XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 297
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Obbligatorietà degli accordi
di programma).
1. Al fine di garantire il diritto allo studio degli
alunni disabili, tenendo conto delle specifiche esigenze delle
diverse minorazioni visiva, uditiva e psicofisica, e di
assicurare il buon andamento e l'efficacia del servizio
scolastico, gli interventi finanziari degli enti locali, delle
aziende unità sanitarie locali e degli uffici scolastici
regionali relativamente all'integrazione scolastica degli
alunni con handicap, assumono carattere di priorità in
sede di assegnazione e di impegno delle risorse finanziarie
nell'ambito di ciascuna amministrazione, senza decurtazioni
dagli attuali livelli quantitativi e qualitativi degli altri
servizi.
2. Ai fini di cui al comma 1 le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, fissano il numero
delle unità multidisciplinari di cui all'articolo 5, da
determinare in rapporto al numero degli abitanti e comunque
assicurando la presenza di almeno una unità multidisciplinare
in ogni distretto sanitario.
3. I fondi destinati agli interventi sociali ed ai servizi
per l'integrazione scolastica, di competenza degli enti locali
sono impignorabili, anche se si tratta di comuni dichiarati in
stato di dissesto finanziario.
4. La stipula degli accordi di programma per
l'integrazione scolastica degli alunni disabili, di cui agli
articoli 12, 13, 14, 15, 26, 39 e 40 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, è obbligatoria.
5. Ai fini di cui al comma 4, il direttore dell'ufficio
scolastico regionale è tenuto a chiedere, rispettivamente, al
sindaco, al presidente dell'amministrazione provinciale, al
presidente della giunta regionale, l'indizione, entro un mese,
della conferenza di servizi, di cui all'articolo 34 del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la stipula
degli accordi di programma.
6. In caso di inerzia, il prefetto o il commissario del
Governo, rispettivamente per gli accordi subregionali e
regionali, intervengono direttamente ovvero con un proprio
delegato, quale commissario ad acta, per l'indizione
della conferenza di servizi di cui al comma 5.
7. In caso di mancata partecipazione di altre
amministrazioni pubbliche necessarie alla stipula, il prefetto
o il commissario di Governo nominano rispettivamente un
commissario ad acta.
8. I commissari ad acta cessano dal loro incarico
con la pubblicazione dell'accordo di programma nel
Bollettino Ufficiale della regione.
9. I commissari ad acta, di cui al comma 7, sono
scelti, preferibilmente, tra funzionari di prefettura in
servizio, competenti, ove possibile, nel settore dei servizi
socio-assistenziali.
Art. 2.
(Osservatorio nazionale
per l'integrazione scolastica).
1. E' istituito, presso il Ministero della pubblica
istruzione, l'osservatorio nazionale per l'integrazione
scolastica, composto da rappresentanti delle amministrazioni
centrali, regionali, locali, nonché di associazioni di
disabili, loro familiari, loro federazioni e da esperti,
nominati dal Ministro della pubblica istruzione.
2. L'osservatorio di cui al comma 1 ha il compito di
avanzare proposte al Ministro della pubblica istruzione e ad
altri organi istituzionali, relativamente al processo di
integrazione scolastica e di valutare i risultati conseguiti
sulla base di indicatori di qualità fissati dal Ministro
stesso entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
3. L'osservatorio è presieduto dal Ministro della pubblica
istruzione o da un suo rappresentante. Il Ministro ne
determina la composizione con proprio regolamento e lo convoca
ogni qualvolta lo ritenga opportuno e, comunque, almeno due
volte l'anno.
4. L'osservatorio si avvale della collaborazione
dell'ufficio studi, bilancio e programmazione del Ministero
della pubblica istruzione.
5. L'istituzione e il funzionamento dell'osservatorio non
determinano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello
Stato.
Art. 3.
(Osservatori regionali).
1. Ogni regione istituisce un osservatorio regionale per
le politiche sull'handicap, di cui costituisce una
articolazione interna, secondo lo schema organizzatorio da
essa stabilito, l'osservatorio sull'integrazione scolastica di
cui ai commi 2, 3 e 4.
2. I responsabili dei gruppi di lavoro di cui all'articolo
15, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, operanti
nella stessa regione, coordinati dal responsabile del gruppo
ove ha sede il capoluogo di regione, che deve a tal fine
essere esonerato totalmente o parzialmente da altri incarichi
di servizio, costituiscono un osservatorio regionale
permanente per il monitoraggio della qualità dell'integrazione
scolastica con particolare attenzione alle specificità
derivanti dalle diverse tipologie di minorazioni.
