Onorevoli Colleghi! - Premessa. La Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione avanzata in data 15 giugno 2005 dal deputato Carlo Taormina e concernente un procedimento penale pendente nei suoi confronti innanzi alla procura della Repubblica presso il tribunale di Milano (il n. 34125/04 RGNR). Il procedimento trae origine da una querela sporta dal tenente colonnello Luciano Garofano, comandante del RIS di Parma, a seguito di dichiarazioni - da questi ritenute offensive - rese dall'on. Taormina in più interviste a diverse testate giornalistiche nonché a diverse reti televisive relativamente a diversi aspetti nell'ambito del procedimento penale a carico di Anna Maria Franzoni, della quale il deputato interessato è difensore.
I fatti. In particolare, per come risulta dai capi d'imputazione, l'on. Taormina, rivestendo formalmente la qualità di difensore di fiducia di Anna Maria Franzoni nel procedimento penale avente a oggetto l'omicidio di Samuele Lorenzi avrebbe offeso il Garofano:
A.1) rilasciando la seguente indimostrata dichiarazione, pubblicata in data 27 aprile 2004, a pagina 13, sul quotidiano «Libero» nell'articolo a firma di Cristina Lodi: «So per certo che il perito tedesco e il colonnello del R.I.S. si sono incontrati. E lo hanno fatto in più occasioni; si saranno messi d'accordo», così insinuando che il Ten. Col. Garofano, quale consulente tecnico del P.M. della Procura della Repubblica presso il tribunale di Aosta, avrebbe incontrato fuori della sede istituzionale il perito, dott. Schmitter, nominato dal G.U.P. del tribunale di Aosta, prima del deposito della perizia, per influenzarne le conclusioni e, quindi, mettendo in dubbio anche l'obbiettività del perito medesimo (in Milano il 27 aprile 2004);
A.2) attraverso un comunicato fatto all'agenzia giornalistica «ANSA» in data 24 maggio 2004, testualmente affermando, a proposito della sopravvenuta sparizione di un frammento biologico dal reperto 28/2B: «Omissis... la perizia del professor Boccardo ha chiarito definitivamente la questione, e cioè che in effetti la manomissione della prova da parte del R.I.S. di Parma è stata consumata», lasciando così intendere falsamente che la perizia del prof. Boccardo avesse accertato che il piccolo frammento osseo, la cui presenza era stata rilevata al microscopio ottico all'interno del calco (reperto 28/2B), fosse ad un certo punto «sparito» per un'attività intenzionale ed illecita manipolazione del reperto medesimo ad opera del R.I.S, così additando implicitamente il Ten. Col. Garofano, che quella struttura dirigeva, quale autore di un fatto illecito, mentre in realtà il prof. Boccardo dà unicamente atto (pag. 66 perizia e pagg. 103 e 104) che «L'unica certezza è rappresentata dal fatto che nel periodo compreso tra il 17 settembre 2002 e 24 ottobre 2003 il frammento sopra menzionato sia fuoriuscito dall'interno della cavità formatasi nel reperto 28/2B - traccia 18» (in Roma il 24 maggio 2004);
A.3) rilasciando la seguente falsa dichiarazione, pubblicata in data 25 maggio 2004 sul quotidiano «Il Giornale», nell'articolo a firma di Gian Marco Chiocci: «La perizia del professor Boccardo ha chiarito definitivamente la questione, e cioè che la manomissione della prova da parte del R.I.S. di Parma è stata consumata», lasciando così intendere falsamente che la perizia del prof. Boccardo avesse accertato che il piccolo frammento osseo, la cui presenza era stata rilevata al microscopio ottico all'interno del calco (reperto 28/2B), fosse ad un certo punto «sparito» per un'attività intenzionale ed illecita manipolazione del reperto medesimo ad opera del R.I.S, così additando implicitamente il Ten. Col. Garofano, che quella struttura dirigeva, quale autore di un fatto illecito, mentre in realtà il prof. Boccardo dà unicamente atto (pag. 66 perizia e pagg. 103 e 104) che «L'unica certezza è rappresentata dal fatto che nel periodo compreso tra il 17 settembre 2002 e 24 ottobre 2003 il frammento sopra menzionato sia fuoriuscito dall'interno della cavità formatasi nel reperto 28/2B - traccia 18» (in Milano il 25 maggio 2004);
