Disposizioni in materia di amnistia e di indulto. C. 458 Cento, C. 523 Carboni, C. 1283 Pisapia, C. 1284 Pisapia, C. 1606 Boato, C. 1607 Boato, C. 2417 Russo Spena, C. 3151 Taormina, C. 3152 Biondi, C. 3178 Siniscalchi, C. 3196 Cento, C. 3385 Finocchiaro, C. 3395 Kessler, C. 3399 Jannone, C. 3332 Giuseppe Gianni, C. 3465 Moretti, C. 4187 Cento, C. 4188 Cento, C. 1260 Trantino, C. 4768 Santori, C. 5444 Perrotta, C. 5456 Perrotta, C. 5772 Craxi, C. 5881 Minniti e C. 6207 Fanfani.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDULTO
Art. 1.
(Indulto).
1. È concesso indulto nella misura non superiore a due anni per le pene detentive e non superiore a 10 mila euro per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive.
2. Il giudice, quando vi sia stata condanna per più reati in continuazione tra loro, ai sensi dell'articolo 81 del codice penale, applica l'indulto, ai sensi della presente legge, determinando la quantità di pena condonata, ai sensi dell'articolo 672 del codice di procedura penale.
3. L'indulto non si applica ai recidivi nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma dell'articolo 99 del codice penale né ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza, nel caso di condanna per delitti.
1. L'indulto si applica ai condannati che abbiano espiato almeno un quarto della pena detentiva.
1. È concesso indulto nella misura non superiore ad anni uno per le pene detentive e non superiore a 2 mila euro per le pene pecuniarie quando la pena è conseguente a condanna per i seguenti reati del codice penale:
a) rapina di cui all'articolo 628, terzo comma;
b) estorsione di cui all'articolo 629, secondo comma;
c) usura di cui all'articolo 644;
d) delitti previsti nel libro II, titolo II, capo I del codice penale, con esclusione degli articoli 323, 325, 326, 328, 329, 331, 335.
1. L'indulto non si applica alle pene:
a) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:
1) 270, commi 1, 2 e 4 (associazioni sovversive);
2) 270-bis (associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico);
3) 270-ter (associazioni con finalità di terrorismo internazionale);
4) 280 (attentato per finalità terroristiche o di eversione);
5) 285 (devastazione, saccheggio e strage);
6) 289-bis (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione);
7) 416-bis, comma 2 (associazione di tipo mafioso);
8) 419, comma 2 (devastazione e saccheggio);
9) 420, comma 3 (attentato a impianti di pubblica utilità);
10) 422 (strage);
11) 432, commi 1 e 3 (attentati alla sicurezza dei trasporti);
12) 440 (adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari);
13) 600 (riduzione in schiavitù);
14) 600-bis, comma 1, (prostituzione minorile) aggravato ai sensi dell'articolo 609-ter;
15) 600-ter, commi 1, 2 e 3, (pornografia minorile);
16) 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile);
17) 601 (tratta e commercio di schiavi);
18) 602 (alienazione e acquisto di schiavi);
19) 609-quater (atti sessuali con minorenne);
20) 609-octies, commi 1, 2 e 3, (violenza sessuale di gruppo);
21) 630, commi 1, 2 e 3 (sequestro di persona a scopo di estorsione);
22) 648-bis (riciclaggio), limitatamente all'ipotesi che la sostituzione riguardi denaro, beni o altre utilità provenienti dal delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope;
b) per il delitto riguardante la produzione e il traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, e per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
1. Il beneficio dell'indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni, ancorchè congiunta a pena pecuniaria.
2. La revoca del beneficio si applica anche nei confronti di chi, nei tre anni successivi al termine di cui al comma 1, commette più delitti in conseguenza dei quali riporta condanne ad una pena detentiva complessivamente superiore a cinque anni.
1. Fino alla decisione sull'applicazione definitiva, il condannato può rinunciare all'indulto con dichiarazione sottoscritta personalmente al pubblico ministero che cura l'esecuzione della sentenza.
1. L'indulto ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il 1o giugno 2001.
1. La presente legge entra in vigore il decimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
All'articolo 1 premettere il seguente:
È concessa amnistia per tutti i reati non finanziari compiuti entro il 31 dicembre 2004 per i quali è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena.
L'amnistia non si applica qualora l'imputato faccia espressa dichiarazione di non volerne usufruire.
01. 506.Mazzoni.
All'articolo 1 premettere i seguenti:
1. È concessa amnistia:
a) per ogni reato per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena;
b) per i reati previsti dall'articolo 57 del codice penale commessi dal direttore o dal vicedirettore responsabile, quando è noto l'autore della pubblicazione;
c) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:
1) 336, primo comma (violenza o minaccia a un pubblico ufficiale) e 337 (resistenza a un pubblico ufficiale), sempre che non ricorra taluna delle ipotesi previste dall'articolo 339 o il fatto non abbia cagionato lesioni personali gravi o gravissime ovvero la morte;
2) 372, quando la testimonianza verte su un reato per il quale è concessa amnistia;
3) 588, secondo comma (rissa), sempre che dal fatto non siano derivate lesioni personali gravi o gravissime ovvero la morte;
4) 614, quarto comma (violazione di domicilio), limitatamente alle ipotesi in cui il fatto è stato commesso con violenza sulle cose;
5) 625 (furto aggravato), qualora ricorra la circostanza attenuante prevista dall'articolo 62, numero 4);
6) 640, secondo comma (truffa);
7) 648, secondo comma (ricettazione);
d) per ogni reato commesso dal minore di anni diciotto, quando il giudice ritiene che possa essere concesso il perdono giudiziale e senza che si applichino le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 169 del codice penale;
e) articolo 73, commi 4 e 5, con esclusione delle condotte di produzione, fabbricazione, estrazione e raffinazione di sostanze stupefacenti, e articolo 83 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
f) per i delitti previsti dagli articoli 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 e 30, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223.
2. Ai fini di cui al presente articolo non si applica il quinto comma dell'articolo 151 del codice penale.
1. L'amnistia non si applica:
a) ai reati commessi in occasione di calamità naturali approfittando delle condizioni determinate da tali eventi, ovvero in danno di persone danneggiate ovvero al fine di approfittare illecitamente di provvedimenti adottati dallo Stato o da altro
ente pubblico per fare fronte alla calamità, risarcire i danni e portare sollievo alla popolazione ed all'economia dei luoghi colpiti dagli eventi;
b) ai reati commessi dai pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale ed ai reati di falsità in atti previsti dal capo III del titolo VII del citato libro II del medesimo codice, quando siano stati compiuti in relazione ad eventi di calamità naturali ovvero ai conseguenti interventi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti;
c) ai reati previsti dai seguenti articoli del codice penale:
1) 391 (procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive), limitatamente alle ipotesi previste dal primo comma. Tale esclusione non si applica ai minori di anni diciotto;
2) 443 (commercio o somministrazione di medicinali guasti);
3) 444 (commercio di sostanze alimentari nocive);
4) 445 (somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica);
5) 452 (delitti colposi contro la salute pubblica) primo comma, numero 3), e secondo comma;
6) 589, secondo comma (omicidio colposo) e 590, commi secondo e terzo (lesioni personali colpose), limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, che abbiano determinato le conseguenze previste dal primo comma, numero 2), o dal secondo comma dell'articolo 583;
7) 609-quinquies (corruzione di minorenne);
d) ai reati previsti:
1) dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni;
2) dall'articolo 20, primo comma, lettere b) e c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, salvo che si tratti di violazioni di un'area di piccola estensione, in assenza di opere edilizie, ovvero di violazioni che comportino limitata entità dei volumi illegittimamente realizzati o limitate modifiche dei volumi esistenti e sempre che non siano stati violati i vincoli di cui all'articolo 33, primo comma, della medesima legge n. 47 del 1985, o il bene non sia assoggettato alla tutela indicata nel secondo comma dello stesso articolo;
3) dall'articolo 163 del testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, salvo che sia conseguita in sanatoria l'autorizzazione da parte delle competenti autorità;
4) dall'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;
5) dall'articolo 59 del decreto legislativo 11 marzo 1999, n. 152, e successive modificazioni;
6) dall'articolo 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334;
7) dal capo I del titolo V del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.
1. L'amnistia nei confronti dei condannati è sempre concessa a condizione che costoro, nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, non commettono un delitto non colposo.
2. Qualora il reato per il quale si procede rientri in quelli previsti dalla presente legge e nei confronti di un soggetto che sia per il medesimo reato già stato rinviato a giudizio, il giudice sospende, anche d'ufficio, in ogni stato e grado, il procedimento per il periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale periodo
il giudice, qualora sussistano le condizioni di cui al comma 1 del presente articolo, provvede ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale; nel caso contrario, revoca il provvedimento di sospensione. Durante la sospensione disposta ai sensi del presente comma è interrotto il decorso dei termini di prescrizione.
3. In ogni stato e grado del processo nei confronti di coloro che rispondono dei delitti commessi con l'abuso di poteri o con la violazione di doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio, l'amnistia è concessa a condizione che il beneficiato si dimetta da detta pubblica funzione o pubblico servizio ovvero provveda al risarcimento del danno, nonché, ove possibile, alle restituzioni e all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato.
4. Per coloro che sono stati condannati in primo grado ad una pena superiore a quattro anni, l'amnistia è concessa qualora ricorra la circostanza attenuante prevista dall'articolo 62, numero 1), del codice penale, ovvero il colpevole abbia spontaneamente provveduto al risarcimento del danno, nonché, ove possibile, alle restituzioni e all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato.
5. Qualora sia già stata irrogata sentenza di condanna di primo grado nei confronti di cittadini stranieri immigrati clandestinamente, l'amnistia è concessa a condizione che il beneficiato abbandoni il territorio dello Stato entro quindici giorni.
6. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, ove si accerti che le condizioni ivi previste non sono state rispettate, l'amnistia ovvero il provvedimento di sospensione del procedimento penale sono revocati.
1. Ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia:
a) si ha riguardo alla pena stabilita per ciascun reato consumato o tentato;
b) non si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalla continuazione e dalla recidiva, anche se per quest'ultima la legge stabilisce una pena di specie diversa;
c) si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o dalle circostanze ad effetto speciale. Non si tiene conto delle altre circostanze aggravanti;
d) si tiene conto della circostanza attenuante di cui all'articolo 98 del codice penale, nonché, nei reati contro il patrimonio, delle circostanze attenuanti di cui ai numeri 4) e 6) dell'articolo 62 del medesimo codice. Quando le predette circostanze attenuanti concorrono con le circostanze aggravanti di qualsiasi specie, si tiene conto soltanto delle prime, salvo che concorrano le circostanze di cui agli articoli 583 e 625, primo comma, numeri 1) e 4), limitatamente alla seconda ipotesi, del codice penale. Ai fini dell'applicazione dell'amnistia la sussistenza delle citate circostanze è accertata, dopo l'esercizio dell'azione penale, anche dal giudice per le indagini preliminari, nonché dal giudice in camera di consiglio nella fase degli atti preliminari al dibattimento ai sensi dell'articolo 468 del codice di procedura penale.
1. L'amnistia non si applica qualora l'interessato faccia esplicita dichiarazione di non volerne usufruire.
01. 500.Taormina.
All'articolo 1, premettere i seguenti:
È concessa amnistia:
a) per ogni reato non finanziario per il quale è stabilita una pena detentiva non
superiore nel massimo a quattro anni, ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena;
b) per i reati previsti dall'articolo 57 del codice penale commessi dal direttore o dal vicedirettore responsabile, quando è noto l'autore della pubblicazione;
c) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:
1) 336, comma primo (violenza o minaccia a un pubblico ufficiale) e 337 (resistenza a un pubblico ufficiale), sempre che non ricorra taluna delle ipotesi previste dall'articolo 339 del codice penale o il fatto non abbia cagionato lesioni personali gravi o gravissime ovvero la morte;
2) 588, comma secondo (rissa), sempre che dal fatto non siano derivate lesioni personali gravi o gravissime ovvero la morte;
3) 614, comma quarto (violazione di domicilio), limitatamente all'ipotesi in cui il fatto è stato commesso con violenza sulle cose;
4) 640, comma secondo (truffa), sempre che non ricorra la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, n. 7, del codice penale;
d) per i reati di cui all'articolo 7 in relazione agli articoli 1, 2 e 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (disposizioni per il controllo delle armi), come modificata dalla legge 14 ottobre 1974, n. 497, quando ricorre l'attenuante di cui all'articolo 5 della predetta legge;
e) per il reato di cui al comma terzo dall'articolo 23 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), quando concerne armi la cui detenzione l'imputato o il condannato aveva denunciato all'autorità di pubblica sicurezza;
f) per il reato previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, commesso a causa e in occasione di manifestazioni sindacali o in conseguenza di situazioni di gravi disagi dovuti a disfunzioni di pubblici servizi o a problemi abitativi, anche se il suddetto reato è aggravato dal numero o dalla riunione delle persone e dalle circostanze di cui all'articolo 61 del codice penale, fatta esclusione per quella prevista dal n. 1, nonché da quella di cui all'articolo 112, n. 2, del codice penale, sempre che non ricorrano altre aggravanti e il fatto non abbia cagionato ad altre lesioni personali o la morte;
g) per ogni reato commesso da minore di anni diciotto, quando il giudice ritiene che possa essere concesso il perdono giudiziale ai sensi dell'articolo 19 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, come sostituito da ultimo dall'articolo 112 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ma non si applicano le disposizioni dei commi terzo e quarto dell'articolo 169 del codice penale;
h) per i reati relativi a violazioni delle norme concernenti il monopolio dei tabacchi e le imposte di fabbricazione sugli apparecchi di accensione, limitatamente alla vendita al pubblico e all'acquisto e alla detenzione di quantitativi di detti prodotti destinati alla vendita al pubblico direttamente da parte dell'agente;
i) per i reati di cui al secondo capoverso dell'articolo 9 dell'allegato C al regio decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1936, n. 1334, ed all'articolo 20 del testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924, e successive modificazioni, limitatamente all'evasione dell'imposta erariale sull'energia elettrica.
