XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 735




PROPOSTA DI LEGGE


CAPO I

SCUOLA MATERNA


Art. 1.

        1. La scuola materna accoglie bambini dai tre anni fino alla iscrizione alla scuola elementare. Essa è disciplinata dalle norme della presente legge che, pur nel rispetto delle forme di autonomia legate ad esigenze locali, detta la regolamentazione di tutta la scuola materna statale e non statale. La scuola materna favorisce il processo educativo dei fanciulli di età prescolare nell'armonico sviluppo della loro personalità, continuando ed integrando l'opera della famiglia.
        2. La frequenza della scuola materna statale e non statale è facoltativa e gratuita.


Art. 2.

        1. La scuola materna promuove, organizza ed indirizza le attività dei bambini, preparandoli alla frequenza della scuola dell'obbligo, attraverso:

                a) l'educazione religiosa, facoltativa;

                b) l'educazione tesa a formare un primo abito morale;

                c) l'educazione estetica tesa a sviluppare l'immaginazione e la sensibilità;

                d) l'educazione linguistica tesa all'arricchimento lessicale;

                e) iniziale educazione motoria;

            f) l'educazione igienico-sanitaria;

                g) l'educazione alla socializzazione intesa come rispetto di sé, degli altri e delle cose.
        2. Il raggiungimento della finalità di cui al comma 1, nel rispetto della realtà fisica, psichica e spirituale del bambino, avviene attraverso:

                a) attività creative artistiche adeguate all'età;

                b) racconti di fiabe, favole e leggende attinte dal patrimonio mondiale della letteratura infantile;

                c) attività ludiche sia libere che strutturate;

                d) l'assunzione di sane abitudini di vita igienica e di corretto comportamento personale;

                e) l'esplorazione dell'ambiente.


Art. 3.

        1. Ogni scuola materna statale è istituita con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta dell'ente locale competente.
        2. Con la stessa procedura di cui al comma 1, sono autorizzate le scuole materne non statali, su richiesta dell'ente gestore.


Art. 4.

        1. Le scuole materne sono composte da un minimo di tre sezioni.
        2. La sezione non può essere costituita da un numero di bambini inferiore a dodici o superiore a venti.
        3. Nelle piccole isole e nelle piccole località montane è consentita la deroga a quanto previsto nei commi 1 e 2.
        4. Il direttore didattico, su segnalazione del docente o del genitore, può consentire il passaggio dei bambini da una sezione all'altra, nel corso dell'anno scolastico.
        5. Le scuole materne devono garantire un funzionamento di quattro ore continuative. Il prolungamento di orario può essere consentito per bambini le cui famiglie documentino l'effettiva necessità di usufruire per un arco di tempo maggiore del servizio della scuola materna.
        6. La scuola può restare aperta per un massimo di quattro ore oltre l'orario normale per le necessità di cui al comma 5.
        7. La scuola che rimane aperta ai sensi del comma 5 è tenuta alla istituzione del servizio mensa, del quale possono usufruire tutti i bambini.
        8. Ogni insegnante può essere affiancato da un solo tirocinante.
        9. L'obbligo di orario degli insegnanti di scuola materna è di ventiquattro ore settimanali.


Art. 5.

        1. Nei riguardi dei bambini, in età prescolare, handicappati psichici e sensoriali, si provvede con le seguenti misure di sostegno:

                a) inserimento, nei casi meno gravi, nelle sezioni normali ed in numero non superiore a due. Dette sezioni non possono superare complessivamente il numero di quindici bambini;

                b) per i bambini che presentano minorazioni gravi o medio-gravi, accertate dalle competenti strutture sanitarie, si provvede con idonee strutture specifiche a livello territoriale. Tali strutture, che devono essere ubicate in edifici sedi di sezioni normali, non possono essere formate, di norma, da un numero superiore ad otto frequentanti e devono essere affidate a personale insegnante specializzato e coadiuvato da un gruppo di consulenza medico-pedagogica.


Art. 6.

        1. Ai soggetti che frequentano la scuola materna statale sono garantite l'assistenza sanitaria, in modo particolare per quanto riguarda la medicina preventiva, nonché la copertura assicurativa.
        2. Gli insegnanti devono essere coperti da assicurazione contro gli infortuni e, per la responsabilità civile, con massimali annualmente stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.


