XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 47




PROPOSTA DI LEGGE


Capo I.

PRINCI'PI GENERALI


Art. 1.

        1. Ogni soggetto umano ha diritto alla tutela attiva della vita e della salute dalla fecondazione dell'ovulo alla morte.
        2. Con l'espressione "procreazione medicalmente assistita" ci si riferisce alle seguenti tecniche di fecondazione dell'ovulo:

                a) inseminazione artificiale omologa, consistente nell'introduzione di spermatozoi del marito nelle vie genitali della moglie (artificial insemination husband-AIH);

                b) trasferimento contemporaneo, ma separato, di ovuli della moglie e di spermatozoi del marito nelle tube di Falloppio della donna (gamets into Fallopio's tubes-GIFT);


                c) fecondazione in vitro dell'ovulo della donna mediante gli spermatozoi del marito e successivo trasferimento di questi nell'utero della donna (fecondation in vitro and embryo transfer-FIVET).


Art. 2.

        1. La procreazione medicalmente assistita è consentita soltanto con le tecniche di fecondazione indicate nell'articolo 1, comma 2, lettere a) e b); è invece vietata la tecnica di fecondazione in vitro, di cui alla lettera c) del citato comma 2 del medesimo articolo 1.
        2. La procreazione medicalmente assistita con le tecniche di cui al comma 1 è consentita nel rispetto delle seguenti condizioni:

                a) che sia stata accertata preventivamente l'impossibilità di superare la sterilità e l'infertilità con altre tecniche;
                b) che i richiedenti siano una coppia vivente, di sesso diverso, unita in matrimonio da almeno tre anni: sono pertanto vietati la maternità surrogata, il prelievo e la crioconservazione di gameti ed embrioni e la fecondazione post-mortem;

                c) che i gameti maschili e femminili provengano entrambi dalla coppia di coniugi: è permessa, pertanto, solo la fecondazione omologa ed è vietata la fecondazione eterologa, quando cioè uno o ambedue i gameti provengono da donatori;

                d) che i coniugi non abbiano superato i cinquantacinque anni, l'uomo, e i cinquanta anni, la donna.


Art. 3.

        1. E' vietato il ricorso a metodiche di procreazione medicalmente assistita per fini eugenici o selettivi tendenti alla predeterminazione dei caratteri del nascituro.
        2. E' vietata qualsiasi sperimentazione su embrioni umani e la loro utilizzazione in procedimenti e tecniche diversi da quelli consentiti dalla presente legge.
        3. E' vietato ogni sfruttamento commerciale o industriale di gameti, embrioni e tessuti embrionali o fetali.
        4. E' vietata la crioconservazione degli embrioni umani.


Art. 4.

        1. Il numero degli ovuli da trasferire con la tecnica GIFT deve essere tale da contenere in limiti naturali il rischio di abortività e di gravidanze plurime; pertanto tali ovuli devono essere in numero non superiore a uno per ogni tuba di Falloppio.
        2. E' vietata la produzione di embrioni umani a solo scopo di ricerca, qualunque possa esserne il fine.


Art. 5.

        1. La procreazione medicalmente assistita è praticata su richiesta scritta di entrambi i coniugi presentata al direttore del centro di cui all'articolo 7 e presuppone il consenso informato e valido di entrambi i coniugi, previa adeguata informazione, da parte del medico del centro, sulla procedura tecnica e sugli effetti sanitari e comunque su ogni elemento concernente una scelta consapevole.


Capo II

NORME PER L'AUTORIZZAZIONE.


Art. 6.

        1. Il Ministero della sanità, le regioni e le strutture sanitarie pubbliche e private autorizzate devono favorire la ricerca e gli interventi per la prevenzione e la cura della sterilità della coppia, l'assistenza alle gravidanze difficili, la tutela della vita prenatale e la terapia delle malformazioni congenite.
        2. In relazione ai compiti affidati alle regioni ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 luglio 1975, n. 405, nei piani sanitari regionali devono essere previsti servizi per la consulenza e l'assistenza alla coppia e alla famiglia riguardo alle terapie della sterilità, utilizzando a tale scopo i consultori familiari.
        3. I consultori familiari devono assicurare una adeguata assistenza psicologica a favore della coppia destinataria delle metodiche di procreazione medicalmente assistita.


Art. 7.

