Giunta per le autorizzazioni - Resoconto di mercoledì 11 gennaio 2006

TESTO AGGIORNATO AL 17 GENNAIO 2006


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Mercoledì 11 gennaio 2006. - Presidenza del presidente Vincenzo SINISCALCHI.


Comunicazioni del Presidente.

La seduta comincia alle 9.10.

Vincenzo SINISCALCHI, Presidente, fa presente che il 6 dicembre 2005 è stata depositata una nuova sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che condanna lo Stato italiano al risarcimento del danno patito da un cittadino diffamato da un parlamentare e non soddisfatto nelle sue ragioni a motivo di una deliberazione d'insindacabilità della Camera.
La Corte europea, come già in tre precedenti occasioni, ha ritenuto violato l'articolo 6, comma 1, della Convenzione dei diritti dell'uomo, giacché l'estensione applicativa data all'insindacabilità parlamentare finisce per sacrificare in modo eccessivo il diritto alla tutela giurisdizionale dei diritti dei cittadini, inteso come diritto una decisione sul merito delle proprie doglianze. Sul caso e su un aspetto peculiare che lo distingue dai precedenti ha predisposto una breve relazione che verrà allegata al resoconto dell'odierna seduta e che prega tutti i gruppi di prendere in esame.
Nella prossima seduta potrà svolgersi un dibattito in merito.
Con riferimento alla relazione dell'onorevole Fanfani sul problema - sollevato dall'onorevole Falanga - dell'accesso dei parlamentari ai centri di permanenza temporanea per gli immigrati clandestini, approvata all'unanimità dalla Giunta nella seduta del 14 dicembre 2005, comunica di averla trasmessa al Presidente della Camera con lettera del 22 dicembre 2005. La lettera e la relazione verranno pertanto pubblicate in allegato al resoconto della seduta odierna.

Comunicazioni del Presidente in materia di intercettazioni telefoniche.

Vincenzo SINISCALCHI, Presidente, comunica che in data 3 gennaio 2006 gli è pervenuta la seguente lettera del Presidente della Camera: «Onorevole Presidente,


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mi riferisco alle Sue dichiarazioni alla stampa conseguenti alla precisazione effettuata ieri dalla Presidenza della Camera dei deputati in merito alle iniziative adottate a suo tempo a seguito della pubblicazione di contenuti di conversazioni telefoniche relative alla vicenda Unipol alle quali risultavano aver preso parte parlamentari, tra cui l'onorevole Fassino. Al riguardo, desidero farLe presente che, ove siano da Lei ravvisati elementi di novità rispetto alle determinazioni adottate in data 13 settembre 2005 dalla Giunta per le autorizzazioni, quest'ultima potrà senz'altro attivarsi, nell'ambito delle proprie competenze, prospettando gli eventuali interventi ritenuti necessari a tutela delle prerogative parlamentari. Con i migliori saluti».
Fa altresì presente che in data 4 gennaio 2006 il Presidente della Camera gli ha trasmesso la seguente lettera del procuratore aggiunto della Repubblica di Milano: «Oggetto: Articolo di stampa intitolato «Fassino a Consorte: aspetta a denunciare», pubblicato sul quotidiano «Il Giornale» in data 2 gennaio 2006.
Su disposizione del Procuratore della Repubblica, in ossequio al principio di leale collaborazione istituzionale e per il rilievo assunto dalla vicenda, si ritiene opportuno fornire le seguenti informazioni:
nell'ambito delle indagini preliminari pendenti presso questo ufficio non è stata intercettata alcuna utenza in uso a Deputati della Repubblica ed, in particolare, non lo è stata quella in uso all' onorevole Piero Fassino;
la conversazione tra l'onorevole Piero Fassino e Giovanni Consorte, di cui tratta l'articolo in oggetto indicato, si riferisce a intercettazione telefonica autorizzata su utenza in uso a Consorte, da cui partì la telefonata in questione;
nel verbale delle operazioni di intercettazione, trasmesso dalla Polizia Giudiziaria a questo ufficio e successivamente depositato dal Giudice per le Indagini Preliminari, risultano annotati solo gli estremi della telefonata (data, ora e durata) nonché il numero chiamato, mentre, in conformità alle disposizioni impartite dal P.M., non risultano annotati né il nome della persona chiamata, trattandosi di parlamentare, né - per sunto o per esteso - il contenuto della conversazione. Questa, dunque, non è mai stata trascritta, né utilizzata in atti o richieste di questo ufficio.