Art. 7.

        1. La scuola materna è organizzata in circoli, formati da un minimo di tre ad un massimo di sei istituti di più classi secondo la necessità.
        2. Ai circoli è preposto un direttore che ha funzioni di coordinamento ed ha, altresì, il compito di seguire gli insegnanti nello svolgimento e nella realizzazione dei loro piani di lavoro, in modo da poter coordinare la programmazione e l'attività educativa dei singoli istituti.


Art. 8.

        1. Nella composizione dei circoli si tiene conto anche delle scuole materne non statali esistenti sul territorio. Queste sono sottoposte alla vigilanza del direttore del circolo da cui territorialmente dipendono.


CAPO II

SCUOLA DI BASE


Art. 9.

        1. La scuola di base, con l'acquisizione di nuovi mezzi espressivi, consolida lo sviluppo del processo educativo dell'alunno, avviandolo alla conoscenza del suo mondo interiore, del mondo esterno ed alla integrale formazione della personalità.
        2. Il piano di studi si struttura secondo uno svolgimento adeguato alle capacità ed agli interessi del fanciullo, considerando il passaggio da un pensiero di tipo immaginativo ad un pensiero di tipo concettuale.
        3. La scuola di base, proponendosi di rimuovere qualunque ostacolo che possa interferire nella corretta, sana ed armoniosa crescita di ogni fanciullo, pone particolare cura per favorire lo sviluppo sia corporeo che psichico, inteso in tutte le componenti, del pensare, della sensibilità e della volontà, ed il rafforzamento della personalità cosciente, al fine di un inserimento consapevole nella realtà e di un rapporto con gli altri individui improntato al rispetto dell'altrui libertà ed al riconoscimento della dignità umana.


Art. 10.

        1. La frequenza della scuola di base è obbligatoria e gratuita.
        2. Agli alunni è garantita la copertura assicurativa secondo le norme previste dall'articolo 6.


Art. 11.

        1. Ai docenti è garantita libertà d'insegnamento per il raggiungimento degli obiettivi educativi fissati nei programmi scolastici nazionali.


Art. 12.

        1. L'insegnamento nella scuola di base è impartito nella lingua italiana.


Art. 13.

        1. La scuola di base si articola in due cicli didattici, per la durata complessiva di otto anni, a cui si aggiunge un biennio diversificato che porta l'obbligo scolastico a dieci anni.
        2. Il primo ciclo ha durata quinquennale e comprende dalla prima alla quinta classe; il secondo ha durata triennale e comprende dalla sesta alla ottava classe.
        3. L'insegnamento ha inizialmente carattere unitario ed è teso all'acquisizione, da parte dell'alunno, di abilità e conoscenze le quali, approfondite e coordinate nel corso del secondo ciclo, sino a comporsi in coerenti quadri storici, artistici, letterari e scientifici, costituiranno con il sorgere della facoltà di discernimento elementi per l'acquisizione della capacità di giudizio critico.


Art. 14.

        1. L'ammissione al primo ciclo della scuola di base è consentita ai bambini che abbiano compiuto, o compiano entro il 31 dicembre dell'anno scolastico, il sesto anno di età.
        2. Il passaggio al secondo ciclo avviene mediante giudizio di valutazione globale espresso dal consiglio di classe.
        3. Gli alunni che al termine di ogni anno scolastico non conseguono un adeguato grado di preparazione globale non ottengono l'ammissione alla classe successiva.


Art. 15.

        1. Nel primo ciclo della scuola di base è assegnato, ad ogni classe, un docente prevalente che svolge l'insegnamento delle seguenti discipline: lingua italiana, storia, geografia, matematica, scienze. Allo stesso docente, sino alla terza classe, compete anche lo svolgimento dell'attività motoria e delle attività artistiche.
        2. Al docente prevalente sono affiancati docenti specializzati per l'insegnamento delle seguenti discipline: lingue straniere dalla prima classe, educazione fisica dalla prima classe, educazione fisica dalla quarta classe, educazione artistica dalla quarta classe, religione per coloro che se ne avvalgono dalla prima classe.


Art. 16.

