Commissioni Riunite V e VI - Marted́ 22 novembre 2005


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ALLEGATO

Disegno di legge C. 6176, approvato dal Senato. Decreto-legge 203/05: Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:
«Art. 1. - (Partecipazione dei comuni all'accertamento delle imposte sui redditi). - 1. All'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina dell'accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo comma, le parole: «delle persone fisiche» sono soppresse;
b) nel secondo comma, le parole: «dalle persone fisiche» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «; gli Uffici delle imposte devono trasmettere ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui scade il termine per l'accertamento, le proprie proposte di accertamento in rettifica o di ufficio, nonchè quelle relative agli accertamenti integrativi o modificativi di cui al terzo comma dell'articolo 43.»;
c) nel terzo comma, le parole: «dalle persone fisiche ai sensi dell'articolo 2» sono soppresse;
d) nel quarto comma le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centocinquanta giorni»;
e) dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente:
«Una quota pari al 30 per cento delle maggiori imposte riscosse in via definitiva, derivanti dalle proposte di aumento degli imponibili, è attribuita al comune che ha deliberato le proposte stesse; con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite annualmente le modalità di applicazione delle disposizioni dei presente comma».

2. All'articolo 45, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «è presieduta dal capo dello stesso ufficio o da un impiegato della carriera direttiva da lui delegato» sono sostituite dalle seguenti: «è presieduta dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti, tra i comuni ricompresi nel distretto territoriale dell'ufficio,».
1. 1. Pistone.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Al fine di potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, in attuazione dei principi di economicità, efficienza e collaborazione interamministrativa, particolarmente urgenti e rilevanti in tale delicata materia, la partecipazione dei Comuni all'accertamento fiscale è incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 35 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso secondo i dispositivi di cui al comma seguente.
1. 2. Cusumano, Mastella, Acquarone, Borriello, De Franciscis, Iannuccilli, Mongiello, Nuvoli, Oricchio, Luigi Pepe, Pisicchio, Potenza, Santulli.


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Al comma 1, sostituire le parole: 30 per cento con le parole: 50 per cento.

Conseguentemente, dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Art. 12-bis.
(Aliquote relative alle rendite di capitale).

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:
g) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
h) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
i) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
j) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
k) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;
l) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

2. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma l si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 3. Pinza, Ventura, Russo Spena, Benvenuto, Sgobio, Morgando, Villetti, Zanella, Giordano, Giachetti, De Franciscis, Agostani, Mariotti, Pistone, Cusumano, Bianco, Giacomelli, Maturandi, Lettieri, D'Antoni, Cennamo, Micheli, Ilivieri, Pennacchi, Crisci, Duilio, Visco, Barbieri, Milana, Fluvi, Adduce, Stradiotto, Manziani, Grandi, Rossi Nicola, Nannicini, Santagata, Tolotti.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 per cento con le parole: 50 per cento.
1. 4. Pinza, Ventura, Russo Spena, Benvenuto, Sgobio, Morgando, Villetti, Zanella, Giordano, Giachetti, De Franciscis, Agostani, Mariotti, Pistone, Cusumano, Bianco, Giacomelli, Maturandi, Lettieri, D'Antoni, Cennamo, Micheli, Ilivieri, Pennacchi, Crisci, Duilio, Visco, Barbieri, Milana, Fluvi, Adduce, Stradiotto, Manziani, Grandi, Rossi Nicola, Nannicini, Santagata, Tolotti.

Al comma 1 aggiungere in fine, le seguenti parole: con un anticipo del 10 per cento sull'importo iscritto a ruolo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Articolo 12-bis.
(Aliquote relative alle rendite di capitale).

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:
m) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
n) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;


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o) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
p) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
q) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;
r) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

2. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 5. Zanella, Benvenuto, Morgando, Ventura, Russo Spena, Pinza, Sgobio, Villetti, Giordano, Giachetti, De Franciscis, Agostani, Mariotti, Pistone, Cusumano, Bianco, Giacomelli, Maturandi, Lettieri, D'Antoni, Cennamo, Micheli, Ilivieri, Pennacchi, Crisci, Duilio, Visco, Barbieri, Milana, Fluvi, Adduce, Stradiotto, Manziani, Grandi, Rossi Nicola, Nannicini, Santagata, Tolotti.

Al comma 1, aggiungere in fine, le seguenti parole: con un anticipo del 10 per cento sull'importo iscritto a ruolo.
*1. 6. Zanella, Benvenuto, Morgando, Ventura, Russo Spena, Pinza, Sgobio, Villetti, Giordano, Giachetti, De Franciscis, Agostani, Mariotti, Pistone, Cusumano, Bianco, Giacomelli, Maturandi, Lettieri, D'Antoni, Cennamo, Micheli, Ilivieri, Pennacchi, Crisci, Duilio, Visco, Barbieri, Milana, Fluvi, Adduce, Stradiotto, Manziani, Grandi, Rossi Nicola, Nannicini, Santagata, Tolotti.

Al comma 1, aggiungere in fine, le seguenti parole: con un anticipo del 10 per cento sull'importo iscritto a ruolo.
*1. 7. Cusumano, Mastella, Acquarone, Borriello, De Franciscis, Iannuccilli, Mongiello, Nuvoli, Oricchio, Luigi Pepe, Pisicchio, Potenza, Santulli.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Le somme e i trasferimenti incassate dai Comuni ai sensi del comma 1 sono interamente aggiuntive rispetto a tutti gli altri trasferimenti erariali a qualsiasi titolo rivenienti dallo Stato.».
1. 8. Russo Spena, Morgando, Ventura, Benvenuto, Pinza, Sgobio, Villetti, Zanella, Giordano, Giachetti, De Franciscis, Agostani, Mariotti, Pistone, Cusumano, Bianco, Giacomelli, Maturandi, Lettieri, D'Antoni, Cennamo, Micheli, Ilivieri, Pennacchi, Crisci, Duilio, Visco, Barbieri, Milana, Fluvi, Adduce, Stradiotto, Manziani, Grandi, Rossi Nicola, Nannicini, Santagata, Tolotti.

Al comma 2, sopprimere le parole da: anche attraverso società fino a: sui tributi comunali.
1. 9. Ventura, Benvenuto, Agostini, Mariotti, Maurandi, Cennamo, Olivieri, Pennacchi, Crisci, Visco, Barbieri, Fluvi, Adduce, Manzini, Grandi, Rossi Nicola, Nannicini, Tolotti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 64 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nei commi 1 e 2, rispettivamente le parole: «e provinciale» e «o provinciale» sono soppresse.
1. 10. Marras.


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Sostituire il comma 2-bis con il seguente:
2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
1. 11. Maurandi, Nieddu.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«2-ter. Al fine previsto viene istituito un tavolo regionale presso l'Agenzia delle Entrate con la presenza dell'ANCI e della Guardia di Finanza per realizzare gli obiettivi di lotta all'evasione previsti. Il Ministro delle finanze con decreto ministeriale determina le modalità attuative definite dai tavoli regionali a cui la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate dovranno attenersi per quanto di loro competenza.».
1. 12. Grandi, Benvenuto.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.
(Norme in materia di sostegno alle famiglie mediante utilizzo dell'ICI sulle seconde case).

1. Il comma 2, dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante norme di «Riordino della finanza degli enti territoriali», a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 è sostituito dai seguenti:
"2. L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, nè superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, e sino all'8 per mille solo per le abitazioni possedute in aggiunta alla prima casa non locate; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro.
2-bis. Le maggiori entrate sono utilizzate dai comuni esclusivamente per misure di sostegno alle famiglie, in particolare monoreddito e con figli a carico, mediante l'assegnazione di bonus da spendere per l'istruzione e i corsi di lingue, l'acquisto di testi scolastici e universitari, l'acquisto di supporti informatici, la pratica di attività sportive, musicali e artistiche".».
1. 01. Cusumano, Mastella, Acquarone, Borriello, De Franciscis, Iannuccilli, Mongiello, Nuvoli, Oricchio, Luigi Pepe, Pisicchio, Potenza, Santulli.

ART. 1-bis.

Sopprimerlo.
*1-bis. 1. Michele Ventura, Agostini, Gambini.

Sopprimerlo.
*1-bis. 2. Liotta, Degennaro, Volontè.

Al comma 1 sopprimere la lettera h).

Conseguentemente dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Il comma 8 dell'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 è sostituito dai seguenti:
«8. A decorrere dal 1o gennaio 2006 le domande di iscrizione e annotazione nel Registro delle Imprese e nel REA presentate alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dalle imprese artigiane, nonché da quelle esercenti attività commerciali di cui all'articolo 1, comma 202 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, hanno effetto, sussistendo i presupposti di legge, anche ai fini dell'iscrizione


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agli Enti previdenziali e del pagamento dei contributi agli stessi dovuti,
8-bis. A tal fine il Ministero della attività produttive integra la modulistica in uso con gli elementi indispensabili per l'attivazione automatica dell'iscrizione agli Enti previdenziali, secondo le indicazioni da essi fornite. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, attraverso il loro sistema informatico, trasmettono agli Enti previdenziali le risultanze delle nuove iscrizioni, nonché le cancellazioni e le variazioni relative ai soggetti tenuti all'obbligo contributivo, secondo modalità di trasmissione dei dati concordate dalle parti. Entro trenta giorni dalla data della trasmissione, gli Enti previdenziali notificano agli interessati l'avvenuta iscrizione e richiedono il pagamento dei contributi dovuti ovvero notificano agli interessati le cancellazioni e le variazioni intervenute. Entro il 30 giugno 2006 le procedure per tali iscrizioni ed annotazioni sono rese disponibili per il tramite della infrastruttura tecnologica del portale "www.impresa.gov.it".
8-ter. A partire dal 1o gennaio 2006 i soggetti interessati dal presente articolo, comunque obbligati al pagamento dei contributi, sono esonerati dall'obbligo di presentare apposita richiesta di iscrizione agli Enti previdenziali. Entro l'anno 2007 gli Enti previdenziali allineano i propri archivi alle risultanze del Registro delle imprese anche in riferimento alle domande di iscrizione, cancellazione e variazione prodotte anteriormente al 1o gennaio 2006.
8-quater. Tali disposizioni non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato».
**1-bis. 6. Liotta, Degennaro, Voltonè.

Al comma 1 sopprimere la lettera h).

Conseguentemente dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Il comma 8 dell'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 è sostituito dai seguenti:
«8. A decorrere dal 1o gennaio 2006 le domande di iscrizione e annotazione nel Registro delle Imprese e nel REA presentate alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dalle imprese artigiane, nonché da quelle esercenti attività commerciali di cui all'articolo 1, comma 202 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, hanno effetto, sussistendo i presupposti di legge, anche ai fini dell'iscrizione agli Enti previdenziali e del pagamento dei contributi agli stessi dovuti,
8-bis. A tal fine il Ministero della attività produttive integra la modulistica in uso con gli elementi indispensabili per l'attivazione automatica dell'iscrizione agli Enti previdenziali, secondo le indicazioni da essi fornite. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, attraverso il loro sistema informatico, trasmettono agli Enti previdenziali le risultanze delle nuove iscrizioni, nonché le cancellazioni e le variazioni relative ai soggetti tenuti all'obbligo contributivo, secondo modalità di trasmissione dei dati concordate dalle parti. Entro trenta giorni dalla data della trasmissione, gli Enti previdenziali notificano agli interessati l'avvenuta iscrizione e richiedono il pagamento dei contributi dovuti ovvero notificano agli interessati le cancellazioni e le variazioni intervenute. Entro il 30 giugno 2006 le procedure per tali iscrizioni ed annotazioni sono rese disponibili per il tramite della infrastruttura tecnologica del portale "www.impresa.gov.it".
8-ter. A partire dal 1o gennaio 2006 i soggetti interessati dal presente articolo, comunque obbligati al pagamento dei contributi, sono esonerati dall'obbligo di presentare apposita richiesta di iscrizione agli Enti previdenziali. Entro l'anno 2007 gli Enti previdenziali allineano i propri archivi alle risultanze del Registro delle imprese anche in riferimento alle domande di iscrizione, cancellazione e variazione prodotte anteriormente al 1o gennaio 2006.


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8-quater. Tali disposizioni non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato».
**1-bis. 7. Polledri.

Al comma 2, dopo le parole: di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica inserire le seguenti: , sentite le organizzazioni delle imprese interessate rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL),.
*1-bis. 3. Gambini, Michele Ventura, Agostini, Morgando.

Al comma 2, dopo le parole: di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, inserire le seguenti: , sentile le organizzazioni delle imprese interessate rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).
*1-bis. 4. Liotta, Degennaro, Volontè.

Al comma 2, dopo le parole; di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, inserire le seguenti: previa consultazione delle organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche, produttive e professionali interessate e.
1-bis. 5. Nieddu, Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nigra, Quartiani, Rugghia, Tedeschi.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. È consentita l'iscrizione nel ruolo dei periti ed esperti tenuto dalle Camere di commercio, industria, artigianato e Agricoltura, sub-categoria «Tributi» a coloro che, oltre al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5 del decreto ministeriale 29 dicembre 1979, abbiano conseguito uno dei titoli di studio indicati dall'articolo 69 della legge 427/1993.
Gli iscritti al ruolo hanno l'obbligo di corrispondere un diritto annuale alle Camere di commercio nei termini e nella misura stabiliti da apposito decreto del Ministero delle attività produttive. I soggetti iscritti in un albo professionale con competenze in materie economiche, fiscali, amministrative o del lavoro, possono richiedere l'iscrizione al ruolo camerale sub-categoria tributi, di cui al comma precedente, in deroga ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 dicembre 1979.
1-bis. 8. Ranieli, Liotta, Degennaro, Volontè.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:
Art. 1-ter. - (Disposizioni di razionalizzazione in materia di tributi locali). - 1. Per potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, possono procedere alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere altresì


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l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.
3. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente entro il termine di decadenza di tre anni dal giorno in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
4. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui e stato accertato il diritto alla restituzione; l'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
5. La misura annua degli interessi per la riscossione e per i rimborsi dei tributi locali e determinata da ciascun ente impositore nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale.
6. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, le norme di cui al presente articolo si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
8. All'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunta la seguente lettera:
«e) il contratto di affidamento deve prevedere un termine massimo di durata, comprensivo di eventuali periodi di proroga, che comunque non sia superiore complessivamente ad anni dieci. A tali contratti si applica, in ogni caso, il disposto dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

9. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 9, comma 6; l'articolo 10; l'articolo 51, commi 1, 2, 3, 4 e 6; gli articoli 71 e 75 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507;
b) gli articoli 11, commi 1, 2 e 2-bis; l'articolo 12 dalle parole: «; il ruolo» fino a «di sospensione» e l'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; nonché ogni altra disposizione incompatibile con il presente articolo.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, lettera b), sostituire le parole: nella misura del 95 per cento con le seguenti: nella misura del 50 per cento.
1-bis. 01. Benvenuto, Michele Ventura, Lettieri, Pistone.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:
Art. 1-ter. - (Attribuzioni delle funzioni catastali ai Comuni). - 1. Al fine di consentire il più rapido trasferimento e l'effettivo esercizio delle funzioni catastali ai Comuni, l'Agenzia del territorio, senza nuovi oneri a carico del bilancio pubblico, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce le specifiche modalità del sistema di interscambio in grado di garantire l'accessibilità e la interoperabilità applicativa delle banche dati unitamente ai criteri per la gestione della banca dati ivi compresi quelli relativi all'accertamento della funzionalità dello stesso sistema di interscambio, garantendo la piena cooperazione applicativa tra gli enti interessati e l'unitarietà del servizio su tutto il territorio nazionale. L'intero applicativo è oggetto di intesa in sede di Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali.


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Analogamente si procede per l'aggiornamento le modifiche e le variazioni al sistema di gestione, conservazione ed interscambio.
2. In caso di inerzia dell'Agenzia del territorio provvede, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, agli adempimenti di cui allo stesso comma 1.
3. Decorsi i termini di cui al comma 1 e al comma 2, tutti i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti saranno ammessi, previa deliberazione dei propri organi e senza nuovi oneri a carico del bilancio pubblico, ad una fase transitoria di assunzione ed esercizio in forma diretta delle funzioni catastali della durata di ventiquattro mesi. La delibera verrà trasmessa agli Uffici territoriali di Governo di competenza e per conoscenza all'ANCI entro il termine di sessanta giorni dal raggiungimento dell'intesa di cui al comma 1. 4. Tutte le procedure tecniche ed amministrative connesse al trasferimento ed all'esercizio delle funzioni catastali ai Comuni di cui al comma 3, anche in deroga alle normative vigenti, verranno definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previo parere della Conferenza Stato-Città entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla scadenza del termine di cui al comma 3.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, lettera b), sostituire le parole: nella misura del 95 per cento con le seguenti: nella misura del 50 per cento.
1-bis. 02. Benvenuto, Michele Ventura, Lettieri, Pistone.

Dopo l'articolo 1-bis, inserire il seguente
Art. 1-bis.1. - (Proroga termini accertamento e liquidazione ICI). - In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, che scadono il 31 dicembre 2005, sono prorogati al 31 dicembre 2006, limitatamente all'annualità di imposta 2001 e successive.
1-bis. 03. Michele Ventura, Morgando, Russo Spena, Benvenuto, Pinza, Sgobio, Villetti, Zanella, Giordano, Giachetti, De Franciscis, Agostani, Mariotti, Pistone, Cusumano, Bianco, Giacomelli, Maturandi, Lettieri, D'Antoni, Cennamo, Micheli, Ilivieri, Pennacchi, Crisci, Duilio, Visco, Barbieri, Milana, Fluvi, Adduce, Stradiotto, Manziani, Grandi, Rossi Nicola, Nannicini, Santagata, Tolotti.

ART. 2.

Al comma 2, dopo il primo periodo inserire il seguente:
Per l'anno 2006, al medesimo fine, ferme restando le procedure autorizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e in deroga alle vigenti disposizioni generali, l'Agenzia delle entrate procede in via definitiva alla copertura delle posizioni di cui all'articolo 23, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite della spesa utilizzata per la copertura provvisoria delle predette posizioni, avvalendosi dei propri dipendenti che abbiano maturato le necessarie esperienze professionali attraverso l'esercizio delle funzioni relative ai ruoli di cui al citato articolo 23 del decreto legislativo n. 165 del 2001, per almeno due anni con valutazione positiva».
2. 1. Benvenuto, Grandi, Lettieri, Michele Ventura, Pistone.

Al comma 2, dopo il primo periodo inserire il seguente:
«Per l'anno 2006, ferme restando le procedure autorizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'Agenzia delle entrate procede, in via definitiva, alla copertura delle


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posizioni di cui all'articolo 23, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti della spesa utilizzata per la copertura provvisoria delle predette posizioni, mediante concorso per titoli ed esame-colloquio che, in deroga alle vigenti disposizioni generali, preveda la valutazione, anche ai fini dell'ammissione, delle esperienze di servizio professionali maturate nell'esercizio delle funzioni relative ai ruoli di cui al citato articolo 23 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
2. 2. Benvenuto, Grandi, Lettieri, Michele Ventura, Pistone.

Al comma 2, dopo il secondo periodo inserire il seguente:
«Per l'anno 2006, al fine di perseguire in modo più efficiente e funzionale gli obiettivi concernenti il potenziamento delle azioni di prevenzione e contrasto all'evasione, ferme restando le procedure autorizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2001, n. 311, e in deroga alle vigenti disposizioni generali, l'Agenzia delle Entrate procede, in via definitiva alla copertura delle posizioni di cui all'articolo 23, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite della spesa utilizzata per la copertura provvisoria delle predette posizioni, avvalendosi dei propri dipendenti che abbiano maturato le necessarie esperienze professionali attraverso l'esercizio delle funzioni relative ai ruoli di cui al citato articolo 23, per almeno due anni con valutazione positiva».
2. 3. Liotta, Degennaro, Volonté.

Al comma 2, dopo il secondo periodo inserire il seguente:
«Per l'anno 2006, ferme restando le procedure autorizzate ai sensi dell'articolo l, comma 104, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'Agenzia delle Entrate procede, in via definitiva alla copertura delle posizioni di cui all'articolo 23, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti della spesa utilizzata per la copertura provvisoria delle predette posizioni, mediante concorso per titoli ed esame-colloquio che, in deroga alle vigenti disposizioni generali, preveda la valutazione, anche ai fini dell'ammissione, della esperienze di servizio professionali maturate nell'esercizio delle funzioni relative ai ruoli di otri al citato articolo 23».
2. 4. Liotta, Degennaro, Volonté.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: ovvero di ricorrere alla mobilità aggiungere le seguenti: e fatte salve le disposizioni di cui al capo IV della legge 23 agosto 2004, n. 226.
2. 7. Lavagnini.

Al comma 2, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente:
Per l'anno 2006, l'Agenzia delle Entrate può procedere alla copertura delle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti dei fondi già assegnati, mediante concorso pubblico per titoli ad esame-colloquio, che preveda la valutazione, anche ai fini dell'ammissione, delle esperienze di servizio professionali maturate nell'esercizio delle funzioni relative ai ruoli di cui al citato articolo 23».

Conseguentemente, dopo l'articolo 7-sexies inserire il seguente:

Art. 7-septies.

1. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre


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1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Birra: euro 1,97 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,13 per ettolitro e per grado-Plato»;
b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 62,33 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 72 per ettolitro»;
c) le parole: «Alcole etolico: euro 765,44 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 835 per ettolitro anidro».
2. 5. Leo.

Al comma 2, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente:
«Per l'anno 2006, l'Agenzia delle Entrate può procedere alla copertura delle posizioni dirigenziali, nei limiti dei fondi già assegnati, mediante concorso pubblico per titoli ed esame-colloquio, che preveda la valutazione, anche ai fini dell'ammissione e in deroga al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, delle esperienze di servizio professionali maturate nell'esercizio delle funzioni.»

Conseguentemente, dopo l'articolo 7-sexies inserire il seguente:

Art. 7-septies.

1. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Birra: euro 1,97 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,13 per ettolitro e per grado-Plato»;
b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 62,33 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 72 per ettolitro»;
c) le parole: «Alcole etolico: euro 765,44 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 835 per ettolitro anidro».
2. 6. Leo.

Al comma 2, ultimo periodo sostituire le parole da: «l'Agenzia delle Entrate fino alla fine del periodo con le seguenti:
«l'Agenzia delle Entrate è autorizzata, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti, comprese quelle concernenti la validità delle graduatorie concorsuali, a procedere ad assunzioni di personale, nel limite di spesa, rispettivamente, di 39,1 milioni di euro per il 2006 e di 69,5 milioni di euro a decorrere dal 2007, anche utilizzando le graduatorie formate a seguito di procedure selettive bandite ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché a procedere all'assunzione, nei limiti delle risorse già assegnate all'Agenzia, degli idonei ai concorsi pubblici per il conferimento delle posizioni di cui all'articolo 23, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, che svolgano nella medesima Agenzia da almeno tre anni le funzioni relative alle predette posizioni».
2. 8. D'Agrò, Liotta, Degennaro, Volonté.

Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti inserite le seguenti: comprese quelle concernenti la validità delle graduatorie concorsuali e dopo le parole: decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono inserite le seguenti: nonché quelle degli idonei ai concorsi pubblici per il conferimento delle posizioni di cui all'articolo 23, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 che svolgono nella medesima Agenzia le funzioni relative alle predette posizioni».
2. 9. Fratta Pasini, Zorzato.


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Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4.1. Per l'anno 2006 l'Agenzia del Territorio è autorizzata, anche in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente, a procedere all'assunzione di personale, avvalendosi delle modalità e secondo quanto previsto dal quarto comma della legge 26 luglio 2005 n. 152, nel limite massimo di 1.600 unità, utilizzando le risorse di cui all'articolo 1 comma 117 della legge n. 311 del 2004.
2. 10. Pistone.

Al comma 4-bis, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: da 100 euro con le seguenti: da 500 euro.
2. 11. Mazzocchi.

Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:
4-bis-1. L'Agenzia del territorio fornisce senza tramite supporti informatici e telematici, ai comuni, alle province, alle regioni ed agli altri enti pubblici interessati, a fini istituzionali di lotta all'evasione fiscale e di governo territorio, copia aggiornata dei propri archivi alfanumerici grafici relativi alle proprietà, ai terreni e agli immobili. Le modalità di attuazione sono stabilite, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo parere della Conferenza unificata, con decreto del direttore generale dell'Agenzia del territorio, sulla base delle esperienze già realizzate con i progetti del programma nazionale di e-government».
2. 12. Benvenuto, Vigni, Lettieri, Michele Ventura, Pistone, Grandi.

Sopprimere i commi 4-ter, 4-quater, e 4-quinquies.
2. 13. Iannuzzi, Pinza, Lettieri.

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
10.1. Ferma restando la facoltà della dogana di effettuare comunque i controlli ritenuti necessari, il comma 1 dell'articolo 2 della legge 25 luglio 2000, n. 213, si interpreta nel senso che il potere di asseverazione attribuito agli spedizionieri doganali e agli altri soggetti abilitati può essere esercitato anche successivamente all'espletamento dell'operazione doganale. Il comma 5 del medesimo articolo si interpreta nel senso che l'attestazione contenuta nell'asseverazione riguarda sia la completezza documentale e la regolarità formale, sia tutti gli aspetti di regolarità sostanziale dell'operazione doganale. I soggetti che esercitano il potere di asseverazione di cui al medesimo articolo 2 della citata legge n. 213 del 2000 assumono la veste di persona incaricata di pubblico servizio ai sensi dell'articolo 358 del codice penale».
2. 14. Benvenuto, Lettieri, Michele Ventura, Pistone, Grandi.

Dopo il comma 10, inserire il seguente:
10-bis. All'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, è apportata la seguente modificazione:
a) al secondo comma, dopo le parole: «o nell'elenco previsto dal terzo comma» inserire le seguenti: «o agli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322».
2. 15. Pistone, Sgobio.

Dopo il comma 10-bis, aggiungere il seguente:
10-ter. All'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22


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luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente lettera:
e-bis) i revisori contabili.
2. 16. Lettieri, Benvenuto.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. All'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «imprenditori agricoli» sono aggiunte le seguenti: «e dagli imprenditori ittici di cui del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226».

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, lettera b), sostituire le parole: nella misura del 91 per cento, e dell'84 per cento a decorrere dal 2007 e «diciottesimo» rispettivamente con l seguenti: «50 per cento» e «ventiquattresimo».
2. 17. Gambini.

Dopo il comma 14-septies, aggiungere il seguente:
14-octies. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 17, comma 3, le parole: «da d) ad f)» sostituite dalle seguenti: b), d), e), f);
b) all'articolo 17, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
3-bis. L'imposta dovuta sulle somme soggette a tassazione separata di cui alla lettera b) del comma 1 non può essere superiore all'imposta netta sui redditi che sarebbe stata dovuta nell'anno di competenza se le stesse somme fossero state percepite nel suddetto anno.»;
c) all'articolo 21, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
1-bis. Ai fini della determinazione dell'imposta sui redditi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17 si applicano le disposizioni in vigore al 31 dicembre 2002, se più favorevoli»;
d) all'articolo 21, al comma 4, è premesso il seguente periodo: «Gli emolumenti arretrati di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17 sono imponibili per la parte che eccede la quota di reddito al netto della deduzione prevista dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 11, se e nella misura in cui non sia stata fruita per ciascuno degli anni cui gli arretrati si riferiscono».

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, lettera b), sostituire le parole: 91 per cento, e dell'84 per cento a decorrere dal 2007 con le seguenti: 50 per cento.
2. 18. Benvenuto, Lettieri, Michele Ventura, Pistone, Grandi, Giulietti, Innocenti, Lusetti, Gasperoni.

Dopo il comma 14-septies, aggiungere il seguente:
14-octies
. All'articolo 7 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
1-bis. I professionisti iscritti in ordini o collegi, per lo svolgimento della propria attività lavorativa, devono sottoscrivere valida e capiente polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile professionale conto terzi. Le sanzioni amministrative derivanti da violazioni imputabili ai suddetti professionisti sono irrogate al soggetto che ne ha tratto il quale provvede alle opportune azioni di rivalsa nei confronti del soggetto che le ha commesse. In assenza di detta copertura assicurativa, le sanzioni sono irrogate al soggetto che le ha materialmente commesse»;


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b) al comma 2, le parole: del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 1 e 2».
2. 19. Benvenuto, Lettieri, Fluvi, Michele Ventura, Pistone, Grandi.

Dopo il comma 14-septies, aggiungere il seguente:
4-octies. Agli effetti dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, gli atti con i quali si procede all'intestazione fiduciaria i beni immobili e dei beni mobili registrati in capo alle società fiduciarie autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, ovvero alla loro reintestazione in capo al fiduciante, sono soggetti ad imposta in misura fissa per ciascuno di essi e i relativi atti sono trascritti nei rispettivi pubblici registri indicando la natura fiduciaria dell'intestazione. Nel caso di alienazione a terzi dei predetti beni, che potrà avvenire da parte delle società fiduciarie intestatarie, i relativi atti sono soggetti alle medesime imposte di registro, ipotecarie e catastali che sarebbero state applicabili in assenza dell'intestazione fiduciaria».
2. 20. Benvenuto, Grandi.

Dopo il comma 14-septies, aggiungere il seguente:
14-octies. All'articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
4-bis. Nei casi di violazioni commesse ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 16 dicembre 1997, n. 472. In ogni caso, alle violazioni della stessa natura si applica una sanzione calcolata con le modalità di cui all'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 472 del 1997. Il centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore é solidalmente obbligato al pagamento della sanzione.

e, conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, lettera b), sostituire le parole: 91 per cento, e dell'84 per cento a decorrere dal 2007 con le seguenti: 50 per cento.
2. 21. Benvenuto, Lettieri, Michele Ventura, Pistone, Grandi.

Dopo il comma 14-septies, aggiungere il seguente:
14-octies. All'articolo 53 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, u. 448, dopo il comma l è aggiunto il seguente comma:
1-bis. In relazione all'introduzione dei nuovi obblighi telematici, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano parimenti mi professionisti.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 11, lettera b), sostituire le parole: con le seguenti: 50 per cento.
2. 22. Benvenuto, Lettieri, Michele Ventura, Pistone, Grandi.

Dopo il comma 14-septies, aggiungere il seguente:
14-octies. All'articolo 54, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1086, n. 917, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Sono interamente deducibili le spese di partecipazione a convegni, congressi ed analoghe manifestazioni, ovvero a corsi di aggiornamento professionale, ove sia prevista l'obbligatorietà della formazione permanente.»

e conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, lettera b), sostituire le parole: 91 per cento, e dell'84 per cento a decorrere dal 2007 con le seguenti: 50 per cento.
2. 23. Lettieri, Benvenuto, Michele Ventura, Pistone, Grandi.

Dopo il comma 14-septies, aggiungere il seguente:
14-octies
. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: «31 ottobre» sono


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aggiunte le seguenti: «e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro il 31 dicembre».
2. 24. Lettieri, Benvenuto, Michele Ventura, Pistone, Grandi.

Dopo il comma 14-septies, aggiungere il seguente:
14-octies. All'articolo 34 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo il comma 3 è aggiunto i seguente:
3-bis. Sono esclusi dall'assistenza fiscale di cui ai commi 2 e 3 i contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi».
2. 25. Benvenuto, Lettieri, Michele Ventura, Pistone, Grandi.

Dopo l'articolo 2-ter, inserire il seguente:

Art. 2-quater.
(Regolarizzazione fiscale dei soggetti delle regioni Marche e Umbria colpiti dal sisma del 1997).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano ai soggetti delle regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997, individuati dall'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 22 dicembre 1997, n. 2728, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1997, 1998 e 1999, entro il 31 luglio 2006, ovvero secondo le modalità di rateizzazione previste dal citato comma 17.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante le maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:
a) al comma 349 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «A decorrere dall'anno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «Per il solo anno 2005»;
b) gli articoli 13 e 14 della legge n. 383 del 2001 sono abrogati.
2-ter. 0.1. Abbondanzieri, Sereni, Agostini, Galeazzi, Giacco, Calzolaio, Paola Mariani, Duca, Gasperoni, Giulietti.

Dopo l'articolo 2-ter, inserire il seguente:

Art. 2-quater.
(Norme di carattere antielusivo).

1. All'articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data dei 10 gennaio 2006.
2-ter. 0.2. Pistone, Bellillo, Maura Cossutta.

Dopo l'articolo 2-ter, inserire il seguente:

Art. 2-quater.
(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).

1. II comma 1 dell'articolo 13 ed il comma 1 dell'articolo 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.
2-ter. 0.3. Pistone, Sgobio, Bellillo, Maura Cossutta, Galante.


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Dopo l'articolo 2-ter inserire il seguente:

Art. 2-quater.
(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto).

1. Dopo l'articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente:
Art. 34-ter. - (Regime speciale per le imprese di pesca). - 1. Per la cessione dei propri prodotti ittici, direttamente effettuate dalle imprese di pesca, comprese le cooperative fra esse costituite e relativi consorzi, la detrazione prevista nell'articolo 19 è forfetizzata in misura pari a quella dell'imposta corrispondente all'ammontare imponibile.
2. Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi della disposizione del comma 1. In tal caso l'opzione o la revoca per la determinazione dell'imposta nel modo normale si esercitano con le modalità stabilite dal regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, lettera b), sostituire le parole: nella misura del 91 per cento, e dell'84 per cento a decorrere dal 2007» con le seguenti: nella misura del 50 per cento.
2-ter. 0.4. Franci, Rava, Rossiello, Borrelli, Preda, Sedioli, Oliverio.

Dopo l'articolo 2-ter inserire il seguente:

Art. 2-quater.
(Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive).

1. Il comma 1 dell'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 viene abrogato e sostituito dal seguente:
Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché per gli imprenditori ittici di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, per il periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 1998 e per i sette periodi d'imposta successivi l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «nella misura del 91 per cento, e dell'84 per cento a decorrere dal 2007» con le seguenti: nella misura del 50 per cento.
2-ter. 0.5. Franci, Rossiello, Borrelli, Preda, Sedioli, Oliverio.

Dopo l'articolo 2-ter, inserire il seguente:

Art. 2-quater.
(Centri di assistenza per lo sviluppo della pesca).

1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e gli altri organismi pagatori, fatte salve le specifiche competenze attribuite ai professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali, possono, con apposita convenzione, incaricare «Centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura» (CASP) di cui al comma 2, ad effettuare, per conto dei propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto, attività di assistenza alle imprese di pesca, alle loro cooperative e consorzi, alle associazioni tra imprese di pesca, organizzazioni di produttori e pescatori autonomi o subordinati.
2. I CASP sono istituiti dalle associazioni nazionali della pesca, dalle associazioni nazionali delle organizzazioni dei produttori e dagli enti di patronato promossi dalle associazioni sindacali.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra


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lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1.
4. Per le attività di cui al comma 1, i CASP sono tenuti al rispetto delle norme che disciplinano la riserva di legge in favore delle professioni, nonché all'osservanza delle norme dettate dal decreto del Ministero delle finanze del 10 febbraio 1994, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, e successive modificazioni e integrazioni. L'attività dei CASP è comunque resa senza oneri per l'erario.
5. Ai sensi del presente articolo, nonché delle altre norme vigenti in materia, per associazioni nazionali della pesca si intendono le strutture settoriali delle organizzazioni rappresentate in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), che siano altresì firmatarie di contratti collettivi depositati nell'archivio di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 30 dicembre 1986, n. 936.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «nella misura del 91 per cento, e dell'84 per cento a decorrere dal 2007» con le seguenti: nella misura del 50 per cento.
2-ter. 0.6. Franci, Rava, Rossiello, Borrelli, Preda, Sedioli, Oliverio.

Dopo l'articolo 2-ter, inserire il seguente:

Art. 2-quater.
(Disposizioni in materia di acquacoltura).

1. Il comma 1 dell'articolo 3-ter del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, legge 31 luglio 2005, n. 156, viene applicato, ai fini di garantire e consolidare i livelli occupazionali, anche alle imprese cooperative di produzione e lavoro che esercitano l'attività di acquacoltura.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, lettera b), sostituire le parole: nella misura del 91 per cento, e dell'84 per cento a decorrere dal 2007 con le seguenti: nella misura del 50 per cento.
2-ter. 0.7. Franci, Rava, Rossiello, Borrelli, Preda, Sedioli, Oliverio.

Dopo l'articolo 2-ter, inserire il seguente:

Art. 2-quater.
(Disposizioni in materia di contratti di programma del settore pesca ed acquacoltura).

1. Al comma 19 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: «e successive modificazioni», inserire le seguenti: «e comunque non inferiori del 30 per cento delle risorse annualmente disponibili».

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, lettera b), sostituire le parole: nella misura del 91 per cento, e dell'84 per cento a decorrere dal 2007 con le seguenti: nella misura del 50 per cento.
2-ter. 0.8. Franci, Rava, Rossiello, Borrelli, Preda, Sedioli, Oliverio.

Dopo l'articolo 2-ter, inserire il seguente:

Art. 2-quarter.
(Estensione del regime di tonnage tax alla pesca marittima).

1. Il regime di cui al titolo II, capo VI, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è esteso, in via opzionale, alle imprese che esercitano


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la pesca marittima, indipendentemente dai limiti imposti per il tonnellaggio e la ragione sociale delle imprese stesse.
2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle politiche agricole e forestali sono adottate le disposizioni applicative del comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, lettera b), sostituire le parole: nella misura del 91 per cento, e dell'84 per cento a decorrere dal 2007 con le seguenti: nella misura del 50 per cento.
2-ter. 0.9. Franci, Rava, Rossiello, Borrelli, Preda, Sedioli, Oliverio.

Dopo l'articolo 2-ter, inserire il seguente:

Art. 2-quater.
(Disposizioni in materia di recupero di aiuti incompatibili con il mercato comune).

1. Il recupero degli aiuti erogati ai sensi del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 655, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione della Commissione CE del 28 luglio 1999, è fissato in quattordici rate, ciascuna con cadenza annuale di pari importo, fino alla concorrenza del complessivo ammontare delle somme effettivamente percepite e senza ulteriori interessi, aggravi od oneri accessori.
2. Il recupero degli aiuti erogati ai sensi del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, nonché ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione della Commissione CE del 25 novembre 1999, è fissato in quattordici rate, ciascuna con cadenza annuale e di pari importo, fino alla concorrenza del complessivo ammontare delle somme effettivamente percepite e senza ulteriori interessi, aggravi od oneri accessori.
3. Le amministrazioni preposte al recupero degli aiuti di cui ai commi 1 e 2, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabiliscono con propri provvedimenti le modalità attuative per la restituzione delle somme.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, lettera b), sostituire le parole: nella misura del 91 per cento, e dell'84 per cento a decorrere dal 2007 con le seguenti: nella misura del 50 per cento.
2-ter. 0.10. Rava, Rossiello, Borrelli, Preda, Sedioli, Oliverio, Franci.

Dopo l'articolo 2-ter inserire il seguente:

Art. 2-quater.

Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, come modificato dall'articolo 69 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «nonché negli impianti funzionali all'attività aziendale o finalizzati alla valorizzazione dei prodotti agricoli, altamente innovativi e sostenibili, ivi compresa la produzione di energia elettrica da biomasse, legnose e verdi».

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «nella misura del 91 per cento, e dell'84 per cento a decorrere dal 2007 con le seguenti: nella misura del 50 per cento.
2-ter. 0.11. Rava, Rossiello, Preda, Sedioli, Borrelli, Franci, Oliverio.


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Dopo l'articolo 2-ter inserire il seguente:

Art. 2-quater.

Il contributo nella forma di credito di imposta di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni è esteso ai soggetti di cui alla lettera c) dell'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 228 del 18 maggio 2001.
9-ter. Agli investimenti in agricoltura di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000 e successive modificazioni, non si applica la deduzione degli ammortamenti e delle dismissioni dell'anno.
9-quater. Le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, possono indire bandi di accesso al credito di imposta in agricoltura al fine di provvedere al rilascio della conformità degli investimenti alla programmazione locale che a partire all'annualità 2005 sostituisce l'istruttoria e la posizione in graduatoria prevista dal comma 3 dell'articolo 11 della legge 8 agosto 2002, n. 178.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, lettera b) sostituire le parole: nella misura del 91 per cento e dell'84 per cento a decorrere dal 2007, con le seguenti: nella misura del 50 per cento.
2-ter. 0.12. Rava, Rossiello, Preda, Sedioli, Borrelli, Franci, Oliverio.

Dopo l'articolo 2-ter, inserire il seguente:

Art. 2-quater.

1. Gli atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della proprietà coltivatrice posti in essere ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni ed integrazioni, sono esenti dall'imposta di bollo e soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa. Gli onorari notarili sono ridotti della metà.

Conseguentemente, dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Imposta di successione sui grandi patrimoni).

1. L'articolo 13 ed il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
2-ter. 0.13. Rava, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Franci, Oliverio.

Dopo l'articolo 2-ter inserire il seguente:

Art. 2-quater.

Ai fabbricati rurali delle cooperative agricole di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 228 del 2001, si applica il comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, come modificato dall'articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139.
2-ter. 0.14. Rava, Preda, Sedioli, Rossiello, Franci, Borrelli, Oliverio.

Dopo l'articolo 2-ter inserire il seguente:

Art. 2-quater.

Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 9, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente:
1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma l, lettera d), per gli esercenti l'attività di allevamento di animali di cui all'articolo 78 e le attività di cui all'articolo 56-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la base imponibile è determinata dalla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi


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e l'ammontare degli acquisti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'impresa.
b) all'articolo 9, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
Nella determinazione della base imponibile è ammessa in deduzione l'imposta comunale degli immobili utilizzati nell'esercizio dell'impresa.
c) all'articolo 20 è aggiunto il seguente comma:
1-bis. L'ammontare degli acquisti di beni e servizi di cui all'articolo 9, comma 1, non soggetti all'imposta sul valore aggiunto, devono essere annotati nel registro di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale.
d) all'articolo 45, il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l'aliquota è stabilita nella misura dell' 1,9 per cento.

Conseguentemente all'articolo 6, comma 3, sostituire le parole: 0,40 per cento con le seguenti «0,30 per cento.
2-ter. 0.15. Rava, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Franci, Oliverio.

Dopo l'articolo 2-ter inserire il seguente:

Art. 2-quater.

L'agevolazione fiscale sul carburante agricolo prevista dal testo unico delle imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, spetta, altresì, per le attività di cui all'articolo 56-bis, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali, da emanarsi entro il 28 febbraio 2005, sono ridefinite, alla fine di tenere conto di tale estensione, le tabelle dei consumi di gasolio per l'impiego agevolato in agricoltura.

Conseguentemente, all'articolo 5 comma 1, lettera b) sostituire le parole: nella misura del 91 per cento e dell'84 per cento a decorrere dal 2007 con le seguenti: nella misura del 50 per cento.
2-ter. 0.16. Rossiello, Rava, Preda, Sedioli, Borrelli, Franci, Oliverio.

Dopo l'articolo 2-ter aggiungere il seguente:

Art. 2-quater.

1. L'attività di sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, relativa a produzioni florovivaistiche, svolta da imprenditori agricoli su piante non di proprietà degli imprenditori che la effettuano, è considerata reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Agli imprenditori agricoli che svolgono la predetta attività si applica la rivalutazione del 100 per cento del reddito agrario limitatamente al terreno adibito a coltivazione delle piante di proprietà del terzo.
2-ter. 0.17. Innocenti, Rava.

Dopo l'articolo 2-ter aggiungere il seguente:

Art. 2-quater.
(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).

1. Il comma 1 dell'articolo 13 ed il comma 1 dell'articolo 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.


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Conseguentemente dopo l'articolo 7-sexies aggiungere il seguente:

Art. 7-septies.
(Esenzione dell'Irap per l'assunzione di ricercatori nelle aree obiettivo 1 e 2).

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 4-bis.1 è aggiunto il seguente:
4-bis.1-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera da a) ad e), ubicati nelle aree obiettivo 1 e 2, non si tiene conto, ai fini del computo del numero dei lavoratori dipendenti per i quali spetta la deduzione di cui al comma 4-bis.1, dei lavoratori nuovi assunti con contratto a tempo indeterminato esclusivamente a finalità di ricerca e sviluppo tecnologico di prodotti e processi produttivi, nonché degli apprendisti e dei disabili.
2-ter. 0.18. Pistone, Maura Cossutta, Bellillo, Galante.

Dopo l'articolo 2-ter aggiungere il seguente:

Art. 2-quater.
(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).

1. Il comma 1 dell'articolo 13 ed il comma 1 dell'articolo 14 , della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.

Conseguentemente dopo l'articolo 7-sexies inserire il seguente:

Art. 7-septies.

1. L'imposta sul valore aggiunto sulle cessioni di gas metano o GPL, per qualsiasi uso domestico fatto dai consumatori nella propria abitazione, è applicata nell'unica aliquota agevolata del 10 per cento.
2. L'aliquota di cui al comma 1 è ridotta al 4 per cento per i conduttori di abitazioni il cui reddito netto annuo non è superiore a 12.000 euro, con maggiorazione di 1.000 euro per ogni persona a carico.
2-ter. 0.19. Pistone, Sgobio.

ART. 3.

Sopprimerlo.

Conseguentemente:
all'articolo 5 comma 1 lettera
b) sostituire le parole: del 91 per cento, e dell'84 per cento a decorrere dal 2007 e «diciottesimo» rispettivamente con le seguenti: del 50 per cento e «ventiquattresimo»;
all'articolo 6, comma 3, sostituire le parole: o, 40 per cento con le seguenti: o, 35 per cento.
3. 2. Michele Ventura, Morgando, Russo Spena, Benvenuto, Pinza, Sgobio, Villetti, Zanella, Giordano, Giachetti, De Franciscis, Agostini, Mariotti, Pistone, Cusumano, Bianco, Giacomelli, Maurandi, D'Antoni, Cennamo, Micheli, Olivieri, Pennacchi, Crisci, Duilio, Visco, Barbieri, Milana, Fluvi, Adduce, Stradiotto, Manzini, Grandi, Nicola Rossi, Nannicini, Santagata, Tolotti.

Sopprimerlo.

Conseguentemente dopo l'articolo 1 2 inserire il seguente:

Art. 12-bis.
(Aliquote relative alle rendite di capitale).

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:
a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;


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b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;
f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

2. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente per le emissioni successive data di entrata in vigore della presente legge.
3. 1. Michele Ventura, Morgando, Russo Spena, Benvenuto, Pinza, Sgobio, Villetti, Zanella, Giordano, Giachetti, De Franciscis, Agostini, Mariotti, Pistone, Cusumano, Bianco, Giacomelli, Maurandi, D'Antoni, Cennamo, Micheli, Olivieri, Pennacchi, Crisci, Duilio, Visco, Barbieri, Milana, Fluvi, Adduce, Stradiotto, Manzini, Grandi, Nicola Rossi, Nannicini, Santagata, Tolotti.

Apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, sostituire le parole:
1oé ottobre 2006 con le seguenti: 1o dicembre 2006;
al comma 14, sostituire le parole: l'Agenzia delle entrate con le seguenti: al Dipartimento delle politiche fiscali;
al comma 16, sopprimere le parole: sulla base della valutazione dell'esigenza operativa di quest'ultima;
al comma 19-bis, aggiungere, in fine, le parole: al predetto personale è altresì riconosciuto l'inquadramento nell'area contrattuale del credito.

Conseguentemente all'articolo 7 sostituire il comma 2-bis con il seguente:
2-bis. L'esenzione disposta dall'articolo 7, comma. 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si intende applicabile alle attività indicate nella stessa lettera, se poste in essere per finalità di religione o culto dalla Chiesa cattolica e dalle altre confessioni religiose riconosciute dallo Stato, a prescindere dalla natura commerciale delle stesse.
3. 3.Leo.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'associazione nazionale dei comuni italiani indica due suoi rappresentanti all'interno e Consiglio di Amministrazione.
* 3. 4. Michele Ventura, Morgando, Russo Spena, Benvenuto, Pinza, Sgobio, Villetti, Zanella, Giordano, Giachetti, De Franciscis, Agostini, Mariotti, Pistone, Cusumano, Bianco, Giacomelli, Maurandi, Lettieri, D'Antoni, Cennamo, Micheli, Olivieri, Pennacchi, Crisci, Duilio, Visco, Barbieri, Milana, Fluvi, Adduce, Stradiotto, Manzini, Grandi, Nicola Rossi, Nannicini, Santagata, Tolotti.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'Associazione nazionale dei comuni italiani indica due suoi rappresentanti all'interno del Consiglio di Amministrazione.
* 3. 5. Benvenuto, Michele Ventura, Lettieri, Pistone, Grandi.


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Al comma 13, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: la sanatoria prevista dai commi 426 e 426-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non opera nei confronti dei ruoli relativi alle entrate degli enti locali. In relazione alle quote di entrate degli enti locali comprese nelle domande di rimborso e di discarico riguardanti i ruoli presentati prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento, l'attività di controllo dovrà essere effettuata dai comuni entro e non oltre il 31 dicembre 2008. Le domande di rimorso e i discarico per le quali non viene attivata la procedura di diniego entro tale data, si 'tendono pertanto approvate.
3. 6. Morgando, Michele Ventura, Russo Spena, Benvenuto, Pinza, Sgobio, Villetti, Zanella, Giordano, Giachetti, De Franciscis, Agostini, Mariotti, Pistone, Cusumano, Bianco, Giacomelli, Maurandi, Lettieri, D'Antoni, Cennamo, Micheli, Olivieri, Pennacchi, Crisci, Duilio, Visco, Barbieri, Milana, Fluvi, Adduce, Stradiotto, Manzini, Grandi, Nicola Rossi, Nannicini, Santagata, Tolotti.

Al comma 16, sopprimere le seguenti parole: , sulla base delle valutazioni delle esigenze operative di quest'ultima.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, lettera b), sostituire le parole: nella misura del 95 per cento con le seguenti: nella misura del 50 per cento.
3. 8. Benvenuto, Michele Ventura, Lettieri, Pistone, Grandi.

Al comma 16, primo periodo, sopprimere le seguenti parole:, sulla base della valutazione delle esigenze operative di questa ultima.
3. 7. Lettieri, Delbono, Morgando, Pinza, Camo, Squeglia.

Al comma 18, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Al fine di uniformare la normativa del fondo a quanto previsto in termini di costituzione dei fondi complementari e le loro relazioni con il trattamento fine rapporto, è emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposito regolamento sulla base degli accordi intervenuti con le organizzazioni sindacali di categoria. Lo schema del regolamento di cui al precedente periodo, corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, commi 2 e 5, della legge n. 468 del 1978, è trasmesso, per il parere, alle Commissioni parlamentari competenti nonché alle Commissioni competenti per i profili finanziari.
3. 9. Benvenuto, Michele Ventura, Lettieri, Pistone, Grandi.

Al comma 18, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Al fine di uniformare la normativa del predetto fondo a quanto previsto in termini di costituzione dei fondi complementari e loro relazioni con il trattamento di fine rapporto, sarà emanato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, apposito regolamento sulla base degli accordi intervenuti con le organizzazione sindacali di categoria maggiormente rappresentative.
* 3. 10. Lettieri, Delbono, Morgando, Pinza, Camo, Squeglia.

Al comma 18, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Al fine di uniformare la normativa del predetto fondo a quanto previsto in termini di costituzione dei fondi complementari e loro relazioni con il trattamento di fine rapporto, è emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,


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apposito regolamento sulla base degli accordi intervenuti con le organizzazioni sindacali di categoria.
* 3. 11. Benvenuto, Michele Ventura, Lettieri, Pistone, Grandi.

Sostituire il comma 19-bis, con i seguenti:
19-bis. Il personale di cui ai commi 16, 17 e 19 non può essere trasferito senza il proprio consenso in altra sede territoriale fino al 31 dicembre 2010. Resta fermo il riconoscimento del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore di provenienza, ivi compreso quello in corso di rinnovo alla data di entrata in vigore del presente decreto, da stipulare entro i limiti di quanto già concordato nel settore del credito.
19-ter. Sono fatti salvi gli accordi di natura sindacale stipulati tra le parti nelle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione, che prevedono, come forma di garanzia del personale, l'esercizio del diritto di permanenza del lavoratore all'interno del ramo credito di appartenenza.

Conseguentemente all'articolo 5, comma 1, lettera b), sostituire le parole: nella misura del 95 per cento con le seguenti: nella misura del 50 per cento.
3. 12. Benvenuto, Michele Ventura, Lettieri, Pistone, Grandi.

Dopo il comma 19-bis aggiungere i seguenti:
19-ter. Ai titolari di esattorie private da data anteriore al 31 dicembre 1980, assunti ai sensi dell'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, alle dipendenze dei concessionari del servizio di riscossione, agli effetti previdenziali è riconosciuta l'anzianità corrispondente ai periodo di titolarità delle esattorie fino al 31 dicembre 1989. I contributi previdenziali da accreditare in favore dei dipendenti di cui al precedente periodo sono computati sulla base delle retribuzioni stabilite dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i collettori, di cui all'articolo 123, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. Al personale è riconosciuta la qualifica di quadro dirigente a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
19-ter. All'onere di cui al precedente comma, pari a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2006 e 2007 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e, a decorrere dall'anno 2007, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 13. Mazzoni, Liotta, Degennaro, Volontè.

Al comma 24, lettera b), dopo le parole: di spettanza di predetti enti è effettuata aggiungere le seguenti: a scelta degli stessi mediante ruolo ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 affidato alla Riscossione s.p.a. ovvero.
* 3. 14. Benvenuto, Morgando, Michele Ventura, Russo Spena, Pinza, Sgobio, Villetti, Zanella, Giordano, Giachetti, De Franciscis, Agostini, Mariotti, Pistone, Cusumano, Bianco, Giacomelli, Maurandi, Lettieri, D'Antoni, Cennamo, Micheli, Olivieri, Pennacchi, Crisci, Duilio, Visco, Barbieri, Milana, Fluvi, Adduce, Stradiotto, Manzini, Grandi, Nicola Rossi, Nannicini, Santagata, Tolotti.

Al comma 24, lettera b), dopo le parole: di spettanza di predetti enti è effettuata aggiungere le seguenti: a scelta degli stessi


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mediante ruolo ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, affidato alla Riscossione S.p.A. ovvero».
* 3. 15. Cusumano, Mastella, Acquarone, Borriello, De Franciscis, Iannuccilli, Mongiello, Nuvoli, Oricchio, Luigi Pepe, Pisicchio, Potenza, Santulli.

Al comma 24, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) il rapporto di lavoro del personale addetto all'attività oggetto del trasferimento del ramo d'azienda non può, a sua volta, essere trasferito presso l'acquirente senza espresso consenso dei lavoratori interessati.

Conseguentemente all'articolo 5, comma 1, lettera b), sostituire le parole: nella misura del 95 per cento con le seguenti: nella misura del 50 per cento.
3. 16. Benvenuto, Michele Ventura, Lettieri, Pistone, Grandi.

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
24-bis. Con riferimento al personale interessato dai processi di cui al comma 24, si darà luogo alla procedura prevista dell'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, nel testo modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.18, attraverso la quale dovranno essere individuate soluzioni idonee in ordine agli aspetti occupazionali, alla formazione, allo sviluppo dei livelli professionali e al mantenimento dei trattamenti economici, normativi e previdenziali. L'azienda alimentante potrà cedere le attività di cui al comma 24 a condizione che l'acquirente si impegni ad applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro, le relative specificità e i demandi vigenti presso di essa e a fare assumere, in caso di successiva cessione, il medesimo impegno al nuovo acquirente. Qualora detto personale si venisse comunque a trovare privo di garanzia occupazionale, ovvero nella impossibilità di fruire di un trattamento di quiescenza, la salvaguardia verrà realizzata con il trasferimento del rapporto di lavoro nell'ambito della Riscossione S.p.A. o delle società dalla stessa partecipazione ai sensi del comma 7. Nel caso, il rapporto di lavoro proseguirà senza soluzione di continuità e con il riconoscimento della posizione giuridica economica e previdenziale maturata.

Conseguentemente all'articolo 5, comma 1 lettera b), sostituire le parole: nella misura del 95 per cento con le seguenti: nella misura del 50 per cento.
3. 17. Benvenuto, Michele Ventura, Lettieri, Pistone, Grandi.

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
24-bis. Con riferimento al personale interessato dai processi di cui al comma 24, si darà luogo alla procedura prevista dall'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, nel testo modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 18, attraverso la quale dovranno essere individuate soluzioni idonee in ordine agli aspetti occupazionali, alla formazione, allo sviluppo dei livelli professionali e al mantenimento dei trattamenti economici, normativi e previdenziali. L'azienda alienante potrà cedere le attività di cui al comma 24 a condizione che l'acquirente si impegni ad applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro, le relative specificità e i demandi vigenti presso di essa e a far assumere in caso di successiva cessione, il medesimo impegno al nuovo acquirente. Qualora detto personale si venisse comunque a trovare privo di garanzia occupazionale, ovvero nella impossibilità di finire di un trattamento di quiescenza, la salvaguardia verrà realizzata con il trasferimento del rapporto di lavoro nell'ambito della Riscossione S.p.A o delle società dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7. Nel caso, il rapporto di lavoro proseguirà senza soluzione di continuità


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e con il riconoscimento della posizione giuridica economica e previdenziale maturata.
3. 18. Lettieri, Delbono, Morgando, Pinza, Camo, Squeglia.

Al comma 25, sostituire le parole: Fino al 31 dicembre 2010 con le seguenti: A decorrere dal 1o ottobre 2006.
3. 19. Cusumano, Mastella, Acquarone, Borriello, De Franciscis, Iannuccilli, Mongiello, Nuvoli, Oricchio, Luigi Pepe, Pisicchio, Potenza, Santulli.

Al comma 38, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
«a-bis) al comma 426, sostituire l'importo di: «3 euro» con: «10 euro», e le parole «al 40 per cento» e «al 30 per cento»; con, rispettivamente le seguenti: «al 9 per cento» e «al 45,5 per cento».

Conseguentemente:
a) all'articolo 5, comma 1, lettera b), sostituire le parole: nella misura del 91 per cento, e dell'84 per cento a decorrere, dal 2007, con le seguenti: nella misura del 50 per cento;
b) all'articolo 11-bis sopprimere il comma 1.
c) dopo l'articolo 11quinquiesdecies aggiungere il seguente:

Art. 11-quinquiesdecies-1
(Deducibilità spese di manutenzione, riparazione ammodernamento e ristrutturazione delle imprese turistico-alberghiere).

1. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i soggetti indicati alla lettera f) del medesimo comma, opera anche per le spese sostenute nel periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006. In questo caso la deducibilità delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione ivi indicate è consentita in quote costanti nel periodo d'imposta di sostenimento e nei tre periodi successivi.
3. 34. Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia, Tedeschi.

Al comma 38, dopo la lettera a), aggiunge la seguente:
a-bis) al comma 426, sostituire l'importo di: 3 euro con: 10 euro, e le parole al 40 per cento e al 30 per cento con, rispettivamente le seguenti: al 9 per cento e al 45,5 per cento.

Conseguentemente:
a) all'articolo 5 comma 1, lettera
b), sostituire le parole: nella misura del 91 per cento, e dell'84 per cento a decorrere dal 2007, con le seguenti: nella misura del 50 per cento;
b) sopprimere l'articolo 11-quaterdecies.
c) dopo l'articolo 11-quinquiesdecies, aggiungere al seguente:

Art. 11-quinquiesdecies-1
(IVA agenzie di viaggio e turismo)

1. All'articolo 74 ter del decreto del Presidente della Repubblica 633/72, dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti commi:
«74-quater. Le agenzie di viaggi e turismo possono optare per l'applicazione del regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto per ciascuna prestazione per la quale è prevista l'applicazione del regime speciale ai sensi dei precedenti commi.
74-quinquies. Nei casi in cui viene applicato il regime ordinario le agenzie di viaggi e turismo deducono nel calcolo dell'imposta dovuta l'imposta dovuta dai loro fornitori per i servizi ad esse forniti per operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente.


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74-sexies. Le agenzie di viaggio che applicano sia il regime speciale che quello ordinario dell'imposta sul valore aggiunto adottano contabilità separate per le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi.»
3. 35. Gambini, Benvenuto, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Tedeschi.

Al comma 38, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
«a-bis) al comma 426, sostituire l'importo di: 3 euro con: 10 euro, e le parole al 40 per cento e al 30 per cento con, rispettivamente le seguenti: al 9 per cento e al 45,5 per cento.

Conseguentemente:
a) all'articolo 5, comma 1, lettera
b), sostituire le parole: nella misura del 91 per cento, e dell'84 per cento a decorrere dal 2007, con le seguenti: nella misura del 50 per cento;
b) sopprimere l'articolo 11-quaterdecies.
c) dopo l'articolo 11-quinquiesdecies aggiungere il seguente:

Art. 11-quinquiesdecies-1
(Detrazione IVA per congressi ed eventi congressuali).

1. All'articolo 19 bis 1, del decreto del Presidente della Repubblica 633/72, alla lettera e), è aggiunto alla fine il seguente periodo «È in ogni caso detraibile l'imposta relativa a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande, limitatamente ai giorni di partecipazione a congressi e convegni».
3. 36. Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Tedeschi.

Al comma 38, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
«a-bis) al comma 426, sostituire l'importo di: 3 euro con: 10 euro, e le parole al 40 per cento e al 30 per cento con, rispettivamente le seguenti: al 9 per cento e al 45,5 per cento.

Conseguentemente:
a) all'articolo 5, comma 1, lettera
b), sostituire le parole: nella misura del 91 per cento, e dell'84 per cento a decorrere dal 2007, con le seguenti: nella misura del 50 per cento;
b) sopprimere l'articolo 11-quaterdecies.
c) dopo l'articolo 11-quinquiesdecies aggiungere il seguente:

Art. 11-quinquiesdecies-1
(Iva per il turismo d'affari).

1. Per gli anni 2006, 2007 e 2008, in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 19-bis1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è ammessa in detrazione l'IVA relativa:
a) a prestazioni alberghiere afferenti l'organizzazione di convegni, congressi ed eventi similari;
b) a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni effettuate sotto forma di commessa da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali e in occasione dell'organizzazione di congressi, convegni ed eventi similari;
c) a prestazioni di trasporto di persone ed al transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui all'articolo 54,


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comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada).
3. 37. Gambini, Benvenuto, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Tedeschi.

Al comma 38, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
«a-bis) al comma 426, sostituire l'importo di: 3 euro con: 10 euro, e le parole al 40 per cento e al 30 per cento con, rispettivamente le seguenti: al 9 per cento e al 45,5 per cento.

Conseguentemente:
a) all'articolo 5, comma 1, lettera
b), sostituire le parole: nella misura del 91 per cento, e dell'84 per cento a decorrere dal 2007, con le seguenti: nella misura del 50 per cento;
b) sopprimere l'articolo 11-quaterdecies.
c) dopo l'articolo 11-quinquiesdecies aggiungere il seguente:

Art. 11-quinquiesdecies-1
(Interventi a favore delle piccole e medie imprese esportatrici).

1. Per le piccole e medie imprese esportatrici che negli ultimi tre anni abbiano realizzato nei mercati extracomunitari almeno il 20 per cento del loro fatturato complessivo e che, nel primo semestre 2004 abbiano registrato un decremento pari almeno al 10 per cento del fatturato realizzato nei predetti mercati, confrontato con quello realizzato nel primo semestre 2001, il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato, per il periodo d'imposta in vigore al 1o gennaio 2006, in lire 5 milioni.
3. 38. Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Tedeschi.

Al comma 38, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
«a-bis) al comma 426, sostituire l'importo di: 3 euro con: 10 euro, e le parole al 40 per cento e al 30 per cento con, rispettivamente le seguenti: al 9 per cento e al 45,5 per cento.

Conseguentemente:
a) all'articolo 5, comma 1, lettera
b), sostituire le parole: nella misura del 91 per cento, e dell'84 per cento a decorrere dal 2007, con le seguenti: nella misura del 50 per cento;
b) sopprimere l'articolo 11-quaterdecies.
c) dopo l'articolo 11-quinquiesdecies aggiungere il seguente:

Art. 11-quinquiesdecies-1
(Differimento di termini e riduzione dei redditi presunti per l'anno fiscale 2005 a seguito degli eventi del 22 luglio 2005 a Sharm El Sheikh).

1. Per le imprese di viaggi e turismo come individuate dell'articolo 1, lettera b), punto 4, dell'Accordo tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, del 14 febbraio 2002, che hanno subito perdite per effetto delle rinunce da parte della clientela, successive agli attacchi terroristici del 22 luglio 2005 a Sharm El Sheikh e che possono documentare i danni in conseguenza subiti per la mancata fruizione di servizi da essi acquistati dai fornitori per l'organizzazione di viaggi e soggiorni, singoli o pacchetti turistici, la cui data di partenza o di fruizione dei servizi è stata compresa nel periodo tra il 23 luglio e il 2 agosto 2005, corrispondente al provvedimento di «sconsiglio ai viaggi»


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emesso dall'Unità di Crisi del Ministero per gli affari esteri, gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, numero 241, che hanno scadenza nel periodo compreso tra il giorno 1 del mese di gennaio 2006 e il giorno 31 del mese di marzo 2006, sono prorogati, relativamente ad un ammontare pari al 50 per cento degli importi dovuti, fino al 30 settembre 2006 senza alcuna maggiorazione.
2. 1 redditi presunti in base allo studio di settore delle agenzie di viaggio e turismo, compresi i tour operator, limitatamente all'anno fiscale 2005, sono ridotti del 30 per cento.
3. Con decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni, sono definiti criteri e modalità di attuazione dei commi 2 e 3.
3. 39. Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Tedeschi.

Al comma 38, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
«a-bis) al comma 426, sostituire l'importo di: «3 euro» con: «10 euro», e le parole «al 40 per cento» e «al 30 per cento» con, rispettivamente le seguenti: «al 14 per cento» e «al 43 per cento».
3. 20. Michele Ventura, Morgando, Russo Spena, Benvenuto, Pinza, Sgobio, Villetti, Zanella, Giordano, Giachetti, De Franciscis, Agostini, Mariotti, Pistone, Cusumano, Bianco, Giacomelli, Maurandi, Lettieri, D'Antoni, Cennamo, Micheli, Olivieri, Pennacchi, Crisci, Duilio, Visco, Barbieri, Mia, Fluvi, Adduce, Stradiotto, Manzini, Grandi, Rossi Nicola, Nannicini, Santagata, Tolotti.

Al comma 40, sopprimere la lettera b).
3. 21. Sergio Rossi.

Al comma 40, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) dopo l'articolo 72, è inserito il seguente:

«Art. 72-bis.
(Semplificazione delle procedure pignoramento crediti presso terzi).

1. L'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi contiene, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, n. 4, del codice di procedura civile, l'ordine al terzo, al datore di lavoro ovvero alla pubblica amministrazione, di pagare il credito direttamente al concessionario della riscossione, fino a concorrenza del credito per cui si procede:
a) nel termine di quindici giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento per somme maturate e non ancora corrisposte,
b) alle rispettive scadenze per le somme da corrispondere.

2. Possono essere pignorate, con le modalità di cui al comma che precede, le somme dovute a qualsiasi titolo.
3. Per le somme relative a rapporti di lavoro dipendente ovvero ad altre tipologie contrattuali, disciplinate dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come pure le relative indennità di fine rapporto, comunque denominate, e le pensioni, le indennità che ne tengano conto o luogo, le rendite e altri assegni da chiunque erogati, nella misura della residua parte che ecceda il doppio del minimo vitale ed escluse le somme dovute per rimborso spese, possono essere pignorate nella misura del quinto, fatto salvo il simultaneo concorso delle altre cause di credito previste dall'articolo 545 del codice di procedura civile.
4. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento si procede alla citazione del terzo e del debitore secondo le norme del codice di procedura civile. Le spese di citazione e processuali sono poste a carico della parte soccombente.


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5. Il concessionario prima di emettere il provvedimento di cui al comma 1, è tenuto ad inviare al contribuente una comunicazione contenente l'invito ad effettuare, entro trenta giorni dalla data della stessa ed esclusivamente presso i propri sportelli, il versamento delle somme iscritte a ruolo pena l'attivazione delle relative procedure nonché la corresponsione delle spese esecutive.»
3. 22. Sergio Rossi.

Al comma 40, dopo la lettera b-ter) aggiungere la seguente:
«b-quater) nell'articolo 77, comma 1, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «L'iscrizione dell'ipoteca sui beni può essere effettuata se il debito totale supera complessivamente i tremila euro; in caso di più di una iscrizione di ipoteca sul medesimo bene da parte del concessionario, spetta il rimborso spese esecutive esclusivamente alla prima iscrizione. Tale limite può essere aggiornato con decreto ministeriale. Il concessionario prima di emettere il provvedimento di iscrizione dell'ipoteca sugli immobili è tenuto ad inviare al contribuente o ai coobbligati una comunicazione contenente l'invito ad effettuare, entro trenta giorni dalla data della stessa ed esclusivamente presso i propri sportelli, il versamento delle somme iscritte a ruolo pena l'attivazione delle procedure relative all'ipoteca e conseguenti nonché la corresponsione delle spese esecutive.»
3. 23. Sergio Rossi.

Al comma 40, dopo la lettera b-ter) aggiungere la seguente:
«b-quater) All'articolo 86, comma 1, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Il provvedimento di fermo amministrativo può essere effettuato se il debito totale supera complessivamente mille euro e sul bene di minor valore; in caso di più provvedimenti sul medesimo bene, al concessionario compete il rimborso spese esecutive esclusivamente al primo provvedimento di fermo. Tale limite può essere aggiornato con decreto ministeriale. Il concessionario prima di emettere il provvedimento di fermo è tenuto ad inviare al contribuente o ai coobbligati una comunicazione contenente l'invito ad effettuare, entro trenta giorni dalla data della stessa ed esclusivamente presso i propri sportelli, il versamento delle somme iscritte a ruolo pena l'attivazione delle procedure di cui ai commi successivi e la corresponsione delle spese esecutive relative al fermo.»
3. 24. Sergio Rossi.

Al comma 41-bis dopo le parole: di polizia sono aggiunte le seguenti: dello stato e aggiungere in fine le seguenti parole: che troveranno copertura in sede di rideterminazione delle tariffe di cui al comma 7.
* 3. 25. Antonio Potenza.

Dopo le parole: di polizia aggiungere le seguenti: dello stato e aggiungere in fine, le parole: che troveranno copertura in sede di rideterminazione delle tariffe di cui al comma 7.
* 3. 26. Marinello, Angelino Alfano.

Sostituire i commi 42-quinquies e 42-sexies con i seguenti:
42-quinquies. I datori di lavoro tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, che denunciano per la prima volta la loro posizione o le posizioni, possono versare entro il 30 aprile 2006 quanto dovuto in relazione a periodi precedenti la anzidetta denuncia, senza alcuna maggiorazione per interessi civili ed oneri accessori.
42-sexies. La regolarizzazione di cui al comma 42-quinquies si applica anche ai soggetti già iscritti che risultino ancora debitori per i contributi o premi omessi o pagati parzialmente o tardivamente, relativi a periodi scaduti alla data del 31


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agosto 2005. La disposizione che precede si applica anche alle partite debitorie cedute dagli Enti previdenziali ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni ed integrazioni. A tal fine, a garanzia delle operazioni di cessione dei crediti contributivi e di cartolarizzazione di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del citato articolo 13, viene istituito un fondo di garanzia presso il Ministero dell'Economia dei titoli emessi e dei prestiti contratti dalla società cessionaria al fine di finanziare le operazioni di acquisito dei predetti crediti contributivi. Tale fondo di garanzia verrà alimentato fino a concorrenza del 80% dell'importo complessivo dei crediti contributivi ceduti mediante i proventi derivanti dalla sanatoria previdenziale. Una quota non inferiore ai 2/3 della consistenza del fondo viene riservata alle finalità di fornire idonee garanzie circa la circolazione e l'integrale rimborso dei titoli emessi in seguito alle operazioni di cartolarizzazione.
42-septies. La regolarizzazione può avvenire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in venti rate consecutive di pari importo, di cui la prima da versare entro il 31 marzo 2006, e le successive da versare con cadenza semestrale a decorrere dal 30 settembre 2006. Le rate successive alla prima saranno maggiorate degli interessi dell'3 per cento annuo per il periodo di differimento.
42-octies. La regolarizzazione concerne anche i rapporti di lavoro già cessati, nonché le controversie giudiziarie aventi per oggetto, anche parziale, l'omesso o ridotto versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio, connessi con le violazioni delle norme sul collocamento nonché con la mancata denuncia ed il mancato versamento dei contributi o dei premi medesimi. Preclude altresì, nei confronti del dichiarante e dei soggetti coobbligati ogni accertamento contributivo in relazione alle posizioni denunziate o regolarizzate. I provvedimenti di esecuzione in corso, in qualsiasi fase e grado, sono sospesi per effetto della domanda di regolarizzazione e subordinatamente al puntuale pagamento delle somme determinate agli effetti del comma 42-quinquies e alle scadenze previste dai commi 42-quinquies e 42-septies.
42-novies. L'omesso o ritardato versamento totale o parziale delle somme da corrispondere alle scadenze di cui ai commi 42-quinquies e 42-septies e, nei casi di pagamento rateale, nel periodo entro il quale si effettua la rateizzazione, comporta la decadenza del beneficio della regolarizzazione agevolata.
3. 27. Marras, Carlucci.

Sostituire il comma 42-sexies con i seguenti:
42-sexies. I datori di lavoro agricolo, i coltivatori diretti, i mezzadri, i coloni e i rispettivi concedenti, nonché gli imprenditori agricoli a titolo principale possono definire in via automatica la loro posizione debitoria, relativamente all'omesso versamento di contributi e di premi previdenziali ed assistenziali maturati fino al 31 dicembre 2004. La definizione si perfeziona attraverso il versamento, entro il 30 settembre 2006, dell'ammontare dovuto a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale e di interessi, diminuito al 30 per cento. 42-septies. La riscossione dei crediti di cui al comma 42-sexies è sospesa nei confronti delle aziende che si avvalgono della regolarizzazione contributiva di cui al comma l. La regolarizzazione si applica anche ai soggetti già iscritti che risultino ancora debitori per i contributi o premi omessi o pagati parzialmente o tardivamente, relativi a periodi scaduti alla data del 31 dicembre 2004. La disposizione si applica anche alle partite debitorie cedute dagli Enti previdenziali ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con


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modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402. A tal fine, a garanzia delle operazioni di cessione dei crediti contributivi e di cartolarizzazione di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del citato articolo 13, viene istituito un fondo di garanzia presso il Ministero dell'Economia dei titoli emessi e dei prestiti contratti dalla società cessionaria al fine di finanziare le operazioni di acquisito dei predetti crediti contributivi. Tale fondo di garanzia verrà alimentato fino a concorrenza del 80 per cento dell'importo complessivo dei crediti contributivi ceduti mediante i proventi derivanti dalla sanatoria previdenziale. Una quota non inferiore ai 2/3 della consistenza del fondo viene riservata alle finalità di fornire idonee garanzie circa la circolazione e l'integrale rimborso dei titoli emessi in seguito alle operazioni di cartolarizzazione.
42-octies. Il perfezionamento della definizione automatica comporta l'estinzione delle obbligazioni relative ad accessori per interessi, nonché a sanzioni e somme aggiuntive di cui all'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.
3. 28. Marras, Carlucci.

Sostituire il comma 42-sexies con il seguente:
42-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 21-24 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n.350, in materia di regolarizzazione contributiva delle imprese agricole colpite da eventi eccezionali, sono estese alla generalità dei datori di lavoro agricolo, ai coltivatori diretti, ai mezzadri, ai coloni e ai rispettivi concedenti, nonché gli imprenditori agricoli. Si applicano le disposizioni attuative emanate dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS).
3. 29. Marras, Carlucci.

Al comma 42-sexies sopprimere le parole: in agricoltura e aggiungere in fine le seguenti: dell'artigianato e della piccola e media impresa.
3. 30. Maninetti, Barbieri, Liotta, Degennaro, Volontè.

Dopo il comma 42-sexies, aggiungere i seguenti:
42-septies. Ai titolari di esattorie private in data anteriore al 31 dicembre 1980, assunti ai sensi dell'articolo 123 del Decreto del presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, alle dipendenze dei concessionari del servizio di riscossione, agli effetti previdenziali viene riconosciuta l'anzianità corrispondente al periodo di titolarità delle esattorie fino al 31 dicembre 1989. I contributi previdenziali da accreditare in favore di tali dipendenti sono computati sulla base delle retribuzioni stabilite dal contratto collettivo nazionale del lavoro per i collettori di cui all'articolo 123, secondo comma, del Decreto del presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
42-octies. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma si provvede mediante contribuzione a carico dei titolari di cui al comma 42-septies. Al fine di agevolare la contribuzione dei soggetti di cui al comma 42-septies, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stanziati 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006 e sono definite le modalità e i criteri per l'attribuzione delle predette agevolazioni.
42-nonies. All'onere di cui al comma 42-octies, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2006 e 2007 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero del


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lavoro e a decorrere dall'anno 2007, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. 42-decies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. 31. Riccio.

Dopo il comma 42-sexies, aggiungere il seguente:
42-septies. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi dall'INPS ed affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2005, compresi quelli che hanno formato oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, i datori di lavoro agricolo ed i lavoratori autonomi agricoli possono estinguere il debito, senza corrispondere gli interessi di mora e somme aggiuntive, con il pagamento di una somma pari al 25 per cento dell'importo iscritto a ruolo e delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso. La definizione di cui al presente comma comporta l'estinzione dei procedimenti amministrativi o giurisdizionali pendenti. Nei novanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, i concessionari informano i debitori che, entro il 31 dicembre 2006, possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal presente comma, versando contestualmente almeno il 5 per cento delle somme. II residuo importo è versato in 20 rate semestrali, senza interessi, alle date di scadenza previste per la contribuzione corrente.
3. 32. Santori.

Dopo il comma 42-sexies, aggiungere il seguente:
42-septies. L'INPS, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, istituisce un'apposita struttura centrale e periferica dedicata alla previdenza agricola, con il compito di attuare le relative normative e gestire i conseguenti rapporti con le aziende, i lavoratori e loro rappresentanti, sia con riferimento al versante della contribuzione sia con riferimento al versante delle prestazioni. La struttura, a livello centrale, è affidata ad un dirigente dell'Istituto che risponde direttamente al direttore generale.
3. 33. Santori.

ART. 3-bis.

Al comma 9, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Sono abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali, gli avvocati, i dottori commercialisti, i ragionieri e i periti commerciali, nonché i consulenti dei lavoro ed i revisori contabili purché non dipendenti dall'amministrazione pubblica».
3-bis. 1. Morgando, Lettieri, Pinza, Stradiotto.

Al comma 9, lettera a), dopo le parole: consulenti del lavoro aggiungere le seguenti: e i revisori contabili.
* 3-bis. 2. Benvenuto, Crisci, Michele Ventura, Lettieri, Pistone, Grandi.

Al comma 9, lettera a), dopo le parole: consulenti del lavoro aggiungere le seguenti: e i revisori contabili.
* 3-bis. 3. Maninetti, Ranieli, Liotta, Degennaro, Volontè.


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Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Le funzioni di referente presso le sezioni staccate delle commissioni tributarie regionali di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono svolte da impiegati inquadrati in posizione non inferiore all'area B, posizione economica B3.
3-bis. 4. Lettieri, Benvenuto.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. I revisori contabili svolgono l'assistenza nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito autonomo e di impresa, di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3-bis. 5. Benvenuto, Crisci, Michele Ventura, Lettieri, Pistone.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. I componenti dei Garanti dei contribuenti, di cui all'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, restano in carica fino al 31 dicembre 2006. Entro il 31 ottobre 2006, i presedenti delle commissioni tributarie competenti provvedono al rinnovo dell'incarico a favore dei soggetti di cui al precedente periodo che hanno previamente dichiarato la propria disponibilità o, in difetto, procedono alla nomina di nuovi Garanti. Tutti i Garanti, confermati o di nuova nomina, entrano contestualmente in funzione il 1o gennaio 2007 e cessano dall'incarico il 31 dicembre 2010.
3-bis. 6. Benvenuto, Lettieri, Michele Ventura, Pistone, Grandi.

Dopo l'articolo 3-bis, inserire il seguente:

Art. 3-bis.1.
(Sanzioni amministrative tributarie).

1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, all'articolo 7, è inserito il seguente comma:
«3-bis. I professionisti iscritti Ordini o Collegi, per lo svolgimento della propria attività lavorativa, devono sottoscrivere valida e capiente Polizza assicurativa per la copertura della Responsabilità Civile conto terzi Professionale».

2. Le sanzioni Amministrative derivanti da violazioni imputabili ai suddetti Professionisti, vengono irrogate al soggetto che ne ha tratto effettivo beneficio, il quale provvederà alle opportune azioni di rivalsa nei confronti di colui che le ha commesse.
3. In assenza di detta copertura Assicurativa le Sanzioni vengono irrogate al Soggetto che le ha materialmente commesse. Capiente polizza assicurativa professionale per responsabilità conto terzi.
3-bis. 0. 1. Lettieri, Morgando, Pinza, Stradiotto.

Dopo l'articolo 3-bis, inserire il seguente:

Art. 3-bis.1.
(Sanzioni).

All'articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è inserito il seguente comma:
«1-bis. Nei casi di violazioni commesse ai sensi del comma 1, del comma 3 e dell'articolo 7-bis si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In ogni caso, alle violazioni della stessa natura commesse ai sensi delle disposizioni di cui al precedente periodo, si applica una sanzione calcolata con le modalità


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previste dall'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 472 del 1997. Il centro assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore è obbligato solidamente con il trasgressore stesso al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata».
3-bis. 0. 2. Lettieri, Morgando, Pinza, Stradiotto.

Dopo l'articolo 3-bis, inserire il seguente:

Art. 3-bis.1.

All'articolo 53 della legge 448/1998, è inserito il seguente comma:
«1-bis. In conseguenza dei nuovi obblighi telematici, le disposizioni di cui al comma precedente sono estese ai professionisti».

Conseguentemente all'articolo 11-bis, comma 1, sostituire le parole: di euro 222.000.000 con le seguenti: di euro 2198.844.175, e al comma 2, sostituire le parole: quanto a euro 100.000.000 con le seguenti: quanto a euro 97.8441.175.
3-bis. 0. 3. Lettieri, Morgando, Pinza, Stradiotto.