2. A seguito dell'applicazione dell'amnistia ad uno dei delitti previsti dall'articolo 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, l'imputato o il condannato è esonerato dalla prestazione del servizio di leva.
3. Non si applica l'ultimo comma dell'articolo 151 del codice penale.
1. È concessa amnistia per i reati di cui all'articolo 1 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, commessi fino a tutto il giorno 28 luglio 1989 in relazione ad attività commerciali svolte da enti pubblici e privati diversi dalle società che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 87, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. È concessa amnistia per i reati previsti dal secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, se il versamento delle ritenute è stato effettuato entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale del sostituto di imposta.
3. In conseguenza della errata indicazione del termine del 31 novembre 1989 per la presentazione dell'istanza di definizione ad ogni effetto amministrativo e penale contenuto nel comma 1 dell'articolo 21 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, si considerano regolarmente adempiuti gli adempimenti eseguiti entro il 31 dicembre 1989.
1. L'amnistia non si applica:
a) ai reati commessi in occasione di calamità naturali approfittando delle condizioni determinate da tali eventi, ovvero in danno di persone danneggiate ovvero al fine di approfittare illecitamente di provvedimenti adottati dallo Stato o da altro ente pubblico per far fronte alla calamità, risarcirne i danni e portare sollievo alla popolazione ed all'economia dei luoghi colpiti dagli eventi;
b) ai reati commessi dai pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione previsti dal capo 1 del titolo II del libro secondo del codice penale ed ai reati di falsità in atti previsti dal capo III del titolo VII del libro secondo del codice penale, quando siano compiuti in relazione ad eventi di calamità naturali ovvero ai conseguenti interventi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti;
c) ai reati previsti dai seguenti articoli del codice penale:
1) 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui);
2) 318 (corruzione per un atto d'ufficio);
3) 319, comma quarto (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio);
4) 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), in relazione ai fatti previsti negli articoli 318, comma primo, e 319, comma quarto;
5) 321 (pene per il corruttore);
6) 353 e 354 (turbata libertà degli incanti e astensione dagli incanti), quando siano compiuti in relazione ad eventi di calamità naturali ovvero ai conseguenti interventi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti;
7) 355 (inadempimento di contratti di pubbliche forniture), salvo che si tratti di fatto commesso per colpa;
8) 371 (falso giuramento della parte);
9) 372 (falsa testimonianza), quando la deposizione verte su fatti relativi all'esercizio di pubbliche funzioni espletate dal testimone;
10) 378 (favoreggiamento personale), fuori delle ipotesi previste dal comma terzo, salvo che si tratti di fatto commesso in relazione a reati per i quali è concessa amnistia;
11) 385 (evasione), limitatamente alle ipotesi previste dal comma secondo;
12) 391 (procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive), limitatamente alle ipotesi previste dal comma primo. Tale esclusione non si applica ai minori di anni diciotto;
13) 420 (attentato a impianti di pubblica utilità);
14) 443 (commercio o somministrazione di medicinali guasti);
15) 444 (commercio di sostanze alimentari nocive);
16) 445 (somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica);
17) 452 (delitti colposi contro la salute pubblica), comma primo, n. 3, e comma secondo;
18) 471 (uso abusivo di sigilli e strumenti veri), quando sia compiuto in relazione ad eventi di calamità naturali ovvero ai conseguenti interventi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti;
19) 478 (falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti);
20) 501 (rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio);
21) 501-bis (manovre speculative su merci);
22) 521 (atti di libidine violenti), in relazione all'articolo 520;
23) 590, commi secondo e terzo (lesioni personali colpose), limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, che abbiano determinato le conseguenze previste dal comma primo, n. 2, o dal comma secondo dell'articolo 583 del codice penale;
24) 595, comma terzo (diffamazione), quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato ed è commessa con mezzi di diffusione radiofonica o televisiva;
25) 610 (violenza privata), nelle ipotesi di cui al comma secondo;
26) 644 (usura);
27) 733 (danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale);
28) 734 (distruzione o deturpamento di bellezze naturali);
d) al delitto previsto dall'articolo 218 del codice penale militare di pace (peculato militare mediante profitto dell'errore altrui);
e) ai reati previsti:
1) dall'articolo 20, comma primo, lettere b) e c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive), come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, salvo che si tratti di violazioni riguardanti un'area di piccola estensione, in assenza di opere edilizie, ovvero di violazioni che comportino limitata entità dei volumi illegittimamente realizzati o limitate modifiche dei volumi esistenti, e sempre che non siano violati i vincoli di cui all'articolo 33, comma primo, della predetta legge n. 47 del 1985 o il bene non sia assoggettato alla tutela indicata nel comma secondo del medesimo articolo;
2) dall'articolo 1-sexies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1985, n. 431, salvo che sia conseguita in sanatoria l'autorizzazione da parte delle competenti autorità;
3) dagli articoli 21, 22, 23, comma secondo, e 24-bis della legge 10 maggio 1976, n. 319 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), salvo che il fatto consista nella mancata presentazione della domanda di autorizzazione o di rinnovo di cui all'articolo 15, comma secondo, della stessa legge; dagli articoli 24, 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 217;
4) dall'articolo 9, commi sesto e settimo, della legge 16 aprile 1973, n. 171 (interventi per la salvaguardia di Venezia), come sostituiti dall'articolo 1-ter del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 ottobre 1976, n. 690;
5) dagli articoli 24, 25, 26, 27, 29, 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 (norme in materia di smaltimento dei rifiuti);
6) dall'articolo 2 della legge 26 aprile 1983, n. 136 (biodegradabilità dei detergenti sintetici);
7) dagli articoli 17 e 20 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 (disposizioni per la difesa del mare);
8) dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1988, n. 175 (attuazione della direttiva CEE n. 82/501 relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali);
9) dagli articoli 3 e 10, commi sesto, ottavo, nono e decimo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), salvo che il fatto, limitatamente alle ipotesi previste dai commi sesto e ottavo dello stesso articolo 10, debba ritenersi di lieve entità per la qualità e il numero limitato delle armi;
10) dagli articoli 10-bis, commi settimo e nono, quando si tratti di condotta dolosa, e 10-quinquies, comma primo, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (disposizioni contro la mafia);
11) dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 (attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano);
12) dagli articoli 3 e 4 della legge 20 novembre 1971, n. 1062 (norme penali sulla contraffazione od alterazione di opere d'arte).
2. Quando vi è stata condanna ai sensi dall'articolo 81 del codice penale, ove necessario, il giudice dell'esecuzione applica l'amnistia secondo le disposizioni del decreto, determinando le pene corrispondenti ai reati estinti.
1. Ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia:
a) si ha riguardo alla pena stabilita per ciascun reato consumato o tentato;
b) non si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalla continuazione e dalla recidiva, anche se per quest'ultima la legge stabilisce una pena di specie diversa;
c) si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o dalle circostanze ad effetto speciale. Si tiene conto della circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, n. 7, del codice penale. Non si tiene conto delle altre circostanze aggravanti;
d) si tiene conto della circostanza attenuante di cui all'articolo 98 del codice penale nonché, nei reati contro il patrimonio, delle circostanze attenuanti di cui ai numeri 4 e 6 dell'articolo 62 del codice penale. Quando le predette circostanze attenuanti concorrono con circostanze aggravanti di qualsiasi specie, si tiene conto soltanto delle prime, salvo che concorrano le circostanze di cui agli articoli 583 e 625, numeri 1 e 4, seconda parte, del codice penale, nel qual caso si tiene conto soltanto di queste ultime. Ai fini dell'applicazione dell'amnistia la sussistenza delle predette circostanze è accertata, dopo l'esercizio dell'azione penale, anche dal giudice per le indagini preliminari, nonché dal giudice in camera di consiglio nella fase degli atti preliminari al dibattimento ai sensi dell'articolo 469 del codice di procedura penale. Nei procedimenti indicati negli articoli 241 e 242 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, la sussistenza delle predette circostanze è accertata dal giudice istruttore o dal pretore nel corso dell'istruzione, ovvero dal giudice in camera di consiglio nella fase degli atti preliminari al giudizio ai sensi dell'articolo 421 del codice di procedura penale abrogato;
e) si tiene conto delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 48 del codice penale militare di pace quando siano prevalenti o equivalenti, ai sensi dell'articolo 69 del codice penale, rispetto ad ogni tipo di circostanza aggravante.
1. L'amnistia non si applica qualora l'imputato, prima che sia pronunciata sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere per estinzione del reato per amnistia, faccia espressa dichiarazione di non volerne usufruire.
01. 501. Cento.
All'articolo 1, premettere i seguenti:
È concessa amnistia:
a) per ogni reato non finanziario per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena;
b) per i reati previsti dall'articolo 57 del codice penale commessi dal direttore o dal vicedirettore responsabile, quando è noto l'autore della pubblicazione;
c) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:
1) 336, comma primo (violenza o minaccia a un pubblico ufficiale) e 337 (resistenza a un pubblico ufficiale), sempre che non ricorra taluna delle ipotesi previste dall'articolo 339 del codice penale o il fatto non abbia cagionato lesioni personali gravi o gravissime ovvero la morte;
2) 558, comma secondo (rissa), sempre che dal fatto non siano derivate lesioni personali gravi o gravissime ovvero la morte;
3) 614, comma quarto (violazione di domicilio), limitatamente al fatto in cui il fatto è stato commesso con violenza sulle cose;
4) 640, comma secondo (truffa), sempre che non ricorra la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, n. 7, del codice penale;
d) per il reato previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, commesso a causa e in occasione di manifestazioni sindacali o in conseguenza di situazioni di gravi disagi dovuti a disfunzioni di pubblici servizi o a problemi abitativi, anche se il suddetto reato è aggravato dal numero o dalla riunione delle persone e dalle circostanze di cui all'articolo 61 del codice penale, fatta
esclusione per quella prevista dal numero 1, nonché da quella di cui all'articolo 112, n. 2 del codice penale, sempre che non ricorrano altre aggravanti e il fatto non abbia cagionato ad altri lesioni personali o la morte;
e) per ogni reato commesso da minore degli anni diciotto, quando il giudice ritiene che possa essere concesso il perdono giudiziale ai sensi dell'articolo 19 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, come sostituito da ultimo dall'articolo 112 della legge 24 novembre 1982, n. 689, ma non si applicano le disposizioni dei commi terzo e quarto dell'articolo 169 del codice penale;
f) per i reati di cui al secondo capoverso dell'articolo 9 dell'allegato C al regio decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1936, n. 1334 ed all'articolo 20 del testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924, e successive modificazioni, limitatamente all'evasione dell'imposta erariale sull'energia elettrica.