        1. Il secondo ciclo della scuola di base, costituendone il naturale e necessario completamento, opera per continuare il processo di formazione della personalità degli alunni e fornisce anche un preciso orientamento.

Art. 17.

        1. Con l'inizio del secondo ciclo sono introdotti gli insegnamenti delle seguenti discipline: latino, chimica, fisica, applicazioni tecniche.
        2. Gli insegnamenti di lingua e letteratura italiana, storia, geografia e latino sono assegnati ad un unico docente per ogni classe. L'insegnamento della matematica e della fisica è, di norma, distinto da quello delle scienze e della chimica e, pertanto, assegnato a docenti diversi.


Art. 18.

        1. Negli ultimi due anni del secondo ciclo della scuola di base è prevista l'attività di orientamento, alla quale deve essere destinata una adeguata parte dell'orario delle attività didattiche.
        2. L'organizzazione dell'orientamento è competenza del consiglio di amministrazione.


Art. 19.

        1. Le attività didattiche devono svolgersi in orario antimeridiano.
        2. Le singole istituzioni scolastiche, nel rispetto dell'autonomia, definiscono le modalità di svolgimento dell'orario scolastico.
        3. Sono ammesse materie di studio facoltative costituenti attività parascolastiche. Tali materie sono scelte dal collegio dei docenti. Adeguato spazio viene riservato alla conoscenza ed alla trasmissione di aspetti caratteristici delle tradizioni e della cultura regionale e locale.
        4. Le attività parascolastiche possono essere svolte solo in orario pomeridiano.
        5. Alla scuola di base si applicano le norme previste nei commi 5, 6 e 7 dell'articolo 4.

Art. 20.

        1. L'anno scolastico è suddiviso, di norma, in due quadrimestri.
        2. Al termine di ciascun quadrimestre gli insegnanti di classe assegnano agli alunni un voto espresso in decimi per le singole materie.
        3. Al termine di ogni ciclo gli insegnanti compilano un giudizio sintetico che tenga conto del grado di maturità raggiunta dall'alunno, delle conoscenze tecnico-pratiche acquisite, delle eventuali carenze dimostrate e di tutti gli elementi che sono ritenuti utili per accertare l'armonico sviluppo della sua personalità.


Art. 21.

        1. La scuola di base si conclude con un esame di idoneità al biennio successivo.
        2. L'esame si articola in due prove scritte, italiano e matematica, ed in una orale che consiste in un colloquio interdisciplinare.
        3. La commissione d'esame è composta da cinque membri: quattro docenti del secondo ciclo della scuola di base ed un docente di scuola secondaria superiore, con funzioni di presidente.
        4. Ogni commissione deve esaminare non meno di venti e non più di quaranta studenti.
        5. A conclusione dell'esame, la commissione, unitamente al giudizio di idoneità, deve formulare una indicazione orientativa, non vincolante, per la scelta dell'area e dell'indirizzo.


Art. 22.

        1. Per l'insegnamento della religione cattolica, l'incarico è affidato a persona qualificata, sentito il parere della competente autorità ecclesiastica.
        2. Sono esonerati dall'istruzione religiosa gli alunni i cui genitori dichiarino volervi provvedere personalmente.

Art. 23.

        1. Il docente non può chiedere il trasferimento di sede né essere comandato o comunque distaccato dall'insegnamento prima della conclusione del ciclo, fatta eccezione per gravi motivi di famiglia o di salute debitamente documentati.


Art. 24.

        1. L'alunno che presenta lievi minorazioni psichiche, carenze dell'intelligenza o aspetti caratteriali tali da non comprometterne il rendimento scolastico, è ammesso a frequentare la classe comune.
        2. Sono previste, di regola nello stesso edificio o in scuole costituenti un polo, strutture particolarmente idonee fornite delle adeguate attrezzature, per alunni minorati psichici riconosciuti gravi.
        3. Delle strutture di cui al comma 2 possono usufruire non meno di quattro e non più di otto alunni. In esse gli insegnanti specializzati sono stabilmente affiancati da un gruppo medico-psico-pedagogico, ed i programmi devono avere la massima flessibilità in modo da rispondere alle necessità ed alle esigenze degli alunni e risultare adeguati ai loro ritmi di apprendimento.
        4. Per alunni non vedenti e non udenti sono previsti istituti specializzati.


