IV Commissione - Resoconto di marted́ 13 dicembre 2005

TESTO AGGIORNATO AL 14 DICEMBRE 2005


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SEDE CONSULTIVA

Martedì 13 dicembre 2005. - Presidenza del presidente Luigi RAMPONI. - Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Filippo Berselli.

La seduta comincia alle 14.20.

Norme in favore dei familiari superstiti degli aviatori italiani vittime dell'eccidio di Kindu.
C. 5692.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Luigi RAMPONI, presidente, in sostituzione del relatore, osserva che il provvedimento in esame, reca norme in favore dei familiari superstiti degli aviatori italiani caduti a Kindu, in Congo, nel 1961.
I tragici eventi cui fa riferimento la proposta di legge si inquadrano nel contesto della transizione post-coloniale nell'Africa equatoriale.
In Congo (già colonia belga) alla proclamazione dell'indipendenza, nel giugno del 1960, seguì immediatamente una violenta guerra civile, culminata con la secessione della ricca regione del Katanga.
Le Nazioni Unite intervennero per ristabilire l'ordine con una forza multinazionale, cui partecipò anche un contingente italiano.
Facevano parte di tale contingente anche i tredici aviatori che l'11 novembre 1961 furono catturati da miliziani fedeli al leader nazionalista Lumumba (ucciso pochi mesi prima) nell'area dell'aeroporto di Kindu, e successivamente trasferiti nella prigione della città e qui uccisi.
Nel corso della guerra civile persero la vita altri cittadini italiani, militari e civili, altri subirono danni alle proprietà ed altri ancora abbandonarono il paese.
Per il risarcimento dei danni si aprì un lungo contenzioso che si concluse con uno


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scambio di note firmato a New York il 1'8 gennaio 1967, in base al quale l'ONU avrebbe dovuto versare all'Italia la somma forfettaria di 150 mila dollari e 2 milioni e 500 mila franchi congolesi. Tali somme, tuttavia, erano destinate ai familiari degli italiani uccisi, o che avevano subito danni, a causa di atti illeciti commessi dalle truppe dell'ONU e non per azioni militari. L'ONU infatti non assunse alcuna responsabilità sia per gli atti bellici compiuti dalle proprie truppe per necessità militari, sia per quelli compiuti da forze militari congolesi regolari o ribelli, ritenendo che tali atti dovessero ricadere a carico del Governo del Congo, il quale ha sempre rifiutato ogni responsabilità. Ai familiari degli aviatori caduti a Kindu venne, pertanto, attribuito unicamente il trattamento privilegiato di reversibilità da parte del Ministero della difesa.
Segnala che, attualmente, le disposizioni della legge n. 206 del 2004, recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice non risultano applicabili ai fatti di Kindu, in quanto, per gli eventi accaduti all'estero, il loro ambito di applicazione è limitato ai soli eventi verificatisi a decorrere dal 1o gennaio 2003.
La presente proposta di legge ha quindi lo scopo di estendere i benefici previsti dalla citata legge anche ai familiari superstiti degli aviatori italiani caduti a Kindu. Al relativo onere, valutato in 3,5 milioni di euro per il solo anno 2005 e in 200.000 euro annui a decorrere dal 2006, si provvede utilizzando gli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'interno, per l'anno 2005, e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali a decorrere dal 2006.
Infine, nell'esprimere apprezzamento sul provvedimento in esame, propone di esprimere parere favorevole sul testo della proposta di legge.

Il sottosegretario Filippo BERSELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole del relatore.

Disposizioni in materia di «Attività di relazione istituzionale».
Nuovo testo unificato C. 1567 e abbinate.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione - Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Luigi RAMPONI, presidente, in sostituzione del relatore, osserva che il provvedimento in esame, disciplina l'attività di relazione istituzionale svolta da soggetti individuali o collettivi nei confronti dei componenti del Parlamento e del Governo.
In particolare, il provvedimento è composto da 6 articoli.
L'articolo 1 chiarisce che la finalità del provvedimento è quella di disciplinare l'attività di relazione istituzionale.
L'articolo 2 definisce l'attività istituzionale come l'attività svolta da persone, enti e società - attraverso proposte, richieste, incontri, suggerimenti, studi, ricerche, analisi e qualsiasi altra iniziativa rivolta nei confronti dei componenti del Parlamento e del Governo - intesa a perseguire interessi leciti propri o di terzi, ad esclusione di alcune attività (ad esempio le dichiarazioni rese nel corso di audizioni davanti alle Commissioni parlamentari). Inoltre, il predetto articolo vieta lo svolgimento dell'attività di relazione istituzionale agli iscritti all'associazione della stampa parlamentare.
L'articolo 3 disciplina l'obbligo di iscrizione dei soggetti che esercitano l'attività di relazione istituzionale in registri pubblici, appositamente istituiti dagli uffici di presidenza del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati e dagli uffici competenti della Presidenza del Consiglio dei ministri.