A.4) attraverso un comunicato fatto all'agenzia giornalistica ANSA in data 28 giugno 2004 nel quale - sul falso presupposto che il libro «Delitti imperfetti» di cui è autore il Ten. Col. Garofano contenesse anche la trattazione del caso di Cogne - attribuiva al Ten. Col. Garofano, al quale faceva esplicito riferimento con l'uso della dizione letterale «...inquirenti che si ammantano di grande prestigio...» - la promozione ed attuazione di una «...vergognosa operazione di inquinamento dell'informazione...», chiedendosi «...come sia possibile che un alto ufficiale dia notizia della pubblicazione di un libro dove si tratta anche del caso di Cogne il giorno prima dell'udienza che si è tenuta oggi, facendo in modo che tutti i tg ne parlassero...» e «...speculando su fatti di questa gravità...» (in Roma il 28 giugno 2004);
A.5) attraverso il mezzo televisivo in data 6 maggio 2004, allorquando nel corso della trasmissione televisiva del canale RAI Uno «La vita in diretta» dal titolo «Chi ha ucciso il piccolo Samuele», essendo intervistato sempre a proposito della sparizione del frammento osseo sopra citato, espressamente parlava di «...alterazione dei dati e dei materiali probatori...»; di «...un'operazione fatta dai carabinieri su un frammento osseo che è stata da noi sventata...» con manifesto riferimento al Ten. Col. Luciano Garofano, così additandolo ancora una volta quale autore o, comunque, responsabile di un fatto delittuoso (in Parma il 6 maggio 2004);
A.6) attraverso il mezzo televisivo in data 25 maggio 2004, allorquando intervistato e mandato in onda nella trasmissione «Studio Aperto» del canale Italia 1 dal titolo «Indagate sul R.I.S. di Parma» affermava che qualcuno ha fatto sparire il frammento osseo e che bisogna verificare l'operato del Colonnello Garofano e dei suoi collaboratori sul presupposto che costoro avessero manomesso il reperto, così additandolo ancora una volta quale autore o, comunque, responsabile di un fatto delittuoso (in Parma il 25 maggio 2004);
A.7) offendeva la reputazione del Ten. Col. Garofano Luciano attraverso il mezzo televisivo in data 22 settembre 2004, allorquando intervistato e mandato in onda nella trasmissione «Porta a porta» del canale Rai 1, condotta dal giornalista Bruno Vespa, affermava falsamente, in ordine alle investigazioni svolte dal R.I.S. di Parma, che: «Questa sentenza» - riferendosi alla sentenza di condanna di Annamaria Franzoni emessa dal G.U.P. di Aosta - «tra le varie cose che contiene, alle pagine 14 e 15 definisce non tecniche e non scientifiche tutte le attività svolte dagli investigatori del R.I.S. di Parma», così portando all'attenzione dell'opinione pubblica l'esistenza di un asserito preciso giudizio di un organo giudicante che avrebbe censurato complessivamente l'attività tecnica svolta dal R.I.S. di Parma nell'ambito delle indagini sull'omicidio di Samuele Lorenzi e così sostanzialmente offendendo la professionalità di tutti gli investigatori coinvolti nelle indagini ed, in particolare, del Ten. Col. Garofano che quella struttura dirige, mentre, in realtà, il giudice alle pagine 14 e 15 della sentenza testualmente ritiene «tecnicamente poco convincente» la sola «sperimentazione eseguita dai consulenti del P.M. e consistita nel portare colpi ad un fantoccio, avente le dimensioni del corpo del bimbo, intriso di sangue di maiale, così credendo di dimostrare che le macchie che si formavano sulla casacca del pigiama indossata dall'autore del fatto nella sperimentazione erano simili in tutto a quelle riscontrate, nella realtà, sulla casacca stessa, che quindi si assumeva indossata dall'assassino» (in Parma il 22 settembre 2004);
A.8) attraverso il mezzo televisivo in data 22 ottobre 2004, allorquando intervistato e mandato in onda nella trasmissione «La vita in diretta» del canale Rai 1, condotta dal giornalista Michele Cucuzza, riferendosi alle indagini svolte dalla Procura della Repubblica di Aosta in merito alla sparizione del frammento biologico del reperto 28/2B, affermava esplicitamente che «doveva essere indagato per averlo sottratto, il Colonnello Garofano (faccio io il nome, non c'è problema)», stessa accusa poi ripetuta in data 8 novembre 2004, intervistato e mandato in onda nella trasmissione «Porta a porta» del canale Rai 1, condotta dal giornalista Bruno Vespa, nella quale occasione affermava: «Io le dico che di fronte alla caduta in verticale di tutti gli elementi probatori portati dai Carabinieri alla Procura, si è arrivati al punto di dover far emergere la scomparsa, far scomparire un frammento osseo appartenente al piccolo Samuele per dimostrare, dunque, come ultima spiaggia che quella era una fonte di responsabilità», sempre additando esplicitamente il Ten. Col. Garofano come autore di un fatto illecito (in Parma il 22 ottobre 2004 e l'8 novembre 2004).