Art. 25.

        1. Ogni classe della scuola di base è costituita da non più di venti alunni.


Art. 26.

        1. Il calendario scolastico per la scuola di base prevede di norma e su tutto il territorio nazionale l'inizio delle lezioni il 1^ ottobre ed il termine il 31 maggio.
        2. Nei mesi di giugno e settembre ogni singola scuola predispone un programma di attività non obbligatorie per alunni e studenti che, su richiesta delle famiglie, confermata mediante iscrizione, possono continuare a frequentare le sedi scolastiche. In tali programmi deve essere riservato uno spazio adeguato alle attività sportive e ricreative, ai viaggi d'istruzione, all'educazione ambientale ed all'educazione alla salute.
        3. La conduzione delle attività di cui al comma 2 è affidata al personale tirocinante e ad operatori qualificati, e comporta un contributo finanziario da parte delle famiglie che usufruiscono di tale servizio, il cui ammontare è definito dal consiglio di amministrazione della scuola.
        4. Gli alunni portatori di handicap e gli alunni appartenenti a famiglie in disagiate condizioni economiche sono esonerati dal contributo di cui al comma 3, restando esso a carico dello Stato.


CAPO III

ELEVAZIONE
DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE


Art. 27.

        1. A decorrere dall'anno scolastico 2001-2002 l'istruzione obbligatoria ha la durata di complessivi dieci anni ed è gratuita.
        2. L'obbligo di istruzione si completa mediante la frequenza, con esito positivo, dei primi due anni di scuola secondaria superiore o dei due anni di scuola superiore del lavoro.
        3. E' comunque prosciolto dall'obbligo chi dimostri di avere osservato per almeno dieci anni le norme sull'istruzione obbligatoria o abbia comunque compiuto il sedicesimo anno di età.
        4. Agli studenti che hanno assolto l'obbligo di istruzione ai sensi del comma 2 è rilasciato un apposito certificato.
        5. Agli studenti prosciolti dall'obbligo di istruzione ai sensi del comma 3 è rilasciata apposita attestazione.
        6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le modalità di riconoscimento del valore del certificato di cui al comma 4 sono disciplinate nell'ambito della normativa sul collocamento per l'accesso ai pubblici concorsi e dai contratti collettivi di lavoro.
        7. I giovani che, a causa di ritardi, abbandoni, interruzioni o gravi difficoltà, non riescono a portare a termine regolarmente i corsi della scuola di base possono assolvere gli ultimi due anni dell'obbligo scolastico anche nell'ambito dei corsi biennali di formazione professionale regionale conformi alla legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, da realizzare presso le strutture di formazione professionale regionale convenzionate con le istituzioni scolastiche del territorio e comunque nel rispetto di livelli di qualità formativi definiti dallo Stato.


CAPO IV

SCUOLA SUPERIORE DEL LAVORO


Art. 28.

        1. Nell'ordinamento scolastico italiano è istituita la scuola superiore del lavoro.


Art. 29.

        1. La scuola superiore del lavoro costituisce un ultimo ciclo dell'obbligo scolastico e garantisce la graduale integrazione tra il momento educativo e l'esperienza del lavoro. Tale ciclo opera per completare la formazione del cittadino quale protagonista del mondo produttivo inteso come elemento di progresso civile e sociale della nazione.


Art. 30.

        1. Alla scuola superiore del lavoro si può accedere dopo aver conseguito il positivo giudizio di valutazione e superato l'esame di idoneità al termine della scuola di base.

Art. 31.

        1. Il corso di studio della scuola superiore del lavoro ha durata biennale.


Art. 32.

        1. Le discipline d'insegnamento della scuola superiore del lavoro sono le seguenti:

                a) approfondimento della struttura della lingua italiana;

                b) due lingue straniere;

                c) elementi di matematica applicata;

                d) storia delle civiltà contemporanee;

                e) nozioni di diritto pubblico;

                f) elementi di geografia e di economia;

                g) nozioni di scienze della comunicazione;

                h) approfondimento della cultura e delle tradizioni locali;

                i) attività ginnico-sportiva;

                l) nozioni teoriche sulle tematiche del lavoro.

        2. Gli insegnamenti di cui al comma 1 possono essere integrati con altre discipline in relazione alle specifiche esigenze territoriali e dei singoli corsi.


