V Commissione - Luned́ 23 gennaio 2006


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ALLEGATO 1

Decreto-legge 4/2006: Misure urgenti in materia di organizzazione
e funzionamento della pubblica amministrazione.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL DIPARTIMENTO
PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Articolo 1, commi 1 e 5.

Si sottolinea che dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato interministeriale - fatto salvo quanto stabilito dai commi 6 e 7 per il supporto tecnico non derivano nuovi oneri per la finanza pubblica. Infatti, la previsione di invitare alle riunioni del Comitato di soggetti non componenti del Governo si limita agli esponenti di autorità regionali e locali e delle associazioni di categoria. Pertanto, si fa riferimento per tali soggetti allo svolgimento di attività di natura istituzionale e, quindi, non vi è previsione di, alcun gettone di presenza e/o rimborso spese. Analogo discorso vale per la previsione di modalità stabili di consultazione con le organizzazioni rappresentative degli interessi della società civile (comma 3, lettera e).
Inoltre, la complessità dell'operato del Comitato relativamente all'adozione di un piano di azione per il perseguimento degli obiettivi del Governo in tema di semplificazione di cui al comma 2 trova adeguato supporto istruttorio nelle previsioni relative al supporto tecnico del Comitato medesimo.
Con riferimento al comma 4, relativo alla individuazione da parte di ciascun Ministro del «referente» per le politiche di semplificazione, si precisa che da tale qualificazione non deriva alcun riconoscimento di carattere giuridico o economico. Si tratta soltanto della possibilità per il Comitato e per gli organi di supporto tecnico dello stesso di avere un referente certo e determinato in ciascuna amministrazione. Del resto, sì tratta dello stesso meccanismo già adottato all'interno della pubblica amministrazione laddove si istituiscano determinati gruppi interministeriali per lo studio di determinate fattispecie legislative e/o amministrative, senza oneri aggiuntivi per l'erario.

Articolo 1, commi 6, 7 e 11.

Con riferimento al comma 7, si precisa che gli emolumenti dei componenti della Commissione per la semplificazione e la qualità della regolazione (quantificati in euro 5.000 mensili lordi) sono comprensivi di ogni altra forma di retribuzione connessa alla partecipazione alle riunioni della Commissione.
Per quanto riguarda la composizione della segreteria tecnica della Commissione per la semplificazione e la qualità della regolazione si chiarisce che il limite numerico di trenta unità si riferisce al limite complessivo massimo di soggetti dai quali può essere formata la Segreteria tecnica medesima (siano essi pubblici dipendenti o professionalità esterne alla pubblica amministrazione).
Per quanto attiene, invece, il compenso dei componenti della medesima Segreteria e il relativo onere quantificato per la norma del decreto-legge n. 35 del 2005, si precisa al riguardo che, ad ancora non sono stati adottati i decreti interministeriali fissati dallo stesso decreto-legge n. 35 del 2005 per il compenso dei componenti


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della Commissione e della Segreteria tecnica. Tuttavia, nella bozza di decreto inviato alla firma del Ministro dell'economia e delle finanze, si è ipotizzato, a normativa vigente, un numero di 15 componenti la Segreteria tecnica con un compenso annuo lordo di euro 20.000, anche a seguito di una riduzione del «finanziamento» globale spettante ai Commissari.

Articolo 1, comma 11.

Per quanto attiene la richiesta di chiarimenti relativamente alla copertura finanziaria di cui al comma 11, si rinvia agli elementi che la Ragioneria Generale dello stato vorrà fornire al riguardo. Ad ogni buon conto, si rappresenta che le modalità di copertura, ivi compreso il rinvio alla tabella C, sono identiche a quelle già adottato in sede di istituzione della Commissione di cui all'articolo 3, comma 6-duodecies, del decreto-legge n. 35 del 2005, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005.

Articolo 9.

Con riferimento alla clausola di invarianza di cui all'articolo 9, si specifica che trattasi di un'attività che il Dipartimento della funzione pubblica svolgerà nell'ambito delle sue attività istituzionali avvalendosi delle risorse umane e strumentali già in dotazione al Dipartimento medesimo.

Articolo 15.

Con riferimento all'articolo 15, non si comprendono le possibile ricadute sulla finanza pubblica, considerato che con la norma in questione si modificano i termini di durata dei contratti di conferimento di incarico dirigenziale ex articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ma rimangono fermi i limiti percentuali rispetto alla dotazione organica dirigenziale di ciascuna amministrazione. Pertanto, non si avranno un numero maggiore di conferimenti di incarichi dirigenziali ex articolo 19, comma 6.