Si è pertanto operato nel pieno rispetto delle prescrizioni di cui alla L. n. 140/2003 e dei principi fissati dalla successiva sentenza della Corte costituzionale n. 163/2005.
In data di ieri, 3 c.m., è stato iscritto nel Registro delle Notizie di reato procedimento penale per le ipotesi di reato di concorso in rivelazione di segreti di ufficio (artt. 110, 323 c.p.) e di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale (articolo 684 cp)».
Ricorda che la questione delle conversazioni di deputati, tra cui l'on. Fassino, con Giovanni Consorte è già venuta all'attenzione della Giunta la scorsa estate, avendo il Presidente della Camera di sua iniziativa chiesto informazioni all'autorità giudiziaria di Milano in ordine a eventuali profili di competenza della Giunta e della Camera in tema d'immunità parlamentare. Nella seduta del 13 settembre 2005 la Giunta constatò che sul piano delle immunità parlamentari non potevano dirsi violate le regole costituzionali. Sul piano diverso della divulgazione di atti attinenti alle indagini preliminari, la Giunta prese atto della pubblica dichiarazione dell'on. Fassino in ordine alla sua volontà che il contenuto delle conversazioni (avvenute il 12 luglio 2005, per come riferito dai quotidiani) coperto da omissis fosse reso noto.
La conversazione a cui invece si riferisce l'odierna vicenda sarebbe avvenuta il 18 luglio 2005. È per questi motivi che il Presidente della Camera consente che la Giunta valuti se siano intervenuti elementi di novità. La documentazione rilevante è a disposizione di tutti.

Aurelio GIRONDA VERALDI (AN) coglie l'occasione per esprimere il suo apprezzamento


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per l'on. Fassino, che ritiene una persona per bene. Rileva che già lo scorso settembre, quando si seppe che alcuni atti erano coperti da omissis, rifletté che la pratica dell'apporre tale formula per segretare atti suscita la malevola curiosità dell'opinione pubblica, la quale è ipso facto autorizzata a pensare qualsiasi cosa dell'interessato. Constatò che mancano strumenti di tutela, non per il singolo parlamentare ma per l'intera istituzione. Richiamato l'articolo 269 del codice di procedura penale, secondo cui i verbali e le registrazioni sono conservati integralmente presso il pubblico ministero, esprime la preoccupazione che tale norma di fatto pone il materiale intercettivo nell'esclusiva disponibilità del pubblico ministero medesimo, ciò che egli ritiene assai negativo. Tanto più che correttamente l'on. Fassino da molti mesi chiede che siano tolti gli omissis dagli atti che lo riguardano. Peraltro, come già aveva sostenuto nella seduta della Giunta del 30 novembre 2005, la legge n. 140 del 2003 non gli sembra ben strutturata poiché, tra l'altro, all'articolo 6, comma 2, non offre un criterio univoco per la decisione sull'autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni indirette e di fatto rimette alla maggioranza l'arbitrio della deliberazione. Conosce personalmente il procuratore Greco, per il quale nutre stima e considerazione. Ritiene che sia una fortuna che sia lui ad occuparsi delle indagini e non altri. Conclude sottoponendo ai colleghi l'opportunità di acquisire dall'autorità giudiziaria la documentazione necessaria per un completo esame del caso Fassino-Consorte.

Sergio COLA (AN), nel rendere preliminarmente onore alla correttezza dell'on. Fassino, il cui caso si colloca entro una serie di gravi precedenti analoghi, fa sua la proposta dell'on. Gironda Veraldi, ritenendo che la richiesta di trasmissione degli atti debba essere rivolta anche alla procura della Repubblica di Roma che sta conducendo un procedimento connesso.

