Modifiche alla legge 157/1992, protezione della fauna selvatica e prelievo venatorio. (C. 27 Stefani, C. 291 Massidda, C. 498 Bono, C. 1417 Onnis, C. 1418 Onnis, C. 2016 Benedetti Valentini, C. 2253 Gasperoni, C. 2314 Serena, C. 3533 Pezzella, C. 3761 Bellillo, C. 4804 Cirielli e C. 4906 Tucci).
Sopprimerlo.
*6. 55.Rava, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio, Franci, Stramaccioni, Sandi.
Sopprimerlo.
*6. 77.Marcora, Rocchi.
Sostituirlo con il seguente:
1. All'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le regioni con apposite norme, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, le associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale, le associazioni protezionistiche riconosciute a livello nazionale e le Province, ripartiscono il territorio agro silvo pastorale nazionale destinato alla caccia programmata ai sensi dell'articolo 10, comma 6, in ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini obbligatoriamente omogenei e possibilmente delimitati da confini naturali. Detti ambiti di dimensioni obbligatoriamente sub provinciali devono assicurare l'ottimale riproduzione, conservazione e presenza della fauna nonché garantire pari opportunità ai cacciatori residenti».
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il comitato tecnico faunistico venatorio nazionale, con cadenza triennale, stabilisce l'indice nazionale di densità venatoria minima. Tale indice è costituito dal rapporto tra il numero dei cacciatori e l'intera superficie agro silvo pastorale nazionale ammessa all'attività venatoria, qualunque ne sia la destinazione gestionale, ed è approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. Le regioni calcolano con le stesse modalità il proprio indice di densità venatoria minima».
c) i commi 6, 7, 8, 12, 13, 14, 16 sono abrogati.
d) il comma 10 è sostituito dal seguente:
«10. Negli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia deve essere assicurata la presenza paritaria, in misura pari complessivamente al 40 per cento dei componenti dei rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole, del 20 per cento delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, del 20 per
cento delle Associazioni ambientaliste nazionali riconosciute e del 20 per cento dei rappresentanti degli enti locali».
6. 78.Marcora.
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le regioni, con apposite norme, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e le province, ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale nazionale destinato alla caccia programmata ai sensi dell'articolo 10, comma 6, in ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali, di dimensioni non superiori ai 15.000 ettari».
6. 89.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sostituire le parole: organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale con le seguenti: organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale.
6. 14.Romele.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1, dopo le parole: le associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale inserire le seguenti: e le associazioni nazionali di protezione ambientale.
6. 72.Lolli.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1, dopo le parole: associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale, inserire le seguenti: e costituite in forma organizzata sul territorio.
6. 15.Romele.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1, dopo le parole: le associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale inserire le seguenti: e le maggiori associazioni ambientaliste nazionali.
6. 84.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, lettera a) capoverso 1, sostituire le parole: possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali con le seguenti: omogenei e, in ogni caso, delimitati da confini naturali non coincidenti con quelli amministrativi.
6. 18.Vascon, Romele.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sostituire le parole: , possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali con le seguenti: omogenei e, in ogni caso, delimitati da confini naturali non necessariamente coincidenti con quelli amministrativi.
6. 18.(Seconda versione) Vascon, Romele.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1, dopo le parole: delimitati da confini naturali, inserire le seguenti: di dimensioni non superiori ai 15.000 ettari.
6. 49.Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sopprimere dalle parole: nonché di garantire fino alla fine del periodo.
6. 56.Rava, Marcora, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio, Franci, Stramaccioni, Sandi.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Nelle Regioni ove non siano stati istituiti gli Ambiti Territoriali di Caccia di dimensioni subprovinciali, l'esercizio venatorio è sospeso
con provvedimento del Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'Ambiente con indicazione del termine massimo entro il quale la Regione interessata invia ai Ministri competenti la documentazione che attesti l'avvenuta istituzione. In tal caso il Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'Ambiente, dispone la revoca della suddetta sospensione.
6. 82.Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso 1-bis.
*6. 35.Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso 1-bis.
*6. 73.Lolli.
Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso 1-bis.
*6. 85.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 1-bis, con il seguente:
1-bis. Gli ambiti territoriali di caccia, di dimensioni comprese fra i 1.000 ettari ed i 5.000 ettari, possono anche ricomprendere i territori di più province confinanti.
6. 34Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 1-bis, con il seguente:
1-bis. Gli ambiti territoriali di caccia, di dimensioni comprese fra i 5.000 ettari ed i 15.000 ettari, possono anche ricomprendere i territori di più province confinanti.
6. 33.Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 1-bis, con il seguente:
1-bis. Gli ambiti territoriali di caccia, di dimensioni comprese fra i 20.000 ettari ed i 40.000 ettari, possono anche ricomprendere i territori di più province confinanti.
6. 32.Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 1-bis, con il seguente:
1-bis. Gli ambiti territoriali di caccia non possono avere estensione superiore ai 6.000 ettari.
6. 66.Rocchi.
Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 1-bis, con il seguente:
1-bis. Gli ambiti territoriali di caccia non possono essere di dimensioni superiori a 12.000 ettari.
6. 76.Zanella.
Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 1-bis, con il seguente:
1-bis. Gli ambiti territoriali di caccia, di norma subprovinciali, possono anche ricomprendere i territori di più province confinanti, ma in ogni caso non possono avere estensione superiore ai 50.000 ettari.
6. 71.Lolli.
Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 1-bis, con il seguente:
1-bis. Gli ambiti territoriali di caccia, hanno un'estensione massima di 50.000 ettari e possono anche ricomprendere i territori di più province contigue.
6. 28.Marcora.
Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 1-bis, con il seguente:
1-bis. Gli ambiti territoriali di caccia, di dimensione preferibilmente provinciali,
possono essere ridotti ulteriormente dalle Regioni in relazione all'esigenza applicativa dei criteri stabiliti dal precedente comma 1.
6. 83.Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 1-bis, con il seguente:
1-bis. Gli ambiti territoriali di caccia sono normalmente di dimensione sub-provinciale, omogenei e delimitati da confini naturali.
*6. 6.Ricciuti, Jacini, Scaltritti, Zama.
Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 1-bis, con il seguente:
1-bis. Gli ambiti territoriali di caccia sono normalmente di dimensione sub-provinciale, omogenei e delimitati da confini naturali.
*6. 54.Rava, Borrelli, Oliverio, Rossiello, Preda, Sedioli, Franci, Stramaccioni, Sandi.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, sostituire le parole: Gli ambiti territoriali di caccia di dimensioni preferibilmente provinciali con le seguenti: Gli ambiti territoriali di caccia, di dimensioni non superiori ai 20.000 ettari.
6. 20.Calzolaio.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, sostituire le parole: Gli ambiti territoriali di caccia, di dimensioni preferibilmente provinciali, con le seguenti: Gli ambiti territoriali di caccia, di dimensioni non superiori a 50.000 ettari.
*6. 99.Marcora.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, sostituire le parole: Gli ambiti territoriali di caccia di dimensioni preferibilmente provinciali con le seguenti: Gli ambiti territoriali di caccia, di dimensioni non superiori a 50.000 ettari.
*6. 88.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Subemendamento all'emendamento 6. 1.
All'emendamento 6.1 del relatore, sostituire le parole: di dimensioni preferibilmente provinciali con la seguente: preferibilmente.
0. 6. 1. 5.Schmidt.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, sopprimere le parole: di dimensioni preferibilmente provinciali.
6. 1.Il relatore.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, sopprimere la parola: preferibilmente.
6. 21.Benedetti Valentini.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, sostituire le parole: preferibilmente provinciali, possono anche ricomprendere i territori di più province o il territorio dell'intera regione con le seguenti: quantomeno subprovinciali, possono anche ricomprendere i territori di più province contigue.
6. 27.Marcora.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, sostituire le parole: preferibilmente provinciali con le seguenti: subprovinciali o minori secondo le indicazioni di massima fornite dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica.
6. 58.Rava, Marcora, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio, Franci, Stramaccioni, Sandi.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, sostituire le parole: preferibilmente provinciali, con le seguenti: non superiori a 50.000 ettari.
6. 47.Schmidt.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, sostituire le parole: preferibilmente provinciali con la seguente: subprovinciali.
*6. 36.Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, sostituire le parole: preferibilmente provinciali con la seguente: subprovinciali.
*6. 57.Rava, Marcora, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio, Franci, Stramaccioni, Sandi.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, sopprimere le parole: o il territorio dell'intera regione.
6. 37.Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, sostituire le parole: o il territorio dell'intera regione con le seguenti: mono-bi o tri-comunali.
6. 31.Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, sostituire le parole: o il territorio dell'intera regione con le seguenti: o altre porzioni del territorio regionale.
6. 29.Marcora.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
6. 90.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) il comma 3 è abrogato.
6. 50.Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Al fine di non determinare un impatto venatorio negativo sulla fauna e l'ambiente, il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, con cadenza biennale, stabilisce l'indice di densità venatoria massima. Tale indice è costituito dal rapporto tra il numero dei cacciatori e la superficie agro-silvopastorale regionale, ed è approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. Le regioni applicano tale indice di densità venatoria».
6. 39.Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 3 con il seguente:
3. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, sulla base dei dati forniti dall'INFS e da Istituti di ricerca europei, stabilisce l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito di caccia subprovinciale, con cadenza quinquennale. Tale indice è costituito dal rapporto tra il numero dei cacciatori e il territorio agro-silvo-pastorale nazionale.
6. 46.Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 3 con il seguente:
3. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, sulla base dei dati forniti dall'INFS e dei censimenti attuati a livello nazionale, stabilisce l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito di caccia
subprovinciale, con cadenza quinquennale. Tale indice è costituito dal rapporto tra il numero dei cacciatori e il territorio agro-silvo-pastorale nazionale.
6. 79.Marcora.
Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 3 con il seguente:
3. Il Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale ogni due armi stabilisce l'indice di densità venatoria massima; le regioni calcolano il proprio indice di densità venatoria massima con le stesse modalità.
6. 67.Rocchi.
Al comma 1, lettera b), capoverso 3, sostituire il primo periodo con il seguente:
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali, stabilisce con cadenza triennale l'indice nazionale di densità venatoria minima.