Si osserva inoltre.
Con riferimento alla disposizione contenuta nell'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 6, dello schema di decreto-legge, recente «misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione» si specifica che il Consigliere di Stato idoneo alle funzioni di Presidente di sezione non percepisce all'atto della nomina alla qualifica superiore alcun incremento retributivo.
Quanto specificato in forza delle vigenti disposizioni che attribuiscono al Consigliere di Stato con 4 anni di anzianità nella qualifica il trattamento economico di Presidente di sezione.

Si fa poi presente:
1) Per quanto riguarda la questione se la proroga di sessanta giorni del termine di cui all'articolo 14, comma 1, decreto legislativo 165 del 2001 «non possa determinare riflessi problematici riguardo all'efficienza e alla tempestività degli strumenti necessari alla gestione economico-finanzaria delle strutture amministrative interessate», si evidenzia che la proroga in questione non incide sulle indicazioni programmatiche e sulla definizione degli obiettivi contenuti nella direttiva annuale emanata da ciascun Ministro, ma soltanto sui meccanismi di monitoraggio o valutazione dell'attuazione; deve, perció, escludersi ogni possibile effetto negativo del rinvio del termine sulla efficienza dell'attività dell'Amministratone, tenuto anche conto che la concreta operatività degli strumenti di monitoraggio è sostanzialmente differita rispetto all'avvio delle attività volte a tradurre in azione pratica le direttive amministrative e che, comunque, il differimento predetto è limitato ad un periodo di tempo assai ristretto.
2) Per quanto riguarda gli oneri concernenti il personale della Segreteria tecnica, eventualmente appartenente alla


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P.A., si evidenzia che la copertura della norma rappresenta, come d'obbligo, un tetto massimo di spesa, costruito sulla eventualità che tutti i componenti della Segreteria siano estranei alla pubblica amministrazione. Nella diversa eventualità in cui alcuni componenti la Segreteria fossero già dipendenti pubblici, il loro trattamento economico sarebbe definito secondo le disposizioni vigenti. In questo caso l'onere gravante sui fondi della Presidenza del Consiglio di Ministri - Dipartimento per l'attuazione del programma di Governo, sarebbe ridotto di un ammontare pari alla differenza tra il compenso complessivo riconosciuto por l'attività prestata presso la Segreteria tecnica ed il compenso già corrisposte dall'Amministrazione di provenienza.
3) Circa le spese per materiale di consumo, eccetera, quantificato in 26.000 euro sulla relazione tecnica, si conferma che le stesse si riferiscono ad esigenze di funzionamento della Segreteria tecnica e che costituiscono comunque un tetto massimo di spesa.
4) in ordine all'onere complessivo concernente la Segreteria tecnica del Comitato, fermo quanto già fatto presente nella relazione tecnico finanziaria, si rinvia a quanto già osservato al punto 2), precisando altresì che la comparazione con la Segreteria tecnica di supporto alla Commissione per la semplificazione e la qualità della regolazione non può essere effettuata, trattandosi di fattispecie completamente diverse. In questo secondo caso i componenti la Segreteria tecnica sono tutti o in prevalenza dipendenti pubblici, mentre nel caso della Segreteria del Comitato tecnico, prudenzialmente, l'onere stimato si riferisce all'eventualità che tutti i componenti siano estranei alla P.A.
5) Con riguardo all'onere per la costituzione del Comitato tecnico si evidenzia che gli emolumenti dei componenti il Comitato sono comprensivi di ogni altra forma di retribuzione connessa alla partecipazione alle riunioni dell'organismo, al pari di quanto stabilito per gli emolumenti dei componenti la Commissione per la semplificazione e la qualità della regolazione.
6) Si conferma, infine, l'effettivo disponibilità delle risorse delle quali si prevede l'utilizzo per la copertura degli oneri del Comitato tecnico della Segreteria tecnica di supporto, nonché la congruità di quelle residue per la realizzazione degli altri interventi previsti dalla legislazione vigente. Infatti le attività per le quali è disposta la costituzione di tali organismi sono attività pienamente compatibili con quelle previste dall'articolo 1, comma 261, della legge n. 311 del 2004, essendo connesse con la stessa funzione. Detto organismo, peraltro, ha come compito quello di completare sul piano qualitativo la gestione del data base relativo al flusso legislativo, obiettivo pienamente condiviso nelle osservazioni avanzate e che può essere conseguito solo facendo ricorso a risorse esterne, nella temporanea indisponibilità di esperti giuridici ed economici presso il Dipartimento per l'attuazione del programma di Governo, costituita soltanto nel 2005 ed i cui organici sono, attualmente, ricoperti soltanto per un terzo rispetto alle previsioni originarie.