Art. 33.

        1. Ad integrazione dell'apprendimento teorico gli alunni devono svolgere un periodo di apprendistato da effettuare a tempo parziale presso imprenditori pubblici o privati, nonché in aziende familiari nei settori dell'industria, dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio e dei servizi.
        2. Nell'impossibilità di collocamento nelle strutture economiche locali, lo Stato o gli enti pubblici territoriali devono garantire comunque la utilizzazione degli studenti in lavori di pubblica utilità con particolare riferimento alla valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale, nonché delle risorse territoriali.
        3. Agli alunni è rilasciato un libretto personale nel quale sono riportate le annotazioni valutative sia da parte degli insegnanti delle discipline teoriche sia del datore di lavoro presso il quale essi svolgono il periodo di apprendistato.
        4. Ai fini previdenziali ed assistenziali si applicano le norme vigenti sulla tutela del lavoro. I relativi contributi sono a totale carico dello Stato.


Art. 34.

        1. L'orario di insegnamento, sia per le discipline teoriche che per le attività di lavoro, è flessibile.
        2. Per quanto riguarda le discipline teoriche, l'orario di insegnamento è costituito da un minimo di dieci ore settimanali, distribuite in non meno di due giorni nell'arco della settimana, ad un massimo di venti ore settimanali ripartite in quattro giorni.
        3. A seconda delle esigenze del corso l'orario di insegnamento può essere antimeridiano, pomeridiano o flessibile.
        4. Per gli insegnamenti teorici ogni classe non può essere costituita da meno di dieci o da più di venti allievi.
        5. L'orario di lavoro può variare da un minimo di dieci ore settimanali ad un massimo di venticinque ore. Il lavoro può essere distribuito nell'arco della settimana in relazione alle esigenze dell'azienda.
        6. L'orario complessivo degli impegni scuola-lavoro non deve comunque superare le trenta ore settimanali.


Art. 35.

        1. La frequenza della scuola superiore del lavoro è gratuita ed obbligatoria e non deve comunque risultare inferiore ai due terzi dell'orario complessivo annuale del corso, sia per la parte teorica che per l'esperienza di lavoro, senza possibilità di compensazione.


Art. 36.

        1. Gli alunni afflitti da minorazioni psichiche di lieve entità sono inseriti nelle classi normali. Per gli alunni portatori di minorazioni più gravi sono previste scuole polo particolarmente idonee e i docenti sono coadiuvati da docenti di sostegno e da un gruppo medico-psico-pedagogico con funzioni di consulenza.
        2. Gli alunni non vedenti, sordi e sordomuti sono avviati a centri educativi specialistici presso i quali sono utilizzati docenti abilitati per la materia d'insegnamento e in possesso dei relativi titoli di specializzazione.
        3. Presso i centri di cui al comma 2 funzionano laboratori di attività pratiche di lavoro particolarmente congeniali al tipo di minorazione.


Art. 37.

        1. L'anno scolastico deve essere articolato tenendo conto delle caratteristiche del corso e delle esigenze delle aziende.


Art. 38.

        1. Le scuole superiori del lavoro devono essere istituite in ogni distretto scolastico in numero tale da soddisfare le esigenze della popolazione scolastica interessata ed in relazione alle caratteristiche socio-economiche del territorio.


Art. 39.

        1. Al termine del biennio gli alunni sono sottoposti ad un esame teorico-pratico di verifica.
        2. A coloro che superano la prova di cui al comma 1 è rilasciato un attestato di qualifica professionale valido ad ogni fine legale, esclusa la iscrizione alle università o ad istituti universitari.
        3. A coloro che non superano la prova di cui al comma 1 è rilasciato un attestato di assolvimento dell'obbligo scolastico.


CAPO V

SCUOLA SUPERIORE


Art. 40.

        1. La scuola superiore costituisce il momento fondamentale nel processo di adeguamento dell'organismo scolastico alle esigenze della società nazionale e deve corrispondere alle necessità di tutti.
        2. La scuola superiore ha lo scopo di promuovere lo sviluppo culturale degli studenti e di conferire loro gli apprendimenti necessari ai fini cui è diretta ciascuna delle sue differenziazioni, ovvero al proseguimento universitario degli studi oppure alle diverse formazioni professionali.
        3. La scuola superiore promuove la realizzazione di pari opportunità culturali, educative, formative e professionali per uomini e donne.


