7-00705 Benvenuto: Applicazione della disciplina sulla revisione dei classamenti catastali.
La VI Commissione,
premesso che:
la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005), ha introdotto disposizioni sulla revisione dei classamenti catastali, la cui applicazione ha incontrato difficoltà e suscitato incertezze;
in particolare, il comma 336 dell'articolo 1 ha stabilito che i comuni richiedano ai cittadini la presentazione di atti di aggiornamento relativamente agli immobili non dichiarati in catasto o non più coerenti con i classamenti catastali, prevedendo che, in mancanza, l'Agenzia del territorio provveda, a spese dell'interessato, all'iscrizione dell'immobile non accatastato, ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate;
l'Agenzia del territorio, in base alle disposizioni del comma 339, ha emanato provvedimenti per l'attuazione delle predette disposizioni, indicandone le linee guida con la Determinazione direttoriale del 16 febbraio 2005, stabilendo, con la Determinazione 30 giugno 2005, gli oneri dovuti per la redazione degli atti da parte degli uffici in caso di inerzia dei soggetti obbligati, e infine specificando le procedure da osservarsi a tal fine con la Circolare n. 10 del 4 agosto 2005;
in particolare, l'articolo 2 della Determinazione del 16 febbraio 2005 ha specificato che le richieste dei comuni possono essere oggetto di trattazione nel caso in cui le unità immobiliari stano state interessate, fra l'altro, da interventi edilizi che abbiano comportato modifica permanente nella destinazione d'uso o un incremento di valore non inferiore al 15 per cento, escludendo, per converso, in linea di massima, che possano essere oggetto di trattazione - in mancanza di tale rilevante incremento di valore - richieste riferite a unità immobiliari interessate da interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, di restauro e risanamento conservativo o di adeguamento degli impianti tecnologici alle normative tecniche e di sicurezza;
la Circolare n. 10 del 2005, al paragrafo 4.1, ha determinato gli elementi dai quali può farsi discendere l'incoerenza della rendita iscritta negli atti catastali, indicando, fra l'altro, le ipotesi di unità immobiliare che abbiano avuto forte incremento di valore a seguito di ristrutturazione o manutenzione straordinaria, quelle sottoposte a restauro o risanamento conservativo, quando abbiano interessato l'intero edificio, nonché quelle che abbiano subito variazioni nelle caratteristiche tipologiche, distributive o impiantistiche, precisando che in tutti questi casi la variazione rileva soltanto se superiore al 15 per cento del valore originale;
a questo riguardo, la medesima circolare, al paragrafo 7 (concernente l'attività di controllo sulle rendite proposte in sede di variazione catastale), con particolare riferimento agli edifici compresi nelle categorie A/3 (Abitazioni di tipo economico) e A/4 (Abitazioni di tipo popolare), nell'indicare i fattori suscettibili di determinare una variazione di classe o addirittura la collocazione in una categoria di maggior pregio, ha individuato - a titolo evidentemente esemplificativo - interventi quali l'installazione
di un impianto di riscaldamento (anche nella singola unità immobiliare) ovvero di un ascensore (relativamente all'intero immobile);
la citata disposizione del comma 336 impone ai proprietari la presentazione di elaborati tecnici redatti secondo le modalità definite nel Regolamento emanato con decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari, in base al quale è stato realizzato, dal 1996, il programma informatico Docfa, gestito dalla stessa Agenzia del territorio e destinato ai professionisti per la compilazione e presentazione dei documenti tecnici di aggiornamento degli immobili urbani;
la conoscenza degli elementi e dei criteri che l'Amministrazione finanziaria considera rilevanti, per valutare la coerenza tra le situazioni di fatto e i classamenti attribuiti risulta difficilmente accessibile per il contribuente, che, anche qualora non sia certa l'esistenza dell'obbligo di adeguamento, si trova nella necessità di ricorrere a un professionista, affrontando i costi della predisposizione della documentazione tecnica;
l'onere risulta particolarmente gravoso per i contribuenti che appartengono alle fasce di reddito più basse, le quali più largamente risulteranno interessate dall'applicazione del comma 336 alle abitazioni di tipo economico e popolare;
questi contribuenti in molti casi non hanno, invece, responsabilità dirette, in quanto la situazione descritta riguarda, in gran parte, edifici già appartenenti agli IACP, agli enti locali e ad altri enti che negli ultimi anni hanno proceduto a disposizioni immobiliari tramite cartolarizzazioni e che non hanno mai presentato le variazioni richieste dalla legge;
nella versione del modello Docfa attualmente in uso è richiesta in ogni caso l'allegazione della planimetria dell'immobile, la cui esecuzione può incidere per oltre un terzo sui costi complessivi; quest'adempimento risulta evidentemente superfluo quando l'incremento di valore derivi esclusivamente da opere che non comportano alcuna variazione della planimetria dell'unità immobiliare, come nei casi, sopra richiamati, dell'installazione di un impianto di riscaldamento o di un ascensore;
secondo notizie di stampa (Italia oggi, 6 ottobre 2005, p. 40, e 7 ottobre, p. 35) è prossima l'emanazione di istruzioni operative da parte dell'Agenzia del territorio per lo scambio dei dati catastali fra questa e i comuni, mediante una circolare che dovrebbe riguardare fra l'altro anche la richiesta delle planimetrie,
ad assumere le opportune iniziative affinché le finalità delle norme introdotte dal comma 336 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004 siano conseguite nel modo meno oneroso per i cittadini e senza inutili duplicazioni di documenti che siano già in possesso dell'amministrazione;
ad adoperarsi affinché siano resi conoscibili i criteri e gli elementi rilevanti per valutare la coerenza tra le situazioni di fatto e i classamenti attribuiti, così da rendere possibile per il contribuente valutare la sussistenza dei presupposti che impongono la presentazione degli atti di aggiornamento;
ad attivarsi affinché, per gli edifici già appartenenti agli IACP, agli Enti locali e ad altri enti, che negli ultimi anni hanno proceduto a dismissioni immobiliari e non hanno presentato le variazioni richieste dalla legge, gli oneri di regolarizzazione ricadano sugli enti stessi;
ad adoperarsi affinché l'Agenzia del territorio emani quanto prima le istruzioni operative in merito, al fine di realizzare gli obiettivi indicati, in particolare individuando con maggiore chiarezza i casi in cui non sia richiesta la presentazione di una nuova planimetria dell'unità immobiliare.
(7-00705)
«Benvenuto, Pinotti, Mazzarello, Lettieri, Pistone, Antonio Pepe, Sergio Rossi, Romoli, Degennaro».