Valter BIELLI (DS-U), nel richiamare i contenuti della lettera del Presidente della Camera, sottolinea che la novità del caso attuale salta agli occhi di tutti, tant'è vero che persino gli esponenti del centro-destra esprimono apprezzamento per una procura della Repubblica quale quella di Milano, generalmente oggetto di vibrate critiche. Se concorda con lo spirito dell'intervento dell'on. Gironda, gli preme tuttavia evidenziare che non è compito della Giunta auspicare riforme legislative, bensì applicare la normativa attualmente in vigore. Dalla documentazione a disposizione della Giunta risultano con chiarezza alcuni elementi inoppugnabili: il contenuto della conversazione tra Giovanni Consorte e Piero Fassino è totalmente irrilevante sul piano penale e pertanto non ne verrà mai chiesta l'autorizzazione all'utilizzo. La procura di Milano non ne aveva disposto la trascrizione né aveva trascritto in alcun brogliaccio il nome della persona che Consorte chiamava né, evidentemente, il contenuto della telefonata. Tuttavia, a un certo momento, la parte delle intercettazioni funzionale a una certa parziale lettura degli eventi è stata trascritta illecitamente e pubblicata. Auspica quindi che la Giunta approvi un documento di condanna più ferma di quanto è accaduto. Si augura al proposito di sentire dal collega Cola le medesime indignate parole che questi ebbe a pronunciare in occasione dell'esame del caso dell'on. Valentino. Nel ricordare che egli si era opposto al diniego dell'autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni delle conversazioni sia dell'on. Carbonella che dell'on. Martinat, afferma la sua netta contrarietà a qualsiasi ipotesi legislativa che preveda l'automatica distruzione delle intercettazioni che riguardino parlamentari. Si augura che nella prossima legislatura la Giunta possa funzionare al riparo dalle logiche di schieramento.

Giovanni KESSLER (DS-U), nel rammentare ancora una volta che egli votò contro la legge n. 140 del 2003, constata tuttavia che essa è in vigore e che i presupposti della sua applicazione sono gli unici a fondare una competenza della Giunta. Mancando nella vicenda in esame


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tali presupposti, egli ritiene la Giunta totalmente incompetente. Né è possibile ritenere che quest'organo possa dirsi genericamente deputato a tutelare la riservatezza dei membri della Camera (la quale comunque deve ritenersi affievolita rispetto ai comuni cittadini) o il rispetto delle regole che disciplinano il segreto istruttorio e la pubblicità degli atti d'indagine. I fatti assodati che l'on. Fassino sia un galantuomo e che ai suoi danni è stato perpetrato un gravissimo reato non sono sufficienti a radicare una competenza della Giunta.

Erminia MAZZONI (UDC) ritiene che la vicenda all'esame abbia minato gravemente la credibilità delle istituzioni: dalle intercettazioni e dalla loro pubblicazione è partita una campagna mediatica che ha scosso il prestigio delle istituzioni nel rapporto politica-affari. Proprio perché l'on. Fassino è un galantuomo, occorre che la Giunta, non arrestandosi ai connotati formali dalla sua competenza, acquisisca una più completa conoscenza della documentazione giudiziaria. Auspica comunque l'esame sollecito delle proposte di modifica legislativa in materia di intercettazioni.

Pierluigi MANTINI (MARGH-U) condivide lo spirito dell'odierno dibattito e si associa al giudizio di apprezzamento incondizionato per l'on. Fassino. L'esito dell'odierna discussione tuttavia non gli pare ancora chiaro. Richiedere atti ad autorità giudiziarie varie non avrebbe alcun senso: certamente queste non potrebbero rispondere a domande che implicitamente sottintendessero un sospetto che magistrati o persone di uffici giudiziari stiano violando la legge. Tutt'al più, la Giunta potrebbe prendere atto pubblicamente che è stato commesso un grave reato.

