XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 498




        Onorevoli Colleghi! - La legge 11 febbraio 1992, n. 157, dispone all'articolo 24 l'istituzione di un fondo presso il Ministero del tesoro, la cui dotazione è alimentata da un'addizionale di lire 10.000 versata da ogni cacciatore unitamente alla tassa di concessione governativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.
        Detta addizionale costituisce una tassazione obbligatoria per ogni cittadino che desidera svolgere attività venatoria in una qualsiasi regione italiana, a qualsiasi associazione venatoria nazionale o regionale esso sia iscritto.
        La stessa legge n. 157 del 1992 prevede invece la ripartizione delle disponibilità del fondo esclusivamente fra le associazioni venatorie nazionali riconosciute, in proporzione alla rispettiva, documentata consistenza associativa.
        Viene così a determinarsi un ingiustificato privilegio per le associazioni riconosciute a carattere nazionale che si appropriano anche dei versamenti effettuati dai soci delle associazioni a carattere regionale.
        Appare immediatamente evidente l'assurdità della normativa che intende penalizzare i cacciatori aderenti alle associazioni regionali inducendoli ad aderire alle associazioni nazionali perché queste, ottenendo una maggiore disponibilità finanziaria, possono garantire una più consistente attività sociale.
        Questo diverso trattamento riservato a cittadini sottoposti agli stessi obblighi di natura fiscale assume anche palese carattere di incostituzionalità ed è pertanto per il rispetto della legalità e del diritto che si propone una doverosa modifica alla vigente legislazione lacunosa ed ingiusta presentando la proposta di legge.




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