Dopo l'articolo 3-bis, inserire il seguente:

Art. 3-bis.1.

All'articolo 6 del decreto legislativo n. 504/1997, comma 1, inserire dopo le parole: «con effetto per l'anno successivo» le seguenti: «ed obbligo di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale entro due mesi dal termine ultimo di delibera».
3-bis. 0. 4. Lettieri, Morgando, Pinza, Stradiotto.

ART. 3-ter.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3-ter.
(Rideterminaizone dei canoni demaniali per finalità turistico-ricreative).

1. Gli aumenti dei canoni demaniali per finalità turistico-ricreative di cui all'articolo 32 comma 21 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, sono sospesi fino al 30 giugno 2006.
2. Entro la data di cui al comma 1, i Comuni in collaborazione con le Regioni, accertano l'evasione dovuta al mancato pagamento totale o parziale dei canoni di cui al comma 1 per gli anni 2004 e 2005. Ove accertata, tale evasione, i canoni concessori relativi alle superfici per l'utilizzo delle quali non si è riscontrato il pagamento, sono aumentati del 50 per cento a titolo sanzionatorio rispetto alla Tabella A allegata al presente articolo.
3. La maggiore quota di risorse rivenienti dalle sanzioni relative all'accertamento di cui al comma 2 è destinata per il 50 per cento alla Regione e per il restante 50 per cento al Comune interessati. Le predette risorse sono utilizzate esclusivamente per la riqualificazione ambientale e turistica del demanio con finalità turistico-ricreative.
4. Con decreto interministeriale dei Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture previo parere delle competenti commissioni parlamentari, vengono stabilite le modalità di trasferimento alle regioni ed ai comuni di ogni dato o documentazione, quali le aerofotogrammetrie delle zone demaniali interessate, ai fini di agevolare l'accertamento di cui al comma 2.
5. Una volta terminato, entro la data di cui al comma 1, il procedimento istruttorio e determinati gli incassi provenienti dall'accertamento dell'evasione dei canoni per l'anno 2004 e 2005 è convocato dal Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro delle infrastrutture, un tavolo tecnico composto dalle


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regioni e dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore, per adeguare la Tabella A allegata al presente articolo, tramite la diminuzione o l'aumento percentuale di ogni singola voce e fino ad assicurate le maggiori entrate non inferiori a 140 milioni di euro, previste dall'articolo 2 comma 53 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Tabella A

ALTA VALENZA
TURISTICA
NORMALE VALENZA
TURISTICA
Fino a mq. 1000Euro mq. 2,001,40
Da 1001 a 3000 mqEuro mq. 1,801,30
Da 3001 a 5000 mqEuro mq. 1,701,20
Da 5001 a 50.000 mqEuro mq. 1,601,10
Oltre 50.000 mqEuro mq. 1,501,00

Conseguentemente, dopo l'articolo 11-quinquiesdecies aggiungere il seguente:

Art. 11-quinquiesdecies.
(Adeguamento aliquote rendite finanziarie).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, salvo quando non sia previsto diversamente, si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al comma 2.
2. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
c) articolo 2, decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239; articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
d) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
e) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 11-bis, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
g) articoli 5 e 7 e 13 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

3. Il punto 2) dell'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 7 aprile 2003, n. 80, è abrogato.
3-ter. 1. Gambini, Benvenuto, Cazzaro, Carli, Lettieri, Pistone.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3-ter.
(Rideterminaizone dei canoni demaniali per finalità turistico-ricreative).

1. Gli aumenti dei canoni demaniali per finalità turistico-ricreative di cui all'articolo 32 comma 21 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, sono sospesi fino al 30 giugno 2006.
2. Entro la data di cui al comma 1, i Comuni in collaborazione con le Regioni, accertano l'evasione dovuta al mancato pagamento totale o parziale dei canoni di cui al comma 1 per gli anni 2004 e 2005. Ove accertata, tale evasione, i canoni concessori relativi alle superfici per l'utilizzo delle quali non si è riscontrato il pagamento, sono aumentati del 50 per cento a titolo sanzionatorio rispetto alla Tabella A allegata al presente articolo.
3. La maggiore quota di risorse rivenienti dalle sanzioni relative all'accertamento di cui al comma 2 è destinata per il 50 per cento alla Regione e per il restante 50 per cento al Comune interessati. Le predette risorse sono utilizzate esclusivamente per la riqualificazione ambientale e turistica del demanio con finalità turistico-ricreative.
4. Con decreto interministeriale dei Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture previo parere delle competenti commissioni parlamentari,


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vengono stabilite le modalità di trasferimento alle regioni ed ai comuni di ogni dato o documentazione, quali le aerofotogrammetrie delle zone demaniali interessate, ai fini di agevolare l'accertamento di cui al comma 2.
5. Una volta terminato, entro la data di cui al comma 1, il procedimento istruttorio e determinati gli incassi provenienti dall'accertamento dell'evasione dei canoni per l'anno 2004 e 2005 è convocato dal Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro delle infrastrutture, un tavolo tecnico composto dalle regioni e dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore, per adeguare la Tabella A allegata al presente articolo, tramite la diminuzione o l'aumento percentuale di ogni singola voce e fino ad assicurate le maggiori entrate non inferiori a 140 milioni di euro, previste dall'articolo 2 comma 53 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Tabella A

ALTA VALENZA
TURISTICA
NORMALE VALENZA
TURISTICA
Fino a mq. 1000Euro mq. 2,001,40
Da 1001 a 3000 mqEuro mq. 1,801,30
Da 3001 a 5000 mqEuro mq. 1,701,20
Da 5001 a 50.000 mqEuro mq. 1,601,10
Oltre 50.000 mqEuro mq. 1,501,00

Conseguentemente:
a) all'articolo 5, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «nella misura del 91 per cento, e dell'84 per cento a decorrere dal 2007», con le seguenti: «nella misura del 50 per cento»;
b) il comma 1 dell'articolo 11-bis è soppresso;
c) all'articolo 3, comma 38, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: «a-bis) al comma 426, sostituire l'importo di: "3 euro" con: "10 euro", e le parole "al 40 per cento" e "al 30 per cento" con, rispettivamente le seguenti: "al 9 per cento" e "al 45,5 per cento"».
3-ter. 2. Gambini, Benvenuto, Cazzaro, Carli, Lettieri, Pistone.

Sostituirlo con il seguente:
I canoni demaniali marittimi per finalità turistico-ricreative sono rideterminati con decreto interministeriale da emanare entro il 30 giugno 2006 previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e sentite le Associazioni maggiormente rappresentative delle categorie interessate, sulla base dei criteri direttivi previsti dal decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 5 agosto 1998, n. 342, anche in relazione al numero, alle tipologie, alle caratteristiche delle concessioni, alla relativa estensione ed alle attività economiche esercitate, tenendo conto, altresì, delle situazioni di rilevante elusione. A tal fine il termine di cui all'articolo 32, comma 22, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e differito alla medesima data. I canoni versati fino al 31 dicembre 2005 si intendono versati a titolo definitivo.

Conseguentemente alla u.p.b. del Ministero dell'Economia e delle Finanze relativa al finanziamento dei provvedimenti legislativi in corso di parte corrente, si attingono 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, attingendo allo specifico accantonamento del medesimo Ministero.
3-ter. 3. Giudice, Scaltritti.

Al comma 1, sostituire le parole: 15 dicembre 2005 con le seguenti: 30 giugno 2006.

Conseguentemente:
a) all'articolo 5, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «nella misura del 91


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per cento, e dell'84 per cento a decorrere dal 2007», con le seguenti: «nella misura del 50 per cento»;
b) sopprimere il comma 1 dell'articolo 11-bis;
c) all'articolo 3, comma 38, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: «a-bis) al comma 426, sostituire l'importo di: "3 euro" con: "10 euro", e le parole "al 40 per cento" e "al 30 per cento" con, rispettivamente le seguenti: "al 9 per cento" e "al 45,5 per cento"».
3-ter. 4. Gambini, Benvenuto, Cazzaro, Carli, Lettieri, Pistone.

Al comma 1, sostituire le parole: 15 dicembre 2005 con le seguenti: 30 giugno 2006.

Conseguentemente, dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:
Art. 12-bis. - (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni) - 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
3-ter. 5. Gambini, Benvenuto, Cazzaro, Carli, Lettieri, Pistone.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Alle concessioni per i pozzi di acqua ad uso acquacoltura si applica il canone determinato ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 5 gennaio 1994, n. 36, se l'impresa richiedente è iscritta nel registro delle imprese delle camere di commercio.
3-ter. 6. Marras, Santori, Misuraca, Collavini, Fratta Pasini, Grimaldi, Jacini, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Scaltritti, Zama.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I canoni annuali relativi alle utenze di acqua pubblica ad uso acquacoltura sono determinati, per ogni modulo d'acqua, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 5 gennaio 1994, n. 36.
3-ter. 7. Marras, Santori, Misuraca, Collavini, Fratta Pasini, Grimaldi, Jacini, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Scaltritti, Zama.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, le parole: o vallive, sono soppresse.
3-ter. 8. Marras, Santori, Misuraca, Collavini, Fratta Pasini, Grimaldi, Jacini, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Scaltritti, Zama.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Con decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali sono stabilite disposizioni volte alla semplificazione delle procedure per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni di acqua pubblica ad uso acquacoltura.
3-ter. 9. Marras, Santori, Misuraca, Collavini, Fratta Pasini, Grimaldi, Jacini, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Scaltritti, Zama.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 23, comma 6-bis, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, le parole: 31 dicembre 2005, sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2006.
3-ter. 10. Marras, Santori, Misuraca, Collavini, Fratta Pasini, Grimaldi, Jacini, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Scaltritti, Zama.


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Dopo l'articolo 3-ter, inserire il seguente:

Art. 3-quater.
(Modifiche al sistema sanzionatorio dei titolari delle funzioni di assistenza fiscale).

1. All'articolo 39 del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), nel primo periodo, le parole «da lire cinquecentomila a lire cinque milioni» sono sostituite dalle parole «da euro 258 ad euro 2.582». Il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Non sono da ritenersi punibili le violazioni che non abbiano comportato rettifica della dichiarazione ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, e, comunque, a condizione che non debba trovare applicazione l'articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni; si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione.»;
b) al comma 1, lettera b), le parole «da lire un milione a lire dieci milioni» sono sostituite dalle parole «da euro 516 ad euro 5.165»;
c) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Nei casi di violazioni commesse ai sensi del presente comma 1, del successivo comma 3 e dell'articolo 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In ogni caso, alle violazioni della stessa indole commesse ai sensi delle disposizioni di cui al precedente periodo, si applica una sanzione calcolata con le modalità previste dall'articolo 12 del medesimo decreto legislativo. Il centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore è obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata.»;
d) il primo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: «Le sanzioni per le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, sulla base delle segnalazioni inviate dagli Uffici locali della medesima Agenzia. L'atto di contestazione è unico per ogni anno solare di riferimento, ma, fino al compimento dei termini di decadenza, può essere integrato o modificato dalla direzione regionale, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi»;
e) al comma 3, le parole «da lire cinquecentomila a lire cinque milioni» sono sostituite dalle parole «da euro 258 ad euro 2.582»;

2. Salvo l'applicazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le disposizioni del comma 1, lettera d), si applicano sia a tutte le violazioni già contestate alla data di entrata in vigore della presente legge sia a quelle non ancora contestate. Le disposizioni del comma 1, lettera d), non si applicano alle penalità già versate alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le penalità previste a carico dei soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, per la tardiva o errata trasmissione telematica delle dichiarazioni ricevute dai predetti soggetti fino al 31 dicembre 2004, sono ridotte ad una somma pari al 10 per cento della sanzione minima prevista dall'articolo 7-bis del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241. Tale beneficio si applica a condizione che il versamento della penalità ridotta avvenga: a) per le penalità già contestate alla data di entrata in vigore della presente legge, entro trenta giorni dalla data medesima; b) per le penalità non ancora contestate alla data di entrata


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in vigore della presente legge, entro dieci giorni dalla notifica dell'invito al pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate. Il beneficio stesso non si applica alle penalità già versate alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Per le dichiarazioni di cui al precedente comma 3, per le quali i soggetti incaricati della trasmissione abbiano effettuato il pagamento delle penalità ridotte, non trova applicazione né l'articolo 19, comma 1, del decreto ministeriale 31 luglio 1998, né l'articolo 3, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n. 322.
3-ter. 0. 1. Gioacchino Alfano.

Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:

Art. 1.

1. L'articolo 21 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è sostituito dal seguente:
Art. 21. - (Sanzioni accessorie). - 1. Costituiscono sanzioni accessorie per i casi in cui l'imposta è evasa per un importo superiore a 25.000 euro:
a) l'interdizione, per una durata minima di due anni e massima di cinque anni, dalle cariche di amministratore, sindaco o revisore di società di capitali e di enti con personalità giuridica pubblici o privati;
b) l'interdizione dalla partecipazione a gare per l'affidamento di pubblici appalti e di forniture per la durata minima di due anni e massima di cinque anni;
c) l'interdizione dal conseguimento di licenze, concessioni o autorizzazioni amministrative per l'esercizio di imprese o di attività di lavoro autonomo e la loro sospensione per la durata minima di un anno e massima di tre anni;
d) la sospensione per la durata massima di un anno dall'esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa diverse da quelle indicate alla lettera c).

2. L'interdizione di cui al comma 1, lettere a), b) e c), è perpetua nel caso in cui l'imposta è evasa per un importo superiore a 520.000 euro.
3. Le singole leggi d'imposta, nel prevedere i casi di applicazione delle sanzioni accessorie, ne stabiliscono i limiti temporali in relazione alla gravità dell'infrazione e ai limiti minimi e massimi della sanzione principale in attuazione di quanto disposto dal presente articolo.
3-ter. 0. 2. Lettieri, Benvenuto.

Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:

Art. 3-quater.
(Concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura).

Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 c.c. per iniziative di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché di realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto, si applica il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera e) del R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604.

Conseguentemente alla u.p.b. del Ministero dell'Economia e delle Finanze relativa al finanziamento dei provvedimenti legislativi in corso di parte corrente, si attingono 1,50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, attingendo allo specifico accantonamento del medesimo Ministero.
3-ter. 0. 3. Giudice, Scaltritti.


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ART. 5.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, dopo l'articolo 7-sexies inserire il seguente:

Art. 7-septies.

1. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Birra: euro 1,97 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,13 per ettolitro e per grado-Plato»;
b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 62,33 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 72 per ettolitro»;
c) le parole: «Alcole etolico: euro 765,44 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 835 per ettolitro anidro».
5. 1.Leo.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: nella misura del 91 per cento con le seguenti: nella misura del 50 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis)
nell'ultimo comma dell'articolo 90, dopo la parola: «deduzione» sono aggiunte le seguenti: «salvo che si riferi- scano agli alloggi assegnati in godimento o locazione ai propri soci dalle cooperative edilizie di abitazione».
5. 5. Benvenuto, Michele Ventura, Lettieri, Pistone, Grandi.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 91 per cento, e dell'84 per cento a decorrere dal 2007 con le seguenti: 50 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 7-bis, sostituire le parole: del presente articolo con le seguenti: dei commi 1 e 2.

Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Il prezzo di vendita delle unità immobiliari ad uso residenziale individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, offerte in opzione ai conduttori che acquistano in forma individuale, è pari al prezzo di mercato delle stesse unità immobiliari libere diminuito del 30 per cento.
5. 2. Benvenuto, Pistone, Lettieri, Michele Ventura, Grandi.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: nella misura del 91 per cento, e dell'84 per cento a decorrere dal 2007 con le seguenti: nella misura del 50 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 11-ter comma 4, dopo le parole: e delle istituzioni scolastiche aggiungere le seguenti: e degli enti del sistema camerale.
5. 6. Michele Ventura, Benvenuto, Gambini, Crisci, Nannicini.


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Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: nella misura del 91 per cento, e dell'84 per cento a decorrere dal 2007 e diciottesimo rispettivamente con le seguenti: 50 per cento e ventiquattresimo.

Conseguentemente, all'articolo 11-quaterdecies, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. La facoltà di richiedere il trattenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età, prevista dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, è estesa ai dipendenti di tutte le amministrazioni pubbliche.
5. 3. Gambini, Albonetti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: nella misura del 91 per cento, e dell'84 per cento a decorrere dal 2007 e diciottesimo rispettivamente con le seguenti: 50 per cento e ventiquattresimo.

Conseguentemente, all'articolo 11-quaterdecies, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. Al fine di favorire le esperienze lavorative nei periodi delle ferie estive dei giovani con meno di 25 anni, la contribuzione a carico dei datori di lavoro relativa ai contratti di lavoro stipulati ex articolo 35 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, in ogni anno solare fino a detta età e per una durata non superiore a tre mesi, è pari a quella prevista per gli apprendisti.
5. 4. Gambini.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: nella misura del 91 per cento, e dell'84 per cento a decorrere dal 2007 e diciottesimo rispettivamente con le seguenti: 50 per cento e ventiquattresimo.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5-bis.

Conseguentemente: dopo l'articolo 7-sexies, aggiungere i seguenti:

Art. 7-septies.
(Aliquote relative alle rendite di capitale).

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:
s) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
t) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
u) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
v) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni: dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
w) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;
x) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

2. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.


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Art. 7-octies.
(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
5. 39. Benvenuto, Michele Ventura, Morgando, Russo Spena, Pinza, Sgobio, Villetti, Zanella, Giordano, Giachetti, De Franciseis, Agostini, Mariotti, Pistone, Cusumano, Bianco, Giacomelli, Maurandi, Lettieri, D'Antoni, Cennamo, Micheli, Olivieri, Pennacchi, Crisci, Duilio, Visco, Barbieri, Milana, Fluvi, Adduce, Stradiotto, Manzini, Grandi, Nicola Rossi, Nannicini, Santagata, Tolotti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: nella misura del 91 per cento, e dell'84 per cento a decorrere dal 2007 con le seguenti: nella misura del 50 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 8, al comma 3-ter, dopo le parole: legge 19 luglio 1993, n. 236 inserire le seguenti: per un importo pari a 40 milioni di euro.
5. 41. Guerzoni, Michele Ventura, Benvenuto, Gasperoni, Cordoni, Innocenti Motta, Bellini, Trupia, Rainisio Diana.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: nella misura del 91 per cento, e dell'84 per cento a decorrere dal 2007 con le seguenti: nella misura del 50 per cento.

Conseguentemente:
all'articolo 8, aggiungere i seguenti commi:

3-quater. Le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima della data di entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n. 243, continuano ad applicarsi ai lavoratori per cui ricorrano insieme tutte le seguenti condizioni:
a) siano stati collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, ovvero siano stati collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della medesima legge, o comunque siano stati già dipendenti da imprese operanti nei settori dell'elettronica e delle telecomunicazioni;
b) fossero impiegati presso imprese che abbiano stipulato, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n. 243, accordi sindacali i quali prevedevano la ricollocazione lavorativa presso altre imprese da costituire ai sensi dei predetti accordi;
c) tale ricollocazione non sia stata realizzata, alla data di entrata in vigore della presente legge, per causa non dipendente dalla volontà del lavoratore;
d) maturino i requisiti per il pensionamento di anzianità entro il 31
dicembre 2012.

3-quinquies. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente è subordinata all'approvazione della Commissione delle Comunità europee ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato dell'Unione europea.

b) dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Imposta di successione sui grandi patrimoni).

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
5. 43. Michele Ventura, Barbieri, Cialente, Mariotti, Lolli, Chianale, Borrelli, Crisci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: nella misura del 91 per cento, e dell'84 per cento a decorrere dal 2007 con le seguenti: nella misura del 50 per cento.


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Conseguentemente sostituire l'articolo 8 con il seguente:

Art. 8-bis.

Al fine di sostenere gli interventi mirati nella prospettiva dell'incremento dei livelli occupazionali in atto nelle aree individuate dall'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, ai comuni e alle province che abbiano avviato con esito positivo iniziative per la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro con i lavoratori socialmente utili, individuati ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, è erogato un contributo complessivo di 36 milioni di euro per l'anno 2006, ripartito proporzionalmente tra i comuni e 1e province interessate, finalizzato alla proroga per il citato anno 2006 dei rapporti di lavoro a tempo determinato in atto. I conseguenti interventi sono effettuati nei limiti delle risorse di cui al presente comma, nonché, in relazione agli oneri a carico dei comuni e delle province, nel rispetto della normativa vigente in materia di personale. Alla corresponsione del contributo provvede il Ministero dell'interno sulla base dei dati certificati dai comuni e delle province interessate, a pena di decadenza, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Al relativo onere si provvede, nel limite di 36 milioni di euro per l'anno 2006, a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
5. 44.Ria.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: nella misura del 91 per cento, e dell'84 per cento a decorrere dal 2007 con le seguenti: nella misura del 50 per cento.

Conseguentemente sostituire l'articolo 8-bis con il seguente:

Art. 8-bis.
(Incremento dei livelli occupazionali).

1. Ai fini dell'incremento dei livelli occupazionali stabilizzati nelle aree individuate dall'obiettivo 1 del regolamento (Comunità Europea) n. 1260 del 1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, ai comuni che, dal 1o gennaio 2004 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano avviato con esito positivo iniziative per la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro con i lavoratori socialmente utili, individuati ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, è erogato un contributo complessivo annuo di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, ripartito proporzionalmente tra i comuni interessati. Le relative stabilizzazioni sono effettuate nei limiti delle risorse di cui al presente comma, nonché, in relazione agli oneri a carico dei comuni, nel rispetto della normativa vigente in materia di assunzioni. Alla corresponsione del contributo provvede il Ministero dell'interno sulla base dei dati certificati dai comuni interessi, a pena di decadenza, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono esclusi i comuni che abbiano già goduto di analogo beneficio.
5. 45. De Franciscis, Michele Ventura, Morgando, Russo Spena, Benvenuto, Pinza, Sgobio, Villetti, Zanella, Giordano, Giachetti, Agostini, Mariotti, Pistone, Cusumano, Bianco, Giacomelli, Maurandi, Lettieri, D'Antoni, Cennamo, Micheli, Olivieri, Pennacchi, Crisci, Duilio, Visco, Barbieri, Milana, Fluvi, Adduce, Stradiotto, Manzini, Grandi, Rossi Nicola, Nannicini, Santagata, Tolotti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: nella misura del 91 per cento, e dell'84 per cento a decorrere dal 2007 con le seguenti: nella misura del 50 per cento.


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Conseguentemente all'articolo 8-bis, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
1) sostituire le parole: «ai comuni» con le altre: «ai comuni e alle province»,
2) sopprimere le parole: «con popolazione superiore a 300.000 abitanti che, dal 1o luglio 2004 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
3) prima delle parole: «abbiano avviato» premettere: «che»;
4) sostituire le parole: 8 milioni» con le altre: «26 milioni»;
5) sopprimere le parole: «Sono esclusi i comuni che abbiano già goduto di analogo beneficio».
5. 46. Ria, Michele Ventura, Morgando, Russo Spena, Benvenuto, Pinza, Sgobio, Villetti, Zanella, Giordano, Giachetti, De Franciscis, Agostini, Mariotti, Pistone, Cusumano, Bianco, Giacomelli, Maurandi, Lettieri, D'Antoni, Cennamo, Micheli, Olivieri, Pennacchi, Crisci, Duilio, Visco, Barbieri, Milana, Fluvi, Adduce, Stradiotto, Manzini, Grandi, Rossi Nicola, Nannicini, Santagata, Tolotti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: nella misura del 91 per cento, e dell'84 per cento a decorrere dal 2007 con le seguenti: nella misura del 50 per cento.

Conseguentemente all'articolo 8-bis, al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
a) sopprimere le parole: «con popolazione superiore a 300.000 abitanti»;
b) dopo le parole: 8 febbraio 2000, n. 81,» inserire le seguenti: «o che adottino, entro il 30 giugno 2006, iniziative analoghe»;
c)
sostituire le parole: 8 milioni di euro» con le seguenti: 00 milioni di euro».

Conseguentemente al 5 periodo, sostituire le parole: 8 milioni di euro per l'anno 2006 con le seguenti: 100 milioni di euro per gli anni 2006 e 2007.
5. 47. Guerzoni Michele Ventura, Benvenuto, Gasperoni, Cordoni, Innocenti, Motta, Bellini, Trupia, Rainisio, Diana.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: nella misura del 91 per cento, e dell'84 per cento a decorrere dal 2007 con le seguenti: nella misura del 50 per cento.

Conseguentemente dopo il comma 3-bis aggiungere i seguenti:
3-ter. Il Governo, d'intesa con la Regione Sardegna, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua l'ammontare delle risorse da assegnare alla Regione, in relazione ai dieci esercizi finanziari anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge, a norma dell'articolo 8, comma 1, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, come modificata dalla legge 13 aprile 1983, n. 122.
3-quater. Le quote di gettito tributario relativo a redditi prodotti nella Regione Sardegna, anche riscosso da uffici situati al di fuori del territorio regionale, sono attribuite alla Regione Sardegna a norma dell'articolo 1 della legge 13 aprile 1983, n. 122.
3-sexies. Alla Regione Sardegna, a titolo di acconto, a valere sulle spettanze da individuare ai sensi del comma 3-ter, sono attribuiti contributi quindicennali di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, di 40 milioni di euro dall'anno 2007 e di ulteriori 50 milioni di euro dall'anno 2008.
5. 31. Tonino Loddo, Maurandi, Cabras, Carboni, Nieddu, Soro, Ladu.

Al'articolo 5, comma 1, lettera b), sostituire e parole: nella misura del 95 per cento con le seguenti: nella misura del 50 per cento.


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Conseguentemente, all'articolo 9, comma 2, sostituire le parole: per l'anno 2005 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2006.
5. 42. Benvenuto, Michele Ventura, Lettieri, Pistone, Grandi.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: nella misura del 91 per cento, e dell'84 per cento a decorrere dal 2007, con le seguenti: nella misura del 70 per cento.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis)
nell'ultimo comma dell'articolo 90, dopo la parola: «deduzione» sono aggiunte le seguenti: «salvo che si riferiscano agli alloggi assegnati in godimento o locazione ai propri soci dalle cooperative edilizie di abitazione».
5. 7. Benvenuto, Michele Ventura, Agostini, Mariotti, Maurandi, Cennamo, Olivieri, Pennacchi, Crisci, Visco, Barbieri, Fluvi, Adduce, Manzini, Grandi, Nicola Rossi, Nannicini, Tolotti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: nella misura del 91 per cento, e dell'84 per cento a decorrere dal 2007, con le seguenti: nella misura del 90 per cento, e dell'82 per cento a decorrere dal 2007.

Conseguentemente, all'articolo 11-quaterdecies, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
3-bis. Ai sensi dell'articolo 64 del Codice dei Diritti di Proprietà Industriale approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 settembre 2004, l'appartenenza dei risultati dell'attività di ricerca svolta nell'ambito dell'attività accademica o da pubblica amministrazione od ente pubblico avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, o realizzata nell'ambito dei contratti di ricerca, di consulenza ovvero di convenzioni di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, o di altri strumenti normativi italiani o comunitari relativi all'attività di ricerca, appartiene all'Università od alla pubblica amministrazione od ente pubblico, avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, con le quali intercorre il rapporto di lavoro, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto l'autore e di ottenere almeno il 30 per cento dei benefici economici derivanti dallo sfruttamento del brevetto. Le Università e gli enti pubblici, nell'ambito della propria autonomia, stabiliscono la quota dei proventi spettante all'inventore. Ai fini di questa norma si intendono enti pubblici di ricerca la pubblica amministrazione od ente pubblico avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca.
3-ter. In caso di piú inventori, a tutti spetta il diritto di essere riconosciuti autori. In tal caso il diritto a percepire almeno il 30 per cento dei diritti derivanti dallo sfruttamento del brevetto è da ripartirsi fra tutti gli autori in parti che si presumono eguali, salvo sia concordata od accertata una diversa partecipazione alla realizzazione dell'invenzione, nel qual caso la ripartizione deve avvenire in misura proporzionale al contributo da ciascuno offerto.
3-quater. L'inventore comunica la sua invenzione all'Università od all'ente pubblico di ricerca con il quale intercorre il rapporto di lavoro secondo le modalità da questi stabilite, affinché l'Università o l'ente pubblico di ricerca possano manifestare entro due mesi dalla comunicazione stessa, il proprio interesse ad esercitare il diritto di richiedere il relativo brevetto. Decorso il termine dei due mesi senza che l'Università o l'ente pubblico di ricerca abbiano manifestato il proprio interesse ad esercitare il diritto a richiedere il brevetto, o comunque non abbiano proceduto a detto deposito entro i termine di sei mesi successivi a tale manifestazione, il diritto di deposito del brevetto spetta all'inventore.
3-quinquies. Qualora l'Università o l'ente pubblico di ricerca abbia esercitato il diritto di richiedere il brevetto, ma non ne abbia iniziato lo sfruttamento entro i due anni successivi, l'inventore, qualora ne faccia richiesta, acquisisce il diritto a


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sfruttare gratuitamente l'invenzione e ad esercitare i diritti patrimoniali ad essa connessi.
3-sexies. Le Università e gli enti pubblici di ricerca hanno la facoltà di decidere in quali paesi si estende l'efficacia della domanda prioritaria di protezione. L'inventore ha diritto di decidere se l'estensione debba essere effettuata, in territori esclusi dall'università o dagli enti pubblici di ricerca. Analogamente, in fase di rinnovo annuale, se l'università o l'ente pubblico di ricerca decidesse di non mantenere la corresponsione dell'annualità in paesi di non proprio interesse, l'inventore ha la possibilità di mantenere, a sue spese, il pagamento di tali annualità. In tutti i casi previsti nel presente comma, l'inventore è titolare del 70 per cento dei benefici economici derivanti dallo sfruttamento effettuato nei paesi da quest'ultimo prescelti o comunque rinnovati con tasse di mantenimento a suo carico, mentre il restante 30 per cento sarà devoluto all'università o all'ente pubblico di ricerca.
3-septies. Qualora l'università o l'ente pubblico di ricerca decidessero, una volta depositato il brevetto, di offrirlo in cessione a terzi, all'inventore spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.
Nel caso di ricerche finanziate in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da enti pubblici diversi dall'Università, ente o amministrazione di appartenenza dei ricercatori, le Università e gli enti pubblici, nell'ambito della propria autonomia, stabiliscono ciascun aspetto dei rapporti reciproci, sempre fermo restando che all'inventore spetta il diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione e di una percentuale dei benefici derivanti dallo sfruttamento della stessa.
3-octies. Le Università e gli enti pubblici di ricerca, si dotano, singolarmente, o attraverso rapporti convenzionali o associativi, anche con istituzioni ed enti pubblici e privati, di strutture idonee a valorizzare le invenzioni realizzate dai ricercatori e delle quali sono titolari.
3-nonies. Per le finalità di cui al comma 3-octies è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008.
5. 36. Cialente, Tocci, Lolli, Mariotti, Gambini.

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: nella misura del 91 peri cento, e dell'84 per cento a decorrere dal 2007 con le seguenti: nella misura del 83 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 1-quaterdecies al comma 10 sostituire il periodo con il seguente: Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 187 della legge 30 dicembre n. 311 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008.
5. 37. Labate, Turco, Bindi, Ocossutta, Valpiana, Zanella, Giacco, Bogi, Bolognesi, Galeazzi, Luca, Petrella, Zanotti.

Al comma 1 lettera b) sostituire le parole: nella misura del 91 per cento, e dell'84 per cento a decorrere dal 2007 con le seguenti: nella misura del 83 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 11-quaterdicies al comma prima dell'ultimo periodo aggiungere il seguente: Per le finalità a ricerca e cura, nell'ambito delle patologie dell'infanzia e della adolescenza è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 alla Fondazione Giannina Gaslini istituto di ricovero e cura a carattere scientifico.
5. 38. Labate, Turco, Bindi, Maura Cossutta, Valpiana, Zanella, Giacco, Bogi, Bolognesi, Galeazzi, Luca, Petrella, Zanotti.

All'articolo 5, comma 1 lettera b) sostituire le parole: nella misura del 91 per cento, e dell'84 per cento a decorrere dal 2007 con le seguenti: nella misura del 83 per cento.


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Conseguentemente, all'articolo 11-quaterdecies, comma 11, dopo le parole: nel campo dell'oftalmologia, per l'anno 2006 è autorizzata la concessione di un contributo di 1 milione di euro sostituire le parole 1 milione di euro con 500.
5. 9. Labate, Turco, Bindi, Maura Cossutta, Valpiana, Zanella, Giacco, Bogi, Bolognesi, Galeazzi, Luca, Petrella, Zanotti.

All'articolo 5, comma 1 lettera b) sostituire le parole: nella misura del 91 per cento, e dell'84 per cento a decorrere dal 2007 con le seguenti: nella misura dell'83 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 11-quaterdecies, comma 11, dopo le parole con sede in Roma aggiungere il seguente periodo: Per le finalità di ricerca e cura nell'ambito della riabilitazione post grandi traumi e traumi cerebrali motori e psico sensoriali è autorizzata la concessione di un contributo di 500.000 euro per l'anno 2006 alla fondazione Santa Lucia, istituto di ricovero e cura a carattere scientifico.
5. 8. Labate, Turco, Bindi, Maura Cossutta, Valpiana, Zanella, Giacco, Bogi, Bolognesi, Galeazzi, Luca, Petrella, Zanotti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: nella misura del 91 per cento, e dell'84 per cento a decorrere dal 2007, con le seguenti: nella misura del 88 per cento, e dell'81 per cento a decorrere dal 2007.

Conseguentemente, all'articolo 11-quaterdecies, comma 7, apportare le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole:

Al fine di garantire i livelli occupazionali nel parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise.
aggiungere le seguenti:
Al fine di garantire i livelli occupazionali nel parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, nel parco nazionale della Maiella e nel parco nazionale Gran Sasso Monti della Laga,.
2) sostituire le parole:
è erogata a favore dell'ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise la somma di euro 2.500.000,;
con le seguenti:
è erogata a favore dell'ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise la somma di euro 2.500.000, dell'ente parco nazionale della Maiella la somma di euro 2.500.000 e dell'ente parco nazionale Gran Sasso Monti della Laga la somma di euro 2.500.000,.
3) nel primo e nel terzo periodo sostituire le parole:
presso l'ente;
con le seguenti:
presso gli enti.
4) nel terzo periodo sostituire le parole:
dall'ente.
con le seguenti:
dagli enti.
5. 10. Mariotti, Lolli, Crisci, Borrelli, Cialente.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: nella misura del 91 per cento, e dell'84 per cento a decorrere dal 2007, con le seguenti: nella misura del 88 per cento, e dell'81 per cento a decorrere dal 2007.

Conseguentemente, all'articolo 11-quaterdecies, comma 7, apportare le seguenti modificazioni:
3) dopo le parole:

Al fine di garantire i livelli occupazionali nel parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise.


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aggiungere le seguenti:
Al fine di garantire i livelli occupazionali nel parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, e nel parco nazionale Gran Paradiso.
4) sostituire le parole:
è erogata a favore dell'ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise la somma di euro 2.500.000,;
con le seguenti:
è erogata a favore dell'ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise la somma di euro 2.500.000, e nel Parco nazionale del Gran Paradiso la somma di euro 2.500.000.
3) nel primo e nel terzo periodo sostituire le parole:
presso l'ente;
con le seguenti:
presso gli enti.
4) nel terzo periodo sostituire le parole:
dall'ente.
con le seguenti:
dagli enti.
5. 12. Violante, Michele Ventura.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: nella misura del 91 per cento con le seguenti nella misura dell'87 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 10, sopprimere il comma 7.
5. 53. Marras, Santori, Misuraca, Collavini, Fratta Pasini, Grimaldi, Jacini, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Scaltritti, Zama.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: nella misura del 91 per cento con le seguenti: nella misura dell'87 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 7, sostituire le parole: di tutti i settori con le seguenti: , tranne le imprese agricole e quelle operanti nel settore della pesca,.
5. 49. Marras, Santori, Misuraca, Collavini, Fratta Pasini, Grimaldi, Jacini, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Scaltritti, Zama.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: nella misura del 91 per cento con le seguenti: nella misura dell'87 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 10, al comma 7, dopo le parole: di tutti i settori, inserire le seguenti: , ad esclusione di quelle del settore agricolo,.
5. 50. Marras, Santori, Misuraca, Collavini, Fratta Pasini, Grimaldi, Jacini, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Scaltritti, Zama.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: nella misura del 91 per cento con le seguenti: nella misura dell'87 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 7, aggiungere, infine, il seguente periodo:
La disposizione del presente comma non si applica alle imprese del settore agricolo.
* 5. 51. Marras, Santori, Misuraca, Collavini, Fratta Pasini, Grimaldi, Jacini, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Scaltritti, Zama.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: nella misura del 91 per cento, e dell'84 per cento a decorrere dal 2007, con le seguenti: nella misura del 89 per cento, e dell'82 per cento a decorrere dal 2007.

Conseguentemente, all'articolo 11-septies, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, al fine di assicurare coi carattere di continuità la prosecuzione delle attività istituzionali finalizzate alla


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prevenzione degli incidenti aerei, può continuare ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2006, del personale tecnico investigativo in servizio nell'anno 2005 con contratto di lavoro a tempo determinato nel limite arassimo di spesa di 400.000 curo. ln deroga all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, all'articolo 30,; all'articolo 34, comma 6 e all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, puó altresì avviare procedure concorsuali per il reclutamento di personale a tempo indeterminato dirette al completamento del proprio organico.
5. 11. Alfonso Gianni, Russo Spena, Nardini.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: nella misura de191 per cento, e dell'84 per cento a decorrere dal 2007, con le seguenti: nella misura del 89 per cento, e dell'82 per cento a decorrere dal 2007.

Conseguentemente, all'articolo 11-septies Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. L'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, al fine di assicurare con carattere di continuità la prosecuzione delle attività istituzionali finalizzate alla prevenzione degli incidenti aerei, puó continuare ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2006, del personale tecnico investigativo in servizio nell'anno 2005 con contratto di lavoro a tempo determinato nel limite massimo di spesa di 400.000 euro. In deroga all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, all'articolo 30, all'articolo 34, comma 6 e all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, puó altresì avviare procedure concorsuali per il reclutamento di personale a tempo indeterminato dirette al completamento del proprio organico.
5. 13. Duca, Raffaldini, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Meta, Panattoni, Susini, Tidei.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: nella misura del 91 per cento, e dell'84 per cento a decorrere dal 2007, con le seguenti: nella misura del 90 per cento, e dell'82 per cento a decorrere dal 2007.

Conseguentemente, all'articolo 11-quaterdecies, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
1) sostituire le parole:
è autorizzata la spesa annua di 2 milioni di euro con le seguenti: è autorizzata la spesa annua di 4 milioni di euro.
2) sostituire le parole:
nonché quella annua di 2 milioni di euro con le seguenti: nonché quella annua di 4 milioni di euro.
5. 14. Lolli, Crisci, Mariotti, Borrelli, Cialente.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: nella misura del 91 per cento, e dell'84 per cento a decorrere dal 2007, con le seguenti: nella misura del 90 per cento, e dell'82 per cento a decorrere dal 2007.

Conseguentemente, all'articolo 11-quaterdecies, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
1) sostituire le parole:
è autorizzata la spesa annua di 2 milioni di euro con le seguenti: è autorizzata la spesa annua di 4 milioni di euro.
2) sostituire le parole:
nonché quella annua di 2 milioni di euro con le seguenti: nonché quella annua di 4 milioni di euro.


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3) sopprimere le parole:
in eguale misura.
5. 15. Crisci, Lolli, Mariotti, Borrelli, Cialente.

All'articolo 5, comma 1, lettera b), sostituire le parole: nella misura del 95 per cento con le seguenti: nella misura del 50 per cento e la parola: diciottesimo con la seguente: trentaseiesimo.
5. 16. Benvenuto, Michele Ventura, Lettieri, Pistone.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: a decorrere dal 2007 con le seguenti: a decorrere dal 1o gennaio 2007 ed aggiungere le seguenti parole: La riduzione della percentuale di esenzione dal 95 al 91 per cento di cui alla lettera b) si applica per le cessioni effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.

Conseguentemente all'articolo 7, sostituire il comma 2-bis con il seguente:
« 2-bis. L'esenzione disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si intende applicabile alle attività indicate nella stessa lettera, se poste in essere per finalità di religione o culto dalla Chiesa cattolica e dalle altre confessioni religiose riconosciute dallo Stato, a prescindere dalla natura commerciale delle stesse.».
5. 17. Leo.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: diciottesimo con la seguente: ventiquattresimo.
5. 18. Sgobio, Ventura, Morgando, Russo Spena, Benvenuto, Pinza, Villetti, Zanella, Giordano, Giachetti, De Franciscis, Agostini, Mariotti, Pistone, Cusumano, Bianco, Giacomelli, Maurandi, Lettieri, D'Antoni, Cennamo, Micheli, Olivieri, Pennacchi, Crisci, Duilio, Visco, Barbieri, Milana, Fluvi, Adduce, Stradiotto, Manzini, Grandi, Rossi Nicola, Nannicini, Santagata, Tolotti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) con effetto dal periodo d'imposta in corso al 4 ottobre 2005 all'articolo 97 è aggiunto li seguente comma: 1-bis. Ai fini dell'applicazione del comma i. il valore di libro delle partecipazioni ivi indicate rileva In misura corrispondente alla percentuale di cui all'articolo 87, comma 1».

