XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 664
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il lavoratore che ha raggiunto l'età pensionabile ed ha
maturato il massimo dei versamenti contributivi può chiedere
di essere mantenuto nel posto di lavoro per i tre anni
successivi alla data del pensionamento.
2. Durante il periodo di cui al comma 1 il lavoratore
svolge le stesse mansioni, con un orario di lavoro
corrispondente alla metà di quello precedente.
Art. 2.
1. Per il periodo di lavoro ad orario ridotto di cui alla
presente legge, il lavoratore percepisce dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) la metà della
pensione dovuta e dal datore di lavoro la metà dell'ultima
retribuzione maturata.
2. Nei contratti di lavoro ad orario ridotto il datore di
lavoro corrisponde i versamenti contributivi nell'ammontare
minimo dovuto per i contratti di formazione e lavoro.
Art. 3.
1. La domanda per il lavoro ad orario ridotto va
presentata, congiuntamente alla domanda per il pensionamento,
almeno sei mesi prima del raggiungimento dell'età
pensionabile, al datore di lavoro che ne dà comunicazione
all'INPS.
Art. 4.
1. Il lavoratore che voglia risolvere il contratto di
lavoro ad orario ridotto può darne comunicazione al datore di
lavoro secondo quanto previsto dal vigente contratto di
lavoro.
2. L'INPS corrisponde la pensione per l'intero ammontare
maturato dal lavoratore, a decorrere dal mese successivo a
quello della data di risoluzione del contratto di lavoro ad
orario ridotto.
Art. 5.
1. Il trattamento di fine rapporto è calcolato unicamente
sul contratto ad orario ridotto di cui alla presente legge.
2. Le ferie, le indennità di malattia e quant'altro non
specificamente regolato dalla presente legge sono disciplinati
dalla normativa in materia di lavoro a tempo parziale.