XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 631




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Commissione per la concessione
del patrocinio a carico dello Stato).

        1. Presso ogni tribunale di capoluogo di provincia è istituita la commissione per la concessione del patrocinio a carico dello Stato, di seguito denominata "commissione".
        2. La commissione è formata da un magistrato di grado non inferiore a quello di consigliere di Corte di appello, nominato dal presidente del tribunale, che la presiede, da un avvocato nominato dal consiglio dell'Ordine del capoluogo, sentiti i consigli dell'Ordine che operano nella provincia, e da un funzionario del Ministero delle finanze designato dall'ufficio territoriale del Ministero.
        3. La commissione dura in carica quattro anni e delibera a maggioranza dei suoi componenti.
        4. Le adunanze della commissione sono stabilite dal presidente con frequenza e con modalità tali da assicurare la sollecita definizione dei casi ad essa sottoposti.


Art. 2.

(Elenco degli avvocati per il patrocinio a carico dello
Stato).

        1. Presso ogni consiglio dell'Ordine è istituito l'elenco degli avvocati per il patrocinio a carico dello Stato.
        2. L'elenco è formato dagli avvocati che ne fanno domanda e che sono in possesso dei requisiti previsti dal comma 3.
        3. L'inserimento nell'elenco è deliberato dal consiglio dell'Ordine, il quale valuta la sussistenza dei seguenti requisiti e condizioni:

                a) attitudini ed esperienza professionali;
                b) assenza di sanzioni disciplinari;

                c) anzianità professionale non inferiore a sei anni.

        4. L'inserimento nell'elenco è revocato in qualsiasi momento nel caso intervenga una sanzione disciplinare.
        5. L'elenco è rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno, è pubblico ed è a disposizione degli utenti presso tutti gli uffici giudiziari situati nel territorio della provincia.


Art. 3.

(Procedimento dinanzi alla commissione).

        1. Per essere ammessi al patrocinio a carico dello Stato ai sensi della presente legge gli interessati propongono istanza in carta libera alla commissione della provincia del luogo di residenza, esponendo la vicenda giudiziaria in relazione alla quale intendono svolgere la loro difesa ed indicando il difensore inserito nell'elenco di cui all'articolo 2 della cui opera intendono avvalersi.
        2. Alla domanda di cui al comma 1 sono allegati la denuncia dei redditi, lo stato di famiglia ed ogni altro documento ritenuto utile.
        3. La commissione, ricevuta la domanda, può ordinare l'esibizione di ulteriori documenti, disporre la comparizione dell'istante o di persona delegata, ordinare accertamenti fiscali e patrimoniali da eseguire a cura di pubbliche amministrazioni, delle Forze di polizia, anche municipale, del Corpo della guardia di finanza.
        4. La commissione, accertata la sussistenza della necessità di difesa, la non manifesta infondatezza delle ragioni che si intendono far valere, nonché la ricorrenza dei requisiti di cui all'articolo 5, delibera senza ritardo l'ammissione del soggetto al patrocinio a carico dello Stato, determinando, nel caso previsto dall'articolo 5, comma 2, la quota a suo carico, e designa il difensore indicato dall'interessato ovvero, in assenza di indicazione di parte, un avvocato inserito negli elenchi di cui all'articolo 2. La designazione è valida per l'intero giudizio, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1.
        5. La commissione, con la stessa deliberazione di cui al comma 4, liquida in favore dell'istante una anticipazione immediatamente esigibile presso gli uffici finanziari periferici dello Stato.
        6. Lo straniero, ove la documentazione prevista dalla presente legge non sia prevista dall'ordinamento statale di cui ha la cittadinanza, deve allegare all'istanza l'attestato di tale mancata previsione, rilasciato dalle autorità consolari del suo Stato e l'autocertificazione sostitutiva dei dati riportati nei certificati richiesti al cittadino, di cui al presente articolo, secondo le modalità e con le norme penali previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.


Art. 4.

(Sostituzione del difensore).

        1. L'istante ammesso al patrocinio a carico dello Stato, qualora venga meno il rapporto fiduciario con l'avvocato designato ai sensi della presente legge, può rivolgere istanza alla commissione per una nuova designazione.
        2. La commissione provvede ai sensi dell'articolo 3.


Art. 5.

(Requisiti per l'ammissione al patrocinio).

        1. Ha diritto al patrocinio interamente a carico dello Stato chi deve svolgere una o più attività di difesa giudiziaria il cui prevedibile onere sia pari o superiore al 50 per cento del reddito annuo proprio e dei familiari conviventi.
        2. Ha diritto altresì al patrocinio a carico dello Stato chi deve svolgere una attività di difesa giudiziaria il cui prevedi-bile onere sia superiore al 30 per cento del reddito annuo proprio e dei familiari conviventi. In tale caso la quota di spesa ammessa a rimborso è pari alla metà.
        3. Non possono accedere alle provvidenze della presente legge coloro i quali:

                a) hanno un reddito familiare netto superiore a lire 60 milioni;

                b) hanno subìto condanne per reati di criminalità organizzata ovvero sono sottoposti a misure di prevenzione per i medesimi reati;

                c) hanno un tenore di vita oggettivamente contrastante con il reddito familiare denunciato.

