XI Commissione - Resoconto di giovedì 10 novembre 2005


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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 10 novembre 2005.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 10 novembre 2005. - Presidenza del vicepresidente Angelo SANTORI.

La seduta comincia alle 14.25.

Disposizioni per la tutela del risparmio.
C. 2436-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla VI e alla X Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame.

Cesare CAMPA (FI), relatore, rileva come le Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive) stiano esaminando il testo unificato delle proposte 2436 e abbinate, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
Il testo è composto da 44 articoli, raccolti in sei titoli, rispettivamente riguardanti modifiche alla disciplina delle società per azioni (articoli da 1 a 7), disposizioni in materia di conflitti d'interessi e disciplina delle attività finanziarie (articoli da 8 a 17), disposizioni in materia di revisione dei conti (articolo 18), disposizioni concernenti le autorità di vigilanza (articoli da 19 a 29) e modifiche alla disciplina in materia di sanzioni penali e amministrative (articoli da 30 a 40); il titolo VI (articoli da 41 a 44) contiene le disposizioni transitorie e finali.
Nel richiamare le considerazioni generali svolte nella seduta del 2 febbraio 2005, ricorda che la Commissione aveva espresso parere favorevole con condizioni e osservazioni nella seduta del 15 febbraio 2005. La prima delle condizioni allora espresse è stata recepita nel testo (attuale articolo 16, comma 1, quinto capoverso). La seconda condizione, volta a salvaguardare il


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ruolo della COVIP sulla previdenza complementare, è stata anch'essa sostanzialmente recepita, rendendo superflua la terza condizione, sulla stessa materia.
Passa quindi ad illustrare le modifiche introdotte dal Senato in materie di competenza della Commissione. Segnala al riguardo l'articolo 9, che conferisce al Governo una delega legislativa per l'emanazione di una disciplina volta a prevenire i conflitti d'interessi nella gestione dei patrimoni di organismi d'investimento collettivo del risparmio (OICR), prodotti assicurativi e di previdenza complementare, nonché nella gestione di portafogli su base individuale per conto di terzi.
L'articolo 20 dispone che le autorità pubbliche che vigilano, a vario titolo, sui mercati finanziari (la Banca d'Italia, la CONSOB, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato) debbano individuare forme di coordinamento per l'esercizio delle competenze ad essi attribuite. Secondo le modifiche apportate alla disposizione nel corso dell'esame al Senato, le forme di coordinamento possono individuarsi anche attraverso: a) la stipulazione di protocolli d'intesa; b) l'istituzione di comitati di coordinamento, senza che ne conseguano maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nel corso dell'esame presso il Senato sono stati altresì soppressi l'originario comma 2 e il comma 3 dell'articolo 20, che prevedevano l'istituzione di un apposito comitato di coordinamento composto dal Governatore della Banca d'Italia e i presidenti delle autorità di vigilanza, con il compito di definire modelli per lo scambio informativo e di curare la predisposizione di strumenti e archivi da utilizzare in comune. Il nuovo comma 2 (come sostituito dal Senato) stabilisce che le forme di coordinamento realizzate a norma del comma 1 debbono prevedere la riunione delle autorità almeno una volta l'anno.
L'articolo 25, infine, stabilisce che le competenze della Banca d'Italia in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali bancarie e le competenze dell'ISVAP in materia di trasparenza relativamente ad alcune forme di assicurazione sulla vita siano esercitate d'intesa con la CONSOB. Prevede altresì che le competenze in materia di trasparenza sulle forme di previdenza complementare siano esercitate dalla COVIP compatibilmente con le disposizioni in materia di sollecitazione del pubblico risparmio.
Formula infine una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.35.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 10 novembre 2005. - Presidenza del vicepresidente Angelo SANTORI.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di regolamento concernente personale dei monopoli di Stato.
Atto n. 555.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Angelo SANTORI, presidente, avverte che sostituirà personalmente il relatore, impossibilitato ad intervenire alla seduta odierna.
Rileva quindi come lo schema di regolamento in esame, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996 e del decreto ministeriale 27 novembre1997, n. 477, è diretto ad apportare alcune limitate modifiche al decreto ministeriale n. 88 del 2002, recante l'istituzione del Fondo per il sostegno al reddito del personale già dipendente dall'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, distaccato e poi trasferito all'ETI.
Il citato articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996, prevedeva che - in