6. 59.Rava, Marcora, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio, Franci, Stramaccioni, Sandi.
Al comma 1, lettera b), capoverso 3, primo periodo, sostituire la parola: minima con la seguente: massima.
6. 38.Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*6. 40.Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*6. 74.Lolli.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*6. 86.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*6. 91.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:
c) il comma 4 è abrogato.
6. 51.Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
Subemendamenti all'emendamento 6. 3.
All'emendamento 6. 3. del relatore, lettera e), sostituire il capoverso 4, con il seguente:
4. Il comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, con cadenza triennale stabilisce altresì l'indice di densità venatoria massima per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi che è organizzato in comprensori. Tale indice è costituito dal rapporto tra il numero dei cacciatori residenti nei comuni interessati, decurtato del trenta per cento, e il territorio regionale compreso, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, nella zona faunistica della Alpi ed è approvato con decreto del Minsitro delle politiche agricole e forestali. Le regioni calcolano con le stesse modalità il proprio indice di densità venatoria massima.
0. 6. 3. 16. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Valpiana.
All'emendamento 6. 3. del relatore, lettera e), capoverso 4, premettere le seguenti parole: Tenuto conto della priorità rappresentata
dalla esigenza di conservazione della fauna e del suo mantenimento a livelli soddisfacenti,
0. 6. 3. 5. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Rocchi, Valpiana.
All'emendamento 6. 3. del relatore, lettera e), capoverso 4, sostituire le parole: Il comitato tenico faunistico-venatorio nazionale con le seguenti: Il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio.
0. 6. 3. 6. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Rocchi, Valpiana.
All'emendamento 6. 3 del relatore, lettera c), capoverso 4, sostituire le parole: Ilcomitato tecnico faunistico-venatorio nazionale con le seguenti: Ogni regione.
0. 6. 3. 18. Rava, Borrelli, Oliverio, Sedioli, Preda, Rossiello, Sandi, Franci, Stramaccioni.
All'emendamento 6. 3 del relatore, lettera c), capoverso 4, sostituire le parole: con cadenza triennale con le seguenti: ogni 18 mesi.
0. 6. 3. 8. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Rocchi, Valpiana.
All'emendamento 6. 3 del relatore, lettera c), capoverso 4, sostituire le parole: con cadenza triennale con le seguenti: con cadenza biennale.
0. 6. 3. 7. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Rocchi, Valpiana.
All'emendamento 6. 3 del relatore, lettera c), capoverso 4, sostituire le parole: l'indice di densità venatoria minima con le seguenti: l'indice di densità venatoria massima anche.
0. 6. 3. 9. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Rocchi, Valpiana.
All'emendamento 6. 3 del relatore, lettera c), capoverso 4, primo periodo, sostituire la parola: minima con la seguente: massima.
0. 6. 3. 2. Schmidt.
All'emendamento 6. 3 del relatore, lettera c), capoverso 4, sostituire le parole: compreso nella zona faunisticadelle Alpi che è organizzato in comprensori secondo le consuetudini e tradizioni locali con le seguenti: agro-silvo-pastorale nazionale.
0. 6. 3. 3. Schmidt.
All'emendamento 6. 3 del relatore, lettera c), capoverso 4, sopprimere le parole: secondo le consuetudini e tradizioni locali.
0. 6. 3. 17. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Valpiana, Rocchi.
All'emendamento 6. 3 del relatore, lettera c), capoverso 4, sostituire le parole: secondo le consuetudini e tradizioni locali con le seguenti: secondo i criteri stabiliti per l'istituzione degli ambiti territoriali di caccia.
0. 6. 3. 19. Rava, Borrelli, Oliverio, Sedioli, Preda, Rossiello, Sandi, Franci, Stramaccioni.
All'emendamento 6. 3 del relatore, lettera c), capoverso 4, sostituire le parole: secondo le consuetudini e tradizioni locali con le seguenti: secondo valutazioni scientifiche espresse dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica e riferite alla status della fauna selvatica.
0. 6. 3. 10. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Rocchi, Valpiana.
All'emendamento 6. 3 del relatore, lettera c), capoverso 4, sopprimere le parole: Tale indice fino alla fine del capoverso.
0. 6. 3. 20. Rava, Borrelli, Oliverio, Sedioli, Preda, Rossiello, Sandi, Franci, Stramaccioni.
All'emendamento 6. 3 del relatore, lettera c), capoverso 4, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: Tale indice è costituito dal rapporto tra il numero dei cacciatori e la superficie agro-silvo-pastorale regionale, ed è approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. Le regioni applicano tale indice di densità venatoria.
0. 6. 3. 4. Schmidt.
All'emendamento 6. 3 del relatore, lettera c), capoverso 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: Tale indice è determinato dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica sulla base della priorità istituita dal mantenimento di livelli ottimali, ovvero dall'esigenza del recupero di livelli ottimali, delle popolazioni di fauna selvatica.
0. 6. 3. 11. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Rocchi, Valpiana.
All'emendamento 6. 3 del relatore, lettera c), capoverso 4, sostituire le parole: del Ministro delle politiche agricole e forestali con le seguenti: del Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio.
