XIII Commissione - Mercoledì 25 gennaio 2006


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ALLEGATO 1

Testo unico delle norme nazionali di attuazione del regolamento comunitario concernente l'OCM del mercato del vino (testo unificato C. 31 Collavini e C. 2743 Preda).

ULTERIORI EMENDAMENTI E RIFORMULAZIONI

ART. 15.

Sopprimere il comma 4-bis.
15. 6.Il Governo.

ART. 36.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 36. (Sanzioni per violazione delle disposizioni sulla produzione e sulla commercializzazione degli aceti). 1. Chiunque utilizza la denominazione di «aceto di vino» per prodotti che non abbiano le caratteristiche previste dall'articolo 15, commi 1, 1-bis, 2 e 3, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 75 euro a 100 euro per quintale o frazione di quintale di prodotto riconosciuto irregolare; la sanzione non può in ogni caso essere inferiore a 250 euro.
1-bis. Salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 2, chiunque produce, detiene, trasporta e pone in commercio aceti che hanno le caratteristiche di cui al medesimo articolo 17, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 75 euro a 100 euro per quintale o frazione di quintale di prodotto riconosciuto irregolare; la sanzione non può in ogni caso essere inferiore a 250 euro.
1-ter. Chiunque detiene nei locali di cui all'articolo 17, comma 3, prodotti vinosi alterati per agrodolce o per girato o per fermentazione putrida è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 75 euro a 100 euro per quintale o frazione di quintale di prodotto riconosciuto irregolare; la sanzione non può, in ogni caso, essere inferiore a 250 euro.
2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a 3.000 euro:
a) chiunque utilizza la denominazione di «aceto di vino» per prodotti ottenuti mediante l'acetificazione di vini che hanno un contenuto in acido acetico superiore a quello previsto dall'articolo 15, comma 4;
b) chiunque detiene, produce e imbottiglia negli acetifici e nei depositi di aceto prodotti diversi da quelli previsti ai sensi dell'articolo 16, comma 1;
c) chiunque nella preparazione e nella conservazione degli aceti ricorre a pratiche e trattamenti enologici diversi da quelli consentiti ai sensi dell'articolo 21;
d) chiunque aggiunge all'aceto sostanze aromatizzanti in violazione di quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, e chiunque viola nella composizione e nelle modalità di preparazione degli aceti le prescrizione stabilite ai sensi del comma 3 del medesimo articolo;
e) chiunque utilizza la denominazione di «aceto di (...) aromatizzato» per prodotti che non possiedono le caratteristiche previste ai sensi dell'articolo 22.

3. Chiunque non effettua la comunicazione prevista ai sensi dell'articolo 16, comma 01, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a 3.000 euro. Se la capacità complessiva non


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denunciata è inferiore a 300 ettolitri, la sanzione amministrativa pecuniaria è determinata in una somma da 100 euro a 1.000 euro.
4. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 60.000 euro:
a) chiunque detiene negli stabilimenti e nei locali di cui all'articolo 17, commi 3 e 4, acido acetico nonché ogni altra sostanza atta a sofisticare gli aceti, salvo quanto previsto ai sensi del comma 7 del medesimo articolo;
b) chiunque effettua la distillazione dell'aceto;
c) chiunque trasporta, detiene per la vendita, mette in commercio o comunque utilizza per uso alimentare diretto o indiretto alcole etilico sintetico nonché prodotti contenenti acido acetico non derivante da fermentazione acetica.

5. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro:
a) chiunque viola le disposizioni stabilite con il decreto di cui all'articolo 18, comma 3;
b) chiunque pone in commercio aceti destinati al consumo diretto in confezioni e recipienti che non hanno le caratteristiche previste ai sensi dell'articolo 19, comma 2.

6. Chiunque utilizza le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche di cui all'articolo 20 nella designazione di un aceto che non possiede le caratteristiche previste dal medesimo articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 75 euro per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto riconosciuto irregolare. La sanzione non può, in ogni caso, essere inferiore a 500 euro.
7. Chiunque vende o trasporta i sidri, i mosti e gli altri prodotti di cui all'articolo 23, commi 1 e 2, in violazione delle disposizione previste ai sensi dei medesimi commi è soggetto alla sanzione amministrativa da 1.500 a 6.000 euro.
8. Chiunque trasporta al di fuori degli stabilimenti di produzione i prodotti di cui all'articolo 23, commi 1 e 2, destinati alla distillazione o alla distruzione senza avere provveduto alla denaturazione prescritta ai sensi del medesimo articolo 23, comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 5.000 euro.
36. 1.Il Relatore.


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ALLEGATO 2

Testo unico delle norme nazionali di attuazione del regolamento comunitario concernente l'OCM del mercato del vino (testo unificato C. 31 Collavini e C. 2743 Preda).

CORREZIONI DI FORMA

All'articolo 3, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «contestualmente all'introduzione del prodotto» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «al competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi contestualmente all'introduzione del prodotto negli stabilimenti e nei locali»;
all'articolo 5, comma 3, sostituire le parole: «10 chilogrammi» con le seguenti: «15 chilogrammi»;
all'articolo 27, sostituire la rubrica con la seguente: «Detenzione dei prodotti chimici»;
all'articolo 35, comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente: «chiunque effettua fermentazioni o rifermentazioni al di fuori del periodo stabilito ai sensi dell'articolo 9, comma 1, salvo quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo 9»;
al medesimo articolo 35, comma 8, sopprimere le parole: «o del prodotto»;
all'articolo 36, comma 2, lettera d), dopo le parole: «degli aceti» aggiungere la seguente: «aromatizzati»;
all'articolo 40, sostituire le parole: «35, commi 3, 11 e 12 e 36, comma 1,» con le seguenti: «35, commi 3, 11, 13, e 36, commi 1, 3, 4,»;
all'articolo 46, comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: «e il rivelatore da addizionare ai mosti ed ai vini» fino alla fine della lettera.