L'esame in Giunta: l'audizione dell'on. Taormina. La Giunta ha iniziato l'esame nella seduta del 29 giugno 2005, procedendo all'audizione dell'interessato, e lo ha proseguito in quelle del 12, del 13 e del 19 luglio 2005, data in cui si è pervenuti a una conclusione nel senso dell'insindacabilità.
Durante la sua audizione, l'on. Taormina ha esposto che i fatti di Cogne sono stati all'attenzione dell'attività parlamentare sin da subito. Al riguardo ha ricordato alcune interrogazioni presentate da senatrici, su un profilo laterale rispetto a quello che riguarda lui, inerente al cosiddetto bombardamento mediatico sui fatti e sui loro protagonisti. Da parte sua invece, il 22 aprile 2002 ha depositato un'interrogazione rivolta al Ministro guardasigilli con cui ha evidenziato anomalie nello svolgimento dell'inchiesta, oggettivi contrasti tra uffici giudiziari e l'annullamento di una misura cautelare cui pure era stato dato grande risalto. In chiusura dell'interrogazione egli ha chiesto iniziative ispettive volte a verificare la fondatezza dei fatti indicati nella premessa. Sottolinea che tra questi nel testo dell'interrogazione egli ha inserito l'ipotesi per cui «non sarebbero state adottate, quanto meno negligentemente, dagli organi investigativi le doverose e necessarie cautele per preservare il luogo del delitto da eventuali inquinamenti posti in essere da soggetti interessati». Con il sintagma «soggetti interessati» egli non ha inteso solo riferirsi al novero delle persone che potevano risultare indagate per l'omicidio del bambino, ma anche altri protagonisti della vicenda giudiziaria.
Nel ricordare che a tale interrogazione il Governo non ha mai risposto e che egli ha assunto il mandato difensivo della signora Franzoni solo nel settembre 2002, ha esposto che in realtà il tenente colonnello Garofano, esperto del Ris dei Carabinieri e perito del pubblico ministero, a quanto si capisce dal capo d'imputazione, si duole essenzialmente per due elementi, il primo consistendo nell'affermazione che questi si sarebbe incontrato in Germania con un perito tedesco poi nominato dal giudice nel processo, e il secondo nell'aver egli di fatto accusato il tenente colonnello stesso di una manomissione delle prove. In relazione al primo profilo ha precisato che ha appreso la circostanza dei contatti tra il tenente colonnello Garofano e il perito tedesco Schmitter da una denunzia, copia della quale ha depositato presso la Giunta, resa da una cittadina tedesca all'autorità giudiziaria di Francoforte sul Meno. Tale denuncia è stata archiviata con la motivazione che si trattava di fatti eventualmente interessanti l'autorità giudiziaria italiana. Quanto poi all'asserita manomissione, rammenta che essa si riferisce alla sparizione di un frammento osseo dall'ambito di un reperto censito nel corso delle indagini. Tale sparizione sarebbe avvenuta tra il 17 settembre 2002 (data in cui sicuramente tale frammento era ancora presente) e il 24 ottobre 2003 (data in cui se ne è constatata l'assenza). Su tali profili Annamaria Franzoni e Stefano Lorenzi hanno presentato una denuncia all'autorità giudiziaria.