0. 6. 3. 12. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Rocchi, Valpiana.
All'emendamento 6. 3 del relatore, lettera c), capoverso 4, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: che si avvale del parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica al fine di stabilire le condizioni di compatibilità della caccia con soddisfacenti livelli di conservazione della fauna.
0. 6. 3. 13. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Rocchi, Valpiana.
All'emendamento 6. 3 del relatore, lettera c), capoverso 4, sopprimere l'ultimo periodo.
0. 6. 3. 1. Marcora.
All'emendamento 6. 3 del relatore, lettera c), capoverso 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio, sulla base delle ricerche e dei pareri dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica calcola l'indice di densità venatoria massima per ciascuna regione.
0. 6. 3. 14. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Rocchi, Valpiana.
All'emendamento 6. 3 del relatore, lettera c), capoverso 4, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Qualora le condizioni della fauna non risultino soddisfacenti, con particolare riferimento alla consistenza delle popolazioni, al trand delle capacità riproduttive ed allo stato degli habitat, le regioni adottano tempetive misure di restrizioni dell'attività venatoria, sino alla sua sospensione.
0. 6. 3. 15. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Rocchi, Valpiana.
Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
4. Il comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, con cadenza triennale stabilisce altresì l'indice di densità venatoria minima per il territorio compreso nella
zona faunistica delle Alpi che è organizzato in comprensori secondo le consuetudini e tradizioni locali. Tale indice è costituito dal rapporto tra il numero dei cacciatori e il territorio regionale compreso, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, nella zona faunistica delle Alpi ed è approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. Le regioni calcolano con le stesse modalità il proprio indice di densità venatoria minima.
6. 3.Il Relatore.
Al comma 1, lettera c), capoverso 4, sostituire la parola: nazionale con la seguente: regionale.
6. 41.Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
Al comma 1, lettera c), capoverso 4, sostituire le parole: sono tenuti ad accogliere fino alla fine del periodo con le seguenti: non possono accogliere ulteriori richieste.
6. 68.Rocchi.
Al comma 1, lettera c), capoverso 4, le parole: sono tenuti ad accogliere tutti i cacciatori richiedenti fino al raggiungimento del parametro fissato sono sostituite con le seguenti: disciplinano l'accesso dei cacciatori richiedenti con proprio regolamento.
6. 60.Rava, Marcora, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio, Franci, Stramaccioni, Sandi.
Al comma 1, lettera c), capoverso 4, dopo la parola: accogliere inserire le seguenti: previo superamento di esame relativo alle materie di cui all'articolo 22, comma 4, della presente legge,.
6. 42.Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
c-bis) il comma 5 è sostituito dal seguente:
5. Le Regioni possono adottare misure più rigorose di quelle previste dal presente articolo ai fini della conservazione della fauna e dei suoi habitat naturali.
6. 45.Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
**6. 53.Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
**6. 75.Lolli.
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
**6. 87.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:
d) il comma 5 è abrogato.
6. 52.Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:
d) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
5-bis. Solo per la caccia alla migratoria, il cacciatore può accedere in un altro ambito territoriale di caccia costituito entro i confini della regione per un massimo di 15 giorni durante la stagione venatoria, comunicando tale calendario di date all'ambito territoriale di destinazione.
6. 26.Marcora.
Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:
d) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
5-bis. Per l'esercizio della caccia alla fauna migratoria, il cacciatore può esercitare l'attività venatoria in un altro ambito territoriale di caccia costituito entro i confini della regione, nel caso in cui siano disponibili censimenti che attestino l'incremento dell'avifauna migratrice in quell'area. Il cacciatore di altra regione deve pagare la tassa di concessione della regionale ospitante.
6. 43.Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
Subemendamenti all'emendamento 6. 2.
All'emendamento 6. 2. del relatore sopprimere il capoverso 5-bis.
0. 6. 2. 2.Rava, Borrelli, Oliverio, Sedioli, Preda, Rossiello, Sandi, Franci, Stramaccioni.
All'emendamento 6. 2. del relatore sostituire il capoverso 5-bis con il seguente:
5-bis. Le regioni nei cui territori sono compresi quelli alpini e le province autonome di Trento e Bolzano determinano, per la zona faunistica delle Alpi, le specifiche modalità di accesso per i soli cacciatori residenti nei comuni interessati.
0. 6. 2. 12.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Valpiana.
All'emendamento 6. 2. del relatore, capoverso 5-bis, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e Bolzano.
0. 6. 2. 11.Brugger, Zeller, Collè, Widmann, Detomas.
All'emendamento 6. 2. del relatore, comma 5-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: secondo i criteri di pianificazione suggeriti dall'INFS.
0. 6. 2. 7.Schmidt.
All'emendamento 6. 2. del relatore sopprimere i capoversi 5-ter, 5-quater, 5-quinquies.
0. 6. 2. 1.Marcora.
All'emendamento 6. 2. del relatore, sostituire il capoversto 5-ter, con il seguente:
5-ter. Per l'esercizio della caccia alla fauna migratoria, il cacciatore può esercitare l'attività venatoria in un altro ambito territoriale di caccia costituito entro i confini della regione di residenza, nel caso in cui siano disponibili censimenti che attestino l'incremento dell'avifauna migratrice in quell'area.
