XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 47
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I.
PRINCI'PI GENERALI
Art. 1.
1. Ogni soggetto umano ha diritto alla tutela attiva della
vita e della salute dalla fecondazione dell'ovulo alla
morte.
2. Con l'espressione "procreazione medicalmente assistita"
ci si riferisce alle seguenti tecniche di fecondazione
dell'ovulo:
a) inseminazione artificiale omologa, consistente
nell'introduzione di spermatozoi del marito nelle vie genitali
della moglie (artificial insemination husband-AIH);
b) trasferimento contemporaneo, ma separato, di
ovuli della moglie e di spermatozoi del marito nelle tube di
Falloppio della donna (gamets into Fallopio's
tubes-GIFT);
c) fecondazione in vitro dell'ovulo della
donna mediante gli spermatozoi del marito e successivo
trasferimento di questi nell'utero della donna (fecondation
in vitro and embryo transfer-FIVET).
Art. 2.
1. La procreazione medicalmente assistita è consentita
soltanto con le tecniche di fecondazione indicate
nell'articolo 1, comma 2, lettere a) e b); è
invece vietata la tecnica di fecondazione in vitro, di
cui alla lettera c) del citato comma 2 del medesimo
articolo 1.
2. La procreazione medicalmente assistita con le tecniche
di cui al comma 1 è consentita nel rispetto delle seguenti
condizioni:
a) che sia stata accertata preventivamente
l'impossibilità di superare la sterilità e l'infertilità con
altre tecniche;
b) che i richiedenti siano una coppia vivente, di
sesso diverso, unita in matrimonio da almeno tre anni: sono
pertanto vietati la maternità surrogata, il prelievo e la
crioconservazione di gameti ed embrioni e la fecondazione
post-mortem;
c) che i gameti maschili e femminili provengano
entrambi dalla coppia di coniugi: è permessa, pertanto, solo
la fecondazione omologa ed è vietata la fecondazione
eterologa, quando cioè uno o ambedue i gameti provengono da
donatori;
d) che i coniugi non abbiano superato i
cinquantacinque anni, l'uomo, e i cinquanta anni, la donna.
Art. 3.
1. E' vietato il ricorso a metodiche di procreazione
medicalmente assistita per fini eugenici o selettivi tendenti
alla predeterminazione dei caratteri del nascituro.
2. E' vietata qualsiasi sperimentazione su embrioni umani
e la loro utilizzazione in procedimenti e tecniche diversi da
quelli consentiti dalla presente legge.
3. E' vietato ogni sfruttamento commerciale o industriale
di gameti, embrioni e tessuti embrionali o fetali.
4. E' vietata la crioconservazione degli embrioni
umani.
Art. 4.
1. Il numero degli ovuli da trasferire con la tecnica GIFT
deve essere tale da contenere in limiti naturali il rischio di
abortività e di gravidanze plurime; pertanto tali ovuli devono
essere in numero non superiore a uno per ogni tuba di
Falloppio.
2. E' vietata la produzione di embrioni umani a solo scopo
di ricerca, qualunque possa esserne il fine.
Art. 5.
1. La procreazione medicalmente assistita è praticata su
richiesta scritta di entrambi i coniugi presentata al
direttore del centro di cui all'articolo 7 e presuppone il
consenso informato e valido di entrambi i coniugi, previa
adeguata informazione, da parte del medico del centro, sulla
procedura tecnica e sugli effetti sanitari e comunque su ogni
elemento concernente una scelta consapevole.
Capo II
NORME PER L'AUTORIZZAZIONE.
Art. 6.
1. Il Ministero della sanità, le regioni e le strutture
sanitarie pubbliche e private autorizzate devono favorire la
ricerca e gli interventi per la prevenzione e la cura della
sterilità della coppia, l'assistenza alle gravidanze
difficili, la tutela della vita prenatale e la terapia delle
malformazioni congenite.
2. In relazione ai compiti affidati alle regioni ai sensi
dell'articolo 2 della legge 29 luglio 1975, n. 405, nei piani
sanitari regionali devono essere previsti servizi per la
consulenza e l'assistenza alla coppia e alla famiglia riguardo
alle terapie della sterilità, utilizzando a tale scopo i
consultori familiari.
3. I consultori familiari devono assicurare una adeguata
assistenza psicologica a favore della coppia destinataria
delle metodiche di procreazione medicalmente assistita.
Art. 7.
1. Con decreto del Ministro della sanità è istituito il
registro nazionale dei centri che praticano le metodiche di
procreazione medicalmente assistita. L'iscrizione nel registro
è da considerare adempimento obbligatorio per la creazione di
tali strutture sia pubbliche che private.