2. Non si applica l'ultimo comma dell'articolo 151 del codice penale.
1. L'amnistia non si applica:
a) ai reati commessi in occasione di calamità naturali approfittando delle condizioni determinate da tali eventi, ovvero in danno di persone danneggiate ovvero al fine di approfittare illecitamente di provvedimenti adottati dallo Stato o da altro ente pubblico per far fronte alla calamità, risarcirne i danni e portare sollievo alla popolazione ed all'economia dei luoghi colpiti dagli eventi;
b) ai reati commessi dai pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale ed ai reati di falsità in atti previsti dal capo III del titolo VII del libro secondo del codice penale, quando siano compiuti in relazione ed eventi di calamità naturali ovvero ai conseguenti interventi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti;
c) ai reati previsti dai seguenti articoli del codice penale:
1) 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui):
2) 318 (corruzione per un atto d'ufficio);
3) 319, comma quarto (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio);
4) 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), in relazione ai fatti previsti negli articoli 318, comma primo e 319, comma quarto;
5) 321 (pene per il corruttore);
6) 353 e 354 (turbata libertà degli incanti e astensione dagli incanti), quando siano compiuti in relazione ad eventi di calamità naturali ovvero ai conseguenti interventi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti;
7) 335 (inadempimento di contratti di pubbliche forniture), salvo che si tratti di fatto commesso per colpe;
8) 371 (falso giuramento della parte);
9) 372 (falsa testimonianza), quando la deposizione verte su fatti relativi all'esercizio di pubbliche funzioni espletate dal testimone;
10) 378 (favoreggiamento personale), fuori delle ipotesi previste dal comma secondo;
11) 385 (evasione), limitatamente alle ipotesi previste dal comma secondo;
12) 420 (attentato a impianti di pubblica utilità);
13) 443 (commercio o somministrazione di medicinali usati);
14) 445 (somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica);
15) 452 (delitti colposi contro la salute pubblica), comma primo, n. 3, e comma secondo;
16) 471 (uso abusivo di sigilli e strumenti veri), quando sia compiuto in relazione ad eventi di calamità naturali ovvero ai conseguenti interventi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti;
17) 478 (falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti);
18) 501 (rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio);
19) 501-bis (manovre speculative su merci);
20) 521 (atti di libidine violenti), in relazione all'articolo 520;
21) 590, commi secondo e terzo (lesioni personali colpose), limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative l'igiene del lavoro, che abbiano determinato le conseguenze previste dal comma primo, n. 2, o dal comma secondo dell'articolo 583 del codice penale;
22) 595, coma terzo (diffamazione), quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato ed è commessa con mezzi di diffusione radiofonica o televisiva;
23) 610 (violenza privata), nelle ipotesi di cui al comma secondo;
24) 733 (danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale);
25) 734 (distruzione o deturpamento di bellezze naturali);
d) al delitto previsto dall'articolo 218 del codice penale militare di pace (peculato militare mediante profitto dell'errore altrui);
e) ai reati previsti:
1) dall'articolo 20, comma primo, lettere b) e e), della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (norme in materia di controllo dell'attività urbanistico e edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive), come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, salvo che si tratti di violazioni riguardanti un'area di piccola estensione, in assenza di opere edilizie, ovvero di violazioni che comportino limitata entità dei volumi illegittimamente realizzati o limitate modifiche dei volumi esistenti, e sempre che non siano violati i vincoli di cui all'articolo 33, comma primo, della predetta legge n. 47 del 1985 o il bene non sia assoggettato alla tutela indicata nel comma secondo del medesimo articolo;
2) dall'articolo 1-sexies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, salvo che sia conseguita in sanatoria l'autorizzazione da parte delle competenti autorità;
3) dagli articoli 21, 22, 23, comma secondo, e 24-bis della legge 10 maggio 1976, n. 319 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), salvo che il fatto consista nella mancata presentazione della domanda di autorizzazione o di rinnovo di cui all'articolo 15, comma secondo, della stessa legge; dagli articoli 24, 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;
4) dall'articolo 9, commi sesto e settimo, della legge 16 aprile 1973, n. 171 (interventi per la salvaguardia di Venezia), come sostituiti dall'articolo 1-ter del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 ottobre 1976, n. 690;
5) dagli articoli 24, 25, 26, 27, 29, 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 (norme in materia di smaltimento dei rifiuti);
6) dall'articolo 2 della legge 26 aprile 1983, n. 136 (biodegradabilità dei detergenti sintetici);
7) dagli articoli 17 e 20 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 (disposizioni per la difesa del mare);
8) dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 (attuazione della direttiva CEE n. 82/501 relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali);
9) dagli articoli 3 e 10, commi sesto, ottavo nono e decimo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), salvo che il fatto, limitatamente alle ipotesi previste dai commi sesto e ottavo dello stesso articolo 10, debba ritenersi di lieve entità per la qualità e il numero limitato delle armi;
10) dagli articoli 10-bis, commi settimo e nono, quando si tratti di condotta dolosa, e 10-quinquies, comma primo, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (disposizioni contro la mafia);
11) dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 (attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano);
12) dagli articoli 3 e 4 della legge 20 novembre 1971, n. 1062 (norme penali sulla contraffazione od adulterazione di opere d'arte).
2. Quando vi è stata condanna ai sensi dell'articolo 81 del codice penale, ove necessario, il giudice dell'esecuzione applica l'amnistia secondo le disposizioni del decreto, determinando le pene corrispondenti ai reati estinti.
1. Al fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia:
a) si ha riguardo alla pena stabilita per ciascun reato consumato o tentato;
b) non si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalla continuazione e dalla recidiva, anche se per quest'ultima la legge stabilisce una pena di specie diversa;
c) si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o dalle circostanze ad effetto speciale. Si tiene conto della circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, n. 7, del codice penale. Non si tiene conto delle altre circostanze aggravanti;
d) si tiene conto della circostanza aggravante di cui all'articolo 98 del codice penale nonché, nei reati contro il patrimonio, delle circostanze attenuanti di cui ai nn. 4 e 6 dell'articolo 62 del codice penale. Quando le predette circostanze attenuanti concorrono con circostanze aggravanti di qualsiasi specie, si tiene conto soltanto delle prime, salvo che concorrano le circostanze di cui agli articoli 583 e 625, numeri 1 e 4, seconda parte, del codice penale, nel caso si tiene conto soltanto di queste ultime. Ai fini dell'applicazione dell'amnistia la sussistenza delle predette circostanze è accertata, dopo l'esercizio dell'azione penale, anche dal giudice per le indagini preliminari; nonché dal giudice in camera di consiglio nella fase degli atti preliminari al dibattimento ai sensi dell'articolo 469 del codice di procedura penale. Nei procedimenti indicati negli articoli 241 e 242 del decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 271, la sussistenza delle predette circostanze è accertata dal giudice istruttore o dal pretore nel corso dell'istruzione, ovvero dal giudice in camera di consiglio nella fase degli atti
preliminari al giudizio ai sensi dell'articolo 421 del codice di procedura penale abrogato;
e) si tiene conto delle circostanze attenuanti previste dell'articolo 48 del codice penale militare di pace quando siano prevalenti o equivalenti, ai sensi dell'articolo 69 del codice penale, rispetto ad ogni tipo di circostanza aggravante.
1. L'amnistia non si applica qualora l'imputato, prima che sia pronunciata sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere per estinzione del reato per amnistia, faccia espressa dichiarazione di non volerne usufruire.
1. L'amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 31 dicembre 2003.
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
01. 502. Pisapia, Russo Spena, Boato.
All'articolo 1, premettere i seguenti:
1. È concessa amnistia:
a) per ogni reato per il quale é stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni, ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena;
b) per i reati previsti dall'articolo 57 del codice penale commessi dal direttore o dal vicedirettore responsabile, quando è noto l'autore della pubblicazione;
c) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:
1) 336, primo comma, (violenza o minaccia a un pubblico ufficiale) e 337 (resistenza a un pubblico ufficiale), sempre che non ricorra taluna delle ipotesi previste dall'articolo 339 del codice penale o il fatto non abbia cagionato lesioni personali gravi o gravissime ovvero la morte;
2) 372, quando la testimonianza verte su un reato per il quale é concessa amnistia;
3) 588, secondo comma (rissa), sempre che dal fatto non siano derivate lesioni personali gravi o gravissime ovvero la morte;
4) 614, quarto comma (violazione di domicilio), limitatamente alle ipotesi in cui il fatto é stato commesso con violenza sulle cose;
5) 625 (furto aggravato), qualora ricorra la circostanza attenuante prevista dall'articolo 62, numero 4);
6) 640, secondo comma (truffa), sempre che non ricorra la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, numero 7), del codice penale;
7) 648, secondo comma (ricettazione);
d) per ogni reato commesso dal minore degli anni diciotto, quando il giudice ritiene che possa essere concesso il perdono giudiziale e senza che si applichino le disposizioni dei commi terzo e quarto dell'articolo 169 del codice penale;
e) articolo 73, commi 4 e 5, con esclusione delle condotte di produzione, fabbricazione, estrazione e raffinazione di sostanze stupefacenti, e articolo 83 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
2. Ai fini di cui al presente articolo non si applica il quinto comma dell'articolo 151 del codice penale.
1. L'amnistia non si applica:
a) ai reati commessi in occasione di calamità naturali approfittando delle condizioni determinate da tali eventi, ovvero in danno di persone danneggiate ovvero al fine di approfittare illecitamente di provvedimenti adottati dallo Stato o da altro ente pubblico per fare fronte alla calamità, risarcire i danni e portare sollievo alla popolazione ed all'economia dei luoghi colpiti dagli eventi;
b) ai reati commessi dai pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale ed ai reati di falsità in atti previsti del capo III del titolo VII del citato libro II del medesimo codice, quando siano stati compiuti in relazione ad eventi di calamità naturali, ovvero ai conseguenti interventi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti;
c) ai reati previsti dai seguenti articoli del codice penale:
1) 385 (evasione), limitatamente alle ipotesi previste dal secondo comma;
2) 391 (procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive), limitatamente alle ipotesi previste dal primo comma. Tale esclusione non si applica ai minori degli anni diciotto;
3) 443 (commercio o somministrazione di medicinali guasti);
4) 444 (commercio di sostanze alimentari nocive);
5) 445 (somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica);
6) 452 (delitti colposi contro la salute pubblica) primo comma, numero 3), e secondo comma;
7) 589, secondo comma (omicidio colposo) e 590, commi secondo e terzo (lesioni personali colpose), limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, che abbiano determinato le conseguenze previste dal primo comma, numero 2), o dal secondo comma dell'articolo 583;
8) 609-quinquies (corruzione di minorenne);
d) ai reati previsti:
1) dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni;
2) dall'articolo 20, primo comma, lettere b) e c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, salvo che si tratti di violazioni di un'area di piccola estensione, in assenza di opere edilizie, ovvero di violazioni che comportino limitata entità dei volumi illegittimamente realizzati o limitate modifiche dei volumi esistenti e sempre che non siano stati violati i vincoli di cui all'articolo 33, primo comma, della medesima legge n. 47 del 1985, o il bene non sia assoggettato alla tutela indicata nel secondo comma dello stesso articolo;
3) dall'articolo 163 del testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, salvo che sia conseguita in sanatoria l'autorizzazione da parte delle competenti autorità;
4) dall'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;
5) dall'articolo 59 del decreto legislativo 11 marzo 1999, n. 152, e successive modificazioni;
6) dall'articolo 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334;
7) dal capo I del titolo V del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.
1. Ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia:
a) si ha riguardo alla pena stabilita per ciascun reato consumato o tentato;
b) non si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalla continuazione e dalla recidiva, anche se per quest'ultima la legge stabilisce una pena di specie diversa;
c) si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o dalle circostanze ad effetto speciale. Si tiene conto della circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, numero 7), del codice penale. Non si tiene conto delle altre circostanze aggravanti;
d) si tiene conto della circostanza attenuante di cui all'articolo 98 del codice penale, nonché, nei reati contro il patrimonio, delle circostanze attenuanti di cui ai numeri 4) e 6) dell'articolo 62 del medesimo codice. Quando le predette circostanze attenuanti concorrono con le circostanze aggravanti di qualsiasi specie, si tiene conto soltanto delle prime, salvo che concorrano le circostanze di cui agli articoli 583 e 625, primo comma, numeri 1) e 4), limitatamente alla seconda ipotesi, del codice penale. Ai fini dell'applicazione dell'amnistia la sussistenza delle citate circostanze è accertata, dopo l'esercizio dell'azione penale, anche dal giudice per le indagini preliminari, nonché dal giudice in camera di consiglio nella fase degli atti preliminari al dibattimento ai sensi dell'articolo 468 del codice di procedura penale.
1. L'amnistia non si applica qualora l'interessato faccia esplicita dichiarazione di non volerne usufruire.
01. 503. Boato, Cento, Pisapia, Russo Spena.