0. 6. 2. 8.Schmidt.
All'emendamento 6. 2. del relatore, capoverso 5-ter, sopprimere le parole da: faunistica e venatoria fino a: contraenti.
0. 6. 2. 3.Rava, Borrelli, Oliverio, Sedioli, Preda, Rossiello, Sandi, Franci, Stramaccioni.
All'emendamento 6. 2. del relatore, capoverso 5-ter, sostituire il secondo periodo con il seguente: Gli accordi non possono mai derogare dal parametro dell'indice nazionale di densità venatoria minima.
0. 6. 2. 13.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Valpiana, Rocchi.
All'emendamento 6. 2. del relatore, capoverso 5-ter, sostituire le parole: possono anche derogare al parametro dell'indice con le seguenti: non possono comunque derogare al parametro dell'indice.
0. 6. 2. 15.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Valpiana, Rocchi.
All'emendamento 6. 2. del relatore, sopprimere il capoverso 5-quater.
0. 6. 2. 4.Rava, Borrelli, Oliverio, Sedioli, Preda, Rossiello, Sandi, Franci, Stramaccioni.
All'emendamento 6. 2. del relatore, sostituire il capoverso 5-quater, con il parole:
5-quater. Il titolare di licenza di caccia in possesso del tesserino regionale ha diritto a esercitare l'attività venatoria alla selvaggina migratoria in un unico ambito territoriale di caccia localizzato esclusivamente nella regione di residenza venatoria.
0. 6. 2. 14.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Valpiana, Rocchi.
All'emendamento 6. 2. del relatore, capoverso 5-quater, sostituire le parole: in tutti gli ambiti con le seguenti: in due fra gli ambiti.
0. 6. 2. 9.Schmidt.
All'emendamento 6. 2. del relatore, capoverso 5-quater, sostituire le parole: in tutti gli ambiti con le seguenti: in un solo degli ambiti.
0. 6. 2. 16.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Valpiana, Rocchi.
All'emendamento 6. 2. del relatore, sopprimere il capoverso 5-quinquies.
* 0. 6. 2. 5.Rava, Borrelli, Oliverio, Sedioli, Preda, Rossiello, Sandi, Franci, Stramaccioni.
All'emendamento 6. 2. del relatore, sopprimere il capoverso 5-quinquies.
* 0. 6. 2. 10.Schmidt.
All'emendamento 6. 2. del relatore, capoverso 5-quinquies, sostituire le parole: garantiscono l'accesso a tutti gli ATC con le seguenti: garantiscono l'accesso ad uno solo degli ATC.
0. 6. 2. 17.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Valpiana, Rocchi.
All'emendamento 6. 2. del relatore, capoverso 5-quinquies, sostituire le parole da: che non vi abbiano la residenza venatoria fino alla fine del capoverso con le seguenti: inderogabilmente osservando i criteri stabiliti dalla presente legge.
0. 6. 2. 6.Rava, Borrelli, Oliverio, Sedioli, Preda, Rossiello, Sandi, Franci, Stramaccioni.
All'emendamento 6. 2. del relatore, capoverso 5-quinquies, aggingere, in fine, le seguenti parole: previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.
0. 6. 2. 18.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Valpiana, Rocchi.
Al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso 5-bis, con i seguenti:
«5-bis. Le regioni nei cui territori sono compresi quelli alpini e le province autonome di Trento e Bolzano determinano, per la zona faunistica delle Alpi, le specifiche modalità di accesso.
5-ter. Le regioni possono stipulare tra loro accordi per programmi comuni di gestione faunistica e venatoria riguardanti anche le modalità di accesso dei cacciatori residenti nei territori delle stesse regioni contraenti. Gli accordi, se ricorrono oggettive condizioni favorevoli accertate e documentate preventivamente,
possono anche derogare al parametro dell'indice nazionale di densità venatoria minima.
5-quater. Il titolare di licenza di caccia in possesso del tesserino regionale ha diritto di esercitare l'attività venatoria alla selvaggina migratoria in tutti gli ambiti territoriali di caccia costituiti entro i confini della regione di residenza venatoria.
5-quinquies. Le regioni garantiscono l'accesso a tutti gli ATC costituiti nel territorio di competenza ai cacciatori che non vi abbiano la residenza venatoria per la caccia all'avifauna migratoria per un numero di quindici giornate complessive a livello nazionale nell'arco di ogni annata venatoria, secondo i parametri di accesso stabiliti ogni tre anni con decreto del ministro per le politiche agricole e forestali, d'intesa con la conferenza Stato-Regioni, sentito il comitato tecnico faunistico venatorio nazionale.
6. 2.Il Relatore.
Al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso 5-bis, con i seguenti:
«5-bis. Le regioni nei cui territori sono compresi quelli alpini e le province autonome di Trento e Bolzano determinano, per la zona faunistica delle Alpi, le specifiche modalità di accesso.
5-ter. Le regioni possono stipulare tra loro accordi per programmi comuni di gestione faunistica e venatoria riguardanti anche le modalità di accesso dei cacciatori residenti nei territori delle stesse regioni contraenti. Gli accordi, se ricorrono oggettive condizioni favorevoli accertate e documentate preventivamente, possono anche derogare al parametro dell'indice nazionale di densità venatoria minima.
