può chiedere il trasferimento di sede né
essere comandato o comunque distaccato dall'insegnamento prima
della conclusione del ciclo, fatta eccezione per gravi motivi
di famiglia o di salute debitamente documentati.
Art. 24.
1. L'alunno che presenta lievi minorazioni psichiche,
carenze dell'intelligenza o aspetti caratteriali tali da non
comprometterne il rendimento scolastico, è ammesso a
frequentare la classe comune.
2. Sono previste, di regola nello stesso edificio o in
scuole costituenti un polo, strutture particolarmente idonee
fornite delle adeguate attrezzature, per alunni minorati
psichici riconosciuti gravi.
3. Delle strutture di cui al comma 2 possono usufruire non
meno di quattro e non più di otto alunni. In esse gli
insegnanti specializzati sono stabilmente affiancati da un
gruppo medico-psico-pedagogico, ed i programmi devono avere la
massima flessibilità in modo da rispondere alle necessità ed
alle esigenze degli alunni e risultare adeguati ai loro ritmi
di apprendimento.
4. Per alunni non vedenti e non udenti sono previsti
istituti specializzati.
Art. 25.
1. Ogni classe della scuola di base è costituita da non
più di venti alunni.
Art. 26.
1. Il calendario scolastico per la scuola di base prevede
di norma e su tutto il territorio nazionale l'inizio delle
lezioni il 1^ ottobre ed il termine il 31 maggio.
2. Nei mesi di giugno e settembre ogni singola scuola
predispone un programma di attività non obbligatorie per
alunni e studenti che, su richiesta delle famiglie, confermata
mediante iscrizione, possono continuare a frequentare le sedi
scolastiche. In tali programmi deve essere riservato uno
spazio adeguato alle attività sportive e ricreative, ai viaggi
d'istruzione, all'educazione ambientale ed all'educazione alla
salute.
3. La conduzione delle attività di cui al comma 2 è
affidata al personale tirocinante e ad operatori qualificati,
e comporta un contributo finanziario da parte delle famiglie
che usufruiscono di tale servizio, il cui ammontare è definito
dal consiglio di amministrazione della scuola.
4. Gli alunni portatori di handicap e gli alunni
appartenenti a famiglie in disagiate condizioni economiche
sono esonerati dal contributo di cui al comma 3, restando esso
a carico dello Stato.
CAPO III
ELEVAZIONE
DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE
Art. 27.
1. A decorrere dall'anno scolastico 2001-2002 l'istruzione
obbligatoria ha la durata di complessivi dieci anni ed è
gratuita.
2. L'obbligo di istruzione si completa mediante la
frequenza, con esito positivo, dei primi due anni di scuola
secondaria superiore o dei due anni di scuola superiore del
lavoro.
3. E' comunque prosciolto dall'obbligo chi dimostri di
avere osservato per almeno dieci anni le norme sull'istruzione
obbligatoria o abbia comunque compiuto il sedicesimo anno di
età.
4. Agli studenti che hanno assolto l'obbligo di istruzione
ai sensi del comma 2 è rilasciato un apposito certificato.
5. Agli studenti prosciolti dall'obbligo di istruzione ai
sensi del comma 3 è rilasciata apposita attestazione.
6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge le modalità di riconoscimento del valore del
certificato di cui al comma 4 sono disciplinate nell'ambito
della normativa sul collocamento per l'accesso ai pubblici
concorsi e dai contratti collettivi di lavoro.
7. I giovani che, a causa di ritardi, abbandoni,
interruzioni o gravi difficoltà, non riescono a portare a
termine regolarmente i corsi della scuola di base possono
assolvere gli ultimi due anni dell'obbligo scolastico anche
nell'ambito dei corsi biennali di formazione professionale
regionale conformi alla legge 21 dicembre 1978, n. 845, e
successive modificazioni, da realizzare presso le strutture di
formazione professionale regionale convenzionate con le
istituzioni scolastiche del territorio e comunque nel rispetto
di livelli di qualità formativi definiti dallo Stato.
CAPO IV
SCUOLA SUPERIORE DEL LAVORO
Art. 28.
1. Nell'ordinamento scolastico italiano è istituita la
scuola superiore del lavoro.
Art. 29.
1. La scuola superiore del lavoro costituisce un ultimo
ciclo dell'obbligo scolastico e garantisce la graduale
integrazione tra il momento educativo e l'esperienza del
lavoro. Tale ciclo opera per completare la formazione del
cittadino quale protagonista del mondo produttivo inteso come
elemento di progresso civile e sociale della nazione.
Art. 30.