Conseguentemente, dopo l'articolo 7-sexies inserire il seguente:

Art. 7-septies.

1. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Birra: euro 1,97 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,13 per ettolitro e per grado-Plato»;
b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 62,33 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 72 per ettolitro»;
c) le parole: «Alcole etolico: euro 765,44 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 835 per ettolitro anidro».
5. 19. Leo.


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Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
«d) all'articolo 101, comma 1, le parole «e 87» sono soppresse e, dopo il comma 1, è inserito il seguente: 1-bis. Le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni con i requisiti di cui all'articolo 87 ed i costi specificamente inerenti al realizzo di tali partecipazioni sono indeduclbili in misura corrispondente alla percentuale di cui all'articolo 87».

Conseguentemente dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Le disposizioni del comma 1, lettera d), hanno effetto per le cessioni effettuate a decorrere dalla data del 4 ottobre 2005.

Conseguentemente, dopo l'articolo 7-sexies inserire il seguente:

Art. 7-septies.

1. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Birra: euro 1,97 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,13 per ettolitro e per grado-Plato»;
b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 62,33 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 72 per ettolitro»;
c) le parole: «Alcole etolico: euro 765,44 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 835 per ettolitro anidro».
5. 20. Leo.

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire le seguenti:
d-bis) all'articolo 123, comma 1, le parole «e 87» sono soppresse;
d-ter) la disposizione del precedente comma 1 ha effetto per le cessioni effettuate a decorrere dalla data del 4 ottobre 2005.

Conseguentemente, dopo l'articolo 7-sexies inserire il seguente:

Art. 7-septies.

1. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Birra: euro 1,97 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,13 per ettolitro e per grado-Plato»;
b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 62,33 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 72 per ettolitro»;
c) le parole: «Alcole etolico: euro 765,44 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 835 per ettolitro anidro».
5. 21. Leo.

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire il seguente:
d-bis) all'articolo 86, comma 4, primo e terzo periodo, le parole: diverse da quelle di cui al successivo articolo 87 sono soppresse.
d-ter) la disposizione del precedente comma 1 ha effetto per le cessioni effettuate a decorrere dalla data del 4 ottobre 2005.


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Conseguentemente, dopo l'articolo 7-sexies inserire il seguente:

Art. 7-septies.

1. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Birra: euro 1,97 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,13 per ettolitro e per grado-Plato»;
b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 62,33 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 72 per ettolitro»;
c) le parole: «Alcole etolico: euro 765,44 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 835 per ettolitro anidro».
5. 22. Leo.

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
«d-bis) ai fini degli articoli 115, comma 11, e 128, le rettifiche di valore e gli accantonamenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), numero 1) del decreto dei Ministro dell'Economia e delle Finanze 23 aprile 2004 e dell'articolo 16, comma 2, lettera b) dei decreto dei Ministro dell'Economia e delle Finanze 9 giugno 2004, si considerano irrilevanti ai fini fiscali in via definitiva se relativi a partecipazioni in possesso dei requisiti per l'esenzione di cui all'articolo 87 alla data di chiusura dell'esercizio precedente a quello da cui ha effetto l'opzione per il consolidato o per la trasparenza e, in ogni caso, se relativi a partecipazioni non più possedute a tale data».

Conseguentemente, dopo l'articolo 7-sexies inserire il seguente:

Art. 7-septies.

1. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Birra: euro 1,97 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,13 per ettolitro e per grado-Plato»;
b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 62,33 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 72 per ettolitro»;
c) le parole: «Alcole etolico: euro 765,44 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 835 per ettolitro anidro».
5. 23. Leo.

Sopprimere il comma 2.
*5. 24. Liotta, Degennaro, Volontè.

Sopprimere il comma 2.
*5. 25. Benvenuto, Lettieri, Grandi, Michele Ventura, Pistone.

Sopprimere i commi 3-bis e 3-ter.
5. 26. Zanella, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Pecoraro.

Dopo il comma 3-bis, aggiungere i seguenti:
3-ter. Per la Regione Sardegna, allo scopo di definire i rapporti finanziari pregressi riferiti al periodo 1993-2004, a titolo di acconto sul gettito derivante dalle imposte sul reddito di cui all'articolo 8, comma 1, della legge costituzionale 26


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febbraio 1948, n. 3, come modificata dalla legge 13 aprile 1983, n. 122, sono autorizzati, nel triennio 2006-2008, limiti di impegno quindicennali pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 - anno terminale 2020, 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 - anno terminale 2021, e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 - anno terminale 2022.
I limiti d'impegno sono da intendere quale concorso dello Stato al pagamento della quota, per capitale ed interessi, degli oneri derivanti da mutui o da altre operazioni finanziarie che la regione Sardegna è autorizzata ad effettuare.
3-quater. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo e la Regione Sardegna definiscono l'ammontare delle risorse spettanti alla regione Sardegna in applicazione dell'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni.
3-quinquies. In attesa della definizione delle risorse di cui al comma 3-quater, la quota variabile dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 8, comma , lettera g), della citata legge n.3, è determinata per l'esercizio 2005 in 6/10 e per l'esercizio 2006 in 7/10.

Conseguentemente dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Articolo 12-bis.

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:
a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;
f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

2. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. 27. Maurandi, Cabras, Carboni, Nieddu, Soro, Ladu, Loddo Tonino.

Dopo il comma 3-bis aggiungere i seguenti:
3-ter. Per la Regione Sardegna, allo scopo di definire i rapporti finanziari pregressi riferiti al periodo 1995-2004, a titolo di acconto sul gettito derivante dalle imposte sul reddito di cui all'articolo 8, comma 1, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, come modificata dalla legge 13 aprile 1983, n. 122, sono autorizzati, nel triennio 2006-2008, limiti di impegno quindicennali pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 - anno terminale 2020, 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 - anno terminale 2021, e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 - anno terminale 2022.
I limiti d'impegno sono da intendere quale concorso dello Stato al pagamento della quota, per capitale ed interessi, degli


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oneri derivanti da mutui o da altre operazioni finanziarie che la Regione Sardegna è autorizzata ad effettuare.
3-quater. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo e la Regione Sardegna definiscono l'ammontare delle risorse spettanti alla regione Sardegna in applicazione dell'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni.

Conseguentemente, e, dopo l'articolo 7-sexies, aggiungere il seguente:

Articolo 7-septies.
(Aliquote relative alle rendite di capitale).

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:
a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;
f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

2. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. 28. Maurandi, Cabras, Carboni, Nieddu, Soro, Ladu, Loddo Tonino.

Dopo il camma 3-bis aggiungere i seguenti:
3-bis..1 Il Governo, d'intesa con la Regione Sardegna, definisce entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge l'ammontare delle risorse spettanti alla Regione Sardegna in applicazione dell'articolo 8, comma 1, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, come modificata dalla legge 13 aprile 1983, n. 122, e nel rispetto dell'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive integrazioni e modificazioni. La verifica è realizzata in relazione ai dieci esercizi precedenti quello in corso al momento della approvazione della presente legge.
3-bis.2. In attesa della definizione della verifica di cui ai precedenti commi a titolo di acconto sulle regolazioni debitorie per gli esercizi 1993-2004 è autorizzata la spesa di 2.000 milioni per l'esercizio 2006 al fine di consentire l'assunzione a carico dello Stato di una equivalente quota del debito della Regione Sardegna. A tal fine è autorizzata l'assunzione ai un limite d'impegno per la durata di 15 anni pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2007. Sempre in attesa della definizione della verifica di cui al comma 1 la quota variabile dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 8, comma , lettera g), è determinata per l'esercizio 2005 in 6/10 e per l'esercizio 2006 in 7/10.


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Conseguentemente, dopo l'articolo 7-sexies, aggiungere il seguente:

Articolo 7-septies.
(Aliquote relative alle rendite di capitale).

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:
g) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
h) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
i) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
j) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
k) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;
l) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

2. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. 29. Ladu, Maurandi, Cabras, Carboni, Nieddu, Soro, Loddo Tonino.

Dopo il comma 3-bis aggiungere i seguenti:
3-bis.1. Il Governo, d'intesa con la Regione Sardegna, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua l'ammontare delle risorse da assegnare alla Regione, in relazione ai dieci esercizi finanziari anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge, a norma dell'articolo 8, comma 1, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, come modificata dalla legge 13 aprile 1983, n. 122.
3-bis.2. Le quote di gettito tributario relativo a redditi prodotti nella Regione Sardegna, anche riscosso da uffici situati al di fuori del territorio regionale, sono attribuite alla Regione Sardegna a norma dell'articolo 1 della legge 13 aprile 1983, n. 122.
3-bis.3. Alla Regione Sardegna, a titolo di acconto, a valere sulle spettanze da individuare ai sensi del comma 3-ter, sono attribuiti contributi quindicennali di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, di 40 milioni di e dall'anno 2007 e di ulteriori 50 milioni di euro dall'anno 2008.

Conseguentemente, dopo l'articolo 7-sexies, aggiungere il seguente:

Articolo 7-septies.
(Aliquote relative alle rendite di capitale).

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:
m) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983,, n. 649;
n) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;


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o) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
p) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
q) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;
r) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

2. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. 30. Maurandi, Cabras, Carboni, Nieddu, Soro, Ladu, Loddo Tonino.

Dopo il comma 3-ter aggiungere i seguenti:
3-quater. Le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del Comma 3 dell' articolo 2 della legge 28 dicembre 1995 n. 549 e successive modificazioni si intendono applicabili sino alla modifica del vigente sistema di compartecipazione regionale al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale.
3-quinquies. In attuazione di quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del comma 3 dell' articolo 2 della legge 28 dicembre 1995 n. 549, il Ministero dell'Economia e delle finanze, in raccordo con i competenti Uffici regionali, provvede per il periodo 1996-2005, sulla base dei consuntivi regionali alla rideterminazione degli eventuali rimborsi spettanti alla Regione Sardegna.
3-sexies. L'incremento annuo delle entrate tributarie regionali di cui al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 2 della citata legge 28 dicembre 1995 n. 549, è quantificato al netto delle entrate derivanti dall'1RAP e dall'addizionale regionale IRPEF.
3-septies. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies, valutabili a decorrere dall'anno 2006 in complessivi 500 milioni di euro in ragione d'anno si provvede mediante aumento delle accise sulle bevande alcoliche di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, tale da assicurare un corrispondente maggiore gettito annuo.
5. 32. Marras, Massidda, Cuccu, Pinto, Cossa, Cossiga, Testoni, De Seneen, Porcu, Mereu, Anedda, Onnis, Carlucci.

Dopo il comma 3-ter aggiungere i seguenti:
3-quater. Le entrate spettanti alla Regione Sardegna, ricomprendono anche quelle che seppur riscosse al di fuori del territorio della Regione sono afferenti a fattispecie tributarie maturate nell' ambito regionale. Alla Regione Sardegna per i singoli tributi compartecipati spettano altresì, secondo le stesse aliquote di compartecipazione, le entrate accessorie costituite dagli interessi di mora e dalle sopratasse, nonché quelle derivanti dall' applicazione di sanzioni amministrative e penali. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate sono istituiti i codici-tributo necessari alla contabilizzazione del gettito tributario spettante alla Sardegna riscosso fuori dal territorio regionale.
3-quinquies. Il Ministero dell'Economia provvede alla quantificazione e alla restituzione in favore della Sardegna degli interessi relativi ai rimborsi IRPEF posti dal 1991 al 2005 a carico della Regione. Alla Regione Sardegna spettano altresì dal 1991 al 2005 le quote dei rimborsi IRPEF, da determinarsi anche forfetariamente, che pur se riferibili alla parte di IRPEF compartecipata, non sono stati attribuiti alla Regione.


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3-sexies. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 3-quater e 3-quinquies valutabili equitativamente, a decorrere dall'anno 2006 in complessivi 500 milioni di euro in ragione d'anno si provvede mediante aumento delle accise sulle bevande alcoliche di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, tale da assicurare un corrispondente maggiore gettito annuo.
5. 33. Marras, Massidda, Cuccu, Pinto, Cossa, Cossiga, Testoni, De Seneen, Porcu, Mereu, Anedda, Onnis, Carlucci.

Dopo il comma 3-ter aggiungere il seguente:
3-quater. Alla Regione Sardegna spettano i dieci decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto riscossa nel suo territorio, compresa quella relativa alla importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni Al relativo onere, valutabile, a decorrere dall'anno 2006, in 600 milioni di euro in ragione d'anno si provvede mediante aumento delle accise sulle bevande alcoliche di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, tale da assicurare un corrispondente maggiore gettito annuo.
5. 34. Marras, Massidda, Cuccu, Pinto, Cossa, Cossiga, Testoni, De Seneen, Porcu, Mereu, Anedda, Onnis, Carlucci.

Dopo il comma 3-ter aggiungere il seguente:
3-quater. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, è definita, d'intesa con la Regione Sardegna l'ammontare delle risorse spettanti alla Regione Sardegna in applicazione dell'articolo 8, comma 1, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni. La verifica è effettuata per gli esercizi dal 1991 al 2005. In attesa della definizione della verifica entro il 31 dicembre 2005 è autorizzato in favore della Regione, un acconto di 193 milioni di euro.

Conseguentemente all'articolo 6, comma 3, sostituire la cifra: «0,40», con la cifra: «0,30».
5. 35. Marras, Massidda, Cuccu, Pinto, Cossa, Cossiga, Testoni, De Seneen, Porcu, Mereu, Anedda, Onnis, Carlucci.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.
(Misure a favore delle famiglie mediante istituzione dell'imposta sulle speculazioni immobiliari).

1. Al fine di porre un argine alle speculazioni nel mercato immobiliare e garantire all'erario entrate derivanti dal commercio immobiliare, l'incremento di valore degli immobili diversi dalla prima casa siti nel territorio dello Stato è soggetto ad imposta secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Il gettito dell'imposta è attribuito in misura del 50 per cento allo Stato e in misura del 50 per cento ai comuni nel territorio dei quali si trovano gli immobili.
3. L'imposta si applica all'atto dell'alienazione a titolo oneroso o dell'acquisto a titolo gratuito, anche per causa di morte, o per usucapione del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull'immobile.
4. Si considerano atti di alienazione a titolo oneroso anche le vendite forzate, le sentenze indicate nel secondo comma dell'articolo 2932 del codice civile, i conferimenti in società di ogni tipo e le assegnazioni ai soci, eccettuate le assegnazioni di alloggi costruiti dalle cooperative edilizie previste dalle leggi in materia di edilizia economica e popolare. Per diritti reali di godimento, si intendono l'usufrutto, l'uso, l'abitazione, l'enfiteusi e la superficie.
5. In caso di vendita con riserva di proprietà e di locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante


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per ambedue le parti l'alienazione si considera avvenuta all'atto della stipulazione della vita o della locazione.
6. Gli immobili e i diritti reali di godimento alienati a titolo oneroso o acquistati a titolo gratuito anteriormente al 1o gennaio 2006 mediante scrittura non avente data certa si considerano alienati o acquistati a tale data.
7. L'imposta non si applica all'atto del trasferimento a seguito di espropriazione per pubblica utilità o della cessione all'espropriante in caso di procedura espropriativa per pubblica utilità.
8. L'imposta è dovuta dall'alienante a titolo oneroso o dall'acquirente a titolo gratuito o per usucapione.
9. I notai e gli altri pubblici ufficiali sono obbligati, secondo le norme e nei medesimi casi previsti per l'imposta di registro, al pagamento dell'imposta e delle soprattasse stabilite dalla presente legge ed hanno diritto ad esercitare la relativa rivalsa.
10. L'incremento di valore è costituito dalla differenza fra il valore dell'immobile alla data nella quale si verificano i presupposti di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 ed il valore, aumentato delle spese indicate nel successivo comma 22, che l'immobile aveva alla data dell'acquisto.
11. Per la determinazione della differenza si assumono per gli immobili di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7, quale valore finale quello dichiarato o quello maggiore definitivamente accertato e quale valore iniziale quello analogamente dichiarato o accertato per il precedente.
12. In caso di utilizzazione acquisto. Per i trasferimenti assoggettati all'imposta sul valore aggiunto si assumono, quale valore finale o iniziale, i corrispettivi determinati ai fini di detta imposta edificatoria dell'area l'imposta è liquidata separatamente sull'incremento di valore dell'area verificatosi sino all'inizio della costruzione e sull'incremento di valore del fabbricato verificatosi tra la data di ultimazione della costruzione e quella del trasferimento del fabbricato o del compimento del decennio.
13. Per la determinazione dell'incremento di valore degli alloggi alienati a titolo oneroso o trasmessi a titolo gratuito dai soci delle cooperative edilizie previste dalle leggi in materia di edilizia economica e popolare il valore iniziale è calcolato in proporzione al valore dell'area edificabile alla data dell'acquisto da parte della cooperativa.
14. Per gli immobili e per i diritti reali acquistati per usucapione si assume come valore finale come quello venale alla data in cui passa in giudicato la sentenza dichiarativa dell'usucapione e come valore iniziale quello dichiarato o definitivamente accertato per l'acquisto da parte del precedente proprietario o titolare del diritto, ovvero, in mancanza, quello venale alla data in cui ha avuto inizio il termine per l'usucapione.
15. Nella costituzione o nel trasferimento del diritto di usufrutto e nel trasferimento della nuda proprietà l'incremento imponibile è dato dalla differenza tra la quota del valore finale della piena proprietà corrispondente al diritto costituito o trasferito, determinato agli effetti dell'imposta di registro, ed una eguale quota riferita al valore iniziale della piena proprietà.
16. Quando il proprietario, dopo aver trasferito la nuda proprietà ovvero costituito l'usufrutto, ceda, rispettivamente, l'usufrutto ovvero la nuda proprietà allo stesso soggetto entro tre anni dalla data del primo atto di disposizione, l'imposta, in relazione al secondo atto, e liquidata con riferimento all'incremento della piena proprietà salvo detrazione dell'imposta pagata in occasione del primo trasferimento.
17. La consolidazione dell'usufrutto con la nuda proprietà nella persona del nudo proprietario per decorso del termine o per causa naturale non dà luogo all'applicazione dell'imposta. Nei successivi trasferimenti del bene o costituzioni di diritti reali l'incremento imponibile si determina considerando quale valore iniziale quello della piena proprietà all'atto dell'acquisto e dall'incremento cosi determinato si detrae quello sottoposto a tassazione all'atto della costituzione dell'usufrutto.


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18. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per i diritti di uso e abitazione.
19. La costituzione dell'enfiteusi ed il trasferimento del diritto dell'enfiteuta, sono equiparati, agli effetti dell'applicazione dell'imposta prevista dal presente articolo, al trasferimento del diritto di proprietà. La devoluzione e l'affrancazione non danno luogo all'applicazione dell'imposta: nei successivi trasferimenti del bene o costituzioni di diritti reali, l'incremento imponibile si determina considerandosi, quale valore iniziale del bene quello della piena proprietà al momento della precedente costituzione del diritto di enfiteusi o del trasferimento del diritto dell'enfiteuta.
20. Nella costituzione o nel trasferimento del diritto di superficie l'incremento imponibile è dato dalla differenza tra la quota del valore finale della piena proprietà corrispondente al diritto costituito o trasferito, determinata agli effetti dell'imposta di registro o di successione, ed una eguale quota riferita al valore iniziale della piena proprietà.
21. L'estinzione del diritto di superficie per decorso del termine non dà luogo all'applicazione dell'imposta; nei successivi trasferimenti del bene o costituzioni di diritti reali, l'incremento imponibile si determina considerandosi quale valore iniziale del bene quello della piena proprietà all'atto dell'acquisto e dell'incremento cosi determinato si detrae quello sottoposto a tassazione all'atto della costituzione del diritto di superficie.
22. Ai fini del calcolo dell'incremento imponibile il valore iniziale del bene è maggiorato delle spese di acquisto, di costruzione ed incrementative riferibili al periodo considerato per la determinazione dell'incremento stesso. Non sono computabili le spese corrispondenti ad incrementi di valore non soggetti ad imposta a norma dei commi precedenti.
23. Sono spese di acquisto quelle notarili e quelle per tributi pagati in relazione all'acquisto del bene. Qualora l'acquisto abbia riguardato anche altri beni, le spese notarili e gli oneri tributari complessivi, compresi quelli per le imposte applicate con aliquote progressive, sono rapportati con criterio proporzionale al valore del bene per il quale va determinato l'incremento imponibile, tranne che non risulti operata una distinta liquidazione.
24. Si considerano spese di costruzione e incrementative quelle specificamente relative ad opere e utilità esistenti alla data di determinazione del valore finale, comprese le spese effettuate per liberare l'immobile da servitú, oneri e altri vincoli e per demolire le costruzioni esistenti sulle aree utilizzate a fini edificatori. Per le opere eseguite in economia, qualora siano documentate soltanto le spese di acquisto del materiale impiegato, il relativo importo è aumentato del cinquanta per cento.
25. Per le aree fabbricabili la cui edificazione è subordinata a norma di legge all'accollo delle spese per l'urbanizzazione primaria o secondaria, il valore iniziale è maggiorato anche della quota parte di tali spese, ancorchè non eseguite alla data del trasferimento, da computarsi, con riferimento all'edificabilità specifica dell'area, in base all'importo risultante dalle convenzioni o da altri atti di impegno stipulati con i comuni ovvero dalle delibere adottate in merito dai comuni stessi. Il contribuente deve versare l'imposta corrispondente alla maggiorazione qualora non provveda all'ultimazione delle opere di urbanizzazione nei termini stabiliti.
26. L'imposta si applica per aliquote di incremento imponibile determinate dalla differenza tra il valore iniziale del bene e quella di alienazione o trasmissione, e maggiorato delle spese di acquisto, incrementative e di costruzione.
27. L'imposta si applica con le seguenti aliquote:
a) sulla parte di incremento fino al 20 per cento del valore di riferimento di cui al comma 26, il 5 per cento;
b) sulla parte oltre il 20 fino al 50 per cento del valore di riferimento di cui al comma 26, il 10 per cento;
c) sulla parte oltre il 50 fino al 100 per cento del valore di riferimento di cui al comma 26, il 15 per cento;


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d) sulla parte oltre il 100 fino al 150 per cento del valore di riferimento di cui al comma 26, il 20 per cento;
e) sulla parte oltre il 150 fino al 200 per cento del valore di riferimento di cui al comma 26, il 25 per cento;
f) sulla parte oltre il 200 per cento del valore di riferimento di cui al comma 26, il 30 per cento.

28. All'accertamento, liquidazione a riscossione dell'imposta provvedono gli uffici dell'amministrazione finanziaria dello Stato competenti alla registrazione dell'atto di trasferimento o della denuncia di successione.
29. I cedenti, i donatori, gli eredi e tutte le altre persone obbligate a presentare gli atti o le denunce agli effetti delle imposte di registro o di successione debbono contestualmente produrre una dichiarazione su modello fornito gratuitamente dall'amministrazione contenente i seguenti elementi:
a) il valore iniziale del bene ai sensi dei precedenti commi 10, 11, 12, 13 e 14;
b) gli estremi di registrazione dell'atto o della denuncia di riferimento ai quali il valore iniziale venne determinato ovvero gli estremi dell'accertamento effettuato per l'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili;
c) il valore finale dell'area e quello iniziale del fabbricato quando ricorra l'ipotesi di cui ai commi 10, 11, 12, 13 e 14.

30. I notai e gli altri pubblici ufficiali debbono richiedere la dichiarazione di cui al comma precedente per tutti gli atti stipulati con il loro ministero e debbono produrla all'ufficio con l'atto stesso, allegando altro esemplare dell'atto medesimo in carta semplice.
31. Le spese di cui al comma 22, se già non esposte nella dichiarazione prevista dal comma 29, debbono, a pena di decadenza, essere denunciate all'ufficio al momento della registrazione dell'atto ovvero nel termine stabilito ai fini della deduzione delle passività agli effetti dell'imposta successoria, se le spese sono afferenti a beni caduti in successione.
32. Se l'atto di alienazione non è soggetto a registrazione in termine fisso la dichiarazione di cui al comma 29 deve essere presentata entro venti giorni dalla data dell'atto stesso. In caso di acquisto per usucapione la dichiarazione deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data in cui si è verificato l'evento che ha determinato il passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa dell'usucapione.
33. In base agli elementi risultanti dalle dichiarazioni presentate l'ufficio liquida e riscuote l'imposta nei modi e nei termini stabiliti per l'imposta di registro ovvero, nei casi di acquisto a titolo gratuito e di applicazione dell'imposta per decorso del decennio, nei modi e nei termini già stabiliti per l'imposta di successione.
34. Se il valore iniziale dichiarato dal soggetto passivo risulta diverso da quello già definito a norma dei commi 10, 11, 12, 13 e 14, l'ufficio, in base agli elementi in suo possesso, liquida l'imposta e provvede per la riscossione ovvero per il rimborso. 35. L'ufficio quando non ritenga di accettare la dichiarazione del contribuente sugli elementi che concorrono alla determinazione dell'incremento imponibile notifica l'avviso di accertamento:
a) dei valori attribuiti al bene;
b) delle spese ritenute non ammissibili;

36. L'avviso di accertamento deve essere notificato nei termini e con le modalità stabilite per l'imposta di registro ovvero, nei casi di acquisto a titolo gratuito, nei termini e con le modalità già stabilite per l'imposta di successione; per le spese relative a beni caduti in successione, denunciate ai sensi dei commi 29, 30 e 31, il termine decorre dalla data della denuncia. Se il valore iniziale o finale deve essere stabilito sulla base dei corrispettivi determinati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto l'avviso puó essere notificato fino al 31 dicembre del quarto anno solare


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successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
37. In caso di omessa presentazione delle dichiarazioni previste dai commi 29, 30, 31 e 32 l'ufficio puó procedere all'accertamento dell'incremento imponibile entro il quinto anno solare successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, indicando nell'avviso il valore iniziale e il valore finale dell'immobile.
38. Quando per 1a determinazione dei valori ovvero per l'accertamento della congruità delle spese pende procedimento contenzioso, la riscossione dell'imposta complementare sull'incremento di valore degli immobili diversi dalla prima casa è effettuata nei termini, nei limiti e con le modalità stabiliti per la riscossione dell'imposta complementare di registro o di successione in pendenza di giudizio.
39. Qualora prima della definizione del procedimento di valutazione dell'immobile sia alienato a titolo oneroso o trasferito a titolo gratuito, l'imposta relativa al secondo trasferimento deve essere riliquidata assumendo come valore iniziale quello definitivamente accertato come finale agli effetti dell'imposta relativa al precedente trasferimento. La domanda di rimborso della differenza fra l'imposta pagata e quella risultante dalla riliquidazione deve essere presentata entro sei mesi dalla data in cui è stato definitivamente accertato il detto valore finale.
40. L'ufficio del registro entro trenta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui ai commi 29, 30, 31 e 32, «relative ad immobili alienati a titolo oneroso o acquistati a titolo gratuito da persone fisiche» deve trasmettere ai comuni nei cui territori sono situati i beni le copie delle dichiarazioni stesse.
41. Nei novanta giorni successivi al ricevimento della copia degli atti di cui al comma precedente il comune interessato può formulare motivate proposte di rettifica degli elementi compresi nelle dichiarazioni che comportino la liquidazione di una maggiore imposta, salvo che si tratti di valori già definitivi a fini delle imposte di registro o di successione.
42. Le proposte di rettifica non condivise dall'ufficio devono essere trasmesse alla commissione di cui al comma successivo, operante presso ciascun ufficio, la quale determina i singoli elementi controversi. Se la commissione non delibera entro quarantacinque giorni dalla trasmissione della proposta, l'ufficio procede all'accertamento, sentito l'ufficio tecnico erariale nella cui circoscrizione sono situati i singoli immobili.
43. Presso ogni ufficio del registro è costituita la commissione per l'esame delle proposte del comune. Ad essa si applicano le disposizioni dell'articolo 45, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L'ufficio del registro comunica al comune gli accertamenti e le decisioni dei vari gradi del contenzioso. In mancanza di proposte da parte del comune, l'ufficio del registro procede all'accertamento dell'incremento di valore imponibile ai sensi dei precedenti commi 35, 36 e 37.
44. Per l'omessa dichiarazione prevista dai commi 29, 30, 31 e 32, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'imposta dovuta. Per l'omessa o infedele indicazione dei dati e degli elementi rilevanti per la determinazione dell'imponibile, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o della maggiore imposta dovuta. Se rileva l'incremento di valore, si tiene conto, per la sua determinazione, del valore iniziale già definito ai sensi dei commi 10, 11, 12, 13 e 14. L'omessa o infedele indicazione di dati diversi da quelli di cui al presente comma, ovvero la mancata allegazione dei documenti prescritti, è punita con sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 20.000. 1 notai o gli altri pubblici ufficiali che non hanno richiesto o non hanno prodotto la dichiarazione sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 10.000 a euro 50.000.
45. Esenzioni e riduzioni. Sono esenti dall'imposta gli incrementi di valore:
a) degli immobili acquistati a titolo gratuito, anche per causa di morte, dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai


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comuni e dai relativi consorzi o associazioni dotate di personalità giuridica;
b) degli immobili trasferiti a titolo oneroso tra gli enti di cui alla lettera a);
c) degli immobili acquistati a titolo gratuito anche per causa di morte, da enti pubblici o privati legalmente riconosciuti, qualora la donazione, l'istituzione di erede o il legato abbiano scopo specifico di assistenza, educazione, istruzione, studio, ricerca scientifica o pubblica utilità, nonché da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e dalle fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461. L'esenzione è revocata qualora la realizzazione dello scopo non sia dimostrata entro cinque anni dall'acquisto mediante l'esibizione di idonea documentazione all'ufficio del registro;
d) degli immobili trasferiti per causa di morte il cui valore complessivo agli effetti dell'imposta sul valore globale dell'asse ereditario netto non sia superiore a euro 500.000.

46. L'imposta di cui ai commi. 3, 4, 5, 6 e 7 è ridotta al 25 per cento per gli incrementi di valore degli immobili di interesse artistico, storico o archeologico soggetti alla legge 1o giugno 1939, n. 1089, a condizione che in base a certificazione del competente organo della pubblica amministrazione degli obblighi stabiliti per la conservazione e la protezione dell'immobile risultino adempiuti fino alla data del suo trasferimento o a quella del compimento del decennio.
47. Le obbligazioni previste dal presente articolo sono solidali tra gli alienati ovvero tra i beneficiari del trasferimento di ciascun immobile.
48. È nullo qualsiasi patto diretto a trasferire ad altri l'onere dell'imposta prevista dal presente articolo.
49. Il credito derivante dall'applicazione dell'imposta di cui al presente articolo, delle relative soprattasse e degli interessi è privilegiato sugli immobili trasferiti con lo stesso grado dei crediti previsti dal n. 5 dell'articolo 2780 del codice civile. Per le imposte suppletive il privilegio non si può esercitare in pregiudizio dei diritti acquistati successivamente dai terzi.
50. Le somme riscosse per l'imposta, interessi e soprattasse sono attribuite in uguale misura allo Stato e al comune nel cui territorio è ubicato l'immobile. Per gli immobili ubicati in più comuni l'imponibile è ripartito in proporzione alla superficie compresa in ciascuno di essi e l'imposta è liquidata separatamente.
51. L'ufficio del registro che ha effettuato la riscossione provvede alla ripartizione e a1 versamento mensile delle somme spettanti ai singoli comuni. 52. Le somme indebitamente percette sono rimborsate al contribuente dall'amministrazione finanziaria e, su disposizione dell'intendente di finanza, recuperate nei confronti del comune insieme con gli interessi passivi, anche mediante trattenuta sui versamenti successivi.
53. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate le ulteriori modalità per l'attuazione delle norme contenute nel presente articolo.
54. I comuni possono rilasciare a carico della tesoreria comunale delegazioni di pagamento sull'imposta in misura non superiore ai due terzi del gettito dell'anno precedente, a garanzia dei mutai assunti o da assumere. Quando il gettito dell'imposta risulti insufficiente il comune debitore deve rilasciare delegazioni suppletive su altri cespiti comunali delegabili per legge.
55. Per l'accertamento, la liquidazione e la riscossione dell'imposta e delle soprattasse e pene pecuniarie, per gli interessi, per le dilazioni di pagamento, per i termini di prescrizione e decadenza e per quanto altro non sia diversamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni relative all'imposta di registro ovvero, nei casi di acquisto a titolo gratuito e di applicazione dell'imposta per decorso del decennio, quelle relative all'imposta di successione.
56. Le disposizioni concernenti il pagamento dell'imposta mediante cessione allo Stato di beni culturali si applicano


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esclusivamente nei casi di acquisto per successione a causa di morte da parte degli eredi o legatari.
57. L'imposta deve essere restituita quando l'atto di alienazione a titolo oneroso e di trasmissione a titolo gratuito, anche per causa di morte, è dichiarato nullo o annullato ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634. Per i successivi trasferimenti imponibili si assume quale valore iniziale quello determinato o determinabile come tale in relazione all'atto nullo o annullato. L'avveramento della condizione risolutiva espressa non dà luogo a rimborso dell'imposta né ad applicazione di una nuova imposta. Per i successivi trasferimenti si assume quale valore iniziale quello determinato come valore finale ai fini della precedente tassazione. Le disposizioni del precedente periodo si applicano anche in caso di risoluzione dei contratti indicati nel comma 5.
59. Con le entrate previste dal presente articolo lo Stato assicura la realizzazione di interventi volti al sostegno delle famiglie, in particolare quelle monoreddito e con figli, e della solidarietà per lo sviluppo socio-economico.
60. Le entrate previste dal presente articolo sono destinate dai comuni esclusivamente all'istituzione di misure per il sostegno alle famiglie, in particolare monoreddito e con figli a carico, mediante l'assegnazione di bonus da spendere per l'istruzione e i corsi di lingue, l'acquisto di testi scolastici e universitari, l'acquisto di supporti informatici, la pratica di attività sportive, musicali e artistiche.
5. 01. Cusumano, Mastella, Acquarone, Borriello, De Franciscis, Iannuccilli, Mongiello, Nuvoli, Oricchio, Luigi Pepe, Pisicchio, Potenza, Santulli.

ART. 5-bis.

Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, sostituire le parole: un ventesimo con le seguenti: un quindicesimo;
b) al comma 2, sostituire le parole da: a decorrere: a precendenti con le seguenti: relativamente alle quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Conseguentemente, dopo l'articolo 7-sexies inserire il seguente:

Art. 7-septies.

1. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Birra: euro 1,59 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 1,75 per ettolitro e per grado-Plato»;
b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 56,15 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 65 per ettolitro»;
c) le parole: «Alcole etolico: euro 730,87 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 800 per ettolitro anidro».
5-bis. 2. Leo.

Al comma 2 sostituire le parole: in periodi di imposta precedenti , con le seguenti: da almeno cinque periodi di imposta precedenti.

Conseguentemente, dopo l'articolo 7-sexies inserire il seguente:

Art. 7-septies.

1. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte


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sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Birra: euro 1,97 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,13 per ettolitro e per grado-Plato»;
b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 62,33 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 72 per ettolitro»;
c) le parole: «Alcole etolico: euro 765,44 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 835 per ettolitro anidro».
5-bis. 3. Leo.

ART. 5-ter.

Sopprimere il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 102, comma 7, primo periodo, del testo unico delle imposte dei redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole da: «a otto anni» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa e comunque con un minimo di otto anni ed un massimo di quindici anni se lo stesso ha per oggetto beni immobili».

Conseguentemente all'articolo 7, sopprimere il comma 2-bis con il seguente:
«2-bis. L'esenzione disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si intende applicabile alle attività indicate nella stessa lettera, se poste in essere per finalità di religione o culto dalla Chiesa cattolica e dalle altre confessioni religiose riconosciute dallo Stato, a prescindere dalla natura commerciale delle stesse.»
5-ter. 1. Leo.

ART. 5-quinquies.

Sopprimere il comma 3.
5-quinquies. 1. Maninetti, Liotta, Degennaro, Volonté.

Al comma 3, sostituire le parole: Relativamente alle minusvalenze e alle differenze negative di cui al comma 1, di ammontare superiore a 50.000 euro, derivanti da operazioni su azioni o altri titoli negoziati, anche a seguito di più operazioni, in mercati regolamentati italiani o esteri e realizzate a decorrere dal periodo d'imposta con le seguenti: Relativamente alle minusvalenze e alle differenze negative di cui al comma 1 di ammontare superiore a 50.000 euro, realizzate, anche a seguito di più operazioni, a decorrere dal periodo d'imposta.

Conseguentemente all'articolo 7, sostituire il comma 2-bis con il seguente:
2-bis. L'esenzione disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si intende applicabile alle attività indicate nella stessa lettera, se poste in essere per finalità di religione o culto dalla Chiesa cattolica e dalle altre confessioni religiose riconosciute dallo Stato, a prescindere dalla natura commerciale delle stesse».
5-quinquies. 2. Leo.

ART. 5-sexies.

Dopo l'articolo 5-sexies aggiungere il seguente:

Art. 5-septies.
(Misure finanziarie urgenti per il contenimento delle tariffe elettriche).

1. Al fine di contenere il costo della tariffa elettrica il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede, attraverso ido
nee


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operazioni finanziarie per la cessione di una frazione non superiore ai due terzi di crediti residui, alla riduzione e stabilizzazione della componente tariffaria elettrica a copertura degli oneri di incentivazione delle fonti rinnovabili e assimilate di cui all'articolo 3, commi 12 e 13, della legge 16 marzo 1999, n. 79, utilizzando allo scopo istituti finanziari e società pubbliche o controllate.
2. I soggetti beneficiari degli incentivi di cui al precedente comma 1, che dispongono di impianti di generazione con una potenza elettrica massima oggetto della convenzione maggiore di 10 MW, hanno l'obbligo di aderire alle procedure per la cessione dei crediti residui a far data dall'1o gennaio 2006, ad esclusione dei titolari di impianti alimentati da fonti rinnovabili come definite dal provvedimento CIP 29 aprile 1992 n. 6 e sue successive integrazioni e modifiche.
3. Gli eventuali maggiori oneri, rispetto ai costi che si avrebbero in applicazione della normativa vigente, derivanti dall'applicazione delle procedure di cessione dei crediti residui dovranno ricadere sui soggetti identificati al precedente comma 2. Con decreto del Ministro delle attività produttive di cui al comma 1 vengono definite procedure di restituzione dei crediti residui in casi di mancato funzionamento dell'impianto di generazione o di funzionamento in condizioni diverse da quanto previsto dalla convenzione.
4. Ai fini della presente norma non si applica quanto previsto dal titolo II, punto 7-bis del decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994.
5-sexies. 0.1. Liotta, Degennaro, Volonté.

Dopo l'articolo 5-sexies, inserire il seguente:

Art. 5-septies.
(Assoggettamento ad IVA dei canoni di concessione demaniale portuale).

Tra le prestazioni di servizi di cui all'articolo 3, primo comma del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni si intendono comprese le concessioni di godimento a terzi di beni demaniali da parte delle Autorità Portuali di cui all'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994 n. 84 e successive modificazioni ed integrazioni.
Per le operazioni di cui al comma precedente già effettuate resta valida l'imposta applicata senza precludere eventuali diritti di rimborso dell'imposta di registro pagata in via anticipata per i periodi successivi all'entrata in vigore della norma.
La disposizione di cui al primo comma ha carattere di interpretazione autentica, a norma dell'articolo 1 della L. 212/2000.
*5-sexies. 0.2. Leo.

Dopo l'articolo 5-sexies, inserire il seguente:

Art. 5-septies.
(Assoggettamento ad IVA dei canoni di concessione demaniale portuale).

Tra le prestazioni di servizi di cui all'articolo 3, primo comma del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni si intendono comprese le concessioni di godimento a terzi di beni demaniali da parte delle Autorità Portuali di cui all'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994 n. 84 e successive modificazioni ed integrazioni.
Per le operazioni di cui al comma precedente già effettuate resta valida l'imposta applicata senza precludere eventuali diritti di rimborso dell'imposta di registro pagata in via anticipata per i periodi successivi all'entrata in vigore della norma.
La disposizione di cui al primo comma ha carattere di interpretazione autentica, a norma dell'articolo 1 della L. 212/2000.
*5-sexies. 0.3. Liotta.


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Dopo l'articolo 5-sexies aggiungere il seguente:

Art. 5-septies.
(Ammortamento dei terreni).

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito i seguenti:
5-bis. Ai fini dei calcolo delle quote di ammortamento, il costo dei fabbricati strumentali deve essere assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza.
Art. 5-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del Territorio verranno stabiliti i criteri per individuare le modalità di determinazione della percentuale dei costo complessivo dei fabbricato da attribuire alle aree di cui comma 5-bis dell'articolo 102 dei testo unico delle Imposte sui redditi approvato con il d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal precedente comma 1.

2. La disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso a quello in cui viene emanato il relativo provvedimento del direttore dell'Agenzia del Territorio, anche con riferimento alle residue quote di ammortamento dei fabbricati costruiti o acquistati precedentemente.