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L'articolo 4 prevede l'obbligo per gli iscritti ai predetti registri di presentare alla fine di ogni anno una relazione dettagliata sulle attività svolte e sulle eventuali variazioni rispetto a quanto indicato nel momento dell'iscrizione nei registri.
Gli articoli 5 e 6 disciplinano, rispettivamente, la pubblicità dei citati registri e le sanzioni per omissioni o violazioni degli obblighi cui soggiacciono i soggetti che esercitano l'attività di relazione istituzionale.
Infine, rilevato che, il provvedimento non presenta profili d'interesse per le competenze della Commissione Difesa; pertanto, propone di esprimere nulla osta sul testo unificato.

Il sottosegretario Filippo BERSELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

Silvana PISA (DS-U), dichiara la propria astensione sulla proposta di parere del relatore.

Gregorio FONTANA (FI), nel concordare, anche a nome del suo gruppo, con la proposta di parere del relatore, ritiene che il provvedimento vada nella giusta direzione di rendere trasparenti attività di relazione istituzionale, già svolte, di fatto, a vario titolo dai soggetti indicati dal provvedimento.

Roberta PINOTTI (DS-U) concorda con la proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Riordino delle competenze relative alle politiche spaziali e aerospaziali.
Testo unificato C. 4852 e abbinate.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Luigi RAMPONI, presidente relatore, osserva che il provvedimento in esame, è finalizzato ad un complessivo riordino dell'organizzazione del settore spaziale ed aerospaziale, attraverso una diversa attribuzione delle competenze in materia.
Rispetto al vigente quadro normativo, nel quale la promozione e la gestione delle attività spaziali ed aerospaziali è affidata all'Agenzia spaziale italiana (ASI), sotto la vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il provvedimento in esame mira a ricondurre in capo alla Presidenza del Consiglio la direzione strategica e il coordinamento delle politiche nel settore.
In particolare, il provvedimento è composto da 4 articoli.
L'articolo 1 attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri l'alta direzione, la responsabilità politica generale e il coordinamento delle politiche relative ai programmi spaziali e aerospaziali, nell'interesse dello Stato.
L'articolo 2 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Vicepresidente del Consiglio dei ministri, ed è composto dai Ministri dell'interno, delle attività produttive, della difesa, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'ambiente e della tutela del territorio, degli affari esteri, delle comunicazioni, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, della salute e delle politiche agricole e forestali, dell'innovazione e tecnologie e delle politiche comunitarie, nonché dal presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Il Comitato, in armonia con gli indirizzi della politica europea del settore, approva le linee strategiche delle attività spaziali nazionali e, tra l'altro, promuove lo sviluppo dei programmi spaziali che coinvolgono aspetti di sicurezza nazionale e di tipo duale; esprime il parere sul piano spaziale nazionale elaborato dall'Agenzia Spaziale Italiana ed effettua la valutazione


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globale dei ritorni e dei risultati dei programmi pluriennali per gli aspetti sociali, strategici ed economici.
L'articolo 3 istituisce il Comitato parlamentare per lo spazio composto da otto senatori e da otto deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari e assicurando la rappresentanza proporzionale dei gruppi stessi.
Il Comitato, tra l'altro, esprime pareri sul piano spaziale nazionale predisposto dall'ASI; riferisce alle Camere, con cadenza almeno annuale, i risultati della propria attività e formula osservazioni e proposte sulle iniziative che riguardano aspetti relativi alle politiche e alle attività in ambito spaziale, anche in considerazione dell'evoluzione della politica europea nel settore spaziale; partecipa alla Conferenza interparlamentare europea sullo spazio (EISC), intervenendo altresì presso ogni altra sede istituzionale internazionale, di carattere interparlamentare.
L'articolo 4 novella l'attuale disciplina dell'Agenzia Spaziale Italiana, introdotta dal decreto legislativo n. 128 del 2003, al fine di consentire un effettivo indirizzo dell'attività dell'Agenzia da parte del Presidente del Consiglio.
Infine, considerato che il provvedimento non presenta profili problematici dal punto di vista delle competenze della Commissione Difesa, propone di esprimere parere favorevole sul testo unificato.