Art. 41.

        1. Alla scuola superiore si può accedere dopo aver conseguito il positivo giudizio di valutazione al termine del secondo ciclo della scuola di base e superato un esame di idoneità.


Art. 42.

        1. Il corso di studio della scuola superiore ha durata quinquennale ed è suddiviso in un biennio propedeutico di orientamento, sede del prolungamento dell'obbligo d'istruzione, seguito da un corso triennale di indirizzo.
        2. Il corso biennale di cui al comma 1 è destinato a completare la cultura di base e a fornire gli strumenti conoscitivi per le successive scelte dello studente.
        3. Il corso triennale di cui al comma 1 è finalizzato allo sviluppo ulteriore e più approfondito della preparazione culturale comune nonché alla scelta di campi disciplinari di indirizzo e di settori di specializzazione.


Art. 43.

        1. La scuola superiore si articola in un'area umanistico-scientifico-artistica e in un'area umanistico-tecnico-professionale.
        2. L'area umanistico-scientifico-artistica è costituita da un liceo unico che si articola nei seguenti indirizzi:

                a) classico;

                b) scientifico;

                c) pedagogico;

                d) artistico;

                e) musicale.

        3. L'area umanistico-tecnico-professionale è costituita da un istituto tecnico che si articola nei seguenti indirizzi fondamentali:

                a) economico;

                b) linguistico;

                c) professionale;

                d) tecnologico.

        4. Ciascun indirizzo di istituto tecnico di cui ai commi 2 e 3 può articolarsi in diversi rami di specializzazione.
        5. Il passaggio dall'una all'altra area di studi o, nell'ambito della stessa area, da un indirizzo ad un altro, è consentito a seguito di esami integrativi.


Art. 44.

        1. Il liceo unico si propone il compito prioritario della formazione intellettuale, morale, sociale e civica dei giovani, nell'armonia delle componenti fisico-psichiche che costituiscono l'unità dello spirito. Esso si configura soprattutto come propedeutico agli studi nelle facoltà universitarie alle quali i giovani che lo hanno favorevolmente concluso sono ammessi in rapporto all'indirizzo scolastico seguito.


Art. 45.

        1. In ogni distretto scolastico è istituito almeno un liceo unico.


Art. 46.

        1. Ogni liceo è costituito da un massimo di cinque corsi completi o, comunque, da non più di venticinque classi. Ogni classe non può essere costituita da più di ventitré alunni.
        2. Il superamento del numero di venticinque classi complessive comporta l'automatica istituzione di un nuovo liceo nell'ambito del distretto. Tale provvedimento è adottato dall'ufficio scolastico territoriale di competenza.


Art. 47.

        1. Il liceo unico si struttura in un'area didattica comune che si completa e si differenzia con un gruppo di materie specifiche per ogni indirizzo.
        2. Le materie dell'area didattica comune sono costituite da insegnamenti fondamentali per un'approfondita preparazione culturale. Esse sono: lingua e letteratura, italiano, latino, storia, lingua straniera, diritto-economia, matematica, educazione fisica. In relazione alle esigenze di progettazione complessiva dei singoli piani di studio possono essere differenziati i programmi e gli orari di matematica.
        3. Nel corso biennale iniziale della scuola secondaria superiore è prevista l'attività di orientamento, la cui organizzazione è di competenza del consiglio di amministrazione.
        4. Le materie che l'alunno deve scegliere per ciascun indirizzo sono:

                a) indirizzo classico: greco, filosofia, geografia, fisica, scienze e storia dell'arte;

                b) indirizzo scientifico: filosofia, geografia, discipline scientifiche sperimentali, disegno e storia dell'arte;

                c) indirizzo pedagogico: pedagogia e filosofia, psicologia, didattica, disegno, musica e diritto pubblico con elementi di legislazione scolastica;

                d) indirizzo artistico: anatomia artistica, storia dell'arte, discipline geometriche e architettoniche, discipline pittoriche, discipline plastiche e diritto pubblico con elementi di legislazione sulla tutela dei beni culturali;

                e) indirizzo musicale: armonia ed analisi, storia ed estetica musicale, musica d'insieme ed esercitazioni orchestrali, strumento principale, strumento complementare.