Conseguentemente all'articolo 7 sostituire il comma 2-bis con il seguente:
2-bis. L'esenzione disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30, dicembre 1992, n. 504, si intende applicabile alle attività indicate nella stessa lettera, se poste in essere per finalità di religione o culto dalla Chiesa cattolica e dalle altre confessioni religiose riconosciute dallo Stato, a prescindere dalla natura commerciale delle stesse.
5-sexies. 0.4. Leo.

Dopo l'articolo 5-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 5-septies.
(Sanatoria ruoli pregressi).

Si considera tempestivo il versamento delle somme dovute a saldo della sanatoria di cui all'articolo 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 effettuato entro il 16 aprile 2005 da parte dei contribuenti che anno regolarmente versato la prima rata entro il termine del 16 ottobre 2003.
*5-sexies. 0.5. Leo.

Dopo l'articolo 5-sexies, inserire il seguente:

Art. 5-septies.
(Sanatoria ruoli progressivi).

«Si considera tempestivo il versamento delle somme dovute a saldo della sanatoria di cui all'articolo 12 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 effettuato entro il 16 aprile 2005 da parte dei contribuenti che hanno regolarmente versato la prima rata entro il termine del 16 ottobre 2003».
* 5-sexies. 0. 6. Liotta, Degennaro, Volontè.

Dopo l'articolo 5-sexies, inserire il seguente:

Art. 5-septies.
(Semplificazione della certificazione fiscale nell'attività di locazione dei veicoli).

«Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, non si applicano ai soggetti che esercitano attività di locazione dei veicoli


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ai sensi dell'articolo 84 del decreto legislativo 3 aprile 1992, n. 285».
** 5-sexies. 0. 7. Leo.

Dopo l'articolo 5-sexies, inserire il seguente:

Art. 5-septies.
(Semplificazione della certificazione fiscale nell'attività di locazione dei veicoli).

«Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, non si applicano ai soggetti che esercitano attività di locazione dei veicoli ai sensi dell'articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».
** 5-sexies. 0. 8. Liotta, Degennaro, Volontè.

Dopo l'articolo 5-sexies, inserire il seguente:

Art. 5-septies.
(Riordino della disciplina delle presunzioni di cessione e di acquisto).

Il secondo comma dell'articolo 4 del d.p.r. 101 novembre 1997, n. 441 recante «Norme per il riordino della disciplina delle presunzioni di cessione e di acquisto, è abrogato».
*** 5-sexies. 0. 9. Leo.

Dopo l'articolo 5-sexies, inserire il seguente:

Art. 5-septies.
(Riordino della disciplina delle presunzioni di cessione e di acquisto).

Il secondo comma dell'articolo 4 del d.p.r. 10 novembre 1997 n. 441 recante norme per il riordino della disciplina delle presunzioni di cessione e di acquisto, è abrogato.»
*** 5-sexies. 0. 10. Liotta, Degennaro, Volontè.

ART. 6.

Al comma 3, sostituire le parole: 0,40 per cento con le seguenti: 0,385 per cento.

Conseguentemente all'articolo 10, sopprimere il comma 7.
6. 3. Marras, Santori, Misuraca, Collarini, Fratta Pasini, Grimaldi, Jacini, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Scaltritti, Zama.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 2-bis. All'articolo 117 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Sono esclusi dagli obblighi previsti al comma 1 gli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b), d) che possano documentare in modo permanente con fideiussione bancaria o assicurativa una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 15.000,00».
6. 1. Liotta, Degennaro, Volontè.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. Le disposizioni del presente articolo si applicano, quanto ai commi 1 e 2, dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, quanto al comma 3, dal periodo d'imposta in corso alla data del primo gennaio 2006».


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Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Riallineamento dei valori in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali),

1. Le società che ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 redigono il bilancio di esercizio sulla base dei princìpi contabili internazionali possono ottenere, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, il riallineamento delle differenze positive o negative tra il valore risultante dal bilancio dell'esercizio di prima applicazione dei predetti principi contabili, per la parte derivante dalla prima applicazione medesima, e quello fiscalmente riconosciuto di singole attività o passività esistenti nel bilancio chiuso nell'esercizio precedente quello di prima applicazione. Tali valori si considerano fiscalmente riconosciuti a decorrere dall'esercizio di prima applicazione dei citati principi contabili.
2. L'imposta sostitutiva è applicata sulle differenze determinate ai sensi del comma 1 nella misura del 19 per cento. Il versamento dell'imposta sostitutiva è eseguito entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta di prima applicazione degli IAS di cui all'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 38 del 2005.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle aree fabbricabili, limitatamente alle aree fabbricabili non ancora edificate o risultanti tali a seguito della demolizione degli edifici esistenti, incluse quelle alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa.
4. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella sezione II del capo 1 della legge 21 novembre 2000, n. 342 e le modalità stabilite dai regolamenti di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162 e del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86».
6. 2. Benvenuto, Michele Ventura, Lettieri, Pistone, Grandi.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6. 1.
(Modifiche al regime tributario dei fondi comuni d'investimento immobiliare e disciplina dei fondi comuni etici d'investimento immobiliare).

1. Al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 2, le parole: pari all'1 per cento a titolo di imposta sostitutiva sono sostituite dalle seguenti: pari all'1,5 per cento a titolo di imposta sostitutiva;
b) al medesimo articolo 6, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
2-bis. L'aliquota dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2 è ridotta allo 0,5 per cento dell'ammontare del valore netto contabile del fondo qualora il regolamento del fondo medesimo preveda, con riferimento ai beni immobili ad uso residenziale, criteri di gestione etici e socialmente responsabili, che tengano conto della situazione anagrafica, patrimoniale e reddituale degli eventuali conduttori degli immobili, prevedendo altresì la concessione di condizioni di favore a vantaggio dei conduttori degli immobili, in particolare di quelli meno abbienti e degli anziani ultrasessantacinquenni, sia sotto forma di sconti sui prezzi di acquisto rispetto ai valori di mercato degli immobili, sia nelle veste della concessione di eventuali diritti di opzione e prelazione, sia con riferimento


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alla previsione di canoni per la locazione e il diritto di usufrutto particolarmente favorevoli in caso di cessione della nuda proprietà;
c) al medesimo articolo 6, comma 3, le parole: di cui al comma 2 sono sostituite dalle seguenti: di cui ai commi 2 e 2-bis;
d) all'articolo 7, comma 1, secondo periodo, le parole: pari all'1 per cento del valore delle quote sono sostituite dalle seguenti: pari all'1,5 per cento del valore delle quote per i fondi assoggettati all'imposta sostitutiva dell'5 per cento di cui all'articolo 6, comma 2, del presente decreto e allo 0,5 per cento del valore delle quote per i fondi immobiliari etici di cui all'articolo 6, comma 2-bis, del presente decreto».
2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia e la CONSOB, determina con proprio regolamento i criteri di gestione di carattere etico che i regolamenti dei fondi immobiliari di cui all'articolo 6 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, come da ultimo modificato dal presente articolo, devono tassativamente adottare per fruire del regime fiscale agevolato di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo. Nel medesimo termine di cui al primo periodo il Ministro dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e la CONSOB adottano, ciascuno per quanto di competenza, le modifiche ai regolamenti e ai provvedimenti necessari per dare attuazione a quanto disposto dal presente articolo.
3. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti e dei provvedimenti previsti dal comma 2, alle società di gestione del risparmio continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia. Le società di gestione del risparmio possono optare per l'applicazione del regime fiscale agevolato di cui al comma 1, lettera b), dei presente articolo, dandone comunicazione alle competenti autorità entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. 01. Pistone.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6. 1.
(Disposizioni sulla cessione dei crediti delle imprese alle banche, vantati nei confronti dello Stato o delle amministrazioni pubbliche).

1. Il tasso di interesse applicato dalle banche o istituti di intermediazione finanziaria, iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, per le operazioni di anticipazione sui crediti acquistati vantati dalle imprese nei confronti dello Stato o delle pubbliche amministrazioni non può essere superiore a quello più favorevole concesso dallo Stato nell'emissione dei Buoni del Tesoro con scadenza superiore ad un anno avvenuta nel trimestre precedente.
2. Per le operazioni di anticipazione sui crediti futuri vantati dalle imprese nei confronti dello Stato o delle pubbliche amministrazioni il tasso di interesse non può superare di un punto percentuale il tasso di cui al comma 1.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze rileva ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, i tassi di cui ai commi 1 e 2».
6. 02. Cusumano, Mastella, Acquarone, Borriello, De Franciscis, Iannuccilli, Mongiello, Nuvoli, Oricchio, Luigi Pepe, Pisicchio, Potenza.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6. 1.

1. II Governo è autorizzato a intraprendere iniziative a livello di organismi


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internazionali per promuovere l'introduzione di una imposta sulle transazioni finanziarie secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) individuazione e definizione di operazioni finanziarie di natura meramente speculativa, in relazione alla loro durata ed alle finalità che con esse si intendono realizzare;
b) previsione dell'ambito di applicazione dell'imposta alle transazioni finanziarie, da e per l'estero, di valori, titoli o di strumenti finanziari comunque denominati, connesse con le operazioni definite speculative;
c) previsione di norme antielusive che impediscano l'effettuazione, da parte di un soggetto residente, di operazioni speculative per il tramite di intermediari senza una stabile organizzazione in Italia o comunque non residenti;
d) previsione di un'aliquota proporzionale non superiore allo 0,05 per cento del valore delle transazioni effettuate; possibilità di applicare un'aliquota maggiore per le transazioni con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati;
e) destinazione del gettito agli interventi in favore dei paesi meno avanzati, ed in particolare: all'incremento del Fondo per la sicurezza alimentare ai fini di combattere la fame e la sottoalimentazione nel mondo; all'incremento dei fondi per la cooperazione alla sviluppo; alla lotta contro l'AIDS, nonché alla cancellazione del debito dei paesi poveri;
f) esclusione della tassazione ove la transazione sia effettuata come corrispettivo per la cessione di beni o per la prestazione di servizi. In nessun caso può essere considerata una prestazione di servizi la transazione finanziaria di carattere speculativo».
6. 03. Pistone, Cossutta Maura, Bellillo, Sgobio.

Dopo l'articolo 6 raggiungere il seguente:

«Art. 6.1.
(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie).

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:
a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis. dei decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 dei decreto-legge 2 ottobre 1981 n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981 n. 692;
c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;
f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
6. 04. Pistone, Galante.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6. 1.
(Disposizioni per il credito al consumo delle famiglie).

1. Il tasso di interesse applicato dalle banche o istituti di intermediazione finanziaria,


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iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, per il credito alle famiglie finalizzato all'acquisto di beni e servizi destinati ai minori di 25 anni non può superare di 4 punti percentuali il tasso di riferimento BCE (ex TUS).
2. 11 Ministero dell'economia e delle finanze rileva ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108 i tassi di cui al comma 1».
6. 05. Cusumano, Mastella, Acquarone, Borriello, De Franciscis, Iannuccilli, Mongiello, Nuvoli, Oricchio, Luigi Pepe, Pisicchio, Potenza, Santulli.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6. 1.
(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie).

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:
a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981 n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981 n. 692;
c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;
f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

Conseguentemente, dopo l'articolo 7-sexies aggiungere il seguente:

«Art. 7-septies.
(Misure finanziarie urgenti per il contenimento delle tariffe).

1. Ove imprevisti ed eccezionali eventi dovessero causare eventuali incrementi degli importi delle tariffe dell'energia elettrica, del gas, dell'acqua, delle telecomunicazioni e dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, eccedenti il valore dell'inflazione programmata, il maggior ricavo dell'IVA gravante sulle tariffe medesime, dovuto all'aumento della base imponibile, confluisce in un apposito fondo che alimenterà opportuni interventi da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze volti a ristorare, con misure di defiscalizzazione o di altra natura, le famiglie a basso reddito.
6. 06. Pistone, Sgobio, Galante, Cossutta Maura.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6. 1.
(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie).

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:
a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del


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decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981 n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981 n. 692;
c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;
f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

Conseguentemente, dopo l'articolo 7-sexies aggiungere il seguente:

«Art. 7-septies.
(Misure finanziarie urgenti per il contenimento delle tariffe).

1. Gli incrementi degli importi delle tariffe dell'energia elettrica, del gas, dell'acqua, delle telecomunicazioni e dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, non possono annualmente eccedere il valore dell'inflazione programmata.
6. 07. Pistone, Sgobio, Bellillo, Cossutta Maura, Galante.

ART. 6-ter.

Sopprimerlo.
* 6-ter. 1. Vigni, Iannuzzi, Pappaterra, Abbondanzieri.

Sopprimerlo.
* 6-ter. 2. Benvenuto, Morgando, Michele Ventura, Russo Spena, Pinza, Sgobio, Villetti, Zanella, Giordano, Giochetti, De Franciscis, Agostini, Mariotti, Pistone, Cusumano, Bianco, Giacomelli, Maturandi, Lettieri, D'Antoni, Cennamo, Micheli, Olivieri, Pennacchi, Crisci, Duilio, Visco, Barbieri, Milana, Fluvi, Adduce, Stradiotto, Manzini, Grandi, Rossi Nicola, Nannicini, Santagata, Tolotti.

Sopprimerlo.
* 6-ter. 3. Morgando, Vigni, Michele Ventura, Russo Spena, Benvenuto, Pinza, Sgobio, Villetti, Zanella, Giordano, Giochetti, De Franciscis, Agostini, Mariotti, Pistone, Cusumano, Bianco, Giacomelli, Maturandi, Lettieri, D'Antoni, Cennamo, Micheli, Olivieri, Pennacchi, Crisci, Duilio, Visco, Barbieri, Milana, Fluvi, Adduce, Stradiotto, Manzini, Grandi, Rossi Nicola, Nannicini, Santagata, Tolotti.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
6-ter. 4. Zanella, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
6-ter. 5. Zanella, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
6-ter. 6. Zanella, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio.


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Al comma 1, sopprimere la lettera e).
*6-ter. 7. Lettieri.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).
* 6-ter. 8. Zanella, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Scanio Pecoraro.

Al comma 1, sopprimere la lettera 1e).
* 6-ter. 9.Morgando, Vigni, Michele Ventura, Russo Spena, Benvenuto, Pinza, Sgobio, Villetti, Zanella, Giordano, Giochetti, De Franciscis, Agostini, Mariotti, Pistone, Cusumano, Bianco, Giacomelli, Maturandi, Lettieri, D'Antoni, Cennamo, Micheli, Olivieri, Pennacchi, Crisci, Duilio, Visco, Barbieri, Milana, Fluvi, Adduce, Stradiotto, Manzini, Grandi, Rossi Nicola, Nannicini, Santagata, Tolotti.

Al comma 1, sopprimere la lettera 1e).
* 6-ter. 10. Russo Spena, Morgando, Michele Ventura, Benvenuto, Pinza, Sgobio, Villetti, Zanella, Giordano, Giochetti, De Franciscis, Agostini, Mariotti, Pistone, Cusumano, Bianco, Giacomelli, Maturandi, Lettieri, D'Antoni, Cennamo, Micheli, Olivieri, Pennacchi, Crisci, Duilio, Visco, Barbieri, Milana, Fluvi, Adduce, Stradiotto, Manzini, Grandi, Rossi Nicola, Nannicini, Santagata, Tolotti.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).
6-ter. 11. Russo Spena, Gianni.

Al comma 1, lettera e) dopo le parole: può subconcedere ad una o più società da essa costituite i compiti ad essa affidati", inserire le seguenti: sulla base di un piano relativo alle sub-concessioni presentato dal Governo alle competenti commissioni parlamentari.
6-ter. 12. Zanella, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio.

Al comma 1, lettera e) capoverso 5-bis, sopprimere le parole: reale o.
6-ter. 13. Marras, De Seneen.

Sopprimere il comma 2.
6-ter. 14. Russo Spena, Morgando, Michele Ventura, Benvenuto, Pinza, Sgobio, Villetti, Zanella, Giordano, Giochetti, De Franciscis, Agostini, Mariotti, Pistone, Cusumano, Bianco, Giacomelli, Maturandi, Lettieri, D'Antoni, Cennamo, Micheli, Olivieri, Pennacchi, Crisci, Duilio, Visco, Barbieri, Milana, Fluvi, Adduce, Stradiotto, Manzini, Grandi, Rossi Nicola, Nannicini, Santagata, Tolotti.

Sopprimere il comma 3.
6-ter. 15. Russo Spena, Morgando, Michele Ventura, Benvenuto, Pinza, Sgobio, Villetti, Zanella, Giordano, Giochetti, De Franciscis, Agostini, Mariotti, Pistone, Cusumano, Bianco, Giacomelli, Maturandi, Lettieri, D'Antoni, Cennamo, Micheli, Olivieri, Pennacchi, Crisci, Duilio, Visco, Barbieri, Milana, Fluvi, Adduce, Stradiotto, Manzini, Grandi, Nicola Rossi, Nannicini, Santagata, Tolotti.

Sopprimere il comma 4.
6-ter. 16. Russo Spena, Morgando, Michele Ventura, Benvenuto, Pinza, Sgobio, Villetti, Zanella, Giordano, Giochetti, De Franciscis, Agostini, Mariotti, Pistone, Cusumano, Bianco, Giacomelli, Maturandi, Lettieri, D'Antoni, Cennamo, Micheli, Olivieri, Pennacchi, Crisci, Duilio, Visco, Barbieri, Milana, Fluvi, Adduce, Stradiotto, Manzini, Grandi, Nicola Rossi, Nannicini, Santagata, Tolotti.

Sopprimere il comma 5).
6-ter. 17. Alfonso Gianni, Russo Spena.


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Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Il personale dipendente dell'Anas spa ha diritto al trattamento di fine rapporto, ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile (come modificato dalla legge n. 297 del 1982) e alla liquidazione del trattamento di fine servizio maturato presso l'INPDAP. In alternativa, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il predetto personale può optare per il mantenimento del trattamento di fine servizio (indennità di buonuscita), secondo le regole per esso vigenti per effetto dell'articolo 7, comma 9, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178".

Conseguentemente, dopo l'articolo 7-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 7-septies.
(Aliquote relative alle rendite di capitale).

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:
a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo i dei decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;
c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;
f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

2. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
6-ter. 18. Abbondanzieri, Vigni, Michele Ventura.

Dopo l'articolo 6-ter, aggiungere il seguente:

Art. 6-quater.
(Interventi navali).

1. In attuazione del Regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio del 29 giugno 1998 relativo agli aiuti alla costruzione navale, è stanziata, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 la somma di 12 milioni di euro per il completamento degli interventi di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, autorizzati dalla Commissione europea con decisione SG (2001) D/285716 del 1o febbraio 2001.
2. La concessione dei contributi di cui all'articolo 3 della legge n. 88 del 2001, limitata a due semestralità per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, è consentita per contratti stipulati entro il 31 dicembre 2000, ad imprese che abbiano presentato istanza entro il 3 maggio 2002 ed è disposta tenuto conto della ultimazione o del massimo grado di avanzamento dei lavori desumibili dalle rilevazioni, all'entrata in vigore della presente norma, degli organismi di classificazione preposti al controllo tecnico sulle costruzioni navali. Nel caso in cui più iniziative risultino avere pari grado di avanzamento, sono assistite con precedenza, nell'ordine:
le iniziative che assicurino i più elevati standard di sicurezza e di tutela


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dell'ambiente marino, con precedenza in tale ambito per le navi cisterna a basso impatto ambientale;
le iniziative che tutelano maggiormente gli interessi occupazionali.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante l'utilizzazione degli stanziamenti già previsti dall'articolo 4, comma 209, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
6-ter. 0.1. Campa.

Dopo l'articolo 6-ter, aggiungere il seguente:

Art. 6-quater.

1. Per il completamento degli interventi in materia di investimenti navali di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, approvati dalla Commissione europea con decisione SG(2001)D/285716 del 1o febbraio 2001, da realizzarsi sulla base dell'avanzamento dei lavori raggiunto all'entrata in vigore della presente legge, è autorizzato un limite di impegno dodecennale di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
6-ter. 0.2. Campa.

Dopo l'articolo 6-ter, aggiungere il seguente:

Art. 6-quater.
(Modifica delle aliquote Irap stabilite per banche, assicurazioni e gli altri enti e società finanziarie).

1. All'articolo 16 dei decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento.

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: "nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45", sono sostituite dalle seguenti: "nonché dal comma 1 dell'articolo 45".
3. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.
4. Le disposizioni di cui al commi 1, 2 e 3 sì applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6-ter. 0.3. Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Sciacca.

ART. 7.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
7. 1. Parodi.

Sopprimere il comma 1-bis.
7. 2. Pinza, Michele Ventura, Morgando, Russo Spena, Benvenuto, Sgobio, Villetti, Zanella, Giordano, Giochetti, De Franciscis, Agostini, Mariotti, Pistone, Cusumano, Bianco, Giacomelli, Maturandi, Lettieri, D'Antoni, Cennamo, Micheli, Olivieri, Pennacchi, Crisci, Duilio, Visco, Barbieri, Milana, Fluvi, Adduce, Stradiotto, Manzini, Grandi, Nicola Rossi, Nannicini, Santagata, Tolotti.

Sopprimere il comma 2-bis.
* 7. 3. Nieddu, Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nigra, Quartini, Rugghia, Tedeschi.


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Sopprimere il comma 2-bis.
* 7. 4. Zanella, Boato, Bulgarelli, Cima, Lion, Pecoraro Scanio.

Sopprimere il comma 2-bis.
* 7. 5. Sergio Rossi.

Sopprimere il comma 2-bis.
* 7. 6. Grandi.

Sopprimere il comma 2-bis.
* 7. 7. Russo Spena, Giordano, Gianni.

Al comma 2-bis, sostituire le parole da: si intende applicabile fino alla fine con le seguenti: non si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera se le stesse hanno carattere oggettivamente commerciale.
7. 10. Villetti, Michele Ventura, Russo Spena, Benvenuto, Sgobio, Zanella, Giordano, Agostini, Mariotti, Maurandi, Cennamo, Pistone, Olivieri, Pennacchi, Crisci, Visco, Barbieri, Fluvi, Adduce, Manzini, Grandi, Nicola Rossi, Nannicini, Tolotti

Sostituire il comma 2-bis con il seguente:
2-bis. 1. L'esenzione disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si intende applicabile alle attività indicate nella stessa lettera, se poste in essere per finalità di religione o culto dalla Chiesa cattolica e dalle altre confessioni religiose riconosciute dallo Stato, a prescindere dalla natura commerciale delle stesse.

Conseguentemente: sostituire il comma 6 dell'articolo 11-quater con le seguenti: 6. In caso di beni utilizzati in locazione finanziaria, indipendentemente dai criteri di contabilizzazione, all'impresa utilizzatrice è consentita unicamente la deduzione delle quote di ammortamento e degli interessi impliciti sui canoni; alla formazione del reddito imponibile di quella concedente concorrono esclusivamente i proventi finanziari impliciti nei canoni di locazione finanziaria determinati in ciascun esercizio nella misura risultante dal piano di ammortamento finanziario.
7. 8. Leo.

Sostituire il comma 2-bis con il seguente:
2-bis. L'esenzione prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, si intende applicabile anche nei casi di immobili utilizzati per le attività di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura se connesse a finalità di religione o di culto i cui enti esponenziali siano riconosciuti dallo Stato.
7. 9. Michele Ventura, Pennacchi, Maurandi, Mariotti, Olivieri.

Al comma 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: , senza oneri per la finanza pubblica.
7. 11. Stradiotto, Michele Ventura, Morgando, Benvenuto, Pinza, Sgobio, Villetti, Zanella, Giachetti, De Franciscis, Agostini, Mariotti, Pistone, Cusumano, Bianco, Giacomelli, Maurandi, Lettieri, D'Antoni, Cennamo, Micheli, Olivieri, Pennacchi, Crisci, Duilio, Visco, Barbieri, Milana, Fluvi, Adduce, Manzini, Grandi, Nicola Rossi, Nannicini, Santagata, Toltoti.

Dopo il comma 2-bis, aggiungere i seguenti:
2-ter. A decorrere dall'anno 2006 i minori introiti relativi all'ICI conseguiti


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dai comuni per effetto dell'ampliamento dell'esenzione di cui all'articolo 7 lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 alle attività indicate nella medesima lettera a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse, sono compensati con corrispondente aumento dei trasferimenti statali.
2-quater. I soggetti che possiedono immobili esenti a norma dell'articolo 7 lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 sono tenuti alla dichiarazione del patrimonio immobiliare posseduto alla data del 31 dicembre 2005, con indicazione delle unità immobiliari sulle quali si intende far valere l'esenzione derivante dall'entrata in vigore del comma 2-bis del presente articolo.
2-quinquies. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Stato città e Autonomie locali, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, saranno stabiliti criteri e modalità per l'erogazione dei maggiori trasferimenti dovuti, nonché la modulistica e i termini di presentazione delle dichiarazioni.

Conseguentemente dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

Dopo l'articolo 6-ter, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Aliquote relative alle rendite di capitale).

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:
m) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
n) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
o) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
p) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
q) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e l0-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;
r) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

2. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
7. 12. Stradiotto, Michele Ventura, Russo Spena, Benvenuto, Pinza, Sgobio, Villetti, Zanella, Morgando, Giordano, Giachetti, De Franciscis, Agostini, Mariotti, Pistone, Cusumano, Bianco, Giacomelli, Maurandi, Lettieri, D'Antoni, Cennamo, Micheli, Olivieri, Pennacchi, Crisci, Duilio, Visco, Barbieri, Milana, Fluvi, Adduce, Manzini, Grandi, Nicola Rossi, Nannicini, Santagata, Tolotti.

Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere i seguenti:
2-ter. A decorrere dall'anno 2006 i minori introiti relativi all'ICI conseguiti dai comuni per effetto dell'ampliamento dell'esenzione di cui all'articolo 7 lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 alle attività indicate nella medesima lettera a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse,


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sono compensati con corrispondente aumento dei trasferimenti statali.
2-quater. I soggetti che possiedono immobili esenti a norma dell'articolo 7 lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 sono tenuti alla dichiarazione del patrimonio immobiliare posseduto alla data del 31 dicembre 2005, con indicazione delle unità immobiliari sulle quali si intende far valere l'esenzione derivante dall'entrata in vigore del comma 2 bis del presente articolo.
2-quinquies. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Stato città e Autonomie locali, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, saranno stabiliti criteri e modalità per l'erogazione dei maggiori trasferimenti dovuti, nonché la modulistica e i termini di presentazione delle dichiarazioni.
7. 13. Pistone.

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
2-ter. Entro il 30 giugno di ogni anno, in sede di rendiconto, accertate le minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 2-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, sentita la Corte dei conti e la Conferenza Stato, città ed autonomie locali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce modalità e tempi per l'erogazione - a ciascun ente - dei trasferimenti in compensazione delle minori entrate.

Conseguentemente, dopo l'articolo 7-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 7-septies.
(Aliquote relative alle rendite di capitale).

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:
y) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
z) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
aa) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
bb) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
cc) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e l0-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;
dd) L'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

2. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
7. 14. Michele Ventura, Morgando, Benvenuto, Pinza, Sgobio, Villetti, Zanella, Giachetti, De Franciscis, Agostini, Mariotti, Pistone, Cusumano, Bianco, Giacomelli, Maurandi, Lettieri, D'Antoni, Cennamo, Micheli, Olivieri, Pennacchi, Crisci, Duilio, Visco, Barbieri, Milana, Fluvi, Adduce, Stradiotto, Manzini, Grandi, Nicola Rossi, Nannicini, Santagata, Toltoti.


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Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
2-ter. A decorrere dall'anno 2006 i minori introiti relativi all'ICI conseguiti dai comuni per effetto dell'ampliamento dell'esenzione di cui all'articolo 7 lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, a 504 alle attività indicate nella medesima lettera a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse, sono compensati con corrispondente aumento dei trasferimenti statali. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, saranno stabiliti criteri e modalità di rimborso.

Conseguentemente dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

Art. 12-bis.
(Aliquote relative alle rendite di capitale).

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:
g) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo l1-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
h) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 1981, n. 692;
i) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
j) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, a 649;
k) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e l0-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;
l) rimposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

2. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
7. 15. Stradiotto, Michele Ventura, Benvenuto, Pinza, Sgobio, Villetti, Zanella, Morgando, Giachetti, De Franciscis, Agostini, Mariotti, Pistone, Cusumano, Bianco, Giacomelli, Maurandi, Lettieri, D'Antoni, Cennamo, Micheli, Olivieri, Pennacchi, Crisci, Duilio, Visco, Barbieri, Milana, Fluvi, Adduce, Manzini, Grandi, Nicola Rossi, Nannicini, Santagata, Tolotti.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7.1.
(Esenzione dall'ICI per particolari immobili).

1. Sono esenti dall'imposta comunale sugli immobili (ICI), di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 3 del predetto decreto, adibiti esclusivamente ad abitazione principale, edificati in aree fabbricabili assegnate dai Comuni in concessione del diritto di superficie, limitatamente al periodo di durata del contratto di concessione.
7. 01. Moroni.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7.1.

All'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972,


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dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti commi:
Le agenzie di viaggi e turismo possono optare per l'applicazione del regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto per ciascuna prestazione per la quale è prevista l'applicazione del regime speciale ai sensi dei precedenti commi.
Nei casi in cui viene applicato il regime ordinario le agenzie di viaggi e turismo deducono nel calcolo dell'imposta dovuta l'imposta dai loro fornitori per i servizi ad esse forniti per operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente.
Le agenzie di viaggio che applicano sia il regime speciale che quello ordinario dell'imposta sul valore aggiunto adottano contabilità separate per le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi.
7. 02. Liotta, Degennaro, Volontè.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7.1.

All'articolo 19-bis 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, alla lettera e), è aggiunto alla fine il seguente periodo È in ogni caso detraibile l'imposta relativa a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande, limitatamente ai giorni di partecipazione a congressi e convegni.
* 7. 03. Liotta, Degennaro, Volontè.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7.1.
(Detrazione IVA congressi ed eventi).

All'articolo 19-bis 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, alla lettera e), è aggiunto alla fine il seguente periodo È in ogni caso detraibile l'imposta relativa a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande, limitatamente ai giorni di partecipazione a congressi e convegni.
* 7. 04. Mazzocchi.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7.1.
(Detrazione IVA congressi ed eventi).

All'articolo 19-bis 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, alla lettera e), è aggiunto alla fine il seguente periodo È in ogni caso detraibile l'imposta relativa a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande, limitatamente ai giorni di partecipazione a congressi e convegni.
* 7. 07. Gioacchino Alfano.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7.1.
(IVA agenzie di viaggio e turismo).

All'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti commi:
Le agenzie di viaggi e turismo possono optare per l'applicazione del regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto per ciascuna prestazione per la quale è prevista l'applicazione del regime speciale ai sensi dei precedenti commi.
Nei casi in cui viene applicato il regime ordinario le agenzie di viaggi e turismo deducono nel calcolo dell'imposta dovuta l'imposta dai loro fornitori per i servizi ad esse forniti per operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente.
Le agenzie di viaggio che applicano sia il regime speciale che quello ordinario dell'imposta sul valore aggiunto adottano contabilità separate per le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi.
** 7. 05. Mazzocchi.


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Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7.1.
(IVA agenzie di viaggio e turismo).

All'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti commi:
Le agenzie di viaggi e turismo possono optare per l'applicazione del regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto per ciascuna prestazione per la quale è prevista l'applicazione del regime speciale ai sensi dei precedenti commi.
Nei casi in cui viene applicato il regime ordinario le agenzie di viaggi e turismo deducono nel calcolo dell'imposta dovuta l'imposta dai loro fornitori per i servizi ad esse forniti per operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente.
Le agenzie di viaggio che applicano sia il regime speciale che quello ordinario dell'imposta sul valore aggiunto adottano contabilità separate per le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi.
** 7. 06. Gioacchino Alfano.

ART. 7-bis.

Al comma 1, sostituire le parole: che erano privi del titolo alla data di entrata in vigore del medesimo, ed in conduttori in base ad assegnazione irregolare avvenuta entro la stessa data con le seguenti che erano privi del titolo alla data del 30 dicembre 2004, ed ai conduttori in base ad assegnazione irregolare avvenuta entro la stessa data.
7-bis. 1. Russo Spena, Sgobio, Folena, Michele Ventura, Morgando, Benvenuto, Pinza, Villetti, Zanella, Giordano, Giachetti, De Franciscis, Agostini, Mariotti, Pistone, Cusumano, Bianco, Giacomelli, Maurandi, Lettieri, D'Antoni, Cennamo, Micheli, Olivieri, Pennacchi, Crisci, Duilio, Visco, Barbieri, Milana, Fluvi, Adduce, Stradiotto, Manzini, Grandi, Nicola Rossi, Nannicini, Santagata, Tolotti.

Al comma 1, sostituire le parole: purché essi risultino in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa sulle assegnazioni di alloggi pubblici con le seguenti: purché essi risultino in possesso di un reddito inferiore ai 50.000 euro e non risultino proprietari di unità immobiliari ad uso abitativo sull'intero territorio nazionale.
7-bis. 2. Russo Spena, Folena, Michele Ventura, Morgando, Benvenuto, Pinza, Sgobio, Villetti, Zanella, Giordano, Giachetti, De Franciscis, Agostini, Mariotti, Pistone, Cusumano, Bianco, Giacomelli, Maurandi, Lettieri, D'Antoni, Cennamo, Micheli, Olivieri, Pennacchi, Crisci, Duilio, Visco, Barbieri, Milana, Fluvi, Adduce, Stradiotto, Manzini, Grandi, Nicola Rossi, Nannicini, Santagata, Tolotti.

Al comma 3 sostituire le parole del presente articolo con le seguenti: dei commi 1 e 2.

Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Il prezzo di vendita delle unità immobiliari ad uso residenziale individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 13, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, offerte in opzione ai conduttori che acquistano in forma individuale, è diminuito della percentuale che il Ministro dell'economia e delle finanze riterrà compatibile con i vincoli della finanza pubblica, al fine di favorire la conclusione sollecita delle dismissioni e di risolvere i contenziosi in atto che interessano i predetti immobili.
7-bis. 3. Benvenuto, Pistone, Lettieri, Michele Ventura, Grandi.


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Aggiungere in fine il seguente comma:
3-bis. Al fine di velocizzare ed attuare il processo di cartolizzazione di cui alla legge n. 410 del 2001 le unità immobiliari occupate da soggetti privi di titolo in un periodo successivo a quello di cui al comma 1 ma entro il 30 dicembre 2004, sono alienabili agli stessi, purché abbiano un reddito annuo inferiore ai 50.000 euro e non siano in possesso di unità immobiliari destinate ad uso abitativo sull'intero territorio nazionale, sulla base del prezzo previsto per la base d'asta. A tal fine si procede entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge a definire un elenco di famiglie che rientrano nei requisiti di cui al presente comma e nei successivi sessanta giorni vengono loro inviate con raccomandata ricevuta di ritorno le proposte di acquisto a queste dovrà essere data risposta entro quarantacinque giorni dal ricevimento della proposta a pena della decadenza dall'opzione di acquisto. In tale ultimo caso si procederà all'asta dell'immobile inoptato.
Tale offerta va indirizzata anche ai soggetti privi di titolo occupanti alloggi che alla data di entrata in vigore della presente legge siano già oggetto di asta. Sono sospese le aste e le procedure di per aste aventi per oggetto unità immobiliari occupate da soggetti privi di titolo di cui al presente comma.
*7-bis. 4. Folena, Russo Spena.

Aggiungere in fine il seguente comma:
3-bis. Al fine di velocizzare ed attuare il processo di cartolizzazione di cui alla legge n. 410 del 2001 le unità immobiliari occupate da soggetti privi di titolo in un periodo successivo a quello di cui al comma 1 ma entro il 30 dicembre 2004, sono alienabili agli stessi, purché abbiano un reddito annuo inferiore ai 50.000 euro e non siano in possesso di unità immobiliari destinate ad uso abitativo sull'intero territorio nazionale, sulla base del prezzo previsto per la base d'asta. A tal fine si procede entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge a definire un elenco di famiglie che rientrano nei requisiti di cui al presente comma e nei successivi sessanta giorni vengono loro inviate con raccomandata ricevuta di ritorno le proposte di acquisto a queste dovrà essere data risposta entro quarantacinque giorni dal ricevimento della proposta a pena della decadenza dall'opzione di acquisto. In tale ultimo caso si procederà all'asta dell'immobile inoptato.
Tale offerta va indirizzata anche ai soggetti privi di titolo occupanti alloggi che alla data di entrata in vigore della presente legge siano già oggetto di asta. Sono sospese le aste e le procedure di per aste aventi per oggetto unità immobiliari occupate da soggetti privi di titolo di cui al presente comma.
*7-bis. 5. Russo Spena, Folena, Michele Ventura, Morgando, Benvenuto, Pinza, Sgobio, Villetti, Zanella, Giordano, Giachetti, De Franciscis, Agostini, Mariotti, Pistone, Cusumano, Bianco, Giacomelli, Maurandi, Lettieri, D'Antoni, Cennamo, Micheli, Olivieri, Pennacchi, Crisci, Duilio, Visco, Barbieri, Milana, Fluvi, Adduce, Stradiotto, Manzini, Grandi, Nicola Rossi, Nannicini, Santagata, Tolotti.

ART. 7-ter.

Al comma 1, capoverso 7-ter, sopprimere l'ultimo periodo:
7-ter. 1. Villetti, Michele Ventura, Morgando, Russo Spena, Benvenuto, Pinza, Sgobio, Zanella, Giordano, Giachetti, De Franciscis, Agostini, Mariotti, Pistone, Cusumano, Bianco, Giacomelli, Maurandi, Lettieri, D'Antoni, Cennamo, Micheli, Olivieri, Pennacchi, Crisci, Duilio, Visco, Barbieri, Milana, Fluvi, Adduce, Stradiotto, Manzini, Grandi, Nicola Rossi, Nannicini, Santagata, Tolotti.


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ART. 7-quater.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: ...e nell'articolo 3, comma 3 di cui al regolamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n. 322.
7-quater. 1. Ranieli, Liotta, Degennaro, Volontè.

Aggiungere in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 63, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma, è inserito il seguente:
2-bis. Se i contribuenti sono rappresentati dai soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, non è richiesta la procura di cui ai commi precedenti limitatamente ai rapporti con gli uffici previsti dagli articoli 36-bis, comma 3 e 36-ter, comma 4, del presente decreto.
*7-quater. 2. Liotta, Degennaro, Volontè.

Aggiungere in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 63, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma, è inserito il seguente:
2-bis. Se i contribuenti sono rappresentati dai soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, non è richiesta la procura di cui ai commi precedenti limitatamente ai rapporti con gli uffici previsti dagli articoli 36-bis, comma 3 e 36-ter, comma 4, del presente decreto.
*7-quater. 3. Benvenuto, Lettieri, Michele Ventura, Grandi, Pistone.

Aggiungere in fine, il seguente comma:
1-bis. Nell'articolo 63, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma, è inserito il seguente:
2-bis. Se i contribuenti sono rappresentati dai soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, non è richiesta la procura di cui ai commi precedenti limitatamente ai rapporti con gli uffici previsti dagli articoli 36-bis, comma 3 e 36-ter, comma 4, del presente decreto.
*7-quater. 4. Leo.

ART. 7-quinquies.

Aggiungere in fine il seguente comma:
2-bis. L'assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito di lavoro autonomo e d'impresa, di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, può essere esercitata da tutti i soggetti previsti dall'articolo 3 comma 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
7-quinquies. 1. Ranieli, Maninetti, Liotta, Degennaro, Volontè.

ART. 7-sexies.

Al comma 1, capoverso 3-ter sostituire le parole: indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell'articolo 3 con le seguenti: indicati dal comma 3 dell'articolo 3.
7-sexies. 1. Ranieli, Degennaro, Liotta, Volontè.


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Dopo l'articolo 7-sexies aggiungere il seguente:

Art. 7-septies.

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 390:
1) dopo le parole: «con l'accettazione» sono aggiunte le seguenti: «ai fini delle imposte dirette e dell'imposta regionale sulle attività produttive»;
2) le parole: «ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore per ciascun periodo d'imposta» sono soppresse;
b) nel comma 393:
1) dopo le parole: «reddito caratteristico d'impresa o di arti o professioni» sono aggiunte le seguenti: «e al valore della produzione netta»;
2) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui al primo comma, lettera d), secondo periodo, e secondo comma, lettere a), d) e d-bis) dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Gli accertamenti, diversi da quelli indicati al paragrafo precedente, sono, in ogni caso preclusi, se il maggior reddito accertabile sia inferiore o pari al 50 per cento di quello dichiarato.»;
3) alla lettera b), la parola: «marginali» è soppressa, e le parole: «4 punti» sono sostituite dalle seguenti: «5 punti»;
4) dopo la lettera c) è inserita la seguente: «d) non è soggetta all'imposta regionale sulle attività produttive la parte di valore della produzione netta eccedente quella definita»;
c) nel comma 395, dopo le parole: «in ragione del reddito» sono aggiunte le seguenti: «e del valore della produzione netta»;
d) nel comma 396, la lettera a) è soppressa.

2. Nel decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1999, n. 195, all'articolo 1, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Gli studi di settore sottoposti a revisione, ai sensi del comma 399 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004 n. 311, si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Nel caso in cui il decreto di approvazione degli studi revisionati sia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fra il primo gennaio ed il 31 marzo gli stessi entrano in vigore dal medesimo periodo d'imposta in cui i citati decreti sono pubblicati».

