XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 664




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il lavoratore che ha raggiunto l'età pensionabile ed ha maturato il massimo dei versamenti contributivi può chiedere di essere mantenuto nel posto di lavoro per i tre anni successivi alla data del pensionamento.
        2. Durante il periodo di cui al comma 1 il lavoratore svolge le stesse mansioni, con un orario di lavoro corrispondente alla metà di quello precedente.


Art. 2.

        1. Per il periodo di lavoro ad orario ridotto di cui alla presente legge, il lavoratore percepisce dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) la metà della pensione dovuta e dal datore di lavoro la metà dell'ultima retribuzione maturata.
        2. Nei contratti di lavoro ad orario ridotto il datore di lavoro corrisponde i versamenti contributivi nell'ammontare minimo dovuto per i contratti di formazione e lavoro.


Art. 3.

        1. La domanda per il lavoro ad orario ridotto va presentata, congiuntamente alla domanda per il pensionamento, almeno sei mesi prima del raggiungimento dell'età pensionabile, al datore di lavoro che ne dà comunicazione all'INPS.


Art. 4.

        1. Il lavoratore che voglia risolvere il contratto di lavoro ad orario ridotto può darne comunicazione al datore di lavoro secondo quanto previsto dal vigente contratto di lavoro.
        2. L'INPS corrisponde la pensione per l'intero ammontare maturato dal lavoratore, a decorrere dal mese successivo a quello della data di risoluzione del contratto di lavoro ad orario ridotto.


Art. 5.

        1. Il trattamento di fine rapporto è calcolato unicamente sul contratto ad orario ridotto di cui alla presente legge.
        2. Le ferie, le indennità di malattia e quant'altro non specificamente regolato dalla presente legge sono disciplinati dalla normativa in materia di lavoro a tempo parziale.



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