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ALLEGATO 2

Decreto-legge 4/2006: Misure urgenti in materia di organizzazione
e funzionamento della pubblica amministrazione.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL MINISTERO
PER LE INFRASTRUTTURE

ART. 17.
(Strumenti informativi per la sicurezza dei trasporti).

La proposta non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato perché, senza creare un ulteriore organismo autonomo, potranno essere utilizzate le strutture e le risorse già esistenti, ed in particolare, al fine di far convogliare in un centro unico tutte le informazioni, la sala operativa già istituita presso il Comando generale delle capitanerie di porto nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Per la messa in opera delle connessioni si potrà utilizzare il sistema informativo unitario della Pubblica amministrazione, già operante, senza aggravi di costi. Ne deriveranno, anzi, risparmi di risorse collegati all'efficientamento dei sistemi di controllo e delle relative procedure di intervento.

ART. 30.
(Adeguamento della componente aeronavale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera).

Nella proposta si è tenuto conto del carattere assolutamente prioritario dell'adeguamento della componente aeronavale del Corpo capitanerie di porto, indispensabile per la prosecuzione del servizi di vigilanza costiera a medio raggio. La necessità è divenuta impellente a fronte del fenomeno dell'immigrazione clandestina. La riduzione prevista, si riflette in modo assai ridotto sulla massa spendibile per la progettazione e realizzazione delle opere strategiche. La certezza dell'iscrizione in bilancio delle somme necessarie dall'esercizio 2007 consente al Comando generale del Corpo la programmazione degli interventi, e l'esperimento delle procedure per l'acquisizione dei mezzi e delle attrezzature necessari.

ART. 33.
(Centro per la documentazione e valorizzazione delle arti contemporanee).

L'opera in questione era stata originariamente finanziata con la legge n. 237 del 1999 per un importo complessivo di 125 miliardi di lire (di cui 15, per la progettazione e 110 per la realizzazione delle opere). Nell'anno 2003, per esigenze di bilancio, del finanziamento destinato alla realizzazione dell'intervento è risultata la sola somma di 5.164.568,99 euro. Pertanto, la prosecuzione dei lavori è affidata finanziariamente a carico delle due amministrazioni interessate, beni culturali ed infrastrutture e trasporti, fino alla concorrenza attuale di circa 22 milioni di euro.
In relazione al finanziamento della parte residuale, per un totale di circa 60 milioni di euro, questa amministrazione ha sempre ritenuto che lo stesso debba avvenire con il rifinanziamento della stessa legge iniziale; nelle more di ciò è stato richiesto almeno un finanziamento


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che consentisse di evitare la sospensione dei lavori e di tutte le possibili conseguenze di quest'ultima.
Infatti, se il lavoro venisse sospeso, le imprese appaltatrici chiederebbero, come hanno già preannunciato, i danni conseguenti con ulteriore aggravio di spesa, dal punto di vista tecnico, data la natura delle opere altamente specialistiche, i lavori potrebbero essere difficilmente riavviabili con la stessa tecnologia e gli stessi risultati.
Appare pertanto evidente che la proposta di finanziamento di 10 ml contenuta nell'articolo 33 dello schema in disegno di legge in esame, pur non risolvendo il problema in maniera definitiva, sarebbe assolutamente necessaria per scongiurare le conseguenze prima cennate.
Per ciò che concerne il reperimento dei fondi necessari al completamento si rappresenta che:
quota parte del finanziamento potrebbe gravare sulle risorse previste dalla legge n. 266 del 2005 relativamente agli investimenti previsti nel programma di cui alla delibera CIPE 21/12/2001 per opere strategiche e successiva delibera 2004 che prevede un finanziamento di 250 mil. euro per i palazzi istituzionali, anch'essi ritenuti di rilevanza strategica, quali l'intervento è certamente da ricollegare;
per quota parte i Ministeri beni culturali e infrastrutture e trasporti potrebbero decidere concordemente di far riferimento alla aliquota del 3 per cento da destinare agli investimenti per il comparto dei beni culturali;
per altra quota parte, si sta verificando se sia possibile reperire 8-10 mil. euro sui fondi destinati a Roma Capitale o per lo SDO;
infine, si potrebbe far riferimento ai fondi gestiti direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.