5-quater. Il titolare di licenza di caccia in possesso del tesserino regionale ha diritto di esercitare l'attività venatoria alla selvaggina migratoria da appostamento temporaneo in tutti gli ambiti territoriali di caccia costituiti entro i confini della regione di residenza venatoria.
5-quinquies. Le regioni garantiscono l'accesso a tutti gli ATC costituiti nel territorio di competenza ai cacciatori che non vi abbiano la residenza venatoria per la caccia all'avifauna migratoria per un numero di quindici giornate complessive a livello nazionale nell'arco di ogni annata venatoria, secondo i parametri di accesso stabiliti ogni tre anni con decreto del ministro per le politiche agricole e forestali, d'intesa con la conferenza Stato-Regioni, sentito il comitato tecnico faunistico venatorio nazionale.
6. 2.(Seconda versione) Il Relatore.
Al comma 1, lettera d), capoverso 5-bis, sostituire il primo periodo con il seguente: Non è permesso l'esercizio dell'attività venatoria in più di un ambito territoriale di caccia al titolare di licenza di caccia in possesso del relativo tesserino regionale.
6. 70.Rocchi.
Al comma 1, lettera d), capoverso 5-bis, primo periodo, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6. 19.Brugger, Zeller, Collè, Widmann, Detomas.
Al comma 1, lettera d), capoverso 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: per l'esercizio della caccia alla fauna migratoria con le seguenti: fermo restando il divieto di abbattimento degli uccelli migratori.
6. 69.Rocchi.
Al comma 1, lettera d), capoverso 5-bis, dopo le parole: di residenza inserire le seguenti: secondo disposizioni regionali, sentito l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica.
6. 62.Rava, Marcora, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio, Franci, Stramaccioni, Sandi.
Al comma 1, lettera d), capoverso 5-bis, sopprimere dalle parole: e delle regioni contigue fino alla fine del capoverso.
6. 61.Rava, Marcora, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio, Franci, Stramaccioni, Sandi.
Al comma 1, lettera d), capoverso 5-bis, secondo periodo, sopprimere dalle parole: per un numero massimo di quindici giornate fino alla fine del periodo.
6. 22.Benedetti Valentini.
Al comma 1, lettera d), capoverso 5-bis, secondo periodo, sostituire dalle parole: quindici giornate fino alla fine del periodo con le seguenti: un numero di giornate complessive di ogni annata venatoria, stabilite con provvedimento regionale, sentito l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e d'intesa con gli organi degli Ambiti Territoriali di Caccia interessati.
6. 64.Rava, Marcora, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio, Franci, Stramaccioni, Sandi.
Al comma 1, lettera d), capoverso 5-bis, secondo periodo, sostituire le parole: quindici giornate con le seguenti: sette giornate.
6. 63.Rava, Marcora, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio, Franci, Stramaccioni, Sandi.
Al comma 1, lettera d), capoverso 5-bis, secondo periodo, sostituire la parola: quindici con la seguente: venti.
6. 24.Benedetti Valentini.
Al comma 1, lettera d), capoverso 5-bis, secondo periodo, sostituire la parola: quindici con la seguente: ventuno.
6. 65.Ruggieri, Belillo, Meduri.
Al comma 1, lettera d), capoverso 5-bis, secondo periodo, sopprimere dalle parole: secondo i parametri di accesso fino alla fine del periodo.
*6. 23.Benedetti Valentini.
Al comma 1, lettera d), capoverso 5-bis, secondo periodo, sopprimere dalle parole: secondo i parametri di accesso fino alla fine del periodo.
*6. 96.Bellotti.
Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
d-bis) dopo il comma 9 è inserito il seguente:
9-bis. Le Regioni stabiliscono altresì le forme di controllo sui risultati della gestione faunistico venatoria ottenuti nei singoli Ambiti Territoriali di Caccia.
6. 81.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
d-bis) dopo il comma 10 è inserito il seguente:
10-bis. Nel quadro della pianificazione venatoria si possono istituire aree convenzionate con accordi o convenzioni tra i conduttori dei fondi ed associazioni di cacciatori interessate, al fine di ottenere una particolare gestione del fondo medesimo, destinata ad un miglioramento ambientale, alla realizzazione di zone umide, a coltivazioni a perdere, alla realizzazione di siepi e boschetti ed ad aree di rifugio per la fauna, che possono aumentare e migliorare una presenza faunistica anche a fini venatori. Tali interventi sul territorio sono concordati, anche sul piano economico, in chiave di valorizzazione della multifunzionalità dell'impresa e del suo cambio di gestione del territorio, da agricolo
a faunistico. Dall'attività di gestione del fondo gli agricoltori devono trarre beneficio economico.
6. 7.Ricciuti, Jacini, Scaltritti, Zama.
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) dopo il comma 10 è inserito il seguente:
10-bis. Gli organi direttivi degli Ambiti Territoriali di Caccia, rispondono dei risultati ottenuti con la gestione della caccia programmata quali incaricati di pubblico servizio; ad essi si estende l'applicazione delle norme di legge sul volontariato ed hanno comunque diritto al rimborso delle spese e degli oneri sostenuti per l'espletamento del loro mandato, compreso il corrispettivo delle giornate di lavoro impiegate per tale espletamento.