3. Nel primo comma dell'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241 e successive modificazione ed integrazioni, dopo le parole: «a titolo di saldo e di acconto delle imposte» sono inserite le seguenti: «compresa l'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'adeguamento agli studi di settore».
4. Nell'articolo 70 della legge 21 novembre 2000, n. 342: sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «alle medesime» sono aggiunte le seguenti: «qualora sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi,»;
b) al comma 2, le parole: «indipendentemente dalla sopravvenuta conoscenza» sono sostituite dalle seguenti: «qualora sopravvenga la conoscenza».

5. Nel comma 181 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, primo periodo, dopo le parole: «alle medesime» sono aggiunte le seguenti: «qualora sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi,».
6. All'articolo 62-sexies del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito in


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legge 29 ottobre 1993, n. 427, il terzo comma è sostituto dal seguente:
«3. Gli accertamenti di cui agli articoli 39, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni, e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, possono essere fondati anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dagli studi di settore elaborati ai sensi dell'articolo 62-bis del presente decreto; qualora gli studi di settore non fossero applicabili ovvero, se pur applicabili, ne sia dimostrata l'incoerenza con il caso specifico, gli accertamenti possono essere fondati sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta».

7. All'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«Entro il medesimo termine indicato nel periodo precedente il contribuente può richiedere all'ufficio la rateazione del pagamento secondo le modalità previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dai benefici della rateazione e l'importo ancora dovuto è immediatamente iscritto a ruolo con l'applicazione della sanzione e degli interessi previsti nei paragrafi precedenti».

8. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e per quello successivo, il comma 4-bis dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta, è sostituito dal seguente:
«4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), del decreto legislativo sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:
a) euro 15.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
b) euro 11.250 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.909,91;
c) euro 5.000 se la base imponibile supera euro 180.909,91 ma non euro 181.059,91;
d) euro 2.500 se la base imponibile supera euro 181.059,91 ma non euro 181.209,91».

Il finanziamento dell'incremento della deduzione previsto dal periodo precedente è garantito dalle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni contenute nel presente articolo.

9. I titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo ai sensi, rispettivamente, degli articoli 55 e 53 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 possono definire il rapporto tributario per i periodi d'imposta in corso al 1o gennaio 2003 e al 1o gennaio 2004, limitatamente alle dichiarazioni presentate, rispettivamente, entro il 31 ottobre 2004 e il 31 ottobre 2005, mediante accettazione degli importi proposti dagli uffici anche sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria che tengono conto, per ciascuna categoria economica, della distribuzione dei contribuenti per fasce di ricavi o di compensi e di redditività risultanti dalle dichiarazioni presentate.
10. La definizione non può essere effettuata se, entro la data di entrata in vigore della presente, è stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, avviso di accertamento o invito al contraddittorio ai fini delle imposte sul


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reddito o dell'imposta sul valore aggiunto relativamente a redditi oggetto dell'accertamento con adesione.
11. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono approvate le note tecniche e metodologiche relative alla determinazione dei maggiori ricavi e compensi e sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'applicazione del comma 2.
12. Sono salvi gli effetti della liquidazione delle imposte e dei controlli formali in base agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché gli effetti derivanti dalle liquidazioni e dal controllo formale delle dichiarazioni IVA ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; tuttavia le variazioni dei dati dichiarati non esplicano efficacia ai fini del computo della maggiore imposta dovuta in base all'accertamento con adesione per anni pregressi. L'accertamento con adesione previsto dal presente articolo non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto.
13. Ai fini dell'applicabilità dei criteri di accertamento con adesione di cui al comma 9, le disposizioni di detto comma vanno interpretate nel senso che le elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria sono effettuate tenuto conto, in alternativa:
a) dell'ammontare dei ricavi o compensi determinati sulla base degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalle legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, per i contribuenti cui si applicano in ciascun periodo d'imposta i predetti studi;
b) dell'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base dei parametri di cui all'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, per i contribuenti cui si applicano in ciascun periodo d'imposta i predetti parametri;
c) della distribuzione, per categorie economiche raggruppate in classi omogenee sulla base dei processi produttivi, dei contribuenti per fasce di ricavi o compensi di importo superiore a 5.164.569 euro tenendo anche conto dei dati risultanti dai prospetti di bilancio presenti nelle dichiarazioni presentate.

14. Gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per gli altri soggetti.
15. Nei confronti dei soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore e nei confronti dei quali non sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, nonché a quelli che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base dei parametri gli importi proposti sono pari a 500 euro per ogni annualità elevati a euro 800 nel caso siano riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica in sede di applicazione degli studi di settore.
16. La definizione dell'accertamento con adesione del contribuente comporta il pagamento, entro il 30 settembre 2006, delle imposte liquidate e, limitatamente a ciascuna annualità definita, rende definitiva 1a liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all'applicabilità di esclusioni. Qualora gli importi da versare complessivamente eccedano, per le persone fisiche, la somma di 4.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 7.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, la prima scadente entro il 30 settembre 2006 e la seconda entro il 30 settembre 2007 maggiorata, quest'ultima, degli interessi legali a decorrere dal 1o ottobre 2005. Per il versamento delle somme dovute sono applicabili le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Sulle maggiori imposte derivanti dall'adesione all'accertamento non sono dovuti interessi e sanzioni.


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17. Le società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché i titolari dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria che hanno effettuato la definizione secondo le modalità del presente articolo, comunicano alle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata l'avvenuta definizione entro il 31 ottobre 2006. Le persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata versano le somme dovute scaturenti dal maggior reddito definito dalla società o dall'associazione entro il 30 novembre 2007. Nel caso di imprese familiari la definizione del reddito d'impresa da parte del titolare non comporta obblighi in capo ai collaboratori familiari.
18. La definizione dei redditi d'impresa o di lavoro autonomo esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle perdite risultanti dalla dichiarazione. È escluso, pertanto, il riporto a nuovo delle predette perdite. Le perdite, maturate nei periodi d'imposta oggetto di definizione e già utilizzate a riduzione dei redditi relativi ai medesimi periodi d'imposta concorrono alla formazione dei maggiori imponibili.
19. La definizione dell'accertamento con adesione, per i periodi d'imposta e i redditi interessati, inibisce, a decorrere dalla data del primo versamento e con riferimento a qualsiasi organo inquirente, salve le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale, limitatamente all'attività di impresa e di lavoro autonomo, l'esercizio dei poteri di cui agli articoli di cui agli articoli 32, 33, 38, 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e successive modificazioni, e agli articoli 51, 52, 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni ed esclude l'applicabilità delle presunzioni di cessione e di acquisto, previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. L'inibizione dell'esercizio dei poteri e l'esclusione dell'applicabilità delle presunzioni previsti dal periodo precedente sono opponibili dal contribuente mediante l'esibizione degli attestati di versamento.
20. L'inibizione dei poteri di cui al comma precedente non opera qualora sia stata avviata azione penale nei confronti del contribuente secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 74 del 2000 e in ogni caso se sono state emesse o utilizzate fatture per operazioni inesistenti.
7-sexies. 0. 1. Leo.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 7-sexies.
(Disposizioni in materia di studi di settore).

1. Dopo articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, è aggiunto il seguente articolo:

Art. 10-bis.
(Asseverazione degli studi di settore).

1. La corrispondenza degli elementi contabili ed extracontabili rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione idonea può essere asseverata, su richiesta del contribuente:
a) dai soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, relativamente alle dichiarazioni da loro predisposte;
b) dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 32, comma 1 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
c) dai dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria abilitati all'assistenza tecnica di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto del Presidente della


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Repubblica 31 dicembre 1992, n. 546, limitatamente alle dichiarazioni presentate per conto degli associati.

2. Con l'asseverazione viene altresì attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi a quelli determinati sulla base degli studi di settore, ove applicabili, ovvero le cause che giustificano la non congruità dei predetti ricavi o compensi. Possono essere, inoltre, con separata ed ulteriore attestazione, giustificate le incoerenze rispetto agli indici economici individuati dai predetti studi.
3. Gli elementi contabili ed extracontabili rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore per le singole attività esercitate, oggetto dell'asseverazione sono individuati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione dei modelli di dichiarazione.
4. In caso di ricorso contro l'atto di accertamento relativo ai periodi d'imposta per i quali è stata rilasciata l'asseverazione regolare, le imposte o le maggiori imposte, unitamente ai relativi interessi e alle sanzioni, sono iscritte a ruolo secondo i criteri di cui all'articolo 68, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ed all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernenti, rispettivamente il pagamento dei tributi e delle sanzioni amministrative tributarie in pendenza di giudizio, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale. Restano, comunque, fermi ì criteri indicati nell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se la rettifica riguarda esclusivamente redditi non oggetto di asseverazione.
5. Ai soggetti indicati nel comma 1 che rilasciano un infedele asseverazione si applica la sanzione amministrativa da 258 a 2.582 euro. In caso di ripetute violazioni ovvero di violazioni particolarmente gravi, ai predetti soggetti è inibita la facoltà di rilasciare l'asseverazione. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento della direzione regionale delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore. I provvedimenti sono altresì trasmessi agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti.
6. Sono soppressi:
a) la lettera b) del primo comma dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
b) l'articolo 3 del regolamento di cui al decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164;
c) le parole: «o l'asseverazione» e «, delle asseverazioni» contenute, nel primo comma, rispettivamente degli articoli 21 e 22 del regolamento di cui al decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164;
d) le parole: «e l'asseverazione», «ovvero l'asseverazione», «dell'asseverazione» contenute, rispettivamente, nel terzo comma dell'articolo 35, nel primo comma lettera a) dell'articolo 39 e nel primo comma, lettera c) dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

7. Nell'articolo 36, secondo comma, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 le parole «l'asseverazione di cui alla lettera b) dello stesso comma 1 dell'articolo 35» sono sostituite dalle seguenti: «l'asseverazione di cui all'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146».

Conseguentemente, dopo l'articolo 7-sexies inserire il seguente:

Art. 7-septies.

1. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Birra: euro 1,97 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,13 per ettolitro e per grado-Plato»;


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b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 62,33 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 72 per ettolitro»;
c) le parole: «Alcole etolico: euro 765,44 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 835 per ettolitro anidro».
7-sexies. 2. Leo.

Sostituirlo con il seguente;

Art. 7-sexies.
(Disposizioni in materia di studi di settore).

1. Dopo articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, è aggiunto il seguente articolo:

Art. 10-bis.
(Asseverazione degli studi di settore).

1. La corrispondenza degli elementi contabili ed extracontabili rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione idonea può essere asseverata, su richiesta del contribuente:
a) dai soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, relativamente alle dichiarazioni da loro predisposte;
b) dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 32, comma 1 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
c) dai dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria abilitati all'assistenza tecnica di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1992, n. 546, limitatamente alle dichiarazioni presentate per conto degli associati.

2. Con l'asseverazione viene altresì attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi a quelli determinati sulla base degli studi di settore, ove applicabili, ovvero le cause che giustificano la non congruità dei predetti ricavi o compensi. Possono essere, inoltre, con separata ed ulteriore attestazione, giustificate le incoerenze rispetto agli indici economici individuati dai predetti studi.
3. Gli elementi contabili ed extracontabili rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore per le singole attività esercitate, oggetto dell'asseverazione sono individuati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione dei modelli di dichiarazione.
4. In caso di ricorso contro l'atto di accertamento relativo ai periodi d'imposta per i quali è stata rilasciata l'asseverazione regolare, le imposte o le maggiori imposte, unitamente ai relativi interessi e alle sanzioni, sono iscritte a ruolo secondo i criteri di cui all'articolo 68; del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ed all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernenti, rispettivamente il pagamento dei tributi e delle sanzioni amministrative tributarie in pendenza di giudizio, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale. Restano, comunque, fermi i criteri indicati nell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se la rettifica riguarda esclusivamente redditi non oggetto di asseverazione.
5. Ai soggetti indicati nel primo comma che rilasciano un infedele asseverazione si applica a sanzione amministrativa da 258 a 2.582 euro. In caso di ripetute violazioni ovvero di violazioni particolarmente gravi, ai predetti soggetti è inibita la facoltà di rilasciare l'asseverazione. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento della direzione regionale delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore. I provvedimenti sono altresì trasmessi agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti.


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Sono soppressi:
a) la lettera b) del primo comma dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
b) l'articolo 3 del regolamento di cui al decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164;
c) le parole: «o l'asseverazione» e: «, delle asseverazioni» contenute, nel primo comma, rispettivamente degli articoli 21 e 22 del regolamento di cui al decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164;
d) le parole: «e l'asseverazione»; «ovvero l'asseverazione»; «dell'asseverazione» contenute, rispettivamente, nel terzo comma dell'articolo 35, nel primo comma lettera a) dell'articolo 39 e nel primo comma, lettera c) dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

7. Nell'articolo 36, secondo comma, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 le parole: «l'asseverazione di cui alla lettera b) dello stesso comma 1 dell'articolo 35» sono sostituite dalle seguenti: «l'asseverazione di cui all'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146».
7-sexies. 3. Benvenuto, Lettieri, Grandi, Michele Ventura, Pistone.

Sostituire l'articolo 7-sexies con il seguente:

Art. 7-sexies.
(Disposizioni in materia di studi di settore).

1. Dopo articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, aggiungere il seguente articolo:

Art. 10-bis.
(Asseverazione degli studi di settore).

1. La corrispondenza degli elementi contabili ed extracontabili rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione idonea può essere asseverata, su richiesta del contribuente:
a) dai soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, relativamente alle dichiarazioni da loro predisposte;
b) dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 32, comma 1 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
c) dai dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria abilitati all'assistenza tecnica di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1992, n. 546, limitatamente alle dichiarazioni presentate per conto degli associati.

2. Con l'asseverazione di cui al comma 1, viene altresì attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi a quelli determinati sulla base degli studi di settore, ove applicabili, ovvero le cause che giustificano la non congruità dei predetti ricavi o compensi. Possono essere, inoltre, con separata ed ulteriore attestazione, giustificate le incoerenze rispetto agli indici economici individuati dai predetti studi.
3. Gli elementi contabili ed extracontabili rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore per le singole attività esercitate, oggetto dell'asseverazione sono individuati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione dei modelli di dichiarazione.
4. In caso di ricorso contro l'atto di accertamento relativo ai periodi d'imposta per i quali è stata rilasciata l'asseverazione regolare, le imposte o le maggiori imposte, unitamente ai relativi interessi e alle sanzioni, sono iscritte a ruolo secondo i criteri di cui all'articolo 68, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ed all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernenti, rispettivamente il pagamento dei tributi e delle sanzioni


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amministrative tributarie in pendenza di giudizio, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale. Restano, comunque, fermi i criteri indicati nell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se la rettifica riguarda esclusivamente redditi non oggetto di asseverazione.
5. Ai soggetti indicati nel primo comma che rilasciano un infedele asseverazione si applica la sanzione amministrativa da 258 a 2.582 euro. In caso di ripetute violazioni ovvero di violazioni particolarmente gravi, ai predetti soggetti è inibita la facoltà di rilasciare l'asseverazione. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento della direzione regionale delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore. I provvedimenti sono altresì trasmessi agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti.
6. Sono soppressi:
a) la lettera b) del primo comma dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
b) l'articolo 3 del regolamento di cui al decreto ministeriale 31 maggio 1999, n 164;
c) le parole: «o l'asseverazione» e: «, delle asseverazioni» contenute, nel primo comma, rispettivamente degli articoli 21 e 22 del regolamento di cui al decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164;
d) le parole: «e l'asseverazione», «ovvero l'asseverazione», «dell'asseverazione» contenute, rispettivamente, nel terzo comma dell'articolo 35, nel primo comma lettera a) dell'articolo 39 e nel primo comma, lettera c) dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

7. Nell'articolo 36, secondo comma, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 le parole: «l'asseverazione di cui alla lettera b) dello stesso comma 1 dell'articolo 35» sono sostituite dalle seguenti: «l'asseverazione di cui all'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146».
7-sexies. 4. Nieddu, Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nigra, Quartiani, Rugghia, Tedeschi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 7-sexies.
(Disposizioni in materia di studi di settore).

1. Dopo articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 148, è aggiunto il seguente articolo:

Art. 10-bis.
(Asseverazione degli studi di settore).

1. La corrispondenza degli elementi contabili ed extracontabili rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore e quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione idonea può essere asseverata, su richiesta del contribuente:
a) dal soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente delle Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, relativamente alle dichiarazioni da loro predisposte;
b) dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dal soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 32, comma 1 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
c) dei dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria abilitati all'assistenza tecnica di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto dei Presidente della Repubblica 31 dicembre 1992, n. 546, limitatamente alle dichiarazioni presentate per conto degli associati.

2. Con l'asseverazione viene altresì attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi e quelli determinati sulla base degli studi di settore, ove applicabili,


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ovvero le cause che giustificano la non congruità dei predetti ricavi o compensi. Possono essere, inoltre, con separata ed ulteriore attestazione, giustificate le incoerenze rispetto agli indici economici individuati dai predetti studi.
3. Gli elementi contabili ed extracontabili rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore per le singole attività esercitate, oggetto dell'asseverazione sono individuati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione dei modelli di dichiarazione.
4. In caso di ricorso contro l'atto di accertamento relativo ai periodi d'imposta per i quali è stata rilasciata l'asseverazione regolare, le imposte o le maggiori imposte, unitamente ai relativi interessi e alle sanzioni, sono iscritte a ruolo secondo i criteri di cui all'articolo 68, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ed all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernenti, rispettivamente il pagamento dei tributi e delle sanzioni amministrative tributarie in pendenza di giudizio, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale. Restano, comunque, fermi i criteri indicati nell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 9973, n. 602, se la rettifica riguarda esclusivamente redditi non oggetto di asseverazione.
5. Al soggetti indicati nel primo comma che rilasciano un infedele asseverazione si applica la sanzione amministrativa da 258 e 2.582 euro. In caso di ripetute violazioni ovvero di violazioni particolarmente gravi, ai predetti soggetti è inibita la facoltà di rilasciare l'asseverazione. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento della direzione ragionale delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore. I provvedimenti sono altresì trasmessi agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti.
6. Sono soppressi:
a) la lettera b) del primo comma dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
b) l'articolo 3 del regolamento di cui al decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164;
c) le parole: «o l'asseverazione» e: «, delle asseverazioni» contenute, nel primo comma, rispettivamente degli articoli 21 e 22 del regolamento d1 cui al decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164;
d) le parole: «e l'asseverazione», «ovvero l'asseverazione», «dell'asseverazione» contenute, rispettivamente, nel terzo comma dell'articolo 35, nel primo comma lettera a) dell'articolo 39 e nel primo comma, lettera c) dell'articolo 40 del decreta legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

7. Nell'articolo 36, secondo comma, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 le parole: «l'asseverazione di cui alla lettera b) dello stesso comma 1 dell'articolo 35» sono sostituite dalle seguenti: «l'asseverazione di cui all'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146».
7-sexies. 5. Liotta, Degennaro, Volontè.

Dopo l'articolo 7-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 7-septies.
(Natura degli accertamento a mezzo studi di settore).

1. All'articolo 62-sexies del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito in legge 29 ottobre 1993, n. 427, il terzo comma è sostituto dal seguente:
«3. Gli accertamenti di cui agli articoli 39, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, possono essere fondati anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dagli studi di settore


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elaborati ai sensi dell'articolo 62-bis del presente decreto; qualora gli studi di settore non fossero applicabili ovvero, se pur applicabili, ne sia dimostrata l'incoerenza con il caso specifico, gli accertamenti possono essere fondati sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta».
7-sexies. 0. 6. Benvenuto, Lettieri, Grandi, Michele Ventura, Pistone.

Dopo l'articolo 7-sexies aggiungere il seguente:

Art. 7-septies.
(Natura degli accertamenti a mezzo studi di settore).

1. All'articolo 62-sexsies del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito in legge 29 ottobre 1993, n. 427, il terzo comma è sostituto dal seguente:
«3. Gli accertamenti di cui agli articoli 39, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, possono essere fondati anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dagli studi di settore elaborati al sensi dell'articolo 62-bis del presente decreto; qualora gli studi di settore non fossero applicabili ovvero, se pur applicabili, ne sia dimostrata l'incoerenza con il caso specifico, gli accertamenti possono essere fondati sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta».
7-sexies. 0. 7. Liotta, Degennaro, Volontè.

Dopo l'articolo 7-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 7-septies.
(Condizioni per la reiterazione dell'accertamento a mezzo studi di settore).

1. All'articolo 70 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «alle medesime» sono aggiunte le seguenti: «qualora sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi,»;
b) ai comma 2, le parole: «indipendentemente dalla sopravvenuta conoscenza» sono sostituite dalle seguenti: «qualora sopravvenga la conoscenza».
**7-sexies. 0. 8. Benvenuto, Lettieri, Grandi, Michele Ventura, Pistone.

Dopo l'articolo 7-sexies aggiungere il seguente:

Art. 7-septies.
(Condizioni per la reiterazione dell'accertamento a mezzo studi di settore).

1. All'articolo 70 della legge 21 novembre 2000, n. 342: sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «alle medesime» sono aggiunte le seguenti: «qualora sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi,»;
b) al comma 2, le parole: indipendentemente dalla sopravvenuta conoscenza» sono sostituite dalle seguenti: «qualora sopravvenga la conoscenza».
**7-sexies. 0. 9. Liotta, Degennaro, Volontè.


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Dopo l'articolo 7-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 7-septies.
(Entrata in vigore degli studi di settore revisionati).

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, all'articolo 1, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Gli studi di settore sottoposti a revisione, ai sensi del comma 399 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004 n. 311, si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Nel caso in cui il decreto di approvazione degli studi revisionati sia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fra il primo gennaio ed il 31 marzo gli stessi entrano in vigore dal medesimo periodo d'imposta in cui i citati decreti sono pubblicati».
*7-sexies. 0. 10. Benvenuto, Lettieri, Grandi, Michele Ventura, Pistone.

Dopo l'articolo 7-sexies è aggiunto il seguente:

Art. 7septies.
(Entrata in vigore degli studi di settore revisionati).

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, all'articolo 1, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Gli studi di settore sottoposti a revisione, ai sensi del comma 399 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004 n. 391, si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta successivo e quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Nel caso in cui il decreto di approvazione degli studi revisionati sia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fra il primo gennaio ed il 31 marzo gli stessi entrano in vigore dal medesimo periodo d'imposta in cui i citati decreti sono pubblicati».
*7-sexies. 0. 11. Liotta, Degennaro, Volontè.

Dopo l'articolo, 7-sexies aggiungere il seguente:

Art. 7-septies.
(Pagamenti rateali dell'IVA dovuta sull'adeguamento agli studi di settore).

1. Nel primo comma dell'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241 e successive modificazione ed integrazioni, dopo le parole: «a titolo di saldo e di acconto delle imposte» sono inserite le seguenti: «compresa l'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'adeguamento agli studi di settore».
**7-sexies. 0. 12. Liotta, Degennaro, Volontè

Dopo l'articolo 7-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 7-septies.
(Pagamenti rateali dell'IVA dovuta sull'adeguamento agli studi di settore).

1. Nel primo comma dell'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazione ed integrazioni, dopo le parole: «a titolo di saldo e di acconto delle imposte» sono inserite le seguenti: «compresa l'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'adeguamento agli studi di settore».
**7-sexies. 0. 13. Benvenuto, Lettieri, Grandi, Michele Ventura, Pistone.


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Dopo l'articolo 7-sexies aggiungere il seguente:

Art. 7-septies.
(Condizioni per l'accertamento a mezzo parametri).

1. Nel comma 181 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1985, n. 549, primo periodo, dopo le parole: «alle medesime» sono aggiunte le seguenti: «qualora sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi».
*7-sexies. 0. 30. Liotta, Degennaro Volontè.

Dopo l'articolo 7-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 7-septies.
(Condizioni per l'accertamento a mezzo parametri).

1. Nel comma 181 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, primo periodo, dopo le parole: «alle medesime» sono aggiunte le seguenti: «qualora sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi,».
*7-sexies. 0. 31. Benvenuto, Lettieri, Grandi, Michele Ventura, Pistone.

Dopo l'articolo 7-sexies aggiungere il seguente:

Art. 7-septies.
(Nuova disciplina dei crediti d'imposta sulle nuove assunzioni effettuate nel Mezzogiorno).

1. Ai datori di lavoro, che a partire dal 1o gennaio 2006 incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato attraverso nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato da destinare a unità produttive ubicate nei territori individuati nell'articolo 4 e nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, è concesso un credito di imposta.
2. Sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito di imposta è commisurato, nella misura di 500 euro per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese, alla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese rispetto al numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1o ottobre 2002 e il 30 settembre 2003. Il credito di imposta decade se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1o ottobre 2004 e il 30 settembre 2005. Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo parziale il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Il credito d'imposta è concesso anche ai datori di lavoro operanti nel settore agricolo che incrementano il numero dei lavoratori operai, ciascuno occupato per almeno 230 giornate all'anno.
3. L'incremento della base occupazionale va considerato, al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1o gennaio 2006, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base


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occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.
4. Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive né ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile, a decorrere dal 1o gennaio 2006, esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che:
a) i nuovi assunti non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a, tempo indeterminato da almeno ventiquattro mesi o siano portatori di handicap individuati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
b) siano osservati i contratti collettivi nazionali anche con riferimento ai soggetti che non hanno dato diritto al credito d'imposta;
c) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

6. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il credito d'imposta spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita.
7. Qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo superiori a 2.582,28, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, prevista dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, commesse nel periodo in cui si applicano le disposizioni del presente articolo e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le agevolazioni sono revocate. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni, decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori imposte versate o del maggiore credito riportato e per l'applicazione delle relative sanzioni.
8. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi.
9. Entro il 31 dicembre 2006 il Governo provvede ad effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, identificando la nuova occupazione generata per area territoriale, sesso, età e professionalità.
10. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, restano in vigore dal 1o gennaio 2006.
11. Al credito di imposta di cui al presente articolo si applica la regola de minimis di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C68 dei 6 marzo 1996, e ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purché non venga superato il limite massimo di 92.962,2 milioni nel triennio.
12. Ai fini delle agevolazioni previste dal presente articolo, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.
13. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza, con quota parte delle


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maggiori entrate determinate dalle seguenti disposizioni:
a) all'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;
b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento».
7-sexies. 0. 14. Pistone, Galante, Sciacca.

Dopo l'articolo 7-sexies aggiungere il seguente:

Art. 7-septies.
(Credito di imposta per gli investimenti in tecnologie e ricerca a favore delle imprese con sede nelle aree obiettivo 1 e 2).

1. Al fine di garantire le condizioni per uno sviluppo competitivo delle aree svantaggiate, le imprese ubicate nelle aree obiettivo 1 e 2 che nei tre periodi di imposta successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge effettuano investimenti in ricerca e sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali, nonché investimenti in tecnologie volte a innovazioni di prodotto, di processo e organizzative, finiscono di un credito di imposta aggiuntivo sui costi sostenuti e dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
2. Il credito di imposta è determinato in misura pari al 10 per cento dei costi sostenuti in ciascun periodo d'imposta per gli investimenti di cui al comma 1, al netto dell'Iva, e comunque in misura non superiore a 250.000,00 euro nel triennio, con le modalità e i criteri degli aiuti de minimis di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese. Il credito può essere fatto valere ai fini dell'IVA, dell'IRPEF e dell'IRPEG anche in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. La dichiarazione per l'accesso ai benefici previsti dal presente articolo è presentata agli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo lo schema approvato ed entro i termini stabiliti dal Ministro delle attività produttive con proprio decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza, con quota parte delle maggiori entrate determinate dalla seguenti disposizioni:
a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;
b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.
7-sexies. 0. 15. Pistone, Sgobio, Galante, Sciacca.

Dopo l'articolo 7-sexies aggiungere il seguente:

Art. 7-septies.

1. Le misure previste all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono cumulabili


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con altri incentivi fiscali per gli investimenti e lo sviluppo previsti dalla legislazione vigente.
2. Con provvedimenti amministrativi adottati in attuazione del comma 1 dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, con particolare riferimento alla corresponsione dell'aggio per la raccolta del gioco del lotto, sono assicurate maggiori entrate pari a 516,46 milioni di euro a partire dal 2006.
7-sexies. 0. 16. Pistone, Bellillo, Maura Cossutta, Sciacca.

Dopo l'articolo 7-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 7-septies.
(Riduzioni IVA per il rilancio del turismo nel Mezzogiorno).

1. Al fine di promuovere il rilancio, lo sviluppo e l'insediamento di nuovi operatori del settore del turismo, nelle aree obiettivo 1 e 2, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le prestazioni di vitto e alloggio rese ai clienti nelle strutture ricettive, nonché per prestazioni e servizi connessi alla balneazione, è temporaneamente ridotta, per gli anni 2006, 2007 e 2008, al 10 per cento.

Conseguentemente, dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).

1. Il comma 1 dell'articolo 13 ed il comma 1 dell'articolo 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.
7-sexies. 0. 18. Pistone, Sgobio.

Dopo l'articolo 7-sexies, inserire il seguente:

Art. 7-septies.
(Fabbricati rurali).

1. All'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
a) il fabbricato deve essere utilizzato:
1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all'attività agricola svolta;
2) dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno cui l'immobile è asservito;
3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche;
4) da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;
5) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;
6) da uno dei soci o amministratori delle società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale;
b) al comma 3, la lettera b) è abrogata;
c) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile ed in particolare destinate:
a) alla protezione delle piante;


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b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e per l'allevamento;
d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
e) all'agriturismo;
f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zone di montagna;
h) ad uso ufficio dell'azienda agricola;
i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
l) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso;
d) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

3-ter. Le costruzioni rurali di cui al comma 3-bis sono censite nella categoria catastale D/10 - Fabbricati per funzioni produttive connesse all'attività agricola -, senza attribuzione di rendita. Per l'accatastamento dei fabbricati strumentali, in quanto pertinenze dei terreno sul quale insistono, si applicano le disposizioni per la conservazione del catasto dei terreni; dette disposizioni si applicano anche ai fabbricati rurali che alla data di entrata in
vigore della presente legge risultano accatastati all'urbano con attribuzione di rendita.
7-sexies. 0. 19. Marras, Santori, Misuraca, Collavini, Fratta Pasini, Grimaldi, Jacini, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Scaltritti, Zama.

Dopo l'articolo 7-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 7-septies.
(Proroga termini accertamento e liquidazione ICI).

In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, che scadono il 31 dicembre 2005, sono prorogati al 31 dicembre 2006, limitatamente all'annualità di imposta 2001 e successive.
7-sexies. 0. 20. Pistone.

Dopo l'articolo 7-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 7-septies.
(Pagamenti rateali delle imposte dovute sui redditi soggetti a tassazione separata).

1. All'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
Entro il medesimo termine indicato nel periodo precedente il contribuente può richiedere all'ufficio la rateazione del pagamento secondo le modalità previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 502, e successive modificazioni. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dai benefici della


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rateazione e l'importo ancora dovuto è immediatamente iscritto a ruolo con d'applicazione della sanzione e degli interessi previsti nel paragrafi precedenti.
7-sexies. 0. 21. Benvenuto, Lettieri, Grandi, Michele Ventura, Pistone.

Dopo l'articolo 7-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 7-septies.
(Pagamenti rateali delle imposte dovute sui redditi soggetti a tassazione separata).

1. All'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
Entro il medesimo termine indicato nel periodo precedente il contribuente può richiedere all'ufficio la rateazione del pagamento secondo le modalità previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 502, e successive modificazioni. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dai benefici della rateazione e l'importo ancora dovuto è immediatamente iscritto a ruolo con d'applicazione della sanzione e degli interessi previsti nel paragrafi precedenti.
7-sexies. 0. 22. Liotta, Degennaro, Volontè.

Dopo l'articolo 7-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 7-septies.
(Disposizioni di razionalizzazione in materia di tributi locali).

1. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere altresì l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.
3. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente entro il termine di decadenza di tre anni dal giorno in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
4. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione; l'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro novanta giorni dalla data di presentazione della dell'istanza.


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5. La misura annua degli interessi per la riscossione e per i rimborsi dei tributi locali è determinata da ciascun ente impositore nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale.
6. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, le norme di cui al presente articolo si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
8. All'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunta la seguente lettera:
e) il contratto di affidamento deve prevedere un termine massimo di durata, comprensivo di eventuali periodi di proroga, che comunque non sia superiore complessivamente ad anni dieci. A tali contratti si applica, in ogni caso, il disposto dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
9. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 9, comma 6; l'articolo 10; l'articolo 51, commi 1, 2, 3, 4 e 6; gli articoli 71 e 75 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507;
b) gli articoli 11, commi 1, 2, e 2-bis; l'articolo 12 dalle parole «; il ruolo» fino a «di sospensione» e l'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
nonché ogni altra disposizione incompatibile con il presente articolo.
7-sexies. 0. 23. Morgando, Ventura, Russo Spena, Benvenuto, Pinza, Sgobio, Villetti, Zanella, Giordano, Giachetti, De Franciscis, Agostini, Mariotti, Pistone, Cusumano, Bianco, Giacomelli, Maturandi, Lettieri, D'Antoni, Cennamo, Micheli, Olivieri, Pennacchi, Crisci, Duilio, Visco, Barbieri, Milana, Fluvi, Adduce, Stradiotto, Manziani, Grandi, Nicola Rossi, Nannicini, Santagata, Tolotti.

Dopo l'articolo 7-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 7-septies.
(Interventi di incentivazione fiscale).

1. Ai datori di lavoro, che a partire dal 1o gennaio 2006 incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e concesso un credito di imposta. Sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Il credito di imposta e commisurato, nella misura di 413,17 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese, alla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese rispetto al numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1o ottobre 2004 e il 30 settembre 2005. Il credito di imposta decade se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1o ottobre 2004 e il 30 settembre 2005. Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo parziale il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Il credito d'imposta e concesso anche ai datori di lavoro operanti nel settore agricolo che incrementano il numero dei lavoratori operai, ciascuno occupato per almeno 230 giornate all'anno.


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3. L'incremento della base occupazionale va considerato, al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1o gennaio 2006, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.
4. Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive ne ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile, a decorrere dal 1o gennaio 2006, esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che:
a) i nuovi assunti non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno ventiquattro mesi o siano portatori di handicap individuati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
b) siano osservati i contratti collettivi nazionali anche con riferimento ai soggetti che non hanno dato diritto al credito d'imposta;
c) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
6. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il credito d'imposta spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita.
7. Qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo superiori a 2.582,28, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, prevista dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, commesse nel periodo in cui si applicano le disposizioni del presente articolo e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le agevolazioni sono revocate. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni, decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori imposte versate o del maggiore credito riportato e per l'applicazione delle relative sanzioni.
8. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi.
9. Entro il 31 dicembre 2006 il Governo provvede ad effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, identificando la nuova occupazione generata per area territoriale, sesso, età e professionalità.
10. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, restano in vigore dal 1o gennaio 2006.
11. Per i datori di lavoro che effettuano nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato da destinare a unita produttive ubicate nei territori individuati nell'articolo 4 e nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché in quelle delle regioni Abruzzo e Molise, spetta un ulteriore credito d'imposta. L'ulteriore credito d'imposta,


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che e pari a euro 206,58 per ciascun nuovo dipendente, compete secondo la disciplina di cui al presente articolo. All'ulteriore credito di imposta di cui al presente comma si applica la regola de minimis di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996, e ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purché non venga superato il limite massimo di -92.962,2 milioni nel triennio.
12. Ai fini delle agevolazioni previste dal presente articolo, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.
13. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza, con quota parte delle maggiori entrate determinate dalla seguenti disposizioni:
a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;
b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.
7-sexies. 0. 24. Pistone, Sgobio, Maura Cossutta.

Dopo l'articolo 7-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 7-septies.

I crediti accertati delle imprese private nei confronti delle pubbliche amministrazioni per concessione di beni e prestazione di servizi possono sostituire le fideiussioni rilasciate a favore della pubblica amministrazione appaltante ai fini della partecipazione alle gare d'appalto e a garanziadella sottoscrizione del contratto definitivo da parte dell'impresa.
7-sexies. 0. 28. Liotta, Degennaro, Volontè.

Dopo l'articolo 7-sexies, aggiungere i seguenti:

Art. 7-septies.
(Contenimento della pressione fiscale attraverso la neutralizzazione annua del cosiddetto fiscal drag).

1. Gli effetti della pressione fiscale non rispondenti a incrementi reali di reddito sono integralmente neutralizzati, su base annua, attraverso il corrispondente adeguamento degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito previsti negli articoli 11, 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto dei Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
2. La neutralizzazione di cui al comma 1 è adottata quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 maggio di ciascun anno supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno precedente.
3. II Governo, nell'ambito dei documento di programmazione economico-finanziaria presentato al Parlamento ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni:
a) riferisce l'esito dell'accertamento di cui al comma 2;
b) definisce gli obiettivi della manovra di finanza pubblica per l'anno successivo, tenendo conto degli effetti finanziari stimati derivanti dall'attuazione dei presente articolo;
c) laddove l'accertamento di cui al comma 2 rilevi la necessità di applicare il


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drenaggio fiscale, presenta uno schema di adeguamento degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito, idoneo a realizzare l'integrale recupero, nell'ambito dell'anno di imposta successivo.
4. In relazione all'esito dell'accertamento annuale di cui al comma 2, il disegno di legge finanziaria, presentato al Parlamento entro il 30 settembre del medesimo anno, reca gli eventuali adeguamenti degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito, efficaci con riferimento all'anno d'imposta successivo.
5. Gli importi degli scaglioni delle aliquote e dei limiti di reddito sono arrotondati a 50 euro per difetto se la frazione non è superiore a 25 euro o per eccesso se è superiore.

Art. 7-octies.
(Integrale recupero del fiscal drag pregresso).

1. In sede di prima applicazione della disciplina di cui alla presente legge, ai fini dell'integrale recupero dei drenaggio fiscale già dovuto ai sensi dell'articolo 3 dei decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze procede alla ricognizione della variazione percentuale di cui all'articolo 1, comma 2, per gli anni pregressi, e riferisce al Parlamento con apposita relazione recante:
a) l'esito della citata ricognizione, con riferimento a ciascuno degli anni considerati;
b) la quantificazione delle maggiori imposte corrisposte per effetto della mancata restituzione del drenaggio fiscale;
c) le circostanze ovvero le valutazioni di politica economica che hanno indotto a non applicare la disciplina vigente;
d) uno schema di adeguamento degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito, idoneo a realizzare l'integrale recupero, nell'ambito dell'anno di imposta successivo, del drenaggio fiscale relativo al complesso degli anni considerati.
2. Il disegno di legge finanziaria per l'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge recepisce lo schema di adeguamento degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito, di cui al comma 1, lettera d), ovvero l'eventuale schema alternativo adottato dal Parlamento, con apposito atto d'indirizzo, in sede di esame della relazione di cui al comma 1.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria di cui al comma 2 è abrogato l'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.
4. Gli stanziamenti delle unità previsionali di base della spesa del Bilancio dello Stato e delle Aziende autonome per l'anno 2006, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, sono ridotti, per la parte di competenza e di cassa fino alla concorrenza dello stanziamento di ciascun capitolo, di una somma equivalente all'importo dei residui accertati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, al netto delle spese per le quali sia stato emanato, entro la medesima data, atto di impegno. La riduzione non si applica ai capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spese di carattere obbligatorio o la cui entità è definita con atto avente forza di legge.
7-sexies. 0. 29. Pistone, Sgobio, Galante, Maura Cossutta, Bellillo.

ART. 8.

Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: di funzionamento e di gestione del Fondo inserire le seguenti: , che devono prevedere una destinazione finalizzata sia


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alle piccole e medie imprese che alle imprese artigiane.
8. 1. Guerzoni, Ventura, Benvenuto, Gasperoni, Cordoni, Innocenti, Motta, Bellini, Trupia, Rainisio, Diana.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: sono ammesse al sistema di accesso dei dati derivanti dall'uso della tessera sanitaria anche le Regioni, al fine di un costante monitoraggio e controllo delle spese del comparto sanitario.
8. 2. Labate, Turco, Bindi, Maura Cossutta, Valpiana, Zanella, Giacco, Bogi, Bolognesi, Galeazzi, Luca, Putrella, Zanotti.

Sopprimere il comma 3-ter.
8. 3. Sergio Rossi.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di trattamento di fine rapporto).

1. All'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma 10 è inserito il seguente:
10-bis. Ai fini della determinazione dell'imposta da applicare al trattamento di fine rapporto, ai sensi del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si assume, se più favorevole, l'aliquota determinata in base alle disposizioni del medesimo testo unico in vigore al 31 dicembre 2002.

2. Le disposizioni di cui al comma 10-bis dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano ai trattamenti di fine rapporto liquidati a decorrere dal 1o gennaio 2003.
3. All'alinea del comma 349 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004,n. 311, le parole: «A decorrere dall'anno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «Per il solo anno 2005».
8. 01. Benvenuto, Lettieri, Michele Ventura, Pistone.

ART. 8-bis.