1. Alla scuola superiore del lavoro si può accedere dopo
aver conseguito il positivo giudizio di valutazione e superato
l'esame di idoneità al termine della scuola di base.
Art. 31.
1. Il corso di studio della scuola superiore del lavoro ha
durata biennale.
Art. 32.
1. Le discipline d'insegnamento della scuola superiore del
lavoro sono le seguenti:
a) approfondimento della struttura della lingua
italiana;
b) due lingue straniere;
c) elementi di matematica applicata;
d) storia delle civiltà contemporanee;
e) nozioni di diritto pubblico;
f) elementi di geografia e di economia;
g) nozioni di scienze della comunicazione;
h) approfondimento della cultura e delle
tradizioni locali;
i) attività ginnico-sportiva;
l) nozioni teoriche sulle tematiche del lavoro.
2. Gli insegnamenti di cui al comma 1 possono essere
integrati con altre discipline in relazione alle specifiche
esigenze territoriali e dei singoli corsi.
Art. 33.
1. Ad integrazione dell'apprendimento teorico gli alunni
devono svolgere un periodo di apprendistato da effettuare a
tempo parziale presso imprenditori pubblici o privati, nonché
in aziende familiari nei settori dell'industria,
dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio e dei
servizi.
2. Nell'impossibilità di collocamento nelle strutture
economiche locali, lo Stato o gli enti pubblici territoriali
devono garantire comunque la utilizzazione degli studenti in
lavori di pubblica utilità con particolare riferimento alla
valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale, nonché
delle risorse territoriali.
3. Agli alunni è rilasciato un libretto personale nel
quale sono riportate le annotazioni valutative sia da parte
degli insegnanti delle discipline teoriche sia del datore di
lavoro presso il quale essi svolgono il periodo di
apprendistato.
4. Ai fini previdenziali ed assistenziali si applicano le
norme vigenti sulla tutela del lavoro. I relativi contributi
sono a totale carico dello Stato.
Art. 34.
1. L'orario di insegnamento, sia per le discipline
teoriche che per le attività di lavoro, è flessibile.
2. Per quanto riguarda le discipline teoriche, l'orario di
insegnamento è costituito da un minimo di dieci ore
settimanali, distribuite in non meno di due giorni nell'arco
della settimana, ad un massimo di venti ore settimanali
ripartite in quattro giorni.
3. A seconda delle esigenze del corso l'orario di
insegnamento può essere antimeridiano, pomeridiano o
flessibile.
4. Per gli insegnamenti teorici ogni classe non può essere
costituita da meno di dieci o da più di venti allievi.
5. L'orario di lavoro può variare da un minimo di dieci
ore settimanali ad un massimo di venticinque ore. Il lavoro
può essere distribuito nell'arco della settimana in relazione
alle esigenze dell'azienda.
6. L'orario complessivo degli impegni scuola-lavoro non
deve comunque superare le trenta ore settimanali.
Art. 35.
1. La frequenza della scuola superiore del lavoro è
gratuita ed obbligatoria e non deve comunque risultare
inferiore ai due terzi dell'orario complessivo annuale del
corso, sia per la parte teorica che per l'esperienza di
lavoro, senza possibilità di compensazione.
Art. 36.
1. Gli alunni afflitti da minorazioni psichiche di lieve
entità sono inseriti nelle classi normali. Per gli alunni
portatori di minorazioni più gravi sono previste scuole polo
particolarmente idonee e i docenti sono coadiuvati da docenti
di sostegno e da un gruppo medico-psico-pedagogico con
funzioni di consulenza.
2. Gli alunni non vedenti, sordi e sordomuti sono avviati
a centri educativi specialistici presso i quali sono
utilizzati docenti abilitati per la materia d'insegnamento e
in possesso dei relativi titoli di specializzazione.
3. Presso i centri di cui al comma 2 funzionano laboratori
di attività pratiche di lavoro particolarmente congeniali al
tipo di minorazione.
Art. 37.
1. L'anno scolastico deve essere articolato tenendo conto
delle caratteristiche del corso e delle esigenze delle
aziende.
Art. 38.
1. Le scuole superiori del lavoro devono essere istituite
in ogni distretto scolastico in numero tale da soddisfare le
esigenze della popolazione scolastica interessata ed in
relazione alle caratteristiche socio-economiche del
territorio.
Art. 39.
1. Al termine del biennio gli alunni sono sottoposti ad un
esame teorico-pratico di verifica.
2. A coloro che superano la prova di cui al comma 1 è
rilasciato un attestato di qualifica professionale valido ad
ogni fine legale, esclusa la iscrizione alle università o ad
istituti universitari.