3. L'osservatorio di cui al comma 2 si avvale della
consulenza degli esperti operanti nei gruppi di lavoro di cui
all'articolo 15, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
e collabora con gli uffici scolastici regionali, con gli
Istituti regionali per la ricerca, la sperimentazione e
l'aggiornamento educativi e con l'osservatorio nazionale di
cui all'articolo 2. L'osservatorio regionale si avvale altresì
della collaborazione delle associazioni di disabili e dei loro
familiari presenti nella regione, che possono operare anche
suddivisi in tre sezioni, rispettivamente per i minorati della
vista, dell'udito e psicofisici.
4. L'osservatorio di cui al comma 2, sulla base delle
consulenze e collaborazioni raccolte, formula osservazioni e
proposte a tutti i soggetti competenti in materia di
integrazione scolastica.
Art. 4.
(Gruppi di lavoro).
1. Al fine di assicurare un adeguato sostegno didattico e
psicopedagogico ai docenti curricolari e a quelli impegnati in
attività di sostegno, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.
104, è costituito, all'interno di ogni ufficio scolastico
regionale, un gruppo di lavoro composto da almeno quattro
esperti, docenti e dirigenti scolastici, utilizzati secondo le
modalità di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.
35.
2. Il gruppo di lavoro deve assicurare consulenze, anche
itineranti, finalizzate alla formulazione e all'attuazione e
alla verifica dei progetti educativi individualizzati, sulla
base dei criteri organizzativi fissati dal gruppo di lavoro di
cui al comma 1.
3. Ciascuno dei quattro esperti deve prestare consulenze
per le problematiche di integrazione scolastica,
rispettivamente dei minorati della vista, dell'udito e
psicofisici, e per un corretto utilizzo di ausili
tradizionali, informatici e tecnologicamente avanzati.
4. Negli uffici scolastici regionali di maggiori
dimensioni, il numero degli esperti per le consulenze di cui
al comma 1 del presente articolo è fissato dal Ministro della
pubblica istruzione con lo stesso decreto con cui è fissato il
contingente ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1993,
n. 35. Con il medesimo decreto sono determinati altresì i
requisiti, le modalità di servizio e le modalità di
coordinamento delle attività formative e di aggiornamento dei
componenti dei gruppi stessi, a livello locale, regionale e
nazionale.
5. Le modalità delle consulenze itineranti sono regolate
con accordi di programma o convenzioni alla cui stipula sono
tenuti gli uffici scolastici regionali, le amministrazioni
provinciali e comunali, nonché altri enti pubblici che
ricevono finanziamenti finalizzati ad attività scolastiche.
6. I soggetti di cui al comma 5 possono stipulare
convenzioni con enti privati e pubblici ai sensi dell'articolo
38, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
7. Nell'ambito di ogni regione, i gruppi di lavoro di cui
al comma 1 organizzano centri permanenti locali dotati di
documentazione didattica e di ausili e sussidi didattici in
campo tiflologico, audiologico e delle minorazioni
psicofisiche.
8. Nei centri di cui al comma 7 svolgono, altresì,
consulenza gli esperti di cui al comma 1 del presente
articolo.
9. I centri sono collegati in rete tra di loro e a livello
nazionale e internazionale. Al loro funzionamento provvedono i
soggetti stipulanti gli accordi di programma, di cui al
presente articolo e, eventualmente, anche i soggetti, gli
organismi e gli enti, con essi convenzionati.
Art. 5.
(Integrazione alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e al
decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio
1994).
1. La composizione delle unità multidisciplinari, di cui
agli articoli 3, 4 e 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 79 del 6 aprile 1994, comprende anche lo
psicologo in servizio presso le aziende unità sanitarie locali
o in regime di convenzione con le medesime.
2. Alla stesura della diagnosi funzionale ad opera
dell'unità multidisciplinare di cui all'articolo 3 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994,
prendono parte, altresì, i docenti della classe frequentata
dall'alunno portatore di handicap ed i suoi genitori.
3. I docenti specializzati in attività di sostegno
costituiscono una risorsa professionale in dotazione alle
singole comunità scolastiche; essi svolgono funzione di
sostegno metodologico specifico agli altri docenti del
consiglio di classe.
4. Al comma 5 dell'articolo 13 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, le parole: "nelle aree disciplinari individuate"
sono soppresse.
5. Gli interventi didattici dei docenti specializzati in
attività di sostegno sono finalizzati allo sviluppo delle
potenzialità personali dell'alunno portatore di handicap
e dei compagni in situazione di integrazione sotto il profilo
dell'apprendimento, della comunicazione, delle relazioni e
della socializzazione.
6. Nelle scuole di ogni ordine e grado, l'attività
valutativa dei docenti di cui al comma 3, concernente i
profili di cui al comma 5, riguarda tutti gli alunni con cui
essi operano.
7. La formulazione dei giudizi relativi agli ambiti
disciplinari del programma educativo individuale dell'alunno
portatore di handicap è di competenza dei rispettivi
docenti; quella del giudizio globale spetta al consiglio di
classe.
Art. 6.
(Norme finanziarie).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 5 miliardi annue, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.