Giunta per le autorizzazioni - Resoconto di mercoledì 22 giugno 2005


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Mercoledì 22 giugno 2005. - Presidenza del presidente Vincenzo SINISCALCHI.

La seduta comincia alle 9.05.

Comunicazioni del Presidente.

Vincenzo SINISCALCHI, presidente, comunica che gli è pervenuta in data 20 giugno 2005 una lettera da parte del dott. Giovanni Romano, attualmente vicesindaco di Mercato S. Severino (Salerno) e sindaco al momento dei fatti, membro di Alleanza Nazionale. Come si ricorderà, il dott. Romano aveva citato in giudizio il deputato Edmondo Cirielli, anch'egli di Alleanza Nazionale, il quale a sua volta aveva avanzato una domanda d'insindacabilità, assegnata alla Giunta. Questa aveva esaminato la questione nelle sedute del 14 e 21 gennaio 2004, pervenendo, anche sulla base delle dichiarazioni rese dall'interessato durante la sua audizione, ad una deliberazione unanime di insindacabilità. Copia della lettera è a disposizione. È necessario rammentare brevemente i termini della questione.
Il Cirielli, per come i fatti sono stati da lui stesso descritti, aveva inviato una lettera al sindaco di Mercato S. Severino con cui esponeva rilievi critici sulla condotta di quest'ultimo in ordine al caso di tale Giuseppe Grimaldi, pure iscritto ad Alleanza Nazionale, il quale sarebbe stato oggetto di vessazioni da parte dell'amministrazione comunale. Tali vessazioni sarebbero consistite in ripetuti sopralluoghi dei vigili urbani presso la sua abitazione e il suo studio medico. Ciò sarebbe stato da ricondursi a un intento persecutorio, desumibile sia dal fatto che presso lo studio medico solitamente sono inviate ispezioni del personale della ASL e non del comune; sia dal fatto che tali attenzioni ispettive erano iniziate a seguito della decisione del Grimaldi di presentarsi quale candidato sindaco, in alternativa al Romano. Quest'ultimo si era doluto giudizialmente della pubblicità data alla lettera sui giornali locali.
La Giunta, come accennato, all'unanimità considerò di scarso rilievo la vicenda. Nondimeno la reputò riconducibile all'ambito della polemica politico-parlamentare, sia in virtù del fatto che poco dopo l'invio della lettera il Cirielli presentò un'interrogazione parlamentare di contenuti non dissimili da quelli che gli vengono imputati nell'atto di citazione, sia del fatto che Mercato S. Severino comunque si trova nella provincia di Salerno, territorio in cui si trova anche il collegio del Cirielli.
Nella lettera pervenuta il 20 giugno, indirizzata tra l'altro anche al relatore onorevole Ghedini, il Romano lamenta l'uso strumentale e pretestuoso dell'insindacabilità parlamentare. Egli scrive infatti: «L'on. Edmondo Cirielli ritiene evidentemente


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che a un parlamentare sia consentito di agire a suo piacimento esclusivo e, soprattutto, che si possa arrivare a condizionare lo svolgimento di un procedimento di contenzioso civile attraverso il coinvolgimento improprio della Giunta per le autorizzazioni». Alla lettera del Romano è allegata copia della lettera che il Cirielli ebbe ad inviargli nel 2002. Desidera ricordare che questa lettera, di cui pure la Giunta acquisì una conoscenza indiretta attraverso l'atto di citazione allegato alla domanda d'insindacabilità, non era agli atti della Giunta. In sede d'esame, il 21 gennaio 2004, egli domandò al Cirielli se poteva depositarla, ma quest'ultimo rispose che non era riuscito a reperirne copia, come risulta dal resoconto della seduta. L'Assemblea della Camera, nella seduta del 18 gennaio 2005, ha accolto la proposta della Giunta. Nel frattempo, in data 27 maggio 2004, era stata pubblicata sugli allegati ai resoconti parlamentari la risposta del Governo all'interrogazione del Cirielli. Ritiene che la lettera del dottor Romano ponga rilevanti questioni, che non possono essere trascurate. Si riserva di approfondire ulteriormente la questione ai fini della risposta allo scrivente.

Relazione degli onorevoli Carboni e Mazzoni sul procedimento penale n. 5901/01 RGNR - Catanzaro concernente l'onorevole Giuseppe Valentino.
(Seguito e conclusione).