        5. La distribuzione degli orari, sia per gli insegnamenti comuni sia per quelli elettivi, è fissata dalla commissione nominata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 67. In tale distribuzione si tiene conto, data l'articolazione del corso liceale in cinque anni, dell'opportunità di dedicare un tempo maggiore agli insegnamenti comuni nei primi due anni, e si intensifica, negli ultimi tre anni, lo studio degli insegnamenti elettivi.


Art. 48.

        1. L'istituto tecnico, oltre che tendere alla formazione intellettuale, morale, sociale e civica, fornisce una preparazione alle professioni tecnico-economiche e consente la possibilità di proseguire gli studi universitari ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 56.

Art. 49.

        1. In ogni distretto scolastico è istituito almeno un istituto tecnico.


Art. 50.

        1. Nessun istituto tecnico può comprendere più di venticinque classi. Tale limite può essere portato fino a trenta classi quando nel medesimo distretto o in un distretto contiguo della stessa provincia non esista altro istituto tecnico dello stesso indirizzo.
        2. Nessuna classe di istituto tecnico può comprendere più di ventitrè alunni.


Art. 51.

        1. L'istituto tecnico si struttura attraverso un'area didattica comune ed una serie di specifici indirizzi che ne qualificano la formazione tecnico-professionale.
        2. Dell'area comune di cui al comma 1 fanno parte le seguenti discipline che ne definiscono l'aspetto umanistico: lingua e letteratura italiane, storia, geografia, lingua straniera, matematica ed educazione fisica.
        3. Le materie caratterizzanti specifici indirizzi sono definite dalla commissione prevista dall'articolo 67.


Art. 52.

        1. Per gli alunni della scuola superiore che frequentano l'area umanistico-scientifico-artistica e quella umanistico-tecnico-professionale è obbligatorio, per tutti i cinque anni di corso, lo studio di almeno una lingua straniera.
        2. Per gli alunni dell'indirizzo linguistico è obbligatorio, per tutti i cinque anni di corso, lo studio di tre lingue straniere.

Art. 53.

        1. Per gli alunni della scuola superiore l'insegnamento della religione è facoltativo ed è regolato dalle norme dei patti bilaterali fra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica.


Art. 54.

        1. L'integrazione degli studenti portatori di handicap nella scuola superiore avviene ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.


Art. 55.

        1. Al termine di qualsiasi ciclo quinquennale della scuola superiore lo studente deve sostenere un esame di Stato.
        2. Lo svolgimento dell'esame di Stato è disciplinato con apposita normativa.


Art. 56.

        1. I giovani che hanno favorevolmente concluso gli studi nel liceo unico o nell'istituto tecnico possono essere ammessi alle facoltà universitarie congeniali agli indirizzi seguiti.
        2. I consigli di facoltà delle singole università possono deliberare la possibilità e le modalità di ammissione dei giovani che hanno seguito indirizzi diversi da quelli previsti dalla presente legge.


CAPO VI

PROFESSIONALIZZAZIONE
POST-SECONDARIA


Art. 57.

        1. I giovani che non intendono proseguire gli studi nelle facoltà universitarie sono ammessi, dopo aver superato l'esame di Stato dell'area umanistico-tecnico-professionale di cui al capo V, a frequentare corsi biennali abilitanti all'esercizio delle libere professioni, organizzati nei distretti scolastici in cui esistono istituti tecnici del tipo al quale i corsi si riferiscono.
        2. Le regioni, le province ed i comuni collaborano, unitamente ai collegi ed agli ordini professionali e alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, all'organizzazione dei corsi di cui al comma 1. Gli istituti tecnici di provenienza forniscono le strutture richieste e cooperano allo svolgimento dei corsi.
        3. I corsi sono a numero chiuso; l'accesso è regolato in base al fabbisogno espresso dagli ambienti professionali di riferimento e ai requisiti di ingresso.
        4. Al termine dei corsi è rilasciato ai partecipanti, previo accertamento delle loro capacità operative, un diploma di abilitazione all'esercizio della libera professione che consente l'iscrizione al rispettivo albo professionale.
        5. Nessun corso può essere indetto quando non è richiesto e frequentato da almeno quindici candidati.
        6. Gli allievi dei corsi di cui al presente articolo usufruiscono degli stessi benefìci degli studenti universitari ai fini del servizio militare e del diritto allo studio.


