XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 498
Onorevoli Colleghi! - La legge 11 febbraio 1992, n.
157, dispone all'articolo 24 l'istituzione di un fondo presso
il Ministero del tesoro, la cui dotazione è alimentata da
un'addizionale di lire 10.000 versata da ogni cacciatore
unitamente alla tassa di concessione governativa di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
641.
Detta addizionale costituisce una tassazione obbligatoria
per ogni cittadino che desidera svolgere attività venatoria in
una qualsiasi regione italiana, a qualsiasi associazione
venatoria nazionale o regionale esso sia iscritto.
La stessa legge n. 157 del 1992 prevede invece la
ripartizione delle disponibilità del fondo esclusivamente fra
le associazioni venatorie nazionali riconosciute, in
proporzione alla rispettiva, documentata consistenza
associativa.
Viene così a determinarsi un ingiustificato privilegio per
le associazioni riconosciute a carattere nazionale che si
appropriano anche dei versamenti effettuati dai soci delle
associazioni a carattere regionale.
Appare immediatamente evidente l'assurdità della normativa
che intende penalizzare i cacciatori aderenti alle
associazioni regionali inducendoli ad aderire alle
associazioni nazionali perché queste, ottenendo una maggiore
disponibilità finanziaria, possono garantire una più
consistente attività sociale.
Questo diverso trattamento riservato a cittadini
sottoposti agli stessi obblighi di natura fiscale assume anche
palese carattere di incostituzionalità ed è pertanto per il
rispetto della legalità e del diritto che si propone una
doverosa modifica alla vigente legislazione lacunosa ed
ingiusta presentando la proposta di legge.