2. L'Istituto superiore di sanità predispone e conserva il
registro nazionale di cui al comma 1 e redige periodicamente
una relazione che illustra in dettaglio tutti gli aspetti
dell'attività svolta dai singoli centri di cui al citato comma
1; diffonde altresì tutte le informazioni riguardanti i
risultati ottenuti e le ricerche intraprese al fine di
consentire la trasparenza e la pubblicità delle tecniche
adottate e dei risultati conseguiti.
3. Il Ministro della sanità istituisce una apposita
commissione di esperti che autorizza l'iscrizione dei centri
idonei nel registro nazionale di cui al presente articolo in
base ai criteri stabiliti nell'articolo 8, comma 1, e provvede
alla supervisione di ogni procedimento che ha luogo nei centri
autorizzati.
Art. 8.
1. Con decreto del Ministro della sanità, su parere
conforme del Consiglio superiore di sanità, sono definiti i
livelli di organizzazione dei centri per ottenere
l'autorizzazione di cui all'articolo 7, comma 3. Tali livelli
devono riguardare:
a) la preparazione del personale sanitario
impiegato che deve possedere specifiche capacità professionali
e documentata competenza nel campo della andrologia, della
ginecologia, della fisiopatologia della riproduzione umana e
della psicologia;
b) l'utilizzazione di apparecchiature idonee alla
complessità delle prestazioni richieste.
2. Il livello scientifico e la qualità dei servizi devono
essere sottoposti a periodica verifica da parte dell'Istituto
superiore di sanità il quale redige la relazione di cui
all'articolo 7, comma 2.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 deve indicare i nomi
dei sanitari abilitati e deve essere rinnovata ogni cinque
anni. Nel caso in cui vengano a mancare in tutto o in parte le
condizioni che ne hanno consentito il rilascio, la commissione
di cui all'articolo 7, comma 3, revoca l'autorizzazione.
Art. 9.
1. Le operazioni relative ai programmi di procreazione
medicalmente assistita devono essere registrate in apposite
cartelle cliniche presso i centri pubblici e privati allo
scopo autorizzati, con il rispetto della riservatezza nei
confronti dei coniugi e del concepito.
2. Gli organi di controllo del Ministero della sanità
autorizzano la comunicazione di dati personali solo su
richiesta dell'autorità giudiziaria per motivi di
giustizia.
Art. 10.
1. Ogni atto medico e di laboratorio finalizzato alle
metodiche di procreazione medicalmente assistita è
disciplinato ai sensi delle norme vigenti in materia di
accesso e fruizione delle prestazioni sanitarie del Servizio
sanitario nazionale.
Capo III
SANZIONI PENALI.
Art. 11.
1. Chiunque effettua metodiche di procreazione
medicalmente assistita senza il consenso anche di uno solo dei
due componenti della coppia è punito con la reclusione da uno
a tre anni e con l'interdizione dall'esercizio della
professione sanitaria per un analogo periodo.
2. Chiunque effettua metodiche di procreazione
medicalmente assistita al di fuori dei centri pubblici o
privati autorizzati, in violazione delle disposizioni
stabilite dalla presente legge, è punito con la reclusione
fino a un anno, con la multa da lire 10 milioni a 100 milioni
e con l'interdizione dall'esercizio della professione
sanitaria per un periodo non inferiore a due anni.
Art. 12.
1. Chiunque pratica, a scopo commerciale, la raccolta, il
trattamento, la conservazione e la cessione di gameti e di
embrioni è punito con la reclusione da uno a
tre anni.
2. Chiunque viola le disposizioni previste dall'articolo 2
è punito con la reclusione da uno a tre anni e con
l'interdizione dall'esercizio della professione sanitaria per
un analogo periodo.
Art. 13.
1. Chiunque effettua per fini diversi dalla procreazione
la produzione di embrioni è punito con la reclusione da due a
sei anni. Chiunque cagiona la morte, salvo quanto stabilito
dalla legge 22 maggio 1978, n. 194, di uno o più embrioni
umani o li utilizza per fini diversi dalla procreazione o
dalla terapia a favore degli stessi, è punito con la
reclusione sino a tre anni, con la multa da lire 10 milioni a
lire 100 milioni e con l'interdizione dall'esercizio della
professione sanitaria per due anni.
2. Per embrione si intende l'essere umano sin dal momento
della fecondazione dell'ovulo.
Capo IV
NORME DI ATTUAZIONE.
Art. 14.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro della sanità, sono
emanate le norme di attuazione della stessa, recanti, in
particolare, disposizioni relative alle operazioni che possono
essere compiute presso i servizi sanitari pubblici, alle
modalità e alla durata della conservazione dei gameti nei
limiti in cui essa è consentita dalla presente legge.