Il sottosegretario Filippo BERSELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

Roberta PINOTTI (DS-U), nel concordare con la proposta di parere favorevole del relatore, pur ritenendo più articolata ed esauriente la proposta di legge C. 5363 Cialente, esprime apprezzamento per l'impostazione complessiva dell'attuale testo unificato che tende a ricondurre alla responsabilità del Presidente del Consiglio dei Ministri le politiche relative ai programmi spaziali e aerospaziali. Infine, sottolinea l'importanza dell'istituzione del Comitato parlamentare per lo spazio, di cui all'articolo 3, che consente di porre all'attenzione del Parlamento programmi di carattere strategico quali quelli spaziali e aerospaziali.

Gregorio FONTANA (FI) nel condividere, anche a nome del suo gruppo, la proposta di parere favorevole del relatore, segnala due aspetti significativi del provvedimento, tra loro strettamente correlati, che riguardano, da un lato, il ruolo centrale di coordinamento svolto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e, dall'altro, la funzione di controllo che è riconosciuta al Parlamento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 14.35.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 13 dicembre 2005. - Presidenza del presidente Luigi RAMPONI. - Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Filippo Berselli.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi della Difesa.
Atto n. 571.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe TARANTINO (FI), relatore, ricorda che il presente schema di regolamento si fonda su due presupposti normativi.
Il primo è costituito dall'articolo 4-quater del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, relativo alla


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partecipazione di militari italiani alle missioni internazionali di pace, che ha previsto che il Governo emanasse uno o più regolamenti recanti norme in materia di servizi amministrativi, di sostegno logistico e di lavori infrastrutturali delle Forze armate, per far fronte alle esigenze logistiche e di approvvigionamento del personale italiano impiegato in missioni all'estero ed alla necessità di procedere alla semplificazione dei procedimenti amministrativi non disciplinati da leggi vigenti relativi all'impiego di militari italiani in missioni ed operazioni all'interno ed all'esterno del territorio nazionale.
Il secondo è rappresentato dall'articolo 7 della legge 14 novembre 2000, n. 331, recante norme per l'istituzione del servizio militare professionale, che ha demandato al Governo l'emanazione di regolamenti di delegificazione per aggiornare e semplificare la normativa in vigore in materia di ordinamento dei servizi, amministrazione e contabilità delle Forze armate, adeguandola alle esigenze della progressiva trasformazione dello strumento militare in professionale.
Ciò premesso, osserva che lo schema di Regolamento sottoposto ora all'esame della Commissione Difesa intende adeguare l'ordinamento dei servizi, dell'amministrazione e della contabilità delle Forze armate al processo di professionalizzazione del personale militare ed al suo sempre più frequente e massiccio coinvolgimento nelle missioni ed operazioni interne ed internazionali. Lo schema offre una disciplina omogenea e semplifica e sostituisce i precedenti regolamenti in materia, con abrogazione espressa delle norme previgenti.
Il Regolamento si compone di sedici capi, articolati in ottantadue articoli. Il Capo I, articoli 1-3, reca le disposizioni generali. Il Capo II articoli 4-6, disciplina l'organizzazione amministrativa dell'ente e del distaccamento. Il Capo III, articoli 7-9, contiene le disposizioni in materia di responsabilità amministrativa e contabile. Il Capo IV, articoli 10-17, disciplina l'attività negoziale della Difesa. Il Capo V, articoli 18-24, detta le norme in materia di amministrazione del personale. Il Capo VI, articoli 25-31, disciplina i servizi di carattere generale. Il Capo VII, articoli 32-40, definisce le norme in materia di programmazione finanziaria e gestione dei fondi. Il Capo VIII, articoli 41-48, tratta della contabilizzazione delle entrate e delle spese. Il Capo IX, articoli 49-60, regolamenta la gestione dei materiali. Il Capo X, articoli 61-64, reca le norme sulle direzioni di amministrazione. Il Capo XI, articoli 65-67, detta norme in materia di direzioni di commissariato. Il Capo XII, articoli 68-71, disciplina organismi particolari. Il Capo XIII, articoli 72-77, riguarda la gestione degli animali. Il Capo XIV, articoli 78-80, reca le disposizioni in materia di servizio delle ispezioni. Il Capo XV, composto dal solo articolo 81, detta norme in materia di contabilità analitica industriale che gli enti dell'area industriale sono tenuti ad adottare ai fini della valutazione economica dei lavori e dei servizi svolti. Il Capo XVI, infine, comprende l'articolo 82 che disciplina l'entrata in vigore del provve-dimento ed individua le norme abrogate e transitorie.
Propone quindi di esprimere parere favorevole sul testo dello schema di regolamento.

Il sottosegretario Filippo BERSELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

Luigi RAMPONI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.