XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 602




PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE


Art. 1.

        1. Al terzo comma dell'articolo 9 dello Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e successive modificazioni, le parole: ", le eventuali incompatibilità con l'ufficio di Deputato regionale e con la titolarità di altre cariche o uffici," sono soppresse.
        2. Dopo l'articolo 9 del citato Statuto della Regione siciliana, come modificato dal comma 1 della presente legge costituzionale, è inserito il seguente:

        "Art. 9-bis. - La carica di Assessore regionale è incompatibile con quella di Deputato regionale. Il Deputato regionale che sia stato nominato Assessore ha facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dalla nomina, per quale ufficio intende optare; se non rilascia tale dichiarazione decade dalla carica di Assessore. La dichiarazione di opzione formalizzata comporta l'immediata cessazione dalla carica non prescelta".


Art. 2.

        1. Dopo il titolo III del citato Statuto della Regione siciliana, è inserito il seguente:

"TITOLO III-bis

Referendum

        Art. 30-bis.- Il referendum popolare per l'abrogazione, totale o parziale, di una legge regionale o di un atto avente valore di legge regionale può essere indetto quando lo richiedano cinquantamila elettori siciliani o tre Consigli delle Province della Regione.
        Non è ammesso il referendum abrogativo per le leggi regionali di approvazione dei bilanci della Regione.
        Art. 30-ter.- Il referendum popolare propositivo di leggi regionali può essere indetto quando lo richiedano venticinquemila elettori siciliani o tre Consigli delle Province della Regione.

        Art. 30-quater.- Il referendum consultivo può essere indetto qualora lo richieda il Presidente della Regione o l'Assemblea regionale con atto deliberativo assunto a maggioranza qualificata.

        Art. 30-quinquies.- Hanno diritto di partecipazione al referendum di cui al presente titolo tutti i cittadini chiamati ad eleggere l'Assemblea regionale.
        Per i referendum di cui agli articoli 30-bis e 30-ter la proposta sottoposta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
        Nessun limite di partecipazione è posto ai fini della validità del referendum consultivo di cui all'articolo 30-quater.
        L'Assemblea regionale emana la legge per determinare le modalità di attuazione dei referendum".



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