Art. 58.

        1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e delle attività produttive, dopo aver sentito, ove esistano, i rispettivi organi professionali, stabilisce a quali uffici pubblici sia consentito accedere e quali attività professionali sia consentito esercitare ai cittadini in possesso dei singoli diplomi di abilitazione all'esercizio professionale.


CAPO VII

FORMAZIONE POST-SECONDARIA


Art. 59.

        1. I giovani che non intendono proseguire gli studi nelle facoltà universitarie sono ammessi, dopo aver superato l'esame di Stato conclusivo della scuola secondaria, all'istruzione post-secondaria di durata biennale, comprendente almeno milleduecento ore di attività didattica, rivolta ad acquisire abilità e competenze atte allo svolgimento di attività professionali, tecniche, industriali, amministrative e commerciali.


Art. 60.

          1. I corsi di cui all'articolo 59 possono essere istituiti:

                a) da istituti di istruzione secondaria;

                b) da centri pubblici regionali di formazione professionale post-secondaria;

                c) da collegi e ordini professionali.


Art. 61.

        1. Per la realizzazione dei corsi di cui all'articolo 59 non è previsto un organico stabile di personale docente. La docenza è impartita da personale appartenente a vari settori con contratti di collaborazione.


Art. 62.

        1. I corsi di cui all'articolo 59 possono essere finanziati con tasse scolastiche a carico degli allievi o delle aziende, con contributi statali perequativi e con contributi dell'Unione europea.
        2. I corsi sono finanziati secondo le valutazioni espresse dal comitato di cui all'articolo 65.


Art. 63.

        1. I corsi di cui all'articolo 59 sono a numero chiuso; l'accesso è regolato in base al fabbisogno espresso dagli ambienti professionali di riferimento e ai requisiti di ingresso.
        2. Nessun corso può essere indetto quando non è richiesto e frequentato da almeno quindici candidati.


Art. 64.

        1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e delle attività produttive, istituisce un comitato nazionale per la qualità della formazione post-secondaria.
        2. Il comitato di cui al comma 1, costituito da non più di sette unità, ha il compito di certificare e convalidare i diplomi, ai quali è conferito valore legale anche ai fini del pubblico impiego.


Art. 65.

        1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri delle attività produttive, del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e della finanze, nomina il comitato nazionale per il finanziamento della formazione post-secondaria.
        2. Il comitato di cui al comma 1 ha il compito di elaborare la programmazione dell'attività finanziabile, stabilendo le priorità e definendo i livelli dei contributi.


Art. 66.

        1. Gli allievi dei corsi di cui all'articolo 59 usufruiscono degli stessi benefìci degli studenti universitari ai fini del servizio militare e del diritto allo studio.


CAPO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI


Art. 67.

        1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, costituisce una commissione formata da docenti in servizio che hanno insegnato per almeno dieci anni nelle scuole secondarie di secondo grado o nelle università, nonché da professionisti indicati dai rispettivi collegi nazionali per quanto si riferisce all'area umanistico-tecnico-professionaie.
        2. La commissione di cui al comma 1, che si suddivide temporaneamente in più sottocommissioni, determina:

                a) le materie di insegnamento caratterizzanti i vari indirizzi e specializzazioni, ad esclusione di quelle già determinate dagli articoli 47 e 51;

                b) i programmi di insegnamento;

                c) le ore settimanali di lezione per ciascuna materia;

                d) l'eventuale raggruppamento di materie e la formazione delle cattedre;

                e) la composizione delle nuove classi di abilitazione e di concorso per i docenti.


Art. 68.

        1. La presente legge entra in vigore a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
        2. Con proprie ordinanze il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca fissa le modalità per il passaggio dal precedente al nuovo ordinamento.
        3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge 10 febbraio 2000, n. 30.


Art. 69.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.050 miliardi per il triennio 2001-2003, di cui lire 150 miliardi per il 2001, lire 350 miliardi per il 2002 e lire 550 miliardi per il 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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