All'articolo 1, premettere i seguenti:
È concessa amnistia:
a) per ogni reato non finanziario per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena;
b) per i reati previsti dall'articolo 57 del codice penale commessi dal direttore o dal vicedirettore responsabile, quando è noto l'autore della pubblicazione;
c) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:
1) 336, comma primo (violenza o minaccia a un pubblico ufficiale) e 337 (resistenza a un pubblico ufficiale), sempre che non ricorra taluna delle ipotesi previste dall'articolo 339 del codice penale o il fatto non abbia cagionato lesioni personali gravi o gravissime ovvero la morte;
2) 588, comma secondo (rissa), sempre che dal fatto non siano derivate lesioni personali gravi o gravissime ovvero la morte;
3) 640, comma secondo (truffa), sempre che non ricorra la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, n. 7, del codice penale;
d) per ogni reato commesso da minore degli anni diciotto, quando il giudice ritiene che possa essere concesso il perdono giudiziale ai sensi dell'articolo 19 del
regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, come sostituito da ultimo dall'articolo 112 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ma non si applicano le disposizioni dei commi terzo e quarto dell'articolo 169 del codice penale;
e) per i reati relativi a violazioni delle norme concernenti il monopolio dei tabacchi e le imposte di fabbricazione sugli apparecchi di accensione, limitatamente alla vendita al pubblico e all'acquisto e alla detenzione di quantitativi di detti prodotti destinati alla vendita al pubblico direttamente da parte dell'agente;
2. Non si applica l'ultimo comma dell'articolo 151 del codice penale.
1. L'amnistia non si applica:
a) ai reati commessi dai pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione previsti dal capo 1 del titolo II del libro secondo del codice penale;
b) ai reati previsti dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, recanti disposizioni contro la mafia;
c) ai reati commessi in occasioni di calamità naturali, approfittando delle condizioni determinate da tali eventi, ovvero in danno di persone danneggiate ovvero al fine di approfittare illecitamente di provvedimenti adottati dallo Stato o da altro ente pubblico per far fronte alla calamità, risarcirne i danni e portare sollievo alla popolazione e all'economia dei luoghi colpiti dagli eventi;
d) ai reati di falsità in atti previsti dal capo III del titolo VII del libro secondo del codice penale, quando siano compiuti in relazione ad eventi di calamità naturali ovvero ai conseguenti interventi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti;
e) ai reati previsti dai seguenti articoli del codice penale:
1) 353 (turbata libertà degli incanti);
2) 354 (astensione dagli incanti);
3) 371 (falso giuramento della parte);
4) 371-bis (false informazioni al pubblico ministero);
5) 371-ter (false dichiarazioni al difensore);
6) 374 (frode processuale);
7) 377 (subordinazione);
8) 378 (favoreggiamento personale);
9) 385 (evasione);
10) 391 (procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive). Tale esclusione non si applica ai minori degli anni diciotto;
11) 424 (danneggiamento seguito da incendio);
12) 443 (commercio o somministrazione di medicinali guasti);
13) 444 (commercio di sostanze alimentari nocive);
14) 445 (somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica);
15) 452, comma 1, n. 3 e comma II (delitti colposi contro la salute pubblica);
16) 471 (uso abusivo di sigilli e strumenti veri), quando sia compiuto in relazione ad eventi di calamità naturali ovvero ai conseguenti interventi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti;
17) 478 (falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti);
18) 501 (rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio);
19) 501-bis (manovre speculative su merci);
20) 521 (atti di libidine violenti), in relazione all'articolo 520;
21) 590, commi secondo e terzo (lesioni personali colpose), limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro;
22) 610 (violenza privata), nelle ipotesi di cui al comma secondo;
23) 644-bis (usura impropria);
24) 733 (danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale);
25) 734 (distruzione o deturpamento di bellezze naturali);
f) ai reati previsti dalle disposizioni penali in materia di società e di consorzi di cui al Titolo XI, Libro V, del codice civile;
g) ai reati previsti:
1) dall'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), salvo che si tratti di violazioni riguardanti un'area di piccola estensione, in assenza di opere edilizie, ovvero di violazioni che comportino limitata entità dei volumi illegittimamente realizzati o limitate modifiche dei volumi esistenti, e sempre che non siano violati i vincoli di cui all'articolo 33, comma primo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 o il bene non sia assoggettato alla tutela indicata nel comma secondo del medesimo articolo;
2) dall'articolo 8 della legge 11 novembre 1996 n. 574 (Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari);
3) dall'articolo 674 del codice penale;
4) dagli articoli 9, 10, 14, 15, 18, 20, della legge 13 luglio 1966 n. 615 (provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico);
5) dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982 n. 485 (Attuazione della direttiva CEE n. 78/611 relativa al contenuto di piombo nella benzina per i motori ad accensione comandata destinati alla propulsione degli autoveicoli);
6) dagli articoli 24, 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203 (Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183);
7) dall'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 97 (Attuazione della direttiva 87/219/CEE relativa al tenore di zolfo di taluni combustibili liquidi);
8) dagli articoli 59 e 60, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento);
9) dall'articolo 9, commi sesto e settimo, della legge 16 aprile 1973, n. 171 (Interventi per la salvaguardia di Venezia), come sostituiti dall'articolo 1-ter del de-creto-legge 10 agosto 1976, n. 544, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 ottobre 1976, n. 690;
10) dagli articoli 50, 51, 51-bis del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Norme in materia di smaltimento dei rifiuti);
11) dall'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, (Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli olii usati);
12) dagli articoli 16 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione
della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura;
13) dall'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 100 (Attuazione delle direttive 78/176/CEE, 82/883/CEE, 83/29/CEE in materia di inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di titanio);
14) dall'articolo 2 della legge 26 aprile 1983, n. 136 (biodegradabilità dei detersivi sintetici);
15) dagli articoli 17 e 20 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 (disposizioni per la difesa del mare);
16) dall'articolo 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (attuazione della direttiva 96/82/CEE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose);
17) dagli articoli 3 e 10, commi sesto, ottavo, nono e decimo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), salvo che il fatto, limitatamente alle ipotesi previste dai commi sesto e ottavo dello stesso articolo 10, debba ritenersi di lieve entità per la qualità e il numero limitato delle armi;
18) dagli articoli 10-bis, commi settimo e nono, quando si tratti di condotta dolosa, e 10-quinquies, comma primo, della legge 31 maggio 1965, n. 675 (disposizioni contro la mafia);
19) dagli articoli 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 180, 181 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
2. Quando vi è stata condanna ai sensi dell'articolo 81 del codice penale, ove necessario, il giudice dell'esecuzione applica l'amnistia secondo le disposizioni del decreto, determinando le pene corrispondenti ai reati estinti.
1. Ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia:
a) si ha riguardo alla pena stabilita per ciascun reato consumato o tentato;
b) non si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalla continuazione e dalla recidiva, anche se per quest'ultima la legge stabilisce una pena di specie diversa;
c) si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o dalle circostanze ad effetto speciale. Si tiene conto della circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, n. 7, del codice penale. Non si tiene conto delle altre circostanze aggravanti;
d) si tiene conto della circostanza attenuante di cui all'articolo 98 del codice penale nonché, nei reati contro il patrimonio, delle circostanze attenuanti di cui ai numeri 4 e 6 dell'articolo 62 del codice penale. Quando le predette circostanze attenuanti concorrono con circostanze aggravanti di qualsiasi specie, si tiene conto soltanto delle prime, salvo che concorrano le circostanze di cui agli articoli 583 e 625, numeri 1 e 4, seconda parte, del codice penale, nel qual caso si tiene conto soltanto di queste ultime. Ai fini dell'applicazione dell'amnistia la sussistenza delle predette circostanze è accertata, dopo l'esercizio dell'azione penale, anche dal giudice per le indagini preliminari, nonché dal giudice in camera di consiglio nella fase degli atti preliminari al dibattimento ai sensi dell'articolo 469 del codice di procedura penale;
e) si tiene conto delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 48 del codice penale militare di pace quando siano prevalenti o equivalenti, ai sensi dell'articolo 69 del codice penale, rispetto ad ogni tipo di circostanza aggravante.
1. L'amnistia non si applica qualora l'imputato, prima che sia pronunciata sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere per estinzione del reato per amnistia, faccia espressa dichiarazione di non volerne usufruire.
1. L'amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 31 dicembre 2004.
01. 505. Buemi.
All'articolo 1, premettere i seguenti:
È concessa amnistia:
a) per ogni reato non finanziario per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena;
b) per i reati previsti dall'articolo 57 del codice penale commessi dal direttore o dal vicedirettore responsabile, quando è noto l'autore della pubblicazione;
c) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:
1) 336, comma primo (violenza o minaccia a un pubblico ufficiale) e 337 (resistenza a un pubblico ufficiale), sempre che non ricorra taluna delle ipotesi previste dall'articolo 339 del codice penale o il fatto non abbia cagionato lesioni personali gravi o gravissime ovvero la morte;
2) 588, comma secondo (rissa), sempre che dal fatto non siano derivate lesioni personali gravi o gravissime ovvero la morte;
3) 640, comma secondo (truffa), sempre che non ricorra la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, n. 7, del codice penale;
d) per ogni reato commesso da minore degli anni diciotto, quando il giudice ritiene che possa essere concesso il perdono giudiziale ai sensi dell'articolo 19 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, come sostituito da ultimo dall'articolo 112 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ma non si applicano le disposizioni dei commi terzo e quarto dell'articolo 169 del codice penale;
e) per i reati relativi a violazioni delle norme concernenti il monopolio dei tabacchi e le imposte di fabbricazione sugli apparecchi di accensione, limitatamente alla vendita al pubblico e all'acquisto e alla detenzione di quantitativi di detti prodotti destinati alla vendita al pubblico direttamente da parte dell'agente;
2. Non si applica l'ultimo comma dell'articolo 151 del codice penale.
1. L'amnistia non si applica:
a) ai reati commessi dai pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione previsti dal capo 1 del titolo II del libro secondo del codice penale;
b) ai reati previsti dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, recanti disposizioni contro la mafia;
c) ai reati commessi in occasioni di calamità naturali, approfittando delle condizioni determinate da tali eventi, ovvero in danno di persone danneggiate ovvero al fine di approfittare illecitamente di provvedimenti
adottati dallo Stato o da altro ente pubblico per far fronte alla calamità, risarcirne i danni e portare sollievo alla popolazione e all'economia dei luoghi colpiti dagli eventi;
d) ai reati di falsità in atti previsti dal capo III del titolo VII del libro secondo del codice penale, quando siano compiuti in relazione ad eventi di calamità naturali ovvero ai conseguenti interventi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti;
e) ai reati previsti dai seguenti articoli del codice penale:
1) 353 (turbata libertà degli incanti);
2) 354 (astensione dagli incanti);
3) 371 (falso giuramento della parte);
4) 371-bis (false informazioni al pubblico ministero);
5) 371-ter (false dichiarazioni al difensore);
6) 374 (frode processuale);
7) 377 (subordinazione);
8) 378 (favoreggiamento personale);
9) 385 (evasione);
10) 391 (procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive). Tale esclusione non si applica ai minori degli anni diciotto;
11) 424 (danneggiamento seguito da incendio);
12) 443 (commercio o somministrazione di medicinali guasti);
13) 444 (commercio di sostanze alimentari nocive);
14) 445 (somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica);
15) 452, comma 1, n. 3 e comma II (delitti colposi contro la salute pubblica);
16) 471 (uso abusivo di sigilli e strumenti veri), quando sia compiuto in relazione ad eventi di calamità naturali ovvero ai conseguenti interventi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti;
17) 478 (falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti);
18) 501 (rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio);
19) 501-bis (manovre speculative su merci);
20) 521 (atti di libidine violenti), in relazione all'articolo 520;
21) 590, commi secondo e terzo (lesioni personali colpose), limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro;
22) 610 (violenza privata), nelle ipotesi di cui al comma secondo;
23) 644-bis (usura impropria);
24) 733 (danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale);
25) 734 (distruzione o deturpamento di bellezze naturali);
f) ai reati previsti dalle disposizioni penali in materia di società e di consorzi di cui al Titolo XI, Libro V, del codice civile;
g) ai reati previsti:
1) dall'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), salvo che si tratti di violazioni riguardanti un'area di piccola estensione, in assenza di opere edilizie, ovvero di violazioni che comportino limitata entità dei volumi illegittimamente realizzati o limitate modifiche dei volumi esistenti, e sempre che non siano violati i vincoli di cui all'articolo 33, comma primo, della legge 28 febbraio
1985, n. 47 o il bene non sia assoggettato alla tutela indicata nel comma secondo del medesimo articolo;
2) dall'articolo 8 della legge 11 novembre 1996 n. 574 (Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari);
3) dall'articolo 674 del codice penale;
4) dagli articoli 9, 10, 14, 15, 18, 20, della legge 13 luglio 1966 n. 615 (provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico);
5) dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982 n. 485 (Attuazione della direttiva CEE n. 78/611 relativa al contenuto di piombo nella benzina per i motori ad accensione comandata destinati alla propulsione degli autoveicoli);
6) dagli articoli 24, 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203 (Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183);
7) dall'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 97 (Attuazione della direttiva 87/219/CEE relativa al tenore di zolfo di taluni combustibili liquidi);
8) dagli articoli 59 e 60, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento);
9) dall'articolo 9, commi sesto e settimo, della legge 16 aprile 1973, n. 171 (Interventi per la salvaguardia di Venezia), come sostituiti dall'articolo 1-ter del de-creto-legge 10 agosto 1976, n. 544, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 ottobre 1976, n. 690;
10) dagli articoli 50, 51, 51-bis del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Norme in materia di smaltimento dei rifiuti);
11) dall'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, (Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli olii usati);
12) dagli articoli 16 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura;
13) dall'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 100 (Attuazione delle direttive 78/176/CEE, 82/883/CEE, 83/29/CEE in materia di inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di titanio);
14) dall'articolo 2 della legge 26 aprile 1983, n. 136 (biodegradabilità dei detersivi sintetici);
15) dagli articoli 17 e 20 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 (disposizioni per la difesa del mare);
16) dall'articolo 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (attuazione della direttiva 96/82/CEE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose);
17) dagli articoli 3 e 10, commi sesto, ottavo, nono e decimo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), salvo che il fatto, limitatamente alle ipotesi previste dai commi sesto e ottavo dello stesso articolo 10, debba ritenersi di lieve entità per la qualità e il numero limitato delle armi;
18) dagli articoli 10-bis, commi settimo e nono, quando si tratti di condotta dolosa, e 10-quinquies, comma primo, della legge 31 maggio 1965, n. 675 (disposizioni contro la mafia);
19) dagli articoli 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 180, 181 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
2. Quando vi è stata condanna ai sensi dell'articolo 81 del codice penale, ove necessario, il giudice dell'esecuzione applica l'amnistia secondo le disposizioni del decreto, determinando le pene corrispondenti ai reati estinti.
1. Ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia:
a) si ha riguardo alla pena stabilita per ciascun reato consumato o tentato;
b) non si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalla continuazione e dalla recidiva, anche se per quest'ultima la legge stabilisce una pena di specie diversa;
c) si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o dalle circostanze ad effetto speciale. Si tiene conto della circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, n. 7, del codice penale. Non si tiene conto delle altre circostanze aggravanti;
d) si tiene conto della circostanza attenuante di cui all'articolo 98 del codice penale nonché, nei reati contro il patrimonio, delle circostanze attenuanti di cui ai numeri 4 e 6 dell'articolo 62 del codice penale. Quando le predette circostanze attenuanti concorrono con circostanze aggravanti di qualsiasi specie, si tiene conto soltanto delle prime, salvo che concorrano le circostanze di cui agli articoli 583 e 625, numeri 1 e 4, seconda parte, del codice penale, nel qual caso si tiene conto soltanto di queste ultime. Ai fini dell'applicazione dell'amnistia la sussistenza delle predette circostanze è accertata, dopo l'esercizio dell'azione penale, anche dal giudice per le indagini preliminari, nonché dal giudice in camera di consiglio nella fase degli atti preliminari al dibattimento ai sensi dell'articolo 469 del codice di procedura penale;
e) si tiene conto delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 48 del codice penale militare di pace quando siano prevalenti o equivalenti, ai sensi dell'articolo 69 del codice penale, rispetto ad ogni tipo di circostanza aggravante.
1. L'amnistia non si applica qualora l'imputato, prima che sia pronunciata sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere per estinzione del reato per amnistia, faccia espressa dichiarazione di non volerne usufruire.
1. L'amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il 1o giugno 2001.
01. 505. (seconda formulazione) Buemi.
Sostituirlo con i seguenti:
1. E concessa amnistia:
a) per ogni reato non finanziario per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena;
b) per i reati previsti dall'articolo 57 del codice penale commessi dal direttore o dal vicedirettore responsabile, quando è noto l'autore della pubblicazione
c) per i delitti previsti dagli articoli 336, comma primo (violenza o minaccia a un pubblico ufficiale) e 337 (resistenza a un pubblico ufficiale), sempre che non ricorra taluna delle ipotesi previste dall'articolo 339 del codice penale o il fatto non abbia cagionato lesioni personali gravi o gravissime ovvero la morte; 558, comma secondo (rissa), sempre che dal fatto non siano derivate lesioni personali gravi o gravissime ovvero la morte, 614, comma quarto (violazione di domicilio), limitatamente al fatto in cui il fatto è stato commesso con violenza sulle cose; 640, comma secondo (truffa), sempre che non ricorra la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, n. 7, del codice penale;
d) per il reato previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, commesso a causa e in occasione di manifestazioni sindacali o in conseguenza di situazioni di gravi disagi dovuti a disfunzioni di pubblici servizi o a problemi abitativi, anche se il suddetto reato è aggravato dal numero o dalla riunione delle persone e dalle circostanze di cui all'articolo 61 del codice penale, fatta esclusione per quella prevista dal numero 1, nonché da quella di cui all'articolo 112, n. 2 del codice penale, sempre che non ricorrano altre aggravanti e il fatto non abbia cagionato ad altri lesioni personali o la morte;
e) per ogni reato commesso da minore degli anni diciotto, quando il giudice ritiene che possa essere concesso il per-dono giudiziale ai sensi dell'articolo 19 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, come sostituito da ultimo dall'articolo 112 della legge 24 novembre 1982, n. 689, ma non si applicano le disposizioni dei commi terzo e quarto dell'articolo 169 del codice penale;
f) per i reati relativi a violazioni delle norme concernenti il monopolio dei tabacchi e le imposte di fabbricazione sugli apparecchi di accensione, limitatamente alla vendita al pubblico e all'acquisto e alla detenzione di quantitativi di detti prodotti destinati alla vendita al pubblico direttamente da parte dell'agente;
g) per i reati di cui al secondo capoverso dell'articolo 9 dell'allegato C al regio decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1936, n. 1334 ed all'articolo 20 del testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924, e successive modificazioni, limitatamente all'evasione dell'imposta erariale sull'energia elettrica.
2. Non si applica l'ultimo comma dell'articolo 151 del codice penale.
3. L'amnistia non si applica:
a) ai reati commessi in occasione di calamità naturali approfittando delle condizioni determinate da tali eventi, ovvero in danno di persone danneggiate ovvero al fine di approfittare illecitamente di provvedimenti adottati dallo Stato o da altro ente pubblico per far fronte alla calamità, risarcirne i danni e portare sollievo alla popolazione ed all'economia dei luoghi colpiti dagli eventi;
b) ai reati commessi dai pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione previsti dal capi I del titolo II del libro secondo del codice penale ed ai reati di falsità in atti previsti dal capo III del titolo VII del libro secondo del codice penale, quando siano compiuti in relazione ad eventi di calamità naturali ovvero ai conseguenti interventi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti;
c) ai reati previsti dai seguenti articoli del codice penale:
316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui);
318 (corruzione per un atto d'ufficio);
319, comma quarto (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio);
320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), in relazione ai fatti previsti negli articoli 318, comma primo e 319, comma quarto;
321 (pene per il corruttore);
353 e 354 (turbata libertà degli incanti e astensione dagli incanti), quando siano compiuti in relazione ad eventi di calamità naturali ovvero ai conseguenti interventi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti;
335 (inadempimento di contratti di pubbliche forniture), salvo che si tratti di fatto commesso per colpe;
371 (falso giuramento della pace);
371-bis (false informazioni al pubblico ministero);
372 (falsa testimonianza), quando la deposizione verte su fatti relativi all'esercizio di pubbliche funzioni espletate dal testimone;
378 (favoreggiamento personale), fuori delle ipotesi previste dal comma secondo;
385 (evasione), limitatamente alle ipotesi previste dal comma secondo;
391 (procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive), limitatamente alle ipotesi previste dal comma primo;
420 (attentato a impianti di pubblica utilità);
443 (commercio o somministrazione di medicinali usati);
445 (somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica);
452 (delitti colposi contro la salute pubblica), comma primo, n. 3, e comma secondo;
471 (uso abusivo di sigilli e strumenti veri), quando sia compiuto in relazione ad eventi di calamità naturali ovvero ai conseguenti interventi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti;
478 (falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti);
501 (rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio);
501-bis (manovre speculative su merci);
609-quinquies (corruzione di minorenne);
590, commi secondo e terzo (lesioni personali colpose), limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative l'igiene del lavoro, che abbiano determinato le conseguenze previste dal comma primo, n. 2, o dal comma secondo dell'articolo 583 del codice penale;
595, comma terzo (diffamazione), quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato ed è commessa con mezzi di diffusione radiofonica o televisiva;
610 (violenza privata), nelle ipotesi di cui al comma secondo;
733 (danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale);
734 (distruzione o deturpamento di bellezze naturali);
d) al delitto previsto dall'articolo 218 del codice penale militare di pace (peculato militare mediante profitto dell'errore altrui);
e) ai reati previsti:
dall'articolo 20, comma primo, lettere b) e c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive), come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, salvo che si tratti di violazioni riguardanti un'area di piccola estensione, in assenza di opere edilizie,
ovvero di violazioni che comportino limitata entità dei volumi illegittimamente realizzati o limitate modifiche dei volumi esistenti, e sempre che non siano violati i vincoli di cui all'articolo 33, comma primo, della predetta legge n. 47 del 1985 o il bene non sia assoggettato alla tutela indicata nel comma secondo del medesimo articolo;
dall'articolo 1-sexies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), convertito, con modificazioni, dalla LEGGE 8 agosto 1985, n. 431, salvo che sia conseguita in sanatoria l'autorizzazione da parte delle competenti autorità dagli articoli 21, 22, 23, comma secondo, e 24-bis della legge 10 maggio 1976, n. 319 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), salvo che il fatto consista nella mancata presentazione della domanda di autorizzazione o di rinnovo di cui all'articolo 15, comma secondo, della stessa legge; dagli articoli 24, 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;
dagli articoli 24, 25, 26, 27, 29, 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 (norme in materia di smaltimento dei rifiuti); dall'articolo 2 della legge 26 aprile 1983, n. 136 (biodegradabilità dei detergenti sintetici);
dagli articoli 17 e 20 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 (disposizioni per la difesa del mare);
dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 (attuazione della direttiva CEE n. 82/501 relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali);
dagli articoli 3 e 10, commi sesto, ottavo nono e decimo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), salvo che il fatto, limitatamente alle ipotesi previste dai commi sesto e ottavo dello stesso articolo 10, debba ritenersi di lieve entità per la qualità e il numero limitato delle armi; dagli articoli 10-bis, commi settimo e nono, quando si tratti di condotta dolosa, e 10-quinquies, comma primo, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (disposizioni contro la mafia);
dall'articolo 2.1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 (attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano); dagli articoli 3 e 4 della legge 20 novembre 1971, n. 1062 (norme penali sulla contraffazione od adulterazione di opere d'arte);
4. Quando vi è stata condanna ai sensi dell'articolo 8l del codice penale, ove necessario, il giudice dell'esecuzione applica l'amnistia secondo le disposizioni del decreto, determinando le pene corrispondenti ai reati estinti.
5. Ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia:
a) si ha riguardo alla pena stabilita per ciascun reato consumato o tentato;
b) non si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalla continuazione e dalla recidiva, anche se per quest'ultima la legge stabilisce una pena di specie diversa;
c) si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o dalle circostanze ad effetto speciale. Si tiene conto della circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, n. 7, del codice penale. Non si tiene conto delle altre circostanze aggravanti;
d) si tiene conto della circostanza aggravante di cui all'articolo 98 del codice penale nonché, nei reti contro il patrimonio, delle circostanze attenuanti di cui ai n. 4 e 6 dell'articolo 62 del codice penale. Quando le predette circostanze attenuanti concorrono con circostanze aggravanti di qualsiasi specie, si tiene conto soltanto delle prime, salvo che concorrano le circostanze
di cui agli articoli 583 e 625, numeri 1 e 4, seconda parte, del codice penale, nel caso si tiene conto soltanto di queste ultime. Al fini dell'applicazione dell'amnistia la sussistenza delle predette circostanze è accertata, dopo l'esercizio dell'azione penale, anche dal giudice per le indagini preliminari; nonché dal giudice in camera di consiglio nella fase degli atti preliminari al dibattimento ai sensi dell'articolo 469 del codice di procedura penale. Nei procedimenti indicati negli articoli 241 e 242 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, la sussistenza delle predette circostanze è accertata dal giudice istruttore o dal pretore nel corso dell'istruzione, ovvero dal giudice in camera di consiglio nella fase degli atti preliminari al giudizio ai sensi dell'articolo 421 del codice di procedura penale abrogato;
e) si tiene conto delle circostanze attenuanti previste dell'articolo 48 del codice penale militare di pace quando siano prevalenti o equivalenti, ai sensi dell'articolo 69 del codice penale, rispetto ad ogni tipo di circostanza aggravante;
6. L'amnistia non si applica qualora l'imputato, prima che sia pronunciata sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere per estinzione del reato per amnistia, faccia espressa dichiarazione di non volerne usufruire.