        1. Con decreto del Ministro della sanità è istituito il registro nazionale dei centri che praticano le metodiche di procreazione medicalmente assistita. L'iscrizione nel registro è da considerare adempimento obbligatorio per la creazione di tali strutture sia pubbliche che private.
        2. L'Istituto superiore di sanità predispone e conserva il registro nazionale di cui al comma 1 e redige periodicamente una relazione che illustra in dettaglio tutti gli aspetti dell'attività svolta dai singoli centri di cui al citato comma 1; diffonde altresì tutte le informazioni riguardanti i risultati ottenuti e le ricerche intraprese al fine di consentire la trasparenza e la pubblicità delle tecniche adottate e dei risultati conseguiti.
        3. Il Ministro della sanità istituisce una apposita commissione di esperti che autorizza l'iscrizione dei centri idonei nel registro nazionale di cui al presente articolo in base ai criteri stabiliti nell'articolo 8, comma 1, e provvede alla supervisione di ogni procedimento che ha luogo nei centri autorizzati.


Art. 8.

        1. Con decreto del Ministro della sanità, su parere conforme del Consiglio superiore di sanità, sono definiti i livelli di organizzazione dei centri per ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 7, comma 3. Tali livelli devono riguardare:

                a) la preparazione del personale sanitario impiegato che deve possedere specifiche capacità professionali e documentata competenza nel campo della andrologia, della ginecologia, della fisiopatologia della riproduzione umana e della psicologia;

                b) l'utilizzazione di apparecchiature idonee alla complessità delle prestazioni richieste.

        2. Il livello scientifico e la qualità dei servizi devono essere sottoposti a periodica verifica da parte dell'Istituto superiore di sanità il quale redige la relazione di cui all'articolo 7, comma 2.
        3. L'autorizzazione di cui al comma 1 deve indicare i nomi dei sanitari abilitati e deve essere rinnovata ogni cinque anni. Nel caso in cui vengano a mancare in tutto o in parte le condizioni che ne hanno consentito il rilascio, la commissione di cui all'articolo 7, comma 3, revoca l'autorizzazione.


Art. 9.

        1. Le operazioni relative ai programmi di procreazione medicalmente assistita devono essere registrate in apposite cartelle cliniche presso i centri pubblici e privati allo scopo autorizzati, con il rispetto della riservatezza nei confronti dei coniugi e del concepito.
        2. Gli organi di controllo del Ministero della sanità autorizzano la comunicazione di dati personali solo su richiesta dell'autorità giudiziaria per motivi di giustizia.


Art. 10.

        1. Ogni atto medico e di laboratorio finalizzato alle metodiche di procreazione medicalmente assistita è disciplinato ai sensi delle norme vigenti in materia di accesso e fruizione delle prestazioni sanitarie del Servizio sanitario nazionale.


Capo III

SANZIONI PENALI.


Art. 11.

        1. Chiunque effettua metodiche di procreazione medicalmente assistita senza il consenso anche di uno solo dei due componenti della coppia è punito con la reclusione da uno a tre anni e con l'interdizione dall'esercizio della professione sanitaria per un analogo periodo.
        2. Chiunque effettua metodiche di procreazione medicalmente assistita al di fuori dei centri pubblici o privati autorizzati, in violazione delle disposizioni stabilite dalla presente legge, è punito con la reclusione fino a un anno, con la multa da lire 10 milioni a 100 milioni e con l'interdizione dall'esercizio della professione sanitaria per un periodo non inferiore a due anni.


Art. 12.

        1. Chiunque pratica, a scopo commerciale, la raccolta, il trattamento, la conservazione e la cessione di gameti e di embrioni è punito con la reclusione da uno a tre anni.
        2. Chiunque viola le disposizioni previste dall'articolo 2 è punito con la reclusione da uno a tre anni e con l'interdizione dall'esercizio della professione sanitaria per un analogo periodo.


Art. 13.

        1. Chiunque effettua per fini diversi dalla procreazione la produzione di embrioni è punito con la reclusione da due a sei anni. Chiunque cagiona la morte, salvo quanto stabilito dalla legge 22 maggio 1978, n. 194, di uno o più embrioni umani o li utilizza per fini diversi dalla procreazione o dalla terapia a favore degli stessi, è punito con la reclusione sino a tre anni, con la multa da lire 10 milioni a lire 100 milioni e con l'interdizione dall'esercizio della professione sanitaria per due anni.
        2. Per embrione si intende l'essere umano sin dal momento della fecondazione dell'ovulo.


Capo IV

NORME DI ATTUAZIONE.


Art. 14.

        1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della sanità, sono emanate le norme di attuazione della stessa, recanti, in particolare, disposizioni relative alle operazioni che possono essere compiute presso i servizi sanitari pubblici, alle modalità e alla durata della conservazione dei gameti nei limiti in cui essa è consentita dalla presente legge.



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