XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 631
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Commissione per la concessione
del patrocinio a carico dello Stato).
1. Presso ogni tribunale di capoluogo di provincia è
istituita la commissione per la concessione del patrocinio a
carico dello Stato, di seguito denominata "commissione".
2. La commissione è formata da un magistrato di grado non
inferiore a quello di consigliere di Corte di appello,
nominato dal presidente del tribunale, che la presiede, da un
avvocato nominato dal consiglio dell'Ordine del capoluogo,
sentiti i consigli dell'Ordine che operano nella provincia, e
da un funzionario del Ministero delle finanze designato
dall'ufficio territoriale del Ministero.
3. La commissione dura in carica quattro anni e delibera a
maggioranza dei suoi componenti.
4. Le adunanze della commissione sono stabilite dal
presidente con frequenza e con modalità tali da assicurare la
sollecita definizione dei casi ad essa sottoposti.
Art. 2.
(Elenco degli avvocati per il patrocinio a carico dello
Stato).
1. Presso ogni consiglio dell'Ordine è istituito l'elenco
degli avvocati per il patrocinio a carico dello Stato.
2. L'elenco è formato dagli avvocati che ne fanno domanda
e che sono in possesso dei requisiti previsti dal comma 3.
3. L'inserimento nell'elenco è deliberato dal consiglio
dell'Ordine, il quale valuta la sussistenza dei seguenti
requisiti e condizioni:
a) attitudini ed esperienza professionali;
b) assenza di sanzioni disciplinari;
c) anzianità professionale non inferiore a sei
anni.
4. L'inserimento nell'elenco è revocato in qualsiasi
momento nel caso intervenga una sanzione disciplinare.
5. L'elenco è rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno,
è pubblico ed è a disposizione degli utenti presso tutti gli
uffici giudiziari situati nel territorio della provincia.
Art. 3.
(Procedimento dinanzi alla commissione).
1. Per essere ammessi al patrocinio a carico dello Stato
ai sensi della presente legge gli interessati propongono
istanza in carta libera alla commissione della provincia del
luogo di residenza, esponendo la vicenda giudiziaria in
relazione alla quale intendono svolgere la loro difesa ed
indicando il difensore inserito nell'elenco di cui
all'articolo 2 della cui opera intendono avvalersi.
2. Alla domanda di cui al comma 1 sono allegati la
denuncia dei redditi, lo stato di famiglia ed ogni altro
documento ritenuto utile.
3. La commissione, ricevuta la domanda, può ordinare
l'esibizione di ulteriori documenti, disporre la comparizione
dell'istante o di persona delegata, ordinare accertamenti
fiscali e patrimoniali da eseguire a cura di pubbliche
amministrazioni, delle Forze di polizia, anche municipale, del
Corpo della guardia di finanza.
4. La commissione, accertata la sussistenza della
necessità di difesa, la non manifesta infondatezza delle
ragioni che si intendono far valere, nonché la ricorrenza dei
requisiti di cui all'articolo 5, delibera senza ritardo
l'ammissione del soggetto al patrocinio a carico dello Stato,
determinando, nel caso previsto dall'articolo 5, comma 2, la
quota a suo carico, e designa il difensore indicato
dall'interessato ovvero, in assenza di indicazione di parte,
un avvocato inserito negli elenchi di cui all'articolo 2. La
designazione è valida per l'intero giudizio, secondo quanto
previsto dall'articolo 6, comma 1.
5. La commissione, con la stessa deliberazione di cui al
comma 4, liquida in favore dell'istante una anticipazione
immediatamente esigibile presso gli uffici finanziari
periferici dello Stato.
6. Lo straniero, ove la documentazione prevista dalla
presente legge non sia prevista dall'ordinamento statale di
cui ha la cittadinanza, deve allegare all'istanza l'attestato
di tale mancata previsione, rilasciato dalle autorità
consolari del suo Stato e l'autocertificazione sostitutiva dei
dati riportati nei certificati richiesti al cittadino, di cui
al presente articolo, secondo le modalità e con le norme
penali previste dal testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 4.
(Sostituzione del difensore).
1. L'istante ammesso al patrocinio a carico dello Stato,
qualora venga meno il rapporto fiduciario con l'avvocato
designato ai sensi della presente legge, può rivolgere istanza
alla commissione per una nuova designazione.
2. La commissione provvede ai sensi dell'articolo 3.
Art. 5.
(Requisiti per l'ammissione al patrocinio).
1. Ha diritto al patrocinio interamente a carico dello
Stato chi deve svolgere una o più attività di difesa
giudiziaria il cui prevedibile onere sia pari o superiore al
50 per cento del reddito annuo proprio e dei familiari
conviventi.
2. Ha diritto altresì al patrocinio a carico dello Stato
chi deve svolgere una attività di difesa giudiziaria il cui
prevedi-bile onere sia superiore al 30 per cento del reddito
annuo proprio e dei familiari conviventi. In tale caso la
quota di spesa ammessa a rimborso è pari alla metà.
3. Non possono accedere alle provvidenze della presente
legge coloro i quali:
a) hanno un reddito familiare netto superiore a
lire 60 milioni;
b) hanno subìto condanne per reati di criminalità
organizzata ovvero sono sottoposti a misure di prevenzione per
i medesimi reati;
c) hanno un tenore di vita oggettivamente
contrastante con il reddito familiare denunciato.
4. La somma di lire 60 milioni di cui al comma 3 è
rivalutata ogni tre anni con decreto del Ministro della
giustizia sulla base del tasso di svalutazione monetaria
registratosi nello stesso periodo.