3. A coloro che non superano la prova di cui al comma 1 è
rilasciato un attestato di assolvimento dell'obbligo
scolastico.
CAPO V
SCUOLA SUPERIORE
Art. 40.
1. La scuola superiore costituisce il momento fondamentale
nel processo di adeguamento dell'organismo scolastico alle
esigenze della società nazionale e deve corrispondere alle
necessità di tutti.
2. La scuola superiore ha lo scopo di promuovere lo
sviluppo culturale degli studenti e di conferire loro gli
apprendimenti necessari ai fini cui è diretta ciascuna delle
sue differenziazioni, ovvero al proseguimento universitario
degli studi oppure alle diverse formazioni professionali.
3. La scuola superiore promuove la realizzazione di pari
opportunità culturali, educative, formative e professionali
per uomini e donne.
Art. 41.
1. Alla scuola superiore si può accedere dopo aver
conseguito il positivo giudizio di valutazione al termine del
secondo ciclo della scuola di base e superato un esame di
idoneità.
Art. 42.
1. Il corso di studio della scuola superiore ha durata
quinquennale ed è suddiviso in un biennio propedeutico di
orientamento, sede del prolungamento dell'obbligo
d'istruzione, seguito da un corso triennale di indirizzo.
2. Il corso biennale di cui al comma 1 è destinato a
completare la cultura di base e a fornire gli strumenti
conoscitivi per le successive scelte dello studente.
3. Il corso triennale di cui al comma 1 è finalizzato allo
sviluppo ulteriore e più approfondito della preparazione
culturale comune nonché alla scelta di campi disciplinari di
indirizzo e di settori di specializzazione.
Art. 43.
1. La scuola superiore si articola in un'area
umanistico-scientifico-artistica e in un'area
umanistico-tecnico-professionale.
2. L'area umanistico-scientifico-artistica è costituita da
un liceo unico che si articola nei seguenti indirizzi:
a) classico;
b) scientifico;
c) pedagogico;
d) artistico;
e) musicale.
3. L'area umanistico-tecnico-professionale è costituita da
un istituto tecnico che si articola nei seguenti indirizzi
fondamentali:
a) economico;
b) linguistico;
c) professionale;
d) tecnologico.
4. Ciascun indirizzo di istituto tecnico di cui ai commi 2
e 3 può articolarsi in diversi rami di specializzazione.
5. Il passaggio dall'una all'altra area di studi o,
nell'ambito della stessa area, da un indirizzo ad un altro, è
consentito a seguito di esami integrativi.
Art. 44.
1. Il liceo unico si propone il compito prioritario della
formazione intellettuale, morale, sociale e civica dei
giovani, nell'armonia delle componenti fisico-psichiche che
costituiscono l'unità dello spirito. Esso si configura
soprattutto come propedeutico agli studi nelle facoltà
universitarie alle quali i giovani che lo hanno favorevolmente
concluso sono ammessi in rapporto all'indirizzo scolastico
seguito.
Art. 45.
1. In ogni distretto scolastico è istituito almeno un
liceo unico.
Art. 46.
1. Ogni liceo è costituito da un massimo di cinque corsi
completi o, comunque, da non più di venticinque classi. Ogni
classe non può essere costituita da più di ventitré alunni.
2. Il superamento del numero di venticinque classi
complessive comporta l'automatica istituzione di un nuovo
liceo nell'ambito del distretto. Tale provvedimento è adottato
dall'ufficio scolastico territoriale di competenza.
Art. 47.
1. Il liceo unico si struttura in un'area didattica comune
che si completa e si differenzia con un gruppo di materie
specifiche per ogni indirizzo.
2. Le materie dell'area didattica comune sono costituite
da insegnamenti fondamentali per un'approfondita preparazione
culturale. Esse sono: lingua e letteratura, italiano, latino,
storia, lingua straniera, diritto-economia, matematica,
educazione fisica. In relazione alle esigenze di progettazione
complessiva dei singoli piani di studio possono essere
differenziati i programmi e gli orari di matematica.
3. Nel corso biennale iniziale della scuola secondaria
superiore è prevista l'attività di orientamento, la cui
organizzazione è di competenza del consiglio di
amministrazione.