6. 80.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Subemendamenti all'emendamento 6.5.
All'emendamento 6. 5 del relatore, lettera d-bis), capoverso 11-bis, sostituire le parole: gli ambiti territoriali di caccia, le aziende faunistico-venatorie e le aziende agrituristico-venatorie con le seguenti: le province.
0. 6. 5. 4.Schmidt.
All'emendamento 6. 5 del relatore, lettera d-bis), capoverso 11-bis, sopprimere le parole: gli ambiti territoriali di caccia.
0. 6. 5. 5.Schmidt.
All'emendamento 6. 5 del relatore, lettera d-bis), capoverso 11-bis, sopprimere le parole: le aziende faunistico-venatorie e le aziende agrituristico-venatorie.
0. 6. 5. 6.Schmidt.
All'emendamento 6. 5 del relatore, lettera d-bis), capoverso 11-bis, dopo le parole: le aziende faunistico-venatorie e le aziende agrituristico-venatorie aggiungere le seguenti: nelle quali l'attività venatoria deve essere contenuta in non più di 40 giorni nell'arco della stagione venatoria.
0. 6. 5. 15.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Valpiana, Rocchi.
All'emendamento 6. 5 del relatore, lettera d-bis), capoverso 11-bis, dopo le parole: fondi, destinati all'eaercizio dell'attività venatoria aggiungere le seguenti: allo scopo di procedere al recupero ambientale, alla rinaturalizzazione dei luoghi, all'incremento della biodiversità,.
0. 6. 5. 7.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Valpiana, Rocchi.
All'emendamento 6. 5 del relatore, lettera d-bis), capoverso 11-bis, sostituire le parole: all'esercizio dela attività venatoria con le seguenti: alla tutela della fauna.
0. 6. 5. 2.Schmidt.
All'emendamento 6. 5 del relatore, lettera d-bis), capoverso 11-bis, sostituire le parole: anche onerose con le seguenti: non onerose.
0. 6. 5. 3.Schmidt.
All'emendamento 6. 5 del relatore, lettera d-bis), capoverso 11-bis, dopo le parole: il migliore utilizzo del territorio come habitat aggiungere le seguenti: per l'aumento delle capacità profiche del territorio e dunque.
0. 6. 5. 8.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Valpiana, Rocchi.
All'emendamento 6. 5 del relatore, lettera d-bis), capoverso 11-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , quali piantumazione di siepi, alberi.
0. 6. 5. 14.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Valpiana, Rocchi.
All'emendamento 6. 5 del relatore, lettera d-bis), capoverso 11-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Gli investimenti di cui sopra riguardano prioritariamente la realizzazione di aree di rifugio per gli animali selvatici, di laghetti, zone paludose ed altre opere analoghe che possono ricreare ottimali condizioni per la fauna, tenendo conto che in tali aree l'attività venatoria può essere esercitata solo in maniera restrittiva secondo le indicazioni dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica. Tale misura si rende necessaria per concorrere a soddisfacenti livelli di riproduzione delle popolazioni naturali.
0. 6. 5. 9.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Valpiana, Rocchi.
All'emendamento 6. 5 del relatore, lettera d-bis), capoverso 11-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: . I proprietari e i conduttori agricoli delle aree interessate dalle suddette convenzioni devono comunque assicurare il rispetto dell'articolo 842 del codice civile.
0. 6. 5. 1.Rava, Borrelli, Oliverio, Sedioli, Preda, Rossiello, Sandi, Franci, Stramaccioni.
All'emendamento 6. 5 del relatore, lettera d-bis), capoverso 11-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: In particolare, vengono ricreati habitat ed ecosistemi per le popolazioni di beccaccia.
0. 6. 5. 10.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Valpiana, Rocchi.
All'emendamento 6. 5 del relatore, lettera d-bis), capoverso 11-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: . In particolare, vengono ricreati habitat ed ecosistemi per le popolazioni di quaglia.
0. 6. 5. 11.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Valpiana, Rocchi.
All'emendamento 6. 5 del relatore, lettera d-bis), capoverso 11-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: In particolare, vengono ricreati habitat ed ecosistemi per le popolazioni di beccaccino.
0. 6. 5. 12.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Valpiana, Rocchi.
All'emendamento 6. 5 del relatore, lettera d-bis), capoverso 11-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Viene favorita la realizzazione di vasche e sone umide.
0. 6. 5. 13.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Valpiana, Rocchi.
All'emendamento 6. 5 del relatore, lettera d-bis), dopo il capoverso 11-bis, aggiungere il seguente:
11-ter. Nel caso di convenzioni aventi come oggetto aree interne ai siti della Rete Natura 2000, i soggetti stipulanti la convenzione devono produrre un iano di conservazione delle specie e degli habitat naturali di interesse comunitario.
0. 6. 5. 16.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Valpiana, Rocchi.