7. È concesso l'indulto nella misura non superiore a due anni per le pene detentive e non superiore a lire dieci milioni per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive:
a) non si applicano le esclusioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 151 del codice penale;
b) l'indulto non si applica alle pene: per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale: 285 (devastazione, saccheggio e strage); 416-bis (associazione di tipo mafioso); 422 (strage); 630, commi primo, secondo e terzo (sequestro di persona a scopo di estorsione); 648-bis (riciclaggio), limitatamente all'ipotesi che la sostituzione riguardi denaro, beni o altre utilità provenienti dal delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope;
c) per il delitto riguardante la produzione e il traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, e per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
8. Il beneficio dell'indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.
9. L'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 31 dicembre 2003.
10. La presente legge entra in vigore il decimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
1. 704. Pisapia, Russo Spena, Boato.
Sostituirlo con i seguenti:
È concessa amnistia:
a) per ogni reato non finanziario per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena;
b) per i reati previsti dall'articolo 57 del codice penale commessi dal direttore o dal vicedirettore responsabile, quando è noto l'autore della pubblicazione;
c) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:
1) 336, comma primo (violenza o minaccia a un pubblico ufficiale) e 337 (resistenza a un pubblico ufficiale), sempre che non ricorra taluna delle ipotesi previste dall'articolo 339 del codice penale o il fatto non abbia cagionato lesioni personali gravi o gravissime ovvero la morte;
2) 588, comma secondo (rissa), sempre che dal fatto non siano derivate lesioni personali gravi o gravissime ovvero la morte;
3) 640, comma secondo (truffa), sempre che non ricorra la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, n. 7, del codice penale;
d) per ogni reato commesso da minore degli anni diciotto, quando il giudice ritiene che possa essere concesso il perdono giudiziale ai sensi dell'articolo 19 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, come sostituito da ultimo dall'articolo 112 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ma non si applicano le disposizioni dei commi terzo e quarto dell'articolo 169 del codice penale;
e) per i reati relativi a violazioni delle norme concernenti il monopolio dei tabacchi e le imposte di fabbricazione sugli apparecchi di accensione, limitatamente alla vendita al pubblico e all'acquisto e alla detenzione di quantitativi di detti prodotti destinati alla vendita al pubblico direttamente da parte dell'agente;
3. Non si applica l'ultimo comma dell'articolo 151 del codice penale.
1. L'amnistia non si applica:
a) ai reati commessi dai pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione previsti dal capo 1 del titolo II del libro secondo del codice penale;
b) ai reati previsti dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, recanti disposizioni contro la mafia;
c) ai reati commessi in occasioni di calamità naturali, approfittando delle condizioni determinate da tali eventi, ovvero in danno di persone danneggiate ovvero al fine di approfittare illecitamente di provvedimenti adottati dallo Stato o da altro ente pubblico per far fronte alla calamità, risarcirne i danni e portare sollievo alla popolazione e all'economia dei luoghi colpiti dagli eventi;
d) ai reati di falsità in atti previsti dal capo III del titolo VII del libro secondo del codice penale, quando siano compiuti in relazione ad eventi di calamità naturali ovvero ai conseguenti interventi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti;
e) ai reati previsti dai seguenti articoli del codice penale:
1) 353 (turbata libertà degli incanti);
2) 354 (astensione dagli incanti);
3) 371 (falso giuramento della parte);
4) 371-bis (false informazioni al pubblico ministero);
5) 371-ter (false dichiarazioni al difensore);
6) 374 (frode processuale);
7) 377 (subordinazione);
8) 378 (favoreggiamento personale);
9) 385 (evasione);
10) 391 (procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive). Tale esclusione non si applica ai minori degli anni diciotto;
11) 424 (danneggiamento seguito da incendio);
12) 443 (commercio o somministrazione di medicinali guasti);
13) 444 (commercio di sostanze alimentari nocive);
14) 445 (somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica);
15) 452, comma 1, n. 3 e comma II (delitti colposi contro la salute pubblica);
16) 471 (uso abusivo di sigilli e strumenti veri), quando sia compiuto in relazione ad eventi di calamità naturali ovvero ai conseguenti interventi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti;
17) 478 (falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti);
18) 501 (rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio);
19) 501-bis (manovre speculative su merci);
20) 521 (atti di libidine violenti), in relazione all'articolo 520;
21) 590, commi secondo e terzo (lesioni personali colpose), limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro;
22) 610 (violenza privata), nelle ipotesi di cui al comma secondo;
23) 644-bis (usura impropria);
24) 733 (danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale);
25) 734 (distruzione o deturpamento di bellezze naturali);
f) ai reati previsti dalle disposizioni penali in materia di società e di consorzi di cui al Titolo XI, Libro V, del codice civile;
g) ai reati previsti:
1) dall'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), salvo che si tratti di violazioni riguardanti un'area di piccola estensione, in assenza di opere edilizie, ovvero di violazioni che comportino limitata entità dei volumi illegittimamente realizzati o limitate modifiche dei volumi esistenti, e sempre che non siano violati i vincoli di cui all'articolo 33, comma primo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 o il bene non sia assoggettato alla tutela indicata nel comma secondo del medesimo articolo;
2) dall'articolo 8 della legge 11 novembre 1996 n. 574 (Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari);
3) dall'articolo 674 del codice penale;
4) dagli articoli 9, 10, 14, 15, 18, 20, della legge 13 luglio 1966 n. 615 (provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico);
5) dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982 n. 485 (Attuazione della direttiva CEE n. 78/611 relativa al contenuto di piombo nella benzina per i motori ad accensione comandata destinati alla propulsione degli autoveicoli);
6) dagli articoli 24, 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203 (Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183);
7) dall'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 97 (Attuazione della direttiva 87/219/CEE relativa al tenore di zolfo di taluni combustibili liquidi);
8) dagli articoli 59 e 60, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento);
9) dall'articolo 9, commi sesto e settimo, della legge 16 aprile 1973, n. 171 (Interventi per la salvaguardia di Venezia), come sostituiti dall'articolo 1-ter del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 ottobre 1976, n. 690;
10) dagli articoli 50, 51, 51-bis del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Norme in materia di smaltimento dei rifiuti);
11) dall'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, (Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli olii usati);
12) dagli articoli 16 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura;
13) dall'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 100 (Attuazione delle direttive 78/176/CEE, 82/883/CEE, 83/29/CEE in materia di inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di titanio);
14) dall'articolo 2 della legge 26 aprile 1983, n. 136 (biodegradabilità dei detersivi sintetici);
15) dagli articoli 17 e 20 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 (disposizioni per la difesa del mare);
16) dall'articolo 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (attuazione della direttiva 96/82/CEE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose);
17) dagli articoli 3 e 10, commi sesto, ottavo, nono e decimo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), salvo che il fatto, limitatamente alle ipotesi previste dai commi sesto e ottavo dello stesso articolo 10, debba ritenersi di lieve entità per la qualità e il numero limitato delle armi;
18) dagli articoli 10-bis, commi settimo e nono, quando si tratti di condotta dolosa, e 10-quinquies, comma primo, della legge 31 maggio 1965, n. 675 (disposizioni contro la mafia);
19) dagli articoli 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 180, 181 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
2. Quando vi è stata condanna ai sensi dell'articolo 81 del codice penale, ove necessario, il giudice dell'esecuzione applica l'amnistia secondo le disposizioni del decreto, determinando le pene corrispondenti ai reati estinti.
1. Ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia:
a) si ha riguardo alla pena stabilita per ciascun reato consumato o tentato;
b) non si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalla continuazione e dalla recidiva, anche se per quest'ultima la legge stabilisce una pena di specie diversa;
c) si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o dalle circostanze ad effetto speciale. Si tiene conto della circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, n. 7, del codice penale. Non si tiene conto delle altre circostanze aggravanti;
d) si tiene conto della circostanza attenuante di cui all'articolo 98 del codice penale nonché, nei reati contro il patrimonio, delle circostanze attenuanti di cui ai numeri 4 e 6 dell'articolo 62 del codice penale. Quando le predette circostanze attenuanti concorrono con circostanze aggravanti di qualsiasi specie, si tiene conto
soltanto delle prime, salvo che concorrano le circostanze di cui agli articoli 583 e 625, numeri 1 e 4, seconda parte, del codice penale, nel qual caso si tiene conto soltanto di queste ultime. Ai fini dell'applicazione dell'amnistia la sussistenza delle predette circostanze è accertata, dopo l'esercizio dell'azione penale, anche dal giudice per le indagini preliminari, nonché dal giudice in camera di consiglio nella fase degli atti preliminari al dibattimento ai sensi dell'articolo 469 del codice di procedura penale;
e) si tiene conto delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 48 del codice penale militare di pace quando siano prevalenti o equivalenti, ai sensi dell'articolo 69 del codice penale, rispetto ad ogni tipo di circostanza aggravante.
1. L'amnistia non si applica qualora l'imputato, prima che sia pronunciata sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere per estinzione del reato per amnistia, faccia espressa dichiarazione di non volerne usufruire.
1. L'amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 31 dicembre 2004.
1. È concesso indulto nella misura non superiore a due anni per le pene detentive e non superiore a 25 mila euro per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive.
2. Non si applicano le esclusioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 151 del codice penale.
3. È concesso indulto, per intero, per le pene accessorie temporanee, conseguenti a condanne per le quali è applicato anche solo in parte, l'indulto, salvo per quella dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici conseguente a condanna per delitti commessi con l'abuso di poteri o con la violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione.
1. L'indulto non si applica alle pene per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:
a) 285 (devastazione, saccheggio e strage);
b) 416, comma 6 (associazione per delinquere diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602);
c) 416-bis (associazione di tipo mafioso);
d) 422 (strage);
e) 630, commi primo, secondo e terzo (sequestro di persona a scopo di estorsione);
f) 644 (usura);
g) 644-bis (usura impropria);
h) 648-bis (riciclaggio), limitatamente all'ipotesi che la sostituzione riguardi denaro, beni o altre utilità provenienti dal delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
2. L'indulto non si applica, altresì, alle pene per il delitto di cui all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.
1. Il beneficio dell'indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette,
entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.
1. L'indulto ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 31 dicembre 2004.
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Conseguentemente sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
1. 700. Buemi.
Sostituirlo con i seguenti:
1. È concesso indulto nella misura non superiore a due anni per le pene detentive e non superiore a 25 mila euro per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive.
2. Non si applicano le esclusioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 151 del codice penale.
3. È concesso indulto, per intero, per le pene accessorie temporanee, conseguenti a condanne per le quali è applicato anche solo in parte, l'indulto, salvo per quella dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici conseguente a condanna per delitti commessi con l'abuso di poteri o con la violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione.
1. L'indulto non si applica alle pene per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:
a) 285 (devastazione, saccheggio e strage);
b) 416, comma 6 (associazione per delinquere diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602);
c) 416-bis (associazione di tipo mafioso);
d) 422 (strage);
e) 630, commi primo, secondo e terzo (sequestro di persona a scopo di estorsione);
f) 644 (usura);
g) 644-bis (usura impropria);
h) 648-bis (riciclaggio), limitatamente all'ipotesi che la sostituzione riguardi denaro, beni o altre utilità provenienti dal delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
2. L'indulto non si applica, altresì, alle pene per il delitto di cui all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.
1. Il beneficio dell'indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.
1. L'indulto ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 31 dicembre 2004.
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Conseguentemente sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
1. 700. (seconda formulazione) Buemi.
Sopprimerlo.
1. 521.Lussana, Guido Rossi.
Sostituirlo con il seguente:
1. È concesso indulto nelle seguenti misure:
a) sei mesi, per le pene da scontare, ancorché residuo di maggior pena, pari o inferiore a tre anni;
b) otto mesi, pe le pene da scontare, ancorché residuo di maggior pena, pari o inferiori a cinque anni;
c) un anno, per le pene da scontare, ancorché residuo maggior pena, superiori a cinque anni.
1. 507.Fanfani, Mantini.
Sostituire l'articolo 1 con il seguente:
1. È concesso indulto nella misura non superiore a due anni per le pene detentive e non superiore a 10 mila euro per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive alle condizioni e con in limiti stabiliti dalla presente legge.
2. L'applicazione dell'indulto rende inapplicabili le misure di sicurezza inflitte con la sentenza di condanna, ad esclusione della confisca.
3. Non si applica la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 151 del codice penale.
1. 501.Kessler.
Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:
1. È concesso indulto nella misura di un anno per le pene detentive.
1. 508.Boccia.
Sopprimere il comma 1.
1. 509.Lussana, Guido Rossi.
Al comma 1, sostituire le parole: due anni con le seguenti: tre anni e le parole: 10 mila euro con le seguenti: 15 mila euro.
1. 502.Taormina.
Al comma 1, sostituire le parole: non superiore a due anni con le seguenti: non superiore a tre anni.
1. 503.Siniscalchi.