Vincenzo SINISCALCHI, presidente, fa presente che i relatori Carboni e Mazzoni hanno depositato a firma congiunta una relazione che è in distribuzione. Dà lettura dei punti salienti della stessa: «[...] Occorre sottolineare sin da subito che l'esame della questione è stato condotto sulla base di documenti trasmessi da Amedeo Matacena, deputato in passate legislature e anch'egli interessato dal procedimento pendente a Catanzaro (cfr. da ultimo la seduta della Giunta del 25 maggio 2005). Da tale materiale, che è rimasto sempre a disposizione della Giunta, è emerso inequivocabilmente che sono si state captate sue conversazioni nel corso di operazioni rivolte a terzi, ma che l'on. Valentino non è indagato né in alcun modo risultano elementi che possano far pensare a un suo coinvolgimento in fatti illeciti.
Innanzi tutto, dunque, si ritiene ancora una volta di dover esprimere la più viva condanna per l'arbitraria diffusione di informazioni, con conseguente lesione della reputazione di soggetti non indagati. Quanto prospettato dall'on. Valentino conferma l'esistenza - già constatata dalla Giunta nella seduta del 27 novembre 2003 - del problema della divulgazione delle informazioni attinenti allo svolgimento di indagini preliminari e della connessa violazione della sfera di soggetti che in esse sono spesso coinvolti solo marginalmente o che comunque vi compaiono in posizioni che solo per i superficiali meccanismi dei
media finiscono per essere accostate all'ambito dell'illecito penale. Occorre inoltre esprimere il più fermo rammarico nei confronti degli uffici giudiziari da cui trapelano segreti istruttori, rispetto al cui mantenimento sarebbe bene che il controllo fosse più severo ed efficace.
In secondo luogo, si aggiunge che, allo stato degli atti, non sembrano sussistere i presupposti per l'attivazione degli strumenti previsti dall'articolo 6 della legge n. 140 del 2003, sulla cui interpretazione comunque ci si riserva una più ampia e approfondita riflessione. Resta fermo, ovviamente, che qualora l'interessato dovesse offrire elementi nuovi la Giunta li considererà per gli eventuali profili di competenza
». Gli pare che la soluzione individuata dai relatori sia pienamente conforme ai precedenti. Se non vi sono obiezioni, riferirà in questi termini al Presidente della Camera.

Aurelio GIRONDA VERALDI (AN), nell'osservare che la ratio dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003 è la tutela della privacy dei parlamentari, ritiene che tale obiettivo sia stato perseguito con una dizione legislativa non del tutto soddisfacente ma che comunque dà al giudice per le indagini preliminari il potere di disporre anche d'ufficio la distruzione delle intercettazioni ritenute irrilevanti. Se così


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è, non occorre che tale distruzione sia disposta solo dopo il deposito delle intercettazioni nella segreteria del pubblico ministero, di cui all'articolo 268, comma 4, del codice di procedura penale; è invece possibile che essa sia disposta prima di tale momento, per assicurare una migliore protezione del parlamentare.

Filippo MANCUSO (MISTO) domanda se l'onorevole Gironda avanzi una proposta alternativa a quella contenuta nella relazione.

Aurelio GIRONDA VERALDI (AN) pur avvertendo l'insufficienza della conclusione dei relatori, non saprebbe in quale direzione formulare una diversa proposta.

Filippo MANCUSO (MISTO) dubita che la legge imponga al giudice per le indagini preliminari un obbligo di distruzione immediata del materiale intercettato. Nella lettura e nell'applicazione dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003 la Giunta dovrebbe essere assai equilibrata, giacché gli eccessi sminuirebbero il suo ruolo anziché accrescerlo.

Vincenzo SINISCALCHI, presidente, ritiene che potrebbe ipotizzarsi una segnalazione al Consiglio Superiore della magistratura affinché questo ricerchi eventuali irregolarità nella diffusione delle notizie concernenti le intercettazioni effettuate.