Sopprimerlo.
8-bis.1.
Sergio Rossi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: con popolazione superiore fino a: del presente decreto con la seguente: che.
8-bis. 6. Roberto Barbieri, Michele Ventura, Morgando, Russo Spena, Benvenuto, Pinza, Sgobio, Villetti, Zanella, Giordano, Giachetti, De Franciscis, Agostini, Mariotti, Pistone, Cusumano, Bianco, Giacomelli, Maurandi, Lettieri, D'Antoni, Cennamo, Micheli, Olivieri, Pennacchi, Crisci, Duilio, Visco, Milana, Fluvi, Adduce, Stradiotto, Manzini, Grandi, Nicola Rossi, Nannicini, Santagata, Tolotti.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis.
All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: «È ammessa una sola variazione ai programmi di riallineamento contributivo», sono sostituite dalle seguenti: «Sono ammesse variazioni successive


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o riaperture dei programmi di riallineamento contributivo».
8-bis. 7. Marras, Santori, Misuraca, Collavini, Fratta Pasini, Grimaldi, Jacini, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Scaltritti, Zama.

Dopo l'articolo 8-bis inserire il seguente:

Art. 8-ter.

Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 30 aprile 1997 n. 165 inserire il seguente:
«Art. 6-bis. 1. È data facoltà al personale direttivo e dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Carabinieri e Guardia di finanza) di permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre il limite di età per il collocamento a riposo previsto per il proprio grado, previa collocazione in posizione soprannumeraria rispetto alle dotazioni organiche.
2. Il Ministro della Difesa ha la potestà di disporre il mantenimento in servizio per due anni oltre l'età pensionabile prevista per il proprio grado, con richiami del personale direttivo e Dirigente delle Forze armate (esclusa l'arma dei Carabinieri) che ne faccia richiesta, previa, per il personale trattenuto, collocazione in posizione soprannumeraria alle dotazioni organiche.
8-bis 02. Patarino.

Dopo l'articolo 8-bis inserire il seguente:

Art. 8-ter.

Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 30 aprile 1997 n. 165 inserire il seguente:
«Art. 6-bis. 1. È data facoltà al personale direttivo e dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Carabinieri e Guardia di finanza) di permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre il limite di età per il collocamento a riposo previsto per il proprio grado, previa collocazione in posizione soprannumeraria rispetto alle dotazioni organiche.
8-bis. 01. Patarino.

ART. 9.

Sopprimerlo.
*9. 1. Labate, Turco, Bindi, Maura Cossutta, Valpiana, Zanella, Giacco, Bogi, Bolognesi, Galeazzi, Luca, Petrella, Zanotti.

Sopprimerlo.
*9. 2. Bindi, Burtone, Mosella, Meduri, Fioroni, Dorina Bianchi.

Sopprimere il comma 1.
9. 3. Labate, Turco, Bindi, Maura Cossutta, Valpiana, Zanella, Giacco, Bogi, Bolognesi, Galeazzi, Luca, Petrella, Zanotti.

Al comma 1, sostituire le parole da: la costituzione di accantonamenti fino alla fine del comma con le seguenti: la verifica trimestrale degli strumenti posti in essere per assicurare il contenimento della spesa e l'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali per il personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale, nonché degli accordi collettivi nazionali per il personale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, quantificati per l'incidenza economica da essi rappresentata nell'ambito del proprio territorio.
9. 4. Labate, Turco, Bindi, Maura Cossutta, Valpiana, Zanella, Giacco, Bogi, Bolognesi, Galeazzi, Luca, Petrella, Zanotti.


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Sopprimere il comma 2.
*9. 5. Bindi, Burtone, Mosella, Meduri, Fioroni, Dorina Bianchi.

Sopprimere il comma 2.
*9. 6. Labate, Turco, Bindi, Maura Cossutta, Valpiana, Zanella, Giacco, Bogi, Bolognesi, Galeazzi, Luca, Petrella, Zanotti.

Al comma 2, sostituire le parole da: la costituzione di accantonamenti fino alla fine del comma con le seguenti: la verifica trimestrale degli strumenti posti in essere per adempiere agli obblighi derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali dell'area della dirigenza medico veterinaria, dell'area della dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico, amministrativo e del personale del comparto del Servizio Sanitario Nazionale, biennio economico 2004-2005, quantificati per l'incidenza economica da essi rappresentata nell'ambito del proprio territorio.
9. 8. Labate, Turco, Bindi, Maura Cossutta, Valpiana, Zanella, Giacco, Bogi, Bolognesi, Galeazzi, Luca, Petrella, Zanotti.

ART. 10.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Il comma 3 dell'articolo 42 del decreto-legge n. 269 del 2003 è soppresso.
10. 1. Labate, Turco, Bindi, Maura Cossutta, Valpiana, Zanella, Giacco, Bogi, Bolognesi, Galeazzi, Lucà, Putrella, Zanotti.

Sopprimere il comma 7.
*10. 4. Emerenzio Barbieri, Lotta, Degennaro, Volontè.

Sopprimere il comma 7.
*10. 5. Marras, Santori, Misuraca, Collavini, Fratta Pasini, Grimaldi, Jacini, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Scaltritti, Zama.

Al comma 7, dopo le le parole: di tutti i settori, inserire le seguenti: ad esclusione delle imprese del settore agricolo e della pesca.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
7-bis. Dopo il comma 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, è aggiunto il seguente:
5-bis. Al fine di rendere più efficiente la gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune, nonché degli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo, finanziate dall'Unione Europea e conseguentemente agevolare gli investimenti e lo sviluppo delle imprese agricole nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1, l'Agenzia assicura a tutti gli organismi pagatori le risorse necessarie ad espletare gli adempimenti richiesti dalla normativa comunitaria assumendo il coordinamento della gestione del sistema integrato dei controlli e delle attività degli organismi pagatori connesse alla tenuta ed aggiornamento dei fascicoli aziendali.
10. 6. Rava, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Franci, Oliverio.

Al comma 7, dopo le parole: di tutti i settori inserire le seguenti: ad esclusione delle imprese del settore agricolo e della pesca.
*10. 9. Rossiello, Rava, Borrelli, Sedioli, Preda, Franci, Oliverio.


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Al comma 7, dopo le parole: di tutti i settori, inserire le seguenti: , ad esclusione di quelle del settore agricolo,.
*10. 11. Marras, Santori, Misuraca, Collavini, Fratta Pasini, Grimaldi, Jacini, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Scaltritti, Zama.

Al comma 7, dopo le parole: le imprese di tutti i settori inserire le seguenti: con esclusione delle imprese agricole.
10. 12. Lettieri, Boccia, Molinari.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
7-bis. L'indennità speciale istituita dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, è stabilita in euro 181,00 a decorrere dal 1o gennaio 2006 e in euro 200,00 a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Conseguentemente all'articolo 12, com- ma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) agli oneri di cui al comma 7-bis dell'articolo 10, pari a 14.184.000 di euro per il 2006 e a 27.800.000 per il 2007 si provvede aumentando le aliquote di base, di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, dello 0,18 per cento dal 1o gennaio 2006 e a decorrere dal 1o gennaio 2007 dello 0,35 per cento.
10. 14. Cusumano, Mastella, Acquarone, Borriello, De Franciscis, Iannuccilli, Mongiello, Nuvoli, Oricchio, Luigi Pepe, Pisicchio, Potenza, Santulli.

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10.1.
(Modifiche alla disciplina in materia di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti).

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
2-bis. I versamenti dovuti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera f) dalle agenzie di somministrazione di lavoro, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, possono essere effettuati nei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre.
10. 01. Moroni.

ART. 10-bis.

Il comma 1 è soppresso.
10-bis 1. Guerzoni, Ventura, Benvenuto, Gasperoni, Cordoni, Innocenti, Motta, Bellini, Trupia, Rainisio, Diana.

Sopprimere i commi 2, 3 e 4.
10-bis 2. Guerzoni, Ventura, Benvenuto, Gasperoni, Cordoni, Innocenti, Motta, Bellini, Trupia, Rainisio, Diana.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Relativamente agli anni 2006 e 2007, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi comprese le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unità, l'avvio delle procedure di reclutamento per progressione professionale che


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comportino il passaggio dall'area di appartenenza del dipendente a quella superiore è subordinato all'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Relativamente agli anni 2006 e 2007, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi comprese le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca e gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono inquadrare dipendenti a seguito dello svolgimento di procedure di reclutamento per progressione professionale ove l'inquadramento comporti il passaggio all'area professionale superiore. Si applica l'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, limitatamente all'onere finanziario complessivo aggiuntivo conseguente all'acquisizione delle diverse posizioni.
3. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 97, della legge n. 311 del 2004 e successive modificazioni e ad integrazione dello stesso sono considerate prioritarie le autorizzazioni relative alle procedure di reclutamento per progressione già avviate al 30 settembre 2005 e, in subordine, quelle relative a pubbliche amministrazioni che non abbiano indetto procedure di reclutamento per progressione professionale con passaggio di area nel corso della tornata 2002/2005.
10-bis 3.Blasi.

Sopprimere il comma 5.
10-bis 4. Pinza, Lettieri.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Al fine di agevolare il perseguimento delle finalità istituzionali volte alla prevenzione oncologica, la Lega italiana per la lotta contro i tumori è autorizzata a procedere, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti, ad assunzioni di personale, con oneri finanziari a carico dello stesso ente. Alla determinazione e alla ripartizione della dotazione organica si provvede secondo le disposizioni e le modalità previste dall'ordinamento dell'ente.
10-bis 5.Moroni.

ART. 11.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11. 1.
(Incentivi alla mobilità sostenibile).

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto dei Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a) All'articolo 15, dopo la lettera c-ter) aggiungere la seguente lettera c-quater):
«c-quater) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero quelle sostenute nell'ambito dei piani degli spostamento casalavoro ai sensi dei decreti del Ministero dell'ambiente del 27 marzo 1998 e del 20 dicembre 2000 con l'esclusione di quelle sostenute singolarmente per autovetture e motocicli usati personalmente»;
b) All'articolo 51, al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) Le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti o anche se rese attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati ed i valori dei servizi erogati dal datore di lavoro nell'ambito


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delle misure attuative del piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente dl cui ai decreti del Ministero dell'ambiente del 27 marzo 1998 e del 20 dicembre 2000».

2. Le somme corrisposte dal datore di lavoro per i servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti o anche se rese attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati ed i valori dei servizi erogati nell'ambito delle misure attuative del piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente di cui ai decreti del Ministero dell'ambiente del 27 marzo 1998 e del 20 dicembre 2000 sono detraibili dall'imponibile complessivo determinato per l'IRPEF, l'IRES e l'IRAP.

Conseguentemente dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

Art. 12-bis.
(Aliquote relative alle rendite di capitale).

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:
ee) (imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
ff) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
gg) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
hh) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
ii) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;
jj) (imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1!997, n. 461.

2. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla datadi entrata in vigore della presente legge.
11. 01.
Pasetto, Morgando, Realacci, Carbonella, Rosato, Gentiloni, Lusetti, Tuccillo, Giachetti.

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

Art. 11. 1.
(Riapertura del termine di cui all'articolo 5 della legge 15 febbraio 1974, n. 36).

1. Il termine per La presentazione della domanda per la ricostruzione assicurativa, di cui al primo comma dell'articolo 5 della legge 15 febbraio 1974, n. 36, già prorogato dalla legge 19 dicembre 1979, n. 648, e dalla legge 9 giugno 1999, n. 172, è differito fino a1 centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, lettera b), sostituire le parole: nella misura del 91 per cento, e dell'91 per cento a decorrere dal 2007 con le seguenti: nella misura del 50 per cento.
11. 02. Lulli.

Art 11. 1.
(Realizzazione di infrastrutture di interesse locale).

1. È autorizzata la spesa di 20 milioni di curo di curo per il 2005 al fine di


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consentire il completamento del pagamento agli enti locali delle somme, destinate alla realizzazione di infrastrutture di interesse locale, indicate dall'articolo 7-sexies del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con modificazionì, dalla legge 28 maggio 2004, n. 140, e non erogate in conseguenza dell'applicazione dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 168/2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di curo per l'anno 2005, si provvede, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, all'articolo 11-bis:
al comma 1, sostituire le parole:
euro 222 milioni con le seguenti: 202 milioni di euro;
al comma 2, sostituire le parole: euro 11.7.000.000 con le seguenti: euro 97.000.000.
11. 03. Marras, Jacini, Lezza, Zanetti, Zanetta, Fontana, Saro, Lazzari, Fratta Pasini, Dell'Anna, Dario Galli, Mauro, Ferro.

ART. 11-bis.

Sopprimerlo.

Conseguentemente all'articolo 11-ter, comma 1, il taglio delle spese per consumi intermedi è ridotto del 74 per cento.
11-bis. 21. Michele Ventura, Morgando, Russo Spena, Benvenuto, Pinza, Sgobio, Villetti, Zanella, Giordano, Giachetti, De Franciscis, Agostini, Mariotti, Pistone, Cusumano, Bianco, Giacomelli, Maurandi, Lettieri, D'Antoni, Cennamo, Micheli, Olivieri, Pennacchi, Crisci, Duilio, Visco, Barbieri, Milana, Fluvi, Adduce, Stradiotto, Manzini, Grandi, Rossi Nicola, Nannicini, Santagata, Toltoti Ventura, Morgando, Russo Spena, Benvenuto, Pinza, Sgobio, Villetti, Zanella, Giordano, Giachetti, De Franciscis, Agostini, Mariotti, Pistone, Cusumano, Bianco, Giacomelli, Maurandi, Lettieri, D'Antoni, Cennamo, Micheli, Olivieri, Pennacchi, Crisci, Duilio, Visco, Barbieri, Milana, Fluvi, Adduce, Stradiotto, Manzini, Grandi, Rossi Nicola, Nannicini, Santagata, Tolotti.

Sopprimerlo.

Conseguentemente all'articolo 11-ter, comma 1, elenco 1 allegato, sopprimere tutte le voci: Ministero dell'istruzione, dell'università e ricerca.
11-bis. 2. Zanella, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio.

Sopprimerlo.

Conseguentemente all'articolo 11-ter, comma 1, elenco 1 allegato, sopprimere tutte le voci: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
11-bis. 3. Zanella, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio.

Sopprimerlo.

Conseguentemente all'articolo 11-ter, comma 1, elenco 1 allegato, sopprimere tutte le voci: Ministero delle politiche agricole e forestali.
11-bis. 4. Zanella, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio.


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Sopprimerlo.

Conseguentemente all'articolo 11-ter, comma 1, elenco 1 allegato, sopprimere tutte le voci: Ministero della salute.
11-bis. 5. Zanella, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio.

Sopprimerlo.

Conseguentemente all'articolo 11-ter, comma 1, elenco 2, sopprimere tutte le voci: Informatica del servizio.
11-bis. 1. Magnolfi, Ventura, Mongando, Russo Spena, Sgobio, Villetti, Zanella, De Franciscis.

Sopprimerlo.

Conseguentemente all'articolo 11-ter, al comma 1, elenco 2 allegato, sopprimere tutte le voce: Ministero dell'istruzione e ricerca.
11-bis. 6. Zanella, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio.

Sopprimerlo.

Conseguentemente all'articolo 11-ter, elenco 2, sopprimere l'intera rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
* 11-bis. 23. Realacci.

Sopprimerlo.

Conseguentemente all'articolo 11-ter, al comma 1, elenco 2, allegato, sopprimere la seguente voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
* 11-bis. 7. Zanella, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio.

Sopprimerlo.

Conseguentemente all'articolo 11-ter, al comma 1, elenco 2, alla voce: Opere marittime e portuali del Ministero delle infrastrutture e trasporti, sostituire l'importo 302.698.950 con 80.698.950.
11-bis. 24. Pinza, Ventura, Morgando, Russo Spena, Benvenuto, Sgobio, Villetti, Zanella, Giordano, Giachetti, De Franciscis, Agostini, Mariotti, Pistone, Cusumano, Bianco, Giacomelli, Maurandi, Lettieri, D'Antoni, Cennamo, Micheli, Olivieri, Pennacchì, Crisci, Duilio, Visco, Barbieri, Milana, Fluvi, Adduce, Stradiotto, Manzini, Grandi, Rossi Nicola, Nannicini, Santagata, Tolotti.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 11-ter, all'elenco 2, riduzione di cassa delle spese per investimenti fissi lordi (categoria 21), alla spesa numero 4.2.3.3 Opere Marittime e portuali, sostituire l'importo 302.698.950 con il seguente: 82.698.950.
11-bis. 25. Rosato, Pasetto.

Sopprimerlo.

Conseguentemente all'articolo 11-ter, al comma 1, elenco 2, allegato, sopprimere la seguente voce: Ministero delle politiche agricole e forestali.
11-bis. 8. Zanella, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio.

Sopprimerlo.

Conseguentemente all'articolo 11-ter, al comma 1, elenco 2, allegato, sopprimere la seguente voce: Ministero per i beni e le attività culturali.
* 11-bis. 10. Zanella, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio.


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Sopprimerlo.

Conseguentemente all'articolo 11-ter, elenco 2, sopprimere l'intera voce: Ministero per i beni e le attività culturali.
* 11-bis. 26. Realacci.

Sopprimerlo.

Conseguentemente all'articolo 11-ter, al comma 1, elenco 2, allegato, sopprimere la seguente voce: Ministero della salute.
11-bis. 9. Zanella, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio.

Sopprimerlo.

Conseguentemente all'articolo 11-ter, sopprimere il comma 3.
11-bis. 12. Zanella, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio.

Sopprimerlo.

Conseguentemente all'articolo 11-ter, al comma 3, sopprimere la parola da: e all'articolo 37 fino alla fine del comma.
11-bis. 13. Zanella, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio.

Sopprimerlo.

Conseguentemente all'articolo 11-ter, al comma 4, dopo le parole: e delle istituzioni scolastiche, inserire le seguenti: e delle comunità montane e isolane.
11-bis. 14. Zanella, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio.

Sopprimerlo.

Conseguentemente all'articolo 11-ter, al comma 4, dopo le parole: e delle istituzioni scolastiche, inserire le seguenti: e degli enti parco.
11-bis. 15. Zanella, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio.

Sopprimerlo.

Conseguentemente all'articolo 11-ter, al comma 4, dopo le parole: e delle istituzioni scolastiche, inserire le seguenti: e degli enti regionali per la ricerca e per l'ambiente.
11-bis. 16. Zanella, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio.

Sopprimerlo.
11-bis. 11. Zanella, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. I contributi di cui all'artico 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che alla data del 31 dicembre 2005, non risultino impegnati dagli enti pubblici, sono revocati e riassegnati all'entrata del Bilancio dello Stato».

Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.
11-bis. 18. Morgando, Ventura, Russo Spena, Benvenuto, Pinza, Sgobio, Villetti, Zanella, Giordano, Giachetti, De Franciscis, Agostini, Mariotti, Pistone, Cusumano, Bianco, Giacomelli, Maurandi, Lettieri, D'Antoni, Cennamo, Michelì, Olivieri, Pennacchi, Crisci, Duilio, Visco, Barbieri, Milana, Fluvi, Adduce, Stradiotto, Manzini, Grandi, Nicola Rossi, Nannicini, Santagata, Toltoti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44,


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della legge 27 dicembre. 1997, n. 449, e successive modificazioni, è incrementato di 222 milioni di euro per l'anno 2005.

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: (Fondo per la politiche sociali).
11-bis. 17. Ventura, Morgando, Russo Spena, Benvenuto, Pinza, Sgobio, Villetti, Zanella, Giordano, Giachetti, De Franciscis, Agostini, Mariotti, Pistone, Cusumano, Bianco, Giacomelli, Maurandi, Lettieri, D'Antoni, Cennamo, Micheli, Olivieri, Pennacchi, Crisci, Duilio, Visco, Barbieri, Milana, Fluvi, Adduce, Stradiotto, Manzini, Grandi, Nicola Rossi, Nannicini, Santagata, Tolotti.

Al comma 1 ridurre di 55.770.411 euro l'importo ivi iscritto.

Conseguentemente all'articolo 11-ter, comma 1, all'elenco 2, sopprimere la voce: Giochi olimpici di Torino del Ministero dell'Economia.
11-bis. 22. Benvenuto, Ventura, Morgando, Russo Spena, Pinza, Sgobio, Villetti, Zanella, Giordano, Giachetti, De Franciscis, Agostini, Mariotti, Pistone, Cusumano, Bianco, Giacomelli, Maurandi, Lettieri, D'Antoni, Cennamo, Micheli, Olivieri, Pennacchi, Crisci, Duilio, Visco, Barbieri, Milana, Fluvi, Adduce, Stradiotto, Manzini, Grandi, Nicola Rossi, Nannicini, Santagata, Tolotti.

Al comma 1, ridurre di 22.366.169 e di 28.139.939 euro l'importo vivi iscritto.

Conseguentemente, all'articolo 11-ter, comma 1, all'elenco 2, sopprimere le voci: Promozione e tutela del made in Italy e Sportelli all'estero e strumenti per l'internazionalizzazione del Ministero delle attività produttive.
11-bis. 28. Cusumano, Ventura, Morgando, Russo Spena, Benvenuto, Pinza, Sgobio, Villetti, Zanella, Giordano, Giachetti, De Franciscis, Agostini, Mariotti, Pistone, Cusumano, Bianco, Giacomelli, Maurandi, Lettieri, D'Antoni, Cennamo, Micheli, Olivieri, Pennacchi, Crisci, Duilio. Visco, Barbieri, Milana, Fluvi, Adduce, Stradiotto, Manzini, Grandi, Nicola Rossi, Nannicini, Santagata, Tolotti.

Al comma 1 ridurre di 122.728.100 euro l'importo ivi iscritto.

Conseguentemente all'articolo 11-ter, comma 1, all'elenco 2, sopprimere la voce: Fondo unico da ripartire - investimenti edilizia penitenziaria e giudiziaria del Ministero della giustizia.
11-bis. 29. Lettieri, Ventura, Morgando, Russo Spena, Benvenuto, Pinza, Sgobio, Villetti, Zanella, Giordano, Giachetti, De Franciscis, Agostini, Mariotti, pistone, Cusumano, Bianco, Giacomelli Maurandi, D'Antoni, Cennamo, Micheli, Olivieri, Pennacchi, Crisci, Duilio, Visco, Barbieri, Milana, Fluvi, Adduce, Stradiotto, Manzini, Grandi, Nicola Rossi, Nannicini, Santagata, Toltoti.

Al comma 1 ridurre di 48.368.542 e di 1.956.789 e di 115.568 euro l'importo ivi iscritto.

Conseguentemente all'articolo 11-ter, comma 1, all'elenco 2, sopprimere la voci: Fondi da ripartire per l'operatività, Igiene e sicurezza sul lavoro e interventi integrativi disabili del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
11-bis. 30. Zanella, Ventura, Morgando, Russo Spena, Benvenuto, Pinza, Sgobio, Villetti, Giordano, Giachetti, De Franciscis, Agostini, Mariotti, Pistone, Cusumano, Bianco, Giacomelli, Maurandi, Lettieri, D'Antoni, Cennamo, Micheli, Olivieri, Pennacchi, Crisci, Duilio, Visco, Barbieri, Milana, Fluvi, Adduce, Stradiotto, Manzini, Grandi, Nicola Rossi, Nannicini, Santagata, Tolotti.


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Al comma 1 ridurre di 25.009.940 euro l'importo ivi iscritto.

Conseguentemente all'articolo 11-ter, comma 1, all'elenco 2 sopprimere la voce: Accordi e organismi internazionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
11-bis. 31. Zanella, Ventura, Morgando, Russo Spena, Benvenuto, Pinza, Sgobio, Villetti, Giordano, Giachetti, De Franciscis, Agostini, Mariotti, Pistone, Cusumano, Bianco, Giacomelli, Maurandi, Lettieri, D'Antoni, Cennamo, Micheli, Olivieri, Pennacchi, Crisci, Duilio, Visco, Barbieri, Milana, Fluvi, Adduce, Stradiotto, Manzini, Grandi, Nicola Rossi, Nannicini, Santagata, Tolotti.

Al comma 1 ridurre di 20.576.625 e di 45.536.229 euro l'importo ivi iscritto.

Conseguentemente all'articolo 11-ter, comma 1, all'elenco 2 sopprimere la voce: Patrimonio culturale statale e Patrimonio libraio e archivistico statale del Ministero per i beni e le attività culturali.
11-bis. 27. Sgobio, Ventura, Morgando, Russo Spena, Benvenuto, Pinza, Villetti, Zanella, Giordano, Giache De Franciscis, Agostini, Mariotti, Pistone, Cusumano, Bianco, Giacomelli, Maurandi, Lettieri, D'Antoni, Cennamo, Micheli, Olivieri, Pennacchi, Crisci, Duilio, Visco, Barbieri, Milana, Fluvi, Adduce, Stradiotto, Manzini, Grandi, Nicola Rossi, Nannicini, Santagata, Toloyti.

Al comma 1, sostituire le parole: 222 milioni con le seguenti: 206 milioni.

Conseguentemente all'articolo 11-quinquiesdecies, sostituire il comma 13 con il seguente: 13. Per le finalità di cui all'articolo 8-bis decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, comma 1, per la realizzazione delle Olimpiadi invernali di Torino 2006, è autorizzata la spesa di 16 milioni di euro per l'anno 2005.
11-bis. 19. Violante, Nigra, Benvenuto, Lolli.

Al comma 1, sostituire le parole: di euro 222.000.000 con le seguenti: di euro 218.000.000, quindi al comma 2, sostituire le parole: quanto a euro 100.000.000 con le seguenti: quanto a euro 96.000.000.

Conseguentemente all'articolo 11-bis, dopo il comma 1 inserire seguente:
1-bis. Al fine di consolidare le basi tecnologiche dell'industria marittima e di incrementare il ruolo della ricerca e sviluppo nel miglioramento della sicurezza e della competitività della flotta è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno per l'anno 2006 all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) di Roma ed al Centro per gli studi di tecnica navale S.p.A. (CETENA) di Genova per i rispettivi programmi di ricerca relativi al periodo 1o gennaio 2006 - 31 dicembre 2008.
I suddetti programmi di ricerca sono approvati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 1976, n. 259.
Alla concessione dei contributi di cui al presente comma si applicano le disposizioni dell'articolo 6 della legge 31 luglio 1997, n. 261».
11-bis. 20. Rosato, Morgando, Pasetto, Carbonella, Tuccillo.

Al comma 1, sostituire le parole: di euro 222.000.000 con le seguenti: di euro 218.844.175, e quindi al comma 2, sostituire parole: quanto a euro 100.000.000 con le seguenti: quanto a euro 97.8414. 1.175.
11-bis. 32. Rosato.


Pag. 137

All'articolo 11-bis, comma 1, sostituire le parole: di euro 222.000.000 con le seguenti: di euro 204.000.000, quindi al comma 2, sostituire le parole: quanto a euro a 122.000.000 con le seguenti: quanto a euro 104.000.000 e le parole: quanto a euro 117.000.000 con le seguenti: quanto a euro 99.000.000.

Conseguentemente, dopo l'articolo 11 sexiesdecies, aggiungere il seguente: articolo 11-septiesdecies. - (Contributo al comune di Melfi). - 1. Al fine di consentire l'acquisto di altro alloggio idoneo al proprio nucleo familiare ai proprietari di 123 alloggi siti nel territorio del comune di Melfi, classificato zona sismica di 1 categoria, in località Valleverde, colpiti da ordinanza di sgombero a causa di fenomeni di precarietà statica delle strutture edilizie, realizzate nei primi anni '80 dall'allora competente Istituto autonomo case popolari e contestualmente ceduti in proprietà, è autorizzata la spesa di 18 milioni di euro in favore del comune di Melfi.
2. Il comune di Melfi provvederà al reperimento e all'assegnazione degli alloggi ai soggetti di cui al comma 1 attraverso l'acquisto di immobili aventi caratteristiche di edilizia convenzionata e mediante la predisposizione di specifici programmi costruttivi in ambito urbano aventi le medesime caratteristiche residenziali, nonché alla bonifica delle aree dimesse».
11-bis. 33. Lettieri.

ART. 11-ter.

All'elenco 2, sezione Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sopprimere le seguenti voci:
4.2.3.3. Opere marittime e portuali 302.698.950
4.2.3.7. Sistemi idroviari 13.714.367

Conseguentemente, dopo l'articolo 11-ter, aggiungere il seguente:

Art. 11-ter.1.
(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 11-sexies a 11-terdecies.
11-ter.1. Duca, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Meta, Panattoni, Raffaldini, Susini, Tidei.

All'elenco 2, sezione Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sopprimere le seguenti voci:
4.2.3.3. Opere marittime e portuali 302.698.950
4.2.3.7. Sistemi idroviari 13.714.367

Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 11-sexies a 11-terdecies.
11-ter.2. Duca, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Meta, Panattoni, Raffaldini, Susini, Tidei.

All'elenco 2, sezione Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sopprimere la seguente voce:
4.2.3.3. Opere marittime e portuali 302.698.950

Conseguentemente, dopo l'articolo 11-ter, inserire il seguente:

Art. 11-ter.1.

1. Ai maggiori oneri di cui al presente decreto-legge, determinati nel limite massimo di 303 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 2.


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2. A decorrere dal 1o dicembre 2005, sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni dalla legge 23 marzo 1983, n. 77;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
11-ter.3. Duca, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Meta, Panattoni, Raffaldini, Susini, Tidei.

All'elenco 2, sezione Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sopprimere la seguenti voce:
4.2.3.3. Opere marittime e portuali 302.698.950

Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 11-sexies a 11-terdecies.
11-ter.4. Duca, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Meta, Panattoni, Raffaldini, Susini, Tidei.

All'elenco 2, sezione Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sopprimere la seguente voce:
4.2.3.7. Sistemi idroviari 13.714.367

Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 11-sexies a 11-terdecies.
11-ter.5. Duca, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Meta, Panattoni, Raffaldini, Susini, Tidei.

Al comma 4, dopo le parole: e istituzioni scolastiche aggiungere le seguenti: nonché degli enti del sistema camerale.

Conseguentemente, all'articolo 11-sexies, comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole da: è autorizzata fino alla fine del periodo, con le seguenti: è autorizzata la spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2006 e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
11-ter.6. Polledri.

Al comma 4, dopo le parole: e delle istituzioni scolastiche, aggiungere le seguenti: nonché degli enti del sistema camerale.
*11-ter.7. Blasi.

Al comma 4, dopo le parole: e delle istituzioni scolastiche aggiungere le seguenti: nonché degli enti del sistema camerale.
*11-ter.8. D'Agrò, Liotta, Degennaro, Volontè.

ART. 11-quater.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. La deducibilità delle quote di ammortamento anticipato prevista dall'articolo 102, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 302, è commisurata alle quote di ammortamento ordinario determinate nella misura stabilita dai precedenti commi.
11-quater. 1.Polledri.


Pag. 139

Al comma 10, dopo il primo periodo, inserire il seguente: L'eventuale insufficienza dei versamenti eseguiti a titolo di prima rata di acconto IRES ed IRAP non è sanzionabile.
11-quater. 2.Polledri.

ART. 11-quinquies.

Sopprimere il comma 5.
11-quinquies. 1. Parolo.

Sopprimere il comma 7.
11-quinquies. 2. Liotta, Degennaro, Volontè.

ART. 11-sexies.

Sopprimerlo.
*11-sexies. 1. Ferro.

Sopprimerlo.
*11-sexies. 2. Rosato, Morgando, Pasetto, Pinza, Carbonella, Lettieri, Tuccillo.

Sopprimere il comma 1.
11-sexies. 3. Tidei, Meta.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: all'1,5 per cento con le parole: 1,7 per cento.
11-sexies. 4. Meta, Tidei.

Al comma 1, lettera d), capoverso 5, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 52 per cento.
11-sexies. 9. Mazzarello, Duca.

Sopprimere il comma 2.
*11-sexies. 5. Raffaldini, Albonetti.

Sopprimere il comma 2.
*11-sexies. 10. Nardini, Russo Spena.

Sopprimere il comma 2.
*11-sexies. 6. Nardini, Russo Spena.

Al comma 3, sostituire le parole: 32 milioni con le parole: 34 milioni.
11-sexies. 7. Panattoni, Susini.

Al comma 3, sostituire le parole: 20 milioni con le parole: 22 milioni.
11-sexies. 8. Tidei, Meta.

ART. 11-septies.

Sopprimerlo.
*11-septies. 1.Ferro.

Sopprimerlo.
*11-septies. 2.Tidei, Albonetti.

Ai commi 1 e 2, sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 29 milioni.
11-septies. 3.Tidei, Albonetti.


Pag. 140

ART. 11-octies.

Sopprimerlo.
*11-octies. 1.Ferro.

Sopprimerlo.
*11-octies. 2.Tidei.

Al comma 1, sostituire le parole: 13 milioni di euro con le seguenti: 14 milioni di euro.
11-octies. 3.Raffaldini, Susini.

Dopo l'articolo 11-octies aggiungere il seguente:

Art. 11-octies.
(Differimento di termini e riduzione dei redditi presunti per l'anno fiscale 2005 a seguito degli eventi del 22 luglio 2005 a Sharm El Sheikh).

1. Per le imprese di viaggi e turismo come individuate dell'articolo 1, lettera b), punto 4, dell'Accordo tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, del 14 febbraio 2002, che hanno subito perdite per effetto delle rinunce da parte della clientela, successive agli attacchi terroristici del 22 luglio 2005 a Sharm El Sheikh e che possono documentare i danni in conseguenza subiti per la mancata fruizione di servizi da essi acquistati dai fornitori per l'organizzazione di viaggi e soggiorni, singoli o pacchetti turistici, la cui data di partenza o di fruizione dei servizi è stata compresa nel periodo tra il 23 luglio e il 2 agosto 2005, corrispondente al provvedimento di «sconsiglio ai viaggi» emesso dall'Unità di Crisi del Ministero per gli affari esteri, gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, numero 241, che hanno scadenza nel periodo compreso tra il giorno 1 del mese di gennaio 2006 e il giorno 31 del mese di marzo 2006, sono prorogati, relativamente ad un ammontare pari al 50 per cento degli importi dovuti, fino al 30 settembre 2006 senza alcuna maggiorazione.
2. I redditi presunti in base allo studio di settore delle agenzie di viaggio e turismo, compresi i tour operator, limitatamente all'anno fiscale 2005, sono ridotti del 30 per cento.
3. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni, sono definiti criteri e modalità di attuazione dei commi 1 e 2.

Conseguentemente: dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente: «Art. 12-bis. (Revisione aliquote sui prodotti alcolici). - 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati». 1. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui.
11-octies. 04. Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Tedeschi.

Dopo l'articolo 11-octies aggiungere il seguente:

Art. 11-octies.
(Differimento di termini e riduzione dei redditi presunti per l'anno fiscale 2005 a seguito degli eventi del 22 luglio 2005 a Sharm El Sheikh).

1. Per le imprese di viaggi e turismo, come individuate dell'articolo 1, lettera b), punto 4, dell'Accordo tra Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di


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Bolzano, del 14 febbraio 2002, che hanno subìto perdite per effetto delle rinunce da parte della clientela successive agli attacchi terroristici del 22 luglio 2005 a Sharm El Sheikh e che possono documentare i danni in conseguenza subiti per la mancata fruizione di servizi da essi acquistati dai fornitori per l'organizzazione di viaggi e soggiorni, singoli o pacchetti turistici, la cui data di partenza o di fruizione dei servizi è stata compresa nel periodo tra il 23 luglio e il 2 agosto 2005, corrispondente al provvedimento di «sconsiglio ai viaggi» emesso dall'unità di crisi del Ministero per gli affari esteri, gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2006 e il 31 marzo 2006, sono prorogati, relativamente ad un ammontare pari al 50 per cento degli importi dovuti, fino al 30 settembre 2006 senza alcuna maggiorazione.
2. I redditi presunti in base allo studio di settore delle agenzie di viaggio e turismo, compresi i tour operator, limitatamente all'anno fiscale 2005, sono ridotti del 30 per cento.
3. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni, sono definiti criteri e modalità di attuazione dei commi 1 e 2.
*11-octies. 01.Mazzocchi.

Dopo l'articolo 11-octies aggiungere il seguente:

Art. 11-octies.
(Differimento di termini e riduzione dei redditi presunti per l'anno fiscale 2005 a seguito degli eventi del 22 luglio 2005 a Sharm El Sheikh).

1. Per le imprese di viaggi e turismo, come individuate dell'articolo 1, lettera b), punto 4, dell'Accordo tra Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano, del 14 febbraio 2002, che hanno subito perdite per effetto delle rinunce da parte della clientela successive agli attacchi terroristici del 22 luglio 2005 a Sharm El Sheikh e che possono documentare i danni in conseguenza subiti per la mancata fruizione di servizi da essi acquistati dai fornitori per l'organizzazione di viaggi e soggiorni, singoli o pacchetti turistici, la cui data di partenza o di fruizione dei servizi è stata compresa nel periodo tra il 23 luglio e il 2 agosto 05, corrispondente al provvedimento di «sconsiglio ai viaggi» emesso dall'unità di crisi del Ministero per gli affari esteri, gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2006 e il 31 marzo 2006, sono prorogati, relativamente ad un ammontare pari al 50 per cento degli importi dovuti, fino al 30 settembre 2006 senza alcuna maggiorazione.
2. I redditi presunti in base allo studio di settore delle agenzie di viaggio e turismo, compresi i tour operator, limitatamente all'anno fiscale 2005, sono ridotti del 30 per cento.
3. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni, sono definiti criteri e modalità di attuazione dei commi 1 e 2.
*11-octies. 02.Gioacchino Alfano.

Dopo l'articolo 11-octies aggiungere il seguente:

Art. 11-octies.
(Differimento di termini e riduzione dei redditi presunti per l'anno fiscale 2005 a seguito degli eventi del 22 luglio 2005 a Sharm El Sheikh).

1. Per le imprese di viaggi e turismo, come individuate dell'articolo 1, lettera b), punto 4, dell'Accordo tra Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di


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Bolzano, del 14 febbraio 2002 che hanno subito perdite per effetto delle rinunce da parte della clientela successive agli attacchi terroristici del 22 luglio 2005 a Sharm El Sheikh e che possono documentare i danni in conseguenza subiti per la mancata fruizione di servizi da essi acquistati dai fornitori per l'organizzazione di viaggi e soggiorni, singoli o pacchetti turistici, la cui data di partenza o di fruizione dei servizi è stata compresa nel periodo tra il 23 luglio e il 2 agosto 2005, corrispondente al provvedimento di «sconsiglio ai viaggi» emesso dall'unità di crisi del Ministero per gli affari esteri, gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, che hanno scadenza nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 marzo 2006, sono prorogati, relativamente ad un ammontare pari al 50 per cento degli importi dovuti, fino al 30 settembre 2006 senza alcuna maggiorazione.
2. I redditi presunti in base allo studio di settore delle agenzie di viaggio e turismo, compresi i tour operator, limitatamente all'anno fiscale 2005, sono ridotti del 30 per cento.
3. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni, sono definiti criteri e modalità di attuazione dei commi 1 e 2.
*11-octies. 03. Liotta, Degennaro, Volontè.

ART. 11-nonies.

Sopprimerlo.
* 11-nonies. 1.
Ferro.

Sopprimerlo.
* 11-nonies. 2.
Susini, Mazzarello, Tidei.

Sopprimerlo.
* 11-nonies. 3.
Rosato, Morgando, Pasetto, Pinza, Carbonella, Lettieri, Tuccillo.

Al comma 1, lettera a) , capoverso 10, sostituire le parole: cinque con le parole: quattro.
11-nonies. 4.
Duca, Albonetti.

Al comma 1, lettera a) , capoverso 10, 50 per cento con le parole: 45 per cento.
11-nonies. 5.
Duca, Raffaldini.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 10-bis.
* 11-nonies. 6. Guido Dussin.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 10-bis.
* 11-nonies. 7. Zanella, Boato, Bulgarelli,

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 10-quater, aggiungere il seguente:
10-quinquies, È Fatto divieto a gestori aeroportuali o enti locali di finanziare compagnie aeree senza il consenso preventivo del Ministero.
11-nonies. 8. Alfonso Gianni, Russo Spena.

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 10-quater, aggiungere il seguente:
10-quinquies. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti annualmente riferisce al Parlamento in merito alla situazione del trasporto aereo, della sicurezza, del rispetto degli impegni e dell'andamento degli aeroporti in concessione.
11-nonies. 9. Russo Spena, Alfonso Gianni.


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ART. 11-decies.

Sopprimerlo.
* 11-decies. 1.Rosato, Morgando, Pasetto, Pinza, Carbonella, Lettieri, Tuccillo.

Sopprimerlo.
* 11-decies. 2.Ferro.

Sopprimerlo.
* 11-decies. 3.Duca, De Luca, Susini.

Sopprimere il comma 1.
11-decies. 4.Raffaldini, Tidei.

Al comma 1, sostituire le parole: 75 per cento con le parole: 74 per cento.
11-decies. 5.Duca, Raffaldini.

Sopprimere il comma 2.
11-decies. 6.Albonetti, Panattoni.

Sopprimere il comma 3.
11-decies. 7.Susini, Panattoni.

ART. 11-undecies.

Sopprimerlo.
*11-undecies. 1. Ferro.

Sopprimerlo.
*11-undecies. 2. Meta, De Luca.

ART. 11-duodecies.

Sopprimerlo.
*11-duodecies. 1. Guido Dussin.