Al comma 1, sostituire le parole due anni con le seguenti: un anno.
1. 510.Lussana, Guido Rossi.
Al comma 1, sostituire le parole due anni con le seguenti: sei mesi.
1. 511.Lussana, Guido Rossi.
Al comma 1, sostituire le parole 10 mila euro con le seguenti: 5 mila euro.
1. 512.Lussana, Guido Rossi.
Al comma 1, sostituire le parole 10 mila euro con le seguenti: 3 mila euro.
1. 513.Lussana, Guido Rossi.
Al comma 1, sostituire le parole 10 mila euro con le seguenti: 2 mila euro.
1. 514.Lussana, Guido Rossi.
Al comma 1, sostituire le parole 10 mila euro con le seguenti: mille euro.
1. 515.Lussana, Guido Rossi.
Sopprimere il comma 2.
1. 516.Lussana, Guido Rossi.
Sopprimere il comma 3.
* 1. 517.Lussana, Guido Rossi.
Sopprimere il comma 3.
* 1. 504.Cento.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. L'indulto non si applica nei confronti di coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati dichiarati delinquenti abituali o professionali. L'esclusione del beneficio non si applica se la dichiarazione di abitualità o professionalità alla data di entrata in vigore della presente legge sia stata revocata o sia estinta.
1. 505.Siniscalchi.
Al comma 3, sopprimere le parole da: ai recidivi fino a: codice penale né.
1. 506.Taormina.
Al comma 3, sopprimere le parole nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma dell'articolo 99 del codice penale.
1. 518.Lussana, Guido Rossi.
Al comma 3, sopprimere le parole , nel caso di condanna per delitti.
1. 519.Lussana, Guido Rossi.
Al comma 3, aggiungere infine le seguenti parole né nei confronti di colo che siano sottoposti a regime di sorveglianza speciale ai sensi dell'articolo 14-bis legge 26 luglio 1975, n. 354.
1. 520.Lussana, Guido Rossi.
Sopprimerlo.
* 2. 500.Cento.
Sopprimerlo.
* 2. 501.Taormina.
Sopprimerlo.
* 2. 504.Fanfani, Mantini.
Sopprimere l'articolo.
* 2. 508.Lussana, Guido Rossi.
Sostituirlo con il seguente:
1. L'indulto si applica esclusivamente ai condannati che abbiano maturato entro il 2006 almeno sei mesi di permanenza in carcere.
Conseguentemente sopprimere l'articolo 7.
2. 505.Boccia.
Al comma 1, sostituire le parole almeno un quarto con le seguenti parole: almeno metà.
1. 506.Lussana, Guido Rossi.
Al comma 1, sostituire le parole almeno un quarto con le seguenti parole: almeno due terzi.
1. 507.Lussana, Guido Rossi.
Al comma 1, sostituire le parole: un quarto della pena con le seguenti: un quinto della pena.
2. 502.Siniscalchi.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2. L'indulto si applica a condizione che il condannato, per il periodo di tempo corrispondente alla pena condonata e comunque non inferiore ad un anno, dia prova effettiva di buona condotta e di volontà di reinserimento sociale.
3. L'indulto si applica al cittadino straniero immigrato clandestinamente a condizione che abbandoni il territorio dello Stato o regolarizzi la sua posizione entro trenta giorni dalla sospensione dell'esecuzione della sentenza.
2. 503.Kessler.
Sostituire gli articoli 3 e 4 con il seguente:
1. È concesso indulto nella misura non superiore ad anni uno per le pene detentive e non superiore a 10 mila euro per le pene pecuniarie quando la pena è conseguente a condanna per i seguenti reati:
1) rapina di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale;
2) estorsione di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale;
3) usura di cui all'articolo 644 del codice penale;
4) delitti previsti nel libro II, titolo II, capo I del codice penale, con esclusione degli articoli 323, 325, 326, 328, 329, 331, 335 del codice penale;
5) 270, commi 1, 2 e 4 (associazioni sovversive) del codice penale;
6) 270-bis (associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico) del codice penale;
7) 270-ter (associazioni con finalità di terrorismo internazionale) del codice penale;
8) 280 (attentato per finalità terroristiche o di eversione) del codice penale;
9) 285 (devastazione, saccheggio e strage) del codice penale;
10) 289-bis (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione) del codice penale;
11) 416-bis (associazione di tipo mafioso) del codice penale;
12) 419, comma 2 (devastazione e saccheggio) del codice penale;
13) 420, comma 3 (attentato a impianti di pubblica utilità) del codice penale;
14) 422 (strage) del codice penale;
15) 432, commi 1 e 3 (attentati alla sicurezza dei trasporti) del codice penale;
16) 440 (adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari) del codice penale;
17) 600 (riduzione in schiavitù) del codice penale;
18) 600-bis, comma 1, (prostituzione minorile) aggravato ai sensi dell'articolo 609-ter del codice penale;
19) 600-ter, commi 1, 2 e 3, (pornografia minorile) del codice pedale;
20) 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) del codice penale;
21) 601 (tratta e commercio di schiavi) del codice penale;
22) 602 (alienazione e acquisto di schiavi) del codice penale;
23) 609-quater (atti sessuali con minorenne) del codice penale;
24) 609-octies, commi 1, 2 e 3, (violenza sessuale di gruppo) del codice penale;
25) 630, commi 1, 2 e 3 (sequestro di persona a scopo di estorsione) del codice penale;
26) 648-bis (riciclaggio) del codice penale, limitatamente all'ipotesi che la sostituzione riguardi denaro, beni o altre utilità provenienti dal delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope;
27) per il delitto riguardante la produzione e il traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, e per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
3. 500.Kessler.
Sostituire gli articoli 3 e 4 con il seguente:
1. È concesso indulto nella misura non superiore ad anni uno per le pene detentive e non superiore a 10 mila euro per le pene pecuniarie quando la pena è conseguente a condanna per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale.
3. 501.Kessler.
Sopprimerlo.
* 3. 502.Taormina.
Sopprimerlo.
*3. 504.Fanfani, Mantini.
Sopprimerlo.
*3. 505.Boccia.
Sopprimere l'articolo.
*3. 600.Lussana, Rossi Guido.
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a)-bis. rapina di cui all'articolo 628 del codice penale.
3. 504.Lussana, Rossi Guido.
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b)-bis. estorsione di cui all'articolo 629 del codice penale.
3. 505.Lussana, Rossi Guido.
Al comma 1, lettera c) dopo le parole: con esclusione degli articoli aggiungere le seguenti: 314 (peculato), 315 (malversazione a danno di privati), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato),
316-ter (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato).
3. 506.Lussana, Rossi Guido.
Al comma 1, lettera c) dopo le parole: con esclusione degli articoli aggiungere le seguenti: 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-bis (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-bis (circostanze aggravanti), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 321 (pene per il corruttore), 322 (istigazione alla corruzione).
3. 507.Lussana, Rossi Guido.
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: con esclusione degli articoli aggiungere le seguenti: 314 (peculato), 315 (malversazione a danno di privati), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 316-ter (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-bis (circostanze aggravanti), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 321 (pene per il corruttore), 322 (istigazione alla corruzione).
3. 508.Lussana, Rossi Guido.
Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) delitti contro la pubblica amministrazione previsti dal codice penale, libro II, titolo II, capo I, quando non vi sia stata la restituzione delle somme di denaro o dei beni pubblici indebitamente sottratti.
3. 503.Siniscalchi.
Sopprimere l'articolo.
4. 549.Lussana, Rossi Guido.
Sostituirlo con il seguente:
1) L'indulto previsto in attuazione dell'articolo 1 della presente legge non si applica alle pene conseguenti ai reati elencati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale.
2) L'indulto non si applica inoltre ai seguenti reati:
640 c.p. (truffa);
646 c.p. (appropriazione indebita);
2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2638 del codice civile (reati in materia di società e consorzi, falso in bilancio, aggiotaggio, ecc.).
4. 507.Fanfani, Mantini.
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).
4. 500.Cento.
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).
4. 501.Cento.
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).
4. 502.Cento.
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4).
4. 503.Cento.
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 5).
4. 504.Cento.
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 6).
4. 505.Cento.
Al comma 1, lettera a), dopo il n. 6, introdurre il seguente:
6-bis. 306 (banda armata).
4. 510.Lussana, Rossi Guido.
Al comma 1, lettera a), dopo il n. 6, introdurre il seguente:
6-bis. 314 (peculato).
4. 511.Lussana, Rossi Guido.
Al comma 1, lettera a), dopo il n. 6, introdurre il seguente:
6-bis. 315 (malversazione a danno di privati).
4. 512.Lussana, Rossi Guido.
Al comma 1, lettera a), dopo il n. 6, introdurre il seguente:
6-bis. 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui).
4. 513.Lussana, Rossi Guido.
Al comma 1, lettera a), dopo il n. 6, introdurre il seguente:
6-bis. 316-bis. (malversazione a danno dello Stato).
4. 514.Lussana, Rossi Guido.
Al comma 1, lettera a), dopo il n. 6, introdurre il seguente:
6-bis. 316-ter (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato).
4. 515.Lussana, Rossi Guido.
Al comma 1, lettera a), dopo il n. 6, introdurre il seguente:
6-bis. 317 (concussione).
4. 516.Lussana, Rossi Guido.
Al comma 1, lettera a), dopo il n. 6, introdurre il seguente:
6-bis. 318 (corruzione per un atto d'ufficio).
4. 517.Lussana, Rossi Guido.
Al comma 1, lettera a), dopo il n. 6, introdurre il seguente:
6-bis. 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-bis (circostanze aggravanti).
4. 518.Lussana, Rossi Guido.
Al comma 1, lettera a), dopo il n. 6, introdurre il seguente:
6-bis. 319-bis (corruzione in atti giudiziari).
4. 519.Lussana, Rossi Guido.
Al comma 1, lettera a), dopo il n. 6, introdurre il seguente:
6-bis. 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 321 (pene per il corruttore).
4. 520.Lussana, Rossi Guido.
Al comma 1, lettera a), dopo il n. 6, introdurre il seguente:
6-bis. 322 (istigazione alla corruzione).
4. 521.Lussana, Rossi Guido.
Al comma 1, lettera a), con il seguente:
7) 416 (associazione per delinquere) e 416-bis (associazione a delinquere ed associazione di tipo mafiosa).
4. 522.Lussana, Rossi Guido.
Nel comma 1, lettera a), n. 7, sopprimere le parole: comma 2.
4. 523.Lussana, Rossi Guido.
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 8).
4. 506.Cento.
Al comma 1, lettera a), n. 8, sopprimere le parole: comma 2.
4. 524.Lussana, Rossi Guido.
Al comma 1, lettera a), n. 9, sopprimere le parole: comma 3.
4. 525.Lussana, Rossi Guido.
Al comma 1, lettera a), n. 11, sopprimere le parole: comma 1 e 3.
4. 526.Lussana, Rossi Guido.
Al comma 1, lettera a), dopo il numero n. 12, introdurre il seguente: 12-bis) 423 (incendio).
4. 527.Lussana, Rossi Guido.
Al comma 1, lettera a), n. 12-bis) 423-bis) (incendio boschio).
4. 528.Lussana, Rossi Guido.
Al comma 1, lettera a), dopo il numero 12 introdurre il seguente: 12-bis) 430 (disastro ferroviario).
4. 529.Lussana, Rossi Guido.
Al comma 1, lettera a), dopo il numero 12 introdurre il seguente: 12-bis) 438 (epidemia).
4. 530.Lussana, Rossi Guido.
Al comma 1, lettera a), dopo il numero 12 introdurre il seguente: 12-bis) 439 (avvelenamento di acque o di sostanze alimentari).
4. 531.Lussana, Rossi Guido.
Al comma 1, lettera a), dopo il numero 12 introdurre il seguente: 12-bis) 572, comma 2 (maltrattamenti in famigli o verso fanciulli).
4. 532.Lussana, Rossi Guido.
Al comma 1, lettera a), dopo il numero 12 introdurre il seguente:
12-bis) 575 (omicidio).
4. 533. Lussana, Guido Rossi.
Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 14 con il seguente:
14-bis) 600-bis (prostituzione minorile).
4. 534. Lussana, Guido Rossi.
Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 14 con il seguente:
14-ter) 600-bis (pornografia minorile).
4. 535. Lussana, Guido Rossi.
Al comma 1, lettera a), dopo il numero 14 introdurre il seguente:
14-bis) 600-quater (detenzione di materiale pornografico).
4. 536. Lussana, Guido Rossi.
Al comma 1, lettera a), dopo il numero 14 introdurre il seguente:
14-bis) 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile).
4. 537. Lussana, Guido Rossi.
Al comma 1, lettera a), dopo il numero 18 introdurre il seguente:
18-bis) 609-bis (violenza sessuale), 609-ter (circostanze aggravanti);.