4. Le materie che l'alunno deve scegliere per ciascun
indirizzo sono:
a) indirizzo classico: greco, filosofia,
geografia, fisica, scienze e storia dell'arte;
b) indirizzo scientifico: filosofia, geografia,
discipline scientifiche sperimentali, disegno e storia
dell'arte;
c) indirizzo pedagogico: pedagogia e filosofia,
psicologia, didattica, disegno, musica e diritto pubblico con
elementi di legislazione scolastica;
d) indirizzo artistico: anatomia artistica, storia
dell'arte, discipline geometriche e architettoniche,
discipline pittoriche, discipline plastiche e diritto pubblico
con elementi di legislazione sulla tutela dei beni
culturali;
e) indirizzo musicale: armonia ed analisi, storia
ed estetica musicale, musica d'insieme ed esercitazioni
orchestrali, strumento principale, strumento complementare.
5. La distribuzione degli orari, sia per gli insegnamenti
comuni sia per quelli elettivi, è fissata dalla commissione
nominata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, ai sensi dell'articolo 67. In tale distribuzione si
tiene conto, data l'articolazione del corso liceale in cinque
anni, dell'opportunità di dedicare un tempo maggiore agli
insegnamenti comuni nei primi due anni, e si intensifica,
negli ultimi tre anni, lo studio degli insegnamenti
elettivi.
Art. 48.
1. L'istituto tecnico, oltre che tendere alla formazione
intellettuale, morale, sociale e civica, fornisce una
preparazione alle professioni tecnico-economiche e consente la
possibilità di proseguire gli studi universitari ai sensi e
con le modalità previste dall'articolo 56.
Art. 49.
1. In ogni distretto scolastico è istituito almeno un
istituto tecnico.
Art. 50.
1. Nessun istituto tecnico può comprendere più di
venticinque classi. Tale limite può essere portato fino a
trenta classi quando nel medesimo distretto o in un distretto
contiguo della stessa provincia non esista altro istituto
tecnico dello stesso indirizzo.
2. Nessuna classe di istituto tecnico può comprendere più
di ventitrè alunni.
Art. 51.
1. L'istituto tecnico si struttura attraverso un'area
didattica comune ed una serie di specifici indirizzi che ne
qualificano la formazione tecnico-professionale.
2. Dell'area comune di cui al comma 1 fanno parte le
seguenti discipline che ne definiscono l'aspetto umanistico:
lingua e letteratura italiane, storia, geografia, lingua
straniera, matematica ed educazione fisica.
3. Le materie caratterizzanti specifici indirizzi sono
definite dalla commissione prevista dall'articolo 67.
Art. 52.
1. Per gli alunni della scuola superiore che frequentano
l'area umanistico-scientifico-artistica e quella
umanistico-tecnico-professionale è obbligatorio, per tutti i
cinque anni di corso, lo studio di almeno una lingua
straniera.
2. Per gli alunni dell'indirizzo linguistico è
obbligatorio, per tutti i cinque anni di corso, lo studio di
tre lingue straniere.
Art. 53.
1. Per gli alunni della scuola superiore l'insegnamento
della religione è facoltativo ed è regolato dalle norme dei
patti bilaterali fra lo Stato italiano e la Chiesa
cattolica.
Art. 54.
1. L'integrazione degli studenti portatori di
handicap nella scuola superiore avviene ai sensi della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
Art. 55.
1. Al termine di qualsiasi ciclo quinquennale della scuola
superiore lo studente deve sostenere un esame di Stato.
2. Lo svolgimento dell'esame di Stato è disciplinato con
apposita normativa.
Art. 56.
1. I giovani che hanno favorevolmente concluso gli studi
nel liceo unico o nell'istituto tecnico possono essere ammessi
alle facoltà universitarie congeniali agli indirizzi
seguiti.
2. I consigli di facoltà delle singole università possono
deliberare la possibilità e le modalità di ammissione dei
giovani che hanno seguito indirizzi diversi da quelli previsti
dalla presente legge.
CAPO VI
PROFESSIONALIZZAZIONE
POST-SECONDARIA
Art. 57.
1. I giovani che non intendono proseguire gli studi nelle
facoltà universitarie sono ammessi, dopo aver superato l'esame
di Stato dell'area umanistico-tecnico-professionale di cui al
capo V, a frequentare corsi biennali abilitanti all'esercizio
delle libere professioni, organizzati nei distretti scolastici
in cui esistono istituti tecnici del tipo al quale i corsi si
riferiscono.
2. Le regioni, le province ed i comuni collaborano,
unitamente ai collegi ed agli ordini professionali e alle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
all'organizzazione dei corsi di cui al comma 1. Gli istituti
tecnici di provenienza forniscono le strutture richieste e
cooperano allo svolgimento dei corsi.
3. I corsi sono a numero chiuso; l'accesso è regolato in
base al fabbisogno espresso dagli ambienti professionali di
riferimento e ai requisiti di ingresso.