Nell'aggiungere che per sue dichiarazioni sui fatti di Cogne l'autorità giudiziaria competente ha già archiviato precedenti querele del procuratore della Repubblica di Aosta e dello stesso tenente colonnello Garofano, ha chiesto di depositare ulteriore documentazione attinente ai fatti in questione. Carlo Taormina ha concluso le sue considerazioni affermando che tutto ciò che gli viene oggi imputato in qualità di difensore di Annamaria Franzoni costituisce null'altro che lo sviluppo e la proiezione di condotte che aveva già posto in essere da deputato, prima che assumesse il mandato difensivo. Si tratta di un processo assurto alla intensa attenzione dei mass-media ed egli ha partecipato in qualità di parlamentare al relativo dibattito. Peraltro occorre ricordare che fin dai giorni successivi all'omicidio la trasmissione Porta a Porta di Rai 1 dedicò una lunga serie di puntate alla vicenda e che ad alcune di queste il tenente colonnello Garofano partecipò.
L'on. Taormina ha altresì sottolineato che nonostante che il fatto di sangue sia avvenuto nella primissima mattinata del 30 gennaio 2002 e che i primi soccorsi siano stati prestati alle 8.54, soltanto alle 14 del medesimo giorno la casa dei Lorenzi è stata perimetrata, sicchè nell'intervallo si può ipotizzare che possano essere avvenuti episodi di inquinamento delle prove. Ha tenuto a precisare poi che il tenente colonnello Garofano ha assunto atteggiamenti di esposizione agli organi d'informazione sin dall'inizio del procedimento. Ricorda a esempio una conferenza stampa data dal tenente colonnello all'atto di uscire dall'edificio della procura della Repubblica di Aosta. Ciò si desume anche dal fatto che il tenente colonnello Garofano ha scritto un libro dal titolo Delitti imperfetti e che l'annuncio della sua pubblicazione è stato dato il 27 giugno 2004, vale a dire il giorno prima di quello in cui era attesa la sentenza del Gip, che invece slittò al mese di luglio. In buona sostanza, il Garofano intendeva sfruttare l'effetto pubblicitario della concomitanza dell'uscita del libro con il verdetto sul caso Cogne.
Segue: l'ulteriore esame presso la Giunta. In un primo momento la Giunta ha ritenuto necessaria un'integrazione documentale rispetto agli atti già a disposizione (vale a dire gli allegati uniti dall'on. Taormina alla sua istanza d'insindacabilità e ai successivi documenti depositati). Il Presidente della Giunta ha quindi chiesto alla procura della Repubblica di Milano di trasmettere la querela del tenente colonnello Garofano e gli altri documenti ritenuti utili per la deliberazione. Tuttavia nelle sedute del 12 e del 13 luglio 2005, la Giunta ha dovuto constatare che tale materiale non è pervenuto, sicchè, nella seduta del 19 luglio 2005 si è ritenuto di dover proseguire l'esame senza indugio. In tal sede, dopo un approfondito dibattito, alla maggioranza degli intervenuti è sembrato che in effetti nella vicenda in esame i profili dell'attività professionale dell'on. Taormina e quelli della sua qualità di parlamentare si confondano e si sovrappongano. Se per un verso l'interrogazione parlamentare n. 3-00906 (il testo della quale si allega alla presente relazione) è stata presentata in data 22 aprile 2002, per l'altro il mandato difensivo di Anna Maria Franzoni è stato assunto solo nel settembre di quell'anno. L'interrogazione quindi è stata presentata solo nella qualità di parlamentare mentre le dichiarazioni oggi contestate sono state fatte anche nella qualità di avvocato.
Non è mancato, anche tra quanti hanno votato per l'insindacabilità, chi ha espresso dubbi sull'opportunità di una tale confusione e sovrapposizione; ma è risultata comunque prevalente la considerazione che nelle dichiarazioni di un parlamentare avvocato non possono essere arbitrariamente scisse le due posizioni, a meno che non se ne abbiano indizi sicuri e incontrovertibili, che qui invece mancano. Infatti, l'interrogazione parlamentare in questione, specialmente nel tratto poc'anzi ricordato di fatto contiene gli elementi contenutistici di critica allo svolgimento del procedimento penale condotto dall'autorità giudiziaria di Aosta che poi verranno sviluppati più dettagliatamente nelle dichiarazioni oggi in contestazione.
