Legge finanziaria per l'anno 2006. C. 6177 Governo, approvato dal Senato.
Bilancio dello Stato per l'anno 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008. C. 6178, e relative note di variazione C. 6178-bis e C. 6178-ter Governo, approvato dal Senato.
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006 (limitatamente alle parti di competenza).
La XIV Commissione,
esaminati il disegno di legge finanziaria per l'anno 2006 (C. 6177 Governo, approvato dal Senato), il disegno di legge di bilancio dello Stato per l'anno 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (C. 6178, e relative note di variazione C. 6178-bis e C. 6178-ter Governo, approvato dal Senato) e la Tabella n. 2, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006, limitatamente alle parti di competenza;
rilevato che complessivamente la manovra finanziaria in esame risulta in linea con quanto previsto nel Documento di programmazione economico-finanziaria 2006-2009 e con quanto richiesto il 28 luglio 2005 dal Consiglio dell'Unione europea, che ha richiesto all'Italia una riduzione cumulativa del disavanzo strutturale di almeno l'1,6 per cento del PIL nel periodo 2006-2007, di cui la metà (0,8 per cento) da conseguire nel 2006;
apprezzata altresì la previsione del contenimento della spesa della pubblica amministrazione, finalizzata ad una riduzione dei costi in una prospettiva di rilancio degli investimenti;
preso atto, con particolare riferimento al disegno di legge di bilancio per il 2006 (C. 6178) Tab 2, seconda nota di variazione 6128-ter, che il Fondo di rotazione per le politiche comunitarie (UPB 4.2.3.8- Cap. 7493) prevede uno stanziamento per il 2006 di 2.050 miliardi di euro;
considerato che il disegno di bilancio dello Stato per il 2006 (C. 6178), come evidenziato nel Quadro riassuntivo per categoria, contenuto nella Tabella 2 allegata al medesimo disegno di legge di bilancio, con specifico riferimento alla voce di spesa corrente costituita dalle risorse proprie della Comunità, prevede una spesa di parte corrente per il finanziamento del bilancio dell'Unione pari a 15,85 milioni di euro;
ritenuto che è in corso di definizione in sede europea la decisione sulle nuove prospettive finanziarie per il periodo 2007-2013, in riferimento alle quali è opportuno che il Governo italiano rappresenti l'esigenza di un finanziamento dei fondi strutturali in modo da non penalizzare le regioni già facenti parte dell'Obiettivo 1;
con particolare riferimento al disegno di legge finanziaria per il 2006 (C. 6177-bis), rilevato che l'articolo 1, commi 255 e 256, prevede che a decorrere dall'anno 2006 è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il fondo per l'innovazione,
la crescita e l'occupazione, destinato a finanziare i progetti individuati dal Piano per l'innovazione, la crescita e l'occupazione, elaborato nel quadro del rilancio della Strategia di Lisbona deciso dai Consigli europei dei Capi di Stato e di Governo del 22 e 23 marzo e del 16 e 17 giugno 2005, con erogazioni effettuate dal fondo operate esclusivamente sul presupposto dei maggiori proventi rispetto alle previsioni di bilancio per l'anno 2006 derivanti da operazioni di dismissione o alienazione di beni dello Stato nel limite massimo di 3.000 milioni di euro per l'anno 2006, con uno stanziamento finanziario che si riterrebbe opportuno aumentare;
considerato altresì che l'articolo 1, comma 278, del medesimo disegno di legge finanziaria per il 2006 (C. 6177) reca una norma che presenta profili di problematicità con la normativa comunitaria in quanto nel prevedere che le convenzioni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 26 novembre 1993, n. 489, e all'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, possono essere prorogate, con atti integrativi delle convenzioni stesse, per una sola volta e per un periodo di tempo non superiore alla metà dell'originaria durata, con una riduzione di almeno il 5 per cento delle relative commissioni, non tiene conto del fatto che l'ordinamento comunitario, prevede che la durata di ogni appalto di servizi non può superare la durata prevista nel contratto e che alla scadenza l'Amministrazione può affidare a terzi il servizio, solo previa procedura di gara;
rilevato, altresì, che l'articolo 1, comma 371, del disegno di legge finanziaria per il 2006 (C. 6177), reca una disposizioni sostanzialmente identica a quella prevista dal disegno di legge collegato alla manovra finanziaria per il 2006 (C. 6176), articolo 10, comma 7, in materia di sovvenzioni e benefici comunitari, che andrebbe coordinato con questa disposizione;
delibera di