4. Al termine dei corsi è rilasciato ai partecipanti,
previo accertamento delle loro capacità operative, un diploma
di abilitazione all'esercizio della libera professione che
consente l'iscrizione al rispettivo albo professionale.
5. Nessun corso può essere indetto quando non è richiesto
e frequentato da almeno quindici candidati.
6. Gli allievi dei corsi di cui al presente articolo
usufruiscono degli stessi benefìci degli studenti universitari
ai fini del servizio militare e del diritto allo studio.
Art. 58.
1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle
politiche sociali e delle attività produttive, dopo aver
sentito, ove esistano, i rispettivi organi professionali,
stabilisce a quali uffici pubblici sia consentito accedere e
quali attività professionali sia consentito esercitare ai
cittadini in possesso dei singoli diplomi di abilitazione
all'esercizio professionale.
CAPO VII
FORMAZIONE POST-SECONDARIA
Art. 59.
1. I giovani che non intendono proseguire gli studi nelle
facoltà universitarie sono ammessi, dopo aver superato l'esame
di Stato conclusivo della scuola secondaria, all'istruzione
post-secondaria di durata biennale, comprendente almeno
milleduecento ore di attività didattica, rivolta ad acquisire
abilità e competenze atte allo svolgimento di attività
professionali, tecniche, industriali, amministrative e
commerciali.
Art. 60.
1. I corsi di cui all'articolo 59 possono essere
istituiti:
a) da istituti di istruzione secondaria;
b) da centri pubblici regionali di formazione
professionale post-secondaria;
c) da collegi e ordini professionali.
Art. 61.
1. Per la realizzazione dei corsi di cui all'articolo 59
non è previsto un organico stabile di personale docente. La
docenza è impartita da personale appartenente a vari settori
con contratti di collaborazione.
Art. 62.
1. I corsi di cui all'articolo 59 possono essere
finanziati con tasse scolastiche a carico degli allievi o
delle aziende, con contributi statali perequativi e con
contributi dell'Unione europea.
2. I corsi sono finanziati secondo le valutazioni espresse
dal comitato di cui all'articolo 65.
Art. 63.
1. I corsi di cui all'articolo 59 sono a numero chiuso;
l'accesso è regolato in base al fabbisogno espresso dagli
ambienti professionali di riferimento e ai requisiti di
ingresso.
2. Nessun corso può essere indetto quando non è richiesto
e frequentato da almeno quindici candidati.
Art. 64.
1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle
politiche sociali e delle attività produttive, istituisce un
comitato nazionale per la qualità della formazione
post-secondaria.
2. Il comitato di cui al comma 1, costituito da non più di
sette unità, ha il compito di certificare e convalidare i
diplomi, ai quali è conferito valore legale anche ai fini del
pubblico impiego.
Art. 65.
1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, di concerto con i Ministri delle attività produttive,
del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e della
finanze, nomina il comitato nazionale per il finanziamento
della formazione post-secondaria.
2. Il comitato di cui al comma 1 ha il compito di
elaborare la programmazione dell'attività finanziabile,
stabilendo le priorità e definendo i livelli dei
contributi.
Art. 66.
1. Gli allievi dei corsi di cui all'articolo 59
usufruiscono degli stessi benefìci degli studenti universitari
ai fini del servizio militare e del diritto allo studio.
CAPO VIII
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 67.
1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, sentito il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione, costituisce una commissione formata da docenti in
servizio che hanno insegnato per almeno dieci anni nelle
scuole secondarie di secondo grado o nelle università, nonché
da professionisti indicati dai rispettivi collegi nazionali
per quanto si riferisce all'area
umanistico-tecnico-professionaie.
2. La commissione di cui al comma 1, che si suddivide
temporaneamente in più sottocommissioni, determina:
a) le materie di insegnamento caratterizzanti i
vari indirizzi e specializzazioni, ad esclusione di quelle già
determinate dagli articoli 47 e 51;
b) i programmi di insegnamento;
c) le ore settimanali di lezione per ciascuna
materia;
d) l'eventuale raggruppamento di materie e la
formazione delle cattedre;
e) la composizione delle nuove classi di
abilitazione e di concorso per i docenti.
Art. 68.
1. La presente legge entra in vigore a decorrere dall'anno
scolastico successivo a quello in corso alla data della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Con proprie ordinanze il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca fissa le modalità per il
passaggio dal precedente al nuovo ordinamento.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge è abrogata la legge 10 febbraio 2000, n. 30.
Art. 69.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 1.050 miliardi per il triennio
2001-2003, di cui lire 150 miliardi per il 2001, lire 350
miliardi per il 2002 e lire 550 miliardi per il 2003, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica
istruzione.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.