XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 602
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.
1. Al terzo comma dell'articolo 9 dello Statuto della
Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15
maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26
febbraio 1948, n. 2, e successive modificazioni, le parole: ",
le eventuali incompatibilità con l'ufficio di Deputato
regionale e con la titolarità di altre cariche o uffici," sono
soppresse.
2. Dopo l'articolo 9 del citato Statuto della Regione
siciliana, come modificato dal comma 1 della presente legge
costituzionale, è inserito il seguente:
"Art. 9-bis. - La carica di Assessore regionale è
incompatibile con quella di Deputato regionale. Il Deputato
regionale che sia stato nominato Assessore ha facoltà di
dichiarare, entro dieci giorni dalla nomina, per quale ufficio
intende optare; se non rilascia tale dichiarazione decade
dalla carica di Assessore. La dichiarazione di opzione
formalizzata comporta l'immediata cessazione dalla carica non
prescelta".
Art. 2.
1. Dopo il titolo III del citato Statuto della Regione
siciliana, è inserito il seguente:
"TITOLO III-bis
Referendum
Art. 30-bis.- Il referendum popolare per
l'abrogazione, totale o parziale, di una legge regionale o di
un atto avente valore di legge regionale può essere indetto
quando lo richiedano cinquantamila elettori siciliani o tre
Consigli delle Province della Regione.
Non è ammesso il referendum abrogativo per le leggi
regionali di approvazione dei bilanci della Regione.
Art. 30-ter.- Il referendum popolare
propositivo di leggi regionali può essere indetto quando lo
richiedano venticinquemila elettori siciliani o tre Consigli
delle Province della Regione.
Art. 30-quater.- Il referendum consultivo
può essere indetto qualora lo richieda il Presidente della
Regione o l'Assemblea regionale con atto deliberativo assunto
a maggioranza qualificata.
Art. 30-quinquies.- Hanno diritto di
partecipazione al referendum di cui al presente titolo
tutti i cittadini chiamati ad eleggere l'Assemblea
regionale.
Per i referendum di cui agli articoli 30-bis e
30-ter la proposta sottoposta a referendum è
approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza
degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti
validamente espressi.
Nessun limite di partecipazione è posto ai fini della
validità del referendum consultivo di cui all'articolo
30-quater.
L'Assemblea regionale emana la legge per determinare le
modalità di attuazione dei referendum".