Sopprimerlo.
*11-duodecies. 2. Ferro.

Sopprimerlo.
*11-duodecies. 3. Mazzarello.

Sopprimere il comma 1.
**11-duodecies. 4. Tidei.

Sopprimere il comma 1.
**11-duodecies. 5. Provera, Russo Spena.

Sopprimere il comma 2.
*11-duodecies. 6. Provera, Alfonso Gianni, Russo Spena.

Sopprimere il comma 2.
*11-duodecies. 7. Raffaldini, Albonetti.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2-bis. Al fine di migliorare il livello di sicurezza del trasporto aereo, l'Ente nazionale per l'aviazione civile, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 95 della legge finanziaria n. 311/04, è autorizzato ad assumere, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, 140 unità di personale a tempo indeterminato, incluso l'inserimento in ruolo del personale a tempo determinato, in servizio presso l'Enac alla data del 31 dicembre 2005, che ha già espletato selezione pubblica per l'accesso alla qualifica, nonché 10 unità di personale comandato da Ente Poste Italiane già in servizio presso l'ENAC.


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2-ter. Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del precedente comma sono coperti con le entrate proprie dell'Ente di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 250/97, senza ulteriori oneri a carico dei bilancio dello Stato.
**11-duodecies. 9. Russo Spena, Alfonso Gianni, Nardini.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2-bis. Al fine di migliorare il livello di sicurezza del trasporto aereo, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, è autorizzato ad assumere, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, 140 unità di personale a tempo indeterminato, incluso l'inserimento in ruolo del personale a tempo determinato in servizio presso l'ENAC alla data del 31 dicembre 2005, che ha già espletato selezione pubblica per l'accesso alla qualifica, nonché 10 unità di personale comandato da Ente Poste Italiane già in servizio presso l'ENAC.
2-ter. Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del precedente comma sono coperti con le entrate proprie dell'Ente, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 25 luglio 1997 n. 250, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
**11-duodecies. 10. Riccio.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2-bis. Al fine di migliorare il livello di sicurezza del trasporto aereo, l'Ente nazionale per l'aviazione civile, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 95 della legge finanziaria n. 311/04, è autorizzato ad assumere, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, 140 unità di personale a tempo indeterminato, incluso l'inserimento in ruolo del personale a tempo determinato, in servizio presso l'Enac alla data del 31 dicembre 2005, che ha già espletato selezione pubblica per l'accesso alla qualifica, nonché 10 unità di personale comandato da Ente Poste Italiane già in servizio presso l'ENAC.
2-ter. Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del precedente comma sono coperti con le entrate proprie dell'Ente di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 250/97, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
**11-duodecies. 11. Duca, Raffaldini, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Meta, Panattoni, Susini, Tidei.

Aggiungere, infine, i seguenti commi:
2-bis. Al fine di migliorare il livello di sicurezza del trasporto aereo, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (), in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 95 della legge finanziaria n. 311/04, è autorizzato ad assumere, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, 140 unità di personale a tempo indeterminato, incluso l'inserimento in ruolo del personale non dirigenziale a tempo determinato, in servizio presso l'Enac alla data del 31 dicembre 2004, che ha già espletato selezione pubblica per l'accesso alla qualifica, nonché 10 unità di personale comandato da Ente Poste Italiane già in servizio presso l'ENAC.
2-ter. Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del precedente comma sono coperti con le entrate proprie dell'Ente di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 250/97, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
**11-duodecies. 12. Pasetto, Carbonella, Tuccillo.

ART. 11-terdecies.

Sopprimerlo.
11-terdecies. 1.Ferro.


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ART. 11-quaterdecies.

Sopprimere il comma 1.
11-quaterdecies. 1.Tidei, Meta.

Al comma 1, sostituire le parole: 2 milioni con le parole: 2,5 milioni.
11-quaterdecies. 2.Mazzarello, De Luca.

Sopprimere i commi 2 e 3.
11-quaterdecies. 3.Tidei, Meta.

Sopprimere il comma 2.
11-quaterdecies. 4.Zanella, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Olivieri.

Al comma 2, sostituire le parole: 5 milioni con le parole: 6 milioni.
11-quaterdecies. 5.Duca, Susini.

Al comma 3, sostituire le parole: 1,5 milioni con le parole: 1,6 milioni.
11-quaterdecies. 6.Mazzarello, Raffaldini.

Sopprimere il comma 5.
11-quaterdecies. 8.Zanella, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio.

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: o, se istituiti, degli istituti regionali.
11-quaterdecies. 9.Borrelli, Rava, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio, Franci.

Al comma 5, sostituire le parole: degli istituti regionali con le seguenti: delle unità operative tecniche consultive di cui al secondo comma dell'articolo 7 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
11-quaterdecies. 10.Borrelli, Rava, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio, Franci.

Al comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. L'articolo 18 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, é sostituito dal seguente:
Art. 18. - 1. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito esclusivamente nei confronti delle specie sottoindicate. La stagione venatoria è strutturata per periodi e per specie; inizia la prima decade di settembre e si conclude nella terza decade di febbraio di ogni anno.
2. Ai fini dell'esercizio venatorio è con sentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie nei periodi di seguito indicati:
a) specie cacciabili dalla prima de cade di settembre alla terza decade d gennaio: germano reale (Anas platyrhynchos), alzavola (Anas crecca), marzaiola (Anas querquedula), quaglia (Coturnix coturnix), merlo (Turdus merula), tortora (Streptopelia turtur), cornacchia nera (Corvus corone), cornacchia grigia (Corvus corone cornix), ghiandaia (Garrulus glandarius), gazza (Pica pica);
b) specie cacciabili dalla prima decade di settembre alla prima decade febbraio: beccaccino (Gallinago gallinago), pavoncella (Vanellus vanellus);
c) specie cacciabili dalla prima decade di settembre alla terza decade di febbraio: colombaccio (Colomba patumbus), volpe (Vulpes vulpes);
d) specie cacciabili dalla terza decade di settembre alla terza decade di dicembre: starna (Perdix perdix), pernice rossa (Alectoris rufa), pernice sarda (Alectoris barbara), lepre comune (Lepus europaeus), lepre sarda (Lepus capensis), minilepre (Silvilagus floridanus), coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus);


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e) specie cacciabili dalla terza decade di settembre alla terza decade di gennaio: fagiano (Phasianus colchicus), beccaccia (Scolopax rusticola), combattente (Philomachus pugnax), corone (Anas acuta), canapiglia (Anas strepera), folaga (Fulica atra);
f) specie cacciabili dalla terza decade di settembre alla prima decade di febbraio: frullino (Lymnocryptes minimum), moriglione (Aythya ferina), mestolone e (Anas clipeata), moretta (Aythyafuligula);
g) specie cacciabili dalla terza decade a di settembre alla terza decade di febbraio allodola (Alauda arvensis), porciglione (Rallus aquaticus), fischione (Anas Penelope), gallinella d'acqua (Gallinula chloropus), cesena (Turdus pilaris), tordo bottaccio (Turdus philomelos), tordo sassella (Turdus iliacus);
h) specie cacciabili dalla prima dei cade di ottobre alla terza decade di novembre: pernice bianca (Lagopus mutus), fagiano di monte (Tetrao tetrix), coturnice (Alectoris greca), camoscio alpino (Rupicapra rupicapra), capriolo (Capreolus capreolus), cervo (Cervus elaphus), daino (Dama dama), muflone (Ovis musimon) con esclusione della popolazione sarda, lepre bianca (Lepus timidus);
i) specie cacciabili dalla prima decade di ottobre alla terza decade di gennaio: cinghiale (Sus scrofa).

3. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con propri provvedimenti determinano, nell'osservanza dei commi precedenti, il periodo in cui si articola la stagione venatoria, indicando altresì, all'interno dei periodi fissati dalla presente legge, i tempi in cui è consentito il prelievo di una o più specie ammesse all'attività venatoria. I termini di cui al comma 2 possono esser modificati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituiti, degli istituti regionali o delle province autonome. I termini di cui al comma 2 devono esser comunque contenuti tra la prima decade di settembre e la terza decade di febbraio.
4. Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, vengono recepiti, i nuovi elenchi delle specie di cui al comma 2, nonché le modifiche dei tempi di caccia per le specie di cui al comma 2, entro novanta giorni dall'avvenuta approvazione comunitaria o dall'entrata in vigore delle convenzioni internazionali.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono anticipare l'apertura della caccia, esclusivamente da appostamento e limitatamente alla specie tortora (Streptopelia turtur) alla terza decade di agosto, previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituiti, degli istituti regionali e delle province autonome.
6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, o se istituito, l'istituto regionale e delle province autonome, pubblicano il calendario regionale e il regolamento per la caccia in Zona Alpi, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1 e 2 e con l'indicazione del numero massimo di capi abbattibili in ciascuna giornata di attività venatoria.
7. Il numero delle giornate di caccia settimanali usufruibili a libera scelta da ogni cacciatore non può essere superiore a tre, fermo restando il divieto di esercizio dell'attività venatoria nelle giornate di martedì e venerdì.
8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, o se istituito, l'istituto regionale e delle province autonome, tenuto conto delle consuetudini locali, regolamentano diversamente, anche in deroga al comma 7, l'esercizio venatorio alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1o ottobre e il 30 novembre consentendo il prelievo da appostamento per ulteriori due giornate settimanali.


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9. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia agli ungulati e quella da appostamento agli acquatici ed ai turdidi è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto del sole. Le attività preparatorie all'attività venatoria sono consentite da due ore prima della levata del sole; quelle conclusive fino a due ore dopo il tramonto.
10. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, o se istituito, l'istituto regionale e delle province autonome, regolamentano il prelievo in selezione degli, ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui al presente articolo.
11-quaterdecies. 11.Onnis.

Sopprimere il comma 6.
11-quaterdecies. 12.Guerzoni, Ventura, Benvenuto, Gasperoni, Cordoni, Innocenti, Motta, Bellini, Trupia, Rainisio, Diana.

Al comma 6, sopprimere le seguenti parole: , effettuata da studenti e pensionati.
11-quaterdecies. 13.Guerzoni, Ventura, Benvenuto, Gasperoni, Cordoni, Innocenti, Motta, Bellini, Trupia, Rainisio, Diana.

Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. Al fine di compensare la diminuzione dello stanziamento assegnato al Parco del Gran Paradiso in sede di definizione del decreto ministeriale di riparto dei contributi agli Enti parco per l'anno finanziario 2003, è erogata a favore del medesimo Ente Parco nazionale del Gran Paradiso la somma di euro 1.000.000 per l'anno 2006.
11-quaterdecies. 14.Parolo.

Al comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. L'Istituto nazionale della Montagna (IMONT) costituito ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284 è autorizzato a incrementare le proprie spese per il triennio 2005-2007 in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, comma 57 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Al suddetto onere l'IMONT fa fronte con risorse finanziarie a carico del proprio bilancio, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
11-quaterdecies. 15.Arnoldi.

Sopprimere il comma 8.
*11-quaterdecies. 16.Sergio Rossi.

Sopprimere il comma 8.
*11-quaterdecies. 17.Zanella, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio.

Sopprimere il comma 8.
*11-quaterdecies. 18.Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella, Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Sopprimere il comma 9.
11-quaterdecies. 19.Pagliarini, Sergio Rossi.

Al comma 9, dopo le parole: di tipo A inserire le seguenti: e alle discariche per inerti.
*11-quaterdecies. 20.Pagliarini, Sergio Rossi.


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Al comma 9, dopo le parole: di tipo A inserire le seguenti: e alle discariche per inerti.
*11-quaterdecies. 21.Zanella, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:
9-bis. Ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute nei decreti autorizzativi di impianti che generano emissioni in atmosfera:
a) con l'espressione «messa in esercizio dell'impianto» s'intende fare riferimento alla data di avvio delle prime prove di funzionamento del medesimo;
b) con l'espressione «entrata in esercizio dell'impianto» s'intende fare riferimento alla data, successiva al completamento del collaudo, a partire dalla quale l'impianto, nel suo complesso, risulta in funzione nelle condizioni operative definitive ossia quando, decorsi sei mesi dalla comunicazione di cui al 2o comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/88, si prevede il passaggio del rilevamento delle emissioni da base giornaliera a base oraria.
11-quaterdecies. 22. Gastaldi, Saglia, D'Agrò, Polledri.

Sopprimere il comma 11.
11-quaterdecies. 23. Burtone.

Sopprimere il comma 12.
*11-quaterdecies. 24. Provera, Russo Spena.

Sopprimere il comma 12.
*11-quaterdecies. 25. Duca, Raffaldini.

Sopprimere il comma 12.
*11-quaterdecies. 26. Burtone.

Dopo il comma 12, inserire i seguenti:
12-bis. Al comma 2 dell'articolo 17 della legge 17 febbraio 1992 n. 179 dopo le parole: «dei figli minorenni» sono inserite le seguenti parole: «uguale diritto è riservato agli eredi aventi titolo in base alle norme vigenti ovvero, in loro mancanza,».
12-ter. Al comma 3 dell'articolo 9 della legge 30 aprile 1999 n. 136, sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: «ovvero chiedere, per il relativo edificio separato, la trasformazione prevista dal comma 1».
12-quater. All'articolo 9 della legge 30 aprile 1999 n. 136, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:
3-bis. Qualora la cooperativa, anche quale edificio separato, abbia provveduto alla consegna di tutti gli alloggi sociali compresi nel relativo insediamento, l'autorizzazione alla trasformazione prevista dal comma 1 può essere avanzata se riguardi almeno il 50% (per cento) degli alloggi dello stabile sociale e purchè deliberata con la maggioranza dei due terzi dell'assemblea generale ordinaria validamente costituita con la presenza di almeno il 51 per cento dei soci iscritti. In tal caso la cooperativa deve assumere contestualmente l'impegno a provvedere alla diretta gestione degli alloggi che non verranno ceduti in proprietà individuale.
12-quinques. Al testo unico di cui al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo comma, primo periodo, dell'articolo 95 dopo le parole: «da cooperative» sono inserite le seguenti: «oltre quelli prescritti dall'articolo 31,».
b) la lettera b) del primo comma dell'articolo 95 è sostituita dalla seguente:
b) la residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune o in uno dei comuni nell'ambito territoriale ove è localizzato l'alloggio; per


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ambito territoriale si prende a riferimento quello individuato dalle delibere regionali di programmazione.
c) alla lettera b) dell'articolo 97 le parole: «gli ufficiali generali e i colonnelli comandanti di corpo o capi di servizio dell'esercito, nonché gli ufficiali di grado e carica corrispondenti delle altre Forze Armate dello Stato» sono soppresse.
d) la lettera c) dell'articolo 97 è sostituita dalla seguente:
c) per il personale appartenente alle Forze armate, al Corpo della Guardia di finanza e alle Forze di polizia ad ordinamento civile.
e) all'articolo 116, il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente:
Nelle cooperative per la costruzione di case popolari ed economiche, fruenti o non fruenti di contributo erariale, a proprietà indivisa ed inalienabile o a proprietà individuale, al socio che muoia iscritto ad un intervento edilizio si sostituiscono in tutti i suoi diritti gli eredi aventi titolo in base alle norme vigenti. In mancanza degli eredi, uguale diritto è riservato ai conviventi more uxorio, purché conviventi alla data del decesso e purché in possesso dei requisiti in vigore per l'assegnazione degli alloggi. La convivenza, alla data del decesso, deve essere instaurata da almeno due anni ed essere documentata da apposita certificazione anagrafica od essere dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà da parte della persona convivente con il socio defunto.
f) gli articoli 114, 115 e 117 sono abrogati.
11-quaterdecies. 27. Moretti, Lenna.

Sopprimere il comma 13.
11-quaterdecies. 28. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Sostituire il comma 13 con i seguenti:
13. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) riordino e semplificazione delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;
b) definizione di un reale sistema di verifiche degli impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza;
c) coordinamento delle disposizioni in materia di sanzioni in caso di violazione degli obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti dalle lettere a) e b).
13-bis. Le disposizioni del capo V (Norme per la sicurezza degli impianti), della parte seconda, del «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia», di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché le disposizioni in materia di efficienza energetica riferite alla progettazione, alla manutenzione, all'installazione, al controllo ed alle ispezioni degli impianti termici, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 e relativi allegati, hanno effetto, se compatibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma precedente.
11-quaterdecies. 29. Nieddu, Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nigra, Quartiani, Rugghia, Tedeschi.

Sostituire il comma 13, con i seguenti:
13. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro


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delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, emana uno o più decreti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:
a) riordino e semplificazione delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;
b) definizione di un reale sistema di verifiche degli impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza;
c) coordinamento delle disposizioni in materia di sanzioni in caso di violazione degli obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti dalle lettere a) e b).
13-bis. Le disposizioni del capo V (Norme per la sicurezza degli impianti), della parte seconda, del «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia», di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché le disposizioni in materia di efficienza energetica riferite alla progettazione, alla manutenzione, all'installazione, al controllo ed alle ispezioni degli impianti termici, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 e relativi allegati, hanno effetto, se compatibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma precedente.
11-quaterdecies. 30. Liotta, Degennaro, Volontè.

Al comma 13, sostituire l'alinea con il seguente:
Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto delle prerogative costituzionali delle regioni, un decreto legislativo, volto a disciplinare:
11-quaterdecies. 31. Zanella, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio.

Al comma 13, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire la lettera c) con la seguente:
c) coordinamento celle disposizioni in materia di sanzioni in caso di violazione delle disposizioni di cui alle lettera a) e b);
b) sopprimere la lettera d);
c) dopo i1 comma 13 aggiungere il seguente:
13-bis. Le disposizioni dei capo V (Norme per la sicurezza degli impianti), della parte seconda, del «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia», di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2009, n. 380, nonché le disposizioni in materia di efficienza energetica riferite alla progettazione, alla manutenzione, all'installazione, al controllo ed alle ispezioni degli impianti termici, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 e relativi allegati, hanno effetto, se compatibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 13.
11-quaterdecies. 32. Benvenuto, Lettieri, Michele Ventura, Grandi, Pistone.

Dopo il comma 13, inserire il seguente:
13-bis. I sovracanoni idroelettrici previsti ai sensi della legge 959/1953 e seguenti, sono estesi a tutti gli impianti di produzione di energia idroelettrica le cui opere di presa ricadano, in tutto o in parte, nei territori dei Comuni compresi in un Bacino Imbrifero Montano, già delimitato.
Restano, pertanto, confermate le attuali delimitazioni dei Consorzi BIM, anche in presenza di nuove Province, oltre alla


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specifica competenza dello Stato in materia di sovracanone.
11-quaterdecies. 33. Gamba.

Sopprimere il comma 16.
11-quaterdecies. 34. Panattoni, Susini.

Sopprimere il comma 17.
*11-quaterdecies. 35. Panattoni, Meta.

Sopprimere il comma 17.
*11-quaterdecies. 36. Zanella, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio.

Sopprimere il comma 18.
11-quaterdecies. 37. Albonetti, Panattoni.

Al comma 19, sostituire le parole: 50 per cento con le parole: 52 per cento.
11-quaterdecies. 38. De Luca, Albonetti.

Sopprimere il comma 20.
*11-quaterdecies. 39. Parolo.

Sopprimere il comma 20.
*11-quaterdecies. 40. Zanella, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio.

Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
21-bis. Per la prosecuzione degli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 9 marzo 1976, n. 75, volti alla tutela del carattere monumentale e artistico della città di Siena, è autorizzata la spesa di euro 3 milioni per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e ambientali. La complessiva somma di euro 9 milioni, per gli interventi di cui ai citati articoli 2, 3 e 4 della legge 9 marzo 1976, n. 75, è ripartita con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, su motivata proposta del consiglio comunale di Siena. L'erogazione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 della legge 9 marzo 1976, n. 75, è disposta con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comune di Siena propone alla regione Toscana il piano per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della citata legge n. 75 del 1976 e nei successivi tre mesi la regione stessa, udita la sovrintendenza ai monumenti di Siena, adotta le sue determinazioni e le comunica al comune.
21-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 22 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2006 e 2007, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005 utilizzando parzialmente allo scopo l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
11-quaterdecies. 41. Vigni.

Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
21-bis. Il fondo per risarcire le vittime dell'usura di cui alla legge n. 108 del 1996 è rifinanziato per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2006. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 21-ter.
21-ter. Per l'anno 2006, con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto


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anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro.
11-quaterdecies. 42. Nuvoli, Mastella, Cusumano, Acquarone, Borriello, De Franciscis, Iannuccilli, Mongiello, Oricchio, Luigi Pepe, Pisicchio, Potenza, Santulli.

Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
21-bis. Il fondo di cui all'articolo 2-bis della legge 536/81 è rifinanziato per un importo pari a 26.400.000,00 euro per l'anno 2006. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 21-ter.
21-ter. Per l'anno 2006, con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 26.400.000,00 euro.
11-quaterdecies. 7. Cusumano.

ART. 11-quinquiesdecies.

Al comma 1, sopprimere le parole: le attuali reti di raccolta dei giochi.
11-quinquiesdecies. 1. Nannicini, Benvenuto, Tolotti, Lettieri.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: scommesse riservati allo Stato aggiungere le seguenti: e ai service-provider ad oggi operativi per le scommesse sportive ed ippiche.
11-quinquiesdecies. 2. Nannicini, Benvenuto, Tolotti, Lettieri.

Al comma 1, sopprimere la lettera d):

Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. I titolari di concessioni di cui alla lettera c) possono utilizzare i mezzi di pagamento più utili e funzionali per la loro attività purché conformi alle norme vigenti in materia, previa comunicazione ad aams».
11-quinquiesdecies. 3. Nannicini, Benvenuto, Tolotti, Lettieri.

Sopprimere il comma 5.
11-quinquiesdecies. 4. Sergio Rossi.

Sostituire il comma 5:

Conseguentemente, all'articolo 14-ter, comma 1, legge 14 maggio 2005, n. 80, è soppresso il periodo: e l'articolo 10 del decreto del Ministero delle Finanze 7 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 9 aprile 1999.
11-quinquiesdecies. 5. Nannicini, Benvenuto, Tolotti, Lettieri.


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Sopprimere il comma 6.
*11-quinquiesdecies. 6. Nannicini, Benvenuto, Tolotti, Lettieri.

Sopprimere il comma 6.
*11-quinquiesdecies. 7. Sergio Rossi.

Sopprimere il comma 8.
11-quinquiesdecies. 8. Nannicini, Benvenuto, Tolotti, Lettieri.

Al comma 9, sostituire le parole: 3 euro con le seguenti: 1 euro.
11-quinquiesdecies. 9. Nannicini, Benvenuto, Tolotti, Lettieri.

Al comma 10 sopprimere le parole: a domanda.
11-quinquiesdecies. 10. Verro.

Al comma 11, lettera a) dopo le parole: riservati alla Stato, aggiungere le seguenti: e ai service provider attualmente operativi per le scommesse sportive ed ippiche.
11-quinquiesdecies. 11. Nannicini, Benvenuto, Tolotti, Lettieri.

Al comma 11, lettera b), dopo le parole:
autorizzati all'esercizio di tali scommesse, aggiungere le seguenti: anche con l'assistenza di un operatore.
11-quinquiesdecies. 12. Nannicini, Benvenuto, Tolotti, Lettieri.

Dopo l'articolo 11-quinquiesdecies aggiungere il seguente:

Art. 11-sexiesdecies.
(Interventi a favore delle piccole e medie imprese esportatrici).

1. Per le piccole e medie imprese esportatrici che negli ultimi tre anni abbiano realizzato nei mercati extracomunitari almeno il 20 per cento del loro fatturato complessivo e che, nel primo semestre 2004 abbiano registrato un decremento pari almeno al 10 per cento del fatturato realizzato nei predetti mercati, confrontato con quello realizzato nel primo semestre 2001, il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabii ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabii ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato, per il periodo d'imposta in vigore al 10 gennaio 2006, in lire 5 milioni.

Conseguentemente, dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente: «Art. 12-bis. - (Revisione aliquote sui prodotti alcolici). - 1. L'articolo 13 e il comma i dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati». 1. A decorrere dal 1 gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior complessivo pari a 200 milioni di euro annui.
11-quinquiesdecies. 01. Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartini, Rugghia, Tedeschi.

ART. 11-sexiesdecies.

Dopo l'articolo 11-sexiesdecies, aggiungere il seguente:

Art. 11-septiesdecies.
(Modifica all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di composizione del comitato portuale).

1. All'articolo 9, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo la lettera e) è inserita la seguente:
e-bis) per le autorità portuali di Salerno e di Taranto, dal presidente della


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giunta regionale della Basilicata o da un suo delegato.
11-sexiesdecies. 06. Lettieri.

Dopo l'articolo 11-sexiesdecies, aggiungere il seguente:

Art. 11-septiesdecies.
(Agevolazioni fiscali per l'assunzione di temporary manager nelle piccole e medie imprese).

1. Allo scopo di favorire l'introduzione di processi gestionali innovativi tali da incrementare la produttività e la cultura aziendale, alle piccole e medie imprese che assumono temporary manager, manager a progetto, o consulenti di direzione, con contratto di lavoro a tempo determinato, ai fini della presente legge di seguito denominati «facilitatori», nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei quattro periodi di imposta successivi, sono concesse le seguenti agevolazioni:
a) esenzione dal pagamento degli oneri contributivi di qualsiasi natura derivanti dall'assunzione del facilitatore;
b) esenzione, ai fini dell'imposta sul reddito delle società, per un importo pari al 50 per cento del maggiore reddito conseguito, rispetto al reddito dichiarato nell'anno precedente l'assunzione del facilitatore.
2. I contratti di assunzione di cui al comma 1 non possono avere durata inferiore a sei mesi.
3. Ai facilitatori sono comunque riconosciuti, ai fini previdenziali, contributi figurativi nella misura prevista dalla legislazione vigente, per tutta la durata effettiva del rapporto di lavoro.
4. Per temporary manager si intende un professionista qualificato, cui è affidata dalla proprietà la gestione di tutta l'azienda o di una struttura o funzione, ovvero l'attuazione di un progetto concordato.
5. II contratto di assunzione deve prevedere il piano operativo del progetto con gli obiettivi finali e intermedi, le deleghe operative e le procure ufficiali, nonché le risorse aziendali a disposizione, i tempi di attuazione e le previsioni di spesa.
6. Per «consulente di direzione» si intende un professionista che consiglia l'azienda cliente, propone soluzioni o modelli di sviluppo e la assiste nell'implementazione delle soluzioni.
7. Per le finalità di cui al comma 1 il facilitatore deve avere comunque esercitato le funzioni professionali per almeno cinque anni, dimostrabili per mezzo di una attestazione, anche qualitativa, rilasciata da una associazione professionale censita presso il Consiglio nazionale dell'economia e dei lavoro (CNEL), ovvero da un organismo indipendente, purché redatta sulla base della normativa prevista dall'organismo di normazione nazionale UNI o dall'organismo internazionale EN o ISO.
8. Per godere dei benefici di cui al presente articolo, l'azienda deve dichiarare che il facilitatore non ha avuto rapporti pregressi di dipendenza o di collaborazione duratura con l'azienda medesima o con aziende ad essa comunque collegate, né essere familiare del titolare o dei componenti dei consiglio di amministrazione dell'azienda.
9. Il facilitatore non deve aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso.
10. Le piccole e medie imprese in possesso dei parametri dimensionali di cui alla raccomandazione 2003/361/CE C(2003)1422 del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, per potere usufruire delle agevolazioni di cui al comma 1, devono:
a) avere uno stato patrimoniale e un bilancio aziendale in attivo e certificato;
b) rispettare le condizioni di cui al comma 11.
11. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano in presenza di una scelta


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imprenditoriale finalizzata alla introduzione o all'implementazione di processi gestionali innovativi, ovvero finalizzata al ricambio generazionale nella conduzione aziendale mediante l'utilizzo di facilitatori con le modalità previste dal presente articolo.
12. Le imprese che pianificano e procedono all'assunzione di facilitatori rilevano progressivamente i dati su un apposito prospetto sezionale sottoscritto dal legale rappresentante. L'Agenzia delle entrate disciplina le ulteriori modalità di comunicazione, a consuntivo, con provvedimento da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
13. Ai fini di cui al comma 1, l'attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata con riferimento a quanto indicato nel prospetto sezionale di cui al comma 12 dal presidente dei collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, in quello dei dottori commercialisti, in quello dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti dei lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, dei decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
14. Il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettuano i controlli relativi all'applicazione dei commi 12 e 13, e, in caso di false comunicazioni, provvedono a recuperare le somme relative alle agevolazioni concesse e a denunciare il beneficiario alla competente autorità giudiziaria.
15. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
16. II Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
11-sexiesdecies. 05. Lettieri, Benvenuto.

Dopo l'articolo 11-sexiesdecies, aggiungere il seguente:

Art. 11-septiesdecies.
(Riduzione delle accise sui prodotti petroliferi e sugli oli minerali utilizzati nei territori della regione Basilicata).

1. Le accise di spettanza erariale gravanti sugli oli minerali e sui prodotti petroliferi utilizzati come carburante o come combustibile per gli usi industriali e civili nei comuni della regione Basilicata sono ridotte del 30 per cento.
2. La riduzione prevista dal comma 1 è aumentata al 50 per cento nei comuni di cui alla legge della regione Basilicata 3 aprile 1995, n. 40, e successive modificazioni.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.
4. II Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia a decorrere dalla data di concessione dell'autorizzazione prevista dall'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, relativa


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all'applicazione di ulteriori esenzioni o riduzioni in materia di tassazione dei prodotti energetici.
11-sexiesdecies. 01. Lettieri, Molinari.

Dopo l'articolo 11-sexiesdecies, aggiungere il seguente:

Art. 11-septiesdecies.
(Contributo per le province in cui sono ubicati impianti di produzione di energia elettrica).

1. Dopo l'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, è inserito il seguente:
Art. 6-bis. - 1. Istituita, a carico dei gestori degli impianti di produzione di energia elettrica, con esclusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, un'imposta sulla produzione in misura di euro 0,001033 per ogni Kwh di energia elettrica prodotta.
2. I termini e le modalità di accertamento, di liquidazione e di pagamento dell'imposta di cui al comma 1 sono fissati con decreto dei Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Il gettito dell'imposta prevista dal comma 1 è interamente trasferito alle province in cui sono situate le centrali elettriche, in proporzione alla quantità di energia prodotta dagli impianti ubicati nel rispettivo territorio provinciale. Nel caso in cui l'impianto si trovi ubicato entro un raggio di 20 chilometri dal confine di una o più province, il gettito dell'imposta è trasferito alle province interessate in misura proporzionale al rispettivo numero di abitanti.
4. Gli importi trasferiti alle province ai sensi del comma 3 sono da queste destinati prevalentemente a finanziare interventi di compensazione e di risanamento ambientale, di ricerca e di sperimentazione di tecnologie, finalizzate anche al risparmio e al rendimento energetici, nonché incentivi per la diffusione di impianti di energie rinnovabili e per lo sviluppo dell'occupazione nel rispettivo territorio provinciale.
11-sexiesdecies. 03. Ruggeri, Lettieri, Stradiotto.

Dopo l'articolo 11-sexiesdecies, aggiungere il seguente:

Art. 11-septiesdecies.
(Tutela dei consumatori).

1. È vietato che gli addebiti per la somministrazione di servizi relativi alla fornitura di acqua, corrente elettrica e gas computata in base al consumo presunto comportino l'applicazione di una tariffa maggiore di quella calcolata in base al consumo effettivamente realizzato. Il consumatore cui è stata addebitata una tariffa superiore a quella ordinaria può chiedere all'impresa somministrante, oltre al rimborso delle cifre indebitamente percepite, una somma pari alla metà di quella indebitamente percepita. Nel caso in cui l'impresa somministrante reiteri il comportamento, l'Autorità pubblica di controllo dei settore può irrogare all'impresa una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore delle somme indebitamente percepite, e comunque compresa tra un minimo di 10.000 euro e un massimo di 100 milioni di euro.
2. È fatto divieto di addebitare all'utente servizi relativi alla fornitura di acqua, corrente elettrica e gas ovvero servizi di comunicazione da lui non espressamente accettati in forma scritta. In tali casi, l'impresa somministrante è tenuta a rimborsare, anche senza richiesta da parte dell'utente, le somme indebitamente percepite. Le Autorità pubbliche di controllo del settore vigilano sul rispetto dei divieto e, in caso di reiterata violazione, applicano una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 10.000 euro a un massimo di 10 milioni di euro.
3. All'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, dopo le parole: «lire 300 miliardi» sono


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inserite le seguenti: «, che non possono essere oggetto di oblazione; una somma pari ad un terzo del valore di ogni sanzione amministrativa pecuniaria è destinata a progetti di informazione e tutela dei consumatori, da disciplinare con regolamento del Ministro delle attività produttive».
4. Dopo il comma 11 dell'articolo 7 dei decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, è inserito il seguente:
11-bis. Chiunque diffonde pubblicità ingannevole o pubblicità comparativa illecita è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 50.000 euro a un massimo di 100 milioni di euro, commisurata in relazione ai maggiori proventi di vendita derivanti all'impresa dalla pubblicità ingannevole. La sanzione è irrogata dall'Autorità sulla base dell'accertamento operato ai sensi dei presente articolo.
11-sexiesdecies. 07. Lettieri, Benvenuto.

Dopo l'articolo 11-seviesdecies, aggiungere il seguente:

Art. 11-septiesdecies.
(Disposizioni in favore dei portatori di obbligazioni pubbliche argentine).

1. Al fine di fare fronte alla grave emergenza economica e sociale conseguente al default dei titoli del debito pubblico argentino, largamente collocati presso i risparmiatori italiani nel periodo 1994-2001 senza adeguata informazione sui rischi dell'investimento o senza verifica dei profili di rischio dei risparmiatori medesimi, le persone fisiche residenti fiscalmente in Italia, di seguito denominate «obbligazionisti», che, alla data della dichiarazione di default sui titoli del debito pubblico argentino e sino alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rimaste in possesso di obbligazioni emesse dalla Repubblica argentina e da enti pubblici argentini, collocate da banche iscritte all'albo previsto dall'articolo 13 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, di seguito denominate «banche collocatrici», hanno la facoltà, a decorrere dal 1o gennaio 2006, di vendere le predette obbligazioni alle rispettive banche collocatrici, che hanno l'obbligo di acquistarle entro otto giorni lavorativi dalla richiesta, scegliendo una tra le seguenti forme di corrispettivo:
a) contanti per il 50 per cento del valore nominale dei titoli consegnati per il rimborso dagli obbligazionisti, entro il limite massimo di rimborso individuale di 50.000 euro;
b) obbligazioni emesse dalle banche collocatrici o tra banche appartenenti al medesimo gruppo creditizio, aventi durata non superiore a cinque anni, cedole semestrali e tasso di interesse variabile non inferiore all'EURIROR a sei mesi maggiorato di due punti percentuali, per un valore nominale corrispondente al 70 per cento di quello dei titoli consegnati, entro il limite massimo individuale di 85.000 euro.
2. Nel caso degli obbligazionisti che hanno aderito alla offerta pubblica di scambio promossa alla Repubblica argentina in data 9 gennaio 2005, le disposizioni del comma 1 si applicano alla differenza tra il valore nominale delle originarie obbligazioni e quello delle obbligazioni ricevute in scambio.
3. L'esercizio della facoltà di cui ai comma 1 e 2 comporta per l'obbligazionista la rinuncia di diritto ad esperire qualsiasi tipo di azione legale nei confronti delle banche collocatrici e degli emittenti delle obbligazioni.
4. Entro i cinque giorni lavorativi successivi alla richiesta avanzata dagli obbligazionisti ai sensi dei commi 1 e 2, le banche collocatrici o gli stessi obbligazionisti possono richiedere l'esperimento di un tentativo di conciliazione presso un organismo di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, al fine di tentare il raggiungimento di un accordo bonario i cui contenuti


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possono essere anche diversi da quelli previsti alle lettere a) e b) del comma 1. La procedura di conciliazione deve concludersi entro il termine perentorio di 30 giorni. Durante la procedura di conciliazione gli obbligazionisti possono essere rappresentati, anche collettivamente, dalle associazioni dei consumatori e degli utenti. L'eventuale accordo di conciliazione comporta di diritto la rinuncia alla facoltà prevista nel comma 1 ed a quella di esperire qualsiasi tipo di azione legale nei confronti delle banche collocatrici e degli emittenti delle obbligazioni; nel caso il tentativo di conciliazione fallisca, la banca collocatrice deve adempiere entro i successivi cinque giorni lavorativi, agli obblighi previsti dai commi 1 e 2. Le spese relative alla procedura di conciliazione sono a carico delle banche collocatrici.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti per definire le modalità di attuazione del presente articolo.
6. Le modalità di rimborso e le procedure conciliative previste dal presente articolo sono adeguatamente pubblicizzate sulla stampa, sui mezzi radiotelevisivi, su INTERNET e sugli altri mezzi di informazione, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze.
7. La perdita sui titoli derivante dagli acquisti di cui ai commi 1 e 2 è dedotta, in deroga all'articolo 101 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in quote costanti nell'esercizio in cui avviene l'acquisto e nei nove esercizi successivi.
8. A decorrere dal 1o gennaio 2006 e fino a1 31 dicembre 2015, la ritenuta unica di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è determinata nella misura del 12 per cento.
11-sexiesdecies. 08. Benvenuto, Olivieri, Lettieri, Pistone, Grandi.

Dopo l'articolo 11-sexiesdecies, aggiungere il seguente:

Art. 11-septiesdecies.
(Modifiche all'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 336, e all'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 573, in materia di estensione delle ipotesi di confisca dei beni per taluni reati contro la pubblica amministrazione).

1. Al comma 1 dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo le parole: «Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli» sono inserite le seguenti: 14, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis, 323, 325».
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, è inserito il seguente:
«2-bis. In caso di confisca di beni per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis, 323 e 325 del codice penale, si applicano gli articoli 2-nonies, 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni».
3. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, le parole: «I. comune può amministrare direttamente il bene» sono sostituite dalle seguenti: «Il comune può disporre del bene o amministrarlo direttamente».
11-sexiesdecies. 04. Lettieri.

Dopo l'articolo 11-sexiesdecies aggiungere il seguente:

Art. 11-sexiesdecies
(Iva per il turismo d'affari).

1. Per gli anni 2006, 2007 e 2008, in deroga alle disposizioni conteniate nell'ar
ticolo


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19-bis1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è ammessa in detrazione l'IVA relativa:
a) a prestazioni alberghiere afferenti l'organizzazione di convegni, congressi ed eventi similari;
b) a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni effettuate sotto forma di commessa da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali e in occasione dell'organizzazione di congressi, convegni ed eventi similari;
c) a prestazioni di trasporto di persone ed al transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada).

Conseguentemente, dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente: Art. 12-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
11-sexiesdecies. 011. Gambini, Benvenuto, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Tedeschi.

Dopo l'articolo 11-sexiesdecies aggiungere il seguente:

Art. 11-sexiesdecies
(Iva agenzia di viaggio e turismo).

1 All'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972m n. 633, dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti commi: «74-quater. Le agenzie di viaggi e turismo possono optare per l'applicazione del regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto per ciascuna prestazione per la quale è prevista l'applicazione del regime speciale ai sensi dei precedenti commi.
74-quinquies. Nei casi in cui viene applicato il regime ordinario le agenzie di viaggi e turismo deducono nel calcolo dell'imposta dovuta l'imposta dovuta dai loro fornitori per i servizi ad esse forniti per operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente.
74-sexies. Le agenzie di viaggio che applicano sia il regime speciale che quello ordinario dell'imposta sul valore aggiunto adottano contabilità separate per le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi».

Conseguentemente, dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente: «Art. 12-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni) 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 333, sono abrogati».
11-sexiesdecies. 010. Gambini, Benvenuto, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Tedeschi.

Dopo l'articolo 11-sexiesdecies aggiungere il seguente:

Art. 11-sexiesdecies
(Detrazione IVA per congressi ed eventi congressuali).

1. All'articolo 19-bis1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla lettera e), è aggiunto alla fine il seguente periodo «È in ogni caso detraibile l'imposta relativa a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande, limitatamente ai giorni di partecipazione a congressi e convegni».

Conseguentemente, dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente: «Art. 12-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui


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grandi patrimoni) 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».
11-sexiesdecies. 09. Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Tedeschi.

ART. 12.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.
(Clausola di salvaguardia).

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite».
12. 01. Collè, Zeller, Brugger, Widmann, Detomas.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Il Governo d'intesa con la Regione Sardegna, definisce entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ammontare delle risorse spettanti alla Regione Sardegna in applicazione dell'articolo 8, comma 1, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, come modificata dalla legge 13 aprile 1983, n. 122.
2. La verifica è realizzata in relazione ai tredici esercizi precedenti quello in corso al momento dell'approvazione della presente legge.
3. Le quote del gettito tributario previste dall'articolo 1 della legge 13 aprile 1983, n. 122, e di spettanza regionale, si riferiscono a quanto riscosso o comunque afferente ai redditi prodotti nella Regione Sardegna, anche se versati ad uffici situati al di fuori del territorio regionale.
4. In attesa della definizione della verifica di cui al comma 2 e a titolo di acconto è autorizzata in favore della Regione, a decorrere dal 2006, un contributo annuale di 1.000.000.000 di euro».
12. 02. Nuvoli.