Per questi motivi la Giunta, a maggioranza, ha deliberato di proporre all'Assemblea di dichiarare che i fatti oggetto del procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.
Aurelio GIRONDA VERALDI,
relatore per la maggioranza
ALLEGATO
successivamente all'orrendo delitto di Cogne, gli organi di stampa hanno riportato dichiarazioni e comportamenti di esponenti dell'autorità giudiziaria aostana che appaiono meritevoli di attento monitoraggio da parte di codesto Ministro onde verificare l'effettività dei fatti e l'eventuale lesione del prestigio dell'ordine giudiziario per l'adozione di tutti i provvedimenti di competenza;
in ispecie, successivamente alla emersione della notizia dell'orrendo omicidio, particolari dell'attività investigativa sono stati divulgati procurando grave nocumento all'esito della stessa e ciò senza considerare quella che si appalesa come espressa violazione dell'obbligo di segretezza delle indagini, derogabile esclusivamente sulla base di provvedimento motivato del pubblico ministero la cui sussistenza non risulterebbe agli atti;
peraltro, sin dai giorni immediatamente successivi alla consumazione del delitto, i magistrati del pubblico ministero che si sono occupati dell'inchiesta hanno ripetutamente rilasciato interviste ai mass-media;
non risultano rispettati, in molti casi, i requisiti di continenza e di equilibrio che, soprattutto, in una fase delicata quale quella dei momenti immediatamente successivi alla consumazione dell'orrendo omicidio, devono caratterizzare le dichiarazioni pubbliche dei magistrati inquirenti;
in particolare, risultano non conformi ad etica professionale e alle doti di equilibrio che debbono caratterizzare anche il magistrato inquirente, dichiarazioni nelle quali, successivamente alla affermazione della insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della signora Franzoni, la medesima veniva etichettata, forse anche con qualche profilo addirittura diffamatorio, come assassina ancora in condizioni di uccidere;
appare anche necessario verificare se doti di correttezza ed equilibrio abbiano accompagnato l'autorità inquirente che sembrano attribuire al giudice per le indagini preliminari la «responsabilità» dell'insuccesso maturato dinanzi al tribunale della libertà;
del tutto eccentrico appare il comportamento dello stesso giudice per le indagini preliminari il quale, il giorno successivo alla clamorosa notizia dell'annullamento da parte del tribunale di Torino della sua ordinanza, rilasciava interviste a giornalisti della carta stampata e della televisione per difendere il suo operato;
l'ordinanza di custodia cautelare poi annullata dal tribunale della libertà, sarebbe stata assoggettata a divulgazione amplissima via internet;
ancora, occorre verificare se corrisponda a verità che non sarebbero state adottate, quanto meno negligentemente, dagli organi investigativi le doverose e necessarie cautele per preservare il luogo del delitto da eventuali inquinamenti posti in essere da soggetti interessati;
in particolare, risulterebbe che la scena del delitto non sia stata tutelata, attraverso l'imposizione di apposite cautele nel periodo immediatamente successivo all'intervento della notizia di reato nonché delle forze dell'ordine, con la possibilità concreta che la stessa arma del delitto, che non è mai stata acquisita alle indagini, possa essere stata sottratta in forza di iniziative poste in essere proprio in quel periodo temporale;
ancora, da quanto dichiarato dalla signora Franzoni e dalla sua difesa tecnica, la stessa avrebbe riferito ai magistrati inquirenti, poco dopo l'inizio dell'inchiesta, nomi di persone responsabili del delitto ed è necessario conoscere se anche a norma dell'articolo 358 del codice di procedura penale, siano state svolte indagini a prescindere da quali e dal relativo contenuto;
perfino dopo la clamorosa decisione del tribunale della libertà di Torino, il procuratore capo di Aosta ha pubblicamente affermato che l'unica pista che intende seguire è quella che conduce all'affermazione di responsabilità della signora Anna Maria Franzoni -:
se il Ministro interrogato voglia disporre un'ispezione al fine di stabilire la sussistenza dei fatti indicati in premessa facendo conoscere se intenda adottare le iniziative di sua competenza anche di carattere disciplinare. (3-00906)
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