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attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali - fossero definite in via sperimentale misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi di enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità nonché delle categorie e settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali.
Il decreto ministeriale 18 febbraio 2002, n. 88, è stato emanato in recepimento dell'accordo per la costituzione del Fondo di sostegno al reddito stipulato il 24 gennaio 2001 tra l'ETI - Enti Tabacchi Italiani S.p.A. e le organizzazioni sindacali dei lavoratori (FP-CGIL; FAT-CISL; UILA Monopoli; CSA Aziende; RdB). Il decreto ha l'intento di favorire l'esodo volontario del personale proveniente dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, poi inserito in un ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze e quindi trasferito all'ETI (Ente Tabacchi Italiani), risultante in esubero in relazione al piano di riassetto aziendale approvato dal consiglio di amministrazione dell'ente.
Con tale decreto è stato istituito presso l'INPS un Fondo di solidarietà - dotato di autonomia gestionale sotto il profilo finanziario e patrimoniale - con la specifica finalità di attuare interventi di sostegno del reddito e dell'occupazione nei confronti dei predetti lavoratori. Per quanto concerne le prestazioni rese dal Fondo, esse sono specificate negli articoli 5 e 9 del regolamento e consistono: a) nella erogazione in forma rateale di assegni - definiti «straordinari» - di sostegno al reddito e nel versamento della relativa contribuzione per i lavoratori che siano ammessi a fruirne nel quadro di processi di agevolazione all'esodo; tali assegni possono essere erogati per un massimo di ottantaquattro mesi, sino alla maturazione da parte del lavoratore del diritto a pensione di anzianità o di vecchiaia a carico dell'AGO. L'importo dell'assegno è pari all'80 per cento del trattamento economico goduto dal soggetto all'atto della maturazione del diritto d'accesso al Fondo ed è calcolato esclusivamente con riferimento alle voci «fisse» della retribuzione, con esclusione delle indennità variabili. L'erogazione può avvenire anche in unica soluzione al fine di consentire al lavoratore di intraprendere una nuova attività in forma autonoma o cooperativistica. In questo caso, l'importo lordo viene decurtato del 30 per cento e non si procede all'erogazione del bonus da corrispondersi all'atto della maturazione del trattamento pensionistico di cui alla lettera c); b) in un bonus di ingresso al Fondo, pari al 10 per cento del trattamento economico che complessivamente è percepito dal lavoratore in applicazione di quanto previsto alla lettera a) e rapportato all'intero periodo di permanenza nel Fondo stesso, che, come detto, non può superare gli 84 mesi; c) in un bonus ulteriore, da corrispondersi al momento della maturazione del requisito pensionistico, che varia in relazione alla distanza dal raggiungimento di tale requisito ed è modulato in modo da favorire i lavoratori con minore anzianità contributiva.
Per le modalità di finanziamento del Fondo, l'articolo 6 ha disposto l'erogazione dei seguenti contributi: un contributo ordinario dello 0,50 per cento, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato; un contributo straordinario determinato in percentuale dal comitato amministratore, con riferimento ai soli lavoratori interessati all'erogazione dell'assegno straordinario ed in misura tale da coprire il fabbisogno per l'erogazione degli assegni ed il versamento dei correlati contributi previdenziali. Il compito di decidere l'eventuale sospensione del contributo ordinario dello 0,50 per cento spetta al comitato amministratore del Fondo. La durata del Fondo è stata fissata fino al 31 luglio 2014, mentre l'accesso alle prestazioni avrà termine il 31 luglio 2007.
In data 26 febbraio 2004 le medesime parti sociali già firmatarie dell'accordo del 24 gennaio 2001 hanno siglato un accordo integrativo al decreto ministeriale n. 88 del 2002 per la definizione di alcune


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volontà non trasferite formalmente nel precedente decreto: in particolare viene precisato che il personale con la qualifica di dirigente è escluso dalle prestazioni del Fondo di sostegno al reddito, e che ai lavoratori iscritti al Fondo, che si trovino nelle condizioni previste dalle norme vigenti in materia, deve essere erogato l'assegno per il nucleo familiare.
Secondo quanto affermato nella relazione illustrativa e ancora più esplicitamente nella nota dell'ETI del 25 marzo 2005, tali modifiche al decreto non dovrebbe comportare alcun onere non solo per la finanza pubblica, ma anche per il bilancio dell'ETI e delle società collegate, «in quanto in sede di definizione degli accordi a base del decreto ministeriale n. 88 del 2002 tali costi erano già stati stimati ed accantonati». In particolare, con lo schema di regolamento in esame si apportano le seguenti modifiche ed integrazioni al precedente decreto ministeriale 18 febbraio 2002, n. 88: lettera a): all'articolo 2, comma 2 viene aggiunta la precisazione che il personale con qualifica di dirigente non può accedere alle prestazioni del Fondo; lettera b): all'articolo 6, comma 1, lettera a), conseguentemente all'esclusione dei dirigenti dalle prestazioni del Fondo, si esclude per i dirigenti la corresponsione del contributo ordinario in misura pari allo 0,5 per cento calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali; lettera c): all'articolo 9, comma 1, lettera a), viene inserito un ultimo periodo che prevede il pagamento dell'assegno per il nucleo familiare ai lavoratori iscritti al Fondo e che si trovino nelle condizioni previste dalla normativa vigente ai fini della corresponsione di tale assegno, il cui finanziamento sarà assicurato dal contributo straordinario di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b).
Fa quindi presente che nella seduta di ieri la Commissione bilancio, chiamata a esprimere i propri rilievi sugli aspetti finanziari dello schema in esame, lo ha valutato favorevolmente, chiedendo che all'articolo 1, dopo il comma 1, sia aggiunta una clausola di invarianza finanziaria («Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»).
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.