4. 538. Lussana, Guido Rossi.
Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 20 con il seguente:
20-bis) 609-octies (violenza sessuale di gruppo).
4. 539. Lussana, Guido Rossi.
Al comma 1, lettera a), dopo il numero 20 aggiungere i seguenti:
20-bis) Rapina di cui all'articolo 628, terzo comma codice penale;
20-ter) Estorsione di cui all'articolo 629, secondo comma codice penale;
dopo il n. 21) aggiungere il seguente:
21-bis) Usura di cui all'articolo 644 codice penale. Delitti previsti nel libro II titolo II capo I del codice penale, con esclusione degli articoli 323, 325, 326, 328, 329, 331, 335 codice penale.
4. 508. Boccia.
Al comma 1, lettera a), dopo il numero 20 introdurre il seguente:
20-bis) 624-bis (furto in abitazione e furto con strappo).
4. 540. Lussana, Guido Rossi.
Al comma 1, lettera a), dopo il numero 20 introdurre il seguente:
20-bis) 628 (rapina);
conseguentemente all'articolo 3, comma 1, sopprimere la lettera a).
4. 541. Lussana, Guido Rossi.
Al comma 1, lettera a), dopo il numero 20 introdurre il seguente:
20-bis) 629 (estorsione);
conseguentemente all'articolo 3, comma 1, sopprimere la lettera b).
4. 542. Lussana, Guido Rossi.
Al comma 1, lettera a), dopo il numero 20 introdurre il seguente:
20-bis) 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione).
4. 543. Lussana, Guido Rossi.
Al comma 1, lettera a), dopo il numero 21 introdurre il seguente:
21-bis) 640 (truffa);
4. 544. Lussana, Guido Rossi.
Al comma 1, lettera a), dopo il numero 21 introdurre il seguente:
21-bis) 644 (usura);
conseguentemente all'articolo 3, comma 1, sopprimere la lettera c).
4. 545. Lussana, Guido Rossi.
Al comma 1, lettera a), dopo il numero 21 introdurre il seguente:
21-bis) 648 (ricettazione).
4. 546. Lussana, Guido Rossi.
Al comma 1, lettera a), dopo il numero 21 introdurre il seguente:
21-bis) 648-bis (riciclaggio).
4. 547. Lussana, Guido Rossi.
Alla lettera a), dopo il numero 22 aggiungere i seguenti:
23) 640 codice penale (truffa);
24) 646 codice penale (appropriazione indebita);
25) 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2638 del codice civile (reati in materia di società e cosorzi, falso in bilancio, aggiotaggio, eccetera).
4. 509. Fanfani, Mantini.
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b-bis) per i delitti previsti dai seguenti articoli del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309:
1) 73 (produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope), commi 1, 2 e 3, ove applicate le circostanze aggravanti specifiche di cui all'articolo 80;
2) 74 (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope);
4. 548.Lussana, Guido Rossi.
Dopo l'articolo 4 inserire i seguenti:
1. Con il provvedimento di sospensione dell'esecuzione della sentenza per effetto dell'indulto condizionato, o in un momento successivo durante il periodo di sospensione, al beneficiato possono essere imposte talune delle prescrizioni o degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354. Con il provvedimento di sospensione sono comunque imposte le prescrizioni di cui al comma 7 dello stesso articolo. Al detenuto che risulta tossicodipendente è sempre imposto l'obbligo di mettersi in contatto con il servizio per le tossicodipendenze dell'azienda sanitaria locale competente immediatamente dopo la scarcerazione.
2. Se la pena da condonare è superiore ai tre mesi, ai condannati per i delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 289-bis, 416-bis e 630 del codice penale e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché ai recidivi nei casi dei capoversi dell'articolo 99 del codice penale ed ai delinquenti abituali, o professionali o per tendenza, con il provvedimento di sospensione é sempre imposto per tutto il periodo di sospensione dell'esecuzione l'obbligo di dimora della pena nel territorio del comune di dimora abituale o dove il condannato esercita la propria attività lavorativa. Si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 283 del codice di procedura penale.
3. Con il provvedimento di sospensione della pena è sempre disposto per il cittadino italiano il divieto di espatrio ai sensi dell'articolo 281 del codice di procedura penale, per tutto il periodo di sospensione.
4. Nei casi di cui al comma 2 al condannato può essere imposto in qualsiasi momento l'obbligo di presentazione periodica alla polizia giudiziaria, secondo le modalità previste dall'articolo 282 del codice di procedura penale, per il periodo di sospensione dell'esecuzione.
5. Le prescrizioni o gli obblighi di cui al presente articolo possono essere modificati anche d'ufficio, al fine di favorire il reinserimento sociale del beneficiato e di evitare la ripetizione di condotte criminose.
6. Contro gli obblighi e le prescrizioni relativi alla dimora e alla presentazione all'autorità di polizia il condannato può
ricorrere al giudice dell'esecuzione che decide con la procedura di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale.
1. Entro due mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 2 dell'articolo 2, il servizio sociale riferisce al pubblico ministero che cura l'esecuzione della sentenza di condanna sul comportamento del beneficiato, con particolare riferimento al suo reinserimento sociale e all'osservanza di eventuali prescrizioni. A tale fine lo stesso servizio si mantiene in contatto con il condannato, con la sua famiglia, con gli altri suoi ambienti di vita e con eventuali strutture o istituzioni che curano il sostegno ed il recupero del condannato.
2. Entro due mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 3 dell'articolo 2, l'autorità di polizia riferisce al pubblico ministero che cura l'esecuzione della sentenza di condanna sull'adempimento della condizione ivi prevista.
3. In qualsiasi momento il servizio sociale e l'autorità di polizia possono riferire al pubblico ministero eventuali violazioni di obblighi o di prescrizioni da parte del condannato o fatti significativi relativi al suo recupero e al suo reinserimento sociale.
4. Nei casi di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 4-bis, l'autorità di polizia vigila costantemente sull'osservanza degli obblighi e delle prescrizioni ivi previsti, riferendo immediatamente eventuali violazioni all'autorità giudiziaria che li ha imposti.
1. Il pubblico ministero che cura l'esecuzione della sentenza di condanna dispone la sospensione di essa ai sensi dell'articolo 672, comma 5, del codice di procedura penale, fissa la scadenza del termine ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 2 della presente legge e fissa prescrizioni e obblighi ai sensi dell'articolo 4-bis. Il provvedimento è comunicato al servizio sociale del Ministero della giustizia e all'autorità di polizia del luogo dell'esecuzione.
2. Scaduto il termine fissato nel provvedimento di sospensione, il pubblico ministero raccoglie le relazioni del servizio sociale e quelle eventuali dell'autorità di polizia e le invia al giudice dell'esecuzione con il proprio parere sull'applicazione definitiva dell'indulto.
3. Il giudice dell'esecuzione applica definitivamente l'indulto quando, dagli atti raccolti dal pubblico ministero, risultano adempiute le condizioni di cui all'articolo 2 e rispettate le prescrizioni e gli obblighi eventualmente imposti ai sensi dell'articolo 4-bis.
4. Qualora durante il periodo di sospensione il comportamento del condannato, reiteratamente contrario alla legge o alle prescrizioni e agli obblighi imposti, faccia ritenere l'impossibilità di adempimento delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 2, il pubblico ministero può chiedere al giudice dell'esecuzione una decisione anticipata di non applicazione dell'indulto. Se il giudice non accoglie la richiesta, restituisce gli atti al pubblico ministero.
5. Nelle decisioni sull'applicazione dell'indulto il giudice dell'esecuzione procede ai sensi dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
4. 0500.Kessler.
Sopprimerlo.
5. 516. Lussana, Guido Rossi.
Al comma 1, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: dieci anni.
5. 509. Lussana, Guido Rossi.
Al comma 1, sostituire le parole da: per il quale fino alla fine del comma.
5. 500. Boccia.
Al comma 1, sostituire le parole: riporti condanna con le seguenti: riporti una o più condanne.
5. 510. Lussana, Guido Rossi.
Al comma 1, sostituire le parole: non inferiore a due anni con le seguenti: non inferiore ad un anno.
5. 511. Lussana, Guido Rossi.
Al comma 2, sostituire le parole: complessivamente superiore a cinque anni con le seguenti: complessivamente superiore ad un anno.
5. 515. Lussana, Guido Rossi.
Al comma 2, sostituire le parole: complessivamente superiore a cinque anni con le seguenti: complessivamente superiore a due anni.
5. 514. Lussana, Guido Rossi.
Al comma 2, sostituire le parole: complessivamente superiore a cinque anni con le seguenti: complessivamente superiore a tre anni.
5. 513. Lussana, Guido Rossi.
Al comma 2, sostituire le parole: complessivamente superiore a cinque anni con le seguenti: complessivamente superiore a quattro anni.
5. 512. Lussana, Guido Rossi.
Sopprimerlo.
6. 500. Lussana, Guido Rossi.
Sopprimerlo.
*7. 502. Boccia.
Sopprimerlo.
*7. 504. Lussana, Guido Rossi.
Al comma 1, sostituire le parole: 1o giugno 2001 con le seguenti: 31 dicembre 2005.
7. 500.Taormina.
Al comma 1, sostituire la parola: 2001 con la seguente: 2005.
7. 501.Cento.
Sostituire le parole: 1 giugno 2001 con le seguenti: 31 dicembre 2004.
7. 503.Mazzoni.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 90 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-bis. Nel caso in cui il programma terapeutico e socio-riabilitativo sia svolto stabilmente all'interno di una comunità, la sospensione della esecuzione di cui al presente articolo può essere concessa anche in deroga al limite di pena di cui al comma 1».
2. Il comma 1 dell'articolo 93 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:
1. A conclusione del programma terapeutico e socio-riabilitativo, se risulta che il condannato lo ha attuato correttamente, e se nei cinque anni successivi al provvedimento di sospensione della esecuzione della pena non ha commesso un delitto non colposo punibile con la sola reclusione, il tribunale di sorveglianza, in considerazione del comportamento tenuto dal condannato e dell'esito del programma, dichiara la estinzione della pena in tutto o in parte, comunque in misura non inferiore alla effettiva durata del programma.
7. 0503.Fanfani, Mantini.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
1. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo nazionale per il finanziamento di progetti finalizzati al reinserimento sociale e alla formazione dei detenuti scarcerati.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della Giustizia vengono stabilite le risorse destinate al finanziamento dei progetti triennali finalizzati al reinserimento sociale e alla formazione dei detenuti scarcerati, secondo le modalità stabilite dal presente articolo.
3. La dotazione del fondo nazionale di cui al comma 1 è ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in misura pari al 75 per cento delle sue disponibilità. Alla ripartizione si provvede annualmente con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali tenuto conto, per ciascuna regione, del numero degli abitanti e della presenza di detenuti negli istituti penitenziari in quel territorio.
4. Le province, i comuni e i loro consorzi, le aziende sanitarie locali, le organizzazioni del volontariato sociale, le cooperative sociali ed i loro consorzi possono presentare alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano progetti finalizzati al reinserimento sociale e alla formazione dei detenuti scarcerati, da finanziare a valere sulle disponibilità del fondo nazionale di cui al comma 1, nei limiti delle risorse assegnate a ciascun ente territoriale.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono le modalità, i criteri e i termini per la presentazione delle domande, nonché la procedura per l'erogazione dei finanziamenti; dispongono controlli sulla destinazione dei finanziamenti assegnati e prevedono strumenti di verifica dell'efficacia degli interventi realizzati.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono altresì ad inviare una relazione al Ministro del lavoro e delle politiche sociali sugli interventi realizzati ai sensi della presente legge.
7. Il 25 per cento delle disponibilità del fondo nazionale di cui al comma 1 è destinato al finanziamento dei progetti finalizzati al reinserimento sociale e alla formazione dei detenuti scarcerati promossi e coordinati dai ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali in concerto tra loro.
8. L'onere per il finanziamento dei progetti di citi ai commi 1 e 2 è determinato in 20 milioni di euro per l'anno 2006 e in 30 milioni di euro per ciascuno dei due anni successivi.
7. 0500.Kessler.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
1. Gli organici del personale dei centri di servizio sociale per adulti da cui all'articolo 72 della legge 26 luglio 1975,
n. 354, sono aumentati di cinquanta unità.
2. Gli organici del personale degli educatori per adulti di cui agli articoli 80 e seguenti della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono aumentati di trenta unità.
7. 0501.Kessler.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in 20 milioni di euro per l'anno 2006 e in 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. 0502.Kessler.
Sopprimere l'articolo.
8. 503.Lussana, Guido Rossi.
Al comma 1, sostituire la parola: decimo con la seguente: trentesimo.
*8. 500.Kessler.
Al comma 1, sostituire le parole: decimo giorno con le seguenti: trentesimo giorno.
*8. 502.Lussana, Guido Rossi.