Erminia MAZZONI (UDC), relatore, tiene a ribadire che le sollecitazioni dell'onorevole Valentino pervenute alla Giunta non sono corredate da alcun allegato documentale. Ella unitamente all'onorevole Carboni si è fatta pertanto parte diligente e ha esaminato la documentazione pervenuta aliunde. Tale esame peraltro è avvenuto nell'incertezza normativa data da un testo legislativo non perfettamente chiaro. I relatori hanno ritenuto che la ratio di tutela della disposizione sia la protezione del parlamentare da indebiti accostamenti mediatici a fatti illeciti, anche in ragione della considerazione che sugli organi d'informazione il coinvolgimento di parlamentari esaspera la pubblica curiosità. Nel ribadire che la proposta formulata nella relazione al momento è la più corretta, ricorda che alle preoccupazioni legittime dell'onorevole Gironda Veraldi la Giunta potrà corrispondere se l'interessato fornirà nuovi elementi. Concorda con la proposta del Presidente relativa alla segnalazione al Consiglio Superiore della magistratura.

Sergio COLA (AN) sottolinea come il vero motivo di doglianza dell'onorevole Valentino sta nell'essere stato quest'ultimo indicato sulla stampa come indagato per il reato di cui all'articolo 416-bis del codice penale, ciò che si è rivelato falso. La legge intendeva evitare proprio casi di questo genere ed è stata apertamente violata dall'autorità giudiziaria.

Francesco CARBONI (DS-U), relatore, interrompendo, domanda se il collega Cola consideri illegittimo l'uso delle intercettazioni a fini cautelari o invece la diffusione sulla stampa del contenuto delle stesse. Gli domanda quindi se avrebbe ritenuto la situazione regolare se vi fosse stata un'utilizzazione delle intercettazioni con modalità del tutto riservate.

Sergio COLA (AN) non ritiene correttamente impostato il problema nei termini or ora esposti dal relatore Carboni. È dovere della Giunta tutelare l'onorevole Valentino che a essa si è rivolto. Ravvisa un'evidente malafede da parte dei magistrati nella violazione dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003. Si tratta di un comportamento penalmente illecito e abusivo volto a screditare l'attività politica in quanto tale. La Giunta dovrebbe stilare un esposto sui fatti e inviarlo alla sede giudiziaria competente. Davvero non è sufficiente il generico rammarico per l'accaduto di cui si parla nella relazione.

Francesco CARBONI (DS-U), relatore, dubita che tra i compiti della Giunta figuri quello di inoltrare denunce penali, che tra l'altro lo stesso onorevole Valentino non ha sporto.


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Pierluigi MANTINI (MARGH-U) nel condividere i rilievi del collega Mancuso raccomanda ai colleghi di affrontare temi delicati come quelli in questione col massimo equilibrio. Approva i contenuti della relazione depositata.

Filippo MANCUSO (MISTO), nuovamente intervenendo, non disconosce l'esattezza di alcune considerazioni generali svolte dal collega Cola, ma non riesce a comprendere come esse possano poi tradursi in una proposta alternativa a quella dei relatori.

Vincenzo SINISCALCHI, presidente, riassumendo gli elementi principali della discussione, propone di riferire al Presidente della Camera che la relazione presentata dai deputati Carboni e Mazzoni è unanimemente condivisa dalla Giunta salvo prospettargli l'ipotesi di segnalare al Consiglio Superiore della magistratura l'accaduto per gli eventuali profili di competenza.

La Giunta concorda all'unanimità.

Vincenzo SINISCALCHI, presidente, poiché è iniziata la seduta dell'Assemblea, rinvia la trattazione degli altri punti all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 10.10.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

RELAZIONE DEGLI ONN. KESSLER E LEZZA SUL PROCEDIMENTO PENALE N. 12976/04 RGNR - FIRENZE CONCERNENTE L'ON. ALTERO MATTEOLI (Rell. onn. Giovanni Kessler e Giuseppe Lezza).

SEGUITO DELL'ESAME DELLA SEGUENTE DOMANDA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE:

Richiesta relativa ad un procedimento penale pendente nei confronti del deputato Vincenzo Nespoli presso il tribunale di Napoli (proc. n. 20639/02 Rgnr) (Rel. on. Giuseppe Lezza).

ESAME DELLA SEGUENTE DOMANDA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE:

Richiesta relativa ad un procedimento penale pendente nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi presso il tribunale di Milano (sezione Gip) (proc. n. 9774/02 RGNR) (Doc. IV-ter, n. 15) (Rel. on. Sergio Cola).