        4. La somma di lire 60 milioni di cui al comma 3 è rivalutata ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia sulla base del tasso di svalutazione monetaria registratosi nello stesso periodo.
        5. L'onere prevedibile dell'attività difensiva è calcolato dalla commissione con riferimento alle spese previste dalla legge ed agli onorari medi previsti per la tipologia di assistenza legale per la quale è stato richiesto il patrocinio a carico dello Stato.


Art. 6.

(Delibere e poteri della commissione).

        1. L'ammissione al patrocinio a carico dello Stato è valida per ogni grado e per ogni fase del giudizio e per tutte le eventuali procedure, derivate ed incidentali, comunque connesse.
        2. Nei casi d'urgenza il presidente della commissione può concedere in via provvisoria l'ammissione al patrocinio, con riserva degli ordinari accertamenti. In caso di mancata ratifica da parte della commissione del provvedimento provvisorio di ammissione, la revoca ha effetto retroattivo, salvo rivalsa dello Stato per gli eventuali esborsi in base ad esso effettuati.
        3. Qualora lo reputi necessario, e ove sia possibile in relazione alla specifica fattispecie, la commissione, prima di deliberare, può ordinare l'esibizione di documenti alle parti interessate e a terzi soggetti pubblici o privati, nonché la comparizione personale delle parti per chiarimenti e per accertamenti anche di natura patrimoniale e fiscale, avvalendosi delle pubbliche amministrazioni, delle Forze di polizia e del Corpo della guardia di finanza.
        4. Se, nel corso degli accertamenti di cui al comma 3, la commissione constata irregolarità, illeciti o ritardi ingiustificati da parte dei soggetti privati o pubblici, ne fa senza indugio rapporto alla procura della Repubblica competente perché valuti se essi integrino ipotesi di reato.


Art. 7.

(Documentazione).

        1. Chi è ammesso al gratuito patrocinio deve annualmente produrre alla commissione la denuncia dei redditi e il certificato di stato di famiglia al fine di consentire il controllo del permanere delle condizioni per fruire del diritto. In luogo di tale documentazione l'interessato può produrre dichiarazione sostitutiva.
        2. L'omessa presentazione della documentazione o della dichiarazione sostitutiva determina la decadenza dal diritto al gratuito patrocinio che deve essere dichiarata d'ufficio e comunicata immediatamente all'interessato il quale, entro cinque giorni, può produrre, in sanatoria, la documentazione o la dichiarazione sostitutiva.
        3. Se nel corso del giudizio l'istante ammesso in qualsiasi forma al gratuito patrocinio, subisce variazioni del reddito familiare tali da far venire meno il suo diritto, la commissione provvede alla revoca del provvedimento di ammissione qualora i requisiti reddituali, in relazione al costo presumibile della controversia, lo consentano.
        4. La commissione può, in ogni caso, promuovere d'ufficio accertamenti per rilevare la permanenza dei requisiti per il concesso gratuito patrocinio, avvalendosi degli organi indicati all'articolo 3, comma 3.


Art. 8.

(Proroga di termine).

        1. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge 29 marzo 2001, n. 134, è prorogato di ulteriori sei mesi.

Art. 9.

(Ammissione all'accollo del patrocinio).

        1. Gli enti, le istituzioni pubbliche, le fondazioni, le associazioni legalmente riconosciute e le persone fisiche che intendono assumersi gli oneri difensivi degli ammessi al patrocinio, devono comunicarlo formalmente alla commissione competente, specificando la giurisdizione e il tipo di procedimento per i quali l'obbligo è assunto, nonché l'importo annuo per il quale si obbligano.
        2. Alla comunicazione di cui al comma 1 deve essere allegata fideiussione di idoneo istituto bancario per l'importo per il quale è assunto l'obbligo e l'indicazione delle modalità di pagamento degli oneri difensivi, accertati ai sensi della presente legge.
        3. La commissione, valutate la congruità e l'affidabilità dell'offerta di assunzione dell'obbligo di accollo del patrocinio e delle modalità di pagamento dei relativi oneri, ammette il richiedente all'accollo del patrocinio, entro i limiti dell'importo annuo dichiarato.
        4. Quando gli oneri difensivi superino l'importo stabilito ai sensi del comma 3, per la parte eccedente si applicano gli altri criteri di rimborso previsti dalla presente legge.


Art. 10.

(Abrogazioni).

        1. La legge 30 luglio 1990, n. 217, e successive modificazioni, ed il testo di legge sul gratuito patrocinio, approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, sono abrogati.


Art. 11.

(Sanzioni).

        1. Chiunque ottenga ovvero mantenga l'ammissione al patrocinio a carico totale o parziale dello Stato senza averne i requisiti è punito ai sensi dell'articolo 640, secondo comma, del codice penale.
        2. L'avvocato il quale ometta di riferire alla commissione l'insussistenza dei requisiti per l'ammissione ovvero per il corretto mantenimento della provvidenza prevista dalla presente legge è sospeso dall'attività professionale, con deliberazione del consiglio dell'Ordine, per non meno di sei mesi.
        3. L'avvocato, il consulente tecnico ovvero il perito che richiede ovvero riceve compensi dalla parte rappresentata oltre quelli previsti dalla presente legge, è sospeso dall'attività professionale, con deliberazione del consiglio professionale di appartenenza, per non meno di un anno.


Art. 12.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 10 miliardi per l'anno 2001, lire 15 miliardi per l'anno 2002 e lire 20 miliardi per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
        2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 13.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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