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:
«11-bis. Nel quadro della pianificazione venatoria, gli ambiti territoriali di
caccia, le aziende faunistico-venatorie e le aziende agrituristico-venatorie possono stipulare con i proprietari e conduttori dei fondi, destinati all'esercizio della attività venatoria, anche in vista di una migliore valorizzazione della multifunzionalità dell'impresa, convenzioni anche onerose aventi ad oggetto il migliore utilizzo del territorio come habitat per il sostentamento, l'ottimale riproduzione allo stato selvatico, la protezione e la difesa della fauna stanziale e migratoria.
6. 5.Il Relatore.
Al comma 1, sopprimere la lettera e).
*6. 25.Marcora.
Al comma 1, sopprimere la lettera e).
*6. 44.Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
Al comma 1, sopprimere la lettera e).
*6. 93.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, lettera e), sopprimere i numeri seguenti: , 11, 12, 13, 14.
6. 8.Ricciuti, Jacini, Scaltritti, Zama.
Al comma 1, lettera e), sopprimere i numeri seguenti: 11 e 14.
6. 4.Il Relatore.
Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero seguente: , 11.
6. 9.Ricciuti, Jacini, Scaltritti, Zama.
Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero seguente: , 12.
6. 10.Ricciuti, Jacini, Scaltritti, Zama.
Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero seguente: , 13.
6. 11.Ricciuti, Jacini, Scaltritti, Zama.
Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero seguente: , 14.
6. 12.Ricciuti, Jacini, Scaltritti, Zama.
Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) il comma 10 è sostituito dal seguente:
«10. Negli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia deve essere assicurata la presenza paritaria, in misura pari complessivamente al 50 per cento dei componenti, dei rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio. Il 30 per cento dei componenti è costituito da rappresentanti di associazioni di protezione ambientale riconosciute a livello nazionale e il 20 per cento da rappresentanti degli enti locali».
6. 97.Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) al comma 10, dopo la parola: «caccia» sono aggiunte le seguenti: «, quali strutture associative di diritto pubblico,».
6. 95.Schmidt.
Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) al comma 10, primo periodo, le parole: «a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute»
sono sostituite dalle seguenti: «a livello regionale e delle associazioni venatorie».
6. 16.Romele.
Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) al comma 10, primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: «nazionali riconosciute, ove».
6. 17.Romele.
Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:
«10-bis. Gli ambiti territoriali di caccia conformano i propri atti e le proprie decisioni ai parametri e ai dati scientifici elaborati ufficialmente dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, fornendo periodicamente a questo le necessarie informazioni di carattere gestionale, ambientale e faunistico».
6. 98.Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:
e-bis) dopo il comma 17 sono inseriti i seguenti:
«17-bis. Per quanto concerne la definizione delle aree di ripopolamento e cattura, la relativa perimetrazione è concordata con le organizzazioni agricole maggiormente rappresentative.
17-ter. Per le immissioni di fauna selvatica, avicola ed ungulata, è necessario l'assenso scritto del conduttore del fondo nel quale viene effettuato il ripopolamento».
6. 13.Ricciuti, Jacini, Scaltritti, Zama.
Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:
e-bis) dopo il comma 17 è inserito il seguente:
«17-bis. Le regioni, nelle aree in cui siano stati rinvenuti bocconi avvelenati, dispongono il divieto dell'esercizio venatorio per un periodo non inferiore a 5 anni».
6. 94.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
1. Dopo l'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto il seguente:
1. Per l'attività svolta dagli ATC le Regioni provvedono, con apposito regolamento, a disciplinare le prestazioni volontarie svolte per l'assolvimento dei compiti assegnati agli stessi Ambiti in virtù della presente legge, nonché alla copertura del rimborso delle spese sostenute in relazione a tali prestazioni adeguatamente certificate.
2. Al suddetto personale si applicano le norme riguardanti il volontariato per i periodi di tempo in cui svolgono in particolare le seguenti prestazioni:
a) immissione di fauna viva nelle zone di ripopolamento;
b) collaborazione per la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale;
c) piantagione di colture atte all'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli, soprattutto nei terreni dismessi dalle attività agricole ai sensi del Regolamento CEE n. 1094/88;
d) ripristino delle zone umide e dei fossati e coltivazione delle siepi, cespugli, alberi adatti alla nidificazione;
e) collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni suscettibili di danneggiamento e di prevenzione degli incendi;
f) collaborazione alla pasturazione invernale degli animali in difficoltà e all'apprestamento di siti di ambientamento degli stessi e di miglioramento degli habitat.
3. Le Regioni, previa intesa con gli organismi preposti agli Ambiti Territoriali di Caccia, provvedono all'attribuzione di incentivi economici, sgravi fiscali e contributi in favore delle aziende agricole e ai conduttori di fondi che provvedono ad attuare le misure sopra indicate anche in base a specifiche convenzioni con le associazioni venatorie riconosciute in virtù della presente legge e con le loro rappresentanze provinciali o regionali, che solo a tal fine sono considerate iscritte nei registri generali delle organizzazioni di volontariato. Ferme restando tutte le disposizioni in materia, riguardanti i requisiti dell'attività di volontariato intesa quale attività prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente a fini di utilità sociale, salvo il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute.
6. 01.Rava, Marcora, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio, Franci, Stramaccioni, Sandi.