5. L'onere prevedibile dell'attività difensiva è calcolato
dalla commissione con riferimento alle spese previste dalla
legge ed agli onorari medi previsti per la tipologia di
assistenza legale per la quale è stato richiesto il patrocinio
a carico dello Stato.
Art. 6.
(Delibere e poteri della commissione).
1. L'ammissione al patrocinio a carico dello Stato è
valida per ogni grado e per ogni fase del giudizio e per tutte
le eventuali procedure, derivate ed incidentali, comunque
connesse.
2. Nei casi d'urgenza il presidente della commissione può
concedere in via provvisoria l'ammissione al patrocinio, con
riserva degli ordinari accertamenti. In caso di mancata
ratifica da parte della commissione del provvedimento
provvisorio di ammissione, la revoca ha effetto retroattivo,
salvo rivalsa dello Stato per gli eventuali esborsi in base ad
esso effettuati.
3. Qualora lo reputi necessario, e ove sia possibile in
relazione alla specifica fattispecie, la commissione, prima di
deliberare, può ordinare l'esibizione di documenti alle parti
interessate e a terzi soggetti pubblici o privati, nonché la
comparizione personale delle parti per chiarimenti e per
accertamenti anche di natura patrimoniale e fiscale,
avvalendosi delle pubbliche amministrazioni, delle Forze di
polizia e del Corpo della guardia di finanza.
4. Se, nel corso degli accertamenti di cui al comma 3, la
commissione constata irregolarità, illeciti o ritardi
ingiustificati da parte dei soggetti privati o pubblici, ne fa
senza indugio rapporto alla procura della Repubblica
competente perché valuti se essi integrino ipotesi di
reato.
Art. 7.
(Documentazione).
1. Chi è ammesso al gratuito patrocinio deve annualmente
produrre alla commissione la denuncia dei redditi e il
certificato di stato di famiglia al fine di consentire il
controllo del permanere delle condizioni per fruire del
diritto. In luogo di tale documentazione l'interessato può
produrre dichiarazione sostitutiva.
2. L'omessa presentazione della documentazione o della
dichiarazione sostitutiva determina la decadenza dal diritto
al gratuito patrocinio che deve essere dichiarata d'ufficio e
comunicata immediatamente all'interessato il quale, entro
cinque giorni, può produrre, in sanatoria, la documentazione o
la dichiarazione sostitutiva.
3. Se nel corso del giudizio l'istante ammesso in
qualsiasi forma al gratuito patrocinio, subisce variazioni del
reddito familiare tali da far venire meno il suo diritto, la
commissione provvede alla revoca del provvedimento di
ammissione qualora i requisiti reddituali, in relazione al
costo presumibile della controversia, lo consentano.
4. La commissione può, in ogni caso, promuovere d'ufficio
accertamenti per rilevare la permanenza dei requisiti per il
concesso gratuito patrocinio, avvalendosi degli organi
indicati all'articolo 3, comma 3.
Art. 8.
(Proroga di termine).
1. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 21 della
legge 29 marzo 2001, n. 134, è prorogato di ulteriori sei
mesi.
Art. 9.
(Ammissione all'accollo del patrocinio).
1. Gli enti, le istituzioni pubbliche, le fondazioni, le
associazioni legalmente riconosciute e le persone fisiche che
intendono assumersi gli oneri difensivi degli ammessi al
patrocinio, devono comunicarlo formalmente alla commissione
competente, specificando la giurisdizione e il tipo di
procedimento per i quali l'obbligo è assunto, nonché l'importo
annuo per il quale si obbligano.
2. Alla comunicazione di cui al comma 1 deve essere
allegata fideiussione di idoneo istituto bancario per
l'importo per il quale è assunto l'obbligo e l'indicazione
delle modalità di pagamento degli oneri difensivi, accertati
ai sensi della presente legge.
3. La commissione, valutate la congruità e l'affidabilità
dell'offerta di assunzione dell'obbligo di accollo del
patrocinio e delle modalità di pagamento dei relativi oneri,
ammette il richiedente all'accollo del patrocinio, entro i
limiti dell'importo annuo dichiarato.
4. Quando gli oneri difensivi superino l'importo stabilito
ai sensi del comma 3, per la parte eccedente si applicano gli
altri criteri di rimborso previsti dalla presente legge.
Art. 10.
(Abrogazioni).
1. La legge 30 luglio 1990, n. 217, e successive
modificazioni, ed il testo di legge sul gratuito patrocinio,
approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, sono
abrogati.
Art. 11.
(Sanzioni).
1. Chiunque ottenga ovvero mantenga l'ammissione al
patrocinio a carico totale o parziale dello Stato senza averne
i requisiti è punito ai sensi dell'articolo 640, secondo
comma, del codice penale.
2. L'avvocato il quale ometta di riferire alla commissione
l'insussistenza dei requisiti per l'ammissione ovvero per il
corretto mantenimento della provvidenza prevista dalla
presente legge è sospeso dall'attività professionale, con
deliberazione del consiglio dell'Ordine, per non meno di sei
mesi.
3. L'avvocato, il consulente tecnico ovvero il perito che
richiede ovvero riceve compensi dalla parte rappresentata
oltre quelli previsti dalla presente legge, è sospeso
dall'attività professionale, con deliberazione del consiglio
professionale di appartenenza, per non meno di un anno.
Art. 12.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a lire 10 miliardi per l'anno 2001, lire 15
miliardi per l'anno 2002 e lire 20 miliardi per l'anno 2003,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 13.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.