Vincenzo FRAGALÀ (AN), nel condividere i rilievi i colleghi del suo gruppo che lo hanno preceduto e dell'on. Mazzoni, ritiene che l'episodio di cui si discute sia l'ennesimo caso di 'deposito in edicola' di atti di indagine che invece dovrebbero essere depositati in cancelleria e tenuti segreti. È scettico sull'esito dell'inchiesta che la procura di Milano sostiene di aver avviato: è da sempre che le notizie vengono rivelate non dai giornalisti o dagli avvocati che non ne sono i primi detentori, ma dai custodi delle notizie stesse. Quanto alla competenza della Giunta, condivide l'ipotesi formulata dall'on. Gironda Veraldi, anche perché dal momento in cui il dottor Spataro ha indirizzato al Presidente della Camera la sua lettera (il 4 gennaio 2006) a oggi è intervenuta la significativa novità consistita nella nuova contestazione di cui all'articolo 416 del codice penale nei confronti di Giovanni Consorte. Le intercettazioni che erano irrilevanti allora potrebbero non esserlo più oggi.

Giovanni Giulio DEODATO (FI) plaude al comportamento della procura di Milano, improntato alla leale collaborazione tra i poteri dello Stato. Si complimenta con il collega Gironda Veraldi per l'esposizione esauriente e convincente. Si associa alla proposta di richiedere la totalità degli atti.

Antonio LEONE (FI) ravvisa una discrasia tra l'occhiello pubblicato sul Giornale del 2 gennaio 2006 e la lettera del procuratore della Repubblica aggiunto di Milano: in questa si fa riferimento a un'unica intercettazione mentre in quella sembrerebbe che ne sia stata effettuata una pluralità.

Vincenzo SINISCALCHI, Presidente, non può esimersi dal precisare che di regola la Giunta e la Camera si pronunciano su richieste di autorizzazione a utilizzare intercettazioni pervenute dalla magistratura e, salvo casi eccezionali, non si fanno esse propugnatrici di invii di atti. In questo caso non risultano pervenute richieste di autorizzazione. Intende invece esprimere apprezzamento per la sensibilità istituzionale della procura della Repubblica di Milano, la quale ha ipotizzato non solo il reato di arbitraria pubblicazione di atti ma anche il concorso nella rivelazione di segreti d'ufficio, con ciò confermando la chiara novità dell'odierna


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situazione, che con correttezza il Presidente della Camera ha chiesto di verificare.

Giuseppe FANFANI (MARGH-U) concorda con quanto sostenuto in punto di stretto diritto dall'on. Kessler, ma ritiene che la Giunta abbia un dovere etico più ampio. È stato commesso un reato gravissimo, che oggi ha colpito l'on. Fassino e che domani potrebbe colpire ciascuno dei presenti. Non ci si può accontentare di prendere atto della lettera della procura di Milano e concluderne che sia stata colpa di un qualche pubblico ufficiale infedele. Occorre che la Giunta dia una risposta chiara, dalla quale si percepisca che, sebbene non vi sia una sua specifica competenza, essa tiene alla salvaguardia della dignità e della libertà della funzione parlamentare. È necessario anche che emerga che in questo caso l'esercizio della professione giornalistica è avvenuto in forme gravemente illecite, per contrastare le quali l'articolo 684 del codice penale, che prevede una contravvenzione punita con una pena ridicola, è totalmente insufficiente. Peraltro - a quanto risulterebbe dalla stampa - non solo si è verificata una violazione del segreto d'ufficio, ma quanto meno una sottrazione dolosa punibile ai sensi dell'articolo 624 del codice penale e una ricettazione. Tutto ciò deve indurre a una seria riflessione sulla disciplina generale sul segreto d'indagine, all'interno della quale occorre modificare il principio per cui ciò che è conoscibile all'indagato è conoscibile per tutti. Conclude dichiarandosi d'accordo con l'ultima affermazione del collega Bielli.

Aurelio GIRONDA VERALDI (AN) precisa che non intende sollecitare la Giunta a una decisione esplicita, ma solo rappresentare al Presidente della Camera l'esigenza che non sia il pubblico ministero l'unico dominus delle intercettazioni che coinvolgono parlamentari.

Vincenzo SINISCALCHI, Presidente, premesso che la Giunta non dovrebbe pronunciarsi sull'on. Fassino in termini meno vibrati di quanto fece per l'on. Valentino, considera inerudibile la rappresentazione agli organi competenti della gravità del fatto, che investe la responsabilità di pubblici ufficiali. Non ritiene invece che il Presidente della Camera possa richiedere all'autorità giudiziaria di fornire documentazione non depositata agli atti. Assicura che gli riferirà dell'ampio dibattito.

Erminia MAZZONI (UDC) sottolinea che la lettera con la quale il Presidente della Giunta riferirà sugli esiti dell'odierna discussione dovrà contenere alternativamente due conclusioni: che la Giunta è incompetente, ciò che può affermarsi anche perché l'incompleta conoscenza degli atti del procedimento non rivela profili di suo istituzionale interesse; oppure che per stabilire se vi sia una lesione delle prerogative del Parlamento occorre esaminare a fondo - come è successo in precedenti analoghi casi - la documentazione giudiziaria, che quindi deve essere richiesta alla magistratura.

Valter BIELLI (DS-U) non comprende quale sarebbe la finalità di una richiesta di atti alla magistratura.

Vincenzo SINISCALCHI, Presidente, poiché è ormai iniziata la seduta dell'Assemblea, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Comunicazioni del Presidente su una domanda di autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione nei confronti del deputato Giovanni Alemanno (proc. n. 5594/04 RGNR) (doc. IV-bis, n. 1).

Vincenzo SINISCALCHI, Presidente, comunica che in data di ieri è stata assegnata alla Giunta una domanda di autorizzazione a procedere penalmente contro il ministro Giovanni Alemanno. Si tratta di una domanda avanzata ai sensi degli artt. 96 della Costituzione e 5 della legge costituzionale n. 1 del 1989. L'articolo 96,


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come si ricorderà, prevede che per i reati commessi dai ministri nell'esercizio delle loro funzioni è competente l'autorità giudiziaria ordinaria previa autorizzazione della Camera d'appartenenza. Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della predetta legge costituzionale, la Camera competente può denegare l'autorizzazione a maggioranza assoluta dei componenti solo per due specifiche cause scriminanti descritte nella medesima disposizione e che vengono sinteticamente designate con la «ragion di Stato» e la «preminente discrezionalità di governo». Ai sensi del comma 2 del citato articolo 9 la Giunta deve riferire all'Assemblea con relazione scritta. I soggetti interessati possono essere sentiti qualora lo richiedano o se la Giunta lo ritenga opportuno. In questo caso sono da ritenersi interessati non solo il ministro Alemanno ma anche i signori Tanzi e Bernardoni. Costoro possono altresì ottenere di prendere visione degli atti. L'articolo 18-ter del Regolamento della Camera a sua volta al comma 1 prevede che l'interessato sia comunque invitato e a richiesta possa prendere visione degli atti del procedimento. L'Assemblea è tenuta a riunirsi entro sessanta giorni dall'arrivo degli atti alla Camera: tale termine scade pertanto l'11 marzo 2006.
Ha affidato l'incarico di riferire alla Giunta all'on. Antonio Leone, che potrà riferire già dalla seduta che ritiene di convocare fin d'ora per martedì 17 gennaio 2006. Per tale seduta l'on. Alemanno sarà invitato a essere sentito. La Giunta deve riferire all'Assemblea entro 30 giorni, i quali scadranno il 9 febbraio 2006.
Fa presente che gli argomenti che sono all'esame della Giunta sono di estrema delicatezza e prega pertanto i componenti di considerare la partecipazione alle sedute come prioritario rispetto agli impegni in altre Commissioni.

La seduta termina alle 11.30.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ESAME DI UNA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI DEL DEPUTATO MICHELE RANIELI

(nell'ambito del procedimento penale n. 266/04 RGNR - Vibo Valentia) (Doc. IV, n. 13) (rel. on. Gironda Veraldi).

SEGUITO DELL'ESAME DELLA SEGUENTE DOMANDA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE:

Richiesta relativa ad un procedimento penale pendente nei confronti del deputato Gustavo Selva presso il tribunale di Roma (proc. n. 13010/05 RGNR) (rel. on. Lezza).

ESAME DI UNA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO PER IL REATO DI VILIPENDIO DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

(nell'ambito del procedimento penale n. 4143/05 RGNR - Latina) (Doc. IV, n. 14